DAC_TO_0013_Convenzione ( 676 KB )

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
DIREZIONE ……
S.O. ……
***************
CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE IN APPALTO DELLA
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UN IMPIANTO ACC
NELLA STAZIONE DI BUSSOLENO SULLA LINEA TORINOMODANE, NONCHÉ INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SCMT, DI TELECOMUNICAZIONI, DI LUCE E FORZA
MOTRICE,
DI
TECNOLOGICO
ADEGUAMENTO
PER
APPARECCHIATURE,
IL
FABBRICATI
AD
CONTENIMENTO
COMPRESI
GLI
USO
DELLE
INTERVENTI
COMPLEMENTARI E SECONDARI CONNESSI. CIG 5255350403
TRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 188/2003 con sede
legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita
IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto, l’Ing. Attilio
Gaeta nato a Capua, il 20/05/1952, nella qualità di Referente di Progetto,
munito dei necessari poteri giusta atto di individuazione dei referenti di progetto
di repertorio n.75931,rogito n. 18411, in data 30.06.2010 dal Notaio Paolo
Castellini di Roma (di seguito, per brevità, , “RFI” o “Committente”)
Premesso che
1
-
R.F.I., in relazione al Piano d’Impresa relativo al Programma
“Ammodernamento infrastrutturale”, Progetto “Rinnovo per obsolescenza di
impianti di stazione, di stanziamento, telecomando e di rilevazione temperatura
boccole, nonché realizzazione sistemi di diagnostica”- RAI 219 00203 - 1609.TE
, CUP J57I10000430001, Network 100068013, ha la necessità di far eseguire la
Progettazione Esecutiva e i Lavori per la Realizzazione delle Opere così come
definite all’art.2 della presente Convenzione e meglio dettagliate nell’Allegato n°
3 alla presente Convenzione;
a)
RFI per l’affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita procedura
ristretta n. DAC.TO.0013 ai sensi della parte III del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
a
seguito
della
quale
è
risultata
aggiudicataria
…………….……………………………………………………………....;
b) con lettera prot. n.………. in data …………………. RFI ha dato
comunicazione all’Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;
c)
con lettera prot. n. … in data … … è stata data comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
d) con lettera prot. n…….… in data … … è stato comunicato all’Appaltatore
il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
e)
l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 35;
f)
pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di
appalto.
Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante ed essenziale di quanto è qui
di seguito disposto, si conviene e stipula quanto segue
CAPO I
DEFINIZIONI - OGGETTO DEL CONTRATTO – DISCIPLINA –
2
PREZZI
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente patto, i seguenti
termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di
essi.
1.
“Apparato Centrale Computerizzato (ACC)”: impianto di segnalamento
per il comando e controllo della circolazione dei treni in una stazione ferroviaria,
le cui funzioni sono descritte negli Allegati alla presente Convenzione.
2.
“Agenti della Circolazione”: il personale del Committente addetto alla
circolazione dei treni che parteciperà ai corsi di istruzione di cui all’art. 22.1 della
presente Convenzione.
3.
“Agenti della Manutenzione”: il personale del Committente addetto
all’esecuzione delle attività di cui agli art. 26 e 27 della presente Convenzione che
parteciperà ai corsi di istruzione di cui all’art. 22 della presente Convenzione.
4.
“ANSF”: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, istituita dal
D.L. n°162 del 10 Agosto 2007.
5.
“Appaltatore”:
l’Impresa
___________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________ come già individuata nella parte introduttiva della presente
Convenzione.
6.
“Boe (Eurobalise)”: Dispositivi atti alla trasmissione terra -> bordo
conformi agli standard europei – di tipo fisso o commutato.
7.
“Certificato di Collaudo Generale Positivo”: il certificato di cui all’art.
3
29.3 - comma c) della presente Convenzione.
8.
“Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM”: il certificato di cui
all’art. 28.1 – comma c) della presente Convenzione.
9.
“Certificazione della Dichiarazione di Conformità e Ultimazione”: la
certificazione, redatta e firmata a cura del Soggetto Tecnico, di cui all’art. 25.2
della presente Convenzione.
10.
“Collaudo Generale”: il Collaudo Generale dell’Opera, da effettuarsi ai
sensi dell’art. 29.3 della presente Convenzione.
11.
“Committente”: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A come meglio indicata
nella parte introduttiva della presente Convenzione; nel seguito, anche R.F.I..
12.
“Condizioni Generali”: le “Condizioni Generali di Contratto per gli
appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate
dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. il 31
gennaio 2012 e registrate all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di
Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3, in data 2
marzo 2012.
13.
“Conto Prefinale dei Lavori”: il documento di cui all’art. 46 delle Con-
dizioni Generali.
14.
“Contratto”: la presente Convenzione e tutti i suoi Allegati (che ne
costituiscono parte integrante), nonché tutti i documenti richiamati nella
Convenzione e/o negli Allegati alla Stessa.
15.
“Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori”: il soggetto di cui all’art. 9
della presente Convenzione.
16.
“Commissione di Verifica Tecnica (CVT)”: Commissione nominata ai
sensi della Disposizione RFI 16/2003 (Allegato n° 28.1) per la verifica degli
4
impianti ai fini della loro attivazione.
17.
“Data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione”: la data in cui
viene sottoscritto dalle Parti il Verbale di Consegna
delle prestazioni di
Progettazione Esecutiva, di cui all’art. 6 della presente Convenzione, e dalla
quale decorrono i termini fissati nel Programma Generale per l’esecuzione delle
suddette attività.
18.
Data di Consegna dei Lavori”: la data in cui viene sottoscritto dalle Parti
il Verbale di Consegna dei Lavori di realizzazione delle opere, di cui all’art 6 della
presente Convenzione, e dalla quale decorrono i termini fissati nel Programma
Generale dei Lavori
19.
“Data di Ultimazione dell’Intervento e di consegna al DL”: la data entro
la quale dovrà essere completata l’esecuzione di ciascun Intervento come
indicato nel programma contrattuale dei lavori (Allegato n° 10 alla presente
Convenzione). Tale Data di Ultimazione dell’Intervento sarà in-dicata
dall’Appaltatore nel Piano di Gestione dell’Appalto che dovrà esse-re redatto
dall’Appaltatore in conformità alle Prescrizioni di Qualità ed approvato dal
Committente ai sensi del successivo art. 7.3 della presente Convenzione.
20.
“Data di Realizzazione dell’Opera”: la data risultante dal Verbale di
Realizzazione dell’Opera, di cui all’art. 29.1 della presente Convenzione.
21.
“Data di Ultimazione dei Lavori”: la data risultante dal Verbale di
Ultimazione dei Lavori, di cui all’art. 29.2 della presente Convenzione.
22.
“Dichiarazione di Conformità dell’Intervento”: il documento di cui
all’art. 25.1.1 (i) della presente Convenzione.
23.
“Dichiarazione di Ultimazione dell’Intervento”: il documento di cui
all’art. 25.1 della presente Convenzione.
5
24.
“Direttore della Progettazione”: il soggetto che sarà designato
dall’Appaltatore come previsto al successivo art. 8.12 della presente
Convenzione.
25.
“Direttore Tecnico”: il soggetto che sarà designato dall’Appaltatore come
previsto al successivo art. 10.3 della presente Convenzione.
26.
“Documentazione Elaborata dal Committente”: collettivamente la
presente Convenzione e tutti i suoi Allegati (che ne costituiscono parte
integrante), nonché tutti i documenti richiamati nella Convenzione e/o negli
Allegati alla Stessa che sono stati predisposti dal Committente e che sono stati
verificati e validati dall’Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della
presente Convenzione prima della sottoscrizione del presente Contratto.
27.
“Documentazione Preliminare”: la documentazione di cui al Piano del-la
Qualità che comprende il Piano di Gestione dell’Appalto e i riferimenti ai
documenti relativi all’organizzazione aziendale per la qualità dell’Appaltatore che
l’Appaltatore stesso deve predisporre in osservanza delle Prescrizioni della
Qualità, come stabilito al successivo art. 7 della presente Convenzione.
28.
“Documentazione Suppletiva”: i seguenti documenti:
(a)
Piano della Progettazione;
(b)
Piano degli Approvvigionamenti;
(c)
Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo della Qualità;
(d)
Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
(e)
Piano di Assistenza Tecnica;
(f)
Piano di Gestione delle Clausole RAM;
che l’Appaltatore deve predisporre in osservanza alle Prescrizioni di Qualità,
come stabilito al successivo art. 7 della presente Convenzione.
6
29.
“Documento di Entrata Merci”: il documento di cui all’art. 19.2- comma
b) della presente Convenzione.
30.
“Elaborati di Dettaglio”: gli elaborati che l’Appaltatore dovrà produrre
per consentire una maggiore aderenza fra il progetto esecutivo, costituito dagli
elaborati sviluppati secondo i criteri indicati nell’Allegato n° 3 alla presente
Convenzione e le modalità costruttive e di dettaglio del progetto stesso al fine di
poter maggiormente identificare ogni dettaglio costruttivo dell’Opera in forma,
tipologia, qualità, dimensione.
31.
“Gestore Infrastruttura” (GI): indica la società RFI nel suo ruolo di
gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, secondo quanto attribuitole
dall’Atto di Concessione e dal Contratto di Programma, che regola i rapporti di
RFI con lo Stato Italiano.
32.
“Guasti Attesi”: il numero di guasti dell’ACC, ossia di malfunzionamenti,
stimato dal Committente come numero di guasti attesi
33.
“Guasti
Rilevati”:
il
numero
di
guasti
dell’ACC,
ossia
di
malfunzionamenti, che sarà rilevato dal Committente nel periodo di rilevamento
di cui all’articolo 28 della presente Convenzione.
34.
“Intervento”: l’operazione o il complesso di operazioni di cui all’articolo
14.3 della presente Convenzione che devono essere realizzate dall’Appaltatore
entro i termini al fine di conseguire le attivazioni previste nel programma
contrattuale.
35.
“Lavorazione”: le varie lavorazioni, come da Allegato n° 14 alla presente
Convenzione.
36.
“Linee Guida per la Progettazione dell’Appaltatore”: il documento
“Linee guida per la Progettazione dell’Appaltatore”, di cui all’Allegato n° 4.1.
7
37.
“Manuale di Manutenzione ACC”: il documento che sarà redatto
dall’Appaltatore in conformità alle prescrizioni di cui all’Allegato n° 21 alla
presente Convenzione.
38.
“Opera”: i lavori di costruzione, produzione e fornitura di materiali e SW
(inclusi quelli di ricambio e consumo dell’ACC ma esclusi i materiali elencati
nell’Allegato n° 15, “Materiali di fornitura a cura di R.F.I”, alla presente
Convenzione), installazione, ultimazione, collaudo e manutenzione (diversa da
quella che verrà espletata dal personale del Committente ai sensi degli art. 26 e
27 della presente Convenzione), tutti come meglio indicati generale nella
documentazione contrattuale allegata alla presente Convenzione, e che devono
essere eseguiti od altrimenti realizzati dall’Appaltatore in forza (i) del presente
Contratto; (ii) della Progettazione dell’Appaltatore, al fine di realizzare e
consegnare l’Opera a Perfetta Regola d’Arte.
39.
“Perfetta Regola d’Arte”: le più recenti ed avanzate tecniche (in
particolare per quanto concerne la sicurezza), che dovranno essere utilizzate
dall’Appaltatore in modo che l’Opera possa essere progettata, realizzata e
consegnata, entro i termini contrattuali, perfettamente funzionante, efficiente e
idonea all’uso a cui è destinata, e perfettamente in grado sia di rispettare tutti i
requisiti di cui al presente Contratto ed, in particolare, i Requisiti RAM indicati,
sia di mantenere tutti tali Requisiti RAM fino al termine della Vita Intera
dell’ACC.
40.
“Periodo di Assistenza all’Esercizio”: il periodo di tempo indicato all’art.
26 della presente Convenzione.
41.
“Periodo di Manutenzione”: il periodo di tempo indicato all’art. 27.1
della presente Convenzione.
8
42.
“Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM”: il periodo di tempo di cui
all’art. 28.1 della presente Convenzione.
