Gio 11/12/2014
Il Sole�(!
a)ffill
Estratto da pag.
47
Licenziamenti. Si possono esibire atti aziendali per garantire il diritto alla difesa
Documenti riservati
utilizzabili in causa
Angelo Zambelli
Con la sentenza 25682 del 28
ottobre 2014 (depositata il 4 di
cembre 2014), la Cassazione è in
tervenuta sulla legittimità del li
cenziamento per la divulgazione
di materiale aziendale riservato
da parte dei dipendenti.
Nel caso di specie, una lavora
trice era stata licenziata per aver
prodotto fotocopie di documenti
aziendali ritenuti riservati nel
corso di un giudizio da questa in
staurato per il conseguimento di
un superiore inquadramento
contrattuale.
La Cassazione ha ritenuto ille
gittimo il licenziamento in quanto
la produzione dei documenti
aziendali riguardanti la propria
posizione lavorativa era avvenuta
per esercitare il proprio diritto di
difesa in un procedimento giudi
ziario, con conseguente insussi
stenza della violazione dell'obbli
go di fedeltà di cui all'articolo 2105
del codice civile, che vieta al lavo
ratore di divulgare notizie atti
nenti all'organizzazione e ai meto
di di produzione dell'impresa o di
farne uso in modo da poter recare
pregiudizio alla medesima.
La Suprema corte ha ribadito il
più recente e ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale
l
A'f}omentn
secondo cui il diritto di difesa ga
rantito dall'articolo 24della Costi
tuzione è prevalente rispetto all e
eventuali esigenze di ,,·!.'f;jìl'l<f('i'kA<l
dell'azienda, in ogni caso tutelate
dalla normativa processuale che,
correttamente applicata, è idonea
ad impedire una vera e propria di
vulgazione della documentazio
ne aziendale.
La pronuncia in esame confer-
LA DECISIONE
Annullato dalla Cassazione
il provvedimento datoriale
contro una dipendente
che aveva fatto causa
per una qualifica superiore
ma il superamento del differente
marisalente orientamento(Cass. 2
marzo 1993, n 2560 e Cass. 25 otto
bre2oOI,n13188)che,inalcunicasi,
aveva ritenuto che la produzione
in giudizio di documenti aziendali
riservati costituisse una grave vio
lazione dell'elemento fiduciario
tale da giustificare il licenziamen
to in tronco. Secondo tale filone
giurisprudenziale, infatti, il con
trasto tra diritto alla difesa del la
voratore e diritto alla riservatezza
NORME E FISCO
dell'azienda non poteva essere ri
solto in modo unilaterale dal lavo
ratore con la produzione in giudi
zio di documenti riservati, ma an
dava risolto in sede giudiziaria tra
mite l'utilizzo degli strumenti
previsti dalla legge.
La recente sentenza della Cas
sazione, al contrario, ha ritenuto
che l'esercizio del diritto di difesa
non possa essere garantito dall'or
dine di esibizione in giudizio dei
documenti atteso che, da una par
te, nel frattempo questi ultimi po
trebbero essere stati distrutti o oc
cultati nonché, dall'altra, l'even
tuale richiesta di esibizione è co
munque subordinata ad alcune
condizioni di ammissibilità, non
sempre ricorrenti. È stata quindi
confermato l'illegittimità del li
cenziamento della lavoratrice sul
presupposto che la sua condotta
non potevaintegraregliestreminé
di unagiustacausanédiungiustifi
cato motivo soggettivo di licenzia
mento, essendo stata realizzata in
presenzadiunavalidacausadigiu
stificazione consistente nel «legit
timo esercizio di un diritto», ri
chiamando a tale riguardo la scri
minante dicui all'articolo 5J.delco
dice penale che prevede che
l'esercizio di un diritto imposto da
normagiuridicao daordine legitti
mo della pubblica Autorità esclu
de la punibilità),principio ritenuto
dalla Suprema Corte immanente
nel nostro ordinamento giuridico,
come tale non )imitabile alla sfera
esclusiva del diritto penale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
l
Pog.
105
© Copyright 2026 ExpyDoc