CONTRATTO N. ____________ Realizzazione dei lavori di completamente delle opere infrastrutturali complementari agli edifici di stazione relativi alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale. CUP B11H03000180008 - CIG 5890260C4F. tra Grandi Stazioni S.p.A., con sede in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 34, capitale sociale € 4.304.201,10, codice fiscale, partita IVA, ed iscrizione al Registro delle imprese di Roma al n. 05129581004, in persona di ______________, in qualità di ________________, di seguito denominata anche “Grandi Stazioni”. e ____________________ con sede in _______________, Via _________________ n. ___, capitale sociale € _________________, codice fiscale, partita IVA, ed iscrizione al Registro delle imprese di _______ al n. _____________________, in persona di _______________ in qualità di _______________, di seguito denominata anche “Appaltatore” PREMESSO - che con contratto in data 14.4.2000 Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - in seguito: “RFI”) ha affidato a Grandi Stazioni, il diritto di utilizzazione in esclusiva dei complessi immobiliari dei tredici maggiori scali ferroviari nazionali, comprendente le attività di riqualificazione, ristrutturazione, valorizzazione e gestione dei complessi stessi; - che Grandi Stazioni è il soggetto attuatore del Programma delle Infrastrutture Strategiche (Legge n. 443/2001) Progetto Definitivo delle Opere Infrastrutturali Complementari agli edifici delle tredici grandi stazioni ferroviarie, ricomprese nel programma “Grandi Stazioni” di cui alle delibere CIPE n. 121/2001 e n. 10/2003; - che con contratto in data 23.2.2007 (di seguito il “Contratto”), Grandi Stazioni ha affidato all’A.T.I. Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali S.p.A. (“BTP”) - Satrel S.p.A. (“Satrel”)- Mugnai S.p.A. (di seguito “ATI Aggiudicataria”) l’appalto avente ad oggetto le attività di progettazione esecutiva e di esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale degli edifici di stazione e delle opere infrastrutturali complementari relativi alle stazioni ferroviarie di Bari Centrale e Palermo Centrale e per l’affidamento dell’attività di progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle opere infrastrutturali complementari agli edifici di stazione relativi alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale, compresi i servizi di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti degli edifici di stazione; - che con atto in data 9.3.2009, la BTP ha ceduto alla ICS Grandi Lavori S.p.A. (“ICS” già Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A.) un ramo d’azienda comprensivo, tra l’altro, di tutti i rapporti giuridici in essere con Grandi Stazioni e con le altre imprese facenti parte dell’ATI Aggiudicataria relativi al Contratto; - con contratto sottoscritto in data 12.12.2012, la ICS ha successivamente ceduto alla mandante Satrel il ramo d’azienda comprendente, tra gli altri, il Contratto e tutti i rapporti giuridici in essere con Grandi Stazioni e con le altre imprese facenti parte dell’ATI; - nel corso dell’esecuzione del Contratto, la Satrel si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte; 1 - con ricorso depositato il 13.12.2013, la Satrel ha richiesto al Tribunale di Prato l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, 6° comma della Legge Fallimentare ed ha sospeso di fatto ogni attività esecutiva del Contratto; - che, con provvedimento in data 8.8.2014, il Tribunale di Prato ha pronunciato lo scioglimento del Contratto ai sensi dell’art. 169bis della Legge Fallimentare; - che con bando inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data ___________, Grandi Stazioni ha indetto, con carattere d’urgenza, una gara per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di cui alla precedente premessa; - che, in esito alla predetta gara, è risultata essere miglior offerente _____________________________; - che Grandi Stazioni ha effettuato tutte le verifiche necessarie per procedere all’aggiudicazione definitiva; - che, con lettera prot. n. _____ del _____________, Grandi Stazioni ha comunicato alla _______________ di essere risultato aggiudicatario definitivo; - che ____________________ ha fatto pervenire tutta la documentazione di propria competenza, necessaria per la comprova dei requisiti dichiarati in fase di gara, nonché la cauzione definitiva prodotta con le modalità e nelle forme previste dagli atti di gara; - la valutazione di detta documentazione e di quella ulteriore richiesta da Grandi Stazioni agli enti competenti ha avuto esito positivo; - che, in virtù dell’esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e, pertanto, con lettera prot. n. _____ del ____________, Grandi Stazioni ha comunicato a _________________ l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto; - che si rende necessario procedere alla stipula del presente contratto di appalto. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 - RICHIAMO PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - OGGETTO Grandi Stazioni affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati, la realizzazione dei lavori di completamente delle opere infrastrutturali complementari agli edifici di stazione relativi alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale. ARTICOLO 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 1. I lavori oggetto del presente contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 4 che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, senza riserve ed eccezioni fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti applicabili. 2 2. L’Appaltatore dà atto che nell’importo di contratto sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la completa esecuzione dell’appalto ed, in particolare: - di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; - di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori oggetto del presente contratto; - di conoscere e di averli valutati in fase di offerta, tutte le difficoltà ed oneri derivanti dal fatto che i lavori si svolgeranno all’interno di un complesso immobiliare con presenza di operatività della struttura e di esercizio ferroviario, anche in aree aperte al pubblico, e nell’ambito di aree in cui dovranno continuare a svolgersi tutte le attività; - di aver valutato tutte le difficoltà ed oneri derivanti dalla probabile e contemporanea presenza nell’ambito delle zone interessate dai lavori di altre ditte appaltatrici, ivi comprese le difficoltà ed oneri connessi ad una eventuale ritardata e/o frazionata consegna delle aree di lavoro ed alla eventuale temporanea indisponibilità delle aree di accantieramento per esigenze relative sia all’esecuzione di altri appalti sia all’esecuzione delle attività di esercizio; - di avere considerato tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover ottemperare, durante l’esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti; 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati e non dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nell’importo contrattuale. ARTICOLO 4 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 1. Fermo restando che in caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o di più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per Grandi Stazioni, i documenti di seguito elencati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, che ha comunque prevalenza su tutti gli altri documenti d’appalto, vengono riportati in ordine decrescente di importanza, pur se non fisicamente allegati al presente atto. 2.1 Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati; 2.2 Eventuali chiarimenti forniti da Grandi Stazioni in fase di gara; 2.3 Il progetto esecutivo dei lavori da realizzare, costituito dai seguenti elaborati: TITOLO E LABORATO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO ME F I L E E L E TTR O NI C O CARTELLA - A Elenco Elaborati Relazione introduttiva Relazione Tecnica Generale Planimetria generale d'inquadramento Piazza Garibaldi - Connessione FS/Metro - Planimetria generale Piazza Garibaldi - Parcheggio Interrato - Planimetria generale Planimetria d'intervento - Quota +7,65 Pianta delle opere già realizzate Fasi di realizzazione Parcheggio interrato Fasi di realizzazione Connessione Fs/Metro Capitolato speciale d'appalto norme tecniche - Opere civili Cronoprogramma lavori RIQNAC002-E-OE-0-EE-00-00 RIQNAC002-E-OE-0-RG-03-00 RIQNAC002-E-OE-0-RG-02-04 RIQNAC002-E-OE-0-PL-14-01 RIQNAC002-E-OE-0-PL-15-00 RIQNAC002-E-OE-0-PL-16-00 RIQNAC002-E-OE-0-PL-04-00 RIQNAC002-E-OE-0-PL-27-00 RIQNAC002-E-OE-0-PL-28-00 RIQNAC002-E-OE-0-PL-29-00 RIQNAC002-E-OE-0-KS-01-03 RIQNAC002-E-OE-0-CP-30-00 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Relazione descrittiva Allegato 1 - Carta della zonizzazione urbanistica e dei vincoli ambientali Allegato 2 - Carta della zonizzazione acustica e delle reti di monitoraggio Allegato 3 - Carta di localizzazione dei ricettori sensibili Allegato 4 - Schede di censimento dei ricettori sensibili Allegato 5 - Carta dei cantieri e delle fasi critiche Allegato 6 - Ubicazione dei punti di misura nelle fasi AO e CO (Rumore-Polveri) Allegato 7 - Ubicazione dei punti di misura nelle fasi AO e CO (Falda-Stabilità degli edifici) Interventi di mitigazione ambientale - Relazione descrittiva Interventi di mitigazione ambientale - Planimetria generale degli interventi GEOLOGIA GEOTECNICA ED IDRAULICA Relazione Geologica e idraulica Relazione Geotecnica generale Relazione sul monitoraggio e individuazione della strumentazione Campagna di indagini suppletive e risultati delle prove in sito e in laboratorio INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI Interferenze Acquedotto - ENEL - Telecom - Planimetria e sezione RIQNAC002-E-OE-SIA-RG-01-00 RIQNAC002-E-OE-SIA-RT-02-00 RIQNAC002-E-OE-SIA-RT-03-00 RIQNAC002-E-OE-SIA-RT-04-00 RIQNAC002-E-OE-SIA-RT-05-00 RIQNAC002-E-OE-SIA-RT-06-00 RIQNAC002-E-OE-SIA-RT-07-00 RIQNAC002-E-OE-SIA-RT-08-00 RIQNAC002-E-OE-SIA-RG-09-01 RIQNAC002-E-OE-SIA-PL-10-00 RIQNAC002-E-OE-0-RGE-07-01 RIQNAC002-E-OE-0-RGT-08-01 RIQNAC002-E-OE-0-RGM-09-01 RIQNAC002-E-OE-0-RGT-10-01 RIQNAC002-E-OE-0-PX-31-00 DOCUMENTI APPROVATIVI 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Approvazione delibera CIPE Verifiche di ottemperanza BONIFICA Bonifica ordigni bellici Autorizzazione Bonifica ordigni bellici ELABORATI GENIO CIVILE PROGETTO ARCHITETTONICO Planimetria di inquadramento generale Pianta a q.ta + 12.50 TAV. 1 di 2 Pianta a q.ta + 12.50 TAV. 2 di 2 Pianta a q.ta + 10.50 TAV. 1 di 2 Pianta a q.ta + 10.50 TAV. 2 di 2 Pianta a q.ta + 7.60 TAV. 1 di 2 Pianta a q.ta + 7.60 TAV. 2 di 2 Pianta a q.te + 4.70 e + 0.75 TAV. 1 di 2 Pianta a q.te + 4.70 e + 0.75 TAV. 2 di 2 Pianta e sezioni vasca di accumulo antincendio Sezioni A-A, D-D, E-E, F-F Sezioni B-B,C-C,G-G Particolare scala di accesso – piante, sezioni, prospetti e dettagli Particolari rivestimenti – piante, sezioni, prospetti e dettagli Abaco infissi Abaco murature Particolari griglie di areazione -piante, sezioni, prospetti e dettagli PROGETTO STRUTTURALE Relazione di Calcolo opere di sostegno Relazione di Calcolo Strutture Parcheggio Pianta scavi e opere provvisionali-solette e pali/pilastri getto 1a fase Carpenteria armature cordoli e solette getto 1a fase Carpenteria armature pali Carpenteria platea fondazione Carpenteria soletta intermedia a q.ta + 7.45 Carpenteria soletta di copertura a q.ta + 10.50 Sezioni longitudinali e trasversali Carpenteria ed armature pilastri -pareti lato paratia Armatura platea fondazione (1/2) Armatura platea fondazione (2/2) – schema fasi esecutive Armatura soletta intermedia a q.ta +7.45 Armatura soletta di copertura a a q.ta + 10.50 – getto di 2a fase Carpenteria corpi scala all. A/C-11/13 e A/C-1/3 Carpenteria corpi scala all. F/H-11/13 e F/H-1/3 Armature corpi scala all. F/H-11/13 e F/H-1/3 Armature corpi scala all. A/C-11/13 e A/C-1/3 Carpenteria nucleo centrale rampa Armature nucleo centrale rampa Armature locale tecnico Armature vasca antincendio Fasi esecutive scavi e getti Carpenteria metallica grigliati a q.ta + 10.50 RIQNAC002-E-OE-0-R0-44-00 RIQNAC002-E-OE-0-R0-47-00 RIQNAC002-E-OE-0-PL-24-01 RIQNAC002-E-OE-0-R0-45-00 RIQNAC002-E-OE-A-PL-01-02 RIQNAC002-E-OE-A-PT-02-01 RIQNAC002-E-OE-A-PT-03-01 RIQNAC002-E-OE-A-PI-04-02 RIQNAC002-E-OE-A-PI-05-02 RIQNAC002-E-OE-A-PI1-06-04 RIQNAC002-E-OE-A-PI1-07-04 RIQNAC002-E-OE-A-PI2-08-04 RIQNAC002-E-OE-A-PI2-09-04 RIQNAC002-E-OE-A-PX-10-02 RIQNAC002-E-OE-A-SX-11-04 RIQNAC002-E-OE-A-SX-12-04 RIQNAC002-E-OE-A-DT-13-03 RIQNAC002-E-OE-A-DT-14-03 RIQNAC002-E-OE-A-AI-15-02 RIQNAC002-E-OE-A-DT-16-02 RIQNAC002-E-OE-A-DT-17-02 S-01-A-00 S-02-A-00 S01-PERIZIA[R] S02-PERIZIA[R] S03-PERIZIA[R] S04-PERIZIA[R] S05-PERIZIA[R] S06-PERIZIA[R] S07-PERIZIA[R] S08-PERIZIA[R] S09-PERIZIA[R] S10-PERIZIA[R] S11-PERIZIA[R] S12-PERIZIA[R] S13-PERIZIA[R] S14-PERIZIA[R] S15-PERIZIA[R] S16-PERIZIA[R] S17-PERIZIA[R] S18-PERIZIA[R] S19-PERIZIA[R] S20-PERIZIA[R] S21-PERIZIA[R] S22-PERIZIA[R] 4 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 B 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 C 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 PROGETTO PREVENZIONE INCENDI P.zza Garibaldi : Parcheggio interrato (2liv.) - Relazione tecnica Primo Piano Interrato (quota - 6.00 m) - Percorsi d'esodo e Compartimenti Secondo Piano Interrato (quota - 9,35 m) - Percorsi d'esodo e Compartimenti Parcheggio interrato - Sezioni Primo Piano Interrato (quota - 6.00 m) - Impianti e compartimenti Secondo Piano Interrato (quota - 9,35 m) - Impianti e Compartimenti Generatore elettrico - Relazione Tecnica Parcheggio interrato - Gruppo Elettrogeno - Pianta e sezioni Connessione FS/Metro - Relazione tecnica Pianta Piano Piazza (quota 0 m) - Compartimenti ed esodo Connessione FS/Metro - Pianta Piano Primo Interrato (quota -3.60m) Connessione FS/Metro - Sezioni A-A B-B Compartimenti antincendio Connessione FS/Metro - Sezioni C-C D-D Compartimenti antincendio Connessione FS/Metro - Pianta Piano Primo Interrato (quota -3.60m) - Impianti antincendio Relazione tecnica Gruppo elettrogeno Connessione FS/Metro - Gruppo elettrogeno - Planimetrie e sezioni Allegati Pratica VVFF (Pareri, Approvazioni, ecc.) TUT-018-F-SGD-RT-10-FP-10-03 TUT-018-F-SGD-PL-10-FP-11-03 TUT-018-F-SGD-PL-10-FP-12-03 TUT-018-F-SGD-PS-1140-13-00 TUT-018-F-SGD-PL-10-FP-14-00 TUT-018-F-SGD-PL-10-FP-15-00 TUT-018-F-SGD-RT-10-FP-16-00 TUT-018-F-SGD-PL-10-FP-17-00 TUT-018-F-SGD-RT-10-FP-18-03 TUT-018-F-SGD-PA-10-FP-19-03 TUT-018-F-SGD-PA-10-FP-20-03 TUT-018-F-SGD-PS-10-FP-21-03 TUT-018-F-SGD-PS-10-FP-22-03 TUT-018-F-SGD-PA-10-FP-23-00 TUT-018-F-SGD-RT-10-FP-24-00 TUT-018-F-SGD-PX-10-FP-25-00 RIQNAC002-E-OE-PI-R0-01-00 CARTELLA - B Planimetria di inquadramento generale Pianta a q.ta + 12.50 TAV. 1 di 2 Pianta a q.ta + 12.50 TAV. 2 di 2 Pianta a q.ta + 10.50 TAV. 1 di 2 Pianta a q.ta + 10.50 TAV. 2 di 2 Pianta a q.ta + 7.60 TAV. 1 di 2 Pianta a q.ta + 7.60 TAV. 2 di 2 Pianta a q.te + 4.70 e + 0.75 TAV. 1 di 2 Pianta a q.te + 4.70 e + 0.75 TAV. 2 di 2 Pianta e sezioni vasca di accumulo antincendio Sezioni A-A, D-D, E-E, F-F Sezioni B-B,C-C,G-G Particolare scala di accesso – piante, sezioni, prospetti e dettagli Particolari rivestimenti – piante, sezioni, prospetti e dettagli Abaco infissi Abaco murature Particolari griglie di areazione -piante, sezioni, prospetti e dettagli RIQNAC002-E-OE-A-PL-01-03 RIQNAC002-E-OE-A-PT-02-02 RIQNAC002-E-OE-A-PT-03-02 RIQNAC002-E-OE-A-PI-04-03 RIQNAC002-E-OE-A-PI-05-03 RIQNAC002-E-OE-A-PI1-06-05 RIQNAC002-E-OE-A-PI1-07-05 RIQNAC002-E-OE-A-PI2-08-05 RIQNAC002-E-OE-A-PI2-09-05 RIQNAC002-E-OE-A-PX-10-03 RIQNAC002-E-OE-A-SX-11-05 RIQNAC002-E-OE-A-SX-12-05 RIQNAC002-E-OE-A-DT-13-04 RIQNAC002-E-OE-A-DT-14-03 RIQNAC002-E-OE-A-AI-15-03 RIQNAC002-E-OE-A-DT-16-01 RIQNAC002-E-OE-A-DT-17-03 CARTELLA - C Relazione di Calcolo opere di sostegno Relazione di Calcolo Strutture Parcheggio Relazione Impermeabilizzazione (jet grouting) Pianta scavi e opere provvisionali-solette e pali/pilastri getto 1a fase Carpenteria armature cordoli e solette getto 1a fase Carpenteria armature pali Carpenteria platea fondazione Carpenteria soletta intermedia a q.ta + 7.45 Carpenteria soletta di copertura a q.ta + 10.50 Sezioni longitudinali e trasversali Carpenteria ed armature pilastri -pareti lato paratia Armatura platea fondazione (1/2) Armatura platea fondazione (2/2) – schema fasi esecutive Armatura soletta intermedia a q.ta +7.45 Armatura soletta di copertura a a q.ta + 10.50 – getto di 2a fase Carpenteria corpi scala all. A/C-11/13 e A/C-1/3 Carpenteria corpi scala all. F/H-11/13 e F/H-1/3 Armature corpi scala all. F/H-11/13 e F/H-1/3 Armature corpi scala all. A/C-11/13 e A/C-1/3 Carpenteria nucleo centrale rampa Armature nucleo centrale rampa Armature locale tecnico Armature vasca antincendio Fasi esecutive scavi e getti Carpenteria metallica grigliati a q.ta + 10.50 S-01-A-00 S-02-A-00 RIQNAC002-E-OE-S-RS-03-A-00 S01-PERIZIA[R]-REV.1 S02-PERIZIA[R] S03-PERIZIA[R]-REV.1 S04-PERIZIA[R]-REV.1 S05-PERIZIA[R]-REV.1 S06-PERIZIA[R]-REV.1 S07-PERIZIA[R]-REV.1 S08-PERIZIA[R]-REV.1 S09-PERIZIA[R] S10-PERIZIA[R]-REV.1 S11-PERIZIA[R]-REV.1 S12-PERIZIA[R]-REV.1 S13-PERIZIA[R] S14-PERIZIA[R] S15-PERIZIA[R] S16-PERIZIA[R] S17-PERIZIA[R]-REV.1 S18-PERIZIA[R] S19-PERIZIA[R] S20-PERIZIA[R] S21-PERIZIA[R]-REV.1 S22-PERIZIA[R]-REV.1 5 D 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 B1 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 CARTELLA - D DOCUMENTI GENERALI IMPIANTI TECNOLOGICI Relazione tecnica di progetto e di calcolo impianti elettrici e meccanici Capitolato speciale d'appalto impianti elettrici e meccanici Pianta piano primo interrato - Coordinamento impianti Pianta piano secondo interrato - Coordinamento impianti Sezione tipologica IMPIANTI MECCANICI Schema funzionale centrale antincendio e sprinkler Planimetria livello piazza Pianta piano primo interrato - Estrazione aria Pianta piano secondo interrato - Estrazione aria Pianta piano primo interrato - impianto idrico sanitario Pianta piano secondo interrato - impianto idrico sanitario Pianta piano primo interrato - impianto antincendio Pianta piano secondo interrato - impianto antincendio Pianta piano primo interrato - impianto sprinkler Pianta piano secondo interrato - impianto sprinkler IMPIANTI ELETTRICI Pianta piano primo Interrato: Illuminazione ed F.M. Pianta piano secondo interrato: Illuminazione ed F.M. Schema unifilare quadro elettrico al contatore Schema unifilare quadro elettrico Gruppo Elettrogeno den. QGE Schema unifilare quadro elettrico Generale den. QGEN Schema unifilare quadro elettrico Pompe Antincendio den. QPA Schema unifilare quadro elettrico servizi centrale Antincendio IMPIANTI SPECIALI Impianti speciali, rivelazione incendi, TVCC, diffusione sonora, citofoni: schemi funzionali Pianta piano primo interrato: Impianti Speciali Pianta piano secondo: Impianti Speciali Pianta piano primo interrato: Impianti Rivelazione Incendi Pianta piano secondo interrato: Impianti Rivelazione Incendi RIQNAC002-E-OE-I-RT-00-03 RIQNAC002-E-OE-I-DT-00-03 RIQNAC002-E-OE-I-PI1-01-03 RIQNAC002-E-OE-I-PI2-02-03 RIQNAC002-E-OE-I-SX-03-02 RIQNAC002-E-OE-IA-SX-01-02 RIQNAC002-E-OE-IM-PL-01-04 RIQNAC002-E-OE-IM-PI1-02-04 RIQNAC002-E-OE-IM-PI2-03-04 RIQNAC002-E-OE-ID-PI1-01-03 RIQNAC002-E-OE-ID-PI2-02-03 RIQNAC002-E-OE-IA-PI1-02-03 RIQNAC002-E-OE-IA-PI2-03-03 RIQNAC002-E-OE-IA-PI1-04-03 RIQNAC002-E-OE-IA-PI2-05-03 RIQNAC002-E-OE-IE-PI1-01-04 RIQNAC002-E-OE-IE-PI2-02-04 RIQNAC002-E-OE-IE-SK-03-03 RIQNAC002-E-OE-IE-SK-04-03 RIQNAC002-E-OE-IE-SK-05-03 RIQNAC002-E-OE-IE-SK-06-03 RIQNAC002-E-OE-IE-SK-07-03 RIQNAC002-E-OE-IS-SK-01-03 RIQNAC002-E-OE-IS-PI1-02-04 RIQNAC002-E-OE-IS-PI2-03-04 RIQNAC002-E-OE-IS-PI1-04-04 RIQNAC002-E-OE-IS-PI2-05-04 CARTELLA - B1 STATO DI FATTO PIANTA PIANO INTERRATO Quota binari (+4.20/+4,52) PIANTA PIANO INTERRATO Quota transetto (+9,49) SEZIONI AA, BB, CC DEMOLIZIONI - RICOSTRUZIONI PIANTA PIANO INTERRATO Quota binari (+4.20/+4,52) PIANTA PIANO INTERRATO Quota transetto (+9,49) SEZIONI AA, BB, CC PROGETTO PIANTA PIANO INTERRATO Quota binari (+4.20/+4,52) PIANTA PIANO INTERRATO Quota binari (+4.20/+4,52) - stralcio 1/2 PIANTA PIANO INTERRATO Quota binari (+4.20/+4,52) - stralcio 2/2 PIANTA PIANO INTERRATO Quota transetto (+9,49) PIANTA PIANO INTERRATO Quota transetto (+9,49) - stralcio 1/2 PIANTA PIANO INTERRATO Quota transetto (+9,49) - stralcio 2/2 SEZIONI AA, BB SEZIONI CC, XX SEZIONI YY, ZZ PARTICOLARE SCALE PARTICOLARE ASCENSORI - BANCHINA 1-4 PARTICOLARE ASCENSORE a testa ridotta PARTICOLARE VETRATE FISSE E VETRINE RETROILLUMINATE PIANTA PIANO INTERRATO Quota transetto (+9,49) - controsoffitti PIANTA PIANO INTERRATO Quota binari (+4.20/+4,52) - PERCORSI DISABILI PIANTA PIANO INTERRATO Quota transetto (+9,49) - PERCORSI DISABILI Abaco murature Abaco porte interne e tagliafuoco Abaco vetrate interne e tagliafuoco 6 RIQNAC002-E-OE-RA-PI-01-02 RIQNAC002-E-OE-RA-PI-02-02 RIQNAC002-E-OE-RA-SX-03-02 RIQNAC002-E-OE-DR-PI-01-02 RIQNAC002-E-OE-DR-PI-02-02 RIQNAC002-E-OE-DR-SX-03-02 RIQNAC002-E-OE-A-PI-01-C06 RIQNAC002-E-OE-A-PI-02-C07 RIQNAC002-E-OE-A-PI-03-C07 RIQNAC002-E-OE-A-PI-04-C07 RIQNAC002-E-OE-A-PI-05-C07 RIQNAC002-E-OE-A-PI-06-C07 RIQNAC002-E-OE-A-SX-07-C06 RIQNAC002-E-OE-A-SX-08-C06 RIQNAC002-E-OE-A-SX-09-C06 RIQNAC002-E-OE-A-DT-10-C06 RIQNAC002-E-OE-A-DT-11-C05 RIQNAC002-E-OE-A-DT-43-00 RIQNAC002-E-OE-A-DT-12-C04 RIQNAC002-E-OE-A-PI-13-C05 RIQNAC002-E-OE-A-PI-14-C06 RIQNAC002-E-OE-A-PI-15-C04 RIQNAC002-E-OE-A-AM-16-C05 RIQNAC002-E-OE-A-AI-17-C06 RIQNAC002-E-OE-A-AI-18-C04 C1 CARTELLA - C1 184 Relazione tecnica e di calcolo INDAGINI STRUTTURALI 185 Documenti generali_Indagini strutturali_piante, sezioni e rilievo fotografico TAV. 1 186 Documenti generali_Indagini strutturali_piante, sezioni e rilievo fotografico TAV. 2 187 Relazione Indagini Strutturali STATO DI FATTO 188 Pianta a quota banchina + 4.20/4.50 189 Carpenteria a quota +9.49 190 Carpenteria a quota +12.81 191 Sezioni A-A/B-B/C-C CARPENTERIE 192 Pianta fondazioni 193 Carpenteria a quota +9.49 194 Carpenteria a quota +12.81 195 Sezioni H-H/I-I/L-L 196 Sezioni M-M/N-N 197 Carpenteria corpo scala allineamenti C/E - 6/8 - piante e sezioni 198 Carpenteria corpo scala allineamenti C/E - 1/3 - piante e sezioni 199 Carpenteria vani ascensori allineamenti 2/3 - 4/5 - 6/7 200 Carpenteria corpo scala allineamenti C/E - 6/8 - particolari e sezioni 201 Carpenteria corpo scala allineamenti C/E - 1/3 - particolari e sezioni ARMATURE 202 Armatura intervento "A" e "D" 203 Armatura intervento "B" 204 Armatura intervento "C" 205 Armatura intervento "E" - PIANTA 206 Armatura intervento "E" - SEZIONI TRASVERSALI 207 Armatura intervento "E" - PARTICOLARI COSTRUTTIVI 208 Armatura intervento G D1 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 RIQNAC002-E-OE-RS-PX-01-02 RIQNAC002-E-OE-RS-PX-02-01 RIQNAC002-E-OE-RS-RT-03-00 RIQNAC002-E-OE-RS-P1-03-02 RIQNAC002-E-OE-RS-P2-04-02 RIQNAC002-E-OE-RS-P3-05-02 RIQNAC002-E-OE-RS-SX-06-01 RIQNAC002-E-OE-S-P1-01-03 RIQNAC002-E-OE-S-P2-02-03 RIQNAC002-E-OE-S-P3-03-02 RIQNAC002-E-OE-S-SX-04-04 RIQNAC002-E-OE-S-SX-05-04 RIQNAC002-E-OE-S-DT-06-03 RIQNAC002-E-OE-S-DT-07-03 RIQNAC002-E-OE-S-DT-08-02 RIQNAC002-E-OE-S-DT-40-03 RIQNAC002-E-OE-S-DT-41-03 RIQNAC002-E-OE-S-DT-09-03 RIQNAC002-E-OE-S-DT-10-01 RIQNAC002-E-OE-S-DT-11-03 RIQNAC002-E-OE-S-DT-12-03 RIQNAC002-E-OE-S-DT-38-00 RIQNAC002-E-OE-S-DT-39-01 RIQNAC002-E-OE-S-DT-13-01 CARTELLA - D1 DOCUMENTI GENERALI IMPIANTI TECNOLOGICI Relazione tecnica di progetto e di calcolo Capitolato speciale d'appalto IMPIANTI ELETTRICI Pianta piano ammezzato: illuminazione ed F.M. Pianta piano interrato: illuminazione ed F.M. Schema unifilare quadro elettrico generale Mezzanino (Collegamento Metro) IMPIANTI SPECIALI - RIVELAZIONE INCENDI Impianti speciali, rivelazione incendi, TVCC, diffusione sonora, citofoni: schemi funzionali Pianta piano ammezzato: impianti speciali Pianta piano interrato: impianti speciali Pianta piano ammezzato: rivelazione incendi Pianta piano interrato: rivelazione incendi IMPIANTI MECCANICI Pianta piano interrato - Impianto di ventilazione Pianta piano ammezzato- Impianto di ventilazione Pianta piano ammezzato - Impianto idrico sanitario Pianta piano interrato - Impianto antincendio Pianta piano ammezzato- Impianto antincendio E RIQNAC002-E-OE-I-RT-00-00 RIQNAC002-E-OE-I-DT-00-00 RIQNAC002-E-OE-IE-PA-01-02 RIQNAC002-E-OE-IE-PI-02-02 RIQNAC002-E-OE-IE-SK-03-02 RIQNAC002-E-OE-IS-SK-01-02 RIQNAC002-E-OE-IS-PA-02-02 RIQNAC002-E-OE-IS-PI-03-02 RIQNAC002-E-OE-IS-PA-04-02 RIQNAC002-E-OE-IS-PI-05-02 RIQNAC002-E-OE-IM-PI-01-C04 RIQNAC002-E-OE-IM-PA-02-C04 RIQNAC002-E-OE-ID-PA-01-C04 RIQNAC002-E-OE-IA-PI-01-C04 RIQNAC002-E-OE-IA-PA-02-C04 CARTELLA - E 224 Piano di sicurezza e coordinamento F RIQNAC002-E-OE-RC-RT-01-02 RIQNAC002-E-OE-PS-R0-46-00 CARTELLA - F 225 Piano di Manutenzione - Manuale di Manutenzione 226 Piano di Manutenzione - Manuale d'Uso 227 Piano di Manutenzione - Programma di Manutenzione RIQNAC002-E-OE-0-PM-18-00 RIQNAC002-E-OE-0-PM-19-00 RIQNAC002-E-OE-0-PM-20-00 7 G CARTELLA - G 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 Elenco prezzi unitari opere edili Computo metrico opere edili parcheggio interrato Computo metrico opere edili connessione FS/metro Computo metrico estimativo opere edili parcheggio interrato Computo metrico estimativo opere edili connessione FS/metro Elenco prezzi unitari impianti elettrici e speciali parcheggio interrato Elenco prezzi unitari impianti elettrici e speciali connessione FS/metro Computo metrico impianti elettrici e speciali parcheggio interrato Computo metrico impianti elettrici e speciali connessione FS/metro Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali parcheggio interrato Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali connessione FS/metro Elenco prezzi unitari impianti meccanici parcheggio interrato Elenco prezzi unitari impianti meccanici connessione FS/metro Computo metrico impianti meccanici parcheggio interrato Computo metrico impianti meccanici connessione FS/metro Computo metrico estimativo impianti meccanici parcheggio interrato Computo metrico estimativo impianti meccanici connessione FS/metro Quadro Economico Generale RIQNAC002-E-OE-0-EP-22-01 RIQNAC002-E-OE-0-CM-25-00 RIQNAC002-E-OE-0-CM-26-00 RIQNAC002-E-OE-0-CME-05a-05 RIQNAC002-E-OE-0-CME-06-03 RIQNAC002-E-OE-0-EP-36-00 RIQNAC002-E-OE-0-EP-37-00 RIQNAC002-E-OE-0-CM-34-00 RIQNAC002-E-OE-0-CM-35-00 RIQNAC002-E-OE-0-CME-32-00 RIQNAC002-E-OE-0-CME-33-00 RIQNAC002-E-OE-0-EP-42-00 RIQNAC002-E-OE-0-EP-43-00 RIQNAC002-E-OE-0-CM-40-00 RIQNAC002-E-OE-0-CM-41-00 RIQNAC002-E-OE-0-CME-38-00 RIQNAC002-E-OE-0-CME-39-00 RIQNAC002-E-OE-0-QE-21-00 2.4 Condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato (d’ora in avanti C.G.C.) approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012, per quanto non incompatibili con le vigenti norme in materia di contratti pubblici; 2.5 Capitolato speciale per la sicurezza nei cantieri e la tutela dell’ambiente; 2.6 Elenco tariffe depositate ed. 2013; 2.7 Estratto del Codice di condotta di Grandi Stazioni; 2.8 Offerta economica dell’Appaltatore. ARTICOLO 5 – RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE 1. Le parti comunicheranno, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, i nominativi dei rispettivi Referenti di contratto. 2. L'Appaltatore deve nominare un proprio Direttore tecnico ai sensi dell'art. 15 C.G.C. e può nominare uno o più direttori di cantiere. 