Promemoria Alpeggio 2014

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PROMEMORIA RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI PER L'ALPEGGIO
IN VIGORE NEL 2014 NEL CANTONE DEI GRIGIONI
(vedi anche www.alt.gr.ch)
Qui di seguito sono illustrate quale promemoria le principali prescrizioni
per l'alpeggio 2014 nel Cantone dei Grigioni e nei territori esteri
confinanti. Sono tuttavia giuridicamente vincolanti tutte le disposizioni
legislative in materia, in particolare quelle della legislazione federale sulle
epizoozie, sulla protezione degli animali, sui medicamenti veterinari, della
legislazione cantonale sulla veterinaria e dell'ordinanza cantonale
sull'estivazione (vedi anche www.alt.gr.ch).
1.
Disposizioni generali
1.1
Per ogni azienda d'estivazione va designata una persona responsabile Responsabile
per l'esecuzione delle presenti prescrizioni (responsabile dell'aldell'alpeggio
peggio), nonché per l'informazione dei proprietari di animali e dei
proprietari fondiari delle aziende d'estivazione.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Le designazioni di persona, funzione e professione contenute nelle
presenti prescrizioni si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto
dal senso della normativa non risulti altrimenti.
Negli ultimi 28 giorni prima del carico dell'alpe gli effettivi di ovini
comprendenti animali destinati all'alpeggio non possono essere
modificati nè con compere nè con l'introduzione di altri animali.
Quarantena
Tutti gli animali che vengono condotti per l'alpeggio su pascoli e
alpi devono essere sani ed esenti da malattie infettive ed epizoozie.
Traffico di
animali
Gli animali che vengono trasferiti con veicoli nelle regioni per l'alpeggio non possono essere trasferiti insieme ad animali da macello
o bestiame da commercio. Gli automezzi vanno puliti e disinfettati e
adibiti al trasporto di animali.
Trasporto
Sul certificato di accompagnamento va indicato il nome dell'alpe alla Certificato di
accompagnamento
voce: luogo di destinazione.
Il trasferimento di mandrie di bestiame d'alpeggio o di pecore, che
devono essere condotte per lunghi tratti su strade principali, va notificato con almeno cinque giorni di anticipo al posto di polizia
territoriale.
Trasferimento
di mandrie
Se sull'alpe si somministrano medicamenti veterinari (Mvet), vanno
registrati secondo l'art. 28 dell'ordinanza sui medicamenti veterinari
(OMVet) i seguenti dati in un giornale per i trattamenti:
Medicamenti
veterinari
I responsabili che si trovano sull'alpe come pure il personale dell'alpe Obbligo di
notifica
hanno il dovere di sottoporre gli animali a severo controllo e di denunciare immediatamente al veterinario ufficiale competente ogni
minimo sospetto di malattia infettiva.
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a) la data della somministrazione. In caso di ripetuta somministrazione la data della prima e dell'ultima somministrazione
b) l'identificazione degli animali sottoposti a cure (ad es. marchio
auricolare)
c) l'indicazione
d) il nome commerciale dei medicamenti veterinari
e) la quantità
f) il periodo d'attesa in giorni
g) le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute
dall'animale da reddito
h) il nome del veterinario che ha somministrato o prescritto il medicamento.
Per poter acquisire Mvet per la scorta va stipulata una convenzione
Mvet per il rispettivo alpe con il veterinario che assicura il servizio
d'emergenza sullo stesso. Per ogni specie d'animale può essere
stipulata una convenzione Mvet solo con un veterinario. Mvet
acquistati per la scorta devono essere etichettati correttamente e
registrati in un inventario. Nell'ambito della convenzione sui
medicamenti veterinari il veterinario deve visitare l'azienda almeno
una volta durante il periodo dell'alpeggio.
Applicazione
a distanza di
medicamenti
veterinari
1.8.1 L'impiego di medicamenti veterinari mediante cerbottana o altre armi
narcotizzanti può avvenire solo per scopi diagnostici. In merito a
eventuali eccezioni decide il veterinario competente in accordo con
l'ufficio cantonale.
Protezione
degli animali
1.9
Le disposizioni relative alla protezione degli animali, in particolare
per il trasporto, la cura e la tenuta valgono anche per l'alpeggio. Nelle
zone in cui è probabile la comparsa di grandi predatori, i controlli
vanno adeguati di conseguenza. Animali malati e feriti vanno
immediatamente curati o abbattuti.
