RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE …… S.O. …… *************** CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UN IMPIANTO ACC NELLA STAZIONE DI BUSSOLENO SULLA LINEA TORINOMODANE, NONCHÉ INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SCMT, DI TELECOMUNICAZIONI, DI LUCE E FORZA MOTRICE, DI TECNOLOGICO ADEGUAMENTO PER APPARECCHIATURE, IL FABBRICATI AD CONTENIMENTO COMPRESI GLI USO DELLE INTERVENTI COMPLEMENTARI E SECONDARI CONNESSI. CIG 5255350403 TRA RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 188/2003 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto, l’Ing. Attilio Gaeta nato a Capua, il 20/05/1952, nella qualità di Referente di Progetto, munito dei necessari poteri giusta atto di individuazione dei referenti di progetto di repertorio n.75931,rogito n. 18411, in data 30.06.2010 dal Notaio Paolo Castellini di Roma (di seguito, per brevità, , “RFI” o “Committente”) Premesso che 1 - R.F.I., in relazione al Piano d’Impresa relativo al Programma “Ammodernamento infrastrutturale”, Progetto “Rinnovo per obsolescenza di impianti di stazione, di stanziamento, telecomando e di rilevazione temperatura boccole, nonché realizzazione sistemi di diagnostica”- RAI 219 00203 - 1609.TE , CUP J57I10000430001, Network 100068013, ha la necessità di far eseguire la Progettazione Esecutiva e i Lavori per la Realizzazione delle Opere così come definite all’art.2 della presente Convenzione e meglio dettagliate nell’Allegato n° 3 alla presente Convenzione; a) RFI per l’affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita procedura ristretta n. DAC.TO.0013 ai sensi della parte III del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria …………….……………………………………………………………....; b) con lettera prot. n.………. in data …………………. RFI ha dato comunicazione all’Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione; c) con lettera prot. n. … in data … … è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione; d) con lettera prot. n…….… in data … … è stato comunicato all’Appaltatore il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva; e) l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 35; f) pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto. Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante ed essenziale di quanto è qui di seguito disposto, si conviene e stipula quanto segue CAPO I DEFINIZIONI - OGGETTO DEL CONTRATTO – DISCIPLINA – 2 PREZZI ARTICOLO 1 DEFINIZIONI In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente patto, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi. 1. “Apparato Centrale Computerizzato (ACC)”: impianto di segnalamento per il comando e controllo della circolazione dei treni in una stazione ferroviaria, le cui funzioni sono descritte negli Allegati alla presente Convenzione. 2. “Agenti della Circolazione”: il personale del Committente addetto alla circolazione dei treni che parteciperà ai corsi di istruzione di cui all’art. 22.1 della presente Convenzione. 3. “Agenti della Manutenzione”: il personale del Committente addetto all’esecuzione delle attività di cui agli art. 26 e 27 della presente Convenzione che parteciperà ai corsi di istruzione di cui all’art. 22 della presente Convenzione. 4. “ANSF”: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, istituita dal D.L. n°162 del 10 Agosto 2007. 5. “Appaltatore”: l’Impresa ___________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________________ come già individuata nella parte introduttiva della presente Convenzione. 6. “Boe (Eurobalise)”: Dispositivi atti alla trasmissione terra -> bordo conformi agli standard europei – di tipo fisso o commutato. 7. “Certificato di Collaudo Generale Positivo”: il certificato di cui all’art. 3 29.3 - comma c) della presente Convenzione. 8. “Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM”: il certificato di cui all’art. 28.1 – comma c) della presente Convenzione. 9. “Certificazione della Dichiarazione di Conformità e Ultimazione”: la certificazione, redatta e firmata a cura del Soggetto Tecnico, di cui all’art. 25.2 della presente Convenzione. 10. “Collaudo Generale”: il Collaudo Generale dell’Opera, da effettuarsi ai sensi dell’art. 29.3 della presente Convenzione. 11. “Committente”: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A come meglio indicata nella parte introduttiva della presente Convenzione; nel seguito, anche R.F.I.. 12. “Condizioni Generali”: le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. il 31 gennaio 2012 e registrate all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3, in data 2 marzo 2012. 13. “Conto Prefinale dei Lavori”: il documento di cui all’art. 46 delle Con- dizioni Generali. 14. “Contratto”: la presente Convenzione e tutti i suoi Allegati (che ne costituiscono parte integrante), nonché tutti i documenti richiamati nella Convenzione e/o negli Allegati alla Stessa. 15. “Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori”: il soggetto di cui all’art. 9 della presente Convenzione. 16. “Commissione di Verifica Tecnica (CVT)”: Commissione nominata ai sensi della Disposizione RFI 16/2003 (Allegato n° 28.1) per la verifica degli 4 impianti ai fini della loro attivazione. 17. “Data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione”: la data in cui viene sottoscritto dalle Parti il Verbale di Consegna delle prestazioni di Progettazione Esecutiva, di cui all’art. 6 della presente Convenzione, e dalla quale decorrono i termini fissati nel Programma Generale per l’esecuzione delle suddette attività. 18. Data di Consegna dei Lavori”: la data in cui viene sottoscritto dalle Parti il Verbale di Consegna dei Lavori di realizzazione delle opere, di cui all’art 6 della presente Convenzione, e dalla quale decorrono i termini fissati nel Programma Generale dei Lavori 19. “Data di Ultimazione dell’Intervento e di consegna al DL”: la data entro la quale dovrà essere completata l’esecuzione di ciascun Intervento come indicato nel programma contrattuale dei lavori (Allegato n° 10 alla presente Convenzione). Tale Data di Ultimazione dell’Intervento sarà in-dicata dall’Appaltatore nel Piano di Gestione dell’Appalto che dovrà esse-re redatto dall’Appaltatore in conformità alle Prescrizioni di Qualità ed approvato dal Committente ai sensi del successivo art. 7.3 della presente Convenzione. 20. “Data di Realizzazione dell’Opera”: la data risultante dal Verbale di Realizzazione dell’Opera, di cui all’art. 29.1 della presente Convenzione. 21. “Data di Ultimazione dei Lavori”: la data risultante dal Verbale di Ultimazione dei Lavori, di cui all’art. 29.2 della presente Convenzione. 22. “Dichiarazione di Conformità dell’Intervento”: il documento di cui all’art. 25.1.1 (i) della presente Convenzione. 23. “Dichiarazione di Ultimazione dell’Intervento”: il documento di cui all’art. 25.1 della presente Convenzione. 5 24. “Direttore della Progettazione”: il soggetto che sarà designato dall’Appaltatore come previsto al successivo art. 8.12 della presente Convenzione. 25. “Direttore Tecnico”: il soggetto che sarà designato dall’Appaltatore come previsto al successivo art. 10.3 della presente Convenzione. 26. “Documentazione Elaborata dal Committente”: collettivamente la presente Convenzione e tutti i suoi Allegati (che ne costituiscono parte integrante), nonché tutti i documenti richiamati nella Convenzione e/o negli Allegati alla Stessa che sono stati predisposti dal Committente e che sono stati verificati e validati dall’Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della presente Convenzione prima della sottoscrizione del presente Contratto. 27. “Documentazione Preliminare”: la documentazione di cui al Piano del-la Qualità che comprende il Piano di Gestione dell’Appalto e i riferimenti ai documenti relativi all’organizzazione aziendale per la qualità dell’Appaltatore che l’Appaltatore stesso deve predisporre in osservanza delle Prescrizioni della Qualità, come stabilito al successivo art. 7 della presente Convenzione. 28. “Documentazione Suppletiva”: i seguenti documenti: (a) Piano della Progettazione; (b) Piano degli Approvvigionamenti; (c) Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo della Qualità; (d) Piano di Attivazione e Messa in Servizio; (e) Piano di Assistenza Tecnica; (f) Piano di Gestione delle Clausole RAM; che l’Appaltatore deve predisporre in osservanza alle Prescrizioni di Qualità, come stabilito al successivo art. 7 della presente Convenzione. 6 29. “Documento di Entrata Merci”: il documento di cui all’art. 19.2- comma b) della presente Convenzione. 30. “Elaborati di Dettaglio”: gli elaborati che l’Appaltatore dovrà produrre per consentire una maggiore aderenza fra il progetto esecutivo, costituito dagli elaborati sviluppati secondo i criteri indicati nell’Allegato n° 3 alla presente Convenzione e le modalità costruttive e di dettaglio del progetto stesso al fine di poter maggiormente identificare ogni dettaglio costruttivo dell’Opera in forma, tipologia, qualità, dimensione. 31. “Gestore Infrastruttura” (GI): indica la società RFI nel suo ruolo di gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, secondo quanto attribuitole dall’Atto di Concessione e dal Contratto di Programma, che regola i rapporti di RFI con lo Stato Italiano. 32. “Guasti Attesi”: il numero di guasti dell’ACC, ossia di malfunzionamenti, stimato dal Committente come numero di guasti attesi 33. “Guasti Rilevati”: il numero di guasti dell’ACC, ossia di malfunzionamenti, che sarà rilevato dal Committente nel periodo di rilevamento di cui all’articolo 28 della presente Convenzione. 34. “Intervento”: l’operazione o il complesso di operazioni di cui all’articolo 14.3 della presente Convenzione che devono essere realizzate dall’Appaltatore entro i termini al fine di conseguire le attivazioni previste nel programma contrattuale. 35. “Lavorazione”: le varie lavorazioni, come da Allegato n° 14 alla presente Convenzione. 36. “Linee Guida per la Progettazione dell’Appaltatore”: il documento “Linee guida per la Progettazione dell’Appaltatore”, di cui all’Allegato n° 4.1. 7 37. “Manuale di Manutenzione ACC”: il documento che sarà redatto dall’Appaltatore in conformità alle prescrizioni di cui all’Allegato n° 21 alla presente Convenzione. 38. “Opera”: i lavori di costruzione, produzione e fornitura di materiali e SW (inclusi quelli di ricambio e consumo dell’ACC ma esclusi i materiali elencati nell’Allegato n° 15, “Materiali di fornitura a cura di R.F.I”, alla presente Convenzione), installazione, ultimazione, collaudo e manutenzione (diversa da quella che verrà espletata dal personale del Committente ai sensi degli art. 26 e 27 della presente Convenzione), tutti come meglio indicati generale nella documentazione contrattuale allegata alla presente Convenzione, e che devono essere eseguiti od altrimenti realizzati dall’Appaltatore in forza (i) del presente Contratto; (ii) della Progettazione dell’Appaltatore, al fine di realizzare e consegnare l’Opera a Perfetta Regola d’Arte. 39. “Perfetta Regola d’Arte”: le più recenti ed avanzate tecniche (in particolare per quanto concerne la sicurezza), che dovranno essere utilizzate dall’Appaltatore in modo che l’Opera possa essere progettata, realizzata e consegnata, entro i termini contrattuali, perfettamente funzionante, efficiente e idonea all’uso a cui è destinata, e perfettamente in grado sia di rispettare tutti i requisiti di cui al presente Contratto ed, in particolare, i Requisiti RAM indicati, sia di mantenere tutti tali Requisiti RAM fino al termine della Vita Intera dell’ACC. 40. “Periodo di Assistenza all’Esercizio”: il periodo di tempo indicato all’art. 26 della presente Convenzione. 41. “Periodo di Manutenzione”: il periodo di tempo indicato all’art. 27.1 della presente Convenzione. 8 42. “Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM”: il periodo di tempo di cui all’art. 28.1 della presente Convenzione. 43. “Piano della Qualità”: il documento che precisa le modalità operative, le risorse e le sequenze di attività che l’Appaltatore si impegna a porre in essere per garantire l’esecuzione dell’Opera nel rispetto dei tempi, dei co-sti e delle prestazioni richiesti in forza del presente Contratto. Il Piano della Qualità si compone della Documentazione Preliminare e della Documentazione Suppletiva, che l’Appaltatore dovrà predisporre in conformità alle Prescrizioni della Qualità di cui all’Allegato n° 22 alla presente Convenzione, come stabilito dal successivo art. 7 della presente Convenzione. 44. “Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)”: il documento di cui all’Allegato n° 6 alla presente Convenzione che forma parte integrante della Documentazione Elaborata dal Committente. 45. “Piano degli Interventi”: il documento che forma parte integrante del Programma Generale dei Lavori. 46. “Piano degli Approvvigionamenti”: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva. 47. “Piano della Progettazione”: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva. 48. “Piano di Gestione dell’Appalto”: il documento che dovrà essere redatto dall’Appaltatore in conformità alle Prescrizioni di Qualità ed approvato dal Committente ai sensi del successivo art. 7.3. della presente Convenzione. 49. “Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo della Qualità”: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva. 50. “Piano di Attivazione e Messa in Servizio”: il documento che forma parte 9 integrante della Documentazione Suppletiva. 51. “Piano di Assistenza Tecnica”: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva. 52. “Piano di Gestione delle Clausole RAM”: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva. 53. “Prescrizioni di Legge”: ogni normativa comunitaria, nazionale, regionale, comunale, anche di natura tecnica, applicabile in Italia (a livello nazionale o locale), e/o ogni altro requisito relativo ad una qualsiasi approvazione o permesso necessario per l’esecuzione o completamento dell’Opera a Perfetta Regola d’Arte, in conformità al presente Contratto. 54. “Prescrizioni della Qualità”: il documento di cui all’Allegato n° 22 alla presente Convenzione. 55. “Posto Centrale (PC)”: l’insieme delle apparecchiature e del software che processano le logiche di sicurezza dell’impianto ACC. 56. “Posto Periferico (PP)”: l’insieme delle apparecchiature e del software che realizzano l’attuazione degli enti di piazzale in base ai comandi ricevuti dal Posto Centrale. 57. “Progettazione dell’Appaltatore”: la Progettazione complessiva elaborata dall’Appaltatore necessaria per la realizzazione a Perfetta Regola d’Arte dell’Opera, che dovrà essere predisposta dall’Appaltatore in conformità al Piano della Progettazione (di cui al Piano della Qualità.) così come previsto al successivo art. 8 della presente Convenzione. 58. “Progettazione di base”: il sottoinsieme degli Elaborati di Dettaglio de- finito dalla Disposizione RFI 16/2003 (Allegato n° 28.1 alla presente Convenzione) e i documenti e le base dati previsti dalla “Procedura di re-visione 10 del progetto di base” (Allegato n° 29.19 alla presente Convenzione). 59. “Progetto Esecutivo”: il progetto costituito dagli elaborati sviluppati dall’Appaltatore, secondo i criteri indicati nella presente Convenzione e nei suoi allegati, e corredato di computo metrico, ad un livello di definizione tale da identificare lo scenario dell’intera soluzione con tutti i particolari architettonici, strutturali, costruttivi ed impiantistici dell’Opera e tale altresì da avere un’evidenza completa di tutte le possibili voci di lavora-zione e di fornitura per la realizzazione dell’Opera oltre ad evidenziare le modalità esecutive di dettaglio. 60. “Programma Contrattuale dei Lavori”: il documento che forma parte integrante del Programma Generale Dei Lavori e di cui all’Allegato n° 10 alla presente Convenzione. 61. “Programma Esecutivo dei Lavori”: il programma dei lavori che l’Appaltatore svilupperà, ai sensi dell’articolo 8 della presente Convenzione, nel rispetto del programma contrattuale dei lavori (Allegato n° 10 alla presente Convenzione). 62. “Programma Generale dei Lavori”: l’insieme degli Allegati n° 10 e 14 alla presente Convenzione, contenente: le singole Lavorazioni in cui l’Appalto stesso risulta suddiviso e necessarie alla stesura del Cronoprogramma dell’Appaltatore (Allegato n° 10); le modalità di salizzazione dei prezzi a corpo (Allegato n° 14); il Programma Contrattuale dei Lavori, descrittivo dei tempi di ultimazione dei singoli lavori e/o interventi di cui alla presente Convenzione che l’Appaltatore dovrà eseguire per realizzare ed ultimare l’Opera (Allegato n° 10). 63. “Programma Operativo dei Lavori”: il programma dei lavori che l’Appaltatore svilupperà, ai sensi dell’articolo 8 della presente Convenzione, nel 11 rispetto del programma contrattuale dei lavori (Allegato n° 10 alla presente Convenzione). 64. “Project Manager”: il soggetto incaricato della gestione tecnico/amministrativa dell’appalto come previsto dal successivo art. 10 della presente Convenzione. 65. “Registro di Manutenzione”: il registro che sarà predisposto dal Committente e compilato dal proprio personale ai sensi dell’art. 27 della presente Convenzione. 66. “Requisiti RAM”: gli standard prestazionali in termini di disponibilità, affidabilità, manutenibilità. 67. “Responsabili della Progettazione”: i soggetti che saranno designati dall’Appaltatore come previsto al successivo art. 8.12 della presente Convenzione. 68. “Safety Case di Applicazione Generica”: richiesto dossier costituito dall’insieme di prove, verifiche e/o dimostrazioni attestanti il raggiungi-mento dei requisiti di sicurezza. 69. “Safety Case di Applicazione Specifica”: safety case relativo all’installazione specifica (in riferimento al sistema ACC). 70. “Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto”: il documento di cui all’art. 19.2(b) della presente Convenzione. 71. “Soggetto Tecnico”: Struttura Operativa incaricata dell’effettuazione e certificazione di tutte le verifiche tecniche e prove propedeutiche alle attività di competenza della Commissione di Verifica Tecnica (CVT), secondo le procedure di R.F.I.. 72. “Strumenti di Progettazione dell’ACC”: gli strumenti di progettazione 12 necessari alla realizzazione o modifica della Progettazione dell’ACC. 73. “Strumenti di Simulazione”: il complesso di apparecchiature hardware e pacchetti applicativi software che consentono di verificare in simulazione le funzionalità dell’ACC. 74. “Tariffe”: le tariffe indicate negli Allegati n° 8 e 9 alla presente Convenzione, che saranno invariabili e non soggette a modificazioni di sorta, indipendentemente da qualsiasi circostanza che possa verificarsi nell’esecuzione del presente Contratto (cf. art. 15 della presente Convenzione). 75. “Verbale di Consegna delle Prestazioni di Progettazione e Dei Lavori”: i verbali di cui all’art. 6(a) della presente Convenzione. 76. “Verbale di Consegna dell’Intervento a CVT”: il verbale di cui all’art. 25.3 della presente Convenzione. 77. “Verbale di ultimazione dell’Intervento e consegna alla DL”: il verbale di cui all’art. 25.1 della presente Convenzione. 78. “Verbale di Realizzazione dell’Opera”: il verbale di cui all’art. 29.1 della presente Convenzione. 79. “Verbale di Ultimazione dei Lavori”: il verbale di cui all’art. 29.2(a) della presente Convenzione. 80. “Vita Intera dell’ACC”: il periodo di 16 (sedici) anni decorrente dalla fine del periodo di manutenzione di cui all’art. 27.1 della presente Convenzione. Le definizioni indicate al singolare indicano anche il plurale e viceversa a seconda del contesto in cui sono inserite. ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO Con il presente contratto, RFI affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione, 13 alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati e/o ad essa allegati, delle seguenti prestazioni: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UN IMPIANTO ACC NELLA STAZIONE DI BUSSOLENO SULLA INTERVENTI DI LINEA TORINO-MODANE, REALIZZAZIONE TELECOMUNICAZIONI, DI LUCE DI E IM-PIANTI FORZA NONCHÉ SCMT, DI MOTRICE, DI ADEGUAMENTO FABBRICATI AD USO TECNO-LOGICO PER IL CONTENIMENTO DELLE APPARECCHIATU-RE, COMPRESI GLI INTERVENTI COMPLEMENTARI E SE-CONDARI CONNESSI. Descrizione dell’oggetto L’Opera, come definita nella documentazione contrattuale allegata alla presente convenzione, comprende la progettazione e realizzazione delle seguenti macrolavorazioni: : IMPIANTI IS /SCMT - Progettazione, realizzazione e configurazione degli impianti di cabina, delle postazioni di comando e controllo, dei quadri di alimenta-zione, con posa e allacciamenti degli armadi, delle apparecchiature, cavi e conduttori, relativi alla realizzazione dell’ACC; - Studio ergonomico della postazione operatore; - Progettazione, realizzazione e configurazione del sistema CMT implementato in modo nativo in ACC o con interfaccia ACC dedicata ed encoder ; - Realizzazione dell’interfacciamento con il sistema ATN; - Progettazione e realizzazione del sistema a spola con apparecchiature conta assi lato Susa; 14 - Progettazione e realizzazione dell’interfaccia di BAcc lato Torino e lato Modane ( testata di blocco); - Fornitura e realizzazione delle canalizzazioni e vie cavi, posa e allacciamento dei cavi di piazzale IS e SCMT; - Fornitura, posa e allacciamento delle apparecchiature di piazzale necessarie compresi i PI di SCMT e relativi supporti ; - Redazione degli elaborati di progetto e AS BUILT; - Toglimento d’opera e rimozione o recupero degli impianti ed apparecchiature dimesse; - Sviluppo di interfaccia Operatore e Sinottico generale standard (SCI); - Fornitura materiale per scorta ACC/SCMT - Assistenza all’esercizio - Corso di istruzione per Agenti della Manutenzione e della Circolazione - Autorizzazione all’uso completo ad RFI dei seguenti prodotti proprietari delle imprese: per ACC a- Tools per la generazione, verifica e modifica del progetto di base e della configurazione; b- Tools per la generazione, verifica e modifica della logica; c- Sviluppo di una interfaccia tra gli strumenti di generazione dei dati proprietari e ambienti di progettazione sviluppati da RFI/ Progetti Europei (INESS); d- Sviluppo di una interfaccia tra gli strumenti di generazione delle logiche proprietari e linguaggi formali standard sviluppati da RFI/Progetti (INESS); e- Diagnostica: funzioni avanzate e strumenti per la completa tracciabilità delle versioni SW ed HW delle apparecchiature installate. 15 Per SCMT: a- Tools per la progettazione, verifica e generazione dei file di configurazione per le modifiche da parte RFI. Per Supervisione: a- Strumenti di supporto (Simulatori ed Esercitatori) alla valutazione delle funzioni di Applicazione Generica e verifica delle configurazioni di Applicazione Specifica; b- Strumenti di configurazione per la gestione degli aggiornamenti di sistema (HW e SW) da parte di RFI; c- Visibilità sulle funzioni anche in termini di codici sorgenti. ARMAMENTO - pm TRAZIONE ELETTRICA - pm OPERE CIVILI - Ristrutturazione porzione di fabbricato servizi compreso spostamento tubazioni impianto di riscaldamento, scavi e demolizioni per predisposizione strutture di consolidamento solaio, fondazioni strutture di consolidamento solaio, struttura in acciaio per consolidamento solaio, ripristino agibilità locali seminterrato, demolizioni e rimozioni, ripristino agibilità locali piano rialzato, muro contenimento piazzola GE e bombole, impianto rilevazione incendio nonché lavori di impiantistica elettrica e condizionamento; - Redazione degli elaborati di progetto e AS BUILT; - Toglimento d’opera e rimozione o recupero degli impianti ed apparecchiature dimesse; 16 IMPIANTI MECCANICI - pm IMPIANTI TLC - Fornitura e realizzazione delle canalizzazioni e vie cavi, posa e allacciamento dei cavi di piazzale TLC; - Fornitura e posa in opera piantane telefoniche in vetroresina con tettuccio, esclusa la fornitura e posa delle apparecchiature telefoniche; - Redazione degli elaborati di progetto e AS BUILT; - Toglimento d’opera e rimozione o recupero degli impianti ed apparecchiature dimesse; IMPIANTI LFM - Realizzazione degli impianti luce e forza motrice e dell’illuminazione dei deviatoi; - Fornitura e realizzazione delle canalizzazioni e vie cavi, posa e allacciamento dei cavi di piazzale LFM; - Redazione degli elaborati di progetto e AS BUILT; - Toglimento d’opera e rimozione o recupero degli impianti ed apparecchiature dimesse; Si precisa infine che l’appalto comprende la sola posa in opera dei materiali di fornitura RFI elencati nell’Allegato n° 15 e la fornitura e posa in opera degli altri materiali occorrenti descritti nel progetto. Rientrano, inoltre, nell’oggetto del contratto di appalto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori indicati nel progetto definitivo allegato al presente Contratto nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’uso cui sono destinate 17 tutte le opere costituenti l’oggetto del contratto di appalto. LAVORI ESCLUSI - Lavori agli impianti di Trazione Elettrica; - Lavori all’ armamento compresa la posa dei giunti isolanti di binario;. - Impianto di riscaldamento elettrico deviatoi; - La fornitura del SIAP comprensivo di centraline ridondate, quadri di distribuzione, gruppo elettrogeno e batterie; - La fornitura di apparecchiature di cabina e piazzale di approvvigionamento RFI. Condizioni particolari di contratto I lavori oggetto del contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 47 della presente convenzione, i quali formano parte integrante ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati alla presente convenzione, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna. Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 47 si intendono le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. il 31 gennaio 2012 e registrate all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3, in data 2 marzo 2012 (All. n.1 alla presente convenzione). Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “CGC” o “Condizioni Generali”. 18 Le tariffe di R.F.I. indicate nell’art. 47, della presente convenzione hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’art.37 delle Condizioni Generali di Contratto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regola-menti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto dall’Appaltatore. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per R.F.I.. ARTICOLO 3 DISCIPLINA L’Appaltatore dovrà dare esecuzione al presente Contratto in esatta osservanza e nel pieno rispetto: (a) delle disposizioni del presente Contratto e, per quanto non espressamente previsto dal Contratto, delle Condizioni Generali di Contratto; (b) delle Prescrizioni di Legge; (c) del Piano della Qualità; (d) della Progettazione Esecutiva dell’Appaltatore, così come approvata dalla Committenza. ARTICOLO 4 IMPORTO DELL’APPALTO, CORRISPETTIVI, INVARIABILITÀ DEI PREZZI 4.1 Importo dell’Appalto 19 L’importo presunto dell’appalto, al netto del ribasso del ______ % (____________ per cento) praticato nell’offerta, è di € __________,__ 1 € (euro __________________ / __) di cui: • € __________,__2 (euro __________________ / __) per lavorazioni compensate a corpo come specificato al successivo comma “ 4.2. Corrispettivi”, al netto degli oneri relativi ai piani della sicurezza e al netto degli oneri relativi alla progettazione esecutiva; • € 102.739,06 (euro centoduemilasettecentotrentanove/06) per oneri relativi all’attuazione del piano della sicurezza relativamente alle lavorazioni compensate a corpo. Tale importo non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall’Appaltatore e la modalità di pagamento è disciplinata al successivo Articolo 19 ; • € __________,__ 3(euro __________________ / __) per oneri relativi alla Progettazione Esecutiva di cui all’art. 8 della presente Convenzione da compensare a corpo come specificato al successivo punto 4.2. L’Appaltatore con l’offerta presentata ha applicato un ribasso unico del ___ % su tutti i prezzi e tariffe relative alle prestazioni oggetto del presente contratto ad esclusione dei prezzi riferiti agli oneri per la sicurezza. L’importo presunto dell’appalto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). 4.2. Corrispettivi I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con i 1 5.400.936,63 importo lordo da adeguare a seguito di attività negoziale € 5.212.299,48 importo lordo da adeguare a seguito di attività negoziale 3 € 85.898,09 importo lordo da adeguare a seguito di attività negoziale 2 20 prezzi di seguito indicati al lordo del ribasso offerto, di cui al primo comma del presente articolo. I prezzi stessi sono stati accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Lavori, prestazioni e forniture da contabilizzare a corpo: i lavori e le prestazioni di seguito specificate sono compensate con i prezzi delle seguenti Voci a Corpo. I prezzi stessi sono soggetti al ribasso percentuale unico di cui al precedente punto 4.1 ad eccezione del Prezzo della Voce a Corpo 1 riferito al Costo della Sicurezza sul quale non viene applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore. Per il dettaglio di quali attività remunerano e compensano le Voci a Corpo si rimanda all’Allegato n° 14 “AVVERTENZA ALLE VOCI A CORPO” del presente Contratto. 1. VOCE A CORPO 1 ONERI PER LA SICUREZZA CANTIERI € 102.739,06 (euro centoduemilasettecentotrentanove/06); 2. VOCE A CORPO 2 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 85.898,09 3. (euro ottantacinquemilaottocentonovantotto/09); VOCE A CORPO 3 Realizzazione impianto di CABINA ACC per ACC di Bussoleno € 3.426.821,11 4. (euro tremilioniquattrocentoventiseimilaottocento-ventuno/11); VOCE A CORPO 4 Realizzazione impianto di CABINA BA ED ENTI DI LINEA per ACC di Bussoleno € 106.198,68 (euro centoseimilacentonovantotto/68); 21 5. VOCE A CORPO 5 Realizzazione impianto di CABINA SCMT per ACC di Bussoleno € 348.320,13 6. (euro trecentoquarantottomilatrecentoventi/13); VOCE A CORPO 6 RIMOZIONE ENTI DI PIAZZALE per ACC di Bussoleno € 10.171,81 7. (euro diecimilacentosettantuno/81); VOCE A CORPO 7 LAVORAZIONI DI PIAZZALE per ACC di Bussoleno € 776.112,49 8. (euro settecentosettantaseimilacentododici/49); VOCE A CORPO 8 SPOSTAMENTO TUBAZIONI IMP. RISCALDAMENTO per ACC di Bussoleno € 8.453,08 9. (euro ottomilaquattrocentocinquantatre/08); VOCE A CORPO 9 SCAVI E DEMOLIZIONI PER PREDISPOSIZIONE STRUTTU-RE DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO per ACC di Bussoleno € 15.336,79 10. (euro quindicimilatrecntotrentasei/79); VOCE A CORPO 10 FONDAZIONE STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO SO-LAIO per ACC di Bussoleno € 19.651,20 11. euro diciannovemilaseicentocinquantuno/20); VOCE A CORPO 11 STRUTTURA IN ACCIAIO PER CONSOLIDAMENTO SOLAIO per ACC di Bussoleno € 91.398,07 (euro novantunomilatrecentonovantotto/07); 22 12. VOCE A CORPO 12 RIPRISTINO AGIBILITA’ LOCALI SEMINTERRATO per ACC di Bussoleno € 37.872,82 13. (euro trentasettemilaottocentosettantadue/82); VOCE A CORPO 13 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI per ACC di Bussoleno € 3.422,69 14. (euro tremilaquattrocentoventidue/69); VOCE A CORPO 14 RIPRISTINO AGIBILITA’ LOCALI PIANO RIALZATO per ACC di Bussoleno € 49.421,74 15. (euro quarantanovemilaquattrocentoventuno/74); VOCE A CORPO 15 MURO CONTENIMENTO PIAZZOLA GE E BOMBOLE IM-PIANTO ANTINCENDIO per ACC di Bussoleno € 8.698,23 16. (euro ottomilaseicentonovantotto/23); VOCE A CORPO 16 LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA per ACC di Bussoleno € 27.233,68 17. (euro ventisettemiladuecentotrentatre/68); VOCE A CORPO 17 IMPIANTO HVAC per ACC di Bussoleno € 65.971,16 18. (euro sessantacinquemilanovecentosettantuno/16); VOCE A CORPO 18 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI per ACC di Bussoleno € 20.277,00 19. (euro ventimiladuecentosettantasette/00); VOCE A CORPO 19 23 IMPIANTI TELEFONICI per ACC di Bussoleno € 196.938,80 4.3 (euro centonovantaseimilanovecentotrentotto/80); Prezzo dell’Appalto 4.3.1 Il prezzo dell’appalto è dato dalla somma degli importi delle voci a corpo. 4.3.2 I valori delle voci a corpo devono intendersi fissi ed invariabili. I corrispettivi delle voci a corpo remunerano ogni prestazione comunque necessaria alla completa e puntuale realizzazione della Progettazione dell’Appaltatore approvata dal Committente. I predetti importi pertanto compensano anche le eventuali prestazioni non esplicitamente indicate ma comunque necessarie a consegnare l’Opera, eseguita a Perfetta Regola d’Arte 4.3.3 Il Prezzo dell’Appalto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Ag- giunto (I.V.A.) e tiene altresì conto delle caratteristiche innovative dell’Opera da realizzarsi, nonché della rilevanza dei rischi che l’Appaltatore assume a proprio carico. 4.3.4 Il Prezzo potrà essere soggetto a modifiche e/o revisioni solo per le varianti in corso d’opera di cui al successivo art.15. 4.3.5 Tutti gli importi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per la progettazione esecutiva e per consegnare le opere complete e ultimate, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto. 4.3.6 L’Appaltatore dichiara che sono compensati nell’importo di cui al precedente comma i lavori, le forniture e gli oneri a titolo meramente esemplificativo qui elencati: (i) tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, 24 indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazione particolareggiata che si rendano necessari, per l’esecuzione a Perfetta Regola d’Arte dell’Opera in base al presente Contratto, alle vigenti Prescrizioni di Legge ed a quelle che dovessero essere emanate fino al Collaudo Generale dell’Opera; (ii) tutti gli altri lavori, prestazioni ed oneri contemplati dalle norme tecniche che sono inserite nell’Allegato n° 30 o comunque previste o richiamate dal presente Contratto, nonché tutti quelli ulteriori, anche se di carattere complementare ed accessorio che, sia pure non previsti dal presente Contratto, si rendano necessari o opportuni per consegnare l’Opera completa e realizzata a Perfetta Regola d’Arte; 4.3.7 L’Appaltatore dichiara che l’importo di cui al precedente comma 4.3.1 è fisso e immutabile, e che lo accetta espressamente. Conseguentemente l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che nessun pagamento addizionale o adeguamento del Prezzo gli venga riconosciuto in relazione a condizioni o eventi di qualsivoglia natura, imprevisti od imprevedibili, e che è altresì espressamente esclusa l’applicazione al Contratto degli Articoli 1467, 1660 e 1664, comma 1, del codice civile. 4.3.8 L’Appaltatore dichiara che sono compensati nei prezzi dell’Appalto i lavori e gli oneri conseguenti all’esecuzione dell’Opera in costanza dell’esercizio ferroviario e, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, gli oneri derivanti da: (i) lavorazioni notturne e rallentamenti dovuti alla presenza ed al mantenimento dell’esercizio ferroviario (ii) lavorazioni diurne e/o notturne e/o festive condizionate dalla disponibilità di interruzioni della circolazione sui binari; (iii) esecuzione per fasi delle opere e degli impianti, che saranno stabilite dal 25 Committente in relazione alle esigenze dell’esercizio ferroviario e, conseguentemente, alla disponibilità di concessione delle necessarie interruzioni da parte del Committente, (iv) contemporaneità di esecuzione dei lavori con lavorazioni eseguite da altre Imprese. 4.4. Invariabilità dei Prezzi In deroga all’articolo 1664 del codice civile, rimane stabilito che i prezzi saranno invariabili e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per l’ultimazione di lavori e/o sospensione dei lavori ordinate da R.F.I.. Per le prestazioni del presente Contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi e non si applica il meccanismo del prezzo chiuso di cui all’articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; resta in ogni caso, altresì, esclusa l’applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il prezzo a corpo per le prestazioni di Progettazione Esecutiva e per ogni spesa ed attività accessoria sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità si verifichi in qualsiasi momento, per tutta la durata del rapporto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto di proroghe concesse o sospensioni delle prestazioni ordinate, ed eventuale maggiore importo delle opere progettate. Avvertenza generale alle voci a corpo. L’elenco e le descrizioni degli interventi compresi nelle voci a corpo indicati 26 nell’Allegato n° 14, e descritti in dettaglio negli elaborati di progetto definitivo (Allegato n° 3) sono da intendersi indicativi e non esaustivi. Costituiscono quindi parte integrante delle voci suddette, oltre agli elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 della presente Convenzione e dell’art. 37 delle Condizioni Generali di Contratto), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Contratto, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere stesse. Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del Contratto completate a regola d’arte e pronte per l’uso cui sono destinate. CAPO II VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ELABORATA DAL COMMIT-TENTE – CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE E CONSE-GNA DEI LAVORI – OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITA’ – PROGETTAZIONE DELL’APPALTATORE – PIANI DI SICUREZZA ARTICOLO 5 VERIFICA E VALIDAZIONE DA PARTE DELL’APPALTATORE DELLA DOCUMENTAZIONE ELABORATA DAL COMMITTENTE L’Appaltatore: (a) dichiara di aver ricevuto tutta la Documentazione Elaborata dal 27 Committente, di averla accuratamente esaminata, verificata ed accettata, e di ritenerla idonea per l’esecuzione, a Perfetta Regola d’Arte, della progettazione e dei lavori di realizzazione dell’Opera; (b) garantisce la perfetta progettabilità, realizzabilità e funzionalità dell’Opera nei termini e condizioni di cui al presente Contratto, assumendo la piena ed esclusiva responsabilità in merito all’esecuzione della stessa sia nei confronti del Committente sia nei confronti dei terzi. ARTICOLO 6 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI (DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI) (a) Il Committente comunicherà all’Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, la data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione cui si darà luogo entro 90 (novanta) giorni n.c. dalla stipulazione del Contratto. (b) Secondo quanto già specificato all’art. 20.4 delle CGC, a partire dalla data di Approvazione del Progetto Esecutivo il Committente potrà comunicare all’Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, la data di Consegna dei Lavori. (c) Al momento della Consegna delle Prestazioni di Progettazione e della Con-segna dei Lavori saranno redatti appositi Verbali di Consegna, che saranno sottoscritti dal Committente e dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore. (d) Le date di Consegna delle Prestazioni di Progettazione e di Consegna dei Lavori coincideranno con quelle indicate nei suddetti verbali e costituirà il termine iniziale per la decorrenza dei termini, rispettivamente, per la progettazione esecutiva e per l’ultimazione dei lavori. ARTICOLO 7 28 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 7.1 Obblighi Generali I lavori di progettazione, costruzione, produzione e fornitura di materiali (ivi compresi i controlli e i collaudi dei materiali stessi), installazione e ultimazione, nonché ogni altra prestazione accessoria o complementare dell’Opera, devono essere eseguiti dall’Appaltatore in conformità al Piano della Qualità e alla relativa documentazione che lo compone, da predisporsi come indicato nei successivi artt. 7.2, 7.3 e 7.4. 7.2 Predisposizione e consegna della documentazione relativa al Piano della Qualità (a) L’Appaltatore si impegna a predisporre la Documentazione Preliminare e la Documentazione Suppletiva in conformità alle Prescrizioni della Qualità contenute nel documento di cui all’Allegato n° 22. In particolare il Pia-no della Qualità (in seguito PDQ) e gli altri documenti di cui all’Allegato n° 22 devono descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l’Appaltatore intende mettere in atto per garantire i tempi di ultimazione dei lavori, i costi ed il rispetto delle prestazioni attesi da RFI. (b) L’Appaltatore dovrà consegnare al Committente: (i) la Documentazione Preliminare di cui all’Allegato n° 22 punto II.3.1 ed il Piano della Progettazione (PdP) entro 15 (quindici) giorni dalla data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione; (ii) la restante parte della Documentazione Suppletiva di cui all’Allegato n° 22 punto II.3.2 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione. 29 (c) Per la ritardata consegna della suddetta Documentazione Preliminare e/o della Documentazione Suppletiva rispetto ai relativi termini fissati ai punti (b) (i) e (ii) che precedono, troveranno applicazione le penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. 7.3 Verifica da parte del Committente della Documentazione Preliminare e della Documentazione Suppletiva (a) La Documentazione Preliminare e la Documentazione Suppletiva, redatte e consegnate in conformità a quanto previsto nel presente art. 7, saranno verificate dal Committente. Il Committente provvederà, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di ciascuno dei documenti indicati sub art. 7.2 (b), a comunicare per iscritto all’Appaltatore l’approvazione di detti documenti o l’eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni. I documenti corretti o integrati dall’Appaltatore dovranno essere consegnati al Committente, che si riserva anche su questi documenti l’approvazione e/o la richiesta di ulteriori modifiche e/o integrazioni. (b) Fino a quando non sarà intervenuta la suddetta approvazione da parte del Committente, l’Appaltatore non potrà dare inizio all’esecuzione degli Interventi contemplati nei documenti non approvati. Potrà invece essere eseguita la redazione del Progetto Esecutivo. (c) Resta inteso che: (i) la verifica e l’approvazione da parte del Committente della Documentazione Preliminare e della Documentazione Suppletiva e/o qualunque richiesta di modifica e/o di integrazione ai suddetti documenti, non determinano alcuna responsabilità del Committente e non libera-no l’Appaltatore da nessuna delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto; 30 (ii) al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, nessuna modifica o varia- zione apportata alla Documentazione Preliminare e/o alla Documentazione Suppletiva libererà l’Appaltatore dall’obbligo di completare, a Perfetta Regola d’Arte, gli Interventi entro i termini utili di cui al successivo articolo 14. 7.4 Verifiche della qualità delle prestazioni dell’Appaltatore (a) Il Committente ha il diritto, in qualunque momento, di effettuare – anche tramite propri consulenti – verifiche ispettive al fine di accertare l’idonea organizzazione aziendale dell’Appaltatore e di valutare il rispetto delle Prescrizioni della Qualità e il grado di efficienza del Piano della Qualità. A tal fine l’Appaltatore dovrà, a semplice richiesta del Committente e senza ritardo: (i) mettere a disposizione del Committente e/o di suoi consulenti tutta la documentazione che sia richiesta, di qualsiasi genere essa sia; (ii) far sì che dipendenti o consulenti dell’Appaltatore e/o suoi subappaltatori diano adeguate risposte al Committente e/o ai suoi consulenti durante le verifiche ispettive. (b) Qualora a seguito di verifica ispettiva il Committente riscontri l’organizzazione di mezzi o di uomini dell’Appaltatore inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, e/o il mancato rispetto delle Prescrizioni della Qualità o del Piano della Qualità, e/o la scarsa efficienza del Piano della Qualità proposto, il Committente potrà richiedere all’Appaltatore modifiche di struttura e/o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze e/o alle violazioni riscontrate. L’Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività e senza indugio alcuno alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva. (c) L’Appaltatore, durante e al termine di tutte le fasi necessarie 31 all’esecuzione degli Interventi previsti nel presente Contratto, dovrà eseguire le verifiche e i controlli prescritti nel Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo della Qualità documentandone l’esito in base alle prescrizioni contenute nei suddetti Piani. (d) All’ultimazione di ogni Intervento, previsto dal Programma Generale dei Lavori, l’Appaltatore dovrà attestare la qualità del complesso dei lavori eseguiti e relativi a ciascun Intervento, attraverso le verifiche e controlli prescritti nel Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo Qualità, documentandone l’esito in base alle prescrizioni contenute nei suddetti Piani. (e) Il Committente ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento – anche tramite propri consulenti – verifiche e controlli di qualsiasi natura per accertare la rispondenza al vero delle attestazioni dell’Appaltatore di cui ai precedenti punti (c) e (d), ferma restando l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente e dei terzi. ARTICOLO 8 PROGETTAZIONE DELL’APPALTATORE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI A) Progettazione dell’Appaltatore 8.1 Con la firma della presente Convenzione, l’Appaltatore accetta nella sua interezza il Progetto Definitivo (PD) di RFI (Allegato n° 3) e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato. Dichiara pertanto di riconoscere il Progetto Definitivo come perfettamente sviluppabile nel Progetto Esecutivo (PE) e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione. 32 8.2 Entro 90 (novanta) giorni n.c. dalla stipulazione del Contratto, si darà luogo alla consegna delle prestazioni di progettazione con apposito verbale, nel quale RFI disporrà che l’Appaltatore, a partire dalla data che sarà indicata in tale verbale, dia immediato inizio alla redazione del Progetto Esecutivo con le modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza dei termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 8.3. 8.3 Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto, oltreché in adempimento alla normativa vigente, nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, in particolare, il Progetto Definitivo (Allegato n° 3) e le “Linee Guida per la Progettazione” (Allegato n° 4.1), nei quali, tra l’altro, sono indicati e definiti gli elaborati ed i documenti di cui il PE si deve comporre. Gli elaborati del Progetto Esecutivo dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili lavorazioni e forniture relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE stesso dall’Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, e quindi conseguenti anche a una maggiore quantità di lavorazioni e forniture, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore medesimo fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione e relativi allegati per le varianti in corso d’opera. Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato dall’Appaltatore a RFI, completo di tutti gli elaborati ed i documenti di cui deve comporsi, entro 120 (centoventi) giorni n.c. decorrenti dalla consegna delle Prestazioni, intendendo quale data di consegna del Progetto Esecutivo la data di ricezione da parte di RFI dell’ultimo elaborato ad esso relati-vo. 33 Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l’Appaltatore incorrerà nella penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. Ai sensi dell’articolo 20.6 delle CGC il progetto esecutivo sarà soggetto, prima dell’approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto dalla vigente normativa. RFI comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del Progetto Esecutivo entro 60 (sessanta) giorni n.c. decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna del Progetto medesimo con la ricezione da parte di RFI dell’ultimo elaborato ad esso relativo; il suddetto ter-mine di 60 (sessanta) giorni n.c. è sospeso – fatta salva l’applicazione delle eventuali penali a carico dell’Appaltatore – per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell’Appaltatore della Relazione Istruttoria di RFI sugli elaborati del Progetto Esecutivo e l’integrale recepimento da parte dell’Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione degli elaborati nella stessa Relazione formulate, recepimento da effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta Relazione istruttoria. In tali casi, RFI comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del Progetto Esecutivo, come integrati e/o modificati su indicazione della stessa, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 10 (dieci) giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste da RFI. Per ogni giorno di ritardo sull’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di modifiche e/o integrazioni, si applicherà la penale di cui 34 all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. 