43.
“Piano della Qualità”: il documento che precisa le modalità operative, le
risorse e le sequenze di attività che l’Appaltatore si impegna a porre in essere per
garantire l’esecuzione dell’Opera nel rispetto dei tempi, dei co-sti e delle
prestazioni richiesti in forza del presente Contratto. Il Piano della Qualità si
compone
della Documentazione Preliminare e della Documentazione
Suppletiva, che l’Appaltatore dovrà predisporre in conformità alle Prescrizioni
della Qualità di cui all’Allegato n° 22 alla presente Convenzione, come stabilito
dal successivo art. 7 della presente Convenzione.
44.
“Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)”: il documento di cui
all’Allegato n° 6 alla presente Convenzione che forma parte integrante della
Documentazione Elaborata dal Committente.
45.
“Piano degli Interventi”: il documento che forma parte integrante del
Programma Generale dei Lavori.
46.
“Piano degli Approvvigionamenti”: il documento che forma parte
integrante della Documentazione Suppletiva.
47.
“Piano della Progettazione”: il documento che forma parte integrante
della Documentazione Suppletiva.
48.
“Piano di Gestione dell’Appalto”: il documento che dovrà essere redatto
dall’Appaltatore in conformità alle Prescrizioni di Qualità ed approvato dal
Committente ai sensi del successivo art. 7.3. della presente Convenzione.
49.
“Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo della Qualità”: il
documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva.
50.
“Piano di Attivazione e Messa in Servizio”: il documento che forma parte
9
integrante della Documentazione Suppletiva.
51.
“Piano di Assistenza Tecnica”: il documento che forma parte integrante
della Documentazione Suppletiva.
52.
“Piano di Gestione delle Clausole RAM”: il documento che forma parte
integrante della Documentazione Suppletiva.
53.
“Prescrizioni di Legge”: ogni normativa comunitaria, nazionale,
regionale, comunale, anche di natura tecnica, applicabile in Italia (a livello
nazionale o locale), e/o ogni altro requisito relativo ad una qualsiasi
approvazione o permesso necessario per l’esecuzione o completamento
dell’Opera a Perfetta Regola d’Arte, in conformità al presente Contratto.
54.
“Prescrizioni della Qualità”: il documento di cui all’Allegato n° 22 alla
presente Convenzione.
55.
“Posto Centrale (PC)”: l’insieme delle apparecchiature e del software che
processano le logiche di sicurezza dell’impianto ACC.
56.
“Posto Periferico (PP)”: l’insieme delle apparecchiature e del software
che realizzano l’attuazione degli enti di piazzale in base ai comandi ricevuti dal
Posto Centrale.
57.
“Progettazione dell’Appaltatore”: la Progettazione complessiva elaborata
dall’Appaltatore necessaria per la realizzazione a Perfetta Regola d’Arte
dell’Opera, che dovrà essere predisposta dall’Appaltatore in conformità al Piano
della Progettazione (di cui al Piano della Qualità.) così come previsto al
successivo art. 8 della presente Convenzione.
58.
“Progettazione di base”: il sottoinsieme degli Elaborati di Dettaglio de-
finito dalla Disposizione RFI 16/2003 (Allegato n° 28.1 alla presente
Convenzione) e i documenti e le base dati previsti dalla “Procedura di re-visione
10
del progetto di base” (Allegato n° 29.19 alla presente Convenzione).
59.
“Progetto Esecutivo”: il progetto costituito dagli elaborati sviluppati
dall’Appaltatore, secondo i criteri indicati nella presente Convenzione e nei suoi
allegati, e corredato di computo metrico, ad un livello di definizione tale da
identificare lo scenario dell’intera soluzione con tutti i particolari architettonici,
strutturali, costruttivi ed impiantistici dell’Opera e tale altresì da avere
un’evidenza completa di tutte le possibili voci di lavora-zione e di fornitura per la
realizzazione dell’Opera oltre ad evidenziare le modalità esecutive di dettaglio.
60.
“Programma Contrattuale dei Lavori”: il documento che forma parte
integrante del Programma Generale Dei Lavori e di cui all’Allegato n° 10 alla
presente Convenzione.
61.
“Programma Esecutivo dei Lavori”: il programma dei lavori che
l’Appaltatore svilupperà, ai sensi dell’articolo 8 della presente Convenzione, nel
rispetto del programma contrattuale dei lavori (Allegato n° 10 alla presente
Convenzione).
62.
“Programma Generale dei Lavori”: l’insieme degli Allegati n° 10 e 14 alla
presente Convenzione, contenente:
le singole Lavorazioni in cui l’Appalto stesso risulta suddiviso e
necessarie alla stesura del Cronoprogramma dell’Appaltatore (Allegato n° 10);
le modalità di salizzazione dei prezzi a corpo (Allegato n° 14);
il Programma Contrattuale dei Lavori, descrittivo dei tempi di ultimazione dei singoli lavori e/o interventi di cui alla presente Convenzione che
l’Appaltatore dovrà eseguire per realizzare ed ultimare l’Opera (Allegato n° 10).
63.
“Programma Operativo dei Lavori”: il programma dei lavori che
l’Appaltatore svilupperà, ai sensi dell’articolo 8 della presente Convenzione, nel
11
rispetto del programma contrattuale dei lavori (Allegato n° 10 alla presente
Convenzione).
64.
“Project
Manager”:
il
soggetto
incaricato
della
gestione
tecnico/amministrativa dell’appalto come previsto dal successivo art. 10 della
presente Convenzione.
65.
“Registro di Manutenzione”: il registro che sarà predisposto dal
Committente e compilato dal proprio personale ai sensi dell’art. 27 della presente
Convenzione.
66.
“Requisiti RAM”: gli standard prestazionali in termini di disponibilità,
affidabilità, manutenibilità.
67.
“Responsabili della Progettazione”: i soggetti che saranno designati
dall’Appaltatore come previsto al successivo art. 8.12 della presente
Convenzione.
68.
“Safety Case di Applicazione Generica”: richiesto dossier costituito
dall’insieme di prove, verifiche e/o dimostrazioni attestanti il raggiungi-mento
dei requisiti di sicurezza.
69.
“Safety
Case
di
Applicazione
Specifica”:
safety
case
relativo
all’installazione specifica (in riferimento al sistema ACC).
70.
“Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto”: il documento di cui
all’art. 19.2(b) della presente Convenzione.
71.
“Soggetto Tecnico”: Struttura Operativa incaricata dell’effettuazione e
certificazione di tutte le verifiche tecniche e prove propedeutiche alle attività di
competenza della Commissione di Verifica Tecnica (CVT), secondo le procedure
di R.F.I..
72.
“Strumenti di Progettazione dell’ACC”: gli strumenti di progettazione
12
necessari alla realizzazione o modifica della Progettazione dell’ACC.
73.
“Strumenti di Simulazione”: il complesso di apparecchiature hardware e
pacchetti applicativi software che consentono di verificare in simulazione le
funzionalità dell’ACC.
74.
“Tariffe”: le tariffe indicate negli Allegati n° 8 e 9 alla presente
Convenzione, che saranno invariabili e non soggette a modificazioni di sorta, indipendentemente da qualsiasi circostanza che possa verificarsi nell’esecuzione del
presente Contratto (cf. art. 15 della presente Convenzione).
75.
“Verbale di Consegna delle Prestazioni di Progettazione e Dei Lavori”: i
verbali di cui all’art. 6(a) della presente Convenzione.
76.
“Verbale di Consegna dell’Intervento a CVT”: il verbale di cui all’art.
25.3 della presente Convenzione.
77.
“Verbale di ultimazione dell’Intervento e consegna alla DL”: il verbale di
cui all’art. 25.1 della presente Convenzione.
78.
“Verbale di Realizzazione dell’Opera”: il verbale di cui all’art. 29.1 della
presente Convenzione.
79.
“Verbale di Ultimazione dei Lavori”: il verbale di cui all’art. 29.2(a) della
presente Convenzione.
80.
“Vita Intera dell’ACC”: il periodo di 16 (sedici) anni decorrente dalla fine
del periodo di manutenzione di cui all’art. 27.1 della presente Convenzione.
Le definizioni indicate al singolare indicano anche il plurale e viceversa a seconda
del contesto in cui sono inserite.
ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto, RFI affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione,
13
alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa
richiamati e/o ad essa allegati, delle seguenti prestazioni: PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DI UN IMPIANTO ACC NELLA STAZIONE DI
BUSSOLENO
SULLA
INTERVENTI
DI
LINEA
TORINO-MODANE,
REALIZZAZIONE
TELECOMUNICAZIONI,
DI
LUCE
DI
E
IM-PIANTI
FORZA
NONCHÉ
SCMT,
DI
MOTRICE,
DI
ADEGUAMENTO FABBRICATI AD USO TECNO-LOGICO PER IL
CONTENIMENTO DELLE APPARECCHIATU-RE, COMPRESI GLI
INTERVENTI COMPLEMENTARI E SE-CONDARI CONNESSI.
Descrizione dell’oggetto
L’Opera, come definita nella documentazione contrattuale allegata alla presente
convenzione, comprende la progettazione e realizzazione delle seguenti
macrolavorazioni: :
IMPIANTI IS /SCMT
-
Progettazione, realizzazione e configurazione degli impianti di cabina,
delle postazioni di comando e controllo, dei quadri di alimenta-zione, con posa e
allacciamenti degli armadi, delle apparecchiature, cavi e conduttori, relativi alla
realizzazione dell’ACC;
-
Studio ergonomico della postazione operatore;
-
Progettazione, realizzazione e configurazione del sistema CMT
implementato in modo nativo in ACC o con interfaccia ACC dedicata ed
encoder ;
-
Realizzazione dell’interfacciamento con il sistema ATN;
-
Progettazione e realizzazione del sistema a spola con apparecchiature
conta assi lato Susa;
14
-
Progettazione e realizzazione dell’interfaccia di BAcc lato Torino e lato
Modane ( testata di blocco);
-
Fornitura e realizzazione delle canalizzazioni e vie cavi, posa e
allacciamento dei cavi di piazzale IS e SCMT;
-
Fornitura, posa e allacciamento delle apparecchiature di piazzale
necessarie compresi i PI di SCMT e relativi supporti ;
-
Redazione degli elaborati di progetto e AS BUILT;
-
Toglimento d’opera e rimozione o recupero degli impianti ed
apparecchiature dimesse;
-
Sviluppo di interfaccia Operatore e Sinottico generale standard (SCI);
-
Fornitura materiale per scorta ACC/SCMT
-
Assistenza all’esercizio
-
Corso di istruzione per Agenti della Manutenzione e della Circolazione
-
Autorizzazione all’uso completo ad RFI dei seguenti prodotti proprietari
delle imprese:
per ACC
a- Tools per la generazione, verifica e modifica del progetto di base e della
configurazione;
b- Tools per la generazione, verifica e modifica della logica;
c- Sviluppo di una interfaccia tra gli strumenti di generazione dei dati proprietari
e ambienti di progettazione sviluppati da RFI/ Progetti Europei (INESS);
d- Sviluppo di una interfaccia tra gli strumenti di generazione delle logiche
proprietari e linguaggi formali standard sviluppati da RFI/Progetti (INESS);
e- Diagnostica: funzioni avanzate e strumenti per la completa tracciabilità delle
versioni SW ed HW delle apparecchiature installate.
15
Per SCMT:
a-
Tools per la progettazione, verifica e generazione dei file di
configurazione per le modifiche da parte RFI.
Per Supervisione:
a-
Strumenti di supporto (Simulatori ed Esercitatori) alla valutazione delle
funzioni di Applicazione Generica e verifica delle configurazioni di Applicazione
Specifica;
b-
Strumenti di configurazione per la gestione degli aggiornamenti di
sistema (HW e SW) da parte di RFI;
c-
Visibilità sulle funzioni anche in termini di codici sorgenti.