3. Grandi Stazioni può rifiutare, a suo insindacabile giudizio, il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere designati dall’Appaltatore ed in generale tutti i soggetti incaricati dallo stesso di gestire i rapporti relativi al presente contratto d'appalto, nonché qualsiasi attività esecutiva, ivi compresi gli eventuali tecnici redattori di disegni, computi, relazioni e quant’altro prodotto in relazione al presente appalto. Grandi Stazioni potrà, altresì, esigere la sostituzione di tutti i predetti soggetti. Sia nel caso di rifiuto che di sostituzione di tutti o parte dei predetti soggetti, non spetterà all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo ovvero alcun risarcimento. ARTICOLO 6 – IMPORTO L’importo dell’appalto è pari ad € ___________ (___________________________), di cui: • € ______________ (______________________) per lavori, quale risultante dall’applicazione del ribasso del ____% (_________ per cento) offerto dall’Appaltatore in fase di gara; • € 500.119,68 (cinquecentomilacentodiciannove/68), quale compenso per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l’adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Nell’importo d’appalto sono compresi e compensati gli oneri per lavorazioni notturne, festive e festive notturne, per la presenza di esercizio ferroviario, inteso anche come transito e/o presenza di viaggiatori, di operatori, degli esercizi commerciali e degli altri soggetti presenti a qualsiasi titolo in stazione e nelle aree 8 comunque interessate dai lavori e tutti gli oneri comunque necessari per il rispetto di quanto previsto nella documentazione d’appalto. L’Appaltatore assume un’obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed all’idoneità delle prestazioni da effettuare, rispetto alle finalità perseguite da Grandi Stazioni, essendosi impegnato ad esaminare tutta la documentazione d’appalto in ogni dettaglio e ad integrarla con quelle opere, categorie di lavori, magisteri, forniture e quant’altro che, seppure non espressamente indicati, sono essenziali per rendere l’opera idonea, completa e funzionale rispetto ai fini perseguiti. Gli importi di cui sopra non sono comprensivi dell’I.V.A. ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVI 1. I lavori oggetto del presente appalto saranno compensati a corpo. 2. L’Appaltatore ha pienamente valutato ogni implicazione ed onere, nessuno escluso, derivante dall’affidamento a corpo delle opere. Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione d’appalto ed in particolare del progetto esecutivo, di averne verificato la completezza, l’eseguibilità delle opere e la congruità dei prezzi e di averne tenuto conto nella sua offerta. 3. L’importo delle opere comprende e compensa tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nel rispetto della documentazione d’appalto, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti, anche se non esplicitamente menzionati. 4. L’importo complessivo per gli oneri di sicurezza di cui al precedente art. 6, si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le relative attività finite, realizzate a perfetta regola d'arte, con le garanzie previste, perfettamente aderenti alla documentazione d’appalto e nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non menzionati. ARTICOLO 8 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 1. Tutti i prezzi d’appalto ed i corrispettivi si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli, alle sue indagini ed alle sue stime. 2. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ad ogni effetto, alla revisione dei prezzi ed alla applicazione dell’equo compenso di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1664 c.c. nonché alle limitazioni ed indennità di cui all'art. 1660 c.c. 3. Gli importi complessivi dei lavori e degli oneri di sicurezza sono invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni dei termini utili per il completamento delle attività e/o eventuali sospensioni ordinate da Grandi Stazioni. 4. Per le prestazioni oggetto del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi. ARTICOLO 9 – PAGAMENTI 1. L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell’appalto, fermo restando quanto previsto nel presente articolo. 2. La contabilità dei lavori sarà effettuata con cadenza mensile. 3. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base delle percentuali di avanzamento dei singoli gruppi di lavorazioni rispetto ai corrispondenti gruppi di lavorazioni omogenee, come risultanti dal computo metrico estimativo di progetto. Saranno inserite nello stato di avanzamento dei lavori opere complete per tipologia. La contabilizzazione ed il pagamento degli oneri per la sicurezza saranno effettuati con le stesse modalità previste per i restanti lavori oggetto del contratto. 4. Lo stato d’avanzamento dei lavori verrà compilato entro 30 (trenta) giorni. Tale termine decorre dal giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo stato di avanzamento. Entro il medesimo termine verrà emesso da Grandi Stazioni il relativo documento di Entrata merci/Certificato di pagamento. 9 L’Appaltatore potrà trasmettere la fattura solo dopo l’emissione del relativo documento di Entrata merci/Certificato di pagamento. Le fatture dovranno essere intestate e riportare le informazioni di seguito specificate: Grandi Stazioni S.p.A. Entrata Merci n: ____________ P. I.V.A. _________ Via Giolitti n. 34 Roma 00185. Nella fattura dovrà essere inoltre essere riportato il numero del presente contratto, il numero di CUP B11H03000180008 e il numero di CIG 5890260C4F, nonché gli estremi per l’effettuazione del bonifico. L’Appaltatore dovrà trasmettere a Grandi Stazioni ed allegare alla fattura le informazioni necessarie per la richiesta del proprio D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), nonché quello relativo ai subappaltatori ed agli eventuali subcontraenti operanti con personale nei complessi immobiliari oggetto dei lavori. L’Appaltatore dovrà inoltre trasmettere a Grandi Stazioni ed allegare alla fattura, l’ulteriore documentazione, propria e degli eventuali subappaltatori e subcontraenti operanti con personale nei complessi immobiliari oggetto dei lavori, eventualmente richiesta da Grandi Stazioni e da quest’ultima ritenuta idonea per comprovare l’adempimento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli obblighi retributivi del personale dipendente. In particolare la documentazione da produrre sarà quella prevista dalle vigenti norme ovvero quella ritenuta idonea sulla base delle indicazioni fornite dagli organi competenti (Ministeri, AVCP, INPS, INAIL, Casse Edili, etc.). Grandi Stazioni potrà richiedere la presentazione della documentazione necessaria per adempiere a quanto previsto dall’art. 44.9 delle C.G.C. Grandi Stazioni potrà inoltre richiedere la produzione delle informazioni e della documentazione necessaria per le verifiche previste dall’art. 35, comma 28 ter, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, qualora Grandi Stazioni ritenga opportuno e/o necessario effettuare tali controlli, fatta salva la non obbligatorietà degli stessi, ai sensi di quanto previsto all’ultimo periodo del predetto comma 28 ter. Il pagamento delle fatture è, in ogni caso, subordinato alla verifica, da parte di Grandi Stazioni, della regolarità dei pagamenti delle retribuzioni effettuate nei confronti delle proprie maestranze da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore e degli eventuali subcontraenti operanti con personale nei complessi immobiliari oggetto dei lavori, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del presente contratto. In caso di ricevimento di fatture alle quali non siano stati allegati tutti i predetti documenti, i tempi per il pagamento di seguito specificati decorreranno dall’avvenuta ricezione degli stessi, purché siano completi ed idonei a consentire i controlli da effettuare. Tutti i pagamenti saranno eseguiti da Grandi Stazioni mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore. Il bonifico dovrà riportare il seguente numero di CUP B11H03000180008 e il numero di CIG 5890260C4F. A tal fine l’Appaltatore ha comunicato i seguenti estremi di conto corrente: cod. IBAN____________________________, acceso presso______________________________________; generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso: _____________________________ _____________________________ Tutti i pagamenti avverranno entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento della relativa fattura, fine mese. Qualora l’Appaltatore emetta la fattura prima dell’emissione del relativo documento di Entrata merci/Certificato di pagamento, il termine per il pagamento di cui sopra decorrerà comunque dalla data di emissione di quest’ultimo documento, purché emesso nei termini previsti. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull’importo relativo a ciascun pagamento sarà effettuata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Grandi Stazioni del certificato 10 di collaudo, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) da cui risulti la regolarità dei versamenti effettuati e della ulteriore documentazione, come specificata nel presente articolo, atta a comprovare l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi del personale dipendente. 5. Qualora il pagamento avvenga oltre i termini previsti, saranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 5 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, fermo restando quanto non diversamente previsto dall’art. 45 delle C.G.C. La stessa disciplina troverà applicazione per eventuali ritardi nel versamento di somme dovute, a qualsiasi titolo in relazione al presente contratto, dall’Appaltatore a Grandi Stazioni. 6. Qualora vengano autorizzati subappalti per i quali è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori, troveranno applicazione le medesime cadenze, obblighi e modalità di fatturazione e pagamento già esplicitate nel presente articolo relativamente ai rapporti tra l’Appaltatore e Grandi Stazioni. In tal caso, contestualmente all’effettuazione della contabilità mensile, l’Appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà comunicare a Grandi Stazioni la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire nelle forme che saranno comunicate da Grandi Stazioni all’atto del primo stato di avanzamento dei lavori. La comunicazione consisterà comunque in una dichiarazione dell’Appaltatore sottoscritta da un legale rappresentante munito di poteri idonei, del quale si dovrà allegare specifico documento di riconoscimento in corso di validità, contenente l’indicazione degli importi dovuti all’Appaltatore ed al subappaltatore sul relativo stato di avanzamento lavori da emettere. Qualora l’Appaltatore non produca detta dichiarazione, non sarà emesso il relativo stato di avanzamento lavori. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi previsti nel presente contratto, ivi compresi gli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente al pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e quant’altro dovuto al personale dell’Appaltatore stesso, dei subappaltatori e dei subcontraenti che operano con maestranze nei complessi immobiliari oggetto delle attività, Grandi Stazioni è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti all’Appaltatore ovvero al subappaltatore e nel caso sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori, sino a quando i relativi obblighi non siano stati integralmente adempiuti. Per le eventuali sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore ed i subappaltatori non potranno opporre eccezioni a Grandi Stazioni e non avranno titolo al riconoscimento di interessi e/o al risarcimento di danni. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010, qualora l'Appaltatore i subappaltatori ovvero i subcontraenti che operano con maestranze nei complessi immobiliari oggetto delle attività, non provvedano ad adempiere ai relativi obblighi nei termini stabiliti, Grandi Stazioni potrà in ogni caso provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto ed agire in danno dell’Appaltatore, anche avvalendosi della cauzione definitiva di cui al successivo art. 11, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. 7. L’Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. I medesimi obblighi troveranno applicazione anche nei confronti del cessionario, in caso di cessione dei crediti di cui al successivo art. 10. L’eventuale violazione di tali obblighi determinerà la nullità del presente contratto, come previsto all’art. 39.1 delle C.G.C. L’Appaltatore si impegna, pertanto, a dare immediata comunicazione a Grandi Stazioni ed alla Prefettura – U.T.G. di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In tal caso, l’Appaltatore dovrà fornire tutti gli elementi utili a chiarire l’inadempimento posto in essere. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, le singole transazioni relative al presente contratto, anche inerenti ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, dovranno essere espletate, pena la risoluzione del presente contratto, avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.A., attraverso l’utilizzo di bonifico o comunque di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, anche nei rapporti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, intendendo per filiera delle imprese i subappalti come definiti all’art. 11 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L’Appaltatore che intenda avvalersi di subappaltatori e/o subcontraenti dovrà adempiere alle relative prescrizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ed, in particolare, a quanto in merito specificamente previsto al successivo art. 13. In caso di accensione di un nuovo conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, trovano applicazione i termini di cui al menzionato art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010. Qualora l’Appaltatore, entro i termini indicati, non comunichi gli estremi completi per l’effettuazione del bonifico, non avrà diritto ad interessi, indennizzi o risarcimenti, a qualsiasi titolo richiesti. L'adempimento della modalità indicata per il pagamento costituisce valore di quietanza, sollevando Grandi Stazioni da ogni responsabilità conseguente. Eventuali cambiamenti circa le modalità di pagamento dovranno essere specificamente e formalmente approvate. ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO L’Appaltatore accetta espressamente che Grandi Stazioni, in qualsiasi momento, possa cedere il presente contratto ad altro soggetto che subentrerà, in tutto o in parte, nei diritti ed obblighi facenti capo a Grandi Stazioni stessa in base al presente contratto. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto senza il preventivo assenso scritto da parte di Grandi Stazioni, che la stessa si riserva di non concedere a suo insindacabile giudizio. Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere oggetto di cessione a terzi, di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma, solo previa autorizzazione scritta di Grandi Stazioni, che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio. Le parti concordano, altresì, espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Grandi Stazioni di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni. Resta inteso che Grandi Stazioni potrà far valere, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della predetta società. ARTICOLO 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA) 1. La garanzia fideiussoria è stata costituita dall'Appaltatore, prima della firma del presente contratto. 2. La garanzia fideiussoria viene prestata anche a garanzia dell’adempimento degli obblighi connessi al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché delle retribuzioni delle maestranze, come specificato al precedente art. 9. 3. La cauzione sarà automaticamente e progressivamente ridotta, nei termini e con le modalità stabilite nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE 1. Per ogni polizza che l’Appaltatore deve produrre in relazione all’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, Grandi Stazioni si riserva di valutare ed eventualmente di non accettare, previa motivazione, il testo delle polizze e la compagnia di assicurazione proposti. A tal fine l’Appaltatore dovrà sottoporre a Grandi Stazioni i testi delle polizze per l'approvazione, almeno dieci giorni prima rispetto alla data in cui la copertura assicurativa deve avere inizio e comunque prima dell’inizio dei lavori. 2. L’Appaltatore dovrà produrre: una polizza assicurativa contro i rischi d’esecuzione (CAR), prodotta a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori ed alle attrezzature e mezzi d’opera di cantiere, nonché a copertura del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, provocati da qualsiasi causa, 12 - avente un massimale pari all’importo dell’appalto di cui al precedente art. 6. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere un’estensione della garanzia di € 6.700.000,00 (seimilionisettecentomila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi di proprietà e/o a qualsiasi titolo detenuti da Grandi Stazioni e da altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 554.951,43 (cinquecentocinquantaquattromilanovecentocinquantuno/43). Ferme restando le garanzie di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c., e comunque tutte le eventuali garanzie previste dalla vigente normativa e/o dalla documentazione d’appalto, le polizze C.A.R. ed R.C.T. dovranno avere durata almeno fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Eventuali franchigie e/o scoperti rimarranno, comunque, a carico dell’Appaltatore e non saranno opponibili a Grandi Stazioni. 3. La mancata presentazione o l’inefficacia, anche sopravvenuta per fatto imputabile all’Appaltatore, o la mancata integrazione anche di una sola delle coperture assicurative sopra menzionate costituirà causa di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1456 c.c. 4. L’Appaltatore dovrà fornire alla compagnia di assicurazione tutti i documenti e porre in essere tutti gli necessari affinché sia garantita la validità ed efficacia delle polizze prodotte, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L’Appaltatore, contestualmente alla consegna delle polizze, dovrà fornire a Grandi Stazioni una dichiarazione della compagnia di assicurazione da cui si evinca che la stessa ha regolarmente ricevuto tutti i predetti documenti e che questi ultimi, con particolare riferimento alle condizioni di assicurazione riportate nel presente contratto, sono idonei, sufficienti ed accettabili. 5. L’Appaltatore dovrà comunicare, con raccomandata A/R., alla compagnia di assicurazione la data di inizio effettivo dei lavori. La predetta comunicazione dovrà essere inviata in copia a Grandi Stazioni prima della consegna dei lavori. La mancata ricezione, da parte di Grandi Stazioni, di detta comunicazione e della prova della ricezione della stessa da parte della compagnia di assicurazione legittimerà Grandi Stazioni a non procedere alla consegna dei lavori, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi a qualsivoglia titolo. 6. L’Appaltatore dovrà comunicare, con raccomandata A/R, alla compagnia di assicurazione, ogni eventuale atto, variante o altro che determini l’aggiornamento della somma assicurata, ovvero qualsiasi fatto che possa determinare la variazione del rischio e/o variazioni delle prestazioni oggetto del presente atto. Tale comunicazione dovrà essere inviata dall’Appaltatore alla compagnia di assicurazione entro cinque giorni decorrenti dalla data degli atti che hanno determinato il predetto aggiornamento. Di tale comunicazione, l’Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all’invio. 7. L’Appaltatore dovrà comunicare alla compagnia di assicurazione eventuali interruzioni o sospensioni dei lavori, entro cinque giorni decorrenti dai relativi verbali. Di tale comunicazione, l’Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all’invio. 8. Qualora l’Appaltatore ometta di inviare alla compagnia di assicurazione anche una sola delle comunicazioni previste o meno dal presente articolo, che costituiscono presupposto per l’operatività e/o efficacia delle garanzie, Grandi Stazioni potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore stesso ed il conseguente obbligo di risarcimento da parte di quest’ultimo in favore di Grandi Stazioni o di eventuali terzi danneggiati. 9. Per tutte le comunicazioni che, ai sensi del presente contratto dovranno essere inviate alla compagnia di assicurazione da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo dovrà fornire copia a Grandi Stazioni con la relativa prova della ricezione da parte della compagnia medesima. ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO 1. L’esecuzione in subappalto o in cottimo di lavori o di parti di opere ovvero di servizi e di forniture o parti di servizi e forniture che richiedono l’impiego di manodopera nei complessi immobiliari, è sottoposta alla disciplina dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli articoli 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili, nonché a quanto previsto dal presente articolo in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella delibera CIPE n. 129 del 4 aprile 2006. 13 E' in ogni caso vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto o concedere in cottimo o, comunque, stipulare contratti che prevedano l’impiego di manodopera, in assenza di preventiva formale autorizzazione richiesta dall’Appaltatore e formalmente rilasciata da Grandi Stazioni e ciò indipendentemente dalla natura e dall’importo del relativo contratto. La richiesta di autorizzazione, che Grandi Stazioni si riserva di non rilasciare a suo insindacabile giudizio, dovrà essere corredata da tutta la documentazione che Grandi Stazioni stessa riterrà necessaria, al fine di accertare i requisiti morali e tecnico-economici del subappaltatore, del cottimista o del subcontraente. 2. L'autorizzazione alla stipula dei subappalti e dei cottimi di cui all'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni espressamente indicate dall'Appaltatore in fase di offerta e di seguito specificate: - ____________________________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________________________ Le richieste di autorizzazione al subappalto, che Grandi Stazioni si riserva di non autorizzare a suo insindacabile giudizio, pena il rifiuto dell’autorizzazione medesima, dovranno essere presentate, pena il rifiuto dell’autorizzazione medesima, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio delle lavorazioni inerenti l’oggetto del subappalto, e dovranno essere corredate da: a) indicazione dei soggetti cui l'Appaltatore intende subappaltare i lavori con il relativo importo; b) idonea documentazione del subappaltatore atta a comprovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i requisiti da possedere per essere qualificati ad effettuare i lavori oggetto di subappalto, per il relativo importo; c) documentazione per l’adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, dell'impresa assuntrice del subappalto; d) dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 dell’impresa assuntrice del subappalto; e) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto. Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che l’Appaltatore possa per questo nulla pretendere da Grandi Stazioni a qualsiasi titolo. Grandi Stazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali, in via meramente esemplificativa, la sospensione dei lavori, di tutti i pagamenti, la revoca dell’autorizzazione al subappalto ed altri, nei confronti dell'Appaltatore nei seguenti casi: a) mancato deposito presso Grandi Stazioni del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; copia del contratto dovrà essere fornita, negli stessi termini, anche alla Direzione Lavori. Nel contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi unitari di contratto non è superiore al 20% (venti per cento). L’Appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà pertanto dare specifica evidenza agli oneri della sicurezza, fornendo a Grandi Stazioni, nei tempi e nei modi da quest’ultima stabiliti, tutte le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per verificare il rispetto di tale disposizione. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, specifica clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; b) mancata consegna a Grandi Stazioni, alla Direzione lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori oggetto del subappalto, della documentazione di cui all’art. 131, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, predisposta dal 14 subappaltatore. Contemporaneamente dovrà essere prodotta la dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 102 e dall’art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del proprio rappresentante per la sicurezza i documenti di cui al menzionato art. 131, comma 2, nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante. Qualora il subappaltatore non avanzi le proposte integrative di cui all’art. 131, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà essere prodotta una sua dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nella documentazione di gara relativa alla sicurezza sul lavoro. Resta inteso che, in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore ed il subappaltatore non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto. Negli stessi termini dovrà essere consegnata ai medesimi soggetti la documentazione del subappaltatore di cui all’art. 14 comma 6, lett. D del presente contratto; c) mancata consegna a Grandi Stazioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da Grandi Stazioni nei confronti dell’Appaltatore, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell’Appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia applicate, relativamente ai subappalti per i quali non sia stato eventualmente previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte di Grandi Stazioni; d) mancata produzione alla Direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, delle informazioni e documenti necessari per la richiesta del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) del subappaltatore; e) mancata produzione a Grandi Stazioni, con le modalità di cui al precedente art. 9 ed alla Direzione lavori, prima di ogni pagamento: - delle informazioni e della documentazione necessaria per la richiesta del D.U.R.C. del subappaltatore; - della documentazione necessaria per la verifica dell’adempimento di tutti gli obblighi retributivi del personale dipendente; - delle informazioni e della documentazione necessaria per le verifiche previste dall’art. 35, comma 28 ter, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, qualora Grandi Stazioni ritenga opportuno e/o necessario effettuare tali controlli, fatta salva la non obbligatorietà degli stessi, ai sensi di quanto previsto all’ultimo periodo del predetto comma 28 ter. 3. Grandi Stazioni rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori e subcontraenti in genere, né l'Appaltatore potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai predetti soggetti. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore dell’adempimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Resta espressamente inteso che tutte le previsioni, gli obblighi e le prescrizioni contenute nel presente articolo valgono anche nel caso in cui il subappaltatore, ricorrendone i presupposti, si avvalga della facoltà di cui all’art. 170, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. La documentazione relativa al soggetto che svolgerà i lavori oggetto di subappalto dovrà, in ogni caso, essere prodotta a Grandi Stazioni a cura dell’Appaltatore. Qualora l’Appaltatore si avvalga di lavoratori autonomi, dovrà far pervenire a Grandi Stazioni, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio delle relative attività, il nominativo degli stessi, l’oggetto e l’importo delle prestazioni da affidare allegando, altresì, il certificato di iscrizione al Registro delle imprese nonché ogni altro documento idoneo, ad insindacabile giudizio di Grandi Stazioni medesima, a comprovare l’idoneità tecnica del lavoratore stesso. Tali attività non potranno iniziare prima di un formale assenso espresso da Grandi Stazioni. In ogni caso le attività non potranno comunque iniziare fino a quando Grandi Stazioni non abbia anche verificato, con esito positivo formalmente comunicato all’Appaltatore, che nel relativo contratto siano stati recepiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare quanto previsto dall’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010. Prima dell’inizio dei relativi lavori, dovrà altresì essere prodotta la documentazione di cui al successivo art. 14 comma 6, lett. D del presente contratto. 15 4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti richiesti nel presente articolo. 