Regolamento consumer information: novità e

IL REGOLAMENTO CONSUMER
INFORMATION: NOVITÀ E
APPLICAZIONE
A.D. 2014 anno di svolta
Sem inario
Assolatte
Avv. Leonardo Graverini – Vicenza 13.5.2014
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Cosa ha chiesto e ottenuto
Assolatte :
 I regimi nazionali: una minaccia per l’armonizzazione, il mercato interno e per le nostre
esportazioni
 L’indicazione di origine obbligatoria
 Scongiurata l’introduzione generalizzata dei traffic light inglesi
 Il mantenimento delle proteine nei valori della tabella nutrizionale obbligatoria
 La fissazione del CGR delle proteine a 50g invece che a 80g
 I TFA: studio preventivo e non obbligo di etichettatura
 L’elenco ingredienti: confermata l’esenzione per formaggio, yogurt e crema di latte
 Gli allergeni e l’esenzione per i prodotti con denominazione evocativa
 I prodotti di imitazione: i prodotti lattiero-caseari sono inimitabili e non evocabili
 L’etichettatura dei prodotti derivati da animali nutriti con mangimi OGM
 L’introduzione della data di fabbricazione
 L’indicazione “scongelato” esclusa per gli ingredienti e per il burro
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Regolamento (UE) n. 1169/2011
Entrata in vigore: 13 dicembre 2014
 Normativa vasta e complessa
 Profonde rivisitazioni della normativa precedente
- leggibilità
- informazione nutrizionale
- origine
 Riguarda non solo le etichette ma anche ogni altro
strumento informativo
 Riguarda tutte le informazioni al consumatore:
obbligatorie e volontarie
 Riguarda tutte le referenze
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L’onere di revisione e di adeguamento
che grava sulle imprese è
GRAVOSO!
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NON SOLO!
Le uniche guide interpretative disponibili sono finora:
- le Q&A della Commissione europea del 31 gennaio 2013;
- le Linee Guida FDE-EuroCommerce di aprile 2013.
inoltre
Alcune parti importanti del Regolamento dipendono da
atti esecutivi della Commissione europea non ancora
adottati
Quindi notevole incertezza
LE IMPRESE SI CHIEDONO: FAREMO IN TEMPO?
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Si sommano i dubbi sul
destino delle
NORME NAZIONALI
Poca luce e … tante nubi
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il Reg. (UE) n. 1169/2011 abroga la Direttiva
2000/13/CE, ma il Decreto Legislativo n. 109/1992 non
è esattamente la fotocopia di tale Direttiva
Allora
cosa resta in vigore di tale decreto e cosa deve
intendersi implicitamente abrogato e superato?
Un esempio riguardante il settore lattiero-caseario:
la norma nazionale che consente di indicare per i formaggi freschi a pasta filata
in liquido di governo la quantità del solo peso sgocciolato .
Resta in vigore o no?
Art. 42: mancando norme UE, gli SM mantengono norme nazionali anteriori al 12.12.2011: è invocabile?
e … l’obbligo del confezionamento?
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Cosa chiediamo :
 chiarezza
 certezze per gli operatori
 garanzie di omogeneità interpretativa:
- sul territorio
- da parte delle molteplici autorità controllo
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Il problema si pone anche per le numerose circolari
ministeriali interpretative del Decreto Legislativo n.
109/1992:
restano valide anche rispetto al nuovo regolamento
o decadono?
La responsabilità di stabilirlo compete alle Istituzioni e non agli amministrati, non
può essere fatta ricadere sulle imprese. Sarebbe contrario agli stessi interessi del
consumatore.
UN PROBLEMA DI EFFICIENZA, COSTI E
COMPETITIVITÀ
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LE NORME
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
- per tutti i prodotti
- per alcuni prodotti
INDICAZIONI FACOLTATIVE
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LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
PER TUTTI I PRODOTTI
• Denominazione dell’alimento
(+ stato fisico/trattamento)
• Elenco ingredienti (ed eventualmente QUID/ALLERGENI/(nano))
• Quantità netta
(dir. 76/2011/CE)
ed eventualmente “e”
(DM 27.2.1979)
• TMC/scadenza e conservazione dopo l’apertura (+ lotto
• OSA responsabile della commercializzazione
ex Dir.89/396/CEE)
(fabbricante, confezionatore, venditore)
• Sede stabilimento
• Modalità conservazione e utilizzazione
• Luogo di origine o provenienza
• dichiarazione nutrizionale
• indicazioni complementari
(All. 3: atm. prot.va, edulcoranti, aspartame, caffeina, fitosteroli/stanoli)
• Marchio di identificazione
• Eventuali casi particolari (es.: DOP/IGP, agricoltura biologica, OGM, …)
Gli obblighi variano in funzione:
 delle dimensioni imballo (sup. maggiore)
 del destinatario
 se preconfezionato o sfuso
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LA LEGGIBILITA’
o dimensioni
(principale fattore di leggibilità, m a non l’unico)
1,2 mm se superficie maggiore imballo è ≥ 80 cm ²
0,9 mm se superficie maggiore imballo è < 80 cm ² … srotolata?