2.
Controllo del traffico di animali
Obbligo di
diligenza
Identificazione
degli animali
1.8.2 I medicamenti veterinari devono essere tenuti in maniera ordinata e
in condizioni igienicamente irreprensibili e sicure secondo le prescrizioni per la conservazione e il deposito contenute nell'informazione
sul medicamento.
2.1
Per gli animali d'alpeggio valgono di principio tutte le disposizioni
valide per il rimanente traffico degli animali.
Sono ammessi all'alpeggio soltanto gli animali della specie bovina
provvisti di due marche auricolari ufficiali della BDTA o con il
marchio riconosciuto del libro genealogico.
I suini, gli ovini e i caprini nati dopo il 1o aprile 2000 devono essere
provvisti di un marchio ufficiale della BDTA. Gli altri animali di
maggiore età della specie suina, ovina e caprina devono essere provvisti nello stesso modo di un'identificazione chiara, affinché sia pos-
2
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
sibile risalire in ogni momento all'azienda di provenienza dell'animale.
Ogni azienda d'estivazione deve essere registrata e avere un numero
della BDTA.
Numero BDTA
Il principio più importante da osservare nel controllo del traffico di
animali consiste nel compilare un nuovo certificato di accompagnamento nel momento in cui gli animali di un'azienda vengono a contatto con simili di altre aziende.
Gli animali ungulati che vengono trasferiti per l'alpeggio in altre
ubicazioni della stessa azienda, non necessitano di un certificato di
accompagnamento, per quanto non vengano a contatto con animali
di altre aziende.
Certificato di
accompagnamento
In ogni azienda d'estivazione va tenuto ai sensi dell'art. 8 OFE un
registro degli animali. In esso devono figurare gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi, l'identificazione come pure i dati relativi
all'inseminazione artificiale o alla monta. Sono considerati registri
degli animali anche i certificati di accompagnamento compilati correttamente e in modo completo e gli elenchi degli animali.
Registro degli
animali
Per il trasferimento di più animali o gruppi di animali si consiglia la Elenco degli
registrazione nell'elenco degli animali. L'elenco degli animali può
animali
essere usato unicamente insieme al certificato di accompagnamento.
Quale elenco degli animali può essere usata una copia del modulo di
notifica di massa.
Il responsabile dell'alpeggio ai sensi della cifra 1.1 ha il compito di:
a) prendere in consegna dagli allevatori di animali, il giorno del carico dell'alpe, i certificati di accompagnamento, gli elenchi degli
animali e i certificati sanitari. Inoltre egli redige un registro degli
animali ungulati.
b) notificare alla Banca dati sul traffico di animali gli aumenti e le
diminuzioni degli effettivi di animali della specie bovina.
c) aggiornare il registro e i certificati di accompagnamento durante
il periodo dell'alpeggio qualora subentrassero mutazioni. Al termine di questo periodo vanno riconsegnati al detentore degli animali i certificati di accompagnamento aggiornati e firmati, per
quanto le cifre 4 e 5 del certificato di accompagnamento
corrispondano ancora. Quest'ultimo punto va confermato
esplicitamente.
d) allestire di volta in volta un nuovo documento
d'accompagnamento per singoli animali che lasciano l'alpe
anzitempo.
e) segnalare al proprietario di animali eventuali decessi e nascite di
animali.
Tutti i trasferimenti di animali della specie bovina da e per le aziende Notifica di bovini
d'estivazione vanno notificati tramite il portale www.agate.ch della
alla BDTA
BDTA. Vanno osservate le informazioni relative alle diverse modalità e possibilità di notifica.
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Notifica di suini
alla BDTA
2.7.1 L'arrivo di suini in aziende d'estivazione va notificato alla BDTA
tramite il portale www.agate.ch o mediante il modulo di notifica.
Archivio
2.8
Notifica di equidi
alla BDTA
2.7.2 I proprietari di equidi (cavalli, asini, bardotti, muli e pony) devono
notificare il trasferimento dei propri animali in aziende d'estivazione
alla BDTA tramite il portale www.agate.ch, se gli animali rimangono
nell'azienda d'estivazione per oltre 30 giorni. In caso di domande
potete rivolgervi al helpdesk di Agate, all'indirizzo
[email protected] o al numero di telefono 0848 222 400 .