5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a Grandi Stazioni, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale nonché analoghe informazioni relative ad eventuali attività affidate a lavoratori autonomi. 6. L’Appaltatore, una volta ricevuta l’autorizzazione al subappalto da parte di Grandi Stazioni e comunque prima dell’inizio dei lavori oggetto del subappalto stesso, dovrà comunicare alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato le polizze di cui al precedente art. 12, con raccomandata A/R, allegando copia della relativa autorizzazione da parte di Grandi Stazioni, i lavori subappaltati - che dovranno coincidere con tutti i lavori oggetto dell’autorizzazione - ed i nominativi delle imprese subappaltatrici. Di tale comunicazione, l’Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all’invio. 7. Resta comunque inteso che per l’affidamento di subcontratti aventi ad oggetto qualsiasi attività da svolgere all’interno del cantiere, comprese quelle rientranti nei limiti stabiliti dall’art. 118, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore dovrà produrre a Grandi Stazioni, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio delle relative attività: • il nominativo dei soggetti cui intende affidare il subcontratto; • l’oggetto e l’importo delle prestazioni da affidare; • la documentazione occorrente per l’adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011; • la documentazione di cui all’art. 14, comma 6, del presente contratto, fermo restando che in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore e i predetti soggetti non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto; • ogni altro documento ritenuto idoneo da Grandi Stazioni al fine di verificare l’idoneità del subcontraente. In ogni caso le attività non potranno comunque iniziare fino a quando Grandi Stazioni non abbia anche verificato, con esito positivo formalmente comunicato all’Appaltatore, che nel relativo subcontratto siano stati recepiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed, in particolare, quanto previsto dall’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010. Resta comunque inteso che l’inizio delle menzionate attività potrà avvenire solo a seguito della formale autorizzazione rilasciata da Grandi Stazioni. 8. Tutti gli articoli del presente contratto che prevedono oneri, obblighi, adempimenti e quant’altro connessi con l’affidamento di attività in subappalto, cottimo o subaffidamento in genere, si applicano anche qualora il subappaltatore ovvero il cottimista ovvero il subaffidatario siano gli ausiliari di cui si è eventualmente avvalso l’Appaltatore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E DI ANTINFORTUNISTICA – SICUREZZA – AMBIENTE 1. Sicurezza. 1.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 1.2 L’Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero nei subcontratti eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro previste nel presente contratto. 1.3 L’Appaltatore ha pienamente valutato quanto riportato nel piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara e comunque tutti gli oneri relativi alla sicurezza sul lavoro che si intendono compensati con l’offerta economica presentata in fase di gara. 1.4 L’Appaltatore, almeno venti giorni prima di accedere alle aree interessate dai lavori, sarà tenuto a fornire al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a Grandi Stazioni ed al Direttore dei lavori: 16 A) eventuali proposte, redatte ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte dell’Appaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto; B) un proprio piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall’art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008; C) dichiarazione attestante che, in adempimento di quanto previsto dall’art. 102 e dall’art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B) nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante; D) la documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell’allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante: - l'organico medio annuo, distinto per qualifica; - gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 1.5 L’Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna a cooperare con i datori di lavoro presenti nell'area interessata dall’attività lavorativa comunque connessa all’oggetto del presente contratto per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività stessa. L'Appaltatore si impegna altresì a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. A tal fine l'Appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti nell’area interessata dai lavori, nelle relative adiacenze e zone di transito. L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nelle aree interessate dai lavori, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. L’Appaltatore si impegna ad attuare, durante l’esecuzione delle attività, le disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nominato per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché quelle impartite dal Responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, o da Grandi Stazioni per mezzo dei suoi rappresentanti funzionalmente delegati. 1.6 L’Appaltatore, fermo restando l’obbligo di presentare la documentazione di cui al precedente art. 13, almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto, è tenuto a consegnare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a Grandi Stazioni ed al Direttore dei lavori: A) eventuali proposte del subappaltatore, redatte ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte del subappaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto; 17 B) un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) predisposto dal subappaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall’art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008; C) dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento di quanto previsto dall’art. 102 e dall’art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B), nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante; D) la documentazione del subappaltatore prodotta ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell’allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante: - l'organico medio annuo, distinto per qualifica; - gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 1.7 L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle lavorazioni da eseguire a cura dei lavoratori autonomi di cui all’art. 89, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a consegnare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a Grandi Stazioni ed al Direttore dei lavori specifica dichiarazione di detti lavoratori, attestante che gli stessi hanno ricevuto ed accettato il piano di sicurezza e coordinamento. 1.8 L'Appaltatore è tenuto a curare, anche ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, il rispetto del piano di sicurezza e coordinamento da parte di tutte le imprese operanti nel cantiere nonché ad assolvere gli obblighi di coordinamento ivi previsti. 1.9 Per l’eventuale accesso agli impianti ferroviari e per l’eventuale movimentazione di maestranze e materiali lungo percorsi esterni alle aree di cantiere, che ricadono in ambiti di gestione delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in generale e di RFI, e/o Grandi Stazioni in particolare, l’Appaltatore è tenuto ad agire sotto la stretta osservanza di regole e misure impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza, oltreché di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti e procedure vigenti in seno alle strutture organizzative delle predette società. L’Appaltatore è tenuto ad acquisire preliminarmente tutte le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché sulle relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività. Lo stesso dovrà in ogni caso attenersi alle prescrizioni in tal senso espresse da Grandi Stazioni. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato da Grandi Stazioni. 1.10 L’Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero nei subcontratti eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni di cui al precedente comma nonché tutte le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza. 1.11 Prima dell’inizio dei lavori, l'Appaltatore e per suo tramite i subappaltatori sono tenuti ad aprire, salvo diversa modalità organizzativa consentita dalle vigenti norme, una posizione Inps, Inail e Cassa Edile (per quest’ultima se necessario), nell'ambito della provincia in cui saranno eseguiti i lavori. La relativa documentazione comprovante l’avvenuta denunzia ai menzionati soggetti giuridici, nonché la copia dei relativi versamenti effettuati dovrà essere trasmessa a Grandi Stazioni. 1.12 L’Appaltatore dovrà comunicare trimestralmente al direttore dei lavori ed al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori, le percentuali di incidenza della mano d'opera che si prevede di impiegare rispetto al valore complessivo dell’appalto, nonché dei subappalti e dei subcontratti che implicano la presenza di manodopera in cantiere. 1.13 L’Appaltatore, con cadenza mensile, dovrà altresì trasmettere a Grandi Stazioni, al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile se iscritti) nonché copia del registro infortuni dell’Appaltatore, dei subappaltatori e dei subcontraenti che utilizzano manodopera in cantiere. 1.14 L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni. L'inosservanza delle misure prescritte nei Piani di sicurezza e coordinamento, nei Piani operativi per la sicurezza e comunque l'inosservanza delle disposizioni 18 impartite dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e da Grandi Stazioni nell'esercizio dei rispettivi ruoli (inosservanze accertate e notificate all'Appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminate) comporta, oltre ai provvedimenti di cui alle vigenti norme in materia, il non inserimento, negli stati di avanzamento dei lavori (SAL) delle quote relative agli oneri di sicurezza eventualmente dovute all’Appaltatore. Tali quote saranno inserite, senza interessi, nel primo SAL successivo all’avvenuta regolarizzazione della situazione che ne aveva determinato la sospensione. Resta ovviamente inteso che, qualora le inadempienze osservate fossero gravi e tali da pregiudicare, anche non necessariamente nell’immediato, la sicurezza fisica dei lavoratori e, comunque di chiunque abbia accesso alle aree di cantiere o alle aree limitrofe, Grandi Stazioni o gli altri soggetti autorizzati potranno disporre, nei modi previsti dalle vigenti norme, la sospensione e/o l’immediata messa in sicurezza dei lavori, senza che l’Appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi di sorta a qualsiasi titolo. 1.15 Per gli eventuali interventi da effettuare nell’ambito delle attività di cui all'art. 27 delle C.G.C., l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo quanto previsto dal presente contratto e conformemente alla normativa vigente. 1.16 L'Appaltatore, a seguito della nomina del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, darà immediata evidenza a Grandi Stazioni dell'organizzazione che intende predisporre come interfaccia del menzionato Coordinatore per l’esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori. In particolare dovrà indicare le risorse impiegate dando evidenza dell'adeguata esperienza professionale e nel campo dell’organizzazione della sicurezza dei cantieri. 1.17 Grandi Stazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti tra i quali, in via meramente esemplificativa, la sospensione di tutti o parte dei pagamenti, la sospensione di tutta o parte dei lavori, la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore, qualora lo stesso non rispetti anche uno solo degli obblighi, degli impegni o delle prescrizioni contenute nel presente articolo o comunque contemplati dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e di contribuzioni sociali ed assicurative. 1.18 Qualunque misura adottata da Grandi Stazioni nei confronti dell'Appaltatore per violazione degli obblighi previsti dal presente articolo non potrà costituire motivo alcuno di richiesta di risarcimenti e indennizzi e/o di proroga dei tempi contrattuali. 2. Ambiente. 2.1 L'Appaltatore dovrà dare evidenza, su richiesta di Grandi Stazioni, delle attività volte ad assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa nazionale e locale vigente in materia ambientale. 2.2 Grandi Stazioni potrà richiedere all’Appaltatore la redazione di un “Piano di rispetto ambientale” nel quale saranno dettagliatamente descritti i controlli e le azioni che l’Appaltatore stesso porrà in essere al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il pieno e puntuale rispetto della normativa vigente anche locale e della buona pratica di lavoro. Gli argomenti che, in via esemplificativa e non esaustiva devono essere trattati sono: acque, terre, fumi, polveri, rumore, vibrazioni e la gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e dalle attività lavorative. Quanto sopra dovrà essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori e subcontraenti operanti con personale nelle aree oggetto dell’appalto. Il Piano di rispetto ambientale dovrà essere trasmesso alla direzione dei lavori entro quindici giorni dalla richiesta di Grandi Stazioni. In caso di commenti da parte della Direzione dei lavori l’Appaltatore dovrà modificare il Piano e restituirlo aggiornato entro quindici giorni. 2.3 L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a suo carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale di Grandi Stazioni per le attività di controllo e/o audit ambientale, restando inteso che quanto previsto nel presente punto 2 (Ambiente) è esteso anche alle attività affidate agli eventuali subappaltatori, subcontraenti e datori di lavoro presenti in cantiere. ARTICOLO 15 - RISERVE DELL’APPALTATORE 1. Tutte le riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei lavori non abbia, con apposito ordine di servizio, comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve. 19 2. In ogni caso, il Direttore dei lavori ha facoltà di comunicare con specifico ordine di servizio le ragioni di reiezione di ciascuna riserva. 3. A specificazione di quanto previsto nell’art. 35, comma 1, delle C.G.C., ove l’origine della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi. ARTICOLO 16 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA – DIMINUZIONE DEI LAVORI - NUOVI PREZZI 1. Varianti in corso d’opera. 1.1 Qualora Grandi Stazioni approvi l’esecuzione di una variante che determini un aumento dell’importo contrattuale, si procederà alla sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo al presente contratto, sottoscritto dalle parti, a conferma dell'adozione della variante stessa. 1.2 E’ facoltà di Grandi Stazioni disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel progetto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 1.3 Nell’ipotesi di variante che determini un aumento dell’importo del contratto, all’ordine di effettuare lavori in variante, che deve contenere gli estremi dell’atto aggiuntivo al contratto, deve essere allegata specifica perizia di cui al successivo punto 1.5, completa dei relativi elaborati di variante. 1.4 L’appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione agli ordini di variante, fatta salva l’iscrizione di riserve nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle C.G.C., come integrato e modificato dal precedente art. 15. 1.5 Per la determinazione della maggiore o minore spesa relativa a ciascuna variante, sarà redatta specifica perizia. Nella menzionata perizia, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi netti di contratto ovvero, solo in caso di nuovi prezzi, i prezzi di cui al successivo paragrafo 2, nell’ordine di prevalenza ivi indicato. La perizia conterrà anche i documenti modificativi del Piano di sicurezza e coordinamento redatti a cura del Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione, qualora quest’ultimo ritenga necessario effettuare delle modifiche in conseguenza delle variazioni previste nella perizia stessa. 1.6 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il cinque per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del contratto. Qualora il Direttore dei lavori intenda disporre modifiche di dettaglio di cui al precedente comma per le quali sia necessario preliminarmente richiedere autorizzazioni, effettuare indagini, saggi, rilievi, redazione di calcoli, di elaborati grafici, relazioni, computi metrici e quant’altro, potrà ordinare all’Appaltatore l’esecuzione di tali attività. L’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare quanto richiesto, nel termine prescritto dal Direttore dei lavori. I computi metrici dovranno essere redatti utilizzando i prezzi di cui al successivo paragrafo 2. Il Direttore dei lavori, esaminata la documentazione prodotta, potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di non dare corso a tutto o parte delle modifiche di dettaglio inizialmente preventivate. 1.7 L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori in variante dovrà comunicare, alla compagnia di assicurazione che ha emesso le polizze CAR ed RCT di cui all’art. 12 del presente contratto nonché al soggetto che ha emesso la cauzione definitiva di cui all’art. 11 dello stesso, con raccomandata A.R., i lavori medesimi. Di tale comunicazione, l’Appaltatore dovrà inviare copia a Grandi Stazioni nei sette giorni successivi all’invio. 2. Nuovi prezzi 2.1 Qualora sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di tipo diverso da quelli previsti dal medesimo, i relativi nuovi prezzi saranno determinati, in ordine di priorità, come segue: - utilizzando, ove esistenti, i prezzi di cui agli elenchi prezzi del precedente art. 4; - ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi negli elenchi prezzi di progetto; 20 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile la comparazione, eventualmente supportate da almeno tre offerte di potenziali operatori economici. 2.2 Gli oneri per la sicurezza connessi ad eventuali lavorazioni in variante saranno specificamente determinati e computati qualora la variante stessa comporti apprestamenti e opere afferenti la sicurezza diversi da quelli previsti nel piano di sicurezza e coordinamento posto a base di gara, come eventualmente modificato in corso d’opera. In tal caso, i relativi prezzi unitari saranno determinati a cura del Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione con le modalità di cui al precedente comma 1 del presente paragrafo. Qualora le opere in variante non comportino modifiche agli apprestamenti ed alle attività correlate alla sicurezza non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun onere aggiuntivo a titolo di oneri per la sicurezza. ARTICOLO 17 - ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI. L'Appaltatore accetta, con la firma del presente contratto, il progetto esecutivo e tutta la documentazione tecnica ivi allegata al contratto stesso e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averla singolarmente verificata e valutata. ARTICOLO 18 - PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI 1. L'Appaltatore è tenuto, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori, a presentare a Grandi Stazioni il relativo programma esecutivo redatto nel rispetto del cronoprogramma di progetto allegato al presente contratto e secondo quanto di seguito indicato. 2. Il Programma esecutivo dovrà essere articolato nel rispetto del termine utile indicato all’art. 19 del presente contratto, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal progetto esecutivo, dal relativo cronoprogramma e da quanto stabilito con il presente contratto e dall’art. 19 delle C.G.C. 3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma esecutivo verrà applicata la penale stabilita dall'articolo 20 punto 2.1 del presente contratto, da effettuarsi con il primo stato di avanzamento lavori utile. 4. Grandi Stazioni, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla presentazione del programma esecutivo effettuerà le proprie verifiche, ivi inclusa la razionale distribuzione delle risorse prevista dall’Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore stesso che provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ad apportare le eventuali modifiche richieste. 5. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all’articolo 20 punto 2.2 del presente contratto. 6. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato dal Direttore dei lavori, il suddetto Programma esecutivo costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dell’appalto, fatte salve eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei lavori e, per quanto di competenza, dal Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione. 7. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo dell’appalto. 8. Qualora il Direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni suddette, che possano incidere negativamente sul programma, il Direttore dei lavori stesso le segnalerà con Ordine di servizio cui l'Appaltatore è tenuto a dare tempestivo adempimento. 9. Qualora qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze perdurasse, producendo ulteriore ritardo, Grandi Stazioni avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.. 10. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con i lavori programmati e definiti nel programma esecutivo, sulla base dei tempi previsti nel programma stesso e delle quantità percentuali di scostamento tra le quantità programmate e quelle realizzate. 11. A richiesta di Grandi Stazioni, entro cinque giorni dalla richiesta stessa, sarà effettuato un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Cronoprogramma. Di 21 tale contraddittorio sarà redatto specifico verbale. Fatte salve specifiche richieste di Grandi Stazioni, la verifica sarà effettuata con cadenza trimestrale. 12. Nel relativo verbale, nel caso di ritardo nell’avanzamento dei lavori, l’Appaltatore produrrà le proprie giustificazioni e le azioni correttive da intraprendere per recuperare il ritardo. In difetto, Grandi Stazioni avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.. Grandi Stazioni potrà in ogni caso chiedere che le misure che l’Appaltatore intende adottare vengano implementate, qualora le ritenga insufficienti. ARTICOLO 19 - TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 17 (diciassette) mesi e nel rispetto dei seguenti termini di ultimazione parziali e finale, tutti decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e considerati essenziali: - connessione con la Stazione ferroviaria e la linea Metropolitana 11 (undici) mesi; - restituzione della Piazza al Comune 12 (dodici) mesi; - ultimazione Parcheggio 17 (diciassette) mesi. Nella fissazione dei termini di esecuzione le parti hanno considerato anche il normale andamento sfavorevole stagionale. Non sono ammesse proroghe ai termini indicati nel presente articolo, salvo quanto stabilito all'art. 26, comma 4, delle C.G.C. ARTICOLO 20 - PENALI 1. Ai termini di ultimazione parziali e finale, di cui al precedente art. 19, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale di cui al precedente art. 6. 2. L’Appaltatore inoltre incorrerà nelle penali di seguito indicate, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza contrattuale indicata: 2.1) per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma esecutivo di cui all’art. 18, comma 1 e del “Piano di rispetto ambientale”, di cui all’art. 14, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo contrattuale; 2.2) per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle eventuali modifiche al programma esecutivo di cui all’art. 18, comma 4 ed al “Piano di rispetto ambientale” di cui all’art. 14, richieste da Grandi Stazioni: una penale pari allo 0,3‰ (tre per mille) dell’importo contrattuale; 2.3) per la riconsegna del cantiere in caso di risoluzione del contratto in danno o di recesso unilaterale di Grandi Stazioni, salvo il raddoppio della penale, di cui all’art. 61, comma 1, delle “C.G.C.”: una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo del contratto, per ogni giorno di ritardo. 3. Tutte le penali previste nel contratto per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore sono distinte e cumulabili fino alla concorrenza massima pari al 10% (dieci per cento), dell’importo contrattuale, superata la quale Grandi Stazioni potrà comunque risolvere il contratto per inadempimento dell’Appaltatore. 4. In ogni caso, l’applicazione delle penali, non esclude il diritto di Grandi Stazioni al risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato che, comunque, non può superare l’importo del contratto. ARTICOLO 21 - CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI – PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE 1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a Grandi Stazioni della data in cui saranno completati i lavori e le prestazioni. Alla data di scadenza del termine utile dovranno essere stati eseguiti i collaudi statici, provati gli impianti, effettuate le constatazioni. 2. Dalla data indicata sul verbale di ultimazione relativo al termine di ultimazione dei lavori, avrà inizio il relativo periodo di garanzia previsto dalle vigenti norme. 22 3. Durante il periodo di garanzia di cui al precedente comma 2, l’Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento delle opere ed impianti realizzati. 4. Nel caso, durante il periodo di garanzia, vengano riscontrati difetti alle opere realizzate od ai materiali messi in opera l’Appaltatore, a semplice richiesta da parte di Grandi Stazioni, dovrà intervenire entro le ventiquattro ore successive alla richiesta stessa per eliminare i difetti riscontrati. 5. In caso di inadempienza dell’Appaltatore, Grandi Stazioni potrà intervenire direttamente ponendo a carico dell’Appaltatore stesso le relative spese ed oneri, senza che ciò costituisca motivo di eccezione, da parte dell’Appaltatore stesso, sulla operatività della garanzia di cui all’art. 27 delle C.G.C. 6. Grandi Stazioni si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle C.G.C. ARTICOLO 22 – COLLAUDO 1. Il collaudo sarà effettuato con le modalità di cui all’art. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010. 2. Il Collaudatore o la Commissione di collaudo sono nominati da RFI e da Grandi Stazioni ed hanno la facoltà di procedere, anche in corso d’opera, a tutte le verifiche che riterranno opportune. Tutte le spese ed oneri connessi allo svolgimento del collaudo, per gli eventuali ripristini delle opere danneggiate e la messa a disposizione di maestranze ed apparecchiature, compresi tutti gli oneri per i collaudi di cui all’art. 57 delle C.G.C., ivi inclusi i compensi per i relativi collaudatori, sono a carico dell’Appaltatore. 3. Grandi Stazioni si riserva la facoltà di effettuare il collaudo anche tenendo conto della certificazione di qualità dei materiali e dei componenti impiegati. ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ 1. Ferme restando le cause di risoluzione previste negli altri articoli del presente contratto, nonché quelle previste dalle vigenti norme e ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 60 delle C.G.C., costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'articolo 33 delle C.G.C. e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni impartite da Grandi Stazioni entro un termine non inferiore ai quindici giorni o entro il diverso tempo di volta in volta stabilito da Grandi Stazioni stessa. 2. Grandi Stazioni ha, inoltre, facoltà di risolvere il presente contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore che comportano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita di tutti i lavori, previa diffida ai sensi dell'articolo 33 delle C.G.C. e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. 3. In tutti i casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui Grandi Stazioni abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva. ARTICOLO 24 - DOMICILIO 1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ________________, via ____________n. ____, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di ____________, fatta salva l'applicazione dell'art 4.3 delle C.G.C. Ai sensi di quanto previsto al predetto art. 4.3 delle C.G.C., Grandi Stazioni potrà inviare le comunicazioni inerenti il presente appalto anche via PEC ovvero via telefax. 