Salvo:
- indicazioni obbligatorie complementari dell’art. 10
- indicazioni artt. 9 e 10 rese volontariamente ex art. 36 (salvo ripetizione info nutr. su FOP sempre ≥ 1,2 mm)
- norme metrologiche
- obblighi previsti da altre normative (lotto, marchio identificazione, DOP/IGP, claim ex Reg. 1924/06, …)
Inoltre:
- imballo con superficie maggiore < 25 cm ² : no dichiarazione nutrizionale (salvo ≠ norma UE specifica)
- imballo con superficie maggiore < 10 cm ² : solo denominazione, allergeni (contiene …), quantità,
TMC/Scad. e, con altri mezzi o a richiesta, l’elenco ingredienti.
o novità: non nascoste, oscurate, separate, limitate
(equilibrio)
o indelebilità … in norm ali condizioni d’uso
o stesso campo visivo per denominazione e
quantità (non più anche il TMC/scadenza)
(salvo superficie maggiore < 10 cm ² )
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Tutti
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PRECONFEZIONATI:
CONSUM ATORE FI NALE E COLLETTI VI TA’
DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE
 tutte le indicazioni indicate nella slide precedente
 in etichetta (o imballaggio)
 al momento dell’offerta in vendita (prima possono figurare anche solo sui doc.
commerciali, salvo indicare comunque sul cartone
TMC/Scad., conservazione/impiego, responsabile).

denominazione,
Il caso particolare delle vendite a distanza (TMC/Scad. - allergeni - lotto carattere).
DESTINATI ALLE COLLETTIVITA’
 valgono le stesse regole degli alimenti commercializzati nelle fasi precedenti
alla vendita al consumatore finale. Deve trattarsi però di alimenti che presso
la collettività sono preparati, trasformati, frazionati o tagliati o (Q&A 2.1.3)
presentate ai clienti come parte integrante del pasto. In ogni caso, vanno
messe a disposizione le informazioni sugli allergeni
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SFUSI E
USO PROFESIONALE
NON CAMBIA NULLA
Salvo gli allergeni
 PRODOTTI SFUSI E GROSSE PEZZATURE
- DA VENDERSI PREVIO FRAZIONAMENTO, ANCHE SE CONTENUTI IN INVOLGENTE PROTETTIVO
- ASSIMILATI A QUESTI SONO I “PREINCARTATI” NEI PUNTI VENDITA, EX CIRC. MAP 168/2003. LETT.L.
 sul prodotto, il bollo sanitario
 in un cartello nel banco vendita, le indicazioni richieste dall’art. 16 del Dlgs. 109/92
(denominazione, ingredienti salvo esenzioni, allergeni, modalità di conservazione per i deperibili)
 nelle fasi precedenti la vendita, debbono recare, anche solo sui doc. commerciali,
denominazione, ingredienti, allergeni, nome e sede di un responsabile, lotto (e modalità di
conservazione per i prodotti deperibili) + sufficienti informazioni per consentire all’operatore
acquirente di adempiere agli obblighi di etichettatura
 eventuale tab. nutr.: energia o energia + grassi, saturi, zuccheri e sale (per 100g/ml o porz./unità).
 PRODOTTI DESTINATI AD USI PROFESSIONALI (PRECONFEZIONATI O
SFUSI)
 sul prodotto, il bollo sanitario
 su imballo, etichetta o doc. commerciali, le indicazioni richieste dall’art. 17 del Dlgs. 109/92
(denominazione, quantità, allergeni in grassetto, nome e sede di un responsabile, lotto +
sufficienti informazioni per consentire all’operatore acquirente di adempiere agli obblighi di
etichettatura.
SONO SALVI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI
DALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
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Gli aspetti di principale interesse
lattiero-caseario: l’origine/provenienza 1
La norma approvata risulta composta, agli effetti pratici, di
2 distinte previsioni:
1. NORMA DI CARATTERE GENERALE:
l'indicazione dell'origine è obbligatoria quando la sua omissione possa trarre in
inganno il consumatore sull'origine dell'alimento, in particolare se l'insieme delle
informazioni che accompagnano il prodotto lasciano supporre che l'alimento
abbia un'origine diversa da quella effettiva.
