IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI NEL QUADRO RT SOMMARIO Art. 67 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2014 • SCHEMA DI SINTESI • ESEMPI DI COMPILAZIONE La Sezione II del quadro RT deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50% (es.: partecipazioni non qualificate) se realizzate fino al 31.12.2011 (Sezione II-A) e del 20% se realizzate dal 1.01.2012 (Sezione II-B). La Sezione III del quadro RT deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione a titolo oneroso è stata effettuata; infatti, quelle poste in essere antecedentemente al 1.01.2009 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare; le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1.01.2009, invece, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare. Per completezza, si ricorda che nella Sezione IV sono indicate le plusvalenze e i proventi derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list”, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare; nella sezione I sono indicate le plusvalenze realizzate in anni precedenti e i cui corrispettivi sono incassati nel 2013. SCHEMA DI SINTESI PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA Partecipazioni non qualificate RT41 Corrispettivi da cessione di partecipazioni non qualificate € 15.000,00 + RT42 Costo fiscalmente riconosciuto (1-2) € 10.000,00 RT43 RT44 RT45 RT46 (7) - € 5.000,00 = Eccedenza minusvalenze compensabili (3) € 0,00 Differenza € 5.000,00 x Plusvalenze imponibili (o minusvalenze, se negativo) 20% (4) = Imposta sostitutiva € RT61 Corrispettivi da cessione di partecipazioni qualificate € 50.000,00 + RT62 Costo o valore di acquisto (1) € 40.000,00 € 10.000,00 = RT47 PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE Imponibile 49,72% RT63 Plusvalenze (5) RT64 Eccedenza minusvalenze compensabili anni precedenti RT65 Differenza RT66 Imponibile (6) 1.000,00 € € - 0,00 10.000,00 x 49,72% = € 4.972,00 Note (1) Nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate, effettuate con perizia giurata di stima (art. 5 L. 448/2001 e art. 2 D.L. 282/2002), l’assunzione del valore “rideterminato” - in luogo del costo del valore d’acquisto - non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dare luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti: ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione. (2) La casella di col. 1 del rigo RT42 deve essere barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 5 L. 448/2001 e dell’art. 2 del D.L. 282/2002. La casella di col. 2 del rigo RT42 deve essere barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, c. 29 D.L. 138/2011. (3) Nel rigo RT44 devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT30 del quadro RT del Modello Unico 2013 Persone fisiche, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare, che non sono state compensate con le plusvalenze della Sez. II-A, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sez. II-B. Nel rigo RT45, col. 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il 4° (indicate in col. 1). Qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50%, le stesse sono deducibili per un quota pari al 62,50% del loro ammontare. La somma degli importi di cui ai righi RT44, e RT45, col. 2, non può essere superiore all’importo di cui al rigo RT43, col. 3, al netto del rigo RT43, col. 2. (4) Alle plusvalenze realizzate dal 1.01.2012 si applica l’imposta sostitutiva del 20%; alle plusvalenze realizzate fino al 31.12.2011 si applica l’imposta sostitutiva del 12,50% sui corrispettivi percepiti nel 2013. (5) Le plusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, costituite da non più di 7 anni e possedute da almeno 3 anni (cosiddette start up), non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, qualora e nella misura in cui, entro 2 anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività sempreché si tratti di società costituite da non più di 3 anni. Nel caso in cui, decorso il predetto termine di 2 anni, il cedente non reinvesta la plusvalenza, quest’ultimo assume rilevanza nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata. Nel rigo RT68 si indicano l’imponibile e l’imposta da recuperare sulla plusvalenza realizzata nel 2011. (6) Nel rigo RT64 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT45 del quadro RT del Modello Unico 2013 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della Sez. III. (7) La quota della plusvalenza esente derivante dalla cessione di partecipazioni in start up deve essere indicata in colonna 2. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.05.2014 A T I O N . 6 / 2 0 1 4 - 4 7 6 5 51 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse ESEMPI DI COMPILAZIONE Cessione di partecipazioni non qualificate (rivalutate) Esempio n. 1 Dati Il Signor Rossi Mario ha ceduto e percepito, nel dicembre 2013, al prezzo di € 15.000,00, il 10% del capitale della società Alfa Srl (partecipazione non qualificata), il cui valore al 30.06.2013, rivalutato in base a perizia, è pari a € 10.000,00. R S S M R A 4 4 P 0 7 C 1 1 8 R ... omissis ... 15.000 10.000 5.000 X 5.000 1.000 Nei righi RT105 e RT106 devono essere indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle parteciRivalutazione pazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1.01.2013, per i quali partecipazioni il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30.06.2013 ai sensi dell’art. 2 del D.L. 24.12.2002, n. 282. 10.000 200 200 Cessione di partecipazioni qualificate (non rivalutate) Esempio n. 2 Dati 2% • Il Signor Rossi Mario ha ceduto nel 2013, al prezzo di € 50.000,00, il 30% del capitale della società Beta Sas di Rossi Aldo (partecipazione qualificata), il cui corrispettivo è stato percepito nel corso del 2013. • La partecipazione è stata acquistata nel 2003 per € 30.000,00 e i redditi complessivamente imputati sono stati pari a € 20.000,00; gli utili corrisposti ammontano a € 10.000,00. • Il costo fiscalmente riconosciuto è pari a € 40.000,00 (30.000 + 20.000 - 10.000). R S S M R A 4 4 P 0 7 C 1 1 8 R ... omissis ... 50.000 40.000 10.000 10.000 4.972 52 R A T I O N . 6 / 2 0 1 4 - 4 7 6 5 Aggiornato al 21.05.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Rati4765 Aggiornamenti successivi alla pubblicazione PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI NEL QUADRO RT L’argomento trattato nell’articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato interessato dai seguenti provvedimenti: Acconto imposte su capital gain Italia Oggi 11.12.2014 p. 29 Il Sole24Ore 11.12.2014 p. 46 Imposte e tasse L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10.12.2014 n. 109/E, ha fornito chiarimenti agli intermediari finanziari in merito al versamento, entro il prossimo 16.12.2014, dell’acconto delle imposte sui capital gain realizzati dai clienti. L’importo è pari ai versamenti dovuti nei primi 11 mesi del 2014 senza considerare quanto pagato per l’affrancamento delle plusvalenze latenti al 30.06.2014. Affrancamento plusvalenze di natura finanziaria Il Sole 24Ore 11.10.2014 p. 16 Imposte e tasse Ai sensi del D.L. n. 66/2014 è stata elevata al 26% l'aliquota dei redditi di natura finanziaria, esclusi i titoli di debito pubblico italiano, quelli emessi da Stati esteri "white list" e quelli emessi da enti territoriali di Stati "white list" (aliquota 12,50%). È possibile, tuttavia, affrancare le plusvalenze, al netto delle minusvalenze maturate ma non realizzate al 30.06.2014, con conseguente tassazione delle plusvalenze maturate fino a tale data con l’aliquota del 26%. L'affrancamento in questione riguarda esclusivamente le partecipazioni non qualificate. Le regole per l’opzione variano in relazione al regime, amministrato o dichiarativo, scelto dal contribuente. Pagina I Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli
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