ARMAMENTO
-
pm
TRAZIONE ELETTRICA
-
pm
OPERE CIVILI
-
Ristrutturazione porzione di fabbricato servizi compreso spostamento
tubazioni impianto di riscaldamento, scavi e demolizioni per predisposizione
strutture di consolidamento solaio, fondazioni strutture di consolidamento
solaio, struttura in acciaio per consolidamento solaio, ripristino agibilità locali
seminterrato, demolizioni e rimozioni, ripristino agibilità locali piano rialzato,
muro contenimento piazzola GE e bombole, impianto rilevazione incendio
nonché lavori di impiantistica elettrica e condizionamento;
-
Redazione degli elaborati di progetto e AS BUILT;
-
Toglimento d’opera e rimozione o recupero degli impianti ed
apparecchiature dimesse;
16
IMPIANTI MECCANICI
-
pm
IMPIANTI TLC
-
Fornitura e realizzazione delle canalizzazioni e vie cavi, posa e
allacciamento dei cavi di piazzale TLC;
-
Fornitura e posa in opera piantane telefoniche in vetroresina con
tettuccio, esclusa la fornitura e posa delle apparecchiature telefoniche;
-
Redazione degli elaborati di progetto e AS BUILT;
-
Toglimento d’opera e rimozione o recupero degli impianti ed
apparecchiature dimesse;
IMPIANTI LFM
-
Realizzazione degli impianti luce e forza motrice e dell’illuminazione dei
deviatoi;
-
Fornitura e realizzazione delle canalizzazioni e vie cavi, posa e
allacciamento dei cavi di piazzale LFM;
-
Redazione degli elaborati di progetto e AS BUILT;
-
Toglimento d’opera e rimozione o recupero degli impianti ed
apparecchiature dimesse;
Si precisa infine che l’appalto comprende la sola posa in opera dei materiali di
fornitura RFI elencati nell’Allegato n° 15 e la fornitura e posa in opera degli altri
materiali occorrenti descritti nel progetto.
Rientrano, inoltre, nell’oggetto del contratto di appalto la progettazione esecutiva
e l’esecuzione di tutti i lavori indicati nel progetto definitivo allegato al presente
Contratto nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto
indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’uso cui sono destinate
17
tutte le opere costituenti l’oggetto del contratto di appalto.
LAVORI ESCLUSI
-
Lavori agli impianti di Trazione Elettrica;
-
Lavori all’ armamento compresa la posa dei giunti isolanti di binario;.
-
Impianto di riscaldamento elettrico deviatoi;
-
La fornitura del SIAP comprensivo di centraline ridondate, quadri di
distribuzione, gruppo elettrogeno e batterie;
-
La
fornitura
di
apparecchiature
di
cabina
e
piazzale
di
approvvigionamento RFI.
Condizioni particolari di contratto
I lavori oggetto del contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore
sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati
al successivo art. 47 della presente convenzione, i quali formano parte integrante
ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati alla presente
convenzione, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati,
come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 47 si
intendono le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di
Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. il 31 gennaio 2012 e
registrate all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio
Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3, in data 2 marzo 2012 (All.
n.1 alla presente convenzione).
Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali
vengono per brevità indicate “CGC” o “Condizioni Generali”.
18
Le tariffe di R.F.I. indicate nell’art. 47, della presente convenzione hanno valore
contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse
riportati
rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’art.37 delle Condizioni
Generali di Contratto.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e
regola-menti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni
emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono
eseguire
i
lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto
dall’Appaltatore.
In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si
applicano le disposizioni più favorevoli per R.F.I..
ARTICOLO 3
DISCIPLINA
L’Appaltatore dovrà dare esecuzione al presente Contratto in esatta osservanza e
nel pieno rispetto:
(a)
delle disposizioni del presente Contratto e, per quanto non
espressamente previsto dal Contratto, delle Condizioni Generali di Contratto;
(b)
delle Prescrizioni di Legge;
(c)
del Piano della Qualità;
(d)
della Progettazione Esecutiva dell’Appaltatore, così come approvata dalla
Committenza.
ARTICOLO 4
IMPORTO DELL’APPALTO, CORRISPETTIVI, INVARIABILITÀ
DEI PREZZI
4.1 Importo dell’Appalto
19
L’importo presunto dell’appalto, al netto del ribasso del ______ %
(____________ per cento) praticato nell’offerta, è di € __________,__ 1 €
(euro __________________ / __) di cui:
•
€ __________,__2 (euro __________________ / __) per lavorazioni
compensate a corpo come specificato al successivo comma “ 4.2.
Corrispettivi”, al netto degli oneri relativi ai piani della sicurezza e al netto degli
oneri relativi alla progettazione esecutiva;
•
€ 102.739,06 (euro centoduemilasettecentotrentanove/06) per oneri
relativi all’attuazione del piano della sicurezza relativamente alle lavorazioni
compensate a corpo. Tale importo non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto
dall’Appaltatore e la modalità di pagamento è disciplinata al successivo Articolo
19 ;
•
€ __________,__ 3(euro __________________ / __) per oneri relativi
alla Progettazione Esecutiva di cui all’art. 8 della presente Convenzione da
compensare a corpo come specificato al successivo punto 4.2.
L’Appaltatore con l’offerta presentata ha applicato un ribasso unico del ___ %
su tutti i prezzi e tariffe relative alle prestazioni oggetto del presente contratto ad
esclusione dei prezzi riferiti agli oneri per la sicurezza.
L’importo presunto dell’appalto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.).
4.2. Corrispettivi
I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con i
1
5.400.936,63 importo lordo da adeguare a seguito di attività negoziale
€ 5.212.299,48 importo lordo da adeguare a seguito di attività negoziale
3 € 85.898,09 importo lordo da adeguare a seguito di attività negoziale
2
20
prezzi di seguito indicati al lordo del ribasso offerto, di cui al primo comma del
presente articolo.
I prezzi stessi sono stati accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini ed alle proprie stime.
Lavori, prestazioni e forniture da contabilizzare a corpo: i lavori e le prestazioni
di seguito specificate sono compensate con i prezzi delle seguenti Voci a Corpo.
I prezzi stessi sono soggetti al ribasso percentuale unico di cui al precedente
punto 4.1 ad eccezione del Prezzo della Voce a Corpo 1 riferito al Costo della
Sicurezza sul quale non viene applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore. Per il
dettaglio di quali attività remunerano e compensano le Voci a Corpo si rimanda
all’Allegato n° 14 “AVVERTENZA ALLE VOCI A CORPO” del presente
Contratto.
1.
VOCE A CORPO 1
ONERI PER LA SICUREZZA CANTIERI
€ 102.739,06 (euro centoduemilasettecentotrentanove/06);
2.
VOCE A CORPO 2
SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
€ 85.898,09
3.
(euro ottantacinquemilaottocentonovantotto/09);
VOCE A CORPO 3
Realizzazione impianto di CABINA ACC per ACC di Bussoleno
€ 3.426.821,11
4.
(euro tremilioniquattrocentoventiseimilaottocento-ventuno/11);
VOCE A CORPO 4
Realizzazione impianto di CABINA BA ED ENTI DI LINEA per ACC di
Bussoleno
€ 106.198,68
(euro centoseimilacentonovantotto/68);
21
5.
VOCE A CORPO 5
Realizzazione impianto di CABINA SCMT per ACC di Bussoleno
€ 348.320,13
6.
(euro trecentoquarantottomilatrecentoventi/13);
VOCE A CORPO 6
RIMOZIONE ENTI DI PIAZZALE per ACC di Bussoleno
€ 10.171,81
7.
(euro diecimilacentosettantuno/81);
VOCE A CORPO 7
LAVORAZIONI DI PIAZZALE per ACC di Bussoleno
€ 776.112,49
8.
(euro settecentosettantaseimilacentododici/49);
VOCE A CORPO 8
SPOSTAMENTO TUBAZIONI IMP. RISCALDAMENTO per ACC di
Bussoleno
€ 8.453,08
9.
(euro ottomilaquattrocentocinquantatre/08);
VOCE A CORPO 9
SCAVI E DEMOLIZIONI PER PREDISPOSIZIONE STRUTTU-RE DI
CONSOLIDAMENTO SOLAIO per ACC di Bussoleno
€ 15.336,79
10.
(euro quindicimilatrecntotrentasei/79);
VOCE A CORPO 10
FONDAZIONE STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO SO-LAIO per
ACC di Bussoleno
€ 19.651,20
11.
euro diciannovemilaseicentocinquantuno/20);
VOCE A CORPO 11
STRUTTURA IN ACCIAIO PER CONSOLIDAMENTO SOLAIO per ACC
di Bussoleno
€ 91.398,07
(euro novantunomilatrecentonovantotto/07);
22
12.
VOCE A CORPO 12
RIPRISTINO AGIBILITA’ LOCALI SEMINTERRATO per ACC di
Bussoleno
€ 37.872,82
13.
(euro trentasettemilaottocentosettantadue/82);
VOCE A CORPO 13
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI per ACC di Bussoleno
€ 3.422,69
14.
(euro tremilaquattrocentoventidue/69);
VOCE A CORPO 14
RIPRISTINO AGIBILITA’ LOCALI PIANO RIALZATO per ACC di
Bussoleno
€ 49.421,74
15.
(euro quarantanovemilaquattrocentoventuno/74);
VOCE A CORPO 15
MURO CONTENIMENTO PIAZZOLA GE E BOMBOLE IM-PIANTO
ANTINCENDIO per ACC di Bussoleno
€ 8.698,23
16.
(euro ottomilaseicentonovantotto/23);
VOCE A CORPO 16
LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA per ACC di Bussoleno
€ 27.233,68
17.
(euro ventisettemiladuecentotrentatre/68);
VOCE A CORPO 17
IMPIANTO HVAC per ACC di Bussoleno
€ 65.971,16
18.
(euro sessantacinquemilanovecentosettantuno/16);
VOCE A CORPO 18
IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI per ACC di Bussoleno
€ 20.277,00
19.
(euro ventimiladuecentosettantasette/00);
VOCE A CORPO 19
23
IMPIANTI TELEFONICI per ACC di Bussoleno
€ 196.938,80
4.3
(euro centonovantaseimilanovecentotrentotto/80);
Prezzo dell’Appalto
4.3.1
Il prezzo dell’appalto è dato dalla somma degli importi delle voci a corpo.
4.3.2
I valori delle voci a corpo devono intendersi fissi ed invariabili. I
corrispettivi delle voci a corpo remunerano ogni prestazione comunque
necessaria alla completa e puntuale realizzazione della Progettazione
dell’Appaltatore approvata dal Committente. I predetti importi pertanto
compensano anche le eventuali prestazioni non esplicitamente indicate ma
comunque necessarie a consegnare l’Opera, eseguita a Perfetta Regola d’Arte
4.3.3
Il Prezzo dell’Appalto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Ag-
giunto (I.V.A.) e tiene altresì conto delle caratteristiche innovative dell’Opera da
realizzarsi, nonché della rilevanza dei rischi che l’Appaltatore assume a proprio
carico.
4.3.4
Il Prezzo potrà essere soggetto a modifiche e/o revisioni solo per le
varianti in corso d’opera di cui al successivo art.15.
4.3.5
Tutti gli importi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed
indiretti, nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per la progettazione esecutiva e per consegnare le opere complete e ultimate, per osservare
tutte le prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti
gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.
4.3.6
L’Appaltatore dichiara che sono compensati nell’importo di cui al
precedente comma i lavori, le forniture e gli oneri a titolo meramente
esemplificativo qui elencati:
(i)
tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi,
24
indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazione particolareggiata che si
rendano necessari, per l’esecuzione a Perfetta Regola d’Arte dell’Opera in base al
presente Contratto, alle vigenti Prescrizioni di Legge ed a quelle che dovessero
essere emanate fino al Collaudo Generale dell’Opera;
(ii)
tutti gli altri lavori, prestazioni ed oneri contemplati dalle norme tecniche
che sono inserite nell’Allegato n° 30 o comunque previste o richiamate dal
presente Contratto, nonché tutti quelli ulteriori, anche se di carattere
complementare ed accessorio che, sia pure non previsti dal presente Contratto, si
rendano necessari o opportuni per consegnare l’Opera completa e realizzata a
Perfetta Regola d’Arte;
4.3.7
L’Appaltatore dichiara che l’importo di cui al precedente comma 4.3.1 è
fisso e immutabile, e che lo accetta espressamente. Conseguentemente
l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che nessun pagamento
addizionale o adeguamento del Prezzo gli venga riconosciuto in relazione a
condizioni o eventi di qualsivoglia natura, imprevisti od imprevedibili, e che è
altresì espressamente esclusa l’applicazione al Contratto degli Articoli 1467, 1660
e 1664, comma 1, del codice civile.