Quando viene indicata l'origine del prodotto, se l'origine dell'ingrediente primario
utilizzato è diversa diviene obbligatorio indicare anche quest'ultima (o in
alternativa specificare che l'origine di detto ingrediente è diversa da quella del
prodotto finito). L'operatività di tale obbligo è subordinata all'emanazione di
norme applicative, che la Commissione UE doveva adottare entro il 13.12.2013.
Negli altri casi l'indicazione rimane volontaria.
Per "ingrediente primario" si intende l'ingrediente o gli ingredienti che rappresentano più del 50%
dell’alimento o che sono associati abitualmente alla sua denominazione e per i quali nella maggior
parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa.
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Gli aspetti di principale interesse
lattiero-caseario: l’origine/provenienza 2
2. NORMA SPECIFICA PROGRAMMATICA:
entro il 13.12.2014, la Commissione UE, valutati i costi e i benefici complessivi, dovrà
presentare un rapporto (eventualmente accompagnato da proposte normative)
sull'opportunità di rendere sempre obbligatoria l'indicazione dell'origine per:
- Latte
- Latte come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari.
(lo stesso è previsto per la carne diversa da quella bovina e da quelle fresche suine, ovi-caprine e avicole; per gli
alimenti non trasformati e mono-ingrediente e per gli ingredienti che rappresentano più del 50% dell'alimento (primari).
****
Ricordare in ogni caso:
è specificato che il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore alimentare sull’etichetta
non costituisce indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento ai sensi
di tutte le suddette disposizioni.
Inoltre:
 non rientrano nell’art. 26 DOP e IGP (che in realtà indicano una provenienza: si può volontariamente
aggiungere l’origine Paese?)
 non costituisce indicazione di origine/provenienza il riferimento geografico parte di una
denominazione usuale (es.: bavarese)
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Gli aspetti di principale interesse
lattiero-caseario: l’origine/provenienza 3
norme nazionali
Gli Stati membri non possono adottare disposizioni nazionali in materie già
disciplinate dal Regolamento con norme armonizzate, salvo che il diritto comunitario
non contempli un’autorizzazione in tal senso, … ma in diritto le deroghe si
interpretano restrittivamente.
Possono essere invece adottate misure nazionali su materie non specificamente
armonizzate, a condizione che esse non ostacolino o limitino la libera circolazione
delle merci.
Mediante apposita procedura di notifica, i singoli Stati possono introdurre per motivi
specifici ulteriori indicazioni obbligatorie per particolari alimenti, anche in tema di
origine/provenienza. La normativa attualmente vigente prevede tra i motivi che
possono legittimare simili obblighi complementari la protezione della salute pubblica
e dei consumatori. Il nuovo Regolamento aggiunge quelli inerenti la protezione dei
diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle
denominazioni d’origine controllata e la repressione della concorrenza sleale.
Importante l’art. 39 ove prevede che il potere degli Stati membri di introdurre norme
nazionali su origine/provenienza (DELL’ALIMENTO, NON SI PARLA DI INGREDIENTI) è
subordinato all’esistenza di:
 un nesso comprovato tra origine/provenienza e la qualità dell’alimento. Deve
perciò trattarsi di qualità oggettive e verificabili ed il nesso va provato con metodo
scientifico;
 prova che la maggioranza dei consumatori attribuisce importanza all’indicazione
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Gli aspetti di principale interesse
lattiero-caseario: prodotti di imitazione
Principio generale:
le informazioni sui prodotti alimentari non devono indurre in errore il consumatore
proponendo nelle descrizioni o nella grafica la presenza di un determinato alimento o
ingrediente diverso da quello che è effettivamente contenuto nel prodotto.
Per gli alimenti nei quali è stato sostituito con sostanze diverse un componente o
ingrediente che i consumatori si aspettano che sia presente o che sia stato utilizzato,
sarà necessario indicare chiaramente, in prossimità della denominazione del
prodotto e con caratteri aventi specifica dimensione, l’ingrediente sostitutivo (es.
“grassi vegetali in sostituzione dei grassi animali).
Non è il caso del latte e
dei prodotti lattiero-caseari …
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… PERCHE’:
l'allegato VII, Parti III, IV e VII del Reg. (UE) n. 1308/2013 proteggono il latte e i
prodotti lattiero-caseari e le loro denominazioni dal rischio di confusione.
In particolare – la parte III, punto 3, prevede che la denominazione «latte» e le
denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere
usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui
nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e
di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per
la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.
