Tassazione delle rendite finanziarie Qual'è la normativa di riferimento per il calcolo della ritenuta fiscale sulle rendite finanziarie? Trattasi del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, la cui legge di conversione n°89 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 giugno 2014. Quali sono le principali modifiche apportate dal D.L. n. 66/2014 ? Le principali modifiche sono: Aumento al 26% (in luogo del previgente 20%) dell'aliquota sulle ritenute/imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria con alcune eccezioni di seguito dettagliate; riduzione da 20% a 12.5% della tassazione prevista per i titoli emessi da enti territoriali esteri compresi nella cosiddetta "white list". Si tratta di titoli pubblici emessi dagli Stati esteri compresi nell'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista cui fa riferimento l'art. 168bis del Tuir (in attesa dell'emanazione del decreto attualmente il riferimento rimane il D.M. 04/09/1996 e ss.) Possibilità di affrancare con l'aliquota del 20% le plusvalenze/minusvalenze dei titoli posseduti al 30/06/2014. Continuano a rappresentare un'eccezione (perché è confermata l'aliquota del 12,5%) i redditi derivanti da: Titoli di stato italiani Titoli obbligazionari emessi da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, enti territoriali es. BOC - e di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio, buoni postali fruttiferi Titoli di enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia (es. Bers, Bei, Ceca, Birs, Euratom) Le aliquote riportate si applicano ai "soggetti persone fisiche residenti". Aliquota sino al 30/06/2014 Aliquota dal 01/07/2014 Affrancamento tramite CRELOVE Obbligazioni dei grandi emittenti (banche e soc. quot.) e obbligazioni private italiane (a prescindere durata e tasso). 20,00% 26,00% Si Fondi immobiliari italiani, Sicav italiane e Sicav comunitarie armonizzate, quote di OICR, inclusi ETF ed ETC, prestito titoli. 20,00% 26,00% No Titoli di stato, equiparati e sovrannazionali 12,50% 12,50% No Titoli di stato "white list" 20,00% 12,50% No Titoli di stato emessi dagli stati diversi dai precedenti 20,00% 26,00% Si Redditi da capitale (es. interessi, cedole, dividendi) Redditi diversi (es. capital gain) Aliquota sino al 30/06/2014* Aliquota dal 01/07/2014** Affrancamento tramite CRELOVE Titoli di stato ed equiparati e sovrannazionali 12,50% 12,50% No Titoli di stato white list (DM 04/09/1996) 12,50% 12,50% No Titoli azionari e titoli di stato emessi dagli stati diversi dai precedenti e obbligazione dei grandi emittenti (banche e soc. quot.) 20,00% 26,00% Si Fondi immobiliari italiani, Sicav italiane e Sicav comunitarie armonizzate e armonizzate equiparati, altre Sicav estere 20,00% 26,00% No Derivati 20,00% 26,00% No * L'aliquota del 20% veniva applicata su un imponibile compensato con eventuali minusvalenze pregresse, ridotte al 62,50% se realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011. ** L'aliquota del 26% viene applicata su un imponibile compensato con una quota parte di eventuali minusvalenze pregresse, in particolare: a) una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011; b) una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014; Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (le minusvalenze sono compensabili con eventuali plusvalenze maturate, con data valuta successiva, nell'anno in corso e negli anni successivi, ma non oltre il quarto). In base a quali criteri si applica la nuova aliquota? Le nuove aliquote entreranno in vigore a decorrere dal prossimo 1° luglio 2014, con regole particolari di passaggio dalle vecchie aliquote a quelle nuove. In sintesi, riportiamo di seguito i criteri a cui occorre fare riferimento. In generale, la nuova aliquota si applica ai redditi di capitale (ad esempio interessi) esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014 ed ai redditi diversi di natura finanziaria (c.d. capital gain ad esempio derivanti dalla vendita/rimborso di titoli) realizzati da tale data. Tali termini possono variare a seconda della tipologia dei rapporti in essere. Vi sono tuttavia talune eccezioni, le più significative sono: per gli interessi sui conti correnti e sui depositi bancari vale il criterio della maturazione, con decorrenza sempre dal 1° luglio 2014; per i dividendi vale il momento di percezione, con la conseguenza che quelli incassati con valuta dal giorno 01/07/2014 vengono assoggettati alla ritenuta del 26% (criterio di cassa); per i redditi da pronti contro termine stipulati anteriormente al 1° luglio 2014 su obbligazioni e titoli similari soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/1996 ed aventi durata non superiore ai 12 mesi, vale la regola di decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pct; per i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sottoscritti