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COME CAMBIA LA TASSAZIONE SUL CONTO CORRENTE YELLOW
La ritenuta fiscale sugli interessi che maturano sul Conto Yellow sarà così calcolata:
• 20% dall’apertura del conto al 30/06/14;
• 26% per le liquidazioni successive al 30/06/14.
COME CAMBIA LA TASSAZIONE SUL CONTO TITOLI e DOSSIER TITOLI YELLOW
Risultano soggetti alla nuova aliquota anche i seguenti strumenti di investimento:
• certificati di deposito;
• obbligazioni societarie;
• polizze vita (esclusa la parte investita in titoli di Stato);
• azioni;
• fondi comuni di investimento e Sicav (escluso la parte investita in titoli di Stato).
L'aumento riguarda sostanzialmente le cedole, i dividendi, i rimborsi, le ritenute sui ratei e
sugli scarti di emissione e le plusvalenze da negoziazione.
Sono tuttavia previste delle esenzioni. In particolare la nuova aliquota non si applica sui
proventi (interessi e plusvalenze) di titoli di Stato italiano (es. BOT, CCT, BTP, ecc.) ed equiparati (titoli emessi da enti locali, da organismi sopranazionali, quali BEI, BIRS, da Stati inclusi
nella cosiddetta “White List” e dai relativi enti territoriali).
Questi strumenti continuano a godere dell'aliquota agevolata del 12,5% che si applica anche
in caso i titoli vengano immessi in gestioni patrimoniali, polizze assicurative e fondi comuni/SICAV.
Gestione delle minusvalenze
Il passaggio alla nuova tassazione delle rendite finanziarie (dal 20% al 26%) ha importanti
riflessi anche sulle minusvalenze residue al 30/06/14. Esse potranno infatti essere portate in
deduzione dalle plusvalenze realizzate successivamente a tale data per una quota pari al
76,92% del loro ammontare (data dal rapporto tra il 20% ed il 26%).
Disciplina dell’affrancamento
Il Legislatore ha previsto la possibilità per i clienti di optare per il cosiddetto “affrancamento”.
Con l’affrancamento il cliente chiede la rivalutazione dei titoli presenti nel proprio Conto Titoli
o Dossier Titoli Yellow ai valori del 30/06/14. Per effetto di questa rivalutazione cambiano i
prezzi fiscali di carico dei titoli (il costo medio ponderato unitario – c.m.p.u) e ciò origina
plusvalenze e minusvalenze latenti (in altri termini plusvalenze/minusvalenze che non sono il
frutto di una vendita dei titoli ma che originano solo da una rivalutazione degli stessi).
Le plusvalenze nette così generate verranno compensate con le minusvalenze accantonate
fino al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzate. Se dopo tale compensazione rimangono ancora
plusvalenze, queste saranno tassate al 20%. Se invece rimangono delle minusvalenze, queste
potranno essere portate in deduzione delle successive plusvalenze realizzate entro il
31/12/18, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare.
L’affrancamento riguarda tutti i titoli detenuti dal cliente in data 30/06/14 ed ancora presenti
nel suo dossier alla data di effettivo esercizio dell’opzione.
Sono tuttavia previste delle esclusioni:
• i titoli di Stato italiano (es. BOT, CCT, BTP, ecc.) ed equiparati (titoli emessi da enti locali,
da organismi sopranazionali, quali BEI, BIRS, da Stati inclusi nella cosiddetta “White List” e
dai relativi enti territoriali).
• i Fondi comuni di investimento e Sicav (sia italiani che esteri).
In base al regime fiscale scelto dal cliente ci sono due diverse opzioni:
• in caso di regime dichiarativo il cliente sceglie l’affrancamento in autonomia in sede di
dichiarazione annuale dei redditi;
• in caso di regime amministrato, il cliente deve esercitare l’affrancamento entro il
30 settembre 2014 tramite comunicazione scritta, contattando il Servizio Clienti
al n. 800 10 10 30 o recandosi in Filiale.
QUALCHE ESEMPIO PRATICO
ESEMPIO 1 – Affrancamento di una posizione che presenta una plusvalenza latente
Il cliente detiene a giugno 2014 n. 1000 azioni XY con c.m.p.u. = 4 euro (c.m.p.u. : costo
medio ponderato unitario). Il valore di mercato al 30/06/14 è di 5 euro.
l cliente esercita l’opzione per l’affrancamento il 15/08/14. La plus affrancata di 1 euro per
azione va ad incrementare il c.m.p.u. delle n. 1000 azioni oggetto di affrancamento che diventa pari a 5 euro.
ESEMPIO 2 – Affrancamento di una posizione che presenta una minusvalenza latente
Il cliente detiene a giugno 2014 n. 1000 azioni XY con c.m.p.u. = 5 euro (c.m.p.u. : costo medio
ponderato unitario). Il valore di mercato al 30/06/14 è di 4 euro.
Il cliente esercita l’opzione per l’affrancamento il 15/08/14. La minus affrancata di 1 euro per
azione va ad abbattere il c.m.p.u. delle n. 1000 azioni oggetto di affrancamento che diventa
pari a 4 euro.
PECULIARITA’ DELLE OBBLIGAZIONI
Per le obbligazioni e i titoli similari posseduti al 30/06/2014 e soggetti alla nuova ritenuta del
26%, il passaggio alla nuova aliquota avviene attraverso un particolare regime transitorio, la
cosiddetta “normalizzazione”.