I seguenti documenti vanno tenuti a disposizione durante il periodo
dell'alpeggio e presentati su richiesta delle autorità veterinarie:
•
•
•
per gli alpi con produzione lattiera: le documentazioni relative
alla salute delle mammelle risp. alla qualità del latte.
Questi vanno poi conservati dal responsabile dell'alpe per la durata
di tre anni.
•
Comuni
2.9
Alpi di confine
2.10
Alpeggio di
2.11
animali di
provenienza estera
Aborto
4
3.
3.1
registro degli animali e documenti d'accompagnamento
passaporti per equidi in originale o in fotocopia con la corrispondente dichiarazione sanitaria (analogamente al documento
d'accompagnamento)
giornale dei trattamenti, inventario, convenzione per l'uso di
medicamenti veterinari e verbale della visita veterinaria
nell'azienda
I comuni redigono per ogni alpe un elenco del bestiame d'alpeggio
proveniente da altri Cantoni. Queste liste vanno consegnate all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
entro l'11 agosto 2014.
Per gli alpi di confine fanno stato disposizioni complementari, sulle
quali l'Ufficio cantonale fornisce informazioni al riguardo. In
particolare tutti gli animali della specie bovina devono essere
sottoposti all'esame sulla BVD con risultato negativo. Il Corpo
federale delle guardie di confine può visionare il registro d'azienda. I
documenti necessari per il passaggio di confine vanno richiesti
all'Ufficio.
Il comune ove è situato l'alpe deve presentare le domande documentate all'Ufficio.
Aborto
Ogni aborto di animali della specie bovina, ovina e caprina è da considerare contagioso. Il detentore di animali responsabile per il periodo d'alpeggio deve denunciare immediatamente al veterinario di controllo ogni aborto di tali specie d'animali, il quale provvede agli
accertamenti del caso. Gli animali che danno segni d'aborto o che
hanno già abortito vanno immediatamente isolati dalla mandria e rimanere in tale stato fino alla conclusione dell'esame veterinario.
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Per determinate analisi (ad es. BVD) è indispensabile che vi sia a
disposizione l'embrione. Tutti gli aborti constatati vanno analizzati
riguardo alla presenza del virus BVD.
BVD
Il personale dell'alpe è tenuto in tali circostanze ad adottare misure
cautelari ragionevoli al fine di evitare una propagazione, in particolare vanno eliminati il feto e la placenta dopo il loro esame. Dopo
ogni uso le apparecchiature sporche vanno pulite a fondo più volte.
Ciò vale anche per l'animale in questione come pure per il suo posto
sul quale sosta.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
Bovini
Di principio sono ammessi sugli alpi e nelle aziende d'estivazione
solo animali della specie bovina non sottoposti a nessun sequestro
BVD. Per il controllo dello stato della BVD, si consiglia ai responsabili per l'alpeggio di esigere la comprova che nessun animale sia
sottoposto a sequestro (elenco dell'effettivo della Banca Dati sul
Traffico degli Animali).
BVD
Gli animali gravidi sottoposti a divieto di trasferimento possono
essere ammessi all'alpeggio, se lasciano l'azienda d'estivazione entro
il 250o giorno di gravidanza. Il responsabile dell'alpeggio notifica al
veterinario cantonale entro il 15 aprile 2014 l'alpeggio di animali
gravidi, sui quali è stato disposto il divieto di trasferimento. Per il
carico dell'alpe di questi animali si deve verificare che:
- siano accompagnati da un certificato rosso “Certificato di accompagnamento in caso di provvedimenti di polizia epizootica”. Sul certificato devono figurare i dati riguardanti la monta o l'inseminazione.
- il responsabile dell'alpeggio abbia dapprima informato adeguatamente i detentori degli animali sul rischio più elevato.
Per tutti i bovini di giovane età che alpeggiano su alpi e pascoli in cui Carbonchio
vi è il rischio che si manifesti il carbonchio sintomatico, si consiglia sintomatico
la vaccinazione contro tale malattia. I costi per il vaccino e la vaccinazione vanno a carico del detentore degli animali. Questo pericolo
sussiste in particolare laddove sono stati sotterrati cadaveri di animali
colpiti dal carbonchio sintomatico e dove negli ultimi 20 anni si è
manifestata tale malattia. Alla pagina iniziale del USDA
www.alt.gr.ch vi è a disposizione un elenco degli alpi sui quali si
sono verificati casi di carbonchio sintomatico.
