D.L. 90/2014 - Comune di Portogruaro

D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
Misure urgenti per la
semplificazione e la
trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici
giudiziari
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER
IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
CAPO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO
(Artt. 1 – 15)
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 1 – ricambio generazionale

I trattenimenti in servizio dei dipendenti pubblici che hanno maturato i
requisiti per la pensione scadranno il prossimo 31 ottobre, a meno che
non sia prevista una data di scadenza anteriore. Deroghe per i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e avvocati dello Stato
che cesseranno al massimo entro il 31.12.2015 (o alla naturale scadenza,
se anteriore). Stessa scadenza, 2015, per i militari.

Sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro il comma 5 determina
che i dipendenti devono aver maturato i 40 anni di servizio, se hanno
raggiunto un diritto alla pensione entro il 31.12.2011. Dopo tale data,
valgono i requisiti previsti dal DL 201/2011 convertito in L.214/2011
(Legge Fornero) che, per il 2014, sono fissati in 42 anni 6 mesi per gli
uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

Divieto di affidare incarichi, se non a titolo gratuito, a soggetti pubblici o
privati che siano, già in quiescenza
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 3 – flessibilità nel turn-over (assunzioni)

Vi sarà un allentamento del blocco del trun-over in rapporto ai lavoratori
anziani che ogni anno vanno in pensione.

Amministrazioni centrali: nel 2014 si copre il 20%; nel 2015 il 40%; nel
2016 il 60%; nel 2017 l’80%; nel 2018 il 100%. Il tetto si riferisce alla spesa
complessiva, non più alle persone.
Regioni ed Enti Locali sottoposti a patto di stabilità interno devono
rispettare i seguenti limiti di spesa: 60% per il 2014 e 2015; 80% per il 2016
e 2017; 100% dal 2018. Per le Province resta il blocco totale delle
assunzioni.
Società pubbliche, aziende speciali, partecipate: saranno gli enti
territoriali ad avere il compito di coordinare politiche di assunzione per
garantire il divieto o limiti di assunzione.
Questi limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente
alle categorie protette.
Corpi di polizia, Vigili del Fuoco, comparto scuola: viene applicata la
normativa di settore




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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 3 – flessibilità nel turn-over (assunzioni)
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 3, comma 5
 Abrogare il divieto di assunzione per gli Enti Locali
 Prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza al 31.12.2014 al
31.12.2016
 Ridurre i vincoli che impediscono la possibilità di mantenere in servizio
lavoratori con contratti flessibili nonché la possibilità reale di poter
procedere ad assunzioni
Articolo 3, comma 11
 Evitare che la novità introdotta dall’art. 3 venga riassorbita da vincoli
finanziari e procedurali previsti in materia di stabilizzazione del personale
a termine
 Si propone quindi di aggiungere un ulteriore comma che prevede che
risorse e procedure necessarie alle assunzioni siano aggiuntive e ulteriori
rispetto a quelle previste dal DL 101/2013, art. 4 commi 6 e 7 convertito
con L 125/2013.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 4 – mobilità obbligatoria e volontaria

Le amministrazioni possono coprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazione, che facciano
domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di
appartenenza.

Le amministrazioni pubblicano un bando con i posti vacanti e i
requisiti richiesti, per il passaggio diretto.

In via sperimentale per i trasferimenti tra le amministrazioni centrali, le
Agenzie e gli enti pubblici non economici, non è richiesto l’assenso
dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento
entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione (con
obbligo di preavviso). L’amministrazione di destinazione però dovrà avere
una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 4 – mobilità obbligatoria e volontaria

Le sedi delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2 TU Pubblico
Impiego) collocate nel territorio dello stesso comune, costituiscono
medesima unità produttiva.

Costituiscono medesima unità produttiva anche le sedi collocate ad una
distanza non superiore ai 50 km dalla sede in cui il dipendente è adibito.
Pertanto i dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa
amministrazione o in altra nell’ambito dell’unità produttiva. Saranno
possibili criteri costruiti con decreto, per passaggi diretti di personale tra
amministrazioni, senza preventivo accordo.

Sono nulli accordi, atti, CCNL in contrasto con queste norme.

Per agevolare i processi di mobilità sono stanziati 15 milioni per l’anno
2014 e 30 milioni dal 2015.