2. Grandi Stazioni - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Grandi Stazioni S.p.A.” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma – Via Giovanni Giolitti n. 34 - 00185 ROMA; partita I.V.A. e codice fiscale n. 05129581004. 23 ARTICOLO 25 - TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING 1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti ne a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente. 3. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da Grandi Stazioni e documentata ai sensi di legge. Detta contabilità dovrà consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di Grandi Stazioni e/o da soggetti terzi da questi incaricati, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine, l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione di Grandi Stazioni e/o dei soggetti da queste incaricati, tutte le volte che ne facessero richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra. 4. A semplice richiesta di Grandi Stazioni, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato. ARTICOLO 26 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiatura, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da Grandi Stazioni o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, finché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è, altresì, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza. L'Appaltatore è tenuto a risarcire a Grandi Stazioni tutti i gli eventuali danni conseguenti. E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a Grandi Stazioni senza prima avere ottenuto da quest’ultima il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte. ARTICOLO 27 - PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI 1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore dell’informatica, rimangono di proprietà di Grandi Stazioni, per quanto di rispettiva competenza, sin dal momento della loro redazione, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali tali documenti sono stati elaborati. 24 L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di Grandi Stazioni, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione delle attività relative al presente contratto. 2. Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a Grandi Stazioni. Grandi Stazioni si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei beni acquisiti, senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne Grandi Stazioni da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. ARTICOLO 28 - TUTELA DELLE PERSONE - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificate dall’art. 40 della Legge n. 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da Grandi Stazioni e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento. ARTICOLO 29 - OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA E DEL CODICE ETICO Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, l’Appaltatore si impegna, nei rapporti con Grandi Stazioni, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Condotta approvato dal Consiglio di Amministrazione di Grandi Stazioni quale parte integrante del modello adottato ex D.Lgs n. 231/2001 ed allegato in stralcio al presente contratto (allegato n. 2.8 del precedente art. 4), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice di Condotta, che sia riconducibile alla responsabilità dell’Appaltatore, sarà facoltà di Grandi Stazioni risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all’Appaltatore esclusivamente il corrispettivo maturato per l'attività regolarmente svolta sino alla data di risoluzione. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, Grandi Stazioni e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice di Condotta. Le obbligazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dalle Parti privilegiando sempre la tutela e salvaguardia dell’immagine di Grandi Stazioni e delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In particolare, l’Appaltatore conformerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice Etico di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. adottato da Grandi Stazioni (consultabile sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo: www.grandistazioni.it) che si considera integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 25 ARTICOLO 30 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed al codice civile. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto che non si sia potuta definire attraverso un’amichevole composizione sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. ARTICOLO 31 – SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese relative al presente contratto, degli allegati e delle copie occorrenti e quant’altro sono a totale carico dell’Appaltatore. Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Roma lì, ________________ Per Grandi Stazioni S.p.A. Per l’Appaltatore …………………………. ………………………….. L’Appaltatore dichiara di conoscere e specificamente approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. tutte le clausole contenute nei seguenti articoli: articolo 2 - Oggetto; articolo 3 - Condizioni particolari di contratto; articolo 4 - Documenti facenti parte del contratto; articolo 5 - Rappresentanti dell'appaltatore; articolo 6 - Importo; articolo 7 - Corrispettivi; articolo 8 - Invariabilità dei prezzi; articolo 9 - Pagamenti; articolo 10 - Cessione del contratto – Cessione del credito; articolo 12 - Polizze assicurative; articolo 13 - Subappalto; articolo 14 - Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera e di antinfortunistica – Sicurezza Ambiente; articolo 15 - Riserve dell'appaltatore; articolo 16 - Varianti in corso d’opera - Diminuzione dei lavori – Nuovi prezzi; articolo 17 - Accettazione degli elaborati tecnici; articolo 18 - Programmazione esecutiva e controllo avanzamento lavori, articolo 19 - Termine utile per l'esecuzione dei lavori – Proroghe, articolo 20 - Penali; articolo 21 - Constatazione del completamento dei lavori - Prove e verifiche - Verbali di ultimazione; articolo 22 - Collaudo; articolo 23 - Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità; articolo 25 - Trasparenza dei prezzi – Auditing; articolo 26 - Impegno di riservatezza; articolo 27 - Proprietà dei documenti, licenze e brevetti; articolo 29 - Osservanza del codice di condotta e del codice etico; articolo 30 - Legge applicabile e Foro competente; 26 articolo 31 - Spese contrattuali. Per l’Appaltatore ………………………. 27 Allegato 2 alla DdG 151/AD del 27 Marzo 2012 Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 31 gennaio 2012) INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni ....................................................................................................................................... 6 Articolo 2 Ambito di applicazione, difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione 9 Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme ................................................................................10 Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore............................................................10 Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti .........................................................................11 Articolo 6 Impegno di riservatezza ..............................................................................................................12 Articolo 7 Pubblicità .......................................................................................................................................13 Articolo 8 Incedibilità dei crediti ..................................................................................................................13 CAPO II CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Articolo 9 Stipula del Contratto ....................................................................................................................13 Articolo 10 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore ..............................17 Articolo 11 Garanzie e coperture assicurative .............................................................................................17 Articolo 12 Anticipazioni ...............................................................................................................................23 Articolo 13 Sicurezza ed ambiente ................................................................................................................24 CAPO III ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 14 Organi dell’esecuzione: Responsabile dell’esecuzione dei lavori e Direttore dei lavori ..24 Articolo 15 Rappresentanti dell’Appaltatore ...............................................................................................26 Articolo 16 Consegna dei lavori ....................................................................................................................27 Articolo 17 Adempimenti dell’Appaltatore .................................................................................................33 Articolo 18 Custodia dei Cantieri ..................................................................................................................34 Articolo 19 Cronoprogramma .......................................................................................................................34 2 Articolo 20 Prescrizioni in tema di progettazione ......................................................................................36 Articolo 21 Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori...................................................................37 Articolo 22 Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali ...............................................................38 Articolo 23 Coefficiente di qualità ................................................................................................................40 Articolo 24 Lavori in economia e lavori urgenti.........................................................................................40 Articolo 25 Espropriazione per la sede stabile dell’opera appaltata ........................................................41 Articolo 26 Termine utile per l’esecuzione dei lavori e penalità. Proroghe dei termini e premi di accelerazione .....................................................................................................................................................41 Articolo 27 Manutenzione a carico dell’Appaltatore .................................................................................43 Articolo 28 Sospensione dei lavori ...............................................................................................................43 Articolo 29 Sospensioni illegittime ...............................................................................................................46 Articolo 30 Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni ...............................47 Articolo 31 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico ......................................49 Articolo 32 Obbligo dell’Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del Committente...........49 Articolo 33 Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro .......................................................................50 Articolo 34 Prescrizioni del Committente ...................................................................................................50 Articolo 35 Riserve dell’Appaltatore ............................................................................................................50 Articolo 36 Varianti ........................................................................................................................................52 Articolo 37 Nuovi prezzi ...............................................................................................................................53 Articolo 38 Aumento o diminuzione dei lavori appaltati ..........................................................................54 Articolo 39 Cautele antimafia, cessione del Contratto, subappalto, cottimo e subcontratti ................57 CAPO IV CONTABILITÀ DEI LAVORI Articolo 40 Documenti di contabilità ..........................................................................................................59 Articolo 41 Giornale dei lavori ......................................................................................................................60 Articolo 42 Libretti di misura dei lavori e delle provviste .........................................................................60 Articolo 43 Registro di contabilità ................................................................................................................62 3 Articolo 44 Corrispettivo dell’appalto e pagamenti ...................................................................................62 Articolo 45 Ritardi nei pagamenti .................................................................................................................65 Articolo 46 Conto prefinale ...........................................................................................................................66 Articolo 47 Conto finale dei lavori ...............................................................................................................66 CAPO V COLLAUDO E ACCETTAZIONE Articolo 48 Collaudo ......................................................................................................................................67 Articolo 49 Collaudo in corso d’opera .........................................................................................................69 Articolo 50 Oggetto delle operazioni di collaudo ......................................................................................69 Articolo 51 Verbale della visita di collaudo .................................................................................................70 Articolo 52 Relazione di collaudo .................................................................................................................70 Articolo 53 Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori...................................................71 Articolo 54 Osservazioni dell’Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione ............71 Articolo 55 Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed accettazione dell’opera ...........................................................................................................................................................72 Articolo 56 Pagamento della rata di saldo ...................................................................................................72 Articolo 57 Collaudo statico ..........................................................................................................................73 Articolo 58 Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo .......................................................74 CAPO VI GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Articolo 59 Garanzia per difformità e vizi dell’opera ................................................................................75 Articolo 60 Clausola risolutiva espressa .......................................................................................................75 Articolo 61 Effetti e disciplina della risoluzione .........................................................................................77 Articolo 62 Recesso dal Contratto................................................................................................................78 CAPO VII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo 63 Transazione e accordo bonario ................................................................................................79 Articolo 64 Foro Competente .......................................................................................................................80 4 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno attribuiti i seguenti significati: a) APPALTATORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano alla realizzazione dei lavori descritti nel Contratto d’appalto e delle forniture e dei servizi ad essi connessi; b) APPALTI DEL TUTTO ESTRANEI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI: contratti di competenza delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: i) non ricomprese tra i soggetti tenuti all’applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti; ii) non tenute all’applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti, per l’affidamento di appalti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture non destinati all’esercizio di attività nell’ambito dei settori speciali; c) APPALTI NEI SETTORI ORDINARI: i contratti di appalto di lavori affidati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricompresi nell’ambito di applicazione del Codice di cui alla successiva lett. f), non destinati all’esercizio di una delle attività di cui alla successiva lett. d); d) APPALTI NEI SETTORI SPECIALI: i contratti di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione, o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, di lavori: i) affidati da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane operanti nel settore del trasporto ferroviario ovvero negli altri settori indicati agli articoli del Codice di cui alla successiva lett.f): 208 (gas, energia termica ed elettrica); 209 (acqua); 210 (servizi di trasporto); 211 (servizi postali); 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi); 213 (porti e aeroporti); ii) destinati all’esercizio di attività in uno dei summenzionati settori; e) CAPITOLATO SPECIALE: il documento diviso in due parti: la prima, contenente la descrizione delle lavorazioni, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto; la seconda, contenente la specificazione delle norme tecniche di progettazione (nel caso in cui la progettazione sia onere dell’Appaltatore), di 6 esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto di appalto; f) CODICE: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; g) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. La convenzione contiene apposita clausola intitolata “Codice Etico”, con la quale il fornitore: (i) attesta di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all’indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente, ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; (ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e di rispettarlo; h) COMMITTENTE: il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata; i) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto di appalto; j) CONTRATTO: l’accordo tra il Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione di lavori descritti nel Contratto d’appalto, contenente l’indicazione del corrispettivo pattuito. Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 1) la convenzione nella quale sono specificati l’oggetto dell’appalto; l’importo dei lavori; il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto; i presupposti in presenza dei quali possono essere concesse proroghe al termine di ultimazione; le modalità di riconoscimento dei corrispettivi contrattuali; i limiti di riconoscimento dei danni per causa di forza maggiore; le eventuali ulteriori clausole particolari che regolano i contratti tra le parti; 2) le Condizioni Generali di Contratto; 3) l’elenco prezzi; 4) il capitolato speciale; 5) il progetto; 6) il cronoprogramma; 7) il piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera; 8) il piano sostitutivo di sicurezza; 9) le polizze di garanzia; 7 10) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, redatto, ove necessario, dal Committente e contenente le misure da adottare per eliminare o, laddove ciò non fosse possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze da attività connesse all’esecuzione del Contratto; 11) eventuali ulteriori documenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in ragione della tipologia delle opere e del livello di progettazione; k) CRONOPROGRAMMA: il documento che stabilisce l’ordine ed i tempi di esecuzione delle opere appaltate; l) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare ai fini: a) della contabilizzazione dei lavori per i quali il corrispettivo venga determinato a misura; b) della definizione dei prezzi delle eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori; c) della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di estinzione del rapporto contrattuale prima dell’ultimazione dei lavori; m) IMPIANTI DI CANTIERE: tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l’esecuzione e la manutenzione delle opere fino all’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (ed accettazione dei lavori da parte del Committente); n) OPERE PROVVISIONALI: tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire l’esecuzione e la manutenzione delle opere fino all’accettazione da parte del Committente; o) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL’OPERA: elaborati progettuali allegati al Contratto di appalto, redatti dal coordinatore per la progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e s. m.; p) PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA: documento redatto dall’Appaltatore in sostituzione del Piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s. m.; q) PROGETTO: i documenti – articolati in diversi livelli di approfondimenti tecnici – contenenti le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto dell’appalto; r) REGOLAMENTO: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 8 s) RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali. Articolo 2 Ambito di applicazione, difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione 2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano agli appalti di lavori nei settori speciali. Salva diversa previsione contrattuale ovvero salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali, queste si applicano anche agli appalti di lavori del tutto estranei all'ambito di applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. Non si applicano agli affidamenti a contraente generale, salva diversa previsione contrattuale, e agli appalti nei settori ordinari. 2.2 In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all’art. 1 lett. j), la prevalenza è determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo, salva diversa previsione contrattuale. 2.3 Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell’interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati: a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto; b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati; c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati; d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole. 9 Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 3.1 L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori (qualora quest’ultima rientri tra le attività contrattualmente a carico dell’Appaltatore), di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente l’appalto e la sua esecuzione. 3.2 Per quanto non disciplinato dal Contratto, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica. 3.3 Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari. Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore 4.1 Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l’Appaltatore presso la loro sede legale. 4.2 Nel Contratto, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati non comunicati per iscritto al Direttore dei lavori. 4.3 Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dell’Appaltatore di cui al successivo art. 15 che dovrà controfirmarne una copia per ricevuta; ovvero dalla data di ricezione del documento stesso 10 inviato per lettera raccomandata a.r. ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto, indirizzato al domicilio dell’Appaltatore di cui al comma 1 del presente articolo. 4.4 La lingua ufficiale del Contratto tra il Committente e l’Appaltatore è l’italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana. Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 5.1 L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del Contratto. 5.2 L’Appaltatore deve indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente. 5.3 In ogni caso sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro. 5.5 L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 11 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalti. Articolo 6 Impegno di riservatezza 6.1 L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 6.2 L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 6.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 6.5 E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 6.6 E’, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni di tipi, 12 schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione dei lavori assunti. Articolo 7 Pubblicità 7.1 Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l’Appaltatore costruisca su aree di proprietà ferroviaria per l’esecuzione dei lavori, con assoluto divieto all’Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti. 7.2 L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre, l’Appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dai diritti o dalle facoltà, che il Committente si è riservato. Articolo 8 Incedibilità dei crediti Ove non espressamente consentito dal Committente, i crediti derivati dai contratti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Fercredit S.p.A. si intendono fin d’ora consentiti. CAPO II CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Articolo 9 Stipula del Contratto 9.1 Il Committente comunica senza indugio all’Appaltatore, nel rispetto dei termini e con le modalità 13 fissati dalla disciplina vigente, l’aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento. L'aggiudicazione definitiva non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace, fatto salvo l'esercizio dei diritti di autotutela, nei casi consentiti dalla disciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato l'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente ed, in particolare: a) l’inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula del Contratto, nonché l’effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria previsti nel bando di gara o nella lettera di invito; b) l’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252/98. 9.2 A tal fine, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Appaltatore, sempreché tale onere sia posto a suo carico ai sensi della normativa vigente, è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e la documentazione idonea a comprovare l’inesistenza delle situazioni di cui alla lett. b) del precedente comma. Il Committente, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione all'Appaltatore. L’Appaltatore deve presentare le garanzie secondo quanto previsto al successivo art. 11, entro il termine fissato dal Committente nella comunicazione dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui al citato comma 1 del presente articolo. Tale termine, di norma, non può essere inferiore a quindici giorni. Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine di cui al precedente periodo del presente comma, deve essere presentato al Committente il mandato con rappresentanza del raggruppamento e l'atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E.. 9.3 Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina vigente relative al provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il caso in cui: a) a seguito di pubblicazione del bando di gara ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina vigente, sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente 14 proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva; b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione. Ove imposto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può, inoltre, essere stipulato nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con domanda di misura cautelare. In tal caso, la preclusione alla stipula opera dal momento della notificazione dell’istanza per i successivi venti giorni, a condizione che, entro tale termine, sia intervenuto il provvedimento cautelare di primo grado, ovvero sia stato pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare, ovvero sino alla pronuncia dei detti provvedimenti, se successivi al predetto termine. Il divieto di cui al precedente periodo cessa nel caso in cui, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice adito si dichiari incompetente ovvero fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari, con il consenso delle parti, da intendersi come implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare. Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente comunica per iscritto all’Appaltatore con un preavviso di almeno cinque giorni, giorno, ora e luogo in cui deve presentarsi per la stipula del Contratto. La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 2, salva diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero salva l'ipotesi di differimento di tali termini concordato con l'aggiudicatario. Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata. 9.4 Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipula del Contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente è in facoltà di revocare l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della garanzia prestata a corredo dell’offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di 15 prestazioni in subappalto o cottimo. Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3 del presente articolo, per fatto del Committente, l’Appaltatore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo. Salva diversa previsione normativa, il Contratto può essere concluso, a scelta del Committente, con la forma di corrispondenza commerciale 9.5 Nei casi consentiti dalla disciplina in tema di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione o delle informazioni in ordine all’inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente può recedere dal Contratto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, ove venga, successivamente, accertata l’esistenza di cause ostative alla stipulazione del Contratto. 9.6 Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’affidamento di un Contratto d’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, il Committente abbia posto a base di gara un progetto preliminare, la stipula del Contratto non può avere luogo prima dell’acquisizione degli eventuali pareri ed autorizzazioni ritenuti necessari per l’approvazione da parte del Committente del progetto definitivo presentato ai fini della partecipazione alla gara. Entro i quarantacinque giorni successivi alla intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, il Committente attiva le procedure per l’acquisizione di pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari per l’approvazione del progetto definitivo presentato dall’Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara. Quest’ultimo è tenuto, ove necessario, ad adeguare la progettazione definitiva alle eventuali prescrizioni impartite per il rilascio dei succitati pareri ed autorizzazioni entro il termine stabilito dal Committente, senza che da ciò possa derivare alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro il termine stabilito dal Committente, quest’ultimo è in facoltà di non procedere alla stipula del Contratto e di disporre la privazione di efficacia dell’aggiudicazione. Nell’ipotesi in cui tale facoltà sia stata prevista nel bando di gara ovvero nella lettera di invito, il Committente, ai fini dell’affidamento dell’appalto, può, a propria insindacabile valutazione, 16 procedere ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, dal soggetto secondo classificato sino al sesto. Articolo 10 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore 10.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto, di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, dei documenti e disegni di progetto. 10.2 Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Articolo 11 Garanzie e coperture assicurative 11.1 L’Appaltatore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui al secondo comma dell’art. 9, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori, da prestarsi, salva diversa previsione contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi. Ove contrattualmente previsto, in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). 11.2 Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 17 di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 11.3 La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere. Nel caso in cui le inadempienze dell’Appaltatore abbiano indotto il Committente a disporre la risoluzione del Contratto la cauzione è escussa nella misura intera. Il Committente può richiedere che l’Appaltatore proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei del prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 11.4 Ove contrattualmente previsto, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo. 11.5 La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo, ovvero alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. 11.6 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, le garanzie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti con responsabilità solidale; nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la 18 mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro quota. Il contenuto delle garanzie fideiussore bancarie o assicurative che l’appaltatore è tenuto a costituire ed i requisiti dei soggetti che prestano la garanzia sono fissati negli atti di gara, in conformità alle previsioni e ai modelli approvati dalle vigenti Disposizioni di Gruppo adottate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.. 11.7 La mancata costituzione della cauzione di cui ai precedenti commi determina la decadenza dell'affidamento e l’acquisizione, da parte del Committente della garanzia presentata a corredo dell’offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto o cottimo. 11.8 L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa con i massimali stabiliti nel Contratto, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Sono esclusi dalla polizza di cui al presente comma i rischi di esecuzione derivanti da azioni di terzi o da cause di forza maggiore e, salvo i casi in cui la progettazione sia stata affidata allo stesso Appaltatore, quelli derivanti da errori o insufficiente progettazione, . Ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessità, nonché alla rilevanza per il Committente dei lavori, l’importo della somma assicurata può essere superiore all’importo del Contratto. La polizza di cui al presente comma copre, in particolare, tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 11.9 La polizza di cui al comma 8 del presente articolo deve prevedere, salve diverse previsioni contrattuali, anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori per massimali pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere ai sensi del menzionato comma 8 del presente articolo, con un minimo di 500.000 (cinquecentomila) ed un massimo di 5.000.000 (cinquemilioni) di Euro. 19 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso in cui sia previsto un periodo di garanzia successivo all’ultimazione dei lavori, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 11.10 L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare, per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 (diecimilioni) di euro ovvero, qualora contrattualmente previsto, anche per quelli di più ridotto importo, e salva ogni diversa previsione normativa, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di sorta. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere non inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo dei lavori eseguiti. Nella fissazione del limite di indennizzo, il Committente, nel rispetto del principio di proporzionalità, tiene conto delle caratteristiche, dimensioni e complessità, nonché della rilevanza per il Committente medesimo dell’intervento da realizzare. Per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 (diecimilioni) di euro, ovvero, ove contrattualmente previsto, anche per quelli di più ridotto importo, e salva ogni diversa previsione normativa, l’Appaltatore è, inoltre, obbligato a stipulare una polizza assicurativa decennale per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con un massimale stabilito nel Contratto pari al 5% (cinque per cento) dei lavori, eseguiti con un minimo di 500.000 (cinquecentomila) Euro ed un massimo di 5.000.000 (cinquemilioni) di Euro. Ambedue le polizze di cui al presente comma decorrono dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e hanno durata decennale. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 56, comma 2, la liquidazione della rata di saldo è, in ogni caso, subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente comma. 11.11 20 Il Contratto di appalto stabilisce le ulteriori previsioni che devono essere contenute nelle polizze assicurative di cui ai precedenti commi ed i requisiti delle compagnie assicuratrici, in conformità alle vigenti Disposizioni di Gruppo adottate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.. 11.12 L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista ai sensi del successivo art. 12 delle presenti Condizioni generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 6. 11.13 Per gli appalti di importo complessivo superiore a 75.000.000 (settantacinquemilioni) di Euro aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il Committente richiede all’Appaltatore una garanzia globale di esecuzione ai sensi dell’art. 129 del Codice. Per gli appalti di importo superiore a 100.000.000 (centomilioni) di Euro, aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori è, in ogni caso, facoltà del Committente richiedere all’Appaltatore una garanzia globale di esecuzione come prevista dall’art. 129 del Codice. La garanzia di cui al presente comma consiste: a) nella garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo; b) nella garanzia di subentro di un soggetto terzo, in possesso dei necessari requisiti di idoneità, nei casi di anticipata estinzione del rapporto contrattuale di cui al successivo periodo. La garanzia globale – prestata dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla disciplina vigente ed alle eventuali ulteriori indicazioni del Committente ai sensi del successivo comma 14 del presente articolo – deve essere presentata a quest’ultimo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, o nel diverso termine indicato dal Committente medesimo. In caso di mancata presentazione della garanzia globale nei termini di cui al precedente periodo, il Committente è in facoltà di disporre la decadenza dall’aggiudicazione definitiva, di incamerare la cauzione provvisoria e di aggiudicare l’appalto al concorrente secondo graduato, fermo, in ogni caso, quanto disposto al precedente comma 7 del presente articolo. Con la garanzia globale, il garante assume: a) l’obbligo di pagare al Committente quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva di cui al comma 1 del presente articolo; 21 b) l’obbligo, su richiesta del Committente, di far subentrare all’Appaltatore un sostituto terzo nell’esecuzione e di far completare a quest’ultimo il lavoro garantito nei casi in cui sia stata disposta la risoluzione del Contratto per reati accertati o per decadenza della qualificazione ovvero per inadempimento, ai sensi del successivo art. 60 delle presenti Condizioni Generali. L’obbligo di cui al presente punto opera anche nel caso in cui si verifichino situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo che impediscano la corretta prosecuzione dell’esecuzione del Contratto. La garanzia di cui alla lett. a) del presente comma è prestata con le modalità e nelle percentuali previste per la cauzione definitiva dal comma 1 del presente articolo ed è efficace sino alla data di approvazione del certificato di collaudo. La garanzia di subentro di cui alla lett. b) è efficace sino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui, in ragione delle vicende del Contratto d’appalto, sia attivata la garanzia di subentro di cui alla lett. b), la cauzione, indipendentemente dall’importo della stessa, maggiore o minore in ragione del possesso da parte dell’Appaltatore della certificazione di qualità ovvero dell’applicazione dei meccanismi di svincolo progressivo di cui al precedente comma 4 del presente articolo, deve intendersi prestata nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, non riducibile ulteriormente fino al collaudo. 11.14 Fermo il disposto dei precedenti commi 6 e 11, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto d’appalto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità dei lavori, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere all’Appaltatore la costituzione delle garanzie e coperture assicurative, anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere all’Appaltatore garanzie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di richiedere garanzie e coperture assicurative anche per lavori di importo inferiore a quello per i quali le garanzie e coperture assicurative sono richieste ai sensi del presente articolo; d) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo. Per i lavori per i quali sia previsto l’obbligo per l’Appaltatore di presentare la garanzia globale di esecuzione nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 13, è, in ogni caso, esclusa la richiesta della cauzione definitiva di cui al precedente comma 1. 11.15 22 In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie e coperture assicurative di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie e delle coperture assicurative previste dal presente articolo, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie e delle coperture assicurative, ne ripristini l’ammontare. Articolo 12 Anticipazioni 12.1 Salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità dei lavori oggetto dell’affidamento, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 11, comma 12, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo dei lavori. 12.2 Nei casi in cui i lavori oggetto di affidamento beneficino di un cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l'erogazione di un'anticipazione sul prezzo contrattuale. In tale ipotesi, salva diversa previsione normativa e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 11, comma 12, delle presenti Condizioni Generali, l'anticipazione è erogata nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Committente. L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma. 12.3 Il Contratto stabilisce il termine, non inferiore a quindici giorni dalla data della consegna dei lavori, entro il quale l’anticipazione deve essere erogata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. L’importo dell’anticipazione è gradualmente reintegrato in corso d’opera con le modalità contrattualmente stabilite. 23 12.4 L’Appaltatore decade dall’anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo la tempistica di cui al cronoprogramma per fatti ad esso imputabili. In tal caso, sulle somme restituite sono dovuti al Committente gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Articolo 13 Sicurezza ed ambiente 13.1 L’Appaltatore, in relazione alla natura dell’appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori, deve ottemperare - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale e della pubblica incolumità - a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari, alle relative disposizioni ed istruzioni emanate dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria, nonché alle connesse prescrizioni impartite dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria. 13.2 Fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul Committente ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Appaltatore - ai fini della redazione, dell’applicazione e dell’adeguamento del proprio documento di valutazione dei rischi e dei propri piani di sicurezza - deve comunque attivarsi per acquisire dal Committente ogni informazione e notizia relativa ai rischi specifici connessi alle attività ferroviarie. 13.3 L’Appaltatore - ove rilevi che sia divenuta necessaria, ai fini di cui al presente articolo, l’effettuazione di eventuali lavori o forniture concernenti immobili, impianti fissi ed attrezzature del Committente, eventualmente messi a disposizione dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei lavori appaltati - è in ogni caso tenuto a darne immediata comunicazione al Committente medesimo. CAPO III ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 14 Organi dell’esecuzione: Responsabile dell’esecuzione dei lavori e Direttore dei lavori 14.1 Il Committente, antecedentemente alla stipula del Contratto, nomina Responsabile dell’esecuzione dei lavori un soggetto munito di titolo di studio e competenza adeguati in relazione alla natura e alle 24 caratteristiche dei lavori oggetto dell’affidamento. Questo, unitamente ai compiti e responsabilità previsti ai sensi della disciplina vigente e a quelli ad esso attribuiti dalle presenti Condizioni Generali e da regolamenti interni del Committente, tra l’altro: a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; b) trasmette ai competenti organi del Committente, sentito il Direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’esecutore, del subappaltatore o dei lavoratori autonomi presso il cantiere, di risoluzione del Contratto; c) assicura che ricorrano le condizioni per le varianti in corso d’opera; d) applica le penali contrattualmente previste per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori; e) propone la risoluzione del Contratto, qualora ne ricorrano i presupposti; f) propone la transazione e la definizione bonaria delle eventuali controversie che insorgano in relazione all’esecuzione del Contratto. 14.2 Il Committente, anteriormente alla consegna dei lavori, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L’ufficio è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto delle presenti Condizioni Generali e del Contratto. Il Direttore dei lavori, quale responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di legge e dei regolamenti, di compiti e responsabilità previsti dalla disciplina vigente, dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto: a) cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto esecutivo e al Contratto; b) è responsabile del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto; c) ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi così come stabilito dalla disciplina vigente; d) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore e del cottimista della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 25 e) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; f) segnala al Responsabile dell’esecuzione dei lavori l’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo di applicare al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e di corrispondere senza alcun ribasso al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, in subappalto. Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore e/o del/dei direttore/i tecnico/i, il Direttore dei lavori, con l’ausilio dei propri coadiutori, oltre a controllare la buona e puntuale esecuzione dell’opera, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e di quella finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento del lavoro con eventuali altri appalti con i quali vi fosse interdipendenza esecutiva, nonché recepisce e attua le prescrizioni emanate dal Committente per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario, curandone l’attuazione. Il Direttore dei lavori trasmette tutte le comunicazioni e le istruzioni in merito alla conduzione dei lavori all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte. 14.3 Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei lavori e i propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio compito. 14.4 Il Direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, assume l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, svolgendone le relative funzioni. Ove, invece, in seno alla parte committente l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso, spettano a quest’ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; in tal caso, gli atti del coordinatore predetti devono essere comunicati anche al Direttore dei lavori. Articolo 15 Rappresentanti dell’Appaltatore 15.1 L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia con lettera raccomandata a.r. 26 al Committente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 16, comma 5, delle presenti Condizioni Generali. 15.2 Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore, da questi delegate. Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere attività di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da parte dell’Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate. 15.3 L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati. 15.4 Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione. Articolo 16 Consegna dei lavori 16.1 Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei lavori deve avere luogo entro centottanta giorni dalla data di stipulazione del Contratto. Nell’ipotesi in cui il sistema prescelto per la realizzazione dei lavori sia quello del cottimo fiduciario, il termine di cui al presente comma decorre dalla data di accettazione dell’offerta. 27 Nell’ipotesi in cui l’appalto abbia ad oggetto l’esecuzione dei lavori congiuntamente alla progettazione esecutiva, il termine di cui al presente comma per la consegna dei lavori decorre dalla data di approvazione del progetto ai sensi del comma 4 del successivo art. 20. In casi particolari, in cui sussistano ragioni di urgenza che impongano l’immediato avvio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, il Committente può procedere, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla disciplina vigente, alle operazioni di consegna nelle more della stipula del Contratto. La consegna dei lavori, ai sensi del precedente periodo del presente comma, non è, di norma, consentita durante il periodo di inibizione alla stipula del Contratto di cui al comma 3 del precedente art. 9, salvo il caso in cui: a) si tratti di affidamento per cui, ai sensi della disciplina vigente, non sia prevista la pubblicazione del bando di gara; b) la mancata esecuzione immediata dei lavori oggetto del Contratto determinerebbe un danno grave all’interesse pubblico che gli stessi lavori sono destinati a soddisfare, ivi compresa la perdita di eventuali finanziamenti comunitari. Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, il giorno, l’ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente. 16.2 La consegna dei lavori è effettuata, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire, sulla base delle planimetrie, dei tracciati fondamentali, degli impianti da realizzare, del profilo del terreno, dei beni da occupare e di ogni altra documentazione risultante dal Contratto. Una volta effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, segnali, termini, ovunque siano ritenuti necessari. La responsabilità di segnali e capisaldi è dell’Appaltatore. 16.3 La consegna deve risultare da processo verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto. Nel processo verbale di consegna, sono indicati: condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite (come, ad esempio, tracciamenti, operazioni di misura, collocamenti di sagome e capisaldi); 28 aree, locali, ubicazioni e capacità di cave e discariche concesse, comunque, a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori; dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che, salvo il caso di consegna parziale di cui al successivo comma 8 del presente articolo, non sussistono ostacoli all’avvio e prosecuzione dei lavori. Nell’ipotesi in cui la consegna sia eseguita, in via d’urgenza, nelle more della stipula del Contratto, il processo verbale di consegna indica a quali materiali l’Appaltatore debba provvedere e quali siano le lavorazioni da avviare immediatamente. Una volta intervenuta la stipula, il Direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore. Esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile dell’esecuzione dei lavori che ne rilascia copia conforme all’esecutore ove quest’ultimo ne faccia richiesta. 16.4 Dalla data indicata in tale verbale, decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 16.5 Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data indicata nella prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia prestata per la buona esecuzione dei lavori. 16.6 Qualora la consegna non avvenga entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, per fatto o per colpa del Committente, l’Appaltatore può diffidare il Committente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di diffida, venga dato luogo alla consegna dei lavori. Decorso tale termine, l’Appaltatore, con apposita istanza notificata al Committente medesimo, può chiedere di recedere dal Contratto. L’istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato la data di consegna dei lavori. In tal caso, è preclusa all’Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna. 29 Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull’importo netto dell’appalto: 1% (uno per cento) per la parte dell’importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro; 0,5% (zero virgola cinque per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro; 0,2% (zero virgola due per cento) per la parte eccedente la somma di 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro. Nell’ipotesi in cui tra i compiti dell’Appaltatore rientri anche la progettazione esecutiva, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo quantificato nei documenti di gara, depurato del ribasso offerto; con il pagamento, la proprietà del progetto è acquisita dal Committente. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all’interesse legale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell’istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna dei lavori. Salvo quanto previsto dal precedente periodo, nessuna altra somma per indennizzo, compenso o a qualsiasi altro titolo, può essere riconosciuta all’Appaltatore. Nel caso di accoglimento da parte del Committente dell’istanza di recesso, l’Appaltatore è tenuto a formulare la richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del presente comma, debitamente quantificati, entro sessanta giorni dalla data in cui il Committente ha comunicato all’Appaltatore medesimo l’accoglimento dell’istanza di recesso. Nel caso in cui l’istanza di recesso non sia accolta, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a formulare la richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del presente comma, mediante riserva da iscrivere sul verbale di consegna, da confermare, debitamente quantificata, sul registro di contabilità e sugli ulteriori documenti di cui al successivo art. 40 delle presenti Condizioni Generali. 16.7 Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, l’Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti alla consegna che non 30 siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili. 16.8 Il Contratto può stabilire - quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda - che la consegna dei lavori sia effettuata in più fasi, con successivi verbali di consegna parziali, prevedendo specifici e diversificati termini utili per l’esecuzione dei lavori separatamente consegnati. Nei casi di urgenza ovvero qualora si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, è in ogni caso facoltà del Committente disporre parziali consegne dei lavori; in tale caso, la data di decorrenza del termine utile generale è quella dell’ultimo verbale di consegna, salva diversa previsione contrattuale. 