8.4 Il “Progetto Esecutivo” non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello definitivo, salvo che non si renda necessaria l’introduzione di varianti progettuali, che dovranno essere puntualmente giustificate dall’Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate da RFI. Il maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate da RFI verrà valutato mediante perizia differenziale. Qualora per le varianti sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o adoperare mate-riali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi del-le lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all’articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto. 8.5 Qualora il Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore non sia ritenuto-to meritevole di approvazione, il Contratto è risolto per inadempimento dell’Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, RFI recede dal Contratto, acquistando la proprietà del Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore mediante la corresponsione dell’importo della voce a Corpo n. 2, con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia ti-tolo. Il Progetto Esecutivo, redatto dall’Appaltatore ed approvato da RFI, diviene proprietà esclusiva di RFI stessa – senza che l’Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso – dietro corresponsione dell’importo della voce a Corpo n. 2, in relazione allo sviluppo della Progettazione stessa, in conformità a quanto previsto nel presente contratto. 8.6 Il termine per la consegna dei lavori di cui all’art. 20.4 delle “C.G.C.” decorre dalla data di approvazione da parte di RFI del Progetto Esecutivo 8.7 Prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel 35 Progetto Esecutivo, l’Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei successivi punti del presente articolo, gli Elabora-ti di Dettaglio delle medesime opere, che saranno sviluppati dall’Appaltatore secondo quanto previsto dall’Allegato n° 4.1 “Linee guida per la progettazione” e comprenderanno i documenti e le base dati relativi alla Progettazione di Base ai sensi della Disposizione RFI 16/2003 (Allegato n° 28.1) e della “Procedura di revisione del progetto di base” (Allegato n° 29.19), e i restanti elaborati di Dettaglio. 8.8 Gli Elaborati di Dettaglio non potranno prevedere differenze tecniche rispetto al Progetto Esecutivo sviluppato secondo le modalità precedentemente espresse nel corso del presente articolo. Qualsiasi allungamento dei tempi di emissione degli Elaborati di dettaglio non costituirà motivo di allungamento dei tempi contrattuali per la realizzazione dei lavori. 8.9 La consegna degli Elaborati di Dettaglio da parte dell’Appaltatore av- verrà con le modalità nel seguito descritte, intendendo quale data di consegna di detta Progettazione la data di ricezione da parte di R.F.I. dell’ultimo elaborato ad esso relativo. Per la consegna degli Elaborati di Dettaglio relativi ai vari interventi previsti in contratto, l’Appaltatore dovrà rispettare i seguenti tempi, decorrenti dalla Data di Consegna dei lavori: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna della Progettazione di Base, come definita all’art. 1 della presente Convenzione. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna della Progettazione di Base, ai sensi della “Procedura di attuazione della disposizione 16/2003 per la realizzazione delle applicazioni specifiche Sottosistema di TerraSCMT” (codifica RFI TC.PATC PR CM 02 D63 A), relativa al Sistema 36 Controllo Marcia Treno (SCMT); 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna della restante parte, rispetto a quanto indicato al punto precedente, degli Elaborati di dettaglio relativi al Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT). Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, l’Appaltatore incorrerà nella penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. R.F.I. comunicherà gli esiti della verifica della Progettazione di Base e della restante parte degli Elaborati di dettaglio entro i seguenti termini temporali, decorrenti dalla data in consegna della documentazione da parte dell’Appaltatore: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per la Progetta-zione di Base relativa a tutte le configurazioni ACC 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la Progettazione di Base del Sistema SCMT. 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per la restante parte, rispetto a quanto indicato al punto precedente, degli Elaborati di dettaglio relativi al Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT). Per tutti i lavori disciplinati dalla NT IS 381/82 (Allegato n° 29.15) l’Appaltatore deve comunque procedere alla esecuzione dei relativi lavori anche in pendenza dell’approvazione degli Elaborati di Dettaglio, senza che R.F.I. ne dia specifica autorizzazione. Le eventuali maggiori onerosità, spese e/o i danni derivanti da rifacimento e/o modifica degli impianti già realizzati in base a elaborati di dettaglio non ancora approvati resteranno esclusivamente a carico dell’Appaltatore. 8.10 R.F.I. avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le 37 modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese dell’Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l’esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste 8.11 Disegni “As built” (“Come costruito”) L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire a R.F.I. gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche: per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Ultimazione; per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l’emissione dell’ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto as built redatto secondo le modalità anzidette sarà applicata la penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore; quale data di consegna di detta Progettazione si in-tende la data di ricezione da parte di R.F.I. dell’ultimo elaborato ad essa relativa. Gli elaborati As-built devono essere vistati dalla Direzione Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica Tecnica o per l’esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il 38 periodo di manutenzione di cui all’art. 27 della presente convenzione e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere. Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera da R.F.I. che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad esso strettamente connessi. R.F.I. potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità. 8.12 Responsabilità dell’Appaltatore (a) L’Appaltatore sarà interamente ed esclusivamente responsabile, anche nei confronti dei terzi, per la predisposizione ed esecuzione della Progettazione delle opere oggetto del presente appalto. (b) L’Appaltatore nomina quale Direttore della Progettazione l’ing. _________________________________, in relazione al quale dichiara e garantisce che: (i) è in possesso del titolo di Ingegnere abilitato all’esercizio della professione; (ii) è iscritto al relativo albo professionale in conformità con le norme vigenti; (iii) ha comprovata esperienza professionale di almeno tre anni nella progettazione di impianti di sicurezza e segnala-mento ferroviario di tipo statico (ACC e/o ACS) così come previsto anche nel Piano della Qualità. 39 (c) L’Appaltatore, inoltre, comunicherà i nominativi dei Responsabili della Progettazione entro la data di Consegna delle Presta-zioni di progettazione. Tali Responsabili, che dovranno avere il gradimento di R.F.I., dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: (i) titolo di Ingegnere abilitato all’esercizio della professione; (ii) iscrizione al relativo albo professionale in conformità con le norme vigenti; (iii) comprovata esperienza professionale di almeno tre anni nella progettazione di opere complesse quali quelle oggetto del presente Contratto, così come previsto anche nel Piano della Qualità. (d) L’Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponi-bili: (i) a partecipare ad incontri con il Committente e/o suoi consulenti in qualsiasi ragionevole momento durante la preparazione della Progettazione dell’Appaltatore e durante l’esecuzione l’Opera; (ii) a rispondere adeguatamente alle domande che saranno formulate dal Committente e/o dai propri consulenti durante i suddetti incontri. (e) Gli elaborati della Progettazione dell’Appaltatore dovranno es-sere firmati da uno o più dei soggetti sopra indicati quali Responsabili della Progettazione e firmati altresì, per approvazione, dal Direttore della Progettazione, anche a titolo di responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. (f) Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell’Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione – da parte del Committente – non esonererà sotto alcun profilo l’Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei 40 terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell’Opera. 8.13 Si intendono compresi e compensati nella Voce a Corpo n. 2, tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva, ivi compresi quelli relativi alle eventuali variazioni progettuali adottate nello sviluppo di tali progetti, nonché quelli relativi ai rilievi e alle indagini integrative, alle relazioni, alle prove, alle sperimenta-zioni, alla integrazione eventuale del Piano di Sicurezza e Coordina-mento, ed ad ogni altro adempimento che il presente contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione. 8.14 Clausola particolare relativa a prodotti e funzioni ACC/ACC-M. L’Appaltatore ha l’onere di presentare, insieme al Progetto Esecutivo, un relazione con la tracciatura del possesso dei dispositivi e delle funzioni oggetto dell’appalto e la pianificazione, nei tempi utili contrattuali, per l’attuazione dello sviluppo, della sperimentazione, della verifica e validazione per l’omologazione, per quelli non ancora in suo possesso. L’Appaltatore nulla avrà da pretendere da RFI per i necessari processi di sviluppo e sperimentazione, comprese le verifiche e validazioni, i “Safety Case”, gli “ISA Report”, le certificazioni CE e le eventuali corse prova per i prodotti, le Applicazioni Generi-che e le Applicazioni Specifiche, essendo tali costi compresi nei prezzi contrattuali. B) Programma Esecutivo dei lavori 8.15 Unitamente alla consegna del Progetto Esecutivo dei lavori l’Appaltatore è tenuto a presentare a R.F.I. un Programma Esecutivo dei lavori, nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allega-to alla presente convenzione (Allegato n° 10) e secondo quanto di seguito indicato. 41 8.15bis R.F.I. avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni rispetto al Programma Esecutivo dei lavori consegnato dall’Appaltatore, anche in funzione delle tempistiche con le quali verranno a essere disponibili i fabbricati nei quali l’Appaltatore dovrà effettuare i lavori di cabina, e richiedere a quest’ultimo tutte le modifiche ritenute necessarie, senza per questo poter avanzare pretese di alcun genere, né richiedere l’esonero dal pagamento delle penali contrattualmente previste. 8.16 Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del Programma Esecutivo di realizzazione delle opere, R.F.I. comunicherà all’Appaltatore l’esito della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di R.F.I.. 8.17 Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere artico-lato in funzione dei termini utili di cui all’art. 14 della presente Convenzione, tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal PE, dal Pro-gramma Lavori Contrattuale e da quanto stabilito con il presente Contratto e dall’art. 19 delle Condizioni Generali. Dovranno essere evidenziate anche le attività afferenti alla progettazione esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali e di affidamento subappalti. 8.18 Dovrà tenere conto tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse alla contemporanea presenza di eventuali altri appaltatori, agli eventuali spostamenti dei sottoservizi realizzati da Enti Terzi, delle eventuali procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di sgombero di 42 quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree occorrenti o comunque da integrare con tutti gli altri oneri previsti nella presente Convenzione. 8.19 Il programma sarà redatto in conformità a quanto indicato all’Allegato n° 4.1 e sarà redatto utilizzando il software Microsoft Project. C) Programma Operativo dei Lavori 8.20 Contestualmente al Programma Esecutivo, l’Appaltatore dovrà presentare il Programma Operativo con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo Programma Esecutivo. 8.21 La verifica da parte di R.F.I. di tale parte del Programma operativo avverrà con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente punto 8.16; R.F.I. comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di R.F.I.. 8.22 Le eventuali modifiche al programma richieste da R.F.I. saranno a to-tale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. 8.23 L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di R.F.I.. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra R.F.I. e l’Appaltatore. 43 8.24 L’Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di con- segna dei lavori, a presentare a R.F.I. il Programma Operativo. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo punto 8.27 e, una volta approvato da R.F.I., costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i controlli di cui ai successivi punti. 8.25 Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Micro-soft Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Pro-gramma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nell’ Allegato n° 4.1 i seguenti elementi: manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell’attività); attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia delle attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell’attività); Vincoli derivanti da processi approvativi anche estranei all’Appalto ma che hanno ricadute sulle tempistiche di appalto (ad es. approvazioni/omologazioni di prodotto da parte di R.F.I./ANSF); Le date di consegna formali al Direttore Lavori (ad es. consegna al DL delle Opere al termine dell’esecuzione dei Lavori e successivamente consegna della certificazione delle Opere). 8.26 Il Programma Operativo dovrà tenere conto e dare evidenza, oltre a quanto indicato al precedente punto 8.15 bis, tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli eventuali spostamenti dei sotto-servizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà 44 ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti e delle attività intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici. Infine nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, autorizzazione permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave, ecc.), approvvigionamento materiali ed affidamento subappalti. 8.27 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Pro-gramma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale stabilita nell’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. 8.28 R.F.I., entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo effettuerà la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al Programma Esecutivo approvato e ne comunicherà l’esito all’Appaltatore. 8.29 Qualora R.F.I. dovesse richiedere delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo queste saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. 8.30 L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di R.F.I.. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. 8.31 Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato da R.F.I., detto Programma Operativo costituirà il riferimento contrattuale da seguire per tutta la durata dell’appalto. 45 D) Controllo Avanzamento Lavori 8.32 Il controllo dell’avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato verificando il rispetto dei tempi di ultimazione delle singole attività indicate nel Programma Operativo. 8.33 A tale scopo, mensilmente, l’Appaltatore consegnerà a R.F.I. un documento che evidenzierà gli effettivi avanzamenti delle singole attività conseguiti alla data in relazione al Programma Operativo già approvato (riferimento contrattuale). Detto documento sarà consegnato entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Contestualmente l’Appaltatore consegnerà inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle riepilogative dei confronti di cui sopra con indicate le eventuali criticità per il rispetto dei tempi, corre-date di proposte per il recupero dei eventuali ritardi. 8.34 Per le attività di piazzale e di linea, dovrà essere reso disponibile dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d’opera e attrezzature suddivisi per tipologia e prestazioni. 8.35 Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d’opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull’andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. 8.36 Qualora in occasione di due verifiche mensili successive, la Direzione lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, riscontri il permanere di un ritardo nella produzione che potrebbe comportare uno slittamento dei termini di 46 ultimazione parziale o finale, potrà applicare una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura del 0,5 per mille dell’importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. 8.37 Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all’Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità stabilite nell’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a presenta-re, entro il termine di 15 giorni dalla data della segnalazione, la riprevisione con l’indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d’opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell’avanzamento fisico, della produzione e dell’avanzamento economico. 8.38 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente punto 8.37, l’Appaltatore incorrerà nella penale stabilita nell’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore da applicarsi a valere sull’importo del primo SAL utile. ARTICOLO 9 PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA PIANI DELLA SICUREZZA A) Piani di sicurezza A0. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell’Opera (Allegato n° 6) sono allegati al contratto; sono composti da una parte comune e da parti specialistiche riferite rispettivamente al Progetto Definitivo degli Impianti Tecnologici e al Progetto Definitivo delle Opere Edili 47 A1. E’ a carico dell’Appaltatore l’onere di proporre integrazioni e aggiorna- menti alle varie sezioni dell’allegato PSC riferito al Progetto Definitivo (Allegato n° 6) per adeguarlo al Progetto Esecutivo. Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 1. A2. Le integrazioni e aggiornamenti al PSC/FA del “Progetto Definitivo”, saranno redatte, secondo quanto prescritto dall’art. 100 e dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08, sulla base del “Progetto esecutivo”. Le integrazioni e gli aggiornamenti al PSC/FA del “Progetto Definitivo” dovranno altresì tener conto della presenza, nelle aree interessate dal presente appalto, di lavori, eseguiti da altre imprese, interferenti o complementari con i lavori del presente appalto. Dette integrazioni e aggiornamenti dovranno inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell’esercizio ferroviario, così come indicati nell’allegato PSC riferito al Progetto Definitivo redatto dal CSP del Pro-getto Definitivo. Le integrazioni e gli aggiornamenti al PSC/FA del “Progetto Definitivo”, dovute ad esempio a varianti, dovranno essere sottoposte al medesimo iter di verifica e/o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall’appaltatore. A3. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione (di seguito CSE), entro 15 giorni n.c. dalla data di Consegna dei Lavori e prima dell’inizio delle lavorazioni in cantiere, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da con-segnare sempre almeno 15 giorni prima dell’inizio delle rispettive lavora-zioni). La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel 48 presente punto comporterà oltre all’impossibilità di iniziare le lavora-zioni, l’applicazione delle penale come indicato al successivo articolo 21. A4. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiorna-re i propri POS e trasmetterli al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni. L’Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CSE, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 ed al conte-sto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali come indicato nell’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. A5. La mancata approvazione di un POS da parte del CSE non consentirà l’inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CSE comporterà la sospensione da parte del CSE delle lavorazioni stesse, oltre all’applicazione delle penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. B) Adempimenti dell’Appaltatore B1. In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, il Direttore della Progettazione dell’Appaltatore, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell’ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione 49 da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate del Committente. In ogni caso l’accesso agli impianti ferroviari dovrà es-sere preventivamente autorizzato/organizzato dal Committente medesimo B2. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Definitivo integrato ed aggiornato sulla base del Progetto Esecutivo e il complesso degli articoli di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali. L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di segui-to il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato co-me “soggetti esecutori”. B3. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto nonché a trasmettere ai fini del paga-mento degli stati di avanzamento dei lavori e del conto finale, salva diversa previsione normativa, tramite l’Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi, la documentazione di avvenuta denunzia ai predetti Enti ed in seguito, periodicamente, copia dei versa-menti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni. 50 B.4. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CSE, comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri. Il RSC è l’interfaccia del CSE per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08. Si riportano in seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC: verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OSS e dai verbali di coordinamento; presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE; promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell’art.97 del D.Lgs. 81/08; verificare, preliminarmente alla trasmissione a RDL e/o CSE, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari; predisporre e trasmettere a RDL e/o CSE la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CSE ai sensi dei disposti normativi e della presente convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi 51 aggiornamenti; trasmettere al CSE il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale; predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto B.7, e curarne il costante aggiornamento; trasmettere al CSE l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL, 118); trasmettere al CSE l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio; assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione: Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08., esposta in maniera visibile all’interno del cantiere; Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OSS); PSC e FA riferiti al Progetto Definitivo integrato ed aggiornato sulla base del Progetto Esecutivo, firmato dal CSP e dall’Appaltatore; Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nomi-nativi di CSP e CSE da parte degli altri soggetti esecutori; POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di La-voro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di 52 congruità secondo quanto previsto al precedente punto A.4); Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali; Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale progetto, se necessario; Piano di Emergenza; Copia aggiornata del “Libro Unico”; Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori; elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto B.9; verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza; verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto B.6; partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti; provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto B.5. B.5. L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e regi-strato, con i dati 53 relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento. Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto. B.6. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL: una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica; una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di di-stacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante; un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali; un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere; copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 relativa a tutti i soggetti esecutori. Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del “Responsabile dei Lavori” (di seguito RdL) ed aggiornati mensilmente. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni e, in seguito, ad 54 ogni scadenza di validità della certificazione prodotta, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione. Il protrarsi della situazione di irregolarità contributiva costituirà grave inadempienza contrattuale da parte dell’appaltatore, e darà diritto a R.F.I. di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile. B.7. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali come indicato all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. B.8 L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 15-20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CSE una relazione, contenete le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CSE, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese. 55 L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni. B.9 p.m. B.10 L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CSE l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 81/08 dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento. B.11 L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno successivo alla visita effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi relativi alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali come indicato all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. B.12 In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CSE fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza R.F.I., anche su segnalazione del CSE, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile. 56 B.13 L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite da DL/CSE/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi della Sicurezza” di cui all’art. 4 “Importo dell’Appalto, Corrispettivi, Invariabilità dei Prezzi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CSE, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento La-vori utile. B.14 Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente, ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la con-segna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’appaltatore per completare le finiture a suo carico. B.15 L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenzia dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CSE nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche. B.16. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il 57 Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dal mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. B.17 OBBLIGO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 1. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni in merito alla situazione contributiva necessarie alla acquisizione da parte di RFI della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione. 2. Qualora nei confronti dell’Appaltatore, il documento unico di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, RFI ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 3. Ove, il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o cottimista segnali per due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, il Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore o cottimista e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. B.18 INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMITTENTE IN CASO DI INADEMPIENZA “CONTRIBUTIVA” E DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE 58 RETRIBUTIVA 1. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne RFI – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003 – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. L’Appaltatore si obbliga altresì a mallevare e tenere comunque indenne RFI nei medesimi termini di cui sopra, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza. 2. Fatto salvo quanto sopra, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente appalto, RFI provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo 59 il pagamento, di quanto dovuto per le inadempienze accertate, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi competenti, compresa la Cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di RFI del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive. 3. Qualora si accerti il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetto titolari di cottimi, impiegato nell’esecuzione dei lavori, e il soggetto inadempiente non abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, e in facoltà di RFI sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista. ARTICOLO 9 bis ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE 9bis.1 GENERALITÀ L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di 60 approvazione del progetto o in corso d’opera. 9bis.2 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l’Appaltatore si obbliga a predisporre e ad attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale da predisporre e applicare nell’appalto deve essere costituita da: a) Analisi ambientale iniziale; b) Quadro degli adempimenti ambientali; c) Obiettivi, Traguardi, Programmi ambientali; d) Piano di Gestione Ambientale di Commessa; e) Procedure ed Istruzioni Operative; f) Piani di Controllo Ambientale (PCA); g) Registrazioni; h) Rapporto Ambientale Periodico; i) Rapporto Ambientale Specifico. I suddetti documenti dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nell’Allegato n. 20 “Criteri per la redazione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale” alla presente Convenzione e consegnati alla Direzione Lavori sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico (Cdrom/DVD) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori. 9bis.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI 61 GESTIONE AMBIENTALE La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all’Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui al punto 2 sarà applicata la penale di cui al separato Atto. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il progetto (modifiche tecniche e/o varianti) o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione aggiornata dovrà essere trasmessa nuovamente alla D.L. per le attività di verifica di cui sopra. 9bis.4 CONTROLLI E AUDIT AMBIENTALI Oltre alla sorveglianza ambientale svolta autonomamente dalla DL sulle attività oggetto di affidamento, l’Appaltatore si obbliga a sottoporsi ad attività pianificate di controllo ambientale e/o ad audit del Sistema di gestione ambientale da parte di personale incaricato da RFI ed a fornire tutta l’assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a proprio carico i relativi oneri. Pertanto l’Appaltatore dovrà consentire il libero accesso nelle aree di cantiere al personale incaricato da RFI ed ai relativi mezzi. L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il proprio programma di audit interni per consentire alla DL di partecipare alle attività di autovalutazione svolte dall’Appaltatore stesso ad intervalli pianificati. 62 9bis.5 SORVEGLIANZA I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall’Appaltatore nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della Direzione Lavori. L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale. 9bis.6. RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PRESCRIZIONI L’Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa ambientale di tutte le attività oggetto di affidamento ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile. L’Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative/prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all’onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall’Appaltatore come Non Conformità Ambientali. 9bis.7 NON CONFORMITÀ AMBIENTALI (NCA) Le non conformità ambientali possono essere rilevate: • da personale dell’Appaltatore, compresi fornitori, subappaltatori e altri subcontraenti dell’Appaltatore stesso; • dalla Direzione Lavori; • dagli Enti di tutela ambientale; • da “RFI” a seguito di attività di monitoraggio ambientale, di controlli in 63 campo e di audit sul Sistema di Gestione Ambientale. Tali Non Conformità possono distinguersi in: • Non Conformità di tipo “A”: sono tali i comportamenti che costituiscono violazioni di disposizioni normative e che, allo stesso tempo, sono ancora in corso o, comunque, continuano a produrre effetti, necessitando quindi di interventi risolutivi da parte dell’Appaltatore; • Non Conformità di tipo “B”: sono tali i comportamenti che integrano violazioni diverse da quelle che costituiscono Non Conformità di tipo “A” come descritte al punto precedente Le modalità di gestione delle NCA, sia rilevate dal personale dell’Appaltatore e/o dalla DL che segnalate dagli Enti di tutela ambientale o da RFI a seguito di monitoraggio ambientale, controlli in campo, svolgimento di audit sui SGA, dovranno prevedere che: • la NCA di tipo “A” deve essere immediatamente trattata (soluzione momentanea adottata per mitigare gli impatti) e la descrizione della stessa e del trattamento previsto deve essere trasmesso alla DL entro 48 ore dal suo rilevamento, secondo le modalità del successivo punto 10 (Rapporto ambientale specifico); • tutte le NCA sul SGA dovranno essere riepilogate nel Rapporto Ambientale Periodico di cui al successivo punto 10. L’Appaltatore avrà l’obbligo di trasmettere alla I)L, entro 30 (trenta) giorni dal rilevamento, un Piano di Azioni Correttive riportante la descrizione dell’analisi della causa della non conformità, l’eventuale azione correttiva individuata per la rimozione, ovvero per evitare il reiterarsi della stessa, la responsabilità interna e la tempistica prevista per l’attuazione. 64 9bis.8 CERTIFICAZIONE/REGISTRAZIONE AMBIENTALE Nel caso in cui l’Appaltatore abbia conseguito la certificazione del proprio SGA come conforme alla norma UNI EN ISO 14001 da Organismo di certificazione Accreditato da ACCREDIA o da altro Organismo europeo riconosciuto, o abbia conseguito la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 1221/2009 EMAS, è tenuto comunque all’applicazione delle specifiche contenute nel presente articolo. Gli audit sul Sistema di Gestione Ambientale svolti dalla DL o da soggetti dalla stessa incaricati successivi al primo avranno cadenza non inferiore ad un anno. Tale condizione per l’Appaltatore sarà valida per tutto il periodo di mantenimento della certificazione/registrazione suddetta, a condizione che ne dia tempestiva evidenza alla DL. 9bis.9 RITENUTE SUL SAL In caso di: • mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente o dagli Enti di tutela ambientale in conseguenza alle segnalazioni di cui al precedente punto 7; • mancato trattamento o risoluzione della NCA di tipo “A” nei tempi stabiliti come da precedente punto 7 la DL applicherà, salvo ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull’importo del primo stato di avanzamento utile. Tale aliquota verrà trattenuta sull’importo del primo S.A.L. utile e, se il Direttore 65 Lavori dovesse accertare il perdurare della situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l’Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra. L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo al compiuto espletamento dei predetti adempimenti. La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell’importo da corrispondere con il S.A.L. stesso. In ogni caso, l’applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, comporterà l’imputazione a penale degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte del Committente. Ai fini dell’applicazione delle trattenute di cui sopra e della penale di cui al separato Atto, nel caso siano consegnati o resi disponibili documenti del SGA privi delle evidenze oggettive del rispetto delle norme e prescrizioni ambientali o privi dei contenuti specificati nell’Allegato n 20 o previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, i medesimi documenti saranno considerati come non consegnati o non resi disponibili. 9bis.10. COMUNICAZIONE ALLA DL. L’Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla DL, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del “Rapporto Ambientale Periodico” relativo ai risultati delle attività del SGA, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori. Al fine di consentire alla DL di presidiare le attività del SGA associate agli aspetti ambientali significativi, l’Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla DL stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere elencate le attività di cantiere in programma 66 univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative misure, campionamenti, rilievi ed analisi previsti. Tale comunicazione dovrà pervenire alla DL alla fine di ogni settimana lavorativa. Ogni qualvolta si verifichi una Non Conformità di tipo “A” di cui al precedente punto 7, ovvero si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, anche segnalato dagli Enti di tutela ambientale, l’Appaltatore dovrà dame comunicazione immediata alla DL e dovrà produrre un “Rapporto Ambientale Specifico” da trasmettersi alla DL medesima entro 48 ore dal rilevamento dell’evento, con il programma di intervento e la descrizione del trattamento effettuato a recupero della situazione. L’evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della DL, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo. 9bis.11 ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE AI SUBAPPALTATORI, E AI FORNITORI E AGLI ALTRI SUBCONTRAENTI DELL’APPALTATORE. Resta inteso che il SGA deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e agli altri subcontraenti dell’ Appaltatore. Quest’ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi correlati, con adeguati strumenti contrattuali e di controllo in corso d’opera. 9bis.12 ONERI DELL’APPALTATORE Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi 67 contrattuali. 9bis.13. RUOLI E COMPETENZE L’Appaltatore deve assicurare l’adeguato addestramento del personale preposto alle attività del SGA e deve assicurarsi che anche i subappaltatori, i fornitori e gli altri subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare: • il Responsabile del SGA deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un’esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/ Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un’ esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/ Impiantistica di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali, presso Organismo per la Certificazione del personale accreditato ACCREDIA. Il Responsabile dcl SGA dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa. • il Responsabile del Controllo Operativo del SGA deve possedere almeno diploma tecnico/ scientifico di scuola media superiore, deve aver maturato un’ esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere. Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali. L’Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell’addestramento e 68 della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali. 9bis.14. IMPATTO AMBIENTALE CANTIERI Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari alla mitigazione dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e, in particolare, in via indicativa e non esaustiva: • • impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore; provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto; • lavaggio e pulizia delle strade di accesso; • trattamento delle acque reflue; • accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale; • conservazione della viabilità pubblica e privata preesistente, mediante pulizia e manutenzione; • ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori. 9bis.15. GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale. Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute 69 non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti. In ogni caso, è data facoltà a RFI di effettuare, nel corso dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, quest’ultimo si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare: • l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire a RFI copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero; • nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (i), l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire a RFI tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero; • l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero 70 da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato da RFI ai sensi del precedente art. 12. L’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione a RFI medesima di copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata; • l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su piazzali di proprietà di RFI, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi; • l’Appaltatore si impegna a fornire a RFI, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. RFI può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare; 71 ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi • circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, RFI avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti da RFI all’Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte di RFI. Le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati con i corrispettivi di contratto. CAPO III ESECUZIONE DEI LAVORI – REQUISITI RAM – MATERIALI – TERMINI – VARIANTI – SOSPENSIONI – SUBAPPALTO – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ARTICOLO 10 DIREZIONE DEI LAVORI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTATORE 10.1 Gestione tecnico-amministrativa del contratto Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, compresi il controllo della 72 Progettazione Esecutiva e di dettaglio e lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, R.F.I. si avvarrà di proprie strutture. Durante il corso delle prestazioni inerenti la Progettazione Esecutiva, la gestione tecnico-amministrativa del Contratto sarà effettuata dal Project Manager di RFI il quale provvederà a controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni di Progettazione, ferme restando le responsabilità, che secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al Progettista dell’Appaltatore. 10.2 Direzione dei lavori e Rappresentanti e Tecnici dell’Appaltatore 1. Il Direttore dei Lavori è nominato da parte di R.F.I., ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 delle Condizioni Generali. 2. L’Appaltatore indica nel Sig. ______________________ il proprio Di- rettore della Progettazione, delegato dall’Appaltatore a trattare, definire e decidere con “R.F.I.”, ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale concernente la Progettazione Esecutiva, in tutte le relative fasi di sviluppo a partire dalla consegna delle prestazioni fino all’esito della verifica del PE, alla elaborazione del Progetto di Dettaglio e alla realizzazione dell’opera. 3. Il Direttore della Progettazione è il Progettista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche ed assume tutte le responsabilità che la vigente normativa in materia prevede a carico del Progettista. 4. L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art.15 delle citate Condizioni Generali, dandone notizia con lettera raccomandata a.r. a R.F.I.. 5. (pm) 73 6. R.F.I. può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al con-tratto d’appalto, ivi compresi i tecnici redattori, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. ARTICOLO 11 CANTIERE (a) Nell’esecuzione dell’Opera, l’Appaltatore appresterà, anche secondo quanto stabilito nel PSC/FA del “Progetto Esecutivo”, una organizzazione di cantiere idonea a garantire: (i) gli avanzamenti previsti come da Programma operativo dei Lavori approvato da R.F.I. e dal Piano di Gestione dell’Appalto, coordinando ed integrando le varie produzioni, lavorazioni ed attività necessarie alla realizzazione dell’Opera, a Perfetta Regola d’Arte; (ii) una complessiva ed unitaria realizzazione dell’Opera, a Perfetta Re-gola d’Arte, secondo le prescrizioni tutte di cui al presente Contratto. (b) L’Appaltatore dovrà altresì, a sua cura e spese: (i) organizzare e fornire il cantiere attrezzato in relazione all’entità dell’Opera, dotato dei macchinari, attrezzature e di ogni altro impianto allo scopo di assicurare che l’esecuzione dell’Opera avvenga nel rispetto dei tempi e condizioni previste dal Contratto; (ii) fornire il personale specializzato, i mezzi ed ogni altro strumento adeguato per l’esecuzione di operazioni di verifica, misurazione, e collaudo con riferimento alla consegna, controllo dello stato di avanzamento dei lavori, contabilità e collaudo dell’Opera; 74 (iii) eseguire tutte le opere provvisionali di cui all’art. 1(e) delle Condizioni Generali, necessarie per l’esecuzione dell’Opera, anche in presenza di esercizio ferroviario, ivi inclusi a titolo esemplificativo: recinzioni, ponteggi, coperture, scavi e ricoperture; (iv) acconsentire, in qualsiasi momento e senza frapporre alcun ostacolo, l’accesso al cantiere del personale del Committente e/o dei suoi professionisti preposti alla gestione e/o verifica del lavoro, al fine di eseguire i controlli che reputeranno necessari ovvero ogni altro atto connesso alla gestione e/o verifica dei lavori; (v) mettere a disposizione anche del personale del Committente e/o dei suoi professionisti che accederanno per qualsiasi motivo al cantiere di lavoro, i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni, anche in relazione alle eventuali avverse condizioni meteorologiche; (vi) provvedere alla custodia ed alla protezione dei cantieri secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed a quanto previsto dall’Istruzione di Protezione Cantieri (IPC) nella versione richiamata dal PSC/FA del “Progetto Esecutivo”; (vii) provvedere a confermare al Direttore dei Lavori, con l’anticipo di almeno sei settimane rispetto alla effettiva necessità, le interruzioni di circolazione di cui al Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore eventualmente necessarie per i lavori che hanno interferenza con l’esercizio ferroviario, specificandone il numero e la durata, ferma restando l’ottemperanza di quanto previsto dalle procedure di R.F.I. per la pianificazione di tali risorse come indicato nell’Allegato n° 26 alla presente convenzione. Resta inteso che potranno essere concesse, compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, a insindacabile 75 giudizio del Committente senza che per questo possa l’Appaltatore avanzare richieste di compensi economici, riconoscendo fin d’ora che l’importo dell’appalto compensa anche questi oneri. (c) L’eventuale presenza di personale del Committente e/o dei suoi professionisti presso i cantieri di lavoro ed i controlli e le verifiche da essi eseguiti, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita dell’Opera, né dagli obblighi derivanti all’Appaltatore stesso in forza delle leggi, regolamenti e norme di volta in volta vigenti. ARTICOLO 12 REQUISITI RAM L’Appaltatore si impegna a progettare, realizzare ed a consegnare gli ACC, completi, a Perfetta Regola d’Arte, e perfettamente in grado di rispettare e mantenere per il periodo della propria Vita Intera - i Requisiti RAM indicati. Il monitoraggio dei requisiti RAM avverrà mediante confronto fra Guasti Rilevati e Guasti Attesi secondo quanto nel seguito indicato. Il verificarsi di un numero di Guasti Rilevati superiore al numero di Guasti Attesi – indicati – costituisce un malfunzionamento dell’impianto installato rilevante ai fini: (i) dell’applicazione delle penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore; (ii) della garanzia di buon funzionamento prestata dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 30 della presente Convenzione. Si ipotizzerà che la frequenza istantanea di guasto dei sottosistemi componenti sia costante nel tempo (modello poissoniano). Non saranno accettabili modelli di affidabilità che vincolino la frequenza di guasto a modalità operative quali, per le parti in ridondanza, il numero di commutazioni tra funzionamento normale e in 76 stand-by. Nel