CheBanca! ha l’obbligo di effettuare un doppio movimento sul conto del possessore delle
obbligazioni: il contestuale addebito dell’imposta vigente sino al 30/06/2014 (20%) e accredito
del 26% sui redditi da capitale (cedole e scarti d’emissione) in corso di maturazione alla data
del 30/06/2014.
La “normalizzazione” determina un accredito netto a favore del cliente pari al 6% sul maturato al 30/06/2014 in modo da compensare la maggiore tassazione applicata a partire dal
01/07/2014. In pratica, quanto maturato al 30/06/2014 risulta tassato con la vecchia aliquota
del 20%, mentre quanto maturato dal 01/07/2014 viene tassato con la nuova aliquota del 26%.
I movimenti di addebito ed accredito verranno fatti sul conto corrente di Conto Yellow o sul
conto tecnico di liquidità del Conto Titoli con data valuta 01/07/2014; per i titoli espressi in
valuta estera, si terrà conto del valore del cambio in data 30/06/2014.
ESEMPIO
Il cliente ha in portafoglio un’obbligazione con stacco cedola annuale (31/12). Il valore nominale è di 1.000 €, mentre la percentuale lorda della cedola è del 10%. Il 30/06/2014 il rateo
maturato sulla cedola è pari a 50 € (5%). Su tale valore avviene il contestuale addebito
d’imposta al 20% (-10 €) ed accredito al 26% (+13 €). L’accredito netto a favore del cliente è,
quindi, di 3 €. Il 31/12/2014 la cedola (100 €) verrà accreditata al cliente al netto dell’aliquota
d’imposta del 26% (-26 €).
L’effetto complessivo per il cliente è quello di pagare imposte per 23 €: in pratica, quanto
maturato al 30/06/2014 (50 €) risulta tassato con la l’aliquota del 20% (-10 €), mentre quanto
maturato dal 01/07/2014 (50 €) viene tassato con la nuova aliquota del 26% (-13 €).
PECULIARITA’ DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E SICAV
Per i Fondi comuni di investimento e Sicav (sia italiani, sia esteri) non è disponibile l’opzione
di affrancamento in quanto è stato previsto uno specifico regime transitorio che prevede
l’applicazione dell’imposta in sede di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote.
CheBanca! provvederà a determinare, per ciascuna posizione, l’eventuale plusvalenza maturata al 30/06/2014. Successivamente, in sede di chiusura della posizione stessa, l’eventuale
plusvalenza effettiva sarà tassata secondo le logiche dell’esempio che segue.
ESEMPIO
Quantità in portafoglio = 1.000 €
Prezzo di carico = 100 €
Prezzo al 30/06/2014 = 150 €
La plusvalenza maturata al 30/06 determina un accantonamento pari a 50.000 € =
(150 € - 100 €)*1.000.
Successivamente, nel momento in cui la posizione verrà chiusa, si potrebbero verificare le
due seguenti situazioni:
A) Se il titolo valesse 180 €, verrebbe realizzata una plusvalenza effettiva pari ad 80.000 € e la
tassazione avverrebbe nel seguente modo:
• 50.000 € tassati con aliquota al 20% > Imposta pari a 10.000 €;
• 30.000 € tassati con aliquota al 26% > (plusvalenza effettiva – plusvalenza accantonata)
Imposta pari a 7.800 €
L’imposta totale sarebbe pari a 17.800 €.
B) Se, invece, il titolo valesse 70 € verrebbe realizzata una minusvalenza pari a 30.000 € che
andrebbe ad azzerare l’accantonamento determinato al 30/06/2014. Non sarebbero, quindi,
addebitate imposte.
NUOVA FISCALITA’ ETF
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 44 del 4 marzo 2014, sono stati introdotti
alcuni cambiamenti in merito al trattamento fiscale delle minusvalenze/plusvalenze derivanti
da ETF:
• tutti i proventi positivi (Prezzo di vendita – Prezzo di acquisto > 0) sono trattati come redditi
da capitale ed accreditati al cliente al netto della ritenuta ordinaria, indipendentemente dal
fatto che vi siano minusvalenze pregresse oppure no;
• le minusvalenze (Prezzo di vendita – Prezzo di acquisto < 0) sono invece trattate come
redditi diversi e quindi compensabili, nei tempi previsti dalla legge, con le plusvalenze maturate su altri strumenti;
• anche i proventi periodici (dividendi) eventualmente distribuiti dagli ETF costituiscono
redditi da capitale e vengono pertanto accreditati all’investitore al netto della ritenuta d’imposta ordinaria.
Per adeguare i sistemi informatici alle nuove aliquote di tassazione e alle nuove modalità di
trattamento fiscale di tali strumenti, i proventi positivi eventualmente realizzati dai clienti di
CheBanca! a partire dal 01/07/2014 sono stati accreditati al lordo della ritenuta. Entro il
31/08/2014 si procederà al recupero dell’imposta, per la quota parte che eccede l’eventuale
accantonamento registrato in data 30/06/2014 (si veda il paragrafo “PECULIARITA’ DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO E SICAV”), con il contestuale addebito sul conto del Cliente (il
conto corrente del Conto Yellow o il conto tecnico di liquidità del Conto Titoli).