16.9 In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a presentare un cronoprogramma che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal cronoprogramma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina in tema di sospensione dei lavori di cui agli art. 28 e 29 delle presenti Condizioni Generali. 16.10 Nei casi di urgenza, ove, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, l’esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore per rimborsare le relative spese, nell’ipotesi in cui il Contratto non venga stipulato. 16.11 L’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio delle aree, comunque interessate dall’esecuzione dei lavori, deve essere eseguita a cura e spese dell’Appaltatore. 16.12 Nell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, sia affidato all’Appaltatore congiuntamente all’esecuzione dei lavori anche l’incarico di predisporre la progettazione esecutiva, il Committente provvede alla consegna delle prestazioni relative alla progettazione entro il termine previsto nel Contratto. Il Committente comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, giorno, ora e luogo in cui deve essere effettuata la consegna delle prestazioni relative alla progettazione. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale. 31 Il termine fissato nel Contratto per l’ultimazione delle attività di progettazione decorre dalla data indicata nel verbale di cui al presente comma. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna delle prestazioni relative alla progettazione, il Committente fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per l’esecuzione delle attività di progettazione decorre dalla data indicata nella prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Committente, questo ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva. Qualora la consegna delle prestazioni relative alla progettazione non abbia luogo entro il termine contrattualmente stabilito, per fatto o colpa del Committente, l’Appaltatore, con apposita istanza notificata al Committente medesimo, può chiedere di recedere dal Contratto. L’istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato la data di consegna delle prestazioni relative alla progettazione. In tal caso, è preclusa all’Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull’importo contrattuale relativo alle attività di progettazione: 1% (un per cento) per la parte dell’importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro; 0,5% (zerovirgolacinque per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000 (unmilionecinquecentquarantanoveomila) Euro; 0,2% (zerovirgoladue per cento) per la parte eccedente la somma di 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna delle prestazioni, l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all’interesse legale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell’istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna delle prestazioni relative all’attività di progettazione. Ai fini della presente disposizione, la produzione media giornaliera coincide con l’importo contrattuale relativo alle attività di progettazione, diviso i giorni contrattualmente stabiliti per l’ultimazione di dette attività. 32 Nell’ipotesi in cui la consegna delle prestazioni relative alla progettazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Committente tiene conto delle attività svolte per rimborsare le relative spese, nel caso in cui il Contratto non venga stipulato. Articolo 17 Adempimenti dell’Appaltatore 17.1 L’Appaltatore è tenuto ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori. 17.2 Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati. 17.3 L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell’appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. 17.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 17.5 I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 17.6 E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti 33 le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 17.7 Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 17.8 L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 17.9 L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 17.10 Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati. 17.11 In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità. Articolo 18 Custodia dei Cantieri L’Appaltatore è tenuto a propria cura e spese alla custodia dei cantieri secondo le modalità stabilite nel Contratto o nel Capitolato tecnico. Articolo 19 Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 34 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e 35 definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26. Articolo 20 Prescrizioni in tema di progettazione 20.1 Nell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, sia affidato all’Appaltatore anche l’incarico di predisporre la progettazione esecutiva dei lavori, quest’ultimo è obbligato, entro il termine previsto nel Contratto, a sottoporre in triplice copia gli elaborati progettuali all’approvazione del Committente. 20.2 Gli elaborati progettuali devono contenere calcoli di stabilità delle singole strutture e delle opere nel loro complesso, nonché gli elaborati concernenti il progetto esecutivo e costruttivo degli impianti (disegni, schemi, tabelle, ecc.) secondo quanto specificato nel Contratto. 20.3 Il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore può prevedere, nei soli limiti ed alle condizioni stabilite in Contratto, variazioni alle quantità e qualità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, variazioni che sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità di cui al successivo art. 37. 20.4 Il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore e inviato al Committente entro il termine stabilito in Contratto, è da questo approvato, sentito il soggetto incaricato della redazione del progetto definitivo. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorre il termine di centottanta giorni previsto per la consegna dei lavori da parte del Committente. Il benestare da parte del Committente sui disegni e calcoli presentati dall’Appaltatore nonché sul progetto esecutivo, sugli schemi, tabelle e la introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta dal Committente, non possono costituire titolo alcuno per l’Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi, né possono, sotto alcun profilo, determinare, a carico del Committente, responsabilità alcuna per i danni che ne possano derivare, permanendo quest’ultima a carico esclusivo dell’Appaltatore. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. 36 20.5 Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali nella misura stabilita nel Contratto ovvero, in mancanza di indicazione pattizia, nella misura indicata dal comma 1 del successivo art. 26. 20.6 Qualora il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, è facoltà del Committente disporre la risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo, non può essere ritenuto meritevole di approvazione il progetto esecutivo: che sia stato predisposto sulla base di una inadeguata valutazione dello stato di fatto, ovvero in violazione delle norme di diligenza in cui sia carente o erroneamente identificata la normativa tecnica vincolante per la progettazione; in cui manchi il rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, risultanti da prova scritta. In qualsiasi altra ipotesi di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Committente recede dal Contratto ed all’Appaltatore sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute per la formalizzazione del Contratto e per la progettazione esecutiva redatta dallo stesso Appaltatore, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto (ove ammesso dalla disciplina vigente), senza che l’Appaltatore stesso possa avere nulla a che pretendere a titolo di risarcimento danni. Tutti i suddetti elaborati rimangono di proprietà del Committente. Il progetto esecutivo e quello definitivo (eventualmente) presentato in sede di gara sono soggetti, prima dell’approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto dal Regolamento. Articolo 21 Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori 21.1 Ferma restando l’autonomia e l’esclusiva responsabilità del Committente per la corretta esecuzione delle procedure finalizzate all’approvazione del progetto da parte degli enti interessati e propedeutiche all’ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, l’Appaltatore deve procedere a propria cura e spese ad effettuare ogni attività diretta alla acquisizione di tutti i permessi occorrenti all’Appaltatore medesimo per l’esecuzione dei lavori. Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive 37 necessarie per gli spostamenti provvisori e definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto dell’appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto esecutivo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, deve tenere preventivamente e costantemente informato il Direttore dei lavori ed attenersi alle direttive che, al riguardo, sono impartite. Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore deve effettuare a propria cura e spesa – in quanto già ricomprese nell’importo contrattuale - tutte le operazioni ed attività finalizzate alla determinazione dell’esatta ubicazione planovolumetrica delle opere oggetto dell’appalto sulle aree. 21.2 Lo studio e i calcoli dei tracciati devono essere sottoposti al benestare del Committente, senza che ciò esima l’Appaltatore dalla piena esclusiva responsabilità dell’esattezza degli stessi. Resta, pertanto, a carico dell’Appaltatore l’obbligo di eseguire a sue spese le eventuali demolizioni e ricostruzioni che, a giudizio del Direttore dei lavori, si rendano necessarie in conseguenza di imperfezioni del tracciamento. 21.3 Al termine dei lavori l’Appaltatore deve consegnare, a richiesta del Committente, tutto il materiale relativo ai tracciati oltre ad una monografia delle operazioni topografiche eseguite. Articolo 22 Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali 22.1 Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto. 22.2 L’Appaltatore ha l’obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Committente reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza. 22.3 Nessun materiale può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettato dal Committente, il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori. 22.4 I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il 38 termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l’Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Committente ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all’Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto. 22.5 L’accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto del Committente, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali. 22.6 Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di Contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell’opera. 22.7 Salva diversa previsione contrattuale, l’Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni. E’, tuttavia, facoltà dell’Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in Contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuate in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in Contratto. L’utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per il Committente. Il Committente ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l’eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore diritto a reclami o pretese di qualsiasi genere. Qualora l’Appaltatore abbia, di sua iniziativa e con l’acquiescenza del Committente, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all’opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Committente una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere. 22.8 Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Committente, quando non è 39 diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all’Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni. 22.9 Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l’impiego, l’esito delle prove necessarie. Articolo 23 Coefficiente di qualità Il Contratto può prevedere l’applicazione di coefficienti di qualità riferiti a caratteristiche, parametri o condizioni oggettivamente rilevabili nella costruzione o montaggio delle opere. Nell’ipotesi in cui tali coefficienti non siano raggiunti nella misura massima stabilita in Contratto, il Committente opera una riduzione dei corrispettivi, moltiplicando detti coefficienti per i prezzi e/o corrispettivi stessi, al fine di tenere conto dei corrispondenti maggiori oneri per manutenzione a carico del Committente nonché per controlli e verifiche a carico della Direzione Lavori. Articolo 24 Lavori in economia e lavori urgenti 24.1 Il Committente, nei limiti indicati nel quadro economico ed alle condizioni stabilite nel Contratto, ha il diritto di far eseguire, con mano d’opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi dall’Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai e mezzi propri, tutte le opere non previste nel Contratto, ma che siano di complemento a quelle formanti oggetto dell’appalto. 24.2 In tale ipotesi, l’Appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli stabiliti in Contratto e deve senz’altro procurare gli operai, i materiali ed i mezzi d’opera che gli siano richiesti dal Direttore dei lavori. 24.3 Nei prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d’opera indicati nella tariffa dei prezzi, è compreso e compensato anche l’obbligo dell’Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d’opera necessari. 40 Articolo 25 Espropriazione per la sede stabile dell’opera appaltata 25.1 Salvo patto contrario, le espropriazioni occorrenti per la sede stabile della ferrovia e sue dipendenze e per ogni altra opera oggetto dell’appalto, sono eseguite direttamente dal Committente, in base al piano particellare di esproprio allegato agli elaborati progettuali; il Committente esegue le occupazioni temporanee di urgenza delle aree comprese nel predetto piano particellare in tempi coerenti con il cronoprogramma. In nessun caso, il Committente è tenuto a consegnare all’Appaltatore aree oltre quelle strettamente interessate dalle opere stabili e quindi comprese nel predetto piano particellare di esproprio. 25.2 Pertanto, il Committente provvede alle predette occupazioni in modo da ottenere la disponibilità delle aree occorrenti per l’esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori, purchè ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate. Articolo 26 Termine utile per l’esecuzione dei lavori e penalità. Proroghe dei termini e premi di accelerazione 26.1 Il Contratto stabilisce il termine utile per il compimento dei lavori e la misura della penale alla quale l’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge o di Contratto, è soggetto in caso di ritardo. Detto termine, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 16, delle presenti Condizioni Generali, decorre dalla data indicata nel verbale di consegna. Fermo restando quanto disposto all’art. 19 per l’inosservanza dei termini parziali, la misura giornaliera delle penali deve essere compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso. In difetto di indicazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille). In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude la facoltà per il Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del Contratto. Ove ritenuto opportuno per ragioni legate alla rilevanza dei lavori da eseguire, anche in ragione della loro interconnessione con altri interventi, il Contratto può stabilire l’entità della penale giornaliera in misura superiore a quella indicata nel presente comma, così come può essere stabilita una limitazione 41 alla risarcibilità del maggior danno eventualmente subito dal Committente in misura non inferiore al valore del Contratto. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile dell’esecuzione dei lavori di eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma. Qualora, l’entità del ritardo maturato determini un importo della penale superiore all’ammontare massimo di cui al presente comma, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori è in facoltà di avviare la procedura per l’estinzione del rapporto contrattuale ai sensi del successivo art. 60 delle presenti Condizioni Generali. Qualora la esecuzione della prestazione sia articolata in più parti, il Contratto definisce le modalità di applicazione delle penali per eventuali ritardi in cui sia incorso l’Appaltatore rispetto ai termini di una o più di tali parti, da calcolare sui rispettivi importi. Le penali sono applicate dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori, in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo, o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione. Il Committente può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell’Appaltatore: a) nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale non sia riconosciuto come imputabile all’Appaltatore medesimo; b) nel caso in cui l’importo della penale sia manifestamente sproporzionato rispetto al danno subito dal Committente e all’interesse dello stesso alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale. 26.2 Quando, secondo le modalità previste in Contratto, l’Appaltatore dà comunicazione scritta del compimento dei lavori, il Direttore dei lavori procede, in contraddittorio con l’Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redigendo il processo verbale di ultimazione dei lavori. 26.3 Il Contratto può anche prevedere un periodo di tempo per il compimento delle opere (da constatare con apposito verbale redatto in contraddittorio) ed un ulteriore periodo di tempo per effettuare prove e verifiche di funzionamento delle opere, al termine del quale si dovrà provvedere a verbalizzare in contraddittorio l’ultimazione dei lavori. Dalla data di ultimazione dei lavori, così accertata, decorre il periodo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, previsto dal successivo art. 27. 26.4 L’Appaltatore, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel 42 termine contrattualmente stabilito, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente a condizione che le relative domande siano pervenute prima della scadenza del termine anzidetto. Qualora la proroga sia concessa, l’Appaltatore dovrà redigere il nuovo cronoprogramma da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori. 26.5 Nel caso in cui il Committente abbia un interesse apprezzabile ad ottenere l’ultimazione dei lavori in anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Contratto può prevedere che all’Appaltatore venga riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo da determinare sulla base dei medesimi criteri contrattualmente stabiliti per il calcolo della penale, sempreché le prestazioni eseguite siano conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte. Articolo 27 Manutenzione a carico dell’Appaltatore A partire dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del precedente art. 26 e sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente, l’Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese, ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle opere eseguite e ad effettuare la manutenzione. Articolo 28 Sospensione dei lavori 28.1 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d’opera, ove queste siano riconducibili: a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) a cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori ovvero all’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella qualità dell’opera; 43 c) alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto; d) ai casi stabiliti dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della stipula del Contratto. Non rientra tra le circostanze speciali di cui al presente comma, l’ipotesi in cui la sospensione sia stata dovuta alla redazione di una perizia di variante per errore progettuale. In ogni caso, la durata della sospensione deve essere adeguata alla complessità e all’importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. 28.2 In caso di pubblico interesse o necessità, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori ordina la sospensione dei lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dei lavori ai sensi del presente comma, anche l’interruzione dell’erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze di equilibrio dei conti pubblici. 28.3 Il Contratto può prevedere la facoltà per il Committente di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. 28.4 La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di 44 durata indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l’Appaltatore possa iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 28.5 Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima. 28.6 Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di apporre, limitatamente all’entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali. 28.7 Il Direttore dei lavori, alla presenza dell’Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che ne hanno determinato l’interruzione. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell’esecuzione dei lavori entro dieci giorni dalla sua redazione. Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore, contiene l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di pretese dell’Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo: a) dello stato di avanzamento dei lavori; b) delle lavorazioni la cui esecuzione è sospesa; c) delle cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente; d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 45 28.8 Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite di cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 giorni, durante le quali accerta le condizioni delle opere realizzate e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti ed emana, ove occorra, le necessarie disposizioni allo scopo di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 28.9 La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nell’ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma. 28.10 Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dal presente articolo, salva diversa previsione contrattuale, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti, ai sensi del successivo art. 29. Articolo 29 Sospensioni illegittime 29.1 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi 1 e 2 del precedente art. 28, e fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri: a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 46 b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei lavori; d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali. Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del 13% (tredici per cento) dell’importo di Contratto; l’utile di commessa è presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali. 29.2 Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. Articolo 30 Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni 30.1 Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore e ai suoi dipendenti ovvero a terzi nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore. 30.2 L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose. L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l’esecuzione, dipendenti o collegati con l’esercizio o con il traffico ferroviario, qualora: a) non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze e teso ad impedire l’evento, o ad evitare il danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato. 47 30.3 L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. 30.4 L’Appaltatore è inoltre direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità di fabbricati e altri manufatti (ferroviari o di terzi) interessati dai lavori, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei lavori eseguiti fanno carico all’Appaltatore stesso. 30.5 A tal fine, prima dell’inizio dei lavori che potrebbero interessare fabbricati o manufatti o in qualsiasi altro momento in cui il Committente dovesse ritenerlo necessario, l’Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni inerenti i fabbricati o manufatti di cui sopra, in contraddittorio con personale incaricato dal Committente. 30.6 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle per gli accertamenti catastali o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari. 30.7 Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile dell’esecuzione dei lavori, nella quale indica il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose. 30.8 L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 48 Articolo 31 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico 31.1 Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano al Committente tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, eventualmente rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori. 31.2 Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma. 31.3 L’Appaltatore dà immediato avviso al Committente che, a sua volta, ne dà comunicazione alla Sovrintendenza territorialmente competente, del rinvenimento di tali opere ed oggetti, attenendosi alle disposizioni da quest’ultima impartite tramite la Direzione Lavori. Articolo 32 Obbligo dell’Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del Committente 32.1 In corso di esecuzione dei lavori e fino all’accettazione delle opere ai sensi dell’art. 55, l’Appaltatore, deve provvedere a quanto necessario (ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali) per consentire al Committente l’esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattualmente previsti. 32.2 L’Appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Committente, i libri contabili e la documentazione relativa all’utilizzazione dei propri dipendenti nell’esecuzione dell’appalto e ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o subappalti e contratti similari autorizzati dal Committente. 32.3 L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere con cadenza trimestrale copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici della contrattazione collettiva, relativa al personale impiegato nella realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto. 49 Articolo 33 Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro 33.1 I controlli e le verifiche del Committente nel corso del lavoro non escludono né la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati. 33.2 Il Committente, qualora riscontri che l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le condizioni convenute e a regola d’arte, può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali tempi e condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto può essere risolto ai sensi dell’art. 60. Articolo 34 Prescrizioni del Committente Il Committente impartisce per iscritto all’Appaltatore ogni prescrizione necessaria per l’esecuzione dei lavori e ordina o autorizza per iscritto, ai sensi del successivo art. 36, varianti o addizioni al progetto. Articolo 35 Riserve dell’Appaltatore 35.1 L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili. 35.2 L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro. 50 35.3 Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate. 35.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 35.5 Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell’art. 28 delle presenti Condizioni Generali. 35.6 Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione. 35.7 Le domande formulate dall’Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In ogni caso, 51 l’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, incrementato dell’importo relativo ad eventuali varianti in corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni. In alcun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo quanto previsto dal Regolamento. Articolo 36 Varianti 36.1 Il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. 36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, 52 fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37. 