La comparsa di malattia va notificata all'Ufficio. Esso può ordinare i
provvedimenti del caso.
La ipodermosi è un'epizoozia con obbligo di notifica. La comparsa di Ipodermosi
tale malattia va notificata al veterinario cantonale. Egli ordina il
trattamento degli animali colpiti.
Il responsabile dell'alpe d'intesa con il guardiacaccia prende adeguate Tubercolosi
misure d'igiene e relative al pascolo, in particolare la posa adeguata
di abbeveratoi, depositi di sale e foraggio, atte a prevenire la
5
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Salute delle
mammelle
Parti
Rogna delle
pecore/Parassiti
Infiammazione
infettiva degli
occhi
Lotta contro la
zoppina
4.5
Il responsabile dell'alpeggio assicura che prima dell'alpeggio tutti gli
animali in lattazione siano stati sottoposti al controllo sulla salute
delle mammelle ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza concernente l'igiene
nella produzione lattiera e in caso di animali risultati positivi al test
di Schalm siano state adottate le misure del caso.
4.5.1 Possono accedere agli alpi solo animali risultati negativi alla prova
di Schalm. Il personale d'alpeggio deve eseguire il primo controllo
entro sette giorni dal carico dell'alpe. Del resto valgono le
disposizioni dell'ordinanza sulla qualità del latte.
4.6
Sugli alpi e sui pascoli esposti al turismo o a grandi predatori
dovrebbero essere evitati i parti. Questi devono avvenire nell'azienda
di base o in altro luogo adeguato al caso.
5.
Ovini
5.2
Su alpi e pascoli destinati all'alpeggio è vietato l'accesso di animali
che presentano sintomi clinici di questa malattia (occhi molto infiammati, incollati causa pus, intorbidamento).
5.1
Prima dell'alpeggio si consiglia di sottoporre tutte le pecore a trattamento contro la rogna delle pecore e altri parassiti.
5.2.1 Le pecore che al controllo per l'alpeggio presentano una secrezione
accentuata, verranno ammesse all'alpeggio solo dopo essere state
sottoposte a trattamento.
5.2.2 La comparsa di malattia durante l'alpeggio va notificata all'Ufficio. I
provvedimenti di lotta vanno presi in accordo con questo ufficio.
5.3
5.4.
6
trasmissione reciproca di malattie del bestiame d'alpeggio e della
selvaggina.
La lotta sistematica contro la zoppina è in atto su tutto il territorio dei
Grigioni e si basa sulle direttive tecniche del Servizio consultivo e
sanitario per piccoli ruminanti (SSPR).
Tutte le pecore che alpeggiano nelle aziende di base, sui pascoli comuni o sugli alpi vanno risanati dalla zoppina. In casi motivati l'Ufficio può approvare eccezioni per aziende d'estivazione in situazioni
particolari. La domanda motivata va presentata per iscritto all'Ufficio
entro la fine di aprile 2014. Quest'ultimo decide se può avere luogo
l'alpeggio e a quali condizioni.
Gli effettivi sono dichiarati esenti da zoppina se sono stati risanati in
base alle direttive tecniche del SSPR. Questa dichiarazione va esibita
all'inizio della pascolazione o al carico dell'alpe mediante il certificato ufficiale del SSPR “Effettivo dichiarato esente da zoppina”. Per
gli effettivi ovini senza tessera di socio del SSPR, il risanamento va
eseguito e confermato dal veterinario secondo le direttive tecniche
del SSPR. Al certificato va allegato in ogni caso l'elenco degli animali con i dati degli animali controllati in occasione del controllo
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primaverile. Le pecore di allevatori associati al SSPR e provenienti
da altri Cantoni, hanno accesso all'alpeggio solo se sono state risanate tramite questo servizio.
a) Su questo certificato il proprietario dell'animale conferma, che
nemmeno nel periodo tra il controllo e la partenza per l'alpeggio
vi è stata una modifica né mediante acquisto né con l'introduzione di nuovi animali e inoltre che in questo periodo il suo effettivo
ovino non ha avuto nessun contatto con altre pecore o pecore non
sanate.
b) Il veterinario di controllo è tenuto a respingere per intero dal pascolo comune greggi di ovini nei quali singoli animali mostrano
sintomi di zoppina o uno stato di salute delle unghie insufficiente
ed è tenuto a segnalare immediatamente queste greggi all'Ufficio.
