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LA CONTABILITÀ, IL PATRIMONIO E IL REDDITO
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contabilità analitica (COA). La contabilità generale si occupa quindi dell’impresa
nella sua unitarietà, mentre alla contabilità analitica è affidato il compito di definire le responsabilità gestionali all’interno dell’azienda.
Il bilancio consolidato ha per oggetto un gruppo di imprese viste come “un'unica
impresa”. È quindi lo strumento per poter comprendere la realtà reddituale e patrimoniale del Gruppo. Le singole società che lo compongono vengono di fatto
assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società.
17.1.2
Le scritture contabili
Il bilancio deve fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo i corretti principi contabili:
 della composizione del patrimonio aziendale, con riferimento ai gruppi omogenei di cui è composto e specificando le caratteristiche tecniche e finanziarie
delle attività e passività, nonché le variazioni avvenute nel tempo;
 del risultato economico conseguito nell’esercizio, che comprende una chiara
esposizione dei componenti positivi e negativi del reddito.
Deve inoltre fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio stesso risulti
intelligibile e corretto. A tale scopo la legge stabilisce che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere (art. 2214 c.c.):
 il libro giornale;
 il libro degli inventari;
 le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio
dell’impresa. L’inventario, da redigersi ogni anno, deve contenere le attività e passività dell’impresa (patrimonio netto) e “si chiude con il bilancio” (art. 2217 c.c.)
e cioè con la determinazione del risultato economico.
Le scritture contabili delle società di capitali
Le società di capitali (Spa e Srl) e le cooperative (tranne quelle esenti) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria e cioè ad eseguire il bilancio col metodo della partita doppia (v. capitolo successivo). Il bilancio di esercizio è costituito da
(art. 2423 c.c.):
 stato patrimoniale, per la determinazione del patrimonio netto;
 conto economico, per la determinazione del reddito di esercizio;
 nota integrativa, con la quale si descrivono i criteri seguiti nella gestione contabile.
Possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.) le imprese che
per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti parametri:
 totale attivo dello stato patrimoniale, 4.400.000 €;
 ricavi, 8.800.000 €;
 dipendenti mediamente occupati, 50 unità.
Le scritture contabili delle società di persone e delle ditte individuali
Le società di persone e le ditte individuali possono assolvere gli obblighi contabili in
modo semplificato, con la tenuta della sola contabilità IVA integrata dalla contabilità ai fini dell’imposta sui redditi (ricavi e acquisti). Se però il volume d'affari
dell'anno precedente è superiore a 400.000 €, per le società che prestano servizi, o
a 700.000 €, per le altre società, scatta l’obbligo della contabilità ordinaria. La contabilità semplificata è comunque opzionale e l’amministratore può optare sempre
per la contabilità ordinaria, anche quando il volume d’affari è inferiore ai limiti
suddetti.