Entro 60 gg. dalla conversione in Legge, viene emanato decreto con
tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento nei diversi comparti
dei Contratti nazionali.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 4 – mobilità obbligatoria e volontaria
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 4, comma 1






Garantire trasparenza nei processi di mobilità e formazione funzionale alle
nuove esigenze organizzative.
Consultazione delle confederazioni rappresentative.
Punto 2.1 Salvaguardare condizioni specifiche che hanno bisogno di
particolari tutele
Punto 2.2 mantenere in capo alla contrattazione la funzione di definizione
di criteri ulteriori da agire per la mobilità, anche con riferimento all’art.
2103 del codice civile.
Punto 2.3 individuare criteri prioritari a cui il DPCM deve attenersi
nell’individuazione dell’impiego delle risorse.
Punto 2.4 i risparmi connessi all’ottimizzazione della gestione della PA
vengono utilizzati come risorse per la mobilità.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 5 – assegnazione di nuove mansioni - esuberi

Le PA che hanno situazioni di soprannumero o eccedenze di personale
devono seguire determinate procedure previste per legge e darne
informativa alle OO.SS. e alle RSU firmatarie del CCNL di comparto o di
area.

Trascorsi 90 gg. dall’avvio delle procedure, si colloca il personale in
eccedenza in disponibilità. Durante questo periodo che dura max 24 mesi,
il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all’80% dello stipendio e alla
IIS e agli assegni familiari. Trascorso questo periodo cessa il rapporto di
lavoro.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli
enti pubblici non economici, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l’elenco del
personale in disponibilità. Per le altre amministrazioni l’elenco è a cura
delle strutture regionali e provinciali. Questi elenchi sono pubblicati sul
sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 5 – assegnazione di nuove mansioni - esuberi

Nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei due anni, il personale in
disponibilità che non sia stato ricollocato secondo le norme vigenti, può
presentare alle amministrazioni istanza di ricollocazione in deroga alle
proprie mansioni, nei posti vacanti in organico, anche in una qualifica
inferiore o in posizione economica inferiore.

Le amministrazioni nell’ambito della programmazione triennale del
personale, non potranno avviare procedure concorsuali e nuove
assunzioni senza prima verificare la possibilità di ricollocamento del
personale iscritto negli elenchi della disponibilità.

I dipendenti in disponibilità possono essere assegnati in posizione di
comando presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta.

La richiesta di ricollocazione in qualifica inferiore è prevista anche per il
personale in esubero di società controllate direttamente o indirettamente
dalle pubbliche amministrazioni.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 5 – assegnazione di nuove mansioni - esuberi
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 5, comma 1

Paragr. b) ripristinare il corretto rapporto tra professionalità, mansioni e
salario per rendere la norma compatibile con le fonti che regolano il
sistema professionale

Paragr. c) garantire l’assunzione dei vincitori di concorso delle procedure
concorsuali già espletate nelle amministrazioni pubbliche, così come
previsto dal DL 101/2013.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 6 – divieto incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
 È fatto divieto di dare incarichi dirigenziali o direttivi a personale
pubblico e privato andato in pensione a meno che non siano a
titolo gratuito. Questo viene applicato per gli incarichi conferiti
a partire dal 24.6.2014.
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 6, comma 3
 Si propone di estendere il divieto a tutti i soggetti di cui alla Legge
196/2009, altrimenti limitato alle sole Pubbliche Amministrazioni
di cui al D.Lgs. 165/2001
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 7 – prerogative sindacali nelle PP.AA.
 Dal 1 settembre 2014 i contingenti dei distacchi, aspettative e
permessi sindacali sono
associazione sindacale.
ridotti
del
50%
per
ciascuna
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 7, comma 1



Escludere dalla riduzione del 50% le aspettative e i permessi sindacali.
Permessi sindacali: il dimezzamento previsto farebbe venire meno i
requisiti minimi previsti dalla Legge 300/70, art. 23 e realizzando la
violazione dei principi costituzionali che regolano la funzione sindacale nel
sistema pubblico. Peraltro, l’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 fa
esplicito mantenimento delle garanzie previste dagli artt. 23, 24, 30 L.
300/70.
Il dimezzamento delle aspettative non retribuite crea una doppia
discriminazione: è una norma che agisce su un istituto regolato nei settori
pubblico e privato da identica normativa e prassi; l’istituto non è regolato
specificatamente nel settore, né legato alla maggiore o minore
rappresentatività.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 9 – Avvocati di Stato: compensi tagliati
 Viene ridotta dal 75% al 10% la quota spettante come compensi
agli avvocati dello stato nei procedimenti giudiziari in cui vi è una
sentenza favorevole per gli enti pubblici, con l’obbligo per la
controparte di rimborsare le spese legali.
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 9, comma 1
 L’emendamento è volto ad impedire l’azzeramento delle propine a
favore del personale dipendente dell’Avvocatura dello stato
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 10 – Segretari Comunali

