Gio 11/12/2014 Il Sole�(! a)ffill Estratto da pag. 47 Licenziamenti. Si possono esibire atti aziendali per garantire il diritto alla difesa Documenti riservati utilizzabili in causa Angelo Zambelli Con la sentenza 25682 del 28 ottobre 2014 (depositata il 4 di cembre 2014), la Cassazione è in tervenuta sulla legittimità del li cenziamento per la divulgazione di materiale aziendale riservato da parte dei dipendenti. Nel caso di specie, una lavora trice era stata licenziata per aver prodotto fotocopie di documenti aziendali ritenuti riservati nel corso di un giudizio da questa in staurato per il conseguimento di un superiore inquadramento contrattuale. La Cassazione ha ritenuto ille gittimo il licenziamento in quanto la produzione dei documenti aziendali riguardanti la propria posizione lavorativa era avvenuta per esercitare il proprio diritto di difesa in un procedimento giudi ziario, con conseguente insussi stenza della violazione dell'obbli go di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile, che vieta al lavo ratore di divulgare notizie atti nenti all'organizzazione e ai meto di di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare pregiudizio alla medesima. La Suprema corte ha ribadito il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale l A'f}omentn secondo cui il diritto di difesa ga rantito dall'articolo 24della Costi tuzione è prevalente rispetto all e eventuali esigenze di ,,·!.'f;jìl'l<f('i'kA<l dell'azienda, in ogni caso tutelate dalla normativa processuale che, correttamente applicata, è idonea ad impedire una vera e propria di vulgazione della documentazio ne aziendale. La pronuncia in esame confer- LA DECISIONE Annullato dalla Cassazione il provvedimento datoriale contro una dipendente che aveva fatto causa per una qualifica superiore ma il superamento del differente marisalente orientamento(Cass. 2 marzo 1993, n 2560 e Cass. 25 otto bre2oOI,n13188)che,inalcunicasi, aveva ritenuto che la produzione in giudizio di documenti aziendali riservati costituisse una grave vio lazione dell'elemento fiduciario tale da giustificare il licenziamen to in tronco. Secondo tale filone giurisprudenziale, infatti, il con trasto tra diritto alla difesa del la voratore e diritto alla riservatezza NORME E FISCO dell'azienda non poteva essere ri solto in modo unilaterale dal lavo ratore con la produzione in giudi zio di documenti riservati, ma an dava risolto in sede giudiziaria tra mite l'utilizzo degli strumenti previsti dalla legge. La recente sentenza della Cas sazione, al contrario, ha ritenuto che l'esercizio del diritto di difesa non possa essere garantito dall'or dine di esibizione in giudizio dei documenti atteso che, da una par te, nel frattempo questi ultimi po trebbero essere stati distrutti o oc cultati nonché, dall'altra, l'even tuale richiesta di esibizione è co munque subordinata ad alcune condizioni di ammissibilità, non sempre ricorrenti. È stata quindi confermato l'illegittimità del li cenziamento della lavoratrice sul presupposto che la sua condotta non potevaintegraregliestreminé di unagiustacausanédiungiustifi cato motivo soggettivo di licenzia mento, essendo stata realizzata in presenzadiunavalidacausadigiu stificazione consistente nel «legit timo esercizio di un diritto», ri chiamando a tale riguardo la scri minante dicui all'articolo 5J.delco dice penale che prevede che l'esercizio di un diritto imposto da normagiuridicao daordine legitti mo della pubblica Autorità esclu de la punibilità),principio ritenuto dalla Suprema Corte immanente nel nostro ordinamento giuridico, come tale non )imitabile alla sfera esclusiva del diritto penale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA l Pog. 105
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