calcolo dei parametri RAM i supporti trasmissivi asserviti all’ACC dovranno essere considerati come parte integrante dell’ ACC medesimo. Si definiscono: guasti semplici quei guasti ai quali il sistema sopperisce, grazie alle ridondanze di cui è provvisto, senza alcuna perdita di funzionalità; i guasti semplici non hanno perciò influenza sulla missione, ma comportano semplicemente un intervento di riparazione; guasti critici quei guasti che, al contrario, provocano una perdita totale o anche parziale della funzionalità (fuori servizio); i guasti critici sono tutti quelli che interrompono la continuità del corretto funzionamento dell’impianto, verificandosi su componenti non ridondati del sistema oppure contemporaneamente su componenti in ridondanza l’uno all’altro; i guasti critici richiedono un intervento di manutenzione con carattere di urgenza. Gli aggettivi semplice/critico non qualificano pertanto il grado di complessità del guasto stesso, denotando invece una caratteristica relativa agli effetti a livello funzionale. Si definiscono: “Minimum Medium Time Between Critical Failure” (MTBCFmin), o “Tempo medio minimo fra guasti critici”: il tempo medio tra guasti critici nominale diminuito del 20%: MTBCFmin= MTBCF • (1 – 20%) = 0,8 • MTBCFnom; “Minimum Medium Time Between Failure” (MTBFmin), o “Tempo medio minimo fra guasti semplici”: il tempo medio tra guasti semplici nominale diminuito del 20%: MTBFmin= MTBF • (1 – 20%) = 0,8 • MTBFnom; 77 “Tempo medio di riparazione attiva” (MTTR): il tempo medio di riparazione attiva: la progettazione dell’Opera a cura dell’Appaltatore dovrà es-sere tale da garantire a tutte le funzioni il valore MTTR pari a 30 (trenta) minuti; “Scostamenti di riparazione”: la differenza (positiva se in eccesso, negativa se in difetto) tra il tempo utilizzato in una riparazione ed il MTTR atteso, come più sopra definito pari a 30 (trenta) minuti; “Indici RAM”: sono degli stimatori che consentono di verificare se le caratteristiche RAM richieste sono soddisfatte; poiché tali caratteristiche RAM sono variabili aleatorie, in fase di calcolo degli Indici si dovrà tenere in debito conto del livello di confidenza da attribuire alla stima. Si definiscono i seguenti indici, che verranno misurati nell’ACC: “Indice di Affidabilità” (IA): massimo numero ammissibile di guasti critici durante il tempo di osservazione; è uno stimatore del requisito MTBCF; “Indice di Manutenibilità” (IM): massimo numero ammissibile di guasti semplici durante il tempo di osservazione; è uno stimatore del requisito MTBF; “Indice di Disponibilità” (ID): massimo valore ammissibile (espresso in minuti/anno) della somma aritmetica degli scostamenti di riparazione. Si definiscono inoltre: “Funzione Controllore di Ente”: la catena di elementi HW e SW esistenti tra il Posto Centrale e l’Ente fisico deputati al comando e controllo dell’ente medesimo; il sistema dovrà essere progettato per garantire, per ciascun Ente dell’Opera oggetto dell’appalto, il valore di MTBCF pari a 300.000 (trecentomila) ore. “Funzione Posto Centrale”: l’insieme di elementi HW e SW di Posto Centrale deputati all’elaborazione delle logiche, all’inoltro dei comandi ver-so gli 78 attuatori di Ente e all’acquisizione dei controlli dagli attuatori nonché all’interfacciamento verso l’operatore; Il sistema dovrà essere progettato per garantire, per il PC dell’Opera oggetto dell’appalto, il valore di MTBCF pari a 100.000 (centomila) ore. L’inizio del periodo di osservazione decorre dalla Data di Realizzazione dell’Opera, come definita nel successivo articolo 25. Per il calcolo degli indici RAM per l’Opera in oggetto vale quanto segue: Per il calcolo dell’IA, si adotterà Per la funzione controllore di Ente, la seguente formula: IA = N° Controllori di Ente x 8.760/300.000, ove per il numero di controllori si rimanda all’Allegato n° 3.3. Per la funzione di PC, si richiede che i valori di IA sia sempre uguale a 0 (zero). L’indice ID sarà applicato unicamente ai guasti critici, e dovrà essere inferiore o uguale a 0 (zero) al termine del tempo di osservazione. L’indice IM sarà applicato unicamente ai guasti semplici, e calcolato tramite la seguente formula: IM = 3 + N° Gestori di Area, ove il numero di Gestori di Area per la presente Opera è pari a 12. nel caso di sistemi con parti a ridondanza fredda, l’inserimento (manuale o automatico) della riserva comporta un temporaneo fuori servizio. Tale evento è equiparato ad una frazione di guasto critico pari al rapporto tra il fuori servizio temporaneo ed il valore di riferimento di 30 minuti. Con tale premessa un inserimento in servizio di una riserva fredda che duri 10 minuti viene trattato come 0.3 guasti critici. L’indice IA viene incrementato di conseguenza. L’evento 79 non viene considerato ai fini della valutazione dell’indice ID. L’indice IM subisce un incremento unitario. Per l’Opera oggetto dell’Appalto sono pertanto definiti i seguenti parametri RAM: FUNZIONE CONTROLLORE FUNZIONE DI ENTE DI PC IA 95 (novantacinque) 0 (zero) IM 0 (zero) 15 (quindici) ID 0 (zero) 0 (zero) L’Appaltatore è tenuto a progettare e realizzare l’opera in conformità al ciclo di vita e alle prescrizioni contenute nelle Normative Cenelec EN 50126, EN 50128 e EN 50129 in materia di impianti ferroviari di sicurezza. Dovrà essere prodotta, secondo quanto richiesto dalle normative sopra ci-tate, la necessaria documentazione comprovante il livello di integrità necessario,ed in particolare il Safety Case di Applicazione Generica e il Safety Case di Applicazione Specifica. ARTICOLO 13 MATERIALI E APPARECCHIATURE 13.1 Obblighi dell’Appaltatore (a) L’Appaltatore dovrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali e apparecchiature necessari all’esecuzione dell’Opera, esclusa la fornitura dei materiali elencati nell’Allegato n° 15 in conformità a quanto previsto nel Piano della Qualità. (b) L’Appaltatore garantisce, ai termini e condizioni di cui all’art. 30 della presente Convenzione: 80 (i) l’assenza di vizi, e/o difetti e/o qualità, (ii) il buon funzionamento (iii) la conformità agli standard qualitativi fissati nel Piano della Qualità di tutti i materiali e/o apparecchiature forniti e/o realizzati sia diretta-mente dallo stesso Appaltatore sia indirettamente attraverso sub-fornitori. (c) L’Appaltatore potrà avvalersi per l’approvvigionamento dei materiali e apparecchiature solo ed esclusivamente dei sub-fornitori qualificati dall’Appaltatore stesso ed indicati nel Piano della Qualità. 13.2 Verifiche e collaudi del materiale (a) L’Appaltatore dovrà eseguire (e far eseguire dai sub-fornitori ove utilizzati) – secondo quanto stabilito dal paragrafo I.3.5.2 delle Prescrizioni della Qualità – tutte le ispezioni, prove, controlli e collaudi necessari per verificare la conformità agli standard qualitativi fissati nel Piano della Qualità dei materiali e/o delle apparecchiature acquistati, forniti e/o realizzati per l’esecuzione dell’Opera. (b) L’Appaltatore dovrà documentare l’esito delle ispezioni, prove, controlli e collaudi sopra indicati consegnando al Committente copia di tutta la relativa documentazione all’atto della posa in opera dei materiali e/o delle apparecchiature stesse. (c) L’Appaltatore non potrà procedere ad utilizzare e/o impiegare i materiali e/o le apparecchiature senza che siano stati esattamente rispettati gli obblighi e le procedure previsti dal presente articolo 13.3 Disposizioni Generali L’Appaltatore riconosce che l’importo dell’appalto comprende e compensa anche l’approvvigionamento, nonché le verifiche ed i collaudi, dei materiali e/o 81 delle apparecchiature di cui al presente articolo. ARTICOLO 13BIS APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E APPARECCHIATURE 13bis.1 1. Materiali (a catalogo FS) di fornitura R.F.I. R.F.I. provvederà di norma alla fornitura dei materiali elencati nell’Allegato n° 15 “Elenco dei Materiali di Fornitura R.F.I.”, nelle quantità previste nel progetto elaborato dal Committente allegato alla presente Convenzione. R.F.I. provvederà ad integrare le maggiori quantità che dovessero emergere nella compilazione del progetto esecutivo. Le stesse dovranno essere elencate, dall’Appaltatore, in apposito fabbisogno suppletivo da presentare a corredo ed entro i termini previsti per la presentazione dello stesso progetto esecutivo. 2. Le apparecchiature e materiali forniti da R.F.I. saranno consegnati in uno o più siti da scegliere di comune accordo tra R.F.I. e l’Appaltatore. Restano a carico dell’Appaltatore l’eventuale scarico da carro ferroviario o automezzo di R.F.I., il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d’opera e l’ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nell’importo contrattuale. 3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare trami-te terzi – Mod. VC.01” di R.F.I. (Allegato n° 25.1). 4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l’Appaltatore come sopra detto o per 82 necessità di lavorazione, R.F.I. consegnerà all’Appaltatore le lettere di porto per il trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico dell’Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico. 5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna materiali per lavori, l’Appaltatore assume l’obbligo di custodire adeguata-mente il materiale preso in consegna, curandone l’accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l’integrità qualitativa e quantitativa. L’Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a tutto suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere. 6. Il materiale consegnato all’Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli altri materiali di R.F.I. che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti concordati ai sensi del precedente punto 2, e l’individuazione dei medesimi dovrà essere supportata, a cura e spese dell’Appaltatore, da appo-sita cartellonistica che rechi l’indicazione “Materiale di fornitura R.F.I. consegnati alla Ditta …….. in data …………. per la messa in opera per lavori di ………….”. 7. Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che R.F.I. fornirà all’Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai seguenti punti. 8. L’Appaltatore dovrà presentare, inseriti nel Piano degli Approvvigionamenti, gli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature, che R.F.I. si è impegnata a fornire con l’indicazione del sito di consegna preventivamente concordato. 9. Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi 83 dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi). 10. Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. R.F.I. si riserva il diritto di consegnare all’Appaltatore, anche prima che questi abbia presentato i relativi fabbisogni, tutti o parte dei materiali ed apparecchiature di appalto, salvo conguaglio a fine lavoro. 11. I materiali che R.F.I. fornirà saranno consegnati sciolti all’Appaltatore, il quale sarà tenuto a fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire un complesso, intendendosi tale operazione compresa e compensata nell’importo contrattuale. 12. All’atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli che, dopo constatazione in contraddittorio con R.F.I., risultassero difettosi o non adatti al montaggio. 13. Dopo l’avvenuta consegna dei materiali e delle apparecchiature, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a contestazioni, e R.F.I. sarà sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali ed apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi. 14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati restano di proprietà di R.F.I., che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni. 15. In ogni caso l’Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla 84 restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla ultimazione di tutti i lavori, per gli altri. 16. I materiali forniti da R.F.I. e che al termine dei lavori non dovessero essere stati messi in opera dovranno essere restituiti a R.F.I. da parte dell’Appaltatore in data da concordare fra le Parti, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori. 17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del “Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01” di R.F.I. (Allegato n° 25.2). In tale Verbale, fra l’altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna – Mod. VC.01 di R.F.I. (Allegato n° 25.1) con il quale sono stati consegnati i materiali di fornitura di R.F.I. occorrenti per l’esecuzione dell’opera. 18. Il materiale oggetto di restituzione – che potrà essere esclusivamente quello fornito da R.F.I. e non quello eventualmente fornito direttamente dall’Appaltatore – dovrà essere perfettamente integro e ben condizionato imballato. 13bis.2 A) Materiali (a catalogo FS) di fornitura Appaltatore Materiali tecnologici (pm) B) Altri materiali (pm) ARTICOLO 14 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI 85 14.1. Termine di esecuzione dell’Opera L’Appaltatore si obbliga: (a) ad eseguire e ultimare gli Interventi in perfetta aderenza ai tempi iniziali, intermedi e finali stabiliti dal Piano di Gestione dell’Appalto e nel Programma Generale dei Lavori; (b) ad eseguire la Realizzazione dell’Opera, come definita al successivo art. 29 punto 29.1, secondo l’articolazione di tempi rappresentata nel Programma Generale dei Lavori e di seguito specificata: - Giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione, per l’ultimazione della Progettazione Esecutiva; - Giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di Consegna dei Lavori, per il completamento di tutte le opere oggetto dell’Appalto; (c) ad eseguire l’Assistenza all’Esercizio, come definita al successivo Articolo 26 (d) ad eseguire la Manutenzione dell’Opera, come definita al successivo Artico-lo 27 in conformità a quanto specificato al medesimo Articolo 27, (e) ad eseguire l’Ultimazione dell’Opera, come definita al successivo Articolo 29. 14.2. Penali Per ritardata ultimazione da parte dell’Appaltatore degli Interventi e/o dell’Opera rispetto ai termini previsti all’art. 14.1(b), troveranno applicazione le penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. Nella fissazione dei termini di cui sopra, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole. 86 14.3. Dichiarazione di Ultimazione Con congruo anticipo rispetto al momento dell’ultimazione di ciascuna delle prestazioni costituenti oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore ne dà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori con le modalità espresse al successivo art. 25. In particolare per gli impianti soggetti a CVT, nominata da RFI, l’Appaltatore dovrà con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla prevista data di completamento degli impianti stessi, definita nel successivo art. 25, comunicare a “RFI” ed alla Direzione Lavori, il verificarsi dell’evento e richiedere la nomina delle sud-dette CVT. Non sono ammesse proroghe ai termini di cui ai precedenti commi, salvo quanto stabilito dall’articolo 26 comma 4 delle “C.G.C.”. 14.4. Modifica del Programma Generale dei Lavori Il Programma Generale dei Lavori potrà essere modificato dal Committente soltanto nei casi: a) di varianti in corso d’opera, di cui al successivo art. 15; b) di sospensione dei lavori di cui al successivo art. 16; c) di motivi dipendenti dall’esercizio ferroviario di cui all’art. 11.1(c). ARTICOLO 15 VARIANTI IN CORSO D’OPERA Premesso che la valutazione delle Varianti in corso d’opera si baserà, quale documentazione tecnica di riferimento, sugli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo approvato da R.F.I., si definisce quanto segue: 1. Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 delle “Condizioni Generali”. 87 2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. 3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicate le tariffe, diminuite del ribasso offerto in sede di gara, riportate nell’Allegato n° 8 alla presente Convenzione. Qualora per la variante sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all’articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto. 4. Dopo l’approvazione da parte di R.F.I. di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell’adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti ed al “Programma Operativo”. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l’inizio dei lavori in variante. 5. Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale, detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo da corrispondere all’Appaltatore. 6. Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all’Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell’ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti da R.F.I.. ARTICOLO 16 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI 88 (p.m.) ARTICOLO 17 SUB-APPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA 17.1. Lavori sub-appaltabili Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Saranno sub-appaltabili solo le seguenti prestazioni e lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Le prestazioni e lavorazioni riferibili alla categoria di lavori prevalente OS 9 “Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico“ sono subappaltabili per un importo non superiore al 30% dell’importo della categoria di lavori stessa, pari a € ______________/__ 4(euro ____________________ /__) Le prestazioni delle restanti categorie non prevalenti, riportate al netto del ribasso di gara, sono le seguenti secondo gli importi di seguito indicati, ai soli fini del presente articolo, per le categorie stesse: importo delle prestazioni della cat. LIS 006 “Esecuzione di lavori di piazzale per impianti di segnalamento ferroviario” € _____________,___5 4 € 4.139.397,44 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore. 5 € 814.740,54 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore. 89 (euro____________________________/__) . importo delle prestazioni della cat. OG1 “Edifici civili e industriali” € _____________,___ 6(euro____________________________/__) . importo delle prestazioni della cat. OS19 “Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati” € _____________,___7 (euro____________________________/__) . Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara. Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente al Committente, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. 17.2. Sub-appaltatori autorizzati e requisiti L’affidamento in subappalto delle suddette prestazioni è, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Committente. 6 € 242.732,48 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore. 7 € 204.066,17 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore. 90 Non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla procedura di gara per l’affidamento del presente contratto La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore e dai documenti indicati nell’Allegato n° 16 alla presente Convenzione. 17.3. Termine Rilascio Autorizzazione Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata. In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei Lavori. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che RFI, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere. L’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Contratto. 91 All’Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Contratto, dedotta una percentuale non maggiore del 20% (venti per cento). La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione. Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato. 17.4. Lavori assimilabili a Subappalto Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest’ultimo del valore della mano d’opera), anche agli altri contratti posti in essere dall’Appaltatore ai fini della realizzazione dell’opera per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell’Articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 92 In particolare, sono assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo regime autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attività espletate all’interno del cantiere cui si riferisce l’appalto, che richiedano l’impiego di manodopera - come, ad esempio, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo sempre che ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate: a) l’importo del singolo subcontratto superi il 2% dell’importo dell’appalto o sia superiore a € 100.000,00; b) l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto. Il subappalto di prestazioni che coinvolgano la materia della gestione dei rifiuti e della tutela dell’ambiente in generale è regolato interamente dal successivo art. 9 BIS. 17.5. Contrasto infiltrazioni da parte di criminalità organizzata Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al DLgs. n. 490/94 come integrato dal DPR n. 252/98 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell’Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a € 150.000,00, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere, 93 contestualmente alla stipula del sub-contratto, la documentazione richiesta nell’Allegato n° 16, riferiti al subcontraente. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l’applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente dell’Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dall’Appaltatore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle tipologie contrattuali di seguito indicate: - fornitura e/o trasporto di terra; - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, bitume e inerti in genere; - noli a freddo; - noli a caldo diversi da quelli indicati al punto 4; - fornitura di ferro lavorato; - guardiana di cantiere; - trasporto a discarica; - trattamento e smaltimento dei rifiuti. Ove l’importo di un subcontratto riconducibile alle tipologie sopra elencate, superi i 150.000,00 euro le prestazioni che ne formano oggetto non potranno avere inizio prima dell’acquisizione dell’informazione prefettizia di cui agli artt. 90 e ss. del D. Lgs. 159/2011 o prima della scadenza del termine di cui al comma 2 dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia. 94 È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei Lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere a RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia. 17.6. Pagamenti ai sub-appaltatori Ai sensi dell’art. 39.4 delle CGC, l’Appaltatore deve corrispondere alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e ai fornitori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate. In difetto, RFI sospenderà il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso. Tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori. È fatta salva l’applicazione di quanto previsto nel quarto periodo del comma 3 e 95 nel comma 3-bis dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, laddove ne ricorrano i rispettivi presupposti. 17.7 Ottemperanza alle norme sulla tracciabilità RFI verifica che nei contratti con il/i subappaltatore/i sia inserita appo-sita clausola con la quale ciascuno assume l’osservanza dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto nell’articolo 3 co. 9 della L.136/2010. 17.8 Inadempienza Documento Unico di Regolarità (DURC) Qualora il Documento Unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, RFI dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni. ARTICOLO 18 SAFETY CASE APPLICAZIONE SPECIFICA E GENERICA L’implementazione e la fabbricazione di prodotti che si dovessero rendere necessari per la realizzazione dell’Opera dovranno essere condotte in conformità alle relative Normative CENELEC di settore. Laddove richiesto l’implementazione del requisito di sicurezza dovrà essere assunto il livello più restrittivo (SIL 4). In conformità a quanto prescritto dalle vigenti Normative Cenelec, in materia di impianti ferroviari di sicurezza EN 50126, EN 50128 e EN 50129, l’Appaltatore dovrà consegnare la documentazione di Safery Case di Applicazione Specifica, in coerenza con tutti gli Interventi previsti dal Programma Operativo dei Lavori, come di seguito riportato: 96 1a. All’atto della consegna di ogni intervento relativo agli ACC co-me indicato al successivo articolo 25 punto 1.1, unitamente al CD vali-dato per la configurazione corrente. 1b. Non meno di 7 (sette) giorni n.c. prima dell’emissione del “Verbale di Realizzazione dell’Intervento” di cui al successivo art. 25.4, unitamente al CD di Configurazione Finale validato dalle strutture competenti. 1c. 30 giorni n.c. dopo la messa in servizio dell’impianto, il Safety Case di Applicazione Specifica, recepite le eventuali osservazioni degli organi di verifica preposti, nella versione definitiva. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, l’Appaltatore incorrerà nella penale di cui all’ articolo 21. Tutte le attività che ricadono nell’ambito delle norme Cenelec della sicurezza ferroviaria dovranno essere valutate da un VIS (Verificatore Indipendente della Sicurezza) ai sensi del DL162/07. Tali attività rimangono completamente a carico dell’Appaltatore. Le attività del VIS dovranno essere sviluppate ai sensi della specifica tecnica RFI “Standard delle Attività e Documenti del VIS” cod RFI DTC CSC SP STD 004. CAPO IV PAGAMENTI – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI – PENALITÀ ARTICOLO 19 PAGAMENTI 19.1 Ripartizione dell’Importo dell’appalto L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’Importo dell’Appalto. Lo stato di avanzamento dei lavori effettivamente eseguiti dall’Appaltatore verrà determinato sulla base delle “Modalità di Salizzazione” di cui all’Allegato n° 14 a 97 seguito di constatazione verbalizzata con l’Appaltatore. Qualora durante lo svolgimento dei lavori per motivi non dipendenti dall’Appaltatore risulti la temporanea impossibilità di completare una fase di Lavorazione degli Interventi indicata nelle Modalità di Salizzazione di cui all’Allegato n° 14 il Committente potrà riconoscere discrezionalmente, dietro richiesta dell’Appaltatore, il valore corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti. Tale richiesta dell’Appaltatore potrà essere accolta qualora risulti che egli abbia operato con ogni mezzo possibile a disposizione, al fine di raggiungere la produzione prevista secondo il programma dei lavori e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi. 19.2 Modalità di pagamento degli stati avanzamenti lavori (a) per ciascuna Lavorazione indicata nelle Modalità di Salizzazione di cui all’Allegato n° 14, l’Appaltatore darà comunicazione al Committente delle effettive quantità di lavoro eseguite e invierà, unitamente a tale comunicazione, tutta la documentazione necessaria a dimostrare nel dettaglio l’effettivo avanzamento della Lavorazione stessa, inclusa la documentazione di cui al precedente art. 7.4(d). La mancata ottemperanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore a quanto sopra esposto, comporterà la sospensione dell’emissione da parte del Committente della Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto relativa all’Intervento in questione, senza che l’Appaltatore per questo possa pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo. (b) Il Committente dovrà verificare l’avanzamento di ciascuna Lavorazione e quindi l’ammontare dovuto all’Appaltatore sulla base dei criteri stabiliti nelle 98 Modalità di Salizzazione di cui all’Allegato n° 14. Detto ammontare dovrà essere: (i) ridotto dell’importo deducibile per effetto dell’applicazione di ritenute sui pagamenti nei casi previsti dall’art. 19.4; (ii) e/o ridotto dell’ammontare delle penali eventualmente maturate a carico dell’Appaltatore (v. infra art. 21 della presente Convenzione). Al termine della suddetta verifica, il Committente provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione completa di cui al precedente paragrafo (a), ad emettere: (x) la Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto ed (y) il Documento di Entrata Merci nel quale sarà indicato l’acconto sui vari Prezzi a Corpo determinato come sopra e riconosciuto all’Appaltatore. (c) Il prezzo della Voce a Corpo 1, riferito agli “Oneri per la Sicurezza”, verrà contabilizzato fino al raggiungimento dell’importo di tale voce, incrementando l’importo di ogni situazione avanzamento lavori di una somma desumibile dall’Allegato n° 14. (d) Il prezzo della Voce a Corpo 2, riferito al costo della Progettazione Esecutiva, sempre che l’Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal Contratto, sarà contabilizzato mediante S.A.L. da emettere entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione da parte di R.F.I. degli elaborati del Progetto Esecutivo di cui al precedente articolo 8. 19.3 Conto Finale dei lavori Ferma restando l’applicazione degli articoli 46 e 47 delle Condizioni Generali di Contratto, si pattuisce quanto segue. Il conto finale dei lavori certifica: 99 (i) l’ammontare complessivo riconosciuto all’Appaltatore ai sensi del Con- tratto con riferimento all’esecuzione dell’Opera, tenuto conto di ogni deduzione o maggiorazione applicata; (ii) l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati sulla base delle Situa- zioni Provvisorie di Pagamento in Acconto emesse precedentemente dal Committente ai sensi dell’art. 19.2. 19.4 Ritenute sui pagamenti Nel caso in cui il Committente, a suo giudizio, ritenga sussistere un vizio, difetto, difformità, mancanza di qualità o un malfunzionamento in una Lavorazione completata dall’Appaltatore, e di cui l’Appaltatore richieda il pagamento ai sensi del precedente art. 19.2, il Committente potrà trattenere l’intero ammontare di tale pagamento. Nel caso in cui si tratti di un vizio, difetto, difformità, mancanza di qualità o un malfunzionamento di natura minore e che non condizioni in maniera grave l’utilizzo della Lavorazione completata, il Committente non potrà trattenere una somma maggiore del costo necessario ad eliminare tale vizio, difetto, difformità, mancanza di qualità o malfunzionamento. Qualsiasi somma trattenuta dal Committente ai sensi del presente art. 19.4 sarà pagata all’Appaltatore con la prima Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto emessa successivamente all’eliminazione a cura e onere dell’Appaltatore dei predetti vizi, difetti, difformità, mancanze di qualità o mal-funzionamenti di natura minore. 19.5 Termini di Pagamento Fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di agire in conformità agli art. da 19.1 a 19.4, il Committente pagherà all’Appaltatore le somme indicate in ciascuna 100 Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto emessa ai sensi dell’art. 19.2, entro il secondo mese successivo alla data di ricevimento della fattura emessa dall’Appaltatore a seguito del Documento di Entrata Merci (v. art. 19.2 (b)). Il codice identificativo (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente Contratto vengono indicati dal Committente nei seguenti: CIG 5255350403 – CUP J57I10000430001 Le fatture dovranno essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE – Sede Sociale Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA – Codice Fiscale 01585570581 – Partita IVA 01008081000. Le fatture dovranno essere spedite: FERSERVIZI SpA – Polo Infrastrutturale – Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA (RM). Le fatture devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il co-dice unico di progetto (CUP). R.F.I. effettuerà i pagamenti in favore dell’Appaltatore, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su una banca domiciliata nel paese di residenza dell’Appaltatore stesso. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, l’Appaltatore ha comunicato a R.F.I. con nota del ______________ gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________________________________________________________ 101 I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo _____________________ (bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di R.F.I. da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 28, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, R.F.I. verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore: “L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….. nell’ambito del contratto sottoscritto con …….., identificato con il CIG n. ……./CUP n. ………, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 102 finanziari di cui all’art. 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche. L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….., si impegna a dare immediata comunicazione a …………. della noti-zia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….., si impegna a inviare copia del presente contratto a ……………”. Per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a trasmettere al Committente copia del subcontratto. I pagamenti verranno sospesi al verificarsi di quanto previsto all’art. 39.2 delle Condizioni Generali. 19.6 Rimane inteso che il Committente non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi. 19.7 Qualora il DURC relativo all’Appaltatore segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, RFI trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate sol-tanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 103 rilascio del documento unico di regolarità contributiva e previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive. RFI, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista, nell’ipotesi in cui sia previsto che RFI provveda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista. Articolo 19 bis Anticipazione del Prezzo 1. Ai sensi dell’art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito, in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98 all’Appaltatore è dovuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell'importo dell’appalto di cui al precedente art. 4 comma 1. 2. L’anticipazione è erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo di € ………. pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 104 3. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI la polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte di RFI. 4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 5. L’anticipazione è compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. ARTICOLO 20 CESSIONE DEI CREDITI 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle CGC, la cessione senza previa autorizzazione da diritto a RFI di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con conseguente diritto di RFI al risarcimento dei danni. 2. Resta inteso che RFI intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di RFI. ARTICOLO 21 PENALITÀ 1. Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato Atto da firmarsi tra le parti contraenti congiuntamente alla presente Convenzione. 2. L’Appaltatore, qualora ritenga che il Committente abbia applicato indebita- 105 mente una penale, non può in nessun caso sospendere o rallentare i tempi di esecuzione dell’Opera ma può solo presentare apposita riserva nei modi e nei tempi contrattualmente previsti. ARTICOLO 21 BIS SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO, DI SCRITTURAZIONE E ACCESSORIE Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di scritturazione del contratto, quelle per le tasse di registro e postali, nonché quelle per le copie del contratto, dei documenti e disegni di progetto. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo. CAPO V ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE – MATERIALI TOLTI D’OPERA – STRUMENTI DI PROGETTAZIONE – PRIVATIVA INDUSTRIALE ARTICOLO 22 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 22.1 Corsi di istruzione del personale del Committente L’Appaltatore dovrà provvedere, secondo le indicazioni impartite dalla Dire-zione Lavori, alla pianificazione, organizzazione ed allo svolgimento dei corsi d’istruzione per il personale del Committente medesimo, secondo quanto previsto dal Piano di Assistenza Tecnica preventivamente approvato dal Committente e dalle Prescrizioni della Qualità. La data e i luoghi di svolgimento dei corsi saranno concordati dall’Appaltatore con il Committente; il personale docente dovrà essere coinvolto 106 nella progettazione e l’Appaltatore sarà tenuto a svolgere: n°5 (cinque) corsi di durata pari a 5 (cinque) giorni ciascuno, per 10 (dieci) Agenti della Manutenzione ACC/SCMT; il primo di detti corsi dovrà essere antecedente la prima attivazione dell’ACC di Bussoleno; n°3 (tre) corsi di durata pari a 3 (tre) giorni ciascuno, per 10 (dieci) Agenti addetti alla circolazione; il primo di detti corsi dovrà essere antecedente la prima attivazione dell’ACC di Bussoleno Sarà cura dell’Appaltatore provvedere a che tutti gli Agenti della Manutenzione interessati siano provvisti, con adeguato anticipo prima dell’inizio dei corsi, del necessario materiale didattico, oltre ai Manuali di Manutenzione relativi agli impianti cui i corsi si riferiscono, in lingua italiana. 22.2 Manuali di Manutenzione Durante lo svolgimento dei suddetti corsi di istruzione e nel Periodo di Assistenza all’Esercizio, l’Appaltatore è tenuto ad illustrare agli Agenti della Manutenzione dell’ACC i Manuali di Manutenzione e le relative modalità operative. ARTICOLO 23 MATERIALI TOLTI D’OPERA Per gli adempimenti oggetto del presente articolo si rimanda alla Procedura Operativa Direzionale “Gestione Materiali provenienti da tolto d’opera” RFI DPR PD IFS 004 A (Allegato n° 25.3 alla Convenzione). Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di restituzione dei materiali d’armamento e tecnologici tolti d’opera di cui al punto II.2.3 della suddetta procedura, l’Appaltatore incorrerà nell’applicazione della penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. 107 ARTICOLO 24 STRUMENTI DI PROGETTAZIONE/SIMULAZIONE – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE 24.1. Rinnovo degli strumenti di progettazione/simulazione ACC Per tutta la Vita Intera degli ACC, l’Appaltatore è obbligato ad adeguare la versione degli Strumenti di Progettazione e degli Strumenti di Simulazione degli ACC già in uso presso il Committente ad eventuali nuove versioni degli strumenti stessi che saranno realizzati dall’Appaltatore successivamente all’esecuzione dell’Opera, e ciò: a) sia nel caso in cui si manifesti una qualsiasi incompatibilità degli ACC rispetto ai nuovi strumenti realizzati dall’Appaltatore (quali, ad esempio, la necessità di una diversa piattaforma hardware, di un nuovo software di base, oppure di una sua nuova emissione sul mercato); b) sia nel caso in cui l’adeguamento degli strumenti, pur non essendo richiesto per l’ottenimento delle funzionalità primarie, sia comunque necessario per il mantenimento del livello delle prestazioni degli ACC. Il corrispettivo per le attività e gli obblighi posti a carico dell’Appaltatore dal presente articolo, sino al termine del periodo di garanzia (art. 30), è compreso e compensato nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1. 24.2. Titolarità dei diritti di privativa industriale La titolarità dei diritti di privativa industriale degli apparati costituenti l’ACC nonché degli strumenti sviluppati dall’Appaltatore rimane all’Appaltatore stesso. L’Appaltatore, per effetto del presente Contratto, concede al Committente il diritto d’uso degli Strumenti di Progettazione e degli Strumenti di Simulazione per gli impianti ACC, limitatamente al loro utilizzo per la modifica dell’impianto 108 ACC oggetto del Contratto e per tutta la loro Vita Intera. L’Appaltatore dichiara e garantisce, invece, che il Committente, per effetto del presente Contratto, ha la titolarità dei diritti di privativa industriale di tutta la Progettazione dell’Appaltatore e dei relativi disegni e documenti tecnici dell’ACC. Il corrispettivo per l’acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d’uso (tools) e di privativa industriale (progettazione impiantistica) è compreso e compensato nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1. 24.3 Onere di fornitura di Strumenti di Progettazione e di Strumenti di Simulazione ACC L’Appaltatore dovrà fornire in comodato d’uso al Committente n°3 (tre) postazioni complete di collaudo/simulazione ACC per la verifica dei dati di base e delle funzionalità – complete e funzionanti come descritto nella documentazione contrattuale allegata alla presente convenzione – entro 6 (sei) mesi dalla Data di consegna delle Prestazioni di progettazione. Le postazioni in oggetto si intendono comprese e compensate nell’importo dell’appalto e saranno rimosse al termine della attivazione finale dell’ACC rimanendo di proprietà dell’Appaltatore. CAPO VI VERIFICHE – ASSISTENZA ALL’ESERCIZIO – MANUTENZIONE – ULTIMA-ZIONE DEI LAVORI – RILEVAZIONE REQUISITI RAM – REALIZZAZIONE DELL’OPERA – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – COLLAUDI ARTICOLO 25 ULTIMAZIONE, SOGGETTO TECNICO, CVT, REALIZZAZIONE 109 DEGLI INTERVENTI E ATTIVAZIONE 25.1 Verifica, ultimazione e consegna alla Direzione Lavori degli Interventi 25.1.1. Interventi relativi all’ACC All’ultimazione di ogni Intervento relativo all’ACC l’Appaltatore provvederà ad effettuare le verifiche ed i controlli prescritti dal “Piano di fabbricazione e controllo/Piano di Controllo Qualità” di cui all’Allegato n° 22, dalla procedura di cui all’Allegato n° 28.4 e dalla “Procedura di attuazione della Disposizione 16/2003 per la realizzazione delle Applicazioni Specifiche Sotto Sistema di Terra-SCMT” (Allegato n° 28.2), documentandone l’esito in base alle prescrizioni contenute nei suddetti Piani e procedure, ed emettendo la documentazione indicata dalla documentazione contrattuale allegata alla presente Convenzione, in particolare la documentazione di cui all’Allegato n° 28.5. All’atto della consegna di ogni Intervento relativo all’ACC l’Appaltatore dovrà emettere e sottoscrivere e consegnare alla Direzione Lavori: (i) la “Dichiarazione di Conformità” del singolo Intervento relativo all’ACC, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’esecuzione delle verifiche e dei controlli sopraindicati; (ii) una “Dichiarazione di Ultimazione” del singolo Intervento relativo all’ACC, che attesti l’ultimazione della realizzazione della configurazione ACC con riferimento anche all’esecuzione delle verifiche e dei controlli sopra indicati. (iii) il Safety Case di Applicazione Specifica; (iv) la Base Dati di Configurazione e la relativa Certificazione relativi al medesimo Intervento e conformi a quanto prescritto dalle vigenti Normative in materia. La documentazione consegnata dall’Appaltatore dovrà essere specifica e 110 completa per ogni Intervento definito dagli elaborati di progetto, fatte salve le certificazioni relative alle verifiche di concordanza Posti Periferici/piazzale, regolazioni e tarature degli enti di piazzale, e relativi agli enti eventualmente non ancora disponibili, alla data risultante dal verbale di Ultimazione dell’Intervento, che dovranno essere consegnate entro la data di emissione del “Verbale di Realizzazione dell’Intervento” redatto dalla DL di cui al successivo punto 25.4. 25.1.2. Interventi su sistemi “diversi”dall’ACC All’ultimazione di ciascuno degli Interventi su sistemi diversi dall’ACC, l’Appaltatore dovrà emettere, sottoscrivere e consegnare alla Direzione Lavori la relativa “Dichiarazione di Ultimazione dell’Intervento” in questione, che attesti l’ultimazione dello stesso ed alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’esecuzione delle verifiche e dei controlli indicati dal Piano di fabbricazione e controllo/Piano di Control-lo Qualità di cui all’Allegato n° 22 e dalla “Procedura di attuazione della Disposizione 16/2003 per la realizzazione delle Applicazioni Specifiche Sotto Sistema di Terra-SCMT” (Allegato n° 28.2). 25.1.3. Consegna alla DL Della consegna di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti 25.1.1. e 25.1.2. verrà dato atto mediante la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del Verbale di Ultimazione e Consegna alla Direzione Lavori dell’intervento; la data risultante da detto Verbale sarà assunta come Data di Ultimazione e Consegna alla Direzione Lavori dell’intervento e costituirà il termine di riferimento per la verifica del rispetto dei termini utili parziali di cui all’articolo 14. In caso di ritardo nella consegna dell’Intervento alla Direzione Lavori, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Programma Operativo dei Lavori, si applicheranno le penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” 111 sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, fermo restando quanto previsto al successivo art. 25.4. 25.2. Verifica di Soggetto Tecnico per gli interventi relativi all’ACC Per ogni Intervento relativo all’ACC, e successivamente all’emissione del Verbale di Ultimazione e Consegna alla Direzione Lavori dell’intervento, il Soggetto Tecnico effettuerà le verifiche e i controlli prescritti nell’all. 29.4 alla Convenzione. Nel caso in cui: l’esito delle verifiche sia negativo (anomalie che inficiano la sicurezza o la regolarità di esercizio) - l’Intervento verrà respinto e la DL provvederà a darne comunicazione all’Appaltatore tramite Ordine di Servizio. In tal caso l’Appaltatore provvederà a emettere e sottoscrivere l’annullamento delle “Dichiarazione di Conformità” e “Dichiarazione di Ultimazione” relative all’Intervento in questione e procederà alla eliminazione di dette anomalie, aggiornando la documentazione, implementando il software con la emissione di una nuova “release” . Di conseguenza verrà annullato il Verbale di Ultimazione e Consegna alla DL dell’intervento e ai fini della verifica del rispetto dei termini utili parziali di cui all’articolo 14, con la conseguente eventuale applicazione delle penali di cui all’apposito Atto “Clausola Pena-le” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, si farà riferimento alla Data del nuovo Verbale di Ultimazione e Consegna dell’intervento che sarà redatto alla conclusione dei lavori conseguenti alla eliminazione delle anomalie, all’aggiornamento della documentazione, alla implementazione del software e alla emissione della nuova “release”. l’esito delle verifiche sia positivo o siano state riscontrate anomalie, che non inficiano la sicurezza o la regolarità di esercizio, - l’Intervento verrà 112 accettato fermo restando che l’Appaltatore dovrà provvedere alla elimi-nazione di dette anomalie, al fine di garantire: a) la rispondenza dell’opera alle specifiche tecniche contenute negli Allegati alla Convenzione e nella Progettazione dell’Appaltatore; b) l’assenza di vizi, difetti, difformità, mancanze di qualità o malfunzionamenti ed inconvenienti di qualsiasi genere. In tal caso il Soggetto Tecnico provvederà a emettere e sottoscrivere la “Certificazione della Dichiarazione di Conformità e Ultimazione” relativa all’Intervento ACC. 25.3. Consegna dell’Intervento alla CVT Per ogni Intervento, effettuate le verifiche ed i controlli di cui all’art. 7.4 della presente Convenzione e subordinatamente alla: (i) emissione della Dichiarazione di Conformità dell’intervento relativo all’ACC; (ii) emissione della Dichiarazione di Ultimazione dell’intervento relativo all’ACC; (iii) emissione della sola Dichiarazione di Ultimazione per gli impianti/sistemi diversi dall’ACC; (iv) consegna da parte dell’Appaltatore alla DL dei documenti attestanti l’esecuzione delle verifiche e dei controlli prescritti dal Piano di Fabbrica-zione e Controllo e/o di Controllo Qualità, il DL procederà alle verifiche finalizzate alla consegna dell’Intervento alla CVT, in relazione al quale saranno state rilasciate le dichiarazioni sopra indicate da (i) a (iii) e saranno stati consegnati i documenti indicati sub (iv) Le verifiche finalizzate alla consegna dell’intervento alla CVT dovranno avere ad 113 oggetto: a) la rispondenza dell’opera alle specifiche tecniche contenute negli Allegati alla Convenzione e nella Progettazione dell’Appaltatore; b) l’assenza di vizi, difetti, difformità, mancanze di qualità o malfunzionamenti ed inconvenienti di qualsiasi genere. Il Direttore dei Lavori darà comunicazione all’Appaltatore dell’esito delle verifiche, con Ordine di Servizio, ed in caso di verifiche negative e di riscontrate anomalie l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere, e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini. In caso di superamento con esito positivo di dette verifiche si darà atto mediante emissione, da parte della Direzione Lavori, del Verbale di Consegna alla CVT dell’intervento. 