4.3.8
L’Appaltatore dichiara che sono compensati nei prezzi dell’Appalto i
lavori e gli oneri conseguenti all’esecuzione dell’Opera in costanza dell’esercizio
ferroviario e, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, gli oneri derivanti da:
(i)
lavorazioni notturne e rallentamenti dovuti alla presenza ed al
mantenimento dell’esercizio ferroviario
(ii)
lavorazioni diurne e/o notturne e/o festive condizionate dalla
disponibilità di interruzioni della circolazione sui binari;
(iii)
esecuzione per fasi delle opere e degli impianti, che saranno stabilite dal
25
Committente
in
relazione
alle
esigenze
dell’esercizio
ferroviario
e,
conseguentemente, alla disponibilità di concessione delle necessarie interruzioni
da parte del Committente,
(iv)
contemporaneità di esecuzione dei lavori con lavorazioni eseguite da altre
Imprese.
4.4.
Invariabilità dei Prezzi
In deroga all’articolo 1664 del codice civile, rimane stabilito che i prezzi saranno
invariabili e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa
verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese
eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza
del termine utile per l’ultimazione di lavori e/o sospensione dei lavori ordinate
da R.F.I..
Per le prestazioni del presente Contratto non è ammesso il ricorso alla revisione
dei prezzi e non si applica il meccanismo del prezzo chiuso di cui all’articolo 133,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; resta in ogni caso, altresì, esclusa
l’applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo
articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il prezzo a corpo per le prestazioni di Progettazione Esecutiva e per ogni spesa
ed attività accessoria sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta,
qualunque eventualità si verifichi in qualsiasi momento, per tutta la durata del
rapporto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto di
proroghe concesse o sospensioni delle prestazioni ordinate, ed eventuale
maggiore importo delle opere progettate.
Avvertenza generale alle voci a corpo.
L’elenco e le descrizioni degli interventi compresi nelle voci a corpo indicati
26
nell’Allegato n° 14, e descritti in dettaglio negli elaborati di progetto definitivo
(Allegato n° 3) sono da intendersi indicativi e non esaustivi.
Costituiscono quindi parte integrante delle voci suddette, oltre agli elaborati di
progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli
aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione,
qualità dei materiali, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini
dell’applicazione dell’articolo 15 della presente Convenzione e dell’art. 37 delle
Condizioni Generali di Contratto), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le
istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Contratto, ai quali
l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere
stesse.
Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per il rispetto di quanto
previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del
Contratto completate a regola d’arte e pronte per l’uso cui sono destinate.
CAPO II
VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ELABORATA DAL
COMMIT-TENTE – CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI
PROGETTAZIONE E CONSE-GNA DEI LAVORI – OBBLIGHI IN
MATERIA DI QUALITA’ – PROGETTAZIONE
DELL’APPALTATORE – PIANI DI SICUREZZA
ARTICOLO 5
VERIFICA E VALIDAZIONE DA PARTE DELL’APPALTATORE
DELLA DOCUMENTAZIONE ELABORATA DAL COMMITTENTE
L’Appaltatore:
(a)
dichiara di aver ricevuto tutta la Documentazione Elaborata dal
27
Committente, di averla accuratamente esaminata, verificata ed accettata, e di
ritenerla idonea per l’esecuzione, a Perfetta Regola d’Arte, della progettazione e
dei lavori di realizzazione dell’Opera;
(b)
garantisce la perfetta progettabilità, realizzabilità e funzionalità dell’Opera
nei termini e condizioni di cui al presente Contratto, assumendo la piena ed
esclusiva responsabilità in merito all’esecuzione della stessa sia nei confronti del
Committente sia nei confronti dei terzi.
ARTICOLO 6
CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI (DI PROGETTAZIONE E DEI
LAVORI)
(a) Il Committente comunicherà all’Appaltatore, con un preavviso di almeno 15
(quindici) giorni, la data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione cui si
darà luogo entro 90 (novanta) giorni n.c. dalla stipulazione del Contratto.
(b)
Secondo quanto già specificato all’art. 20.4 delle CGC, a partire dalla data
di Approvazione del Progetto Esecutivo il Committente potrà comunicare
all’Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, la data di
Consegna dei Lavori.
(c)
Al momento della Consegna delle Prestazioni di Progettazione e della
Con-segna dei Lavori saranno redatti appositi Verbali di Consegna, che saranno
sottoscritti dal Committente e dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore.
(d)
Le date di Consegna delle Prestazioni di Progettazione e di Consegna dei
Lavori coincideranno con quelle indicate nei suddetti verbali e costituirà il
termine iniziale per la decorrenza dei termini, rispettivamente, per la
progettazione esecutiva e per l’ultimazione dei lavori.
ARTICOLO 7
28
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI QUALITÀ
DELLE PRESTAZIONI
7.1
Obblighi Generali
I lavori di progettazione, costruzione, produzione e fornitura di materiali (ivi
compresi i controlli e i collaudi dei materiali stessi), installazione e ultimazione,
nonché ogni altra prestazione accessoria o complementare dell’Opera, devono
essere eseguiti dall’Appaltatore in conformità al Piano della Qualità e alla relativa documentazione che lo compone, da predisporsi come indicato nei successivi
artt. 7.2, 7.3 e 7.4.
7.2
Predisposizione e consegna della documentazione relativa al Piano
della Qualità
(a)
L’Appaltatore si impegna a predisporre la Documentazione Preliminare e
la Documentazione Suppletiva in conformità alle Prescrizioni della Qualità
contenute nel documento di cui all’Allegato n° 22. In particolare il Pia-no della
Qualità (in seguito PDQ) e gli altri documenti di cui all’Allegato n° 22 devono
descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l’Appaltatore intende mettere in
atto per garantire i tempi di ultimazione dei lavori, i costi ed il rispetto delle
prestazioni attesi da RFI.
(b)
L’Appaltatore dovrà consegnare al Committente:
(i)
la Documentazione Preliminare di cui all’Allegato n° 22 punto II.3.1 ed il
Piano della Progettazione (PdP) entro 15 (quindici) giorni dalla data di Consegna
delle Prestazioni di Progettazione;
(ii)
la restante parte della Documentazione Suppletiva di cui all’Allegato n°
22 punto II.3.2 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di Consegna delle Prestazioni
di Progettazione.
29
(c)
Per la ritardata consegna della suddetta Documentazione Preliminare e/o
della Documentazione Suppletiva rispetto ai relativi termini fissati ai punti (b) (i)
e (ii) che precedono, troveranno applicazione le penali di cui all’apposito Atto
“Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore.
7.3 Verifica da parte del Committente della Documentazione Preliminare
e della Documentazione Suppletiva
(a)
La Documentazione Preliminare e la Documentazione Suppletiva,
redatte e consegnate in conformità a quanto previsto nel presente art. 7, saranno
verificate dal Committente. Il Committente provvederà, entro il termine di 30
giorni dal ricevimento di ciascuno dei documenti indicati sub art. 7.2 (b), a
comunicare per iscritto all’Appaltatore l’approvazione di detti documenti o
l’eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni. I documenti corretti o
integrati dall’Appaltatore dovranno essere consegnati al Committente, che si
riserva anche su questi documenti l’approvazione e/o la richiesta di ulteriori
modifiche e/o integrazioni.
(b)
Fino a quando non sarà intervenuta la suddetta approvazione da parte del
Committente, l’Appaltatore non potrà dare inizio all’esecuzione degli Interventi
contemplati nei documenti non approvati. Potrà invece essere eseguita la
redazione del Progetto Esecutivo.
(c)
Resta inteso che:
(i)
la
verifica e l’approvazione da parte del Committente della
Documentazione Preliminare e della Documentazione Suppletiva e/o qualunque
richiesta di modifica e/o di integrazione ai suddetti documenti, non determinano
alcuna responsabilità del Committente e non libera-no l’Appaltatore da nessuna
delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
30
(ii)
al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, nessuna modifica o varia-
zione apportata alla Documentazione Preliminare e/o alla Documentazione
Suppletiva libererà l’Appaltatore dall’obbligo di completare, a Perfetta Regola
d’Arte, gli Interventi entro i termini utili di cui al successivo articolo 14.
7.4
Verifiche della qualità delle prestazioni dell’Appaltatore
(a)
Il Committente ha il diritto, in qualunque momento, di effettuare – anche
tramite propri consulenti – verifiche ispettive al fine di accertare l’idonea
organizzazione aziendale dell’Appaltatore e di valutare il rispetto delle
Prescrizioni della Qualità e il grado di efficienza del Piano della Qualità. A tal
fine l’Appaltatore dovrà, a semplice richiesta del Committente e senza ritardo:
(i) mettere a disposizione del Committente e/o di suoi consulenti tutta la
documentazione che sia richiesta, di qualsiasi genere essa sia;
(ii) far sì che dipendenti o consulenti dell’Appaltatore e/o suoi subappaltatori
diano adeguate risposte al Committente e/o ai suoi consulenti durante le
verifiche ispettive.
(b)
Qualora a seguito di verifica ispettiva il Committente riscontri
l’organizzazione di mezzi o di uomini dell’Appaltatore inadeguata ai fini della
puntuale esecuzione del presente Contratto, e/o il mancato rispetto delle
Prescrizioni della Qualità o del Piano della Qualità, e/o la scarsa efficienza del
Piano della Qualità proposto, il Committente potrà richiedere all’Appaltatore
modifiche di struttura e/o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze e/o alle
violazioni riscontrate. L’Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività
e senza indugio alcuno alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze
riscontrate in sede di verifica ispettiva.
(c)
L’Appaltatore, durante e al termine di tutte le fasi necessarie
31
all’esecuzione degli Interventi previsti nel presente Contratto, dovrà eseguire le
verifiche e i controlli prescritti nel Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di
Controllo della Qualità
documentandone l’esito in base alle prescrizioni
contenute nei suddetti Piani.
(d)
All’ultimazione di ogni Intervento, previsto dal Programma Generale dei
Lavori, l’Appaltatore dovrà attestare la qualità del complesso dei lavori eseguiti e
relativi a ciascun Intervento, attraverso le verifiche e controlli prescritti nel Piano
di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo Qualità, documentandone
l’esito in base alle prescrizioni contenute nei suddetti Piani.
(e)
Il Committente ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento – anche
tramite propri consulenti – verifiche e controlli di qualsiasi natura per accertare la
rispondenza al vero delle attestazioni dell’Appaltatore di cui ai precedenti punti
(c) e (d), ferma restando l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore nei confronti
del Committente e dei terzi.
ARTICOLO 8
PROGETTAZIONE DELL’APPALTATORE E PROGRAMMAZIONE
DEI LAVORI
A)
Progettazione dell’Appaltatore
8.1
Con la firma della presente Convenzione, l’Appaltatore accetta nella sua
interezza il Progetto Definitivo (PD) di RFI (Allegato n° 3) e dichiara
espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne
singolarmente verificato ogni elaborato. Dichiara pertanto di riconoscere il
Progetto Definitivo come perfettamente sviluppabile nel Progetto Esecutivo
(PE) e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e
completa responsabilità della loro esecuzione.
32
8.2
Entro 90 (novanta) giorni n.c. dalla stipulazione del Contratto, si darà
luogo alla consegna delle prestazioni di progettazione con apposito verbale, nel
quale RFI disporrà che l’Appaltatore, a partire dalla data che sarà indicata in tale
verbale, dia immediato inizio alla redazione del Progetto Esecutivo con le
modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà
anche il termine iniziale per la decorrenza dei termini per la consegna della
progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 8.3.
