LA CONTABILITÀ, IL PATRIMONIO E IL REDDITO 215 contabilità analitica (COA). La contabilità generale si occupa quindi dell’impresa nella sua unitarietà, mentre alla contabilità analitica è affidato il compito di definire le responsabilità gestionali all’interno dell’azienda. Il bilancio consolidato ha per oggetto un gruppo di imprese viste come “un'unica impresa”. È quindi lo strumento per poter comprendere la realtà reddituale e patrimoniale del Gruppo. Le singole società che lo compongono vengono di fatto assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società. 17.1.2 Le scritture contabili Il bilancio deve fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo i corretti principi contabili: della composizione del patrimonio aziendale, con riferimento ai gruppi omogenei di cui è composto e specificando le caratteristiche tecniche e finanziarie delle attività e passività, nonché le variazioni avvenute nel tempo; del risultato economico conseguito nell’esercizio, che comprende una chiara esposizione dei componenti positivi e negativi del reddito. Deve inoltre fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio stesso risulti intelligibile e corretto. A tale scopo la legge stabilisce che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere (art. 2214 c.c.): il libro giornale; il libro degli inventari; le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. L’inventario, da redigersi ogni anno, deve contenere le attività e passività dell’impresa (patrimonio netto) e “si chiude con il bilancio” (art. 2217 c.c.) e cioè con la determinazione del risultato economico. Le scritture contabili delle società di capitali Le società di capitali (Spa e Srl) e le cooperative (tranne quelle esenti) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria e cioè ad eseguire il bilancio col metodo della partita doppia (v. capitolo successivo). Il bilancio di esercizio è costituito da (art. 2423 c.c.): stato patrimoniale, per la determinazione del patrimonio netto; conto economico, per la determinazione del reddito di esercizio; nota integrativa, con la quale si descrivono i criteri seguiti nella gestione contabile. Possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.) le imprese che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti parametri: totale attivo dello stato patrimoniale, 4.400.000 €; ricavi, 8.800.000 €; dipendenti mediamente occupati, 50 unità. Le scritture contabili delle società di persone e delle ditte individuali Le società di persone e le ditte individuali possono assolvere gli obblighi contabili in modo semplificato, con la tenuta della sola contabilità IVA integrata dalla contabilità ai fini dell’imposta sui redditi (ricavi e acquisti). Se però il volume d'affari dell'anno precedente è superiore a 400.000 €, per le società che prestano servizi, o a 700.000 €, per le altre società, scatta l’obbligo della contabilità ordinaria. La contabilità semplificata è comunque opzionale e l’amministratore può optare sempre per la contabilità ordinaria, anche quando il volume d’affari è inferiore ai limiti suddetti.
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