PERTANTO SUSSISTONO:
1.
divieto assoluto di sostituire con altro l’ingrediente “normale”, anzi “legale” (il
latte ed i suoi componenti)
2.
Divieto di denominazioni evocative tipo, ad esempio: " imitazione del formaggio (o
latte, yogurt, burro, ecc.)", " formaggio (o latte, yogurt, burro, ecc.) di imitazione ",
"analogo del formaggio (o latte, yogurt, burro, ecc.)", " o " sostitutivo del formaggio (o
latte, yogurt, burro, ecc.)", ecc.”.
Con tali disposizioni, la Comunità europea intende, da sempre:
 proteggere la composizione naturale di latte e derivati nell’interesse dei produttori e dei consumatori;
 evitare qualsiasi errore o confusione nella mente del consumatore tra i prodotti lattiero-caseari e gli altri prodotti
alimentari, compresi quelli che contengono in parte componenti del latte (specialità casearia o preparazione
alimentare?);
 imporre condizioni di concorrenza non falsate tra i prodotti lattiero-caseari ed i prodotti concorrenti nei settori della
denominazione, dell’etichettatura e della pubblicità;
considerato che:
 i prodotti concorrenti godono di un vantaggio concorrenziale a livello di costo e di prezzo;
salvaguardare il reddito del produttore agricolo
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Gli aspetti di principale interesse
lattiero-caseario: allergeni
LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (INCLUSO LATTOSIO)
Gli allergeni continuano a dover essere indicati nell’elenco degli ingredienti, ma dovranno
essere appositamente evidenziati per essere facilmente identificabili dai consumatori.
NESSUNA ESENZIONE
L’indicazione dovrà essere riportata (e ripetuta) anche per tutti gli ingredienti e coadiuvanti che
contengono l’allergene … e per gli sfusi.
Le diciture “contiene …” e “può contenere”
***
Confermata la disposizione per la quale l’indicazione degli allergeni non è richiesta
nei casi in cui il nome dell’alimento si riferisce chiaramente alla sostanza o al
prodotto allergenico.
Tale disposizione opera in
TANDEM
con un’altra conferma, specifica del settore lattiero-caseario:
non è richiesto l’elenco degli ingredienti per i form aggi, il burro, il latte e le
crem e di latte ferm entati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi
dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione
o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi.
Com unque … prudenza
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Gli aspetti di principale interesse
lattiero-caseario: formaggi e info nutr.le
ALLEGATO V, punto 2:
l’obbligo della dichiarazione nutrizionale non si applica … ai prodotti trasformati che sono
stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una
sola categoria di ingredienti .
Attenzione:
NON E’ IL CASO DEI FORMAGGI
***
MOZZARELLA IN LIQUIDO DI GOVERNO:
Chiesto inserimento in Q&A che specifichi che per i prodotti in liquido di copertura la
dichiarazione nutrizionale deve essere fornita sul solo prodotto sgocciolato
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Gli aspetti di principale interesse
lattiero-caseario: data di scadenza
NEL CASO DI ALIMENTI MOLTO DEPERIBILI DAL PUNTO DI VISTA MICROBIOLOGICO CHE POTREBBERO
PERTANTO COSTITUIRE, DOPO UN BREVE PERIODO, UN PERICOLO IMMEDIATO PER LA SALUTE UMANA,
IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE È SOSTITUITO DALLA DATA DI SCADENZA.
Vecchia questione: il Reg. 1169 non fa che ripetere esattamente quanto prevedeva già la precedente
normativa europea (e nazionale).
Salvo i pochi prodotti
per i quali è stabilito l'obbligo della data di scadenza in luogo del TMC
(come il latte fresco pastorizzato)
la determinazione della durabilità spetta al produttore,
in relazione ai requisiti del prodotto stesso.
A quest'ultimo proposito, un utile riferimento metodologico è dato dal Reg. (CE) n. 2073/2005 e, precisamente
dall’art. 3, il cui punto 1, lettera b, ed il punto 2 recitano, rispettivamente, che "i criteri di sicurezza alim entare
applicabili per l’intera durata del periodo di conservabilità dei prodotti possano essere rispettati a condizioni
ragionevolm ente prevedibili di distribuzione, conservazione e uso " e che, "se necessario, gli operatori del settore
alim entare responsabili della fabbricazione del prodotto effettuano studi, in conform ità all’allegato I I , per
verificare se i criteri sono rispettati per l’intera durata del periodo di conservabilità ”.