8.3
Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto, oltreché in adempimento alla
normativa vigente, nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi
allegati, tra i quali, in particolare, il Progetto Definitivo (Allegato n° 3) e le “Linee
Guida per la Progettazione” (Allegato n° 4.1), nei quali, tra l’altro, sono indicati e
definiti gli elaborati ed i documenti di cui il PE si deve comporre.
Gli elaborati del Progetto Esecutivo dovranno essere tali da consentire di avere
una evidenza completa di tutte le possibili lavorazioni e forniture relative alla
esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi
delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE stesso dall’Appaltatore,
che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, e quindi conseguenti
anche a una maggiore quantità di lavorazioni e forniture, resteranno ad esclusivo
carico dell’Appaltatore medesimo fatto salvo quanto previsto dalla presente
convenzione e relativi allegati per le varianti in corso d’opera.
Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato dall’Appaltatore a RFI, completo
di tutti gli elaborati ed i documenti di cui deve comporsi, entro 120 (centoventi)
giorni n.c. decorrenti dalla consegna delle Prestazioni, intendendo quale data di
consegna del Progetto Esecutivo la data di ricezione da parte di RFI dell’ultimo
elaborato ad esso relati-vo.
33
Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l’Appaltatore incorrerà nella
penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e
l’Appaltatore.
Ai sensi dell’articolo 20.6 delle CGC il progetto esecutivo sarà soggetto, prima
dell’approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto dalla vigente
normativa.
RFI comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del Progetto Esecutivo
entro 60 (sessanta) giorni n.c. decorrenti dalla data in cui sarà completata la
consegna del Progetto medesimo con la ricezione da parte di RFI dell’ultimo
elaborato ad esso relativo; il suddetto ter-mine di 60 (sessanta) giorni n.c. è
sospeso – fatta salva l’applicazione delle eventuali penali a carico dell’Appaltatore
– per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell’Appaltatore della
Relazione Istruttoria di RFI sugli elaborati del Progetto Esecutivo e l’integrale
recepimento da parte dell’Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o
richieste di integrazione degli elaborati nella stessa Relazione formulate,
recepimento da effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della suddetta Relazione istruttoria.
In tali casi, RFI comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del Progetto
Esecutivo, come integrati e/o modificati su indicazione della stessa, entro il
termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 10
(dieci) giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla
data in cui sarà completata la consegna degli elaborati emessi o riemessi per il
recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste da RFI. Per ogni giorno di
ritardo sull’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni
e/o richieste di modifiche e/o integrazioni, si applicherà la penale di cui
34
all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore.
8.4
Il “Progetto Esecutivo” non potrà prevedere differenze tecniche e di
costo rispetto a quello definitivo, salvo che non si renda necessaria l’introduzione
di varianti progettuali, che dovranno essere puntualmente giustificate
dall’Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate da RFI. Il
maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate da RFI
verrà valutato mediante perizia differenziale. Qualora per le varianti sia
necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o
adoperare mate-riali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi
prezzi del-le lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato
all’articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto.
8.5
Qualora il Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore non sia ritenuto-to
meritevole di approvazione, il Contratto è risolto per inadempimento
dell’Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto
Esecutivo, RFI recede dal Contratto, acquistando la proprietà del Progetto
Esecutivo redatto dall’Appaltatore mediante la corresponsione dell’importo della
voce a Corpo n. 2, con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro
importo a qualsivoglia ti-tolo. Il Progetto Esecutivo, redatto dall’Appaltatore ed
approvato da RFI, diviene proprietà esclusiva di RFI stessa – senza che
l’Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso – dietro corresponsione
dell’importo della voce a Corpo n. 2, in relazione allo sviluppo della
Progettazione stessa, in conformità a quanto previsto nel presente contratto.
8.6
Il termine per la consegna dei lavori di cui all’art. 20.4 delle “C.G.C.”
decorre dalla data di approvazione da parte di RFI del Progetto Esecutivo
8.7
Prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel
35
Progetto Esecutivo, l’Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche
indicate nei successivi punti del presente articolo, gli Elabora-ti di Dettaglio delle
medesime opere, che saranno sviluppati dall’Appaltatore secondo quanto
previsto dall’Allegato n° 4.1 “Linee guida per la progettazione” e
comprenderanno i documenti e le base dati relativi alla Progettazione di Base ai
sensi della Disposizione RFI 16/2003 (Allegato n° 28.1) e della “Procedura di
revisione del progetto di base” (Allegato n° 29.19), e i restanti elaborati di
Dettaglio.
8.8
Gli Elaborati di Dettaglio non potranno prevedere differenze tecniche
rispetto al Progetto Esecutivo sviluppato secondo le modalità precedentemente
espresse nel corso del presente articolo. Qualsiasi allungamento dei tempi di
emissione degli Elaborati di dettaglio non costituirà motivo di allungamento dei
tempi contrattuali per la realizzazione dei lavori.
8.9
La consegna degli Elaborati di Dettaglio da parte dell’Appaltatore av-
verrà con le modalità nel seguito descritte, intendendo quale data di consegna di
detta Progettazione la data di ricezione da parte di R.F.I. dell’ultimo elaborato ad
esso relativo. Per la consegna degli Elaborati di Dettaglio relativi ai vari
interventi previsti in contratto, l’Appaltatore dovrà rispettare i seguenti tempi,
decorrenti dalla Data di Consegna dei lavori:
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna della
Progettazione di Base, come definita all’art. 1 della presente Convenzione.
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna della
Progettazione di Base, ai sensi della “Procedura di attuazione della disposizione
16/2003 per la realizzazione delle applicazioni specifiche Sottosistema di TerraSCMT” (codifica RFI TC.PATC PR CM 02 D63 A), relativa al Sistema
36
Controllo Marcia Treno (SCMT);
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna della restante
parte, rispetto a quanto indicato al punto precedente, degli Elaborati di dettaglio
relativi al Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT).
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, l’Appaltatore
incorrerà nella penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra
RFI e l’Appaltatore.
R.F.I. comunicherà gli esiti della verifica della Progettazione di Base e della
restante parte degli Elaborati di dettaglio entro i seguenti termini temporali,
decorrenti dalla data in consegna della documentazione da parte dell’Appaltatore:
45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per la Progetta-zione di
Base relativa a tutte le configurazioni ACC
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la Progettazione di Base del
Sistema SCMT.
45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per la restante parte,
rispetto a quanto indicato al punto precedente, degli Elaborati di dettaglio relativi
al Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT).
Per tutti i lavori disciplinati dalla NT IS 381/82 (Allegato n° 29.15) l’Appaltatore
deve comunque procedere alla esecuzione dei relativi lavori anche in pendenza
dell’approvazione degli Elaborati di Dettaglio, senza che R.F.I. ne dia specifica
autorizzazione.
Le eventuali maggiori onerosità, spese e/o i danni derivanti da rifacimento e/o
modifica degli impianti già realizzati in base a elaborati di dettaglio non ancora
approvati resteranno esclusivamente a carico dell’Appaltatore.
8.10
R.F.I. avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le
37
modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese
dell’Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o
ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori,
avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l’esonero dal pagamento
delle penalità contrattualmente previste
8.11
Disegni “As built” (“Come costruito”)
L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire a R.F.I. gli elaborati as-built nel
rispetto delle seguenti tempistiche:
per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di
Ultimazione;
per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data
prevista per l’emissione dell’ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di
riferimento.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto as built
redatto secondo le modalità anzidette sarà applicata la penale di cui all’apposito
Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore; quale data di
consegna di detta Progettazione si in-tende la data di ricezione da parte di R.F.I.
dell’ultimo elaborato ad essa relativa.
Gli elaborati As-built devono essere vistati dalla Direzione Lavori per
verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.
Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese
dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla
data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero
introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica
Tecnica o per l’esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il
38
periodo di manutenzione di cui all’art. 27 della presente convenzione e fino alla
data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non
in presenza dell’intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente
degli impianti e delle opere.
Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e
dispositivi già messi in opera da R.F.I. che, sebbene non facciano parte del
complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad
esso strettamente connessi.
R.F.I. potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al
presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e
di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.
8.12
Responsabilità dell’Appaltatore
(a)
L’Appaltatore sarà interamente ed esclusivamente responsabile, anche nei
confronti dei terzi, per la predisposizione ed esecuzione della Progettazione delle
opere oggetto del presente appalto.
(b)
L’Appaltatore nomina quale Direttore della Progettazione l’ing.
_________________________________, in relazione al quale dichiara e
garantisce che:
(i)
è in possesso del titolo di Ingegnere abilitato all’esercizio della
professione;
(ii)
è
iscritto al relativo albo professionale in conformità con le norme
vigenti;
(iii)
ha comprovata esperienza professionale di almeno tre anni nella
progettazione di impianti di sicurezza e segnala-mento ferroviario di tipo statico
(ACC e/o ACS) così come previsto anche nel Piano della Qualità.
39
(c)
L’Appaltatore, inoltre, comunicherà i nominativi dei Responsabili della
Progettazione entro la data di Consegna delle Presta-zioni di progettazione.
Tali Responsabili, che dovranno avere il gradimento di R.F.I., dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
(i)
titolo di Ingegnere abilitato all’esercizio della professione;
(ii)
iscrizione al relativo albo professionale in conformità con le norme
vigenti;
(iii)
comprovata esperienza professionale di almeno tre anni nella
progettazione di opere complesse quali quelle oggetto del presente Contratto,
così come previsto anche nel Piano della Qualità.
(d)
L’Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponi-bili:
(i)
a partecipare ad incontri con il Committente e/o suoi consulenti in
qualsiasi ragionevole momento durante la preparazione della Progettazione
dell’Appaltatore e durante l’esecuzione l’Opera;
(ii)
a rispondere adeguatamente alle domande che saranno formulate dal
Committente e/o dai propri consulenti durante i suddetti incontri.
(e)
Gli elaborati della Progettazione dell’Appaltatore dovranno es-sere
firmati da uno o più dei soggetti sopra indicati quali Responsabili della
Progettazione e firmati altresì, per approvazione, dal Direttore della
Progettazione, anche a titolo di responsabile dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche.
(f)
Resta
inteso
che
qualunque
approvazione
della
Progettazione
dell’Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla
suddetta Progettazione – da parte del Committente – non esonererà sotto alcun
profilo l’Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei
40
terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di
tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell’Opera.
8.13
Si intendono compresi e compensati nella Voce a Corpo n. 2, tutte le
spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva, ivi
compresi quelli relativi alle eventuali variazioni progettuali adottate nello
sviluppo di tali progetti, nonché quelli relativi ai rilievi e alle indagini integrative,
alle relazioni, alle prove, alle sperimenta-zioni, alla integrazione eventuale del
Piano di Sicurezza e Coordina-mento, ed ad ogni altro adempimento che il
presente contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per lo
sviluppo di una corretta e completa Progettazione.
8.14
Clausola particolare relativa a prodotti e funzioni ACC/ACC-M.
L’Appaltatore ha l’onere di presentare, insieme al Progetto Esecutivo, un
relazione con la tracciatura del possesso dei dispositivi e delle funzioni oggetto
dell’appalto e la pianificazione, nei tempi utili contrattuali, per l’attuazione dello
sviluppo, della sperimentazione, della verifica e validazione per l’omologazione,
per quelli non ancora in suo possesso. L’Appaltatore nulla avrà da pretendere da
RFI per i necessari processi di sviluppo e sperimentazione, comprese le verifiche
e validazioni, i “Safety Case”, gli “ISA Report”, le certificazioni CE e le eventuali
corse prova per i prodotti, le Applicazioni Generi-che e le Applicazioni
Specifiche, essendo tali costi compresi nei prezzi contrattuali.
B)
Programma Esecutivo dei lavori
8.15
Unitamente alla consegna del Progetto Esecutivo dei lavori l’Appaltatore
è tenuto a presentare a R.F.I. un Programma Esecutivo dei lavori, nel rispetto del
Programma dei Lavori Contrattuale allega-to alla presente convenzione (Allegato
n° 10) e secondo quanto di seguito indicato.