36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato. Articolo 37 Nuovi prezzi 37.1 Qualora per modifiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorità: a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto; b) desumendoli dalle “tariffe dei prezzi F.S.” richiamate nel Contratto; c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile l’assimilazione. Nel caso di cui alla lettera a), gli oneri della sicurezza vengono stimati, salvo diversa previsione normativa, come percentuale del prezzo della singola voce offerto dall’Appaltatore. La suddetta percentuale si otterrà dal rapporto fra l’importo dei “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto, al netto degli oneri della sicurezza. I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c), detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d’asta. Nei casi di cui alle lettere b) e c), la percentuale del prezzo della singola voce, da considerare convenzionalmente quale importo degli oneri della sicurezza, si ottiene, salvo diversa previsione normativa, dal rapporto fra i “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto al lordo del ribasso offerto dall’Appaltatore. 37.2 I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore. In caso di disaccordo, il 53 Direttore dei lavori applicherà i prezzi approvati dal Committente, salvo il diritto per l’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti al precedente art. 35. Articolo 38 Aumento o diminuzione dei lavori appaltati 38.1 L’Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le varianti ordinate ai sensi del precedente art. 36, purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell’importo del Contratto ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in Contratto. Qualora l’importo delle variazioni rientri nei limiti di cui al primo periodo del presente comma, la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso. Nel caso in cui l’importo della variazione ecceda i limiti di cui al primo periodo del presente comma, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto, sottoscritto dall’Appaltatore, contenente l’indicazione dei lavori da eseguire, le condizioni e i termini, anche economici, di esecuzione. 38.2 Oltre tale limite, l’Appaltatore può recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali. 38.3 Nel caso di aumento dei lavori, si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori. 38.4 Il Contratto può prevedere che, ove le varianti siano riconducibili ad errori od omissioni progettuali e comportino un aumento di oltre un quinto dell’importo contrattuale, il Committente disponga la risoluzione del Contratto e indica una nuova gara alla quale viene invitato l’Appaltatore. In tutti gli altri casi, raggiunti i sei quinti dell’importo contrattuale o anche prima ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all’Appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla Direzione dei lavori se intende recedere dal Contratto oppure proseguire i lavori e a quali eventuali diversi prezzi, patti e condizioni. 54 38.5 In questa ultima ipotesi, il Committente deve rendere note le proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni. 38.6 Ove l’Appaltatore, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte agli stessi prezzi patti e condizioni del Contratto. Qualora il Committente non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. 38.7 Ai fini del presente articolo, l’importo dell’appalto è formato dal corrispettivo contrattuale, aumentato di quello relativo a varianti già intervenute nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni. 38.8 Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale del Contratto, l’Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono, comunque, tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del comma 1 del presente articolo. 38.9 Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. 38.10 In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini previsti dal precedente art. 35. 55 38.11 Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore e la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattualmente previsti e gli ulteriori danni subiti dal Committente. 38.12 Salvo il caso in cui oggetto del Contratto sia, oltre alla esecuzione, anche la progettazione dei lavori, il Contratto può prevedere la facoltà per l’Appaltatore di proporre varianti in diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali alla natura dei lavori oggetto del Contratto. Le proposte di modifica devono essere dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici, singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterati tempo di esecuzione e condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tale ipotesi, la proposta dell’Appaltatore deve essere redatta in forma di perizia tecnica e deve essere corredata anche dagli elementi di valutazione economica. Essa è presentata al Direttore dei lavori che, entro i successivi venti giorni, la trasmette al Responsabile dell’esecuzione dei lavori, unitamente al proprio parere. Il Responsabile dell’esecuzione del lavori, sentito il progettista, comunica all’Appaltatore le motivate determinazioni del Committente e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell’Appaltatore devono essere formulate e presentate con modalità e tempi che non comportino interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori, così come stabilito nel cronoprogramma. Ove le proposte migliorative formulate e presentate dall’Appaltatore siano approvate dal Committente, spetta all’Appaltatore una somma corrispondente alle economie risultanti dalla proposta migliorativa stessa, nella misura indicata dal Contratto. In nessun caso, l’ammontare della somma spettante all’Appaltatore può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) delle economie ottenute. Nel caso in cui la proposta migliorativa formulata e presentata dall’Appaltatore non sia approvata dal Committente, l’Appaltatore non potrà vantare, ad alcun titolo, alcuna pretesa a risarcimenti, indennizzi o compensi per le attività eventualmente svolte e legate alla proposta formulata. 56 Articolo 39 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto, cottimo e subcontratti 39.1 Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto di appalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui l’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina vigente. Appaltatore, subappaltatore, cottimista e subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede. 39.2 Fermo restando il divieto di cessione del Contratto d’appalto a pena di nullità, l’Appaltatore può avvalersi di soggetti terzi nell’esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, previa autorizzazione del Committente, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa che regola la materia applicabile al Contratto ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dal Contratto medesimo. 39.3 Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito e/o nel Contratto e salvo le ipotesi in cui la disciplina vigente imponga un pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista da parte del Committente, l’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto, il Committente sospende il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso. Nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e del cottimista, ovvero nei casi stabiliti dalla disciplina vigente anche del fornitore e posatore in opera, l’Appaltatore comunica al Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista o dal fornitore e posatore in opera, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 57 Nel caso in cui l’Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori. 39.4 L'Appaltatore deve corrispondere alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 39.5 L'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 39.6 L’Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e del conto finale, trasmettono, salva diversa previsione normativa, al Committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza e coordinamento. Ai fini del pagamento dei corrispettivi in acconto o a saldo e per il connesso certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori, nonché ogni documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore dei loro dipendenti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni. 39.7 Fermo restando il divieto di cessione del Contratto di appalto di cui al comma 2 del presente articolo, le operazioni di cessione, di affitto di azienda o di ramo di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell’ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l’inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, 58 adeguati all’esecuzione del Contratto. Entro sessanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma. 39.8 Per tutti i subcontratti, diversi dal subappalto o cottimo, stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore medesimo è tenuto a comunicare preventivamente il nome del subcontraente, l’importo del Contratto e l’oggetto dell’affidamento. 39.9 Fermo quanto previsto al successivo art. 44, comma 9, qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o cottimista segnali per due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, il Committente dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore o cottimista e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 39.10. Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabili, i contratti sottoscritti dall’Appaltatore con subappaltatori, cottimisti e subcontraenti per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto debbono prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. CAPO IV CONTABILITÀ DEI LAVORI Articolo 40 Documenti di contabilità 40.1 I documenti di contabilità per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, salvo che il Contratto non ne disponga di ulteriori, sono i seguenti: - il giornale dei lavori; - i libretti di misura dei lavori e delle provviste; - il registro di contabilità; - gli stati degli avanzamenti dei lavori e i relativi certificati per il pagamento delle rate d’acconto; 59 - il conto finale. 40.2 Per i lavori di importo inferiore a 100.000 (centomila) Euro, affidati mediante cottimo fiduciario, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Articolo 41 Giornale dei lavori 41.1 Il Direttore dei lavori ovvero persona dallo stesso formalmente incaricata tengono il giornale dei lavori su cui annotano giornalmente, o almeno ogni settimana, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono i lavori, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi d’opera impiegati dall’impresa. 41.2 Inoltre, si fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili. 41.3 Nel giornale sono, inoltre, annotati gli ordini di servizio e le prescrizioni del Direttore dei lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le variazioni o addizioni ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi. 41.4 Il Direttore dei lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione. Articolo 42 Libretti di misura dei lavori e delle provviste 42.1 La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annotano sui libretti delle misure. 60 42.2 Nella colonna “indicazione dei lavori” si enuncia succintamente: - il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione riportata nel Contratto; - la parte di lavoro eseguita e il posto. 42.3 La colonna delle annotazioni contiene: - le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso; - le altre memorie, disegni, note o schizzi atti a dimostrare chiaramente la forma e il modo di esecuzione. 42.4 I libretti delle misure devono essere firmati, pagina per pagina, dal Direttore dei lavori o dai suoi assistenti e dall’Appaltatore, man mano che procedono le constatazioni e i rilievi, con cadenza almeno quindicinale. 42.5 Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di intervenire alle constatazioni suddette o di firmare le relative registrazioni sui libretti, dopo regolare invito per iscritto del Direttore dei lavori, quest’ultimo o i suoi eventuali assistenti eseguono ugualmente i rilievi in presenza di due testimoni, che possono essere anche due operai addetti ai lavori, facendo nel libretto specifica annotazione del mancato intervento dell’Appaltatore o del suo rifiuto di firmare. I due testimoni firmano nel libretto le constatazioni fatte, le quali costituiscono piena prova nei rapporti con l’Appaltatore. 42.6 Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a misura ovvero nell’ipotesi in cui sia determinato parte a corpo e parte a misura, per la sola parte a misura, l’Appaltatore deve tempestivamente invitare il Direttore dei lavori a procedere alla misurazione dei lavori che, continuando l’esecuzione, non potrebbero più essere oggetto di quantificazione. 42.7 Qualora, per mancata tempestiva misurazione, alcune lavorazioni non possano essere più accertate, l’Appaltatore sarà vincolato alla valutazione fatta dal Committente. 42.8 Per l’accertamento delle prestazioni fatte dall’Appaltatore per i lavori in economia di cui al precedente art. 24 sono tenuti speciali libretti di constatazione. Nel caso in cui l’Appaltatore non 61 intervenga alle constatazioni o si rifiuti di firmare tali libretti, si procede nel modo stabilito per i libretti di misura dei lavori. 42.9 Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori eseguiti sono annotati in apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal Capitolato speciale d’appalto, che sia stata eseguita. In occasione di ogni stato di avanzamento, la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione è riportata distintamente nel registro di contabilità. Articolo 43 Registro di contabilità 43.1 Il registro di contabilità è il documento in cui vengono riportate, in ordine cronologico, tutte le lavorazioni e le somministrazioni già iscritte nei libretti delle misure. Le pagine del registro devono essere preventivamente numerate e sottoscritte dal Direttore dei lavori. In base alle registrazioni contenute nei libretti di misura, il Direttore dei lavori compila e sottoscrive il registro di contabilità. Il registro di contabilità dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore. 43.2 All’atto della firma, l’Appaltatore può iscrivere le proprie riserve secondo le modalità di cui all’art. 35. Articolo 44 Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 44.1 Il corrispettivo del Contratto è, di norma, stabilito a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura. In tale ultima ipotesi sono contabilizzate a misura solo le parti dell’intervento per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Salva diversa valutazione del Committente, il corrispettivo è stabilito a misura nel caso di appalti di importo inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro; nel caso di lavori di manutenzione, restauro e 62 scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e di consolidamento dei terreni. Salvo i casi stabiliti dalla disciplina vigente e salva diversa previsione contrattuale, il corrispettivo stabilito in Contratto e i relativi prezzi che lo compongono non possono essere oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione nei costi dei materiali e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso di esecuzione degli stessi. È inoltre esclusa, salva diversa previsione contrattuale, l’applicabilità del comma 1 dell’art. 1664 cod. civ.. 44.2 Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore a fronte dei lavori eseguiti deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, l’Appaltatore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi. 44.3 Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavoro. 44.4 Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento di “entrata merci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore. 44.5 Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori sono valutati negli stati d’avanzamento lavori sulla base delle aliquote percentuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’intervento secondo quanto stabilito nel Contratto; percentuali ed importi possono essere indicati per gruppi di lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti principali unitamente ai relativi importi. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura per la parte a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale. 63 44.6 Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale. 44.7 Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento. 44.8 Il Committente può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. 44.9 Il Committente prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila Euro degli stati di avanzamento verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al su richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Qualora il DURC relativo all’Appaltatore segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente dagli Enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive. Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei 64 pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista ovvero fornitore e posatore in opera, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista. Articolo 45 Ritardi nei pagamenti 45.1 Qualora lo stato di avanzamento non sia emesso entro i termini di cui all’articolo precedente, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo interamente imputabile al Committente, a partire dalla scadenza del predetto termine, e per i primi sessanta giorni successivi, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulle somme ad esso dovute per i lavori eseguiti. 45.2 Qualora tale emissione ritardi oltre sessanta giorni, dal sessantunesimo giorno, sulle somme dovute per i lavori eseguiti, spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali. 45.3 Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di “entrata merci” di cui al precedente art. 44. Il pagamento delle somme dovute ha luogo alla fine del secondo mese successivo alla data emissione fattura. 45.4 Qualora il pagamento a favore dell’Appaltatore avvenga oltre il termine stabilito al comma 3 del presente articolo, a partire da tale data e sino alla data del soddisfo, per i primi novanta giorni, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla somma dovuta per i lavori eseguiti. 45.5 Qualora il pagamento ritardi oltre novanta giorni, dal novantunesimo giorno, sulle somme dovute per i lavori eseguiti, spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali. 45.6 Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.. 65 Articolo 46 Conto prefinale Ferma restando l’osservanza dei termini di cui al successivo art. 48, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori in cui sono state contabilizzate le ultime partite di lavoro, verrà, se necessario, redatta una situazione prefinale avente natura di ultimo stato di avanzamento dei lavori, con il quale verranno liquidate partite di lavoro eventualmente omesse o rettificate. Articolo 47 Conto finale dei lavori 47.1 Ferma restando l’osservanza dei termini di cui al successivo art. 48, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in Contratto per l’effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invita l’Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni. 47.2 Il conto finale si intende definitivamente accettato dall’Appaltatore, qualora quest’ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva senza riserve. Nel sottoscrivere il conto finale l’Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini di cui all’art. 35, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti. 47.3 In ogni caso, si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla stretta vicinanza dell’esercizio ferroviario, dalle limitazioni imposte dalle condizioni ambientali, dalle difficoltà di transito lungo le strade urbane e dalle limitazioni che possono essere imposte dalle Autorità locali, come pure tutti gli oneri dall’esecuzione eventuale in ore notturne in talune operazioni inerenti ai lavori. 66 CAPO V COLLAUDO E ACCETTAZIONE Articolo 48 Collaudo 48.1 Salva diversa previsione contrattuale, il collaudo è effettuato entro il termine di un anno dalla data di ultimazione dei lavori. E’ facoltà del Committente, per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione) di Euro, in luogo del collaudo, prevedere nel Contratto, la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettersi, salva diversa previsione contrattuale, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. E’, inoltre, facoltà del Committente prevedere nel Contratto che il collaudo sia effettuato tenendo conto, altresì, della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento). Per i lavori di cui al comma 2 del precedente art. 40, affidati mediante cottimo fiduciario e di importo inferiore a 100.000 (centomila) Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto da parte del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa.Qualora l’importo di lavori oggetto delle operazioni di collaudo sia superiore a 25.000.000 (venticinquemilioni) di Euro ovvero si tratti di opere ed impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, il collaudo è effettuato tenendo conto, altresì, della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento). 48.2 Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l’approvazione da parte del Committente ed in ogni caso decorsi due anni e due mesi dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato. Qualora l’emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l’approvazione del certificato medesimo da parte del Committente. Nelle more dell’approvazione del certificato di collaudo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo. 67 Analoga disciplina si applica nell’ipotesi in cui sia stato emesso un certificato di regolare esecuzione. 48.3 L’organo di collaudo ovvero il Direttore dei lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione devono comunicare in tempo utile all’Appaltatore la data d’inizio delle operazioni di collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire. 48.4 Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all’Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei lavori nonché ove occorra altri dipendenti del Committente invitati dal collaudatore. 48.5 L’assenza dell’Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze. 48.6 Il Contratto può prevedere che, qualora si ravvisi la necessità di occupare od utilizzare anche in parte l’opera o il lavoro realizzato dall’Appaltatore, anteriormente alle operazioni di collaudo, il Committente proceda alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) sia stato tempestivamente richiesto, da parte del Committente, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete; c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alla rete dei pubblici servizi; d) siano state eseguite le prove previste dal Contratto; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell’opera o del lavoro. A richiesta del Committente, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro siano possibili nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi del Committente e senza ledere i patti contrattuali; redige, pertanto, un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene in ordine alla agibilità delle opere anticipatamente prese in consegna. Rimane fermo che la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore. 68 Articolo 49 Collaudo in corso d’opera E’ facoltà del Committente nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d’opera per lavori di particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione. Articolo 50 Oggetto delle operazioni di collaudo 50.1 Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d’arte, in conformità al Contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell’Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, compresi i collaudi statici di cui al successivo art. 57. 50.2 Nel corso del collaudo: a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare: - se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste; - se il compenso determinato nella liquidazione finale sia conforme al Contratto; - se i collaudi tecnici siano stati eseguiti ed abbiano dato esito positivo; b) verranno esaminate le riserve formulate dall’Appaltatore in conformità a quanto prescritto dal precedente art. 35. Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal Contratto o comunque richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei lavori per l’adempimento del suo mandato. 69 Articolo 51 Verbale della visita di collaudo 51.1 Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare la provincia e la località; il lavoro appaltato; la data e l’importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte; la data del Contratto e degli atti supplementari e integrativi; l’importo della spesa; le generalità dell’Appaltatore; le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori; il tempo prescritto per l’esecuzione con l’indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l’importo della situazione finale; gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo; i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero. 51.2 Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti. 51.3 Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l’organo di collaudo, dall’Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute. 51.4 Il certificato di regolare esecuzione deve contenere la indicazione degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo. Articolo 52 Relazione di collaudo 52.1 Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo: a) se l’opera sia o meno collaudabile o certificabile; b) sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare; c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) la liquidazione delle penali e degli addebiti; 70 f) le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; g) il credito liquido dell’Appaltatore. 52.2 In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell’Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti. Articolo 53 Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori 53.1 Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori sono sottoposti per l’approvazione al Committente ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 55. 53.2 In tale certificato, premesse le indicazioni di cui al precedente art. 52 e le date del processo verbale e della relazione: a) vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla formazione del costo dell’opera, specificando le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale; b) sono determinati, la somma da porsi a carico dell’Appaltatore per i danni, le indennità o le spese che eventualmente dovesse risarcire al Committente a qualsiasi titolo; l’importo delle penalità stabilite dal Contratto evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto; c) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche del Committente, il conto liquidato all’Appaltatore e la collaudabilità o la certificabilità dell’opera e delle forniture connesse all’opera realizzata. Articolo 54 Osservazioni dell’Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione 54.1 Il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione sono comunicati, per la loro accettazione, all’Appaltatore, il quale deve firmarli nel termine di venti giorni. 54.2 All’atto della firma, l’Appaltatore può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 71 54.3 Se l’Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate. Articolo 55 Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed accettazione dell’opera 55.1 Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell’art. 48 delle presenti Condizioni Generali, il collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei lavori si intendono perfezionati ed il lavoro accettato con l’approvazione scritta del relativo certificato da parte del Committente. 55.2 L’approvazione scritta del Committente equivale ad accettazione dell’opera; l’eventuale presa in consegna dell’opera o di una parte di essa e l’eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell’opera. 