5.4.1 L'Ufficio definisce gli alpi, per i quali sarà eseguito un controllo al
loro carico. La data del carico dell'alpe va comunicata al veterinario
competente con almeno 5 giorni di anticipo allegando il certificato,
l'elenco degli animali e la lista degli allevatori. Quest'ultima contiene
gli indirizzi completi di tutti gli allevatori di pecore, il n. BDTA
dell'azienda e l'indicazione se l'allevatore è socio del SSPR o no. Al
momento del controllo gli animali vengono sottoposti al bagno degli
zoccoli sotto sorveglianza del competente veterinario e se necessario
vengono controllati singoli animali per la loro identificazione. I
veterinari di controllo ordinano all'Ufficio la formalina per la pulizia
degli zoccoli. Altri prodotti disinfettanti per la pulizia vanno richiesti
in anticipo e per iscritto al veterinario cantonale e il loro utilizzo
necessita di autorizzazione.
5.4.2 Le sovrastanze comunali organizzano i bagni il giorno del carico
dell'alpe in accordo con il competente veterinario di controllo. I costi
vengono assunti dal comune.
5.4.3 Le spese derivanti dal controllo veterinario al carico dell'alpe e le
spese per la formalina per la pulizia degli zoccoli vengono assunte
dal Cantone.
5.4.4 I responsabili degli alpeggi notificano immediatamente al veterinario
di controllo e al veterinario cantonale casi sospetti di reinfezione da
zoppina o altre inspiegabili zoppìe diffuse che si manifestano durante
l'alpeggio. Ciò permette di prendere provvedimenti ragionevoli già
prima dello scarico dell'alpe favorendo tutti gli alpeggiatori.
5.4.5 Le pecore che alpeggiano fuori Cantone su alpi non sanati devono
essere notificate all'Ufficio. Al loro ritorno nell'azienda principale
saranno sottoposte a sequestro di 1. grado fintanto che l'effettivo non
sarà sanato con successo.
6.
6.1
Caprini
Possono accedere all'alpeggio soltanto capre provenienti da effettivi
esenti dalla CAE. Per animali provenienti da effettivi sottoposti a
CAE
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Ritorno allo stato
selvatico
EP/APP
Trasporti di
animali vivi
Distruzione
delle carcasse
di animali
6.2
sequestro di polizia epizootica a causa della CAE o per i quali esiste
il sospetto d'infezione, il veterinario cantonale può emanare disposizioni derogatorie per territori circoscritti.
Mediante provvedimenti adeguati deve essere assicurato che durante
l'alpeggio le capre non ritornino allo stato selvatico e possano essere
ricuperate in autunno.
7.
Suini
8.
Distruzione delle carcasse di animali
8.2
Le carcasse di animali riscontrate durante l'alpeggio vanno distrutte
in modo inoffensivo ai sensi delle disposizioni della OESA e dell'ordinanza cantonale sulla veterinaria da parte del comune sul cui territorio esse si trovano.
7.1
8.1
Agli alpi e ai pascoli possono accedere soltanto suini provenienti da
effettivi dichiarati esenti da EP/APP. Per gli animali non controllati o
sospetti di contaminazione e per suini provenienti da aziende sottoposte a sequestro sussiste il divieto assoluto di pascolazione e d'alpeggio.
Gli animali feriti o malati possono essere trasportati in elicottero,
solo se prima è stato informato il veterinario competente o il suo
sostituto. Il veterinario decide se entra in considerazione un trasporto
di animale vivo e organizza, se necessario, l'impiego dell'elicottero.
8.2.1 Le carcasse di animali o parte di esse senza sospetto di epizoozia
ritrovate sugli alpi o su fondi di montagna discosti, di regola vanno
sotterrate sul posto di ritrovamento in modo da essere ricoperte da
uno strato di terra dello spessore minimo di 1.2 m. Il luogo non può
essere paludoso e deve essere situato lontano da corsi d'acqua.
8.2.2 Le teste di animali della specie bovina, di età superiore ai quattro
anni, non possono essere sotterrate. Esse vanno consegnate al
veterinario competente per essere sottoposte all'esame sulla BSE.
8.2.3 In linea di massima il trasporto di carcasse di animali fino al centro
di raccolta o a una strada facilmente accessibile spetta al detentore
dell'animale. Questo vale anche per il trasporto con l'impiego
dell'elicottero.
