D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione TITOLO I MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE CAPO I MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO (Artt. 1 – 15) D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 1 – ricambio generazionale I trattenimenti in servizio dei dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per la pensione scadranno il prossimo 31 ottobre, a meno che non sia prevista una data di scadenza anteriore. Deroghe per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e avvocati dello Stato che cesseranno al massimo entro il 31.12.2015 (o alla naturale scadenza, se anteriore). Stessa scadenza, 2015, per i militari. Sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro il comma 5 determina che i dipendenti devono aver maturato i 40 anni di servizio, se hanno raggiunto un diritto alla pensione entro il 31.12.2011. Dopo tale data, valgono i requisiti previsti dal DL 201/2011 convertito in L.214/2011 (Legge Fornero) che, per il 2014, sono fissati in 42 anni 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. Divieto di affidare incarichi, se non a titolo gratuito, a soggetti pubblici o privati che siano, già in quiescenza D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 3 – flessibilità nel turn-over (assunzioni) Vi sarà un allentamento del blocco del trun-over in rapporto ai lavoratori anziani che ogni anno vanno in pensione. Amministrazioni centrali: nel 2014 si copre il 20%; nel 2015 il 40%; nel 2016 il 60%; nel 2017 l’80%; nel 2018 il 100%. Il tetto si riferisce alla spesa complessiva, non più alle persone. Regioni ed Enti Locali sottoposti a patto di stabilità interno devono rispettare i seguenti limiti di spesa: 60% per il 2014 e 2015; 80% per il 2016 e 2017; 100% dal 2018. Per le Province resta il blocco totale delle assunzioni. Società pubbliche, aziende speciali, partecipate: saranno gli enti territoriali ad avere il compito di coordinare politiche di assunzione per garantire il divieto o limiti di assunzione. Questi limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. Corpi di polizia, Vigili del Fuoco, comparto scuola: viene applicata la normativa di settore D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 3 – flessibilità nel turn-over (assunzioni) PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 3, comma 5 Abrogare il divieto di assunzione per gli Enti Locali Prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza al 31.12.2014 al 31.12.2016 Ridurre i vincoli che impediscono la possibilità di mantenere in servizio lavoratori con contratti flessibili nonché la possibilità reale di poter procedere ad assunzioni Articolo 3, comma 11 Evitare che la novità introdotta dall’art. 3 venga riassorbita da vincoli finanziari e procedurali previsti in materia di stabilizzazione del personale a termine Si propone quindi di aggiungere un ulteriore comma che prevede che risorse e procedure necessarie alle assunzioni siano aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle previste dal DL 101/2013, art. 4 commi 6 e 7 convertito con L 125/2013. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 4 – mobilità obbligatoria e volontaria Le amministrazioni possono coprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazione, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni pubblicano un bando con i posti vacanti e i requisiti richiesti, per il passaggio diretto. In via sperimentale per i trasferimenti tra le amministrazioni centrali, le Agenzie e gli enti pubblici non economici, non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione (con obbligo di preavviso). L’amministrazione di destinazione però dovrà avere una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 4 – mobilità obbligatoria e volontaria Le sedi delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2 TU Pubblico Impiego) collocate nel territorio dello stesso comune, costituiscono medesima unità produttiva. Costituiscono medesima unità produttiva anche le sedi collocate ad una distanza non superiore ai 50 km dalla sede in cui il dipendente è adibito. Pertanto i dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in altra nell’ambito dell’unità produttiva. Saranno possibili criteri costruiti con decreto, per passaggi diretti di personale tra amministrazioni, senza preventivo accordo. Sono nulli accordi, atti, CCNL in contrasto con queste norme. Per agevolare i processi di mobilità sono stanziati 15 milioni per l’anno 2014 e 30 milioni dal 2015. Entro 60 gg. dalla conversione in Legge, viene emanato decreto con tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento nei diversi comparti dei Contratti nazionali. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 4 – mobilità obbligatoria e volontaria PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 4, comma 1 Garantire trasparenza nei processi di mobilità e formazione funzionale alle nuove esigenze organizzative. Consultazione delle confederazioni rappresentative. Punto 2.1 Salvaguardare condizioni specifiche che hanno bisogno di particolari tutele Punto 2.2 mantenere in capo alla contrattazione la funzione di definizione di criteri ulteriori da agire per la mobilità, anche con riferimento all’art. 2103 del codice civile. Punto 2.3 individuare criteri prioritari a cui il DPCM deve attenersi nell’individuazione dell’impiego delle risorse. Punto 2.4 i risparmi connessi all’ottimizzazione della gestione della PA vengono utilizzati come risorse per la mobilità. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 5 – assegnazione di nuove mansioni - esuberi Le PA che hanno situazioni di soprannumero o eccedenze di personale devono seguire determinate procedure previste per legge e darne informativa alle OO.SS. e alle RSU firmatarie del CCNL di comparto o di area. Trascorsi 90 gg. dall’avvio delle procedure, si colloca il personale in eccedenza in disponibilità. Durante questo periodo che dura max 24 mesi, il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all’80% dello stipendio e alla IIS e agli assegni familiari. Trascorso questo periodo cessa il rapporto di lavoro. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l’elenco del personale in disponibilità. Per le altre amministrazioni l’elenco è a cura delle strutture regionali e provinciali. Questi elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 5 – assegnazione di nuove mansioni - esuberi Nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei due anni, il personale in disponibilità che non sia stato ricollocato secondo le norme vigenti, può presentare alle amministrazioni istanza di ricollocazione in deroga alle proprie mansioni, nei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore. Le amministrazioni nell’ambito della programmazione triennale del personale, non potranno avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni senza prima verificare la possibilità di ricollocamento del personale iscritto negli elenchi della disponibilità. I dipendenti in disponibilità possono essere assegnati in posizione di comando presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta. La richiesta di ricollocazione in qualifica inferiore è prevista anche per il personale in esubero di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 5 – assegnazione di nuove mansioni - esuberi PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 5, comma 1 Paragr. b) ripristinare il corretto rapporto tra professionalità, mansioni e salario per rendere la norma compatibile con le fonti che regolano il sistema professionale Paragr. c) garantire l’assunzione dei vincitori di concorso delle procedure concorsuali già espletate nelle amministrazioni pubbliche, così come previsto dal DL 101/2013. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 6 – divieto incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza È fatto divieto di dare incarichi dirigenziali o direttivi a personale pubblico e privato andato in pensione a meno che non siano a titolo gratuito. Questo viene applicato per gli incarichi conferiti a partire dal 24.6.2014. PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 6, comma 3 Si propone di estendere il divieto a tutti i soggetti di cui alla Legge 196/2009, altrimenti limitato alle sole Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 7 – prerogative sindacali nelle PP.AA. Dal 1 settembre 2014 i contingenti dei distacchi, aspettative e permessi sindacali sono associazione sindacale. ridotti del 50% per ciascuna PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 7, comma 1 Escludere dalla riduzione del 50% le aspettative e i permessi sindacali. Permessi sindacali: il dimezzamento previsto farebbe venire meno i requisiti minimi previsti dalla Legge 300/70, art. 23 e realizzando la violazione dei principi costituzionali che regolano la funzione sindacale nel sistema pubblico. Peraltro, l’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 fa esplicito mantenimento delle garanzie previste dagli artt. 23, 24, 30 L. 300/70. Il dimezzamento delle aspettative non retribuite crea una doppia discriminazione: è una norma che agisce su un istituto regolato nei settori pubblico e privato da identica normativa e prassi; l’istituto non è regolato specificatamente nel settore, né legato alla maggiore o minore rappresentatività. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 9 – Avvocati di Stato: compensi tagliati Viene ridotta dal 75% al 10% la quota spettante come compensi agli avvocati dello stato nei procedimenti giudiziari in cui vi è una sentenza favorevole per gli enti pubblici, con l’obbligo per la controparte di rimborsare le spese legali. PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 9, comma 1 L’emendamento è volto ad impedire l’azzeramento delle propine a favore del personale dipendente dell’Avvocatura dello stato D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 10 – Segretari Comunali Vengono aboliti sia il diritto di rogito che il diritto di segreteria percepiti dai Segretari comunali e provinciali. Per i diritti di segreteria viene prevista l’attribuzione integrale ai Comuni e alle Province. Il riordino della figura del Segretario comunale e provinciale viene rinviata al disegno di legge delega. PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 10 Si ritiene opportuna l’abrogazione: rischio di contenziosi dovuti all’abolizione del diritto di rogito che è parte della struttura della retribuzione dei segretario comunali e provinciali. Necessaria la contrattazione per modificare la struttura retributiva. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 11 – disposizioni sul personale di Regioni ed Enti Locali Viene abrogata la percentuale fissa di dotazione organica dirigenziale prevista nel TU degli Enti Locali. La copertura dei posti previsti a tempo determinato (che non può superare il 30% degli attuali posti istituiti nella medesima qualifica) deve essere sostenuta mediante selezione pubblica. Se un dipendente viene incaricato nella qualifica dirigenziale, è messo in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Per la dirigenza regionale e STPA del SSN, il limite di posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato, è fissato nel 10%. I soggetti assunti in staff agli organi politici (sindaco, presidente provincia, Giunta o Assessori) non possono svolgere attività gestionale e si prescinde, per il conferimento dell’incarico, dal possesso di titolo di studio. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 11 – disposizioni sul personale di Regioni ed Enti Locali PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 11, comma 1 lettera. a) evitare che negli enti con ridotto numero di dirigenti l’unico posto di vertice possa essere a tempo determinato; scelta del dirigente deve avvenire con procedura trasparente e sulla base di valutazioni da parte di commissioni di concorso, come per tutte le procedure selettive pubbliche. Articolo 11, comma 4 Evitare che il personale di nomina fiduciaria delle amministrazioni si veda garantito inquadramento dirigenziale in assenza del titolo di studio e conseguenti aumenti della spesa. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 12 – Copertura assicurativa per soggetti in cassa integrazione che svolgono attività di volontariato I Comuni e altri enti locali promuovono l’avvio di attività di volontariato ai fini di utilità sociale, coinvolgendo soggetti che utilizzano gli ammortizzatori sociali o altre forme di sostegno al reddito. A tale scopo viene incrementato il fondo INAIL per coprire gli oneri assicurativi. Per l’attività prestata sono stabiliti crediti formativi. Articolo 13 – incentivi per la progettazione Abrogazione incentivi per la progettazione ai dirigenti prevista dal D.Lgs 163/2006 (ex Merloni). Si ritiene che il trattamento economico dei dirigenti sia omnicomprensivo e pertanto non possono essere corrisposte somme derivanti dalla progettazione. Articolo 15 – scuole di specializzazione medica Riduzione di un anno della durata delle scuole di specializzazione medica a decorrere dall’anno accademico 2014-2015. Incremento dei fondi per la scuola di specializzazione che farà salire da 3300 a 5000 i posti nelle scuole di specializzazione. L’importo massimo per la copertura delle spese di segreteria per la partecipazione ai concorsi di ammissione alle scuole è di 100 euro D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione CAPO II MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 16 – 23) D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 16 – nomina dei dipendenti nelle società partecipate I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano nell’anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato devono essere composti da non + di 3 membri e questi sono scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione e chi ha i poteri di indirizzo e controllo e non vi è più l’obbligo nominarli tra i dipendenti dell’amministrazione pubblica. I membri del consiglio di amministrazione, se dipendenti, versano i loro proventi all’amministrazione di appartenenza. È consentita la nomina di un amministratore unico. In tutte le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta i consigli di amministrazione sono composti da tre o cinque membri a seconda della complessità della società. Due su tre o tre su cinque sono scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione e chi ha i poteri di indirizzo e controllo. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 18 – soppressione sezioni staccate del TAR e del Magistrato alle Acque Dal 1.10.2014 Sono soppresse le sezioni staccate del Tar (Catania, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Latina, Pescara, Parma, Brescia, in Veneto non ce ne sono) ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. È soppresso il magistrato delle acque delle acque per le province venete e di Mantova e le funzioni sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 18, comma 1 È una disposizione che aggira la norma dei 50 km sulla mobilità dei dipendenti. Obiettivo: riproporre la contrattazione per definire i criteri della mobilità del personale delle sezioni soppresse del TAR.. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Artt. 19, 20, 21, 22 L’art. 19 determina la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e il suo trasferimento di competenze all’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. Anac ha poteri speciali di in materia ispettiva e di vigilanza: potrà imporre l’amministrazione straordinaria all’impresa per portare a termine il lavoro appaltato. Con l’art. 20 si dispone lo scioglimento dell’Associazione Formez PA L’art. 21 unifica nella SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) le varie scuole di formazione delle amministrazioni centrali, che vengono soppresse. La SNA dovrà darsi organizzazione entro 120 gg. dalla legge di conversione del decreto. Il personale docente e ricercatore verrà assorbito dal nuovo Ente, i co.co.co. cesseranno alla scadenza del contratto. Art. 22 razionalizzazione delle autorità indipendenti: Strette sulle nomine dei componenti. Convenzione di gestione unitaria del personale delle varie authority. Razionalizzazione anche nella gestione dei servizi strumentali. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione TITOLO II INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE CAPO I ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 – 28) D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 24 – Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard Entro il 31 ottobre 2014 dopo intesa con conferenza unificata, si approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e il cronoprogramma per la sua attuazione. Entro 180 gg. dall’entrata in vigore del DL (ca 24.12.2014) si adottano moduli unificati e standardizzati in tutto il territorio per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese. Sempre in conferenza unificata previsto l’accordo per l’utilizzo di modulistica unificata e standard su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle Regioni e agli enti locali di istanze, dichiarazioni, segnalazioni per edilizia e attività produttive. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 25 – semplificazione per i soggetti con invalidità Niente più controlli periodici né sospensioni delle agevolazioni per gli handicap irreversibili. COMMI 1-3 – CODICE DELLA STRADA: Il primo comma prevede che nella commissione esaminatrice per il rinnovo della patente speciale di un disabile sia sempre presente “un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia”. Il secondo comma prescrive invece che, laddove al detentore di patente sia riconosciuta un’invalidità permanente e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la commissione, cioè come tutti gli altri detentori di licenza di guida. Il terzo comma, infine, interviene sul tema dei parcheggi disponendo per i comuni l’obbligo, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, di predisporre un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 25 – semplificazione per i soggetti con invalidità COMMA 4 – ACCERTAMENTO INVALIDITÀ: accorcia i tempi e semplifica la procedura per il rilascio di un certificato provvisorio di invalidità, in attesa della visita della commissione dell’INPS. Diventano infatti 45 (non più 90) i giorni di attesa dopo i quali il medico dell’USL può intervenire accertando lo stato di handicap e producendo un certificato che dà diritto a tutti i benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/92. COMMI 5-6 – COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ: Il comma 5 “ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni", fino ovviamente alla visita di accertamento definitiva da parte dell’INPS. Il sesto comma è invece riferito ai minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità ai quali “sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 25 – semplificazione per i soggetti con invalidità COMMI 7-8 – RIVEDIBILITÀ: sopprime un periodo della legge 98/2014 relativo alle visite a campione che prevedeva di non sottoporre a controllo gli invalidi in situazioni particolari. La legge 80/2006, attualmente in vigore, sancisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, cui sia stata riconosciuta un’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. La norma non estende quindi il divieto di revisione anche a tutte le situazioni stabilizzate a meno che non godano dell’indennità. Il comma 8 modifica il testo della Legge garantendo l’esonero dalla revisione e riguarderà tutte le patologie stabilizzate, indipendentemente dalla gravità. COMMA 9 – CONCORSI PUBBLICI: L’ultimo comma interviene sull’articolo 20 della Legge 104 sancendo che una persona