41
8.15bis R.F.I. avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni rispetto al
Programma Esecutivo dei lavori consegnato dall’Appaltatore, anche in funzione
delle tempistiche con le quali verranno a essere disponibili i fabbricati nei quali
l’Appaltatore dovrà effettuare i lavori di cabina, e richiedere a quest’ultimo tutte
le modifiche ritenute necessarie, senza per questo poter avanzare pretese di alcun
genere, né richiedere l’esonero dal pagamento delle penali contrattualmente
previste.
8.16
Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del Programma Esecutivo
di realizzazione delle opere, R.F.I. comunicherà all’Appaltatore l’esito della
verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l’approvazione,
l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova
proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di R.F.I..
8.17
Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere artico-lato
in funzione dei termini utili di cui all’art. 14 della presente Convenzione, tenendo
conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori,
da quanto previsto dal PE, dal Pro-gramma Lavori Contrattuale e da quanto
stabilito con il presente Contratto e dall’art. 19 delle Condizioni Generali.
Dovranno essere evidenziate anche le attività afferenti alla progettazione
esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali e di affidamento subappalti.
8.18
Dovrà tenere conto tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive
connesse alla contemporanea presenza di eventuali altri appaltatori, agli eventuali
spostamenti dei sottoservizi realizzati da Enti Terzi, delle eventuali procedure
espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle acquisizioni
degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di sgombero di
42
quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree occorrenti o
comunque da integrare con tutti gli altri oneri previsti nella presente
Convenzione.
8.19
Il programma sarà redatto in conformità a quanto indicato all’Allegato
n° 4.1 e sarà redatto utilizzando il software Microsoft Project.
C)
Programma Operativo dei Lavori
8.20
Contestualmente
al
Programma
Esecutivo,
l’Appaltatore
dovrà
presentare il Programma Operativo con visibilità fino ai tre mesi successivi la
data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo Programma
Esecutivo.
8.21
La verifica da parte di R.F.I. di tale parte del Programma operativo
avverrà con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente punto 8.16;
R.F.I. comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora detto documento
non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci)
giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà
quella già presentata alle direttive di R.F.I..
8.22
Le eventuali modifiche al programma richieste da R.F.I. saranno a to-tale
carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di
compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali
integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
8.23
L’Appaltatore
provvederà
ad
apportare
le
eventuali
modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal
ricevimento della relativa comunicazione di R.F.I.. In caso di ritardo rispetto a
tale scadenza sarà applicata la penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale”
sottoscritto tra R.F.I. e l’Appaltatore.
43
8.24
L’Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di con-
segna dei lavori, a presentare a R.F.I. il Programma Operativo. Tale programma
dovrà essere redatto come previsto dal successivo punto 8.27 e, una volta
approvato da R.F.I., costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale
sviluppare i controlli di cui ai successivi punti.
8.25
Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Micro-soft
Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per
ogni singola attività lavorativa riportata nel Pro-gramma Operativo si dovranno
indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nell’ Allegato n° 4.1 i seguenti
elementi:
manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione
dell’attività);
attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia delle attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell’attività);
Vincoli derivanti da processi approvativi anche estranei all’Appalto ma
che
hanno
ricadute
sulle
tempistiche
di
appalto
(ad
es.
approvazioni/omologazioni di prodotto da parte di R.F.I./ANSF);
Le date di consegna formali al Direttore Lavori (ad es. consegna al DL
delle Opere al termine dell’esecuzione dei Lavori e successivamente consegna
della certificazione delle Opere).
8.26
Il Programma Operativo dovrà tenere conto e dare evidenza, oltre a
quanto indicato al precedente punto 8.15 bis, tra l’altro, dei tempi e delle
modalità esecutive connesse agli eventuali spostamenti dei sotto-servizi realizzati
dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili
di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà
44
ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti e delle attività
intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici.
Infine nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività
della progettazione costruttiva di dettaglio, autorizzazione permessi (anche
qualifiche
impianti
betonaggio
e
prefabbricazione,
cave,
ecc.),
approvvigionamento materiali ed affidamento subappalti.
8.27
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Pro-gramma
Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale stabilita nell’apposito
Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore.
8.28
R.F.I., entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo
effettuerà la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al
Programma Esecutivo approvato e ne comunicherà l’esito all’Appaltatore.
8.29
Qualora R.F.I. dovesse richiedere delle modifiche/integrazioni al
Programma Operativo queste saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non
potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di
sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno
luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
8.30
L’Appaltatore
provvederà
ad
apportare
le
eventuali
modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal
ricevimento della relativa comunicazione di R.F.I.. In caso di ritardo rispetto a
tale scadenza sarà applicata la penale di cui all’apposito Atto “Clausola Penale”
sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore.
8.31
Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato da R.F.I., detto
Programma Operativo costituirà il riferimento contrattuale da seguire per tutta la
durata dell’appalto.
45
D)
Controllo Avanzamento Lavori
8.32
Il controllo dell’avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato
verificando il rispetto dei tempi di ultimazione delle singole attività indicate nel
Programma Operativo.
8.33
A tale scopo, mensilmente, l’Appaltatore consegnerà a R.F.I. un
documento che evidenzierà gli effettivi avanzamenti delle singole attività
conseguiti alla data in relazione
al Programma Operativo già approvato
(riferimento contrattuale). Detto documento sarà consegnato entro 10 (dieci)
giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Contestualmente
l’Appaltatore consegnerà inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle
riepilogative dei confronti di cui sopra con indicate le eventuali criticità per il
rispetto dei tempi, corre-date di proposte per il recupero dei eventuali ritardi.
8.34
Per le attività di piazzale e di linea, dovrà essere reso disponibile
dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal
Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso
Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche,
nonché dei mezzi d’opera e attrezzature suddivisi per tipologia e prestazioni.
8.35
Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei
lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d’opera rispetto alle previsioni
effettuate, che possano incidere negativamente sull’andamento dei lavori e quindi
sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui
l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento.
8.36
Qualora in occasione di due verifiche mensili successive, la Direzione
lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, riscontri il permanere di un ritardo
nella produzione che potrebbe comportare uno slittamento dei termini di
46
ultimazione parziale o finale, potrà applicare una trattenuta sul primo stato di
avanzamento utile nella misura del 0,5 per mille dell’importo dello stato di
avanzamento per ogni giorno di ritardo.
8.37
Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili
all’Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere
nelle penalità stabilite nell’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e
l’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a presenta-re, entro il termine di 15 giorni
dalla data della segnalazione, la riprevisione con l’indicazione degli incrementi
operativi, di attrezzature, mezzi d’opera e turni di manodopera necessari per
conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova
programmazione temporale mensile dell’avanzamento fisico, della produzione e
dell’avanzamento economico.
8.38
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente punto
8.37, l’Appaltatore incorrerà nella penale stabilita nell’apposito Atto “Clausola
Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore da applicarsi a valere sull’importo del
primo SAL utile.
ARTICOLO 9
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN
MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
PIANI DELLA SICUREZZA
A)
Piani di sicurezza
A0.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell’Opera (Allegato
n° 6) sono allegati al contratto; sono composti da una parte comune e da parti
specialistiche riferite rispettivamente al Progetto Definitivo degli Impianti
Tecnologici e al Progetto Definitivo delle Opere Edili
47
A1.
E’ a carico dell’Appaltatore l’onere di proporre integrazioni e aggiorna-
menti alle varie sezioni dell’allegato PSC riferito al Progetto Definitivo (Allegato
n° 6) per adeguarlo al Progetto Esecutivo. Tutti gli oneri relativi sono compresi e
compensati con la voce a corpo n 1.
A2.
Le integrazioni e aggiornamenti al PSC/FA del “Progetto Definitivo”,
saranno redatte, secondo quanto prescritto dall’art. 100 e dall’allegato XV del
D.Lgs. 81/08, sulla base del “Progetto esecutivo”. Le integrazioni e gli
aggiornamenti al PSC/FA del “Progetto Definitivo” dovranno altresì tener
conto della presenza, nelle aree interessate dal presente appalto, di lavori, eseguiti
da altre imprese, interferenti o complementari con i lavori del presente appalto.
Dette integrazioni e aggiornamenti dovranno inoltre recepire tutte le indicazioni
relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell’esercizio
ferroviario, così come indicati nell’allegato PSC riferito al Progetto Definitivo
redatto dal CSP del Pro-getto Definitivo.
Le integrazioni e gli aggiornamenti al PSC/FA del “Progetto Definitivo”, dovute
ad esempio a varianti, dovranno essere sottoposte al medesimo iter di verifica
e/o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall’appaltatore.
A3.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione (di
seguito CSE), entro 15 giorni n.c. dalla data di Consegna dei Lavori e prima
dell’inizio delle lavorazioni in cantiere, il proprio Piano Operativo di Sicurezza
(di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all’allegato XV del D.Lgs.
81/08 ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto, i POS redatti
dalle altre imprese esecutrici (da con-segnare sempre almeno 15 giorni prima
dell’inizio delle rispettive lavora-zioni).
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel
48
presente punto comporterà oltre all’impossibilità di iniziare le lavora-zioni,
l’applicazione delle penale come indicato al successivo articolo 21.
A4.
L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere
aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiorna-re i
propri POS e trasmetterli al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio delle relative
lavorazioni. L’Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla
trasmissione al CSE, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese
esecutrici all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 ed al conte-sto ambientale dei cantieri
oggetto dell’Appalto.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel
presente punto comporterà l’applicazione delle penali come indicato
nell’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore.
A5.
La mancata approvazione di un POS da parte del CSE non consentirà
l’inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza
del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CSE comporterà la
sospensione da parte del CSE delle lavorazioni stesse, oltre all’applicazione delle
penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e
l’Appaltatore.
B)
Adempimenti dell’Appaltatore
B1.
In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di
cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, il Direttore della Progettazione dell’Appaltatore,
nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque
motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi
specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell’ambiente in cui il Progettista
stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione
49
da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni
particolari indicate del Committente. In ogni caso l’accesso agli impianti
ferroviari
dovrà
es-sere
preventivamente
autorizzato/organizzato
dal
Committente medesimo
B2. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle
Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 (in particolare per quanto riguarda
l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Definitivo
integrato ed aggiornato sulla base del Progetto Esecutivo e il complesso degli
articoli di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in
materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.
L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici,
lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione
dei lavori (quali fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi
di osservare le suddette disposizioni. Di segui-to il complesso di imprese
esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella
esecuzione dei lavori verrà indicato co-me “soggetti esecutori”.
B3.
L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della
Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa
edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del
presente appalto nonché a trasmettere ai fini del paga-mento degli stati di
avanzamento dei lavori e del conto finale, salva diversa previsione normativa,
tramite l’Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori
medesimi, la documentazione di avvenuta denunzia ai predetti Enti ed in seguito,
periodicamente, copia dei versa-menti contributivi, previdenziali, assicurativi e di
quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni.
50
B.4.
Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CSE, comprensiva delle
necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato
dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui
compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle
norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.
Il RSC è l’interfaccia del CSE per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri
relative anche agli altri soggetti esecutori.
Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi
dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
Si riportano in seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:
verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di
sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OSS e dai
verbali di coordinamento;
presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;
partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;
promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i
soggetti esecutori, in attuazione dell’art.97 del D.Lgs. 81/08;
verificare, preliminarmente alla trasmissione a RDL e/o CSE, la effettiva
rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da
altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici
destinatari;
predisporre e trasmettere a RDL e/o CSE la documentazione prescritta a
carico dell’Appaltatore o richiesta dal CSE ai sensi dei disposti normativi e della
presente convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi
51
aggiornamenti;
trasmettere al CSE il programma lavori settimanale aggiornato con
previsione quindicinale;
predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto
B.7, e curarne il costante aggiornamento;
trasmettere al CSE l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di
prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo
grave
ed
immediato,
salvataggio,
pronto soccorso, gestione
dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso
eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL, 118);
trasmettere al CSE l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei
soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche
all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in
presenza di esercizio;
assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08., esposta in
maniera visibile all’interno del cantiere;
Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di
Servizio per la Sicurezza (OSS);
PSC e FA riferiti al Progetto Definitivo integrato ed aggiornato sulla base
del Progetto Esecutivo, firmato dal CSP e dall’Appaltatore;
Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nomi-nativi di
CSP e CSE da parte degli altri soggetti esecutori;
POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di La-voro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di
52
congruità secondo quanto previsto al precedente punto A.4);
Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;
Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati,
completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale progetto, se
necessario;
Piano di Emergenza;
Copia aggiornata del “Libro Unico”;
Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati
periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti
esecutori;
elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni, così come indicato
al successivo punto B.9;
verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli
OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e
predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al
RDL secondo quanto indicato al successivo punto B.6;
partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un
cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come
indicato al successivo punto B.5.