fino al 30 giugno 2014, vale il criterio di maturazione; per i redditi di capitale delle obbligazioni soggette al D.lgs 239/96 (ad esempio i prestiti obbligazionari emessi dalle banche) vale ancora il criterio della maturazione; Per quest’ultimo caso il passaggio all’aliquota del 26% avviene peraltro attraverso un particolare regime transitorio che pone sull’intermediario finanziario l’obbligo di effettuare, nei confronti del possessore delle obbligazioni senza cedola o con cedola non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, il contestuale addebito dell’imposta vigente sino al 30/06/2014 (20%) ed accredito del 26% sugli interessi maturati a tale data (cosiddetta “normalizzazione”). Invece, per gli altri titoli, diversi dai precedenti, gli addebiti e accrediti saranno effettuati in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo. Ho delle obbligazioni in portafoglio, cosa cambia? La variazione delle aliquote avviene attraverso un particolare regime transitorio che pone sull'intermediario finanziario l'obbligo di effettuare, nei confronti del possessore delle obbligazioni, il contestuale addebito dell'imposta vigente sino al 30/06/2014 (20,00%) e accredito del 26% sugli interessi maturati a tale data (la cosiddetta "normalizzazione"). In sostanza, i redditi di capitale (cedole, "scarti d'emissione") in corso di maturazione alla data del 30/06/2014 vengono assoggettati, alla data della corresponsione, alla nuova aliquota per la sola parte maturanda dal 01/07/2014, mantenendo ferma l'aliquota previgente per la quota già maturata. Pertanto, per le obbligazioni titoli di Stato estero non "white list", obbligazioni domestiche e estere si procede con le seguenti operazioni in conto corrente (data valuta: 30/06/2014) che determinano un accredito netto del 6% sul maturato al 30/06/2014: accredito del 26% addebito del 20% contestuale addebito del 20% per i titoli emessi da enti territoriali esteri compresi nella cosiddetta "white list" contestuale accredito del 12.5% Questa procedura, definita di "normalizzazione", è finalizzata a compensare la maggiore o minore tassazione applicata a partire dal 01/07/2014 in modo tale che quanto maturato al 30/06/2014 sia tassato con la l'aliquota previgente (20%), mentre quanto maturato dal 01/07/2014 in poi sia tassato con la nuova aliquota (26%). Si informa che la "normalizzazione", verrà effettuata entro il giorno 31/08/2014 sulla base dei titoli della specie posseduti al 30/06/2014 e troverà evidenza in apposite scritture nel relativo e/c di conto corrente. Nota bene. Se si possiedono in dossier titoli: Obbligazioni titoli pubblici dello Stato italiano (BOT, CCT,CTZ,BTP,BTPI) Obbligazioni titoli pubblici territoriali (regionali, provinciali e comunali italiane) Non verrà disposta alcuna operazione, perché la ritenuta (su redditi di capitale e redditi diversi) rimane invariata al 12,50%. Cosa si intende per affrancamento ai fini fiscali dei valori dei titoli posseduti al 30/06/2014 e fino a quando si può esercitare? La norma prevede un regime opzionale di allineamento dei valori degli strumenti finanziari ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, in base al quale il contribuente può decidere di richiedere l'affrancamento per i valori di tutti gli strumenti finanziari affrancabili presenti in portafoglio al 30/06/2014 nonché alla data dell'esercizio dell'opzione, versando l'imposta sostitutiva del 20% sui redditi maturati sino alla medesima data, simulando ai soli fini fiscali un'operazione di cessione. Quantità “affrancabile”. Nel caso in cui, tra la chiusura del giorno 30/06/2014 e la data di esercizio dell’affrancamento, la quantità in portafoglio di ciascun titolo fosse cambiata (es: per vendita parziale oppure in caso di nuovo acquisto) sarà possibile affrancare esclusivamente il quantitativo minore, ossia sarà consentito esercitare l’opzione per i quantitativi presenti in portafoglio sia alla data di entrata in vigore del D.L. 66/2014 sia alla data di presentazione della richiesta. L’allineamento riguarda solo i rapporti in regime di risparmio amministrato e dichiarativo. L’opzione deve riguardare tutti gli strumenti finanziari posseduti nel regime del risparmio amministrato ovvero tutti gli strumenti finanziari posseduti nel regime della dichiarazione, ad eccezione dei valori delle quote di OICR di cui all’art. 67, comma 1, lett- c-ter del TUIR (es: ETF, ETC oppure ETN quotati sul segmento ETF Plus di Borsa Italiana). Per quanto riguarda la gestione degli OICR (es: Fondi Comuni di investimento, quote di Sicav) non è prevista alcuna procedura di affrancamento ma un peculiare regime transitorio: la Società di Gestione (il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nel caso di azioni di sicav) applicherà la nuova aliquota del 26% sui proventi