25.4 Verifica di Commissione di Verifica Tecnica (CVT) La CVT per le discipline di competenza inizierà le verifiche a valle della ricezione del Verbale di Consegna alla CVT dell’intervento. La CVT provvederà ad eseguire sugli impianti tecnologici tutte le prove e verifiche di competenza. L’Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori e alla CVT e/o ai “Tecnici Verificatori” la necessaria strumentazione e le prestazioni di personale per le verifiche che dovranno essere effettuate. Gli oneri relativi alle prestazioni di personale e strumenti dell’Appaltatore connessi all’esecuzione di dette prove e verifiche sono compresi e compensati nell’importo d’Appalto di cui al precedente art. 4.1 In caso di riscontrate anomalie, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione 114 con Ordine di Servizio all’Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini. A decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta dell’Appaltatore sull’avvenuta eliminazione delle anomalie, la CVT provvederà ad effettuare le prove definitive di competenza. L’attività di CVT si conclude con l’emissione di “Verbale di verifica tecnica” e “Dichiarazione di attivabilità tecnica”. Il Direttore dei Lavori, verificato il buon esito delle verifiche effettuate dalla CVT per gli impianti tecnologici ed effettuati tutti i riscontri e le prove previsti per le rimanenti opere, provvederà a redigere il “Verbale di Realizzazione dell’Intervento”. Nel “Verbale di Realizzazione dell’Intervento” dovranno, fra l’altro, indi-carsi i giorni di eventuali ritardi impiegati dall’Appaltatore rispetto al relativo termine utile previsto al precedente articolo 14, tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che il tempo consunto per il compimento, anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna dei lavori e la data del Verbale di Ultimazione e Consegna alla Direzione Lavori dell’intervento, aumentato del tempo utilizzato dall’Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze riscontrate dal Soggetto Tecnico, dalla CVT e dal DL. Resta inteso che fino a quando l’appaltatore non avrà consegnato le certificazioni relative alle verifiche di concordanza Posti Periferici/Piazzale, regolazioni e tarature degli enti di piazzale, e relativi agli enti eventualmente non ancora 115 disponibili, alla data risultante dal verbale di Ultimazione dell’Intervento di cui al precedente art. 25.1.1, non si provvederà a redigere il “Verbale di Realizzazione dell’intervento” e di conseguenza, a contabilizzare la percentuale del prezzo a corpo previsto nelle “Modalità di Salizzazione” richiamata nel precedente art.19 e allegata alla presente Convenzione (Allegato n° 14). La Data di Realizzazione di ogni Intervento coinciderà con la data di emissione del suddetto Verbale. In corrispondenza della “Attivazione finale”, ultimati tutti gli Interventi di cui è costituita l’Opera e concluse positivamente le verifiche di CVT, su richiesta dell’Appaltatore il Direttore Lavori e l’Appaltatore procederanno congiuntamente alla constatazione della Realizzazione dell’Opera di cui si darà atto mediante emissione, da parte del Committente, di “Verbale di Realizzazione dell’Opera”. Il “Verbale di Realizzazione dell’Opera” verrà emesso dal Direttore Lavori alla data in cui verrà constatato che l’Appaltatore - anche sulla base delle eventuali istruzioni impartitegli dal Committente - abbia provveduto a completare la Realizzazione dell’Opera a Perfetta Regola d’Arte. La Data di Realizzazione dell’Opera coincide con la data di emissione del suddetto Verbale. 25.5 Attivazione La Direzione Lavori comunicherà all’Appaltatore il periodo previsto per l’attivazione all’esercizio, che potrà avvenire successivamente alla emissione del verbale di Realizzazione dell’intervento. L’Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori e al Gestore dell’Infrastruttura la necessaria strumentazione e la prestazioni di personale per il buon esito dell’Attivazione. Gli oneri relativi alle 116 prestazioni di personale e strumenti dell’Appaltatore, ai fini dell’attivazione, sono compresi e compensati nell’importo d’Appalto di cui al precedente art. 4.1. ARTICOLO 26 PERIODO DI ASSISTENZA ALL’ESERCIZIO 26.1. Durata del Periodo di Assistenza all’Esercizio L’Appaltatore dovrà effettuare l’assistenza all’esercizio dell’ACC a decorrere dalla data di attivazione all’esercizio dell’unica configurazione e fino al quindicesimo giorno successivo; 26.2. Le attività a carico dell’Appaltatore Nel Periodo di Assistenza all’Esercizio l’Appaltatore si impegna ad assicurare la presenza sull’impianto di personale specializzato distribuito su due turni di lavoro per sette giorni la settimana, garantendo durante le ore scoperte dai turni, la reperibilità del personale entro 2 ore dalla eventuale chiamata da parte del personale RFI, per la risoluzione di guasti o malfunzionamenti ovvero nel corso dell’espletamento delle attività manutentive eseguite dal Committente; Resta inteso che gli oneri e spese connessi al personale, ai materiali ed ai mezzi impiegati dall’Appaltatore nel Periodo di Assistenza all’Esercizio saranno a totale carico dell’Appaltatore stesso, essendo tali oneri e spese ricompresi e compensati con il Prezzo dell’appalto. Per gli interventi che dovranno essere effettuati dall’Appaltatore presso il Committente, questo consentirà l’accesso al personale dell’Appaltatore o a quello dallo stesso autorizzato, e metterà a disposizione di detto personale l’ACC. Sarà inoltre garantita all’Appaltatore la possibilità di utilizzare le attrezzature, gli strumenti, i simulatori e i programmi diagnostici, disponibili presso l’ACC. In ogni caso l’accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente 117 autorizzato dal Committente. ARTICOLO 27 ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DELL’OPERA 27.1 Durata del Periodo di Assistenza alla Manutenzione Il Periodo di Assistenza alla Manutenzione inizia a partire dal termine dell’Ultimo Periodo di Assistenza all’Esercizio, come definito all’art. 26, e termina dopo 1460 giorni n.c. dalla data del Verbale di Realizzazione dell’Opera, come definita al successivo articolo 29. Le prestazioni di assistenza alla manutenzione sono comprese e compensate nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1. 27.2 Attività a carico dell’Appaltatore durante il Periodo di Assistenza alla Manutenzione Nel corso del Periodo di assistenza alla Manutenzione, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare: (i) le attività di cui alla documentazione contrattuale di cui all’ Allegato n° 21.4 (ii) le attività di Rilevazione dei Requisiti RAM nei termini e condizioni di cui al successivo art. 28. Al termine del Periodo di assistenza alla Manutenzione, nel magazzino di R.F.I. dovranno essere presenti materiali di scorta tali da coprire i guasti per un periodo di 1,5 (uno virgola cinque) anni relativamente al materiale di cabina di ACC prendendo a base, per il calcolo dello stesso, il valore dei parametri RAM previsti (di cui al precedente articolo 12). Ove il quantitativo dei materiali del magazzino in essere al termine del Periodo di assistenza alla Manutenzione non fosse tale da coprire interamente il 118 dimensionamento di cui sopra, l’Appaltatore è tenuto ad integrare il magazzino in es-sere, fornendo a sua cura e spese, i materiali mancanti, entro tre giorni dal ter-mine del Periodo di Manutenzione stesso. Nel caso di mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a uno o più degli impegni indicati nel presente articolo, sarà considerato come mancata assistenza alla manutenzione tutto il periodo temporale durante il quale perdura il mancato adempimento da parte dell’Appaltatore; detto periodo temporale viene indicato in giorni naturali, anche se protratto per un periodo inferiore a 24 ore. Per ogni giorno di mancata assistenza alla manutenzione l’Appaltatore incorrerà nella penale indicata nell’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. 27.3 Attività a carico del Committente Nel corso del Periodo di assistenza alla Manutenzione il Committente si impegna a: (a) eseguire, con l’impiego di proprio personale appositamente addestrato dall’Appaltatore, gli interventi di mantenimento in efficienza dell’ACC specificatamente previsti nel Manuale di Manutenzione, secondo termini e modalità ivi indicati; (b) fornire i materiali di consumo, con esclusione di quelli dell’ACC. (c) istituire il Registro di Manutenzione nel quale riportare, in ordine crono- logico, le attività eseguite dal proprio personale e/o dall’Appaltatore conformemente al Manuale di Manutenzione, nonché le segnalazioni di eventuali malfunzionamenti, vizi, difetti e/o difformità, e/o mancanze di qualità riscontrati. (i) sarà facoltà dell’Appaltatore, previo preavviso scritto di 48 ore, prendere 119 visione del Registro di Manutenzione – ovvero presenzia-re direttamente alle operazioni espletate dal personale del Committente - onde verificare la conformità delle attività espletate alle previsioni del Manuale di Manutenzione; (ii) in caso di eventuali difformità delle attività espletate dal personale del Committente rispetto al Manuale di Manutenzione, tali difformità dovranno essere comunicate per iscritto dall’Appaltatore al Committente – unitamente alle misure da assumersi per ripristinare la conformità al Manuale di Manutenzione entro le 48 ore successive alla presa visione del Registro di Manutenzione, fermo restando che qualunque sia la difformità segnalata la stessa non potrà comportare alcuna diminuzione degli obblighi o delle garanzie assunti dall’Appaltatore con il presente Contratto, ovvero riconosci-mento di compensi, indennizzi o risarcimenti. ARTICOLO 28 RILEVAZIONE DEI REQUISITI RAM 28.1 Rilevazione dei requisiti RAM e Certificato di Fine Rilevamento (a) In aggiunta alle attività di cui all’art. 27 della presente Convenzione, durante il “Primo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC” le Parti procederanno congiuntamente al rilevamento dei Requisiti RAM ACC al fine della verifica del loro raggiungimento e mantenimento con le modalità ed i termini di cui all’art. 12. Tale periodo di Primo Rilevamento ha una durata annuale a partire dalla Data di Realizzazione dell’Opera, come definita all’articolo 25.4. (b) I Requisiti RAM rilevati sull’ACC dovranno essere migliori o almeno uguali a quelli indicati all’art. 12. (c) Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del Primo Periodo di Rilevamento 120 dei Requisiti RAM ACC, e sempre che i Requisiti RAM ACC sopra prescritti risultino rispettati, verrà rilasciato dal Committente il “Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM” relativo all’ACC. 28.2 Mancato raggiungimento dei Requisiti RAM relativi all’ACC (a) Nel caso di mancato raggiungimento dei Requisiti RAM rispetto a quelli indicati all’art. 12, ferma restando l’applicazione delle penalità indicate all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, il Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM non verrà rilasciato e sa-ranno indicati dal Committente all’Appaltatore, per iscritto, i Requisiti RAM dei componenti dell’ACC che risulteranno non rispettati. In tal caso l’Appaltatore dovrà, entro il termine assegnatogli dal Committente, introdurre a sua cura e spese sull’ACC le modifiche necessarie affinché i Requisiti RAM dell’ACC possano essere raggiunti. Le modifiche da introdurre dovranno essere preventivamente comunicate dall’Appaltatore al Committente e da questi approvate. Nessuna modifica potrà essere introdotta senza il preventivo consenso del Committente. L’accettazione da parte del Committente delle modifiche proposte dall’Appaltatore non limita in alcun modo la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore stesso circa l’idoneità e l’utilità delle modifiche e non comporta in alcun modo assunzione di corresponsabilità da parte del Committente. (b) A seguito dell’effettuazione delle modifiche, il Committente assegnerà all’Appaltatore il “Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC” della durata di 360 (trecentosessanta) giorni, a decorrere dal completamento delle suddette modifiche. Durante tale Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC si 121 provvederà alla continuazione dei rilevamenti per il componente dell’ACC che non abbia raggiunto il valore prescritto, mentre per i rimanenti componenti dell’ACC continueranno a valere i rilevamenti precedentemente effettuati. Il Committente si riserva tuttavia la facoltà di continuare i rilevamenti anche per i Requisiti RAM ACC che siano risultati già raggiunti, qualora ci siano motivi per ritenere che le modifiche da introdursi possano influenzare negativamente gli altri Requisiti RAM ACC. Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC, sempreché nel frattempo i Requisiti RAM ACC siano stati raggiunti, verrà rilasciato dal Committente il previ-sto “Certificato di Fine Rilevamento dei Requisiti RAM” relativo all’ACC. (c) Qualora, al termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC, nonostante le modifiche apportate, anche uno solo dei Requisiti RAM ACC non fosse stato raggiunto, l’Appaltatore sarà tenuto: (i) a provvedere a sua cura e spese alla sostituzione e/o alla riparazione del materiale viziato e/o difettoso e/o difforme e/o privo delle qualità previste e/o malfunzionante, così come previsto nel Piano di Gestione delle Clausole RAM ACC e a prestare – a sua cura e spese e con la massima tempestività – l’assistenza tecnica necessaria ad assicurare comunque il raggiungimento di tutti i Requisiti RAM ACC; (ii) a corrispondere al Committente le penali per il mancato raggiungi-mento dei Requisiti RAM ACC previste all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore. Resta comunque fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito per il suddetto mancato raggiungimento dei Requisiti RAM ACC. 122 (d) Qualora, al termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC, nonostante le modifiche apportate, il numero dei Guasti Rilevati fosse superiore del 30% (trenta per cento) rispetto al numero dei Guasti Attesi, di cui all’art. 12, (i) l’Opera non sarà, né potrà essere, considerata Ultimata ai sensi di quanto previsto al successivo art. 29.2, (ii) l’Appaltatore sarà obbligato a provvedere – a sua cura e spese – alla sostituzione completa delle parti di ACC che non abbiano raggiunto tale requisito, entro il termine assegnatogli dal Committente, (iii) l’Appaltatore sarà obbligato al pagamento delle penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, restando comunque impregiudicato il diritto del Committente ad ottenere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del presente Contratto. (e) Resta inteso che qualora fosse assegnato dal Committente il sopraindicato Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC, gli obblighi dell’Appaltatore di cui all’art. 27.2 e quelli del Committente di cui all’art. 27.3 si estenderanno anche a tale Secondo Periodo di Rilevamento, senza che l’Appaltatore per questo possa pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo. (f) Le disposizioni di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) troveranno applicazione nel caso in cui fosse necessario assegnare all’Appaltatore ulteriori “Periodi di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC” per mancato raggiungimento dei Requisiti RAM ARTICOLO 29 REALIZZAZIONE DELL’OPERA – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – 123 COLLAUDO GENERALE – PROVE COLLAUDI STATICI 29.1 Realizzazione dell’Opera La Data di Realizzazione dell’Opera coincide con la data di emissione del “Verbale di Realizzazione dell’Opera” di cui al precedente articolo 25.4. 29.2 Ultimazione dei Lavori (a) Completate regolarmente tutte le attività: (i) di Realizzazione dell’Opera, di cui all’articolo 25; (ii) di Rilevamento dei Requisiti RAM di cui all’art. 28; (iii) di sostituzione e/o riparazione necessaria o opportuna per completare e consegnare l’Opera eseguita e realizzata a Perfetta Regola d’Arte; il Committente, su richiesta dell’Appaltatore e previa constatazione della regolare esecuzione di quanto precede, provvederà ad emettere apposito “Verbale di Ultimazione dei Lavori”. (b) La Data di Ultimazione dei Lavori coinciderà con la suddetta richiesta dell’Appaltatore risultante dal Verbale di Ultimazione, se la constatazione avrà avuto esito positivo. Nel caso in cui detta constatazione non abbia avuto esito positivo, il Verbale di Ultimazione dei Lavori non verrà emesso dal Committente fino alla data in cui non verrà constatato che l’Appaltatore - anche sulla base delle eventuali istruzioni impartitegli dal Committente - abbia provveduto a completare la Ultimazione dei Lavori a Perfetta Regola d’Arte. 29.3 Collaudo Generale a) Entro un anno dalla Data di Ultimazione dei Lavori (v. sopra art. 29.2) il Committente procederà al Collaudo Generale dell’Opera, in conformità a quanto previsto agli articoli 48 e seguenti delle Condizioni Generali di Contratto, fatte salve le modifiche risultanti dal presente Contratto. 124 b) L’Appaltatore si impegna ad effettuare, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, i lavori e/o le sostituzioni dei materiali di ricambio e consumo dell’ACC che risultassero necessari per eliminare i vizi, difetti, difformità e/o carenze di qualità e/o di funzionalità dell’Opera emersi dal Collaudo Generale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 delle Condizioni Generali di Contratto. c) Effettuato con esito positivo il Collaudo Generale, il Committente provvederà ad emettere apposito certificato di Collaudo Generale Positivo dandone comunicazione scritta all’Appaltatore. 29.4 Prove 1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione. 2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nell’importo dell’Appalto. 3. Il Direttore dei Lavori od i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori dell’Istituto Sperimenta-le di R.F.I. od altri laboratori autorizzati, a totale carico dell’Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, 125 inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre a quelle che l’Appaltatore è tenuto a far eseguire. 29.5 Collaudi Statici Qualora si rendesse necessario procedere a Collaudi Statici, i medesimi verranno disciplinati in conformità alla normativa vigente in materia nonché in base al contenuto del presente paragrafo. 1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori. 2. Ai sensi dell’ARTICOLO 57 delle “Condizioni Generali”, la nomina dell’ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura della RFI mentre le relative spese, compreso l’onorario professionale, saranno a carico dell’Appaltatore. La scelta dell’ingegnere collaudatore avverrà fra i professionisti iscritti all’Albo dei collaudatori delle opere e dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per “Collaudi Statici”. L’istituzione di tale Albo è resa pubblica, fra l’altro, attraverso il sito internet www.rfi.it. 3. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell’Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche. 4. Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, l’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle 126 prove stesse. 5. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di progetto esecutivo facenti parte del presente Contratto ed eventualmente richieste da RFI, così come quelle previste dalle leggi vigenti, saranno a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nell’importo dell’Appalto. CAPO VII GARANZIE DI ASSENZA VIZI E BUON FUNZIONAMENTO – INTERVENTI IN GARANZIA – ASSISTENZA TECNICA A VITA INTERA DELL’ACC – ALTRE GA-RANZIE – POLIZZE ASSICURATIVE ARTICOLO 30 GARANZIA DI ASSENZA DI VIZI, DIFETTI O DIFFORMITÀ E DI BUON FUNZIONAMENTO 30.1 Garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento Indipendentemente dall’esito positivo del Collaudo Generale dell’Opera e di ogni altra verifica, ispezione, controllo e/o attività effettuata dal Committente, e fermo ed impregiudicato l’obbligo dell’Appaltatore di ultimare e consegnare l’Opera realizzata a Perfetta Regola d’Arte, l’Appaltatore garantisce: (a) che l’Opera, e ogni suo componente è esente da vizi , difetti, difformità o mancanze di qualità che la rendano non conforme a quanto previsto nel presente Contratto o che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o che ne diminuiscano il valore o che ne pregiudichino il buon funzionamento prestazionale, e che l’Opera e ogni suo componente è dotata di tutte le qualità 127 previste dal presente Contratto, (b) il buon funzionamento dell’ACC e di ogni loro componente, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1512 codice civile, ivi compresa in particolare la conformità ed idoneità a rispettare e mantenere i Requisiti RAM indicati nel presente Contratto. 30.2 Durata della garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento (a) La durata della garanzia di assenza vizi e difetti, così come la garanzia di buon funzionamento indicata ai precedenti art. 30.1(a) e art. 30.1 (b) è fissata, per l’ACC, in 2 (due) anni a decorrere dall’Ultimazione dei Lavori, come da precedente articolo 29.2. Per le parti dell’Opera riparate o sostituite il suddetto periodo di garanzia decorre dall’avvenuta riparazione e sostituzione. (b) In deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione di legge la denunzia dei vizi, difetti o difformità, mancanze di qualità, anormalità di funzionamento e/o malfunzionamenti dell’Opera (e/o dei materiali) dovrà essere effettuata dal Committente entro 12 (dodici) mesi dall’avvenuto loro accertamento. 30.3 Estensione della durata della garanzia Nel caso di inattività dei Posti Periferici (PP) di ACC e/o del mancato funzionamento di parte degli impianti costituenti l’Opera di durata complessivamente superiore a 360 (trecentosessanta) ore derivante dal verificarsi di vizi, difetti, difformità, mancanza di qualità, anormalità di funzionamento e/o cattivo funzionamento, verificatosi nel periodo di garanzia di cui al precedente art. 30.2 (a) tale periodo sarà aumentato di un numero di ore pari a quelle di inattività. ARTICOLO 31 128 INTERVENTI IN GARANZIA A CARICO DELL’APPALTATORE NEL PERIODO DI GARANZIA In particolare, in via esemplificativa e senza che ciò possa limitare il contenuto e/o gli effetti della garanzia di cui all’art. 30, si conviene quanto segue: 31.1 Interventi in garanzia in caso di vizi che determinino un superamento dei Requisiti RAM dell’ACC (a) Durante il periodo di garanzia di cui all’art. 30.2 (a), come eventualmente esteso per effetto di quanto previsto sub. art. 30.3, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione - non rientranti negli interventi di manutenzione programmata (ordinaria e ciclica) previsti nel Manuale di Manutenzione che saranno eseguiti dal Committente bensì dovuti a vizi, difetti, difformità e/o mancanze di qualità, e/o malfunzionamenti dell’ACC, ovvero di singoli componenti, che determinino un superamento dei Requisiti RAM indicati nel presente Contratto. (b) Tali interventi saranno eseguiti dall’Appaltatore a propria cura e spese, con riferimento sia alla fornitura di materiali sia alla prestazione di mano d’opera, e dovranno essere ultimati nel minor tempo possibile. A tal fine l’Appaltatore si impegna a fornire e a mettere a disposizione del Committente, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le risorse necessarie, nonché tutto il personale occorrente e con qualità e capacità tecniche adeguate, ad effettuare tali interventi nel minor tempo possibile. (c) A tal fine l’Appaltatore dovrà costituire presso il proprio stabilimento e/o presso gli stabilimenti dei sub-fornitori, una sufficiente scorta di materiali idonei a coprire tutti i fabbisogni per gli interventi in garanzia. (d) E’ inteso che gli oneri per l’esecuzione dei suddetti interventi in garanzia, 129 durante il periodo di garanzia di cui all’art. 30.2(a), come eventualmente esteso per effetto di quanto previsto sub. art. 30.3, sono compresi e compensati nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1. 31.2 Interventi in garanzia in caso vizi sugli impianti (diversi dall’ACC) realizzati con tecnologie tradizionali (a) Fermo quanto previsto al precedente art. 31.1, durante il periodo di garanzia di cui all’art. 30.2(a), l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione - non rientranti negli interventi di manutenzione programmata (ordinaria e ciclica) previsti nel Manuale di Manutenzione che saranno eseguiti dal Committente - bensì dovuti a vizi, difetti e/o mancanze di qualità, e/o malfunzionamenti degli impianti (diversi dall’ACC) realizzati con tecnologie tradizionali e dei fabbricati. Tali interventi in garanzia saranno eseguiti dall’Appaltatore a propria cura e spese, con riferimento sia alla fornitura di materiali sia alla prestazione di mano d’opera, e dovranno essere ultimati nel minor tempo possibile. A tal fine l’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione del Committente, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le risorse necessarie, nonché tutto il personale occorrente e con qualità e capacità tecniche adeguate, ad effettuare tali interventi nel minor tempo possibile. (b) E’ inteso che gli oneri per l’esecuzione dei suddetti interventi in garanzia durante il periodo di garanzia di cui all’art. 30.2 sono compresi e compensati nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1. 