B.5.
L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere
un cartellino identificativo completo di data di assunzione, di dati anagrafici, con
fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e regi-strato, con i dati
53
relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente
aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di
riconoscimento.
Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino
identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del
provvedimento di autorizzazione al subappalto.
B.6.
L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono
tenuti a fornire al RDL:
una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;
un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di di-stacco
e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante;
un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione,
comprensivo delle specifiche contrattuali;
un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a
qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08
relativa a tutti i soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del “Responsabile dei
Lavori” (di seguito RdL) ed aggiornati mensilmente.
L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre
tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolarità
contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni e, in seguito, ad
54
ogni scadenza di validità della certificazione prodotta, e comunque ogni
qualvolta si rendesse necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della
suddetta certificazione.
Il protrarsi della situazione di irregolarità contributiva costituirà
grave
inadempienza contrattuale da parte dell’appaltatore, e darà diritto a R.F.I. di
risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
B.7.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima
dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in
cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso,
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998.
Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e
dei cantieri.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel
presente punto comporterà l’applicazione delle penali come indicato all’apposito
Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore.
B.8
L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di
ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione
della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione
dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave
(periodo di prognosi uguale o superiore ai 15-20 giorni), l’Appaltatore dovrà
trasmettere al CSE una relazione, contenete le informazioni minime previste dal
format precedentemente trasmesso dallo stesso CSE, in cui siano descritte le
modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti
intervenuti e le relative azioni intraprese.
55
L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto
richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.
B.9
p.m.
B.10
L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CSE l’ingresso
di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a
vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare
il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai
sensi dell’art.97 del D.Lgs. 81/08 dandone evidenza al CSE mediante la
trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della
documentazione attestante l’attività di coordinamento.
B.11
L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CSE della
presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno
successivo alla visita effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali
provvedimenti/verbali emessi relativi alle attività dei cantieri oggetto
dell’Appalto entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata
nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali come indicato
all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore.
B.12
In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere
sospesi dal CSE fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali
sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di
ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure
di sicurezza R.F.I., anche su segnalazione del CSE, ha il diritto di risolvere il
contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1454 del Codice Civile.
56
B.13
L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione
per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle
disposizioni impartite da DL/CSE/GI comporta il non inserimento, nello Stato
mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi
della Sicurezza” di cui all’art. 4 “Importo dell’Appalto, Corrispettivi, Invariabilità
dei Prezzi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed
approvazione del CSE, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione
del primo Stato di Avanzamento La-vori utile.
B.14
Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti
realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente, ed alle
richieste della committenza, sia nel periodo precedente la con-segna ed il
collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il
rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli
eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’appaltatore per
completare le finiture a suo carico.
B.15
L’Appaltatore,
nel
Piano
della
Qualità,
fornirà
evidenzia
dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CSE nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC
derivanti da modifiche tecniche.
B.16. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da
ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri
subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di
questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi
dovuti. L’appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il
57
Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dal mancata effettuazione
e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti,
delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
B.17
OBBLIGO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
1. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a
trasmettere al DL tutte le informazioni in merito alla situazione contributiva
necessarie alla acquisizione da parte di RFI della certificazione di regolarità
contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento
dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale
variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa
l’acquisizione della suddetta certificazione.
2. Qualora nei confronti dell’Appaltatore, il documento unico di regolarità
contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, RFI ha
facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa contestazione degli
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni.
3. Ove, il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o
cottimista segnali per due volte consecutive inadempienze a carico di
quest’ultimo, il Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al
subappaltatore o cottimista e assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
B.18 INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMITTENTE IN CASO DI
INADEMPIENZA
“CONTRIBUTIVA”
E
DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
58
RETRIBUTIVA
1. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni
eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri
subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di
questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi
dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il
Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata
effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o
subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne RFI – nel
caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile
solidale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003 –
da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa,
incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai
dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o
mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e
versamento dei contributi previdenziali. L’Appaltatore si obbliga altresì a
mallevare e tenere comunque indenne RFI nei medesimi termini di cui sopra,
qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26,
comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore si impegna ad inserire negli
eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne
l’osservanza.
2. Fatto salvo quanto sopra, qualora il documento unico di regolarità
contributiva segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del presente appalto, RFI provvederà a trattenere dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo
59
il pagamento, di quanto dovuto per le inadempienze accertate, direttamente agli
enti previdenziali e assicurativi competenti, compresa la Cassa edile.
In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di RFI del
certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive.
3. Qualora si accerti il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetto titolari
di cottimi, impiegato nell’esecuzione dei lavori, e il soggetto inadempiente non
abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, e in facoltà di RFI
sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’Appaltatore.
La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo
nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del
subappaltatore e cottimista, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente
proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista.
ARTICOLO 9 bis
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA
AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE
9bis.1 GENERALITÀ
L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto
della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle
prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di
60
approvazione del progetto o in corso d’opera.
9bis.2 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle
attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e
prescrizioni ambientali specifiche, l’Appaltatore si obbliga a predisporre e ad
attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle
attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate,
implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001. La
documentazione del Sistema di Gestione Ambientale da predisporre e applicare
nell’appalto deve essere costituita da:
a) Analisi ambientale iniziale;
b) Quadro degli adempimenti ambientali;
c) Obiettivi, Traguardi, Programmi ambientali;
d) Piano di Gestione Ambientale di Commessa;
e) Procedure ed Istruzioni Operative;
f) Piani di Controllo Ambientale (PCA);
g) Registrazioni;
h) Rapporto Ambientale Periodico;
i) Rapporto Ambientale Specifico.
I suddetti documenti dovranno essere elaborati secondo quanto specificato
nell’Allegato n. 20 “Criteri per la redazione della documentazione del Sistema di
Gestione Ambientale” alla presente Convenzione e consegnati alla Direzione
Lavori sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico (Cdrom/DVD) entro
30 giorni dalla consegna dei lavori.
9bis.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI
61
GESTIONE AMBIENTALE
La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti
della stessa, trasmessi all’Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e
modalità previsti dalla DL.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di
Gestione Ambientale di cui al punto 2 sarà applicata la penale di cui al separato
Atto.
La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata
e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo
degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni
qualvolta modifiche inerenti il progetto (modifiche tecniche e/o varianti) o
diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la
documentazione aggiornata dovrà essere trasmessa nuovamente alla D.L. per le
attività di verifica di cui sopra.
9bis.4 CONTROLLI E AUDIT AMBIENTALI
Oltre alla sorveglianza ambientale svolta autonomamente dalla DL sulle attività
oggetto di affidamento, l’Appaltatore si obbliga a sottoporsi ad attività pianificate
di controllo ambientale e/o ad audit del Sistema di gestione ambientale da parte
di personale incaricato da RFI ed a fornire tutta l’assistenza qualificata necessaria
e copia della documentazione richiesta assumendo a proprio carico i relativi
oneri. Pertanto l’Appaltatore dovrà consentire il libero accesso nelle aree di
cantiere al personale incaricato da RFI ed ai relativi mezzi.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il proprio programma di audit interni
per consentire alla DL di partecipare alle attività di autovalutazione svolte
dall’Appaltatore stesso ad intervalli pianificati.
62
9bis.5 SORVEGLIANZA
I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall’Appaltatore nell’ambito del
proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a
disposizione della Direzione Lavori. L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere
conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie
attività di sorveglianza svolte nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale.
9bis.6. RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PRESCRIZIONI
L’Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e
prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con
cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa ambientale di
tutte le attività oggetto di affidamento ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto
ambientale periodico utile.
L’Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo
dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative/prescrizioni ambientali e
sarà a suo carico, oltre all’onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o
difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità
competenti.
Tali
carenze
e/o
difformità
dovranno
essere
registrate
dall’Appaltatore come Non Conformità Ambientali.
9bis.7 NON CONFORMITÀ AMBIENTALI (NCA)
Le non conformità ambientali possono essere rilevate:
•
da personale dell’Appaltatore, compresi fornitori, subappaltatori e altri
subcontraenti dell’Appaltatore stesso;
•
dalla Direzione Lavori;
•
dagli Enti di tutela ambientale;
•
da “RFI” a seguito di attività di monitoraggio ambientale, di controlli in
63
campo e di audit sul Sistema di Gestione Ambientale.
Tali Non Conformità possono distinguersi in:
•
Non Conformità di tipo “A”: sono tali i comportamenti che
costituiscono violazioni di disposizioni normative e che, allo stesso
tempo, sono ancora in corso o, comunque, continuano a produrre effetti,
necessitando quindi di interventi risolutivi da parte dell’Appaltatore;
•
Non Conformità di tipo “B”: sono tali i comportamenti che integrano
violazioni diverse da quelle che costituiscono Non Conformità di tipo
“A” come descritte al punto precedente
Le modalità di gestione delle NCA, sia rilevate dal personale dell’Appaltatore e/o
dalla DL che segnalate dagli Enti di tutela ambientale o da RFI a seguito di
monitoraggio ambientale, controlli in campo, svolgimento di audit sui SGA,
dovranno prevedere che:
•
la NCA di tipo “A” deve essere immediatamente trattata (soluzione
momentanea adottata per mitigare gli impatti) e la descrizione della stessa
e del trattamento previsto deve essere trasmesso alla DL entro 48 ore dal
suo rilevamento, secondo le modalità del successivo punto 10 (Rapporto
ambientale specifico);
•
tutte le NCA sul SGA dovranno essere riepilogate nel Rapporto
Ambientale Periodico di cui al successivo punto 10. L’Appaltatore avrà
l’obbligo di trasmettere alla I)L, entro 30 (trenta) giorni dal rilevamento,
un Piano di Azioni Correttive riportante la descrizione dell’analisi della
causa della non conformità, l’eventuale azione correttiva individuata per
la rimozione, ovvero per evitare il reiterarsi della stessa, la responsabilità
interna e la tempistica prevista per l’attuazione.
64
9bis.8 CERTIFICAZIONE/REGISTRAZIONE AMBIENTALE
Nel caso in cui l’Appaltatore abbia conseguito la certificazione del proprio SGA
come conforme alla norma UNI EN ISO 14001 da Organismo di certificazione
Accreditato da ACCREDIA o da altro Organismo europeo riconosciuto, o abbia
conseguito la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 1221/2009 EMAS, è
tenuto comunque all’applicazione delle specifiche contenute nel presente
articolo.
Gli audit sul Sistema di Gestione Ambientale svolti dalla DL o da soggetti dalla
stessa incaricati successivi al primo avranno cadenza non inferiore ad un anno.
Tale condizione per l’Appaltatore sarà valida per tutto il periodo di
mantenimento della certificazione/registrazione suddetta, a condizione che ne
dia tempestiva evidenza alla DL.
9bis.9 RITENUTE SUL SAL
In caso di:
•
mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente o dagli Enti di
tutela ambientale in conseguenza alle segnalazioni di cui al precedente
punto 7;
•
mancato trattamento o risoluzione della NCA di tipo “A” nei tempi
stabiliti come da precedente punto 7
la DL applicherà, salvo ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla
normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, per ciascun caso
rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per
ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull’importo del primo stato di avanzamento
utile.