Indicazioni a valenza generale non ve ne possono essere, anche perché l'obbligo va valutato caso per caso e,
anche tra prodotti dello stesso tipo (esempio ricotta) di due aziende diverse o addirittura ottenuti in due linee
diverse della stessa azienda, possono esservi differenze sostanziali.
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L’informazione nutrizionale
(griglia:Federalimentare)
salvo esenzioni ex all. V
Aggiunta di
fitosteroli – fitostanoli – esteri di fitosterolo - esteri di fitostanolo
In % o in g di steroli/stanoli vegetali liberi in 100 g/ml di alimento
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Ripetizione informazioni nutrizionali
Il REGOLAMENTO PROPONE 2 DIFFERENTI ALTERNATIVE:
1) R I P OR TAR E I L SOLO VALOR E
DELL’ENER GI A/ VALOR E ENER GETI CO:
2) R I P OR TAR E L’ENER GI A/ VALOR E
ENER GETI CO E I L CONTENUTO DI GR ASSI ,
ACI DI GR ASSI SATUR I , ZUCCHER I E SALE
In valore assoluto:
kJ/kcal [per 100g o 100ml]
(obbligatoriamente)
VALORE DELL’ENERGIA/VALORE ENRGETICO:
E
kJ/kcal [per porzione]
(facoltativo, m a obbligatorio nel caso 2 qui a destra
quando le sostanze nutritive sono espresse
unicam ente per porzione :Art 33.2)
E
In % assunzione di riferimento (RI)
[Per porzione] e/o [per 100g o 100ml]
(facoltativo)
vale lo schema del caso 1 qui a sinistra
+
GRASSI, ACIDI GRASSI SATURI,
ZUCCHERI, SALE:
in valore assoluto
g [per 100g or 100ml] e/o [per porzione]
(obbligatoriamente) *
E
in % della assunzione di riferimento (RI)
[Per porzione] e/o [per 100g o 100ml]
(facoltativo)
* I n ogni caso le sostanze nutritive devono essere
espresse in valore assoluto [per porzione] o [per 100 o
100 m l] (Art. 32.1);
non può essere dichiarata unicam ente la % RI .
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I POTERI DELLA COMMISSIONE:
Cosa “deve” fare
 entro il 13.12.2014, presentare relazioni ed eventuali proposte normative sull’indicazione di
origine per latte e latte come ingrediente (art. 26, c. 5)
 entro il 13.12.2014, presentare relazioni ed eventuali proposte normative sull’indicazione dei
grassi TRANS (art. 30, c. 7)
 adottare regole sull’espressione per porzione o per unità di consumo (art. 33, c. 5)
 organizzare lo scambio di informazioni tra SM e parti interessate sull’uso di forme di
espressione supplementare nazionali riguardanti l’informazione nutrizionale e presentare entro il
2017 una relazione su tali forme (art. 35, c. 4 e 5)
 stabilire norme sulla leggibilità (art. 13, c. 4)
 adottare regole sui requisiti dell’informazione volontaria su (art. 36, c. 3 e 4):
- presenza accidentale di allergeni
- alimenti per vegetariani e vegani
- assunzioni di riferimento per gruppi di popolazione o altri casi
- informazioni sull’assenza o contenuto ridotto di glutine (ex Reg. UE 1151/2013)
 riesaminare sistematicamente l’elenco degli allergeni (art. 21, c. 2)
 adattare al progresso tecnico-scientifico la definizione di nano materiale (art. 18, c. 5)
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I POTERI DELLA COMMISSIONE:
Cosa “può” fare
 modificare l’elencazione dei nutrienti “volontari” ed i casi di esclusione dall’obbligo
dell’informazione nutrizionale (art. 30, c. 6)
 adottare tolleranze per i valori nutrizionali (art. 31, c. 4, ultimo periodo)
 adottare coefficienti di conversione per vitamine e minerali ai fini del calcolo del valore
energetico (art. 31, c. 2)
 impartire norme sui valori nutrizionali ed energetici “trascurabili” (art. 34, c. 5)
 emanare atti esecutivi per fornire le indicazioni obbligatorie con pittogrammi e simboli in luogo
di parole e numeri (art. 9, c. 2)
 dare disposizioni per fornire le indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall’etichetta (art. 12,
c. 3)
 integrare con altri casi l’omissione dell’elenco ingredienti (art. 19, c. 2)
 modificare l’All. III su indicazioni complementari (tipo “conf. In atm. modificata) (art. 10, c. 2)
 stabilire norme diverse sull’espressione della quantità netta (art. 23, c. 2)
 modificare tutti gli allegati del Regolamento in questione (art. 46).
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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
Leonardo Graverini
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