maturati al 30 giugno 2014 ma realizzati a partire dal 1° luglio 2014 in occasione di rimborso, cessione o liquidazione delle quote. Come si può esercitare l’opzione di affrancamento e fino a quando è possibile farlo? L’esercizio dell’opzione in regime «amministrato» deve essere effettuato entro il 30 settembre 2014, mediante apposita comunicazione reperibile sul sito della Banca, firmata da inviare tramite: - fax al nr 030-64.62.999 - e-mail [email protected] prevede che l’imposta sostitutiva debba essere conteggiata e versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone apposita provvista dal contribuente. L’esercizio dell’opzione in regime «dichiarativo» è effettuato in sede di dichiarazione annuale dei redditi per l’anno 2014 e prevede che l’imposta sostitutiva debba essere corrisposta entro il 16 novembre 2014. Le eventuali minusvalenze nette (cioè quelle che residuano dopo la compensazione con le analoghe plusvalenze) che originano dall’affrancamento possono essere utilizzate, entro 4 anni dalla maturazione: per una quota pari al 48,08 %, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 per una quota pari al 76,92 %, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Cosa avviene delle minusvalenze realizzate fino al 30/06/2014? Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del Tuir realizzate fino al 30/06/2014, a partire dal 1° luglio 2014, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati. A seconda della data valuta di maturazione delle minusvalenze possiamo avere due casistiche: Minusvalenze maturate fino al 31/12/2011. A partire dal 1° luglio 2014, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati a nuovo, per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, fermo restando il limite temporale di riportabilità (entro il quarto anno successivo a quello in cui la minusvalenza è stata realizzata). La quota del 48,08% rappresenta il rapporto tra la vecchia aliquota vigente fino al 31/12/2011 (12,50%) e la nuova aliquota (26%). Minusvalenze maturate tra il 01/01/2012 ed il 30/06/2014. A partire dal 1° luglio 2014, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati a nuovo, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, fermo restando il limite temporale di riportabilità (entro il quarto anno successivo a quello in cui la minusvalenza è stata realizzata). ). La norma consente, in tal modo, all’investitore di compensare solo parzialmente le minusvalenze realizzate prima del 1° luglio 2014 (con aliquota del 20,00%) con plusvalenze realizzate successivamente. La quota del 76,92% rappresenta il rapporto tra la vecchia aliquota (20,00%) e la nuova aliquota (26%). I titoli acquistati dall’1/7/2014, potranno comunque rientrare nell’affrancamento? No, l’opzione per l’affrancamento riguarda solo i titoli posseduti al 30/06/2014. Quali sono le eccezioni al cambio di aliquota? I titoli per i quali le previste modifiche normative non avranno effetto sono principalmente quelli riportati in premessa (v. titoli di Stato ed equiparati etc.) In particolare, la norma prevede per tali fattispecie che: per i redditi di capitale derivanti dal possesso dei predetti titoli resta ferma l’aliquota del 12,50% (v. D.Lgs. n. 239/96); per i redditi diversi realizzati dal 1° luglio 2014, l’aliquota di tassazione passa, in via generale, dall’attuale 20% al 26%. Ai fini della liquidazione dell’imposta sostitutiva su tali redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 sono computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato (26% sul 48,08 = 12,50%). Come sono contabilizzate le minusvalenze/plusvalenze derivanti dalla compravendita di ETF/ETC/ETN negoziabili presso il segmento ETF Plus di Borsa Italiana? A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 44 del 4 marzo 2014 vi sono stati cambiamenti circa il trattamento fiscale delle minusvalenze/plusvalenze relative a questo tipo di strumenti: a partire dal 9 aprile 2014 tutti i proventi (positivi) sono trattati come reddito di capitale ed assoggettati a tassazione (aliquota: 26%), indipendentemente dal fatto che vi siano minusvalenze pregresse oppure no, mentre tutte le eventuali minusvalenze sono trattate come reddito diverso e, pertanto, sono compensabili con successive plusvalenze maturate nell’anno fiscale corrente oppure entro i quattro anni successivi. Per effetto di queste novità il valore del NAV dell’ETF non risulta quindi più rilevante ai fini fiscali. Come avviene per la negoziazione di altri strumenti (es: azioni), nel caso in cui la posizione in portafoglio si sia formata sulla base di più operazioni, il prezzo di carico è determinato secondo il principio del “costo medio ponderato per la quantità”. Anche i proventi periodici (dividendi) eventualmente distribuiti dagli ETF sono considerati come redditi di capitale e sono quindi accreditati