55.3 Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di Contratto e di legge. Articolo 56 Pagamento della rata di saldo 56.1 Il pagamento della rata di saldo è disposto entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previa: - deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione; - presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta; - emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del detto termine. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, cod. civ.. 56.2 Il Committente, prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila euro della rata di saldo, verifica se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo 72 pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ai fini del pagamento della rata di saldo, il Committente acquisisce, con le modalità previste dalla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore in corso di validità. 56.3 La fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo. La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 56.4 Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato per più di novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per motivi attribuibili al Committente, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima dalla scadenza del predetto termine. Qualora il pagamento ritardi ancora per oltre novanta giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, sugli importi dovuti spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali. 56.5 Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.. Articolo 57 Collaudo statico 57.1 Oltre al collaudo, l’opera potrà essere soggetta ai collaudi tecnici particolari, anche in corso d’opera, prescritti dalla legge o dal Contratto i cui oneri, ivi compresi i compensi per i collaudatori a carico dell’Appaltatore debbano intendersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale. 57.2 Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell’Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali, alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l’osservanza delle modalità fissate dal Committente, a cura e spese dell’Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali. 73 In ogni caso, il collaudatore statico è nominato dal Committente ed il relativo compenso viene addebitato all’Appaltatore, secondo le modalità contrattualmente stabilite. Articolo 58 Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo 58.1 Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali nonché l’eventuale già avvenuto acquisto della proprietà, il Committente, nell’ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori: a) ha diritto di chiedere che l’Appaltatore, entro il termine fissato dal Committente stesso, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo pregiudizio per l’esercizio delle opere e/o degli impianti; b) alternativamente a propria scelta oppure ove l’Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario o opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all’Appaltatore; c) alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo. 58.2 In tutti i casi sopra indicati, il Committente ha diritto al risarcimento del danno. 58.3 Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l’Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d’arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dal Committente nel caso in cui quest’ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa. 58.4 In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l’opera inadatta alla sua destinazione, il Committente ha diritto di chiedere la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento del danno. 74 CAPO VI GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Articolo 59 Garanzia per difformità e vizi dell’opera 59.1 In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori in qualsiasi fase di lavoro o tempo contrattuale riscontrati, il Committente, anche quando manchi una qualsiasi colpa dell’Appaltatore, ha tutti i diritti previsti nell’art. 58 che si intendono qui integralmente riportati. 59.2 Quale che sia l’esito delle verifiche degli eventuali collaudi intermedi e del collaudo generale, l’Appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità e che il lavoro appaltato è in ogni sua parte esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità. 59.3 La durata della garanzia, prevista in Contratto o dalla legge, decorre dalla data di approvazione espressa o tacita del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione da parte del Committente del lavoro appaltato. Per le parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall’avvenuta riparazione o sostituzione. 59.4 In deroga a quanto previsto dall’art. 1667 cod. civ., la denuncia dei vizi, difetti o difformità deve essere effettuata dal Committente entro un anno dall’avvenuto loro accertamento; l’azione contro l’Appaltatore, si prescrive in due anni dalla data di accettazione dell’opera. Articolo 60 Clausola risolutiva espressa 60.1 Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto - ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti inadempimenti dell’Appaltatore: a) sospensione o rallentamento dei lavori da parte dell’Appaltatore; b) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Committente, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato; 75 c) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal Committente; d) mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, di tutto o di parte dei lavori appaltati entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto e/o nel cronoprogramma; e) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; f) sia stato accertato il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina vigente applicabile del Contratto . 60.2 Il Committente ha facoltà, inoltre, di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei confronti dell’Appaltatore: a) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575; b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; c) sia stata accertata la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di tutela ambientale; d) l’Appaltatore abbia commesso una grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Committente, ovvero un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio della sua attività professionale; e) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; f) sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici; g) sia intervenuta un’informativa prefettizia ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 da cui risulti che l’Appaltatore è esposto a tentativi di infiltrazione mafiosa; 76 h) il Documento unico di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, su proposta del Responsabile dell’esecuzione dei lavori, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 60.3 Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r.. Articolo 61 Effetti e disciplina della risoluzione 61.1 La risoluzione del Contratto obbliga l’Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata a.r. inviata all’Appaltatore, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché. In caso di ritardo dell’Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in Contratto, salvo risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno. 61.2 Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la propria determinazione di risolvere il Contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di esecuzione, nonché l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l’Appaltatore. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l’assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all’albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico dell’Appaltatore medesimo. 77 61.3 Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali a piè d’opera. L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà che il Committente non intende utilizzare. Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni. Qualora l’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell’Appaltatore. Il Committente per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo dovrà riconoscere all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi contrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili. 61.4 Dal momento in cui il Contratto viene risolto l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati. 61.5 Sono a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per l’ultimazione dei lavori da parte di altra impresa. Articolo 62 Recesso dal Contratto 62.1 Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori. 62.2 Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. 62.3 L’Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 78 62.4 L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto. 62.5 A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Appaltatore, il Committente corrisponde all’Appaltatore medesimo il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell’importo contrattuale, nonché il valore dei materiali utili presenti in cantiere. 62.6 Il Committente ha facoltà di acquisire le opere provvisionali, gli impianti di cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto. CAPO VII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo 63 Transazione e accordo bonario 63.1 Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in tema di contratti pubblici, tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto di appalto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto di appalto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità. 63.2 Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Committente applica il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente eventualmente integrate dalle prescrizioni contrattuali. 79 Articolo 64 Foro Competente 64.1 Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto d'appalto o comunque a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto d'appalto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro del luogo ove il Committente ha la propria sede legale. 64.2 In deroga a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, ove ricorrano particolari e motivate circostanze legate alla natura, complessità e importanza dell'oggetto contrattuale e sempreché consentito dalla disciplina vigente, il Contratto può prevedere, con apposita clausola compromissoria, che le controversie di cui al comma 1 del presente articolo siano deferite ad un Collegio arbitrale da costituire con le modalità stabilite in Contratto. 64.3 La clausola compromissoria deve prevedere la facoltà per parte attrice di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente e la facoltà per parte convenuta di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria. In ogni caso, il Committente può ricorrere all'arbitrato e non esercitare la facoltà di cui al precedente periodo solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della società. 80 CODICE DI CONDOTTA STAZIONI S.P.A. (ESTRATTO) DI GRANDI PREMESSA Il Codice di Condotta (di seguito il “Codice”) ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in Grandi Stazioni S.p.A. (di seguito la “Società”) i principi e le regole di comportamento rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”). Il documento, pertanto, si aggiunge a tutte le altre disposizioni deontologiche o agli altri eventuali codici di comportamento che la Società abbia inteso adottare, purché non entrino in conflitto con quanto disposto con il presente Codice. Il Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Grandi Stazioni S.p.A. in data 9 novembre 2004 e costituisce documento ufficiale della Società. Il Codice è rivolto agli Amministratori, ai Sindaci, ai membri dell’Organismo di Vigilanza, ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori, agli Agenti, ai Procuratori e ai Terzi in genere che operano per conto della Società in Italia e all’estero (di seguito i “Destinatari”). VALORI La Società ha inteso adottare il presente Codice di Condotta al fine di introdurre un sistema di principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società, o che agiscono per conto della stessa, nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri. Il Codice si innesta in un ambito più vasto di visione etica di Grandi Stazioni S.p.A., esplicitando i valori che la Società vuole che vengano adottati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti. E’ in virtù di tale progetto che la Società oggi intende riaffermare con grande forza che la correttezza, la riservatezza e la liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un valore imprescindibile. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA 1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI PRINCIPIO 1.1: La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri, con il proprio comportamento, di non condividerne il contenuto e lo spirito. I Destinatari dovranno pertanto attenersi alle disposizioni deontologiche del presente Codice cui la Società ha formalmente aderito. PRINCIPIO 1.2: La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera, a cui dovranno attenersi i Destinatari del presente Codice. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRINCIPIO 1.3: I Destinatari che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano e adeguano la propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione. ORGANIZZAZIONE PRINCIPIO 1.4: PRINCIPIO 1.5: PRINCIPIO 1.6: …omissis… …omissis… …omissis… SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PRINCIPIO 1.7: La Società si impegna affinché sia garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. AMBIENTE PRINCIPIO 1.8: La Società considera la sostenibilità ambientale un elemento strategico nelle attività di sviluppo e gestione commerciale, di progettazione e costruzione, di gestione integrata dei servizi di manutenzione e pulizia e si impegna quindi a: • migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili; • ridurre gli impatti sull’ambiente in termini di risorse idriche e di emissioni di gas serra, emissioni acustiche, emissioni elettromagnetiche, emissioni in atmosfera, nel suolo e nelle acque; • garantire una corretta ed efficiente gestione dei rifiuti, minimizzandone la produzione e promuovendone la raccolta differenziata ed il recupero; • implementare un Sistema di Gestione Ambientale per tutta l’organizzazione, coerente e coordinato con il Sistema di Gestione Ambientale del Gruppo FSI e in linea con i principi e le politiche di tutti i propri azionisti; • contribuire ad aumentare la consapevolezza ambientale dei principali stakeholder: personale, fornitori, clienti, conduttori, frequentatori di stazione, viaggiatori, Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria ed Imprese di Trasporto; • rispettare e, ove possibile, fare di più di quanto richiesto da normative e prescrizioni in materia di tutela e sicurezza ambientale; • perseguire il miglioramento continuo delle performance ambientali. 2. REGOLE DI CONDOTTA PRINCIPALI GENERALI PRINCIPIO 2.1: I Destinatari si impegnano a non promuovere, costituire o organizzare associazioni, nel territorio nazionale o estero, mirate ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici finalizzate alla realizzazione di programmi criminosi. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRINCIPIO 2.2: La Società condanna qualsiasi comportamento adottato dai Destinatari, consistente nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri. Non è consentito offrire e/o ricevere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a/da Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore, tali da non compromettere l’integrità e la reputazione di una delle parti, e da non influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario e, in ogni caso, rientranti nelle ordinarie prassi e consuetudini. Ciascun dipendente o collaboratore che, in qualità di Pubblico Ufficiale e/o Incaricato di Pubblico Servizio, riceva qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio che superi oggettivamente il modico valore, deve darne tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. PRINCIPIO 2.3: E’ proibito destinare a finalità illegittime e diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee. PRINCIPIO 2.4: La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore. ILLECITI SOCIETARI PRINCIPIO 2.5: La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la chiarezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci, al pubblico e alla società incaricata della revisione contabile. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno recepite per la redazione degli atti sopra indicati. Tutte le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni discrezionali delle Funzioni/Direzioni preposte, devono essere supportate da idonea documentazione e da scelte legittime, condivise e in ogni tempo sostenibili. PRINCIPIO 2.6: E’ vietata ogni tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ingiusto ai creditori. PRINCIPIO 2.7: E’ vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale. PRINCIPIO 2.8: E’ vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto ad influenzare la volontà dei componenti dell’assemblea dei soci per ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o di una deliberazione differente da quella che sarebbe stata assunta. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PRINCIPIO 2.9: La Società condanna qualsiasi atto o comportamento che comporti l’inosservanza delle misure normative e aziendali per la tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. I Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi e criteri fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro: a) valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) riduzione dei rischi alla fonte; f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; j) controllo sanitario dei lavoratori; k) allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; m) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; n) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; o) istruzioni adeguate ai lavoratori; p) partecipazione e consultazione dei lavoratori; q) partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; r) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; s) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; t) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; u) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. PRINCIPIO 2.10: I Destinatari sono tenuti al rispetto dei principali doveri e obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori devono: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. ORGANIZZAZIONE PRINCIPIO 2.11: La Società condanna chiunque si introduca abusivamente nei sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. PRINCIPIO 2.12: La Società condanna chiunque produca documenti informatici falsi, sia privati che pubblici, aventi efficacia probatoria. PRINCIPIO 2.13: La Società condanna chiunque installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. PRINCIPIO 2.14: La Società condanna chiunque distrugga, deteriori, cancelli alteri o sopprima informazioni dati o programmi informatici altrui ovvero chiunque metta a disposizione le apparecchiature, i dispositivi o i programmi informatici in grado di procurare quanto in precedenza descritto. PRINCIPIO 2.15: La Società condanna chiunque abusivamente si procuri, riproduca, diffonda o consegni codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. PRINCIPIO 2.16: E’ vietato indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci , con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. PRINCIPIO 2.17: E’ vietato occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. AMBIENTE PRINCIPIO 2.18: La Società condanna qualsiasi atto o comportamento che comporti l’inosservanza delle misure normative in materia di ambiente. In particolare la Società condanna chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o mantenga detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata ovvero chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate dal D.Lgs 152/06 senza osservare le relative prescrizioni e chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del citato Decreto. PRINCIPIO 2.19: La Società condanna chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio previste dal citato Decreto e non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. PRINCIPIO 2.20: La Società condanna chiunque effettui un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dal D.Lgs 152/06. PRINCIPIO 2.21: La Società condanna chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. PRINCIPIO 2.22: La Società condanna chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chiunque inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. PRINCIPIO 2.23: La Società condanna chiunque cagioni l’inquinamento dell’aria, superando i valori limite di emissione e violando le prescrizioni evidenziate nel D.Lgs 152/06. PRINCIPIO 2.24: La Società condanna chiunque violi le misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente ed in particolare non provveda alla cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive come disposto dall’art. 3 del D.Lgs 549/93. 3. ALTRE REGOLE DI CONDOTTA GENERALI PRINCIPIO 3.1: I Destinatari sono tenuti all’obbligo di riservatezza e di tutela dei dati personali e aziendali, al fine di garantire una corretta gestione delle informazioni e, quindi, di prevenire ipotesi di alterazione e/o di illecita comunicazione dei dati trattati. PRINCIPIO 3.2: …omissis… PRINCIPIO 3.3: I Destinatari che compiono atti per conto della Società in virtù di procure o di deleghe affidate devono agire nei limiti delle stesse. E’ vietato a tali soggetti al di fuori dei prefissati limiti e a tutti coloro che non hanno procure o deleghe, impegnare o far credere di poter impegnare la Società nell’espletamento dei loro compiti e delle loro attività. PRINCIPIO 3.4: È vietato porre in essere azioni e comportamenti in conflitto o in concorrenza con l’attività della Società o comunque contrari alle finalità e agli interessi che la stessa persegue. Ai fini del presente principio è da ritenersi in “conflitto di interesse” con la Società chiunque sia titolare, per qualsiasi motivo, di un interesse del terzo contraente contrario a quello della Società. Tutti coloro che operano per conto della Società hanno l’obbligo di astenersi dall’intrattenere rapporti con i terzi nel caso in cui sussistano tali conflitti. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRINCIPIO 3.5: Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera non devono, per nessuna ragione, cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera. Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni: • proporre, in qualsiasi forma, opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona; • offrire in alcun modo denaro o altra utilità che non siano debitamente giustificati dalla trattativa o rapporto in essere; • sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità, la reputazione e la riservatezza di entrambe le parti; • compiere qualsiasi altro atto volto ad indurre i Pubblici Ufficiali, italiani o stranieri, a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono. PRINCIPIO 3.6: …omissis… PRINCIPIO 3.7: Le persone incaricate dalla Società di intrattenere rapporti d’affari con soggetti pubblici di uno Stato straniero possono porre in essere attività e/o azioni vincolanti per la Società esclusivamente con soggetti che abbiano debitamente dimostrato la legittimità dei poteri loro riconosciuti dallo Stato straniero a cui appartengono, oltre che i requisiti di onestà e di correttezza. Sono vietati tutti i rapporti con i soggetti che non soddisfino i suddetti requisiti. PRINCIPIO 3.8: E’ proibito assumere o chiedere di assumere impiegati o ex impiegati della Pubblica Amministrazione, italiana o estera (o persone dalle stesse segnalate), che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, abbiano intrattenuto rapporti determinanti con la Società, salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente e adeguatamente valutati dalla Funzione Risorse Umane e dall’Amministratore Delegato e dichiarati all’Organismo di Vigilanza prima di procedere all’eventuale assunzione. ORGANIZZAZIONE PRINCIPIO 3.9: …omissis… PRINCIPIO 3.10: Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile. Tutti coloro che effettuano le suddette operazioni devono garantire la rintracciabilità delle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, l’evidenza delle eventuali autorizzazioni e delle modalità di esecuzione dell’operazione medesima. PRINCIPIO 3.11: …omissis… PRINCIPIO 3.12: …omissis… PRINCIPIO 3.13: Le attività di sponsorizzazione effettuate dalla Società possono essere destinate esclusivamente in favore di enti e/o organizzazioni di sicura affidabilità ed eticità e che forniscano adeguate garanzie in ordine alla corretta destinazione delle somme erogate. I soggetti incaricati dalla Società di gestire tali attività sono tenuti a verificare, per quanto di loro competenza, il corretto utilizzo dei fondi, richiedendo in ogni caso che le iniziative intraprese siano supportate da adeguata documentazione. PRINCIPIO 3.14: La gestione e l’espletamento delle gare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, dalle procedure organizzative e dai regolamenti interni della Società. I soggetti coinvolti nella gestione della gara hanno l’obbligo di: • assicurare una leale e corretta concorrenza tra i partecipanti; • consentire un’adeguata ricostruibilità/tracciabilità dei criteri adottati e delle scelte attuate; • rispettare, in relazione alle informazioni acquisite in ragione delle attività e delle mansioni svolte, le disposizioni in materia di riservatezza, ponendo in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare divulgazioni, nei confronti di qualsivoglia soggetto, di notizie riservate; • evitare qualsiasi forma di favoritismo, di comportamento collusivo, nonché ogni altra condotta non conforme alla normativa vigente, alle procedure organizzative e ai regolamenti interni della Società. PRINCIPIO 3.15: Tutti coloro che partecipano alle commissioni di gara in qualità di membro o di segretario devono: • operare con imparzialità, assumere decisioni con rigore, mantenere la dovuta riservatezza e operare nel rispetto della normativa vigente; • svolgere i propri compiti in posizione di indipendenza, imparzialità e autonomia, evitando trattamenti di favore e/o di fruire di situazioni di privilegio, respingendo ogni pressione indebita; • astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui loro o il coniuge o i loro parenti entro il quarto grado e/o i loro conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità della Società; • mantenere la massima riservatezza in ogni circostanza ed evitare di fornire qualsivoglia, seppur minima, informazione acquisita in ragione dell’attività svolta. PRINCIPIO 3.16: …omissis… ILLECITI SOCIETARI PRINCIPIO 3.17: La Società esige che gli Amministratori, i Consulenti e i Dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente, dimostrando cooperazione e solerzia specialmente in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, degli altri Organi sociali e della Società di Revisione, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. PRINCIPIO 3.18: E’ vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno della Società, concernenti la Società stessa, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i terzi che per essa operano. PRINCIPIO 3.19: In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, i Destinatari devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo. E’ vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali. PRINCIPIO 3.20: E’ vietato porre in essere comportamenti orientati allo sfruttamento delle informazioni privilegiate detenute dai soggetti appartenenti alla Società per motivi legati allo svolgimento delle proprie funzioni e competenze aziendali. I Destinatari devono agire garantendo la tutela e la protezione dei dati aziendali trattati, il rispetto del segreto professionale e la salvaguardia delle informazioni riservate in loro possesso. PRINCIPIO 3.21: È vietato diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del valore della società e/o delle sue componenti economiche o patrimoniali. Rev. 4 (CdA 28092012)
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