con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista da concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 26 – semplificazione prescrizione per patologie croniche Il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di 6 pezzi per ricetta, purché già utilizzati dai pazienti da almeno 6 mesi. In tal caso la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia. Articolo 27 – assicurazioni professionali in sanità e procedure più snelle per nuove strutture sanitarie Il fondo assicurativo previsto dalla Legge Balduzzi copre solo nei limiti delle risorse del fondo stesso e le misure di contribuzione sono stabilite dal gestore e non dalla contrattazione collettiva COMMA 2 previste procedure più snelle per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie sulle quali i Comuni non dovranno + acquisire la verifica della compatibilità del progetto con la programmazione sociosanitaria da parte della Regione COMMA 3 ridotto il Consiglio Superiore di sanità a 30 membri D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione Articolo 28 – camere di commercio Il processo di riordino sarà contenuto nel disegno di legge delega. A partire dal prossimo esercizio finanziario sarà dimezzato il diritto annuale a carico delle imprese. PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 28 Opportuna l’abrogazione, il 50% incide pesantemente sul finanziamento e mantenimento delle Camere di Commercio. Rischio di pesanti ricadute sul funzionamento dell’Ente e sull’occupazione. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione TITOLO III MISURE URGENTI PER L’INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI CAPO I MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO Articolo 29 introdotte nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione CAPO II MISURE RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (Artt. 30 – 37) Introdotte una serie di misure atte a contrastare il fenomeno della corruzione nell’esecuzione delle opere pubbliche. Attribuzione poteri al Presidente dell’ANAC nell’esercizio della costruzione delle opere legate all’Expo 2015. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione TITOLO IV MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CAPO I PROCESSO AMMINISTRATIVO (Artt. 38 – 43) CAPO II PROCESSO TELEMATICO (Artt. 44 – 52) D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione TITOLO IV – snellimento processo amministrativo e attuazione processo civile telematico Questo Titolo è interamente dedicato alle misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico. Relativamente al processo amministrativo, vengono introdotte norme di semplificazione e accelerazione del processo, soprattutto nei giudizi riguardanti gli appalti pubblici. In tema di garanzie per l’effettività del processo telematico, oltre ad essere prevista l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali dal 31.12.2014, è prevista l’Istituzione dell’Ufficio per il processo sua presso le corti d’appello che i tribunali ordinari. In questi uffici è contemplato l’impiego del personale di cancelleria, dei soggetti in tirocinio formativo e in formazione professionale. Viene ridotto l’orario minimo di apertura delle cancellerie. Prevista la disciplina per le notificazioni telematiche e per l’estrazione delle copie con il visto di conformità sempre in via telematica. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione TITOLO IV – snellimento processo amministrativo e attuazione processo civile telematico PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 50 Demandare alla contrattazione integrativa le modalità organizzative e i compiti del personale impiegato nell’Ufficio per il processo. Così come enunciata la norma risponde, più che a un modello di organizzazione, alla creazione dello "staff" del Giudice; se applicata in tal modo creerebbe gravi rallentamenti nella struttura organizzativa con l'ingresso disordinato di più 'figure' esterne con compiti non ben definiti. Inoltre l'istituzione dell'ufficio per il processo deve necessariamente passare per la valorizzazione del personale interno che attende da tempo un riconoscimento professionale. La complessità del modello organizzativo, inoltre, richiede l'utilizzo del personale di cui al comma 344 dell'art. 1 della legge 147/13 tramite un contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2015. D.L. 90/2014 Riforma della Pubblica Amministrazione TITOLO IV – snellimento processo amministrativo e attuazione processo civile telematico PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 53 Le risorse che si liberano per l'attuazione del processo civile telematico, ed in particolar modo per i risparmi ottenuti dall'attuazione dell'art. 52 del decreto, devono andare a riqualificare (giuridicamente ed economicamente) i lavoratori interni all'ufficio per il processo, che dovrebbero costituirne l'ossatura permanente
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