Vengono aboliti sia il diritto di rogito che il diritto di segreteria percepiti
dai Segretari comunali e provinciali. Per i diritti di segreteria viene
prevista l’attribuzione integrale ai Comuni e alle Province. Il riordino della
figura del Segretario comunale e provinciale viene rinviata al disegno di
legge delega.
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 10

Si ritiene opportuna l’abrogazione: rischio di contenziosi dovuti
all’abolizione del diritto di rogito che è parte della struttura della
retribuzione dei segretario comunali e provinciali. Necessaria la
contrattazione per modificare la struttura retributiva.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 11 – disposizioni sul personale di Regioni ed Enti Locali

Viene abrogata la percentuale fissa di dotazione organica dirigenziale
prevista nel TU degli Enti Locali. La copertura dei posti previsti a tempo
determinato (che non può superare il 30% degli attuali posti istituiti
nella medesima qualifica) deve essere sostenuta mediante selezione
pubblica.

Se un dipendente viene incaricato nella qualifica dirigenziale, è messo in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Per la dirigenza regionale e STPA del SSN, il limite di posti di dotazione
organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato, è fissato nel
10%.

I soggetti assunti in staff agli organi politici (sindaco, presidente
provincia, Giunta o Assessori) non possono svolgere attività gestionale e
si prescinde, per il conferimento dell’incarico, dal possesso di titolo di
studio.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 11 – disposizioni sul personale di Regioni ed Enti Locali
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 11, comma 1

lettera. a) evitare che negli enti con ridotto numero di dirigenti l’unico
posto di vertice possa essere a tempo determinato; scelta del dirigente
deve avvenire con procedura trasparente e sulla base di valutazioni da
parte di commissioni di concorso, come per tutte le procedure selettive
pubbliche.
Articolo 11, comma 4

Evitare che il personale di nomina fiduciaria delle amministrazioni si veda
garantito inquadramento dirigenziale in assenza del titolo di studio e
conseguenti aumenti della spesa.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 12 – Copertura assicurativa per soggetti in cassa integrazione
che svolgono attività di volontariato


I Comuni e altri enti locali promuovono l’avvio di attività di volontariato
ai fini di utilità sociale, coinvolgendo soggetti che utilizzano gli
ammortizzatori sociali o altre forme di sostegno al reddito.
A tale scopo viene incrementato il fondo INAIL per coprire gli oneri
assicurativi. Per l’attività prestata sono stabiliti crediti formativi.
Articolo 13 – incentivi per la progettazione

Abrogazione incentivi per la progettazione ai dirigenti prevista dal D.Lgs
163/2006 (ex Merloni). Si ritiene che il trattamento economico dei dirigenti
sia omnicomprensivo e pertanto non possono essere corrisposte somme
derivanti dalla progettazione.
Articolo 15 – scuole di specializzazione medica


Riduzione di un anno della durata delle scuole di specializzazione medica
a decorrere dall’anno accademico 2014-2015. Incremento dei fondi per la
scuola di specializzazione che farà salire da 3300 a 5000 i posti nelle
scuole di specializzazione.
L’importo massimo per la copertura delle spese di segreteria per la
partecipazione ai concorsi di ammissione alle scuole è di 100 euro
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Riforma della Pubblica Amministrazione
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Artt. 16 – 23)
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 16 – nomina dei dipendenti nelle società partecipate

I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano nell’anno
2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di amministrazioni
pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato devono essere composti
da non + di 3 membri e questi sono scelti d’intesa tra l’amministrazione
titolare della partecipazione e chi ha i poteri di indirizzo e controllo e
non vi è più l’obbligo nominarli tra i dipendenti dell’amministrazione
pubblica. I membri del consiglio di amministrazione, se dipendenti,
versano i loro proventi all’amministrazione di appartenenza. È consentita
la nomina di un amministratore unico.