Tale aliquota verrà trattenuta sull’importo del primo S.A.L. utile e, se il Direttore
65
Lavori dovesse accertare il perdurare della situazione di ritardo, su ogni S.A.L.
successivo, fino a quando l’Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui
sopra.
L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L.
utile successivo al compiuto espletamento dei predetti adempimenti.
La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso
superare la misura del 10% dell’importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.
In ogni caso, l’applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, comporterà
l’imputazione a penale degli importi trattenuti ed il relativo incameramento
definitivo da parte del Committente. Ai fini dell’applicazione delle trattenute di
cui sopra e della penale di cui al separato Atto, nel caso siano consegnati o resi
disponibili documenti del SGA privi delle evidenze oggettive del rispetto delle
norme e prescrizioni ambientali o privi dei contenuti specificati nell’Allegato n
20 o previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, i medesimi documenti saranno
considerati
come
non
consegnati
o
non
resi
disponibili.
9bis.10. COMUNICAZIONE ALLA DL.
L’Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla DL, entro dieci giorni dalla fine del
periodo di riferimento, del “Rapporto Ambientale Periodico” relativo ai risultati
delle attività del SGA, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di
consegna dei lavori.
Al fine di consentire alla DL di presidiare le attività del SGA associate agli aspetti
ambientali significativi, l’Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla DL
stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana
successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale
comunicazione dovranno essere elencate le attività di cantiere in programma
66
univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le
relative misure, campionamenti, rilievi ed analisi previsti. Tale comunicazione
dovrà
pervenire
alla
DL
alla
fine
di
ogni
settimana
lavorativa.
Ogni qualvolta si verifichi una Non Conformità di tipo “A” di cui al precedente
punto 7, ovvero si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, anche
segnalato dagli Enti di tutela ambientale, l’Appaltatore dovrà dame
comunicazione immediata alla DL e dovrà produrre un “Rapporto Ambientale
Specifico” da trasmettersi alla DL medesima entro 48 ore dal rilevamento
dell’evento, con il programma di intervento e la descrizione del trattamento
effettuato a recupero della situazione. L’evidenza oggettiva del recupero
avvenuto, salvo diverso ordine della DL, potrà essere inserita nel primo report
periodico successivo.
9bis.11 ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE AI
SUBAPPALTATORI,
E
AI
FORNITORI
E
AGLI
ALTRI
SUBCONTRAENTI DELL’APPALTATORE.
Resta inteso che il SGA deve essere esteso anche alle attività affidate ai
subappaltatori, ai fornitori in opera e agli altri subcontraenti dell’ Appaltatore.
Quest’ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di
subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno
adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli
aspetti ambientali significativi correlati, con adeguati strumenti contrattuali e di
controllo in corso d’opera.
9bis.12 ONERI DELL’APPALTATORE
Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai
sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi
67
contrattuali.
9bis.13. RUOLI E COMPETENZE
L’Appaltatore deve assicurare l’adeguato addestramento del personale preposto
alle attività del SGA e deve assicurarsi che anche i subappaltatori, i fornitori e gli
altri subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza.
In particolare:
•
il Responsabile del SGA deve essere laureato in discipline tecniche
(Ingegneria,
Architettura,
Geologia,
ecc.),
deve
aver
maturato
un’esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/ Impiantistica
(o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola
media superiore e deve aver maturato un’ esperienza minima, nel settore
delle Costruzioni/ Impiantistica di dieci anni, di cui almeno due nel
controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con
esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor
Ambientali, presso Organismo per la Certificazione del personale
accreditato ACCREDIA. Il Responsabile dcl SGA dovrà garantire una
presenza continuativa sulla commessa.
•
il Responsabile del Controllo Operativo del SGA deve possedere almeno
diploma tecnico/ scientifico di scuola media superiore, deve aver
maturato
un’
esperienza
minima,
nel
settore
delle
Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel
controllo ambientale delle attività di cantiere.
Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse
qualificate
per
la
gestione
degli
aspetti
specialistico/ambientali.
L’Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell’addestramento e
68
della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo
nel controllo dei processi ambientali.
9bis.14. IMPATTO AMBIENTALE CANTIERI
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari alla mitigazione
dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e, in particolare, in via
indicativa e non esaustiva:
•
•
impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il
rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
•
lavaggio e pulizia delle strade di accesso;
•
trattamento delle acque reflue;
•
accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;
•
conservazione della viabilità pubblica e privata preesistente, mediante
pulizia e manutenzione;
•
ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione
autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori.
9bis.15. GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di
inquinamento dei siti il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori
ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai
fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla
competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la
sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute
69
non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di
rifiuti. In ogni caso, è data facoltà a RFI di effettuare, nel corso dei lavori,
verifiche circa lo stato delle suddette aree.
Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse
conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero
l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla
condotta dell’Appaltatore stesso.
Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore,
quest’ultimo si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in
qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione
anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
•
l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di
trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e,
dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire a
RFI copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi
della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di
trasporto, smaltimento o recupero;
•
nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (i),
l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento
delle relative attività, ed a fornire a RFI tempestivamente, e comunque
prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione
posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto,
smaltimento o recupero;
•
l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero
70
da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato da
RFI ai sensi del precedente art. 12. L’autorizzazione sarà, in ogni caso,
subordinata alla preventiva presentazione a RFI medesima di copia degli
atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione
di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
•
l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa
dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su piazzali di
proprietà di RFI, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla
normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei
Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in
maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente
sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del
materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle
norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di
prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro
successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i
termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
•
l’Appaltatore si impegna a fornire a RFI, entro i termini di legge, una
copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far
cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto
avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo:
copia della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. RFI
può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’Appaltatore risulti
inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione
ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
71
ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi
•
circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, RFI avrà facoltà di
provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una
somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di
ogni altra sanzione normativa.
L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente,
provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al
conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti
dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei
materiali forniti da RFI all’Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli
obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte
di RFI.
Le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi
del presente articolo, si intendono compresi e compensati con i corrispettivi di
contratto.
CAPO III
ESECUZIONE DEI LAVORI – REQUISITI RAM – MATERIALI –
TERMINI – VARIANTI – SOSPENSIONI – SUBAPPALTO –
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
ARTICOLO 10
DIREZIONE DEI LAVORI
COORDINATORE DELLA
SICUREZZA ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTATORE
10.1
Gestione tecnico-amministrativa del contratto
Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo
dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, compresi il controllo della
72
Progettazione Esecutiva e di dettaglio e lo svolgimento delle funzioni di
Direzione Lavori, R.F.I. si avvarrà di proprie strutture.
Durante il corso delle prestazioni inerenti la Progettazione Esecutiva, la gestione
tecnico-amministrativa del Contratto sarà effettuata dal Project Manager di RFI il
quale provvederà a controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di
tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le
attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni di Progettazione, ferme
restando le responsabilità, che secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al
Progettista dell’Appaltatore.
10.2
Direzione dei lavori e Rappresentanti e Tecnici dell’Appaltatore
1.
Il Direttore dei Lavori è nominato da parte di R.F.I., ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.14 delle Condizioni Generali.
2.
L’Appaltatore indica nel Sig. ______________________ il proprio Di-
rettore della Progettazione, delegato dall’Appaltatore a trattare, definire e
decidere con “R.F.I.”, ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o
contrattuale concernente la Progettazione Esecutiva, in tutte le relative fasi di
sviluppo a partire dalla consegna delle prestazioni fino all’esito della verifica del
PE, alla elaborazione del Progetto di Dettaglio e alla realizzazione dell’opera.
3.
Il Direttore della Progettazione è il Progettista incaricato dell’integrazione
fra le varie prestazioni specialistiche ed assume tutte le responsabilità che la
vigente normativa in materia prevede a carico del Progettista.
4.
L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art.15
delle citate Condizioni Generali, dandone notizia con lettera raccomandata a.r. a
R.F.I..
5.
(pm)
73
6.
R.F.I. può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico
e/o il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati
dall’Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al con-tratto
d’appalto, ivi compresi i tecnici redattori, ovvero esigerne la sostituzione, senza
che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 11
CANTIERE
(a)
Nell’esecuzione dell’Opera, l’Appaltatore appresterà, anche secondo
quanto stabilito nel PSC/FA del “Progetto Esecutivo”, una organizzazione di
cantiere idonea a garantire:
(i)
gli avanzamenti previsti come da Programma operativo dei Lavori
approvato da R.F.I. e dal Piano di Gestione dell’Appalto, coordinando ed
integrando le varie produzioni, lavorazioni ed attività necessarie alla realizzazione
dell’Opera, a Perfetta Regola d’Arte;
(ii)
una complessiva ed unitaria realizzazione dell’Opera, a Perfetta Re-gola
d’Arte, secondo le prescrizioni tutte di cui al presente Contratto.
(b)
L’Appaltatore dovrà altresì, a sua cura e spese:
(i)
organizzare e fornire il cantiere attrezzato in relazione all’entità
dell’Opera, dotato dei macchinari, attrezzature e di ogni altro impianto allo
scopo di assicurare che l’esecuzione dell’Opera avvenga nel rispetto dei tempi e
condizioni previste dal Contratto;
(ii)
fornire il personale specializzato, i mezzi ed ogni altro strumento
adeguato per l’esecuzione di operazioni di verifica, misurazione, e collaudo con
riferimento alla consegna, controllo dello stato di avanzamento dei lavori,
contabilità e collaudo dell’Opera;
74
(iii)
eseguire tutte le opere provvisionali di cui all’art. 1(e) delle Condizioni
Generali, necessarie per l’esecuzione dell’Opera, anche in presenza di esercizio
ferroviario, ivi inclusi a titolo esemplificativo: recinzioni, ponteggi, coperture,
scavi e ricoperture;
(iv)
acconsentire, in qualsiasi momento e senza frapporre alcun ostacolo,
l’accesso al cantiere del personale del Committente e/o dei suoi professionisti
preposti alla gestione e/o verifica del lavoro, al fine di eseguire i controlli che
reputeranno necessari ovvero ogni altro atto connesso alla gestione e/o verifica
dei lavori;
(v)
mettere a disposizione anche del personale del Committente e/o dei suoi
professionisti che accederanno per qualsiasi motivo al cantiere di lavoro, i mezzi
personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni, anche in
relazione alle eventuali avverse condizioni meteorologiche;
(vi)
provvedere alla custodia ed alla protezione dei cantieri secondo le
disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed a quanto previsto
dall’Istruzione di Protezione Cantieri (IPC) nella versione richiamata dal
PSC/FA del “Progetto Esecutivo”;
(vii)
provvedere a confermare al Direttore dei Lavori, con l’anticipo di almeno
sei settimane rispetto alla effettiva necessità, le interruzioni di circolazione di cui
al Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore eventualmente necessarie per i
lavori che hanno interferenza con l’esercizio ferroviario, specificandone il
numero e la durata, ferma restando l’ottemperanza di quanto previsto dalle
procedure di R.F.I. per la pianificazione di tali risorse come indicato nell’Allegato
n° 26 alla presente convenzione. Resta inteso che potranno essere concesse,
compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, a insindacabile
75
giudizio del Committente senza che per questo possa l’Appaltatore avanzare
richieste di compensi economici, riconoscendo fin d’ora che l’importo
dell’appalto compensa anche questi oneri.
(c)
L’eventuale presenza di personale del Committente e/o dei suoi
professionisti presso i cantieri di lavoro ed i controlli e le verifiche da essi
eseguiti, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla
buona riuscita dell’Opera, né dagli obblighi derivanti all’Appaltatore stesso in
forza delle leggi, regolamenti e norme di volta in volta vigenti.
ARTICOLO 12
REQUISITI RAM
L’Appaltatore si impegna a progettare, realizzare ed a consegnare gli ACC,
completi, a Perfetta Regola d’Arte, e perfettamente in grado di rispettare e mantenere per il periodo della propria Vita Intera - i Requisiti RAM indicati. Il
monitoraggio dei requisiti RAM avverrà mediante confronto fra Guasti Rilevati e
Guasti Attesi secondo quanto nel seguito indicato. Il verificarsi di un numero di
Guasti Rilevati superiore al numero di Guasti