all’investitore al netto della ritenuta d’imposta ordinaria (26%). Come saranno gestite eventuali plusvalenze su ETF / ETC / ETN ? E’ bene precisare che, per questa categoria di strumenti, non è disponibile l’opzione dell’affrancamento in quanto è stato previsto in peculiare regime transitorio. CRELOVE provvederà a determinare, per ciascuna posizione, l’eventuale plusvalenza maturata al 30/06; successivamente, al momento in cui la posizione verrà chiusa, l’eventuale plusvalenza sarà determinata in questo modo: Esempio 1 Quantità = 100 Prezzo di carico = 10 Prezzo al 30/06 = 15 In questo caso viene determinato un accantonamento pari a (15-10) * 100 = 500 Successivamente possiamo avere queste due casistiche: 1A) Se in data 15/07/2014 il titolo vale 18 viene realizzata una plusvalenza pari ad 800 e la tassazione avverrà nel seguente modo: 500 tassati con aliquota al 20% 300 tassati con aliquota al 26% (plusvalenza realizzata – plusvalenza accantonata) 1B) Se in data 15/07/2014 il prezzo scende ad 8 sarà realizzata una minusvalenza pari a 200 che andrà ad azzerare l’ accantonamento determinato al 30/06 e non saranno addebitate imposte. Esempio 2 Al 30/06 il prezzo di mercato del titolo è 5. Poiché vi è una minusvalenza non verrà determinato nessun accantonamento e le eventuali plusvalenze future saranno tassate con aliquota al 26% al momento in cui la posizione sarà chiusa. Tassazione sugli interessi di conto corrente e sui Conti Deposito Qual è la normativa di riferimento per il calcolo della ritenuta fiscale sugli interessi di conto corrente e gli interessi maturati sui conti deposito? Trattasi del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, la cui legge di conversione n°89 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 giugno 2014. Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Legge n° 66/2014 inerenti gli interessi di conto corrente e gli interessi dei conti deposito? La principale novità applicabile agli interessi di conto corrente e agli interessi maturati sugli altri depositi bancari, introdotta dal decreto, è la variazione della ritenuta fiscale che passa dal 1° luglio 2014 dal 20% al 26%. Come funziona la tassazione degli interessi di conto corrente? Per i conti correnti che prevedono una remunerazione, l’accredito in conto corrente degli interessi maturati avviene già al netto della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente. CRELOVE non prevede liquidazione anticipata degli interessi, pertanto quanto accreditato fino al 30/06/2014 è tassato con aliquota del 20%, mentre quanto accreditato a partire dal 01/07/2014 è tassato con la nuova aliquota del 26%. Tassazione sui redditi di natura finanziaria per investimenti in Fondi e Sicav Qual è la normativa di riferimento per il calcolo della ritenuta fiscale sugli investimenti in fondi e sicav? Trattasi del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,la cui legge di conversione n°89 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 giugno 2014. Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Legge n° 66/2014 inerenti gli investimenti in fondi e sicav? La principale novità introdotta dal decreto è l’incremento al 26% delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria a partire dal 1° luglio 2014. Ricordiamo che mentre le plusvalenze derivanti da investimento in OICR si configurano come reddito da capitale le eventuali minusvalenze sono redditi diversi di natura finanziaria. Quali sono le eventuali eccezioni? La nuova aliquota non si applica sui proventi di OICR che investono in titoli di Stato (o titoli equiparati), titoli emessi da enti territoriali di Stati inclusi nella cosidetta white list e Obbligazioni emesse da Stati inclusi nella nella cosidetta white list. Come funziona l’affrancamento? Per quanto riguarda la gestione degli altri OICR (es: Fondi Comuni di investimento, quote di sicav) non è prevista alcuna procedura di affrancamento; la Società di Gestione (il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nel caso di azioni di sicav) in occasione di rimborso, cessione o liquidazione delle quote applicherà l’aliquota del 20% per i proventi realizzati fino al 30 giugno 2014 (calcolati sulla base del valori-quota al 30 giugno 2014) e quella del 26% per i proventi realizzati dal 1° luglio 2014. Cosa accade per le minusvalenze? Eventuali minusvalenze residue (quindi redditi diversi negativi) al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione di plusvalenze (configuranti redditi diversi di natura finanziaria) realizzate dopo il 1 luglio 2014 per una quota pari al 48.08% del loro ammontare, se realizzate fino al 31 dicembre 2011 (fino a quando l'aliquota era del 12.50%) e per una quota del 76.92%, se realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.
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