In tutte le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta
i consigli di amministrazione sono composti da tre o cinque membri a
seconda della complessità della società. Due su tre o tre su cinque sono
scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione e chi
ha i poteri di indirizzo e controllo.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 18 – soppressione sezioni staccate del TAR e del Magistrato
alle Acque


Dal 1.10.2014 Sono soppresse le sezioni staccate del Tar (Catania, Lecce,
Reggio Calabria, Salerno, Latina, Pescara, Parma, Brescia, in Veneto non
ce ne sono) ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di
Bolzano.
È soppresso il magistrato delle acque delle acque per le province venete e
di Mantova e le funzioni sono trasferite al provveditorato alle opere
pubbliche competente per territorio.
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 18, comma 1


È una disposizione che aggira la norma dei 50 km sulla mobilità dei
dipendenti.
Obiettivo: riproporre la contrattazione per definire i criteri della mobilità
del personale delle sezioni soppresse del TAR..
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Artt. 19, 20, 21, 22




L’art. 19 determina la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici e il suo trasferimento di competenze all’ANAC, Autorità
Nazionale Anticorruzione. Anac ha poteri speciali di in materia ispettiva
e di vigilanza: potrà imporre l’amministrazione straordinaria all’impresa
per portare a termine il lavoro appaltato.
Con l’art. 20 si dispone lo scioglimento dell’Associazione Formez PA
L’art. 21 unifica nella SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) le
varie scuole di formazione delle amministrazioni centrali, che vengono
soppresse. La SNA dovrà darsi organizzazione entro 120 gg. dalla legge
di conversione del decreto. Il personale docente e ricercatore verrà
assorbito dal nuovo Ente, i co.co.co. cesseranno alla scadenza del
contratto.
Art. 22 razionalizzazione delle autorità indipendenti: Strette sulle
nomine dei componenti. Convenzione di gestione unitaria del personale
delle varie authority. Razionalizzazione anche nella gestione dei servizi
strumentali.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
TITOLO II
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
CAPO I
ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Artt. 24 – 28)
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 24 – Agenda della semplificazione amministrativa
e moduli standard

Entro il 31 ottobre 2014 dopo intesa con conferenza unificata, si
approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e il
cronoprogramma per la sua attuazione.

Entro 180 gg. dall’entrata in vigore del DL (ca 24.12.2014) si adottano
moduli unificati e standardizzati in tutto il territorio per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

Sempre in conferenza unificata previsto l’accordo per l’utilizzo di
modulistica unificata e standard su tutto il territorio nazionale per la
presentazione alle Regioni e agli enti locali di istanze, dichiarazioni,
segnalazioni per edilizia e attività produttive.
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Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 25 – semplificazione per i soggetti con invalidità


Niente più controlli periodici né sospensioni delle agevolazioni per gli
handicap irreversibili.
COMMI 1-3 – CODICE DELLA STRADA: Il primo comma prevede che nella
commissione esaminatrice per il rinnovo della patente speciale di un
disabile sia sempre presente “un rappresentante designato delle
Associazioni di persone con invalidità esperto in materia”. Il secondo
comma prescrive invece che, laddove al detentore di patente sia
riconosciuta un’invalidità permanente e non suscettibile di aggravamento, i
successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere
effettuati senza passare per la commissione, cioè come tutti gli altri
detentori di licenza di guida. Il terzo comma, infine, interviene sul tema dei
parcheggi disponendo per i comuni l’obbligo, anche nell'ambito delle aree
destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, di predisporre
un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di
contrassegno
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 25 – semplificazione per i soggetti con invalidità


COMMA 4 – ACCERTAMENTO INVALIDITÀ: accorcia i tempi e semplifica la
procedura per il rilascio di un certificato provvisorio di invalidità, in attesa
della visita della commissione dell’INPS. Diventano infatti 45 (non più 90)
i giorni di attesa dopo i quali il medico dell’USL può intervenire accertando
lo stato di handicap e producendo un certificato che dà diritto a tutti i
benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/92.
COMMI 5-6 – COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ: Il comma 5 “ai minori
già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare
la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il
compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al
compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli
invalidi maggiorenni", fino ovviamente alla visita di accertamento definitiva
da parte dell’INPS. Il sesto comma è invece riferito ai minori titolari di
indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di
comunicazione per sordità ai quali “sono attribuite al compimento della
maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa,
le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza
ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri
requisiti previsti dalla normativa di settore”.
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 25 – semplificazione per i soggetti con invalidità


COMMI 7-8 – RIVEDIBILITÀ: sopprime un periodo della legge 98/2014
relativo alle visite a campione che prevedeva di non sottoporre a controllo
gli invalidi in situazioni particolari. La legge 80/2006, attualmente in vigore,
sancisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti, cui sia stata riconosciuta un’indennità di accompagnamento
o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata
all’accertamento della permanenza della minorazione civile o
dell’handicap. La norma non estende quindi il divieto di revisione anche a
tutte le situazioni stabilizzate a meno che non godano dell’indennità. Il
comma 8 modifica il testo della Legge garantendo l’esonero dalla revisione
e riguarderà tutte le patologie stabilizzate, indipendentemente dalla
gravità.
COMMA 9 – CONCORSI PUBBLICI: L’ultimo comma interviene sull’articolo
20 della Legge 104 sancendo che una persona con invalidità uguale o
superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista da concorsi pubblici e per l’abilitazione alle
professioni.
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 26 – semplificazione prescrizione per patologie croniche

