2014 12 11 .. Documenti Riservati Prodotti in Giudizio Contro l

Gio 11/12/2014
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Estratto da pag.
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Licenziamenti. Si possono esibire atti aziendali per garantire il diritto alla difesa
Documenti riservati
utilizzabili in causa
Angelo Zambelli
Con la sentenza 25682 del 28
ottobre 2014 (depositata il 4 di­
cembre 2014), la Cassazione è in­
tervenuta sulla legittimità del li­
cenziamento per la divulgazione
di materiale aziendale riservato
da parte dei dipendenti.
Nel caso di specie, una lavora­
trice era stata licenziata per aver
prodotto fotocopie di documenti
aziendali ritenuti riservati nel
corso di un giudizio da questa in­
staurato per il conseguimento di
un superiore inquadramento
contrattuale.
La Cassazione ha ritenuto ille­
gittimo il licenziamento in quanto
la produzione dei documenti
aziendali riguardanti la propria
posizione lavorativa era avvenuta
per esercitare il proprio diritto di
difesa in un procedimento giudi­
ziario, con conseguente insussi­
stenza della violazione dell'obbli­
go di fedeltà di cui all'articolo 2105
del codice civile, che vieta al lavo­
ratore di divulgare notizie atti­
nenti all'organizzazione e ai meto­
di di produzione dell'impresa o di
farne uso in modo da poter recare
pregiudizio alla medesima.
La Suprema corte ha ribadito il
più recente e ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale
l
A'f}omentn
secondo cui il diritto di difesa ga­
rantito dall'articolo 24della Costi­
tuzione è prevalente rispetto all e
eventuali esigenze di ,,·!.'f;jìl'l<f('i'kA<l
dell'azienda, in ogni caso tutelate
dalla normativa processuale che,
correttamente applicata, è idonea
ad impedire una vera e propria di­
vulgazione della documentazio­
ne aziendale.
La pronuncia in esame confer-
LA DECISIONE
Annullato dalla Cassazione
il provvedimento datoriale
contro una dipendente
che aveva fatto causa
per una qualifica superiore
ma il superamento del differente
marisalente orientamento(Cass. 2
marzo 1993, n 2560 e Cass. 25 otto­
bre2oOI,n13188)che,inalcunicasi,
aveva ritenuto che la produzione
in giudizio di documenti aziendali
riservati costituisse una grave vio­
lazione dell'elemento fiduciario
tale da giustificare il licenziamen­
to in tronco. Secondo tale filone
giurisprudenziale, infatti, il con­
trasto tra diritto alla difesa del la­
voratore e diritto alla riservatezza
NORME E FISCO
dell'azienda non poteva essere ri­
solto in modo unilaterale dal lavo­
ratore con la produzione in giudi­
zio di documenti riservati, ma an­
dava risolto in sede giudiziaria tra­
mite l'utilizzo degli strumenti
previsti dalla legge.
La recente sentenza della Cas­
sazione, al contrario, ha ritenuto
che l'esercizio del diritto di difesa
non possa essere garantito dall'or­
dine di esibizione in giudizio dei
documenti atteso che, da una par­
te, nel frattempo questi ultimi po­
trebbero essere stati distrutti o oc­
cultati nonché, dall'altra, l'even­
tuale richiesta di esibizione è co­
munque subordinata ad alcune
condizioni di ammissibilità, non
sempre ricorrenti. È stata quindi
confermato l'illegittimità del li­
cenziamento della lavoratrice sul
presupposto che la sua condotta
non potevaintegraregliestreminé
di unagiustacausanédiungiustifi­
cato motivo soggettivo di licenzia­
mento, essendo stata realizzata in
presenzadiunavalidacausadigiu­
stificazione consistente nel «legit­
timo esercizio di un diritto», ri­
chiamando a tale riguardo la scri­
minante dicui all'articolo 5J.delco­
dice penale che prevede che
l'esercizio di un diritto imposto da
normagiuridicao daordine legitti­
mo della pubblica Autorità esclu­
de la punibilità),principio ritenuto
dalla Suprema Corte immanente
nel nostro ordinamento giuridico,
come tale non )imitabile alla sfera
esclusiva del diritto penale.
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