31.3 Facoltà del Committente Durante il periodo di garanzia di cui all’art. 30.2(a) come eventualmente esteso per effetto di quanto previsto sub. art. 30.3, è facoltà del Committente 130 provvedere direttamente - o tramite terzi - alla riparazione e/o rimessa in efficienza dell’ACC e/o di suoi componenti, e/o delle parti dell’Opera realizzate secondo la tecnologia tradizionale addebitandone il costo all’Appaltatore, salvo comunque il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito. ARTICOLO 32 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ACC L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi di assistenza tecnica degli impianti ACC di cui al presente contratto in conformità all’Accordo Quadro per i servizi di assistenza tecnica degli impianti ACC in essere al momento del Periodo di Assistenza alla Manutenzione di cui all’articolo 27. ARTICOLO 33 RISARCIMENTO DEI DANNI P.M. ARTICOLO 34 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO L’Appaltatore non potrà cedere il presente Contratto né alcun interesse nascente dal medesimo, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto medesimo. ARTICOLO 35 CAUZIONE DEFINITIVA 35.1. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di ……………………………. n. ……….. emessa il………… rilasciata da ……………in data ……..……………, fino alla concorrenza di €…………/.. (euro……………..)., ed acquisita agli atti di RFI. 131 Fatto salvo quanto previsto all’art. 237 bis del D. Lgs. 163/2006, la suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all’art. 11.4 CGC, sarà svincolata alla data di approvazione del certificato di collaudo e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. 35.2. Qualora nel periodo di validità delle garanzie si verifichi un “downgrading” della Banca o della Compagnia di Assicurazione tale da porre le garanti al di sotto delle soglie indicate dalla Direzione Centrale Finanza Controllo e Patrimonio della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con comunicazione aggiornata trimestralmente, ovvero, qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o della Compagnia d’Assicurazione garante, l’Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto in possesso dei requisiti indicati nella predetta comunicazione periodica della Direzione Centrale Finanza Controllo e Patrimonio di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. ARTICOLO 36 POLIZZE ASSICURATIVE 36.1 L’Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnia di assicurazione (“Compagnia”) classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati con “Comunicazione trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione” emanata da Ferrovie dello Stato Italiane SpA in vigore al momento della emissione della garanzia8 8 Alla data di invio della lettera d’invito a presentare offerta e fino al 30/6/2014 il rating richiesto è il seguente: a) A3, quanto all’Agenzia MOODY’s; 132 36.2 “POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE La polizza per copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne RFI da tutti i rischi di cui al comma 9 dell’Art. 11 delle Condizioni Generali. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI il testo della polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia. Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui all’Art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti: a) L’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio; b) BBB, quanto all’Agenzia Standard & Poor’s; c) A-, quanto all’Agenzia FITCH; 133 b) Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa; c) La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. d) L’obbligo per la compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti; e) L’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato; f) L’obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui all’Art. 27 delle Condizioni Generali; g) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro indicato all’Art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione. In difetto RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti: 134 a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ex 118, comma 2, n. 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (già in possesso della compagnia), b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni; c) testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati. 36.3 “Polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale” L’Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale che dovrà tenere indenne RFI da tutti i rischi per vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori di cui all’art. 59 delle Condizioni Generali. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a RFI entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza. La suddetta copertura assicurativa decorrerà dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza, che considererà “Assicurato” R.F.I., dovrà prevedere massimali non inferiori al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto. 135 In essa si dovrà garantire che, qualora, a seguito di denuncia di RFI, l’Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all’esecuzione di detti lavori, dandone avviso all’Appaltatore nella denuncia dei vizi, la Compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne RFI da tutti gli oneri sopportati al riguardo. Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nel contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti: a) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio; b) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; c) l’obbligo per la Compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti; d) la dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata dell’assicurazione; e) per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati 136 dall’Appaltatore i applicazione di quanto precede, dovrà decorrere, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento, quanto meno, dell’originario termine di garanzia di 2 (due) anni; f) la competenza territoriale, per le controversie in cui e parte RFI, del Foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione. 36.4 POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL PROGETTISTA La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti resesi necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio. La copertura assicurativa deve decorrere dall’approvazione del Progetto Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve essere emessa in favore di RFI e deve prevedere massimali pari a Euro ______________(_______________/00) (a) per i lavori di 137 importo inferiore alla soglia comunitaria: massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro; b) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria: massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro) L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell’inizio della copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di RFI. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, deve essere trasmessa a RFI entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte della stessa. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera RFI dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto di RFI alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’Appaltatore. 36.5 Estensione della polizza RCT di Ferrovie Impregiudicato quanto previsto dai precedenti punti, sarà inoltre a carico dell'appaltatore il costo assicurativo riveniente dalla "Garanzia Appalti " di cui alla polizza n° 333668984 e successive appendici stipulate con Generali Italia S.p.A. dalle Ferrovie per la copertura del loro rischio di committenza e, in secondo rischio, alla copertura di quello relativo alla Responsabilità Civile dell'appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori. Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza di cui al precedente punto 14.2 e per i danni eventualmente non coperti da tale assicurazione. Agli effetti dell’estensione della polizza di cui sopra, l’appaltatore stesso e gli 138 eventuali subappaltatori sono considerati assicurati. Ai fini della successiva rimessa a Generali Italia SpA per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà a RFI, in unica soluzione, una somma pari allo 0,1983% dell'importo del Contratto, più l'imposta di assicurazione (22,25%), che sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo. Generali Italia SpA, a ricevimento della comunicazione relativa all'affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI. L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombentigli ai sensi e per gli effetti di cui a detta polizza emessa da Generali Italia SpA, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della compagnia, impegnandosi al rispetto di essi. Agli effetti di cui a tale polizza l'appaltatore è obbligato a dare immediato avviso per iscritto di ogni sinistro da essa coperto, indicandone data, luogo e cause (anche se presunte) ed inoltrandolo a mezzo lettera raccomandata, telex o telegramma, a:Generali Italia S.p.A. Copia di tale avviso dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Direzione Centrale Finanza Controllo e Patrimonio - Gestione del Rischio presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma, nonché al Direttore dei Lavori. Successivamente, nel più breve tempo possibile, l’appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti giudiziari. Resta inteso che l'appaltatore si impegna a tenere esente RFI da responsabilità 139 verso terzi e Generali Italia SpA per inosservanza degli obblighi sopra descritti. 36.6 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La stipulazione e l’estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell’appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l’appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative. 36.7 INTERVENTI SOSTITUTIVI L’appaltatore, con sottoscrizione del presente atto, autorizza R.F.I. a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli. ARTICOLO 36 BIS OSSERVANZA LEGGI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad estendere tale vincolo nei rapporti con il/i subappaltatore/i. 2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad RFI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento del/dei subappaltatore/i agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’inadempienza a tali obblighi è causa di risoluzione del contratto. 140 CAPO VIII RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - TRASPARENZA PREZZI ED AUDITING - RISERVE DELL’APPALTATORE – ACCORDO BONARIO - FORO COMPE-TENTE – CODICE ETICO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ARTICOLO 37 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE ED IRREGOLARITÀ 1. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 60 delle Condizioni Generali, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r. anche in ciascuno dei seguenti casi: a) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelle attinenti alla sicurezza sul lavoro; b) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara; c) verificarsi delle ipotesi previste agli articoli 17, 19, 20, 35, 36, 38, 43 della presente Convenzione, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione stessa e relativi allegati; d) violazione di quanto previsto all’art. 45 in materia di proprietà intellettuale; e) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 9- B.18; f) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 46; 2. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiari 141 all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva. 3. Fermo quanto sopra, RFI ha inoltre la facoltà di risolvere, previa diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c., il presente contratto nelle seguenti ipotesi: a) ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di RFI entro il termine assegnatogli, comunque non inferiore a quindici giorni; b) comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dalla presente Convenzione) tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni; c) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 13. ARTICOLO 38 TRASPARENZA DEI PREZZI L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: (a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera dei terzi per la conclusione del presente Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facili-tare la conclusione del Contratto stesso; (c) si obbliga a non versare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a 142 compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al punto precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. ARTICOLO 39 AUDITING 1. L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente contratto, ordinata in Conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da RFI e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di RFI stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di RFI e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l’espletamento delle verifiche di cui sopra. 2. A semplice richiesta di RFI, l’Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle sub commesse aperte o da aprire a carico del contratto con l’indicazione del soggetto responsabile designato. ARTICOLO 40 SPESE DI STIPULAZIONE E DI GESTIONE Le spese di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti occorrenti per la gestione del Contratto stesso dal giorno dell’inizio delle 143 prestazioni e fino all’approvazione del Certificato di Collaudo, sono a totale carico dell’Appaltatore. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico delle parti contraenti secondo legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti. Il presente Atto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all’I.V.A., è esente da registrazione, fino al caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’Imposta di Registro approvata con DPR 26.4.1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’Imposta fissa giusta l’articolo 40 del citato Testo Unico. ARTICOLO 41 RISERVE DELL’APPALTATORE 41.1. Salva l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 35 e 63 delle Condizioni Generali di Contratto nonché di quelle di cui al successivo art. 41 Bis, le riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio –i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità - comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve. 41.2. In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità - le ragioni di reiezione di ciascuna riserva. ARTICOLO 41BIS 144 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO Ai fini dell’applicazione dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro la costituzione della Commissione di cui al citato articolo è solo facoltativa, resta espressamente convenuto che qualora RFI, verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura di accordo bonario, non promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta di motivata di accordo bonario sarà formulata direttamente dal soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. ARTICOLO 42 FORO COMPETENTE P.M. ARTICOLO 43 CODICE ETICO 1. L’Appaltatore, nello svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, quale parte integrante del modello adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, pubblicato sul sito internet di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. www.fsitaliane.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. 2. In relazione a quanto previsto all’art. 60.1, lett. e) delle CGC, rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla 145 responsabilità dell’Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all’Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione. 3. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico. ARTICOLO 44 TUTELA DEI DATI PERSONALI In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificate dall’art. 40 L. 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori dell’Appaltatore eventualmente forniti in relazione all’espletamento della presente Convenzione, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della medesima e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla RFI SpA e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento. ARTICOLO 45 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E GARANZIA DALL’APPALTATORE 146 1. La titolarità dei diritti di privativa industriale degli apparati costituenti l’ACC, e l’SCMT nonché degli strumenti sviluppati dall’Appaltatore rimane all’Appaltatore stesso. L’Appaltatore, per effetto della presente Convenzione, concede al Committente il diritto d’uso degli Strumenti di Progettazione e degli Strumenti di Simulazione per gli impianti l’ACC e l’SCMT, limitatamente al loro utilizzo per la modifica degli impianti l’ACC ed l’SCMT oggetto del Contratto e per tutta la loro Vita Intera/Vita Utile. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il Committente, per effetto della presente Convenzione, ha viceversa la titolarità dei diritti di privativa industriale ed ha pertanto il diritto di utilizzare in piena libertà tutta la Progettazione dell’Appaltatore e i relativi disegni e documenti tecnici degli impianti ACC ed SCMT. 2. Il corrispettivo per l’acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d’uso (tool) e di privativa industriale (progettazione impiantistica) è compreso e compensato nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 8. 3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 del presente contratto, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad 147 esempio, il diritto all’immagine. 4. Pertanto l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o comunque da queste ultime derivanti. ARTICOLO 46 CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO 1. Il Committente ha la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall’Appaltatore nell’elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell’appalto ovvero già impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che per questo spetti alcuna indennità all’Appaltatore. 2. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali per reati di furto, ricettazione ed associazione a delinquere, indagini penali in corso cui RFI sia parte offesa, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore. 3. L’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente. ARTICOLO 47 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 47.1 Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti elencati nel punto successivo nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto l’appaltatore, già in fase di 148 formulazione dell’offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza. 47.2 Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del contratto: • la presente Convenzione; • Allegato 1- Dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del C.C. Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del • Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane • Allegato 2 p.m. • Allegato 3 Elaborati del Progetto Definitivo redatto a cura di RFI S.p.A. 3.1 Computi metrici estimativi di tutte le tipologie di opere costituenti il progetto 3.2 Opere civili. Ristrutturazione del fabbricato esistente (dossier) 3.3 Impianti di sicurezza e segnalamento (dossier) 3.4 Impianti di telefonia (dossier) 3.5 Impianti industriali dei locali tecnologici: HVAC, illuminazione 3.6 Impianti di safety e security dei locali tecnologici: antincendio, antintrusione • Allegato 4 Progettazione a cura dell’Appaltatore 4.1 Linee guida per la progettazione dell’Appaltatore 4.2 Cartiglio per gli elaborati del Progetto Esecutivo e del Progetto Costruttivo (o di Dettaglio) 4.3 Cartiglio per gli elaborati as built • Allegato 5 Capitolati speciali d’appalto 5.1 Capitolato speciale d’appalto per lavori in presenza di esercizio ferroviario 149 5.2 Capitolato speciale d’appalto per la costruzione delle opere civili (dossier) 5.3 Capitolato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione • Allegato 6 Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 (relativo alla Progettazione Definitiva) 6.1 PSC 6.2 Allegato n. 1 al PSC – Planimetria di cantierizzazione 6.3 Allegato n. 2 al PSC – Cronoprogramma delle attività 6.4 Allegato n. 3 al PSC – Fascicolo dell’opera • Allegato 7 Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori 7.1 Disposizione di Esercizio di RFI n. 7/2011 7.2 Disposizione di Esercizio di RFI n. 17/2011 7.3 Ordine di Servizio Territoriale n. 03-2013/DTP_TO • Allegato 8 Tariffe 8.1 Elenco tariffe di RFI depositate 8.2 Tariffa Istituto Sperimentale, ed. 1994 • Allegato 9 Elenco voci addizionali • Allegato 10 Programma dei lavori contrattuale • Allegato 11 (p.m.) • Allegato 12 Lavori interferenti con l’esercizio ferroviario 12.1 Lavori con interferenza sull’esercizio (circolare R/ST.MV.I.VM 009/102 del 1 Febbraio 1995 dei Servizi Tecnici) 12.2 Lavori con interferenza sull’esercizio, “Norme applicative per rallentamenti” (nota R/9905015/P del 20 settembre 1999 del Direttore Di150 visione Infrastruttura) 12.3 Lavori con interferenza sull’esercizio (nota DI/DMO/PCC/009/D205 del 27 marzo 2001 della Divisione Infrastruttura) • 12.4 Istruzioni di dettaglio per “Scavi in presenza di cavi” (nota RFI- DMA\A0011\P\2004\0000425 del 25.5.04 della Direzione Manutenzione) • 12.5 Disposizione di Esercizio di RFI n. 8/2013 e Istruzione per la Circo-lazione dei Mezzi d’Opera • Allegato 13 Valorizzazione economica delle interruzioni • Allegato 14 Modalità di salizzazione – Avvertenze alle Voci a Corpo • Allegato 15 Elenco dei materiali di fornitura RFI • Allegato 16 Elenco indicazioni per istanza di autorizzazione al subappalto • Allegato 17 (p.m.) • Allegato 18 (p.m.) • Allegato 19 (p.m.) • Allegato 20 Criteri per la redazione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale • Allegato 21 Prescrizioni per la manutenzione 21.1 Linee guida manutenzione impianti ACC 21.2 Nuove opere: necessità informative per la gestione della manutenzione 21.3 Linee guida per l’elaborazione delle informazioni di manutenzione 21.4 Schema di Accordo Quadro per i servizi di assistenza tecnica degli impianti ACC presenti sulla rete RFI • Allegato 22 Prescrizioni per gestione appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità 151 • Allegato 23 (p.m.) • Allegato 24 (p.m.) • Allegato 25 Gestione dei materiali 25.1 Verbale di consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi (mod. VC.01). 25.2 Verbale di restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi (mod. VR.01). 25.3 Gestione materiali provenienti da tolto d’opera • Allegato 26 Pianificazione e programmazione delle risorse • Allegato 27 (p.m.) • Allegato 28 Prescrizioni per la verifica tecnica e l’attivazione degli impianti di sicurezza e segnalamento 28.1 Disposizione di RFI n. 16/2003 28.2 Procedura di attuazione della Disposizione di RFI n. 16/2003 per la realizzazione delle applicazioni specifiche del sottosistema di terra SCMT 28.3 Linee guida ANSF 03/2012 28.4 Impianti ACS – Procedura di verifica tecnica 28.5 Elenco certificati • Allegato 29 Specifiche e requisiti dei prodotti 29.1 Impianti ACS – Funzionalità degli ACS 29.2 ACC – Linee tradizionali ed AV/AC – Simbologia QL 29.3 Procedure ACS – Generalità e aspetti formali 29.4 ACS – Indici RAM 29.5 ACS – Requisiti degli strumenti di progettazione 29.6 Linee guida progettazione impianti ACS 152 29.7 Schema V401 TdC 29.8 Impianti ACS – Archiviazione documenti 29.9 Capitolato tecnico ACS (dossier) 29.10 Requisiti professionali per attività di realizzazione dell’SCMT 29.11 Requisiti funzionali dell’SCMT 29.12 Requisiti dei cavi SCMT 29.13 Norma Tecnica IS 46 del 1971 29.14 Norma Tecnica IS 717 del 1992 29.15 Norma Tecnica IS 381 del 1982 29.16 Specifica Tecnica IS 728 del 1999 e successive modifiche e integra-zioni 29.17 Specifica Tecnica IS 732 rev. D del 2010 29.18 Linee guida per la progettazione ergonomica di postazioni operatore di sale controllo 29.19 Impianti ACS – Procedure per la revisione del Progetto di Base • Allegato 30 Elenco principali disposizioni, regolamenti, istruzioni e norme in materia di: segnalamento ferroviario, SCMT, alimentazione, telecomunicazioni L’Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia dei due originali della Convenzione e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla gestione del contratto, venga effettuata da parte di RFI. Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per RFI e l’altro per l’Ufficio del registro in caso d’uso. Luogo di sottoscrizione, data e firma PER L’IMPRESA 153 PER LA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 154
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