CCP - Contributo congedo parentale

CONTRIBUTO CONGEDO PARENTALE – CCP
TIPOLOGIA INTERVENTO
Erogazione di un contributo alle lavoratrici/lavoratori che usufruiscono del congedo parentale (ex astensione
facoltativa - maternità) per un massimo di 6 mesi, anche non consecutivi e una volta nell’arco dei 3 anni del
bambino.
CARATTERISTICHE DELLA PROVVIDENZA
Il contributo è concesso nella misura di euro 200 mensili (riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro).
Il mese di astensione è da intendersi come un periodo di 30 giorni consecutivi.
PROCEDURE
Il LAVORATORE deve:
 prima dell’avvio della procedura - pena la non ammissibilità della richiesta - accertarsi che
l’impresa sia in regola con i versamenti, a partire dal 1/1/2012 (se dovuto), fino ai due mesi
precedenti la data di inizio utilizzo congedo parentale;

alla maturazione del diritto (in un’unica richiesta di contributo con un massimo di sei mensilità) e
comunque non oltre il termine perentorio di un mese dalla fine del sesto e ultimo mese di
congedo parentale utilizzato, presentare la richiesta all’EBA territoriale, anche in via telematica
all’indirizzo di PEC-Posta Elettronica Certificata di EBA (solo se la ditta utilizza a sua volta un
indirizzo PEC) o tramite le OO.SS. competenti per territorio;

utilizzare il modulo di richiesta predisposto dal Consiglio di Amministrazione reperibile sul sito
www.elba.lombardia.it (modulistica CCP_2014.pdf).
DOCUMENTI OBBLIGATORI da allegare al modulo di richiesta
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Copia del cedolino paga del dipendente riferito al mese precedente la presentazione della richiesta
di contributo.
Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia.
Copia della richiesta del periodo del congedo parentale inoltrata all’INPS.
Copia documento di identità del dipendente.
MODALITA’ DI GESTIONE PRATICHE
L’EBA Territoriale di riferimento deve:


iscrivere al Protocollo generale di ELBA entro 5 giorni successivi alla presentazione la richiesta
di contributo;
esaminare, per la verifica di ammissibilità entro 30 giorni dalla ricezione, la richiesta di
contributo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione.
L’ELBA deve:
 assumere, in esito all’istruttoria dell’EBA Territoriale di riferimento, l’impegno di spesa a favore dei
lavoratori interessati e sulla base degli stanziamenti previsti;
 erogare il contributo concesso sulla scorta dell’istruttoria dell’EBA Territoriale di riferimento.
AVVERTENZE

Contro le decisioni dell’EBA Territoriale di riferimento o di ELBA l’interessato può ricorrere al
Collegio dei Garanti che si pronuncia inappellabilmente.
 La provvidenza potrà essere erogata a favore dello stesso beneficiario non più di una volta nell’anno
solare.