Il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di 6 pezzi per
ricetta, purché già utilizzati dai pazienti da almeno 6 mesi. In tal caso la
durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di
terapia.
Articolo 27 – assicurazioni professionali in sanità e procedure più snelle per
nuove strutture sanitarie



Il fondo assicurativo previsto dalla Legge Balduzzi copre solo nei limiti
delle risorse del fondo stesso e le misure di contribuzione sono stabilite
dal gestore e non dalla contrattazione collettiva
COMMA 2 previste procedure più snelle per la realizzazione di strutture
sanitarie e sociosanitarie sulle quali i Comuni non dovranno + acquisire la
verifica della compatibilità del progetto con la programmazione sociosanitaria da parte della Regione
COMMA 3 ridotto il Consiglio Superiore di sanità a 30 membri
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
Articolo 28 – camere di commercio

Il processo di riordino sarà contenuto nel disegno di legge delega.

A partire dal prossimo esercizio finanziario sarà dimezzato il diritto
annuale a carico delle imprese.
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 28


Opportuna l’abrogazione, il 50% incide pesantemente sul finanziamento e
mantenimento delle Camere di Commercio.
Rischio di pesanti ricadute sul funzionamento dell’Ente e
sull’occupazione.
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
TITOLO III
MISURE URGENTI PER L’INCENTIVAZIONE DELLA
TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE
PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO
Articolo 29
 introdotte nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
CAPO II
MISURE RELATIVE ALL’ESECUZIONE
DI OPERE PUBBLICHE
(Artt. 30 – 37)


Introdotte una serie di misure atte a contrastare il fenomeno della
corruzione nell’esecuzione delle opere pubbliche.
Attribuzione poteri al Presidente dell’ANAC nell’esercizio della
costruzione delle opere legate all’Expo 2015.
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO
CIVILE TELEMATICO
CAPO I
PROCESSO AMMINISTRATIVO
(Artt. 38 – 43)
CAPO II
PROCESSO TELEMATICO
(Artt. 44 – 52)
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
TITOLO IV – snellimento processo amministrativo
e attuazione processo civile telematico






Questo Titolo è interamente dedicato alle misure per lo snellimento
del
processo
amministrativo
e l’attuazione del processo civile
telematico.
Relativamente al processo amministrativo, vengono introdotte norme di
semplificazione e accelerazione del processo, soprattutto nei giudizi
riguardanti gli appalti pubblici.
In tema di garanzie per l’effettività del processo telematico, oltre ad
essere prevista l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti
processuali dal 31.12.2014, è prevista l’Istituzione dell’Ufficio per il
processo sua presso le corti d’appello che i tribunali ordinari.
In questi uffici è contemplato l’impiego del personale di cancelleria, dei
soggetti in tirocinio formativo e in formazione professionale.
Viene ridotto l’orario minimo di apertura delle cancellerie.
Prevista la disciplina per le notificazioni telematiche e per l’estrazione
delle copie con il visto di conformità sempre in via telematica.
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
TITOLO IV – snellimento processo amministrativo
e attuazione processo civile telematico
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 50




Demandare alla contrattazione integrativa le modalità organizzative e i
compiti del personale impiegato nell’Ufficio per il processo.
Così come enunciata la norma risponde, più che a un modello di
organizzazione, alla creazione dello "staff" del Giudice; se applicata in tal
modo creerebbe gravi rallentamenti nella struttura organizzativa con
l'ingresso disordinato di più 'figure' esterne con compiti non ben definiti.
Inoltre l'istituzione dell'ufficio per il processo deve necessariamente
passare per la valorizzazione del personale interno che attende da tempo
un riconoscimento professionale.
La complessità del modello organizzativo, inoltre, richiede l'utilizzo del
personale di cui al comma 344 dell'art. 1 della legge 147/13 tramite un
contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2015.
D.L. 90/2014
Riforma della Pubblica Amministrazione
TITOLO IV – snellimento processo amministrativo
e attuazione processo civile telematico
PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 53

Le risorse che si liberano per l'attuazione del processo civile telematico,
ed in particolar modo per i risparmi ottenuti dall'attuazione dell'art. 52 del
decreto,
devono
andare
a
riqualificare
(giuridicamente
ed
economicamente) i lavoratori interni all'ufficio per il processo, che
dovrebbero costituirne l'ossatura permanente