8.2.4. Le carcasse di animali depositate temporaneamente su strade di transito fino alla loro rimozione vanno sottratte alla vista, ad esempio
mediante copertura. La scelta del posto di raccolta deve essere tale
da evitare l'accesso da parte di persone o di animali.
8
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9.
Disposizioni finali
9.2.
Le presenti prescrizioni valgono anche per il bestiame ad unghia
fessa proveniente da altri Cantoni che viene alpeggiato nel Cantone
dei Grigioni.
9.1.
9.3.
I comuni sono responsabili per la pubblicazione delle presenti prescrizioni e per l'esecuzione delle stesse.
Eventuali istruzioni speciali vengono impartite dal veterinario cantonale.
Entrata in vigore: 13 marzo 2014
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari
e la salute degli animali del Cantone dei Grigioni
Il veterinario cantonale
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Incasso dei contributi per il fondo cantonale delle epizoozie e per il fondo di autoaiuto
per la promozione del commercio dei bovini per il 2014
L'Ufficio federale di statistica ha fissato il 2 maggio 2014 quale giorno del censimento del
bestiame per il 2014.
1.
Contributi ordinari
Il 2 maggio 2014 deve aver luogo in tutti i Comuni del Cantone il censimento esatto di
tutti gli animali della specie equina, ovina, caprina, suina e delle colonie di api agli effetti della determinazione dei contributi per il fondo cantonale delle epizoozie. Per la
riscossione dei contributi dei suini fa stato la media annua (senza i suini lattanti). Per il
numero degli animali della specie bovina si fa capo agli animali registrati al portale Internet di Agate. Per il fondo di autoaiuto per la promozione del commercio dei bovini
si fa capo ai dati degli animali registrati in Agate.
L'accertamento del numero degli animali per il fondo delle epizoozie e per il fondo di
autoaiuto si svolge in collaborazione con l'Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione.
I contributi verranno fatturati ai Comuni nell’autunno 2014 in base ai dati accertati dai
moduli „Rilevazione degli animali“ dell'Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione
e sulla base delle notifiche fatte in Agate (riguarda solo il numero degli animali della
specie bovina).
I contributi per il fondo cantonale delle epizoozie ammontano ai sensi del decreto
governativo no. 324 del 16 aprile 2013 per i proprietari di animali a:
fr. 6.00
fr. 2.00
fr. 1.50
fr. 5.00
per ciascun capo della specie bovina
per ciascun capo della specie ovina e caprina
per ciascun capo della specie equina e suina
per ciascuna colonia di api
fr. 4.50
fr. 2.00
fr. 1.50
fr. 5.00
per ciascun capo della specie bovina
per ciascun capo della specie ovina e caprina
per ciascun capo della specie equina e suina
per ciascuna colonia di api
I contributi per il fondo cantonale delle epizoozie ammontano ai sensi del decreto
governativo no. 324 del 16 aprile 2013 per i Comuni a:
I contributi per il fondo di autoaiuto ammontano per il 2014 a
fr. 2.50
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per ciascun capo della specie bovina.
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Questi contributi devono essere versati dai proprietari degli animali, in base alle disposizioni d'attuazione dell’Unione dei contadini grigionesi riguardanti il fondo di autoaiuto, insieme ai contributi per il fondo cantonale delle epizoozie.
2.
Bestiame d'alpeggio proveniente da altri cantoni
I contributi per il bestiame proveniente da altri cantoni ammontano ai sensi del decreto
governativo no. 324 del 16 aprile 2013 a:
fr. 7.50
fr. 1.50
per ciascun capo della specie bovina
per ciascun capo della specie suina, caprina e ovina
Per l'incasso di questi contributi sono responsabili i comuni sul cui territorio viene alpeggiato bestiame proveniente da fuori cantone. I contributi incassati per il fondo delle
epizoozie saranno fatturati ai singoli comuni nell’autunno 2014.
I contributi devono essere versati anche per quei capi che vengono scaricati anticipatamente o per quelli periti durante l'estivazione. La determinazione del numero dei capi di bestiame provenienti da altri cantoni soggetti a pagamento del contributo viene
effettuata da parte del comune. Inoltre si rimanda all’ordinanza sull’estivazione (CSC
914.200) e al Promemoria relativo alle prescrizioni per l’alpeggio in vigore nel 2014
nel Cantone dei Grigioni.
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari
e la salute degli animali
Dr. R. Hanimann
Coira, 13 marzo 2014
11