N. 62 - assimpresasrl.it

Modena, 06 marzo 2015
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003
Art. 35, commi da 28 a 28-ter, DL n. 223/2006
Art. 50, DL n. 69/2013
Art. 28, D.Lgs. n. 175/2014
Circolare Agenzia Entrate 30.12.2014, n. 31/E
Nell’ambito del Decreto “Semplificazioni” è prevista l’abrogazione, a decorrere dal 13.12.2014,
della responsabilità solidale fiscale (relativa al corretto versamento delle ritenute IRPEF).
Rimane ancora in essere la responsabilità contributiva / retributiva (relativa al corretto versamento
di retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi), con riferimento alla quale il Legislatore
ha previsto che, in caso di pagamento da parte del committente convenuto in giudizio, lo stesso è
tenuto ad assolvere gli obblighi previsti in capo al sostituto d’imposta.
In merito a tali modifiche, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le violazioni commesse fino
al 12.12.2014 e non ancora definite è applicabile il c.d. “favor rei” con riferimento alle sole sanzioni
amministrative e non anche alla responsabilità solidale.
Come noto il Legislatore ha introdotto e disciplinato con:
l’art. 35, commi da 28 a 28-ter, DL n. 223/2006 la responsabilità solidale fiscale;
l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 la responsabilità solidale retributiva / contributiva;
nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto.
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE
La “discussa” normativa relativa alla responsabilità solidale fiscale è stata oggetto di ripetuti
interventi nel corso del tempo. In particolare si rammenta che:
a seguito delle modifiche apportate, prima dal DL n. 16/2012 e successivamente dal DL n.
83/2012, il quadro normativo risultante individua(va) una responsabilità differenziata per il
committente e per l’appaltatore prevedendo che:
l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti tributari
(versamento delle ritenute IRPEF e dell’IVA) riguardanti il contratto di subappalto nei limiti
dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
L’appaltatore, per evitare la responsabilità solidale, deve verificare che detti versamenti scaduti
alla data di pagamento del corrispettivo siano stati regolarmente effettuati. A tal fine lo stesso
deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante tale
regolarità (anche tramite asseverazione di un CAF / professionista abilitato);
il committente è tenuto a verificare, prima di pagare la fattura, che l’appaltatore (e gli eventuali
subappaltatori) abbia effettuato i suddetti adempimenti.
Nel caso in cui l’appaltatore non abbia regolarmente versato le ritenute, al committente che abbia
pagato senza richiedere detta documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti
fiscali è applicabile la sanzione da € 5.000 a € 200.000.
Il committente non è quindi obbligato solidalmente;
con l’art. 50, DL n. 69/2013 è stata abrogata la responsabilità solidale fiscale per il
versamento dell’IVA. Conseguentemente, la responsabilità solidale fiscale ed il conseguente
obbligo di verifica in capo al committente riguarda(va)no solo il versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente.
Si evidenzia che contestualmente è stato altresì soppresso il DURT, ossia il documento unico di
regolarità tributaria la cui ratio era quella di “scaricare” la responsabilità dell’appaltatore /
committente in possesso di tale documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
In merito all’ambito di applicazione della responsabilità fiscale si rammenta che l’Agenzia delle
Entrate nelle Circolari 8.10.2012 n. 40/E e 1.3.2013, n. 2/E ha fornito i chiarimenti di seguito
riportati:
Ambito soggettivo
La disciplina in esame:
è applicabile ai contratti di appalto / subappalto conclusi:
da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di un’attività rilevante ai fini IVA;
in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti
pubblici, ecc.);
non è applicabile:
alle “stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006;
ai privati;
ai condomini (non riconducibili fra i soggetti di cui agli artt. 73 e 74, TUIR).
Ancorché in caso di appalto tra committente privato e impresa la responsabilità solidale non
trovi applicazione, qualora l’appaltatore si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti tra
tali soggetti la stessa trova applicazione.
Ambito oggettivo
La disciplina in esame non è limitata al settore edile ma è applicabile, più in generale, alla
tipologia contrattuale rientrante nell’appalto ex art. 1665, C.c..
A tal fine non è necessaria la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore /
subappaltatore), ma è sufficiente che ci siano committente / appaltatore e che “l’appaltatore
provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente”.
Sono escluse le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere o servizi quali,
ad esempio:
gli appalti di fornitura di beni;
il contratto d’opera, ex art. 2222, C.c.. Sono quindi escluse le prestazioni professionali e dei
piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi;
il contratto di trasporto, ex art. 1678 e seguenti, C.c.;
il contratto di subfornitura, ex Legge n. 192/98;
le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
In merito alla regolarità dei versamenti, nelle citate Circolari nn. 40/E e 2/E è stato altresì
precisato che:
l’attestazione della regolarità dei versamenti effettuati dall’appaltatore / subappaltatore può
essere resa anche direttamente dall’appaltatore / subappaltatore tramite una dichiarazione ai
sensi del DPR n. 445/2000;
in presenza di più contratti di appalto / subappalto tra le medesime parti detta attestazione
può essere rilasciata in “modo unitario”;
se i pagamenti all’appaltatore / subappaltatore sono effettuati mediante bonifico bancario “o
altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma
versata a suo favore” l’attestazione della regolarità dei versamenti fiscali va riferita a quelli scaduti
al momento in cui il committente / appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non al
momento del successivo accreditamento sul c/c del beneficiario (appaltatore /
subappaltatore). Ciò per evitare che l’attestazione abbia “ad oggetto fatti successivi al suo
rilascio”;
la richiesta della documentazione attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati
dall’appaltatore / subappaltatore riguarda soltanto le prestazioni rese nell’ambito di contratti
stipulati dal 12.8.2012.
LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”
L’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, ha abrogato i citati commi da 28
a 28-ter dell’art. 35, DL n. 223/2006 e quindi ha eliminato la responsabilità solidale fiscale negli
appalti.
Decorrenza
Il citato art. 28 non prevede una decorrenza specifica e quindi la responsabilità solidale fiscale
risulta soppressa a decorrere dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014).
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E ha precisato che: “in
attuazione del principio di legalità, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (c.d. “favor rei),
non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 a euro 200.000)
posta a carico del committente per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non
ancora definite alla medesima data.
Il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale
prevista in capo all’appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data di entrata
in vigore della disposizione in esame, posto che il principio del favor rei trova applicazione con
esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie …”.
In altre parole quindi, in caso di omesso / irregolare versamento delle ritenute:
la mancata verifica da parte del committente del regolare versamento delle ritenute da
parte dell’appaltatore prima del pagamento dello stesso non può essere sanzionata anche se
precedente al 13.12.2014;
l’appaltatore continua ad essere obbligato in solido con il subappaltatore con riferimento
agli adempimenti scaduti entro il 13.12.2014.
A seguito dell’eliminazione della responsabilità solidale fiscale, il comma 3 dell’art. 28 in esame
dispone il potenziamento dell’attività di controllo prevedendo che l’INPS fornisca “all’Agenzia
delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei
relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso”.
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE RETRIBUTIVA / CONTRIBUTIVA
Come sopra accennato, l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto e disciplinato la
responsabilità solidale retributiva / contributiva in base alla quale, committente (imprenditore /
sostituto d’imposta), appaltatore e subappaltatore sono solidalmente responsabili per il
regolare versamento di retribuzioni, comprese le quote TFR, contributi previdenziali e premi
assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Tale responsabilità solidale in capo al committente trova applicazione nel limite di 2 anni dalla
cessazione del contratto di appalto.
Con riferimento ai contributi, ciò significa che l’INPS può richiedere il “recupero” dei contributi al
responsabile solidale (committente) entro 2 anni dalla fine del contratto di appalto fermo restando il
termine ordinario di 5 anni per il recupero contributivo nei confronti del sostituto d’imposta
inadempiente (appaltatore / subappaltatore).
Va peraltro evidenziato che:
in caso di irregolare versamento, il committente, in sede processuale, può avvalersi della
escussione del patrimonio dell’appaltatore / subappaltatore e quindi l’azione esecutiva nei
confronti dello stesso potrà essere intentata solo in caso di escussione infruttuosa nei confronti
dell’appaltatore / subappaltatore;
tramite la contrattazione collettiva nazionale (CCN) è possibile fissare metodi e procedure con
le quali il committente può esercitare un controllo sui comportamenti dell’appaltatore e,
conseguentemente, limitare la responsabilità solidale relativa al versamento delle retribuzioni,
dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
La disciplina in esame non trova applicazione:
se il committente è una persona fisica “privato”;
con riferimento ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.
LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”
L’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato il citato art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003
disponendo che:
“il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi
del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”.
A seguito di tale modifica, quindi, il committente riconosciuto solidalmente responsabile che
provvede al pagamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e/o dei premi
assicurativi dovuti dall’appaltatore assume la qualifica di sostituto d’imposta e come tale è
tenuto ad assolvere i relativi adempimenti di cui al DPR n. 600/73 (versamento delle ritenute alla
fonte, presentazione della CU e del mod. 770, ecc.).
Come in passato, resta fermo che, in tali casi, il committente potrà “rifarsi” sul coobbligato ex art.
1299, C.c..
In merito, nella citata Circolare n. 31/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “tale previsione ha
natura confermativa di un principio di carattere generale, già risultante dall’applicazione delle
ordinarie disposizioni in materia di sostituzione d’imposta (…, ad esempio, la risoluzione n. 481/E
del 2008 per la sussistenza dell’obbligo del committente di assolvere gli adempimenti del sostituto
d’imposta in relazione ai pagamenti effettuati ai dipendenti dell’appaltatore anche a seguito delle
azioni proposte ai sensi dell’articolo 1676 del codice civile).”
Si evidenzia infine che, come in passato:
il committente (imprenditore / sostituto d’imposta) rimane comunque escluso da ogni
responsabilità solidale in ordine alle sanzioni civili, delle quali risponde esclusivamente il
responsabile dell’inadempimento (appaltatore / subappaltatore);
il debito contributivo derivante dalla responsabilità solidale in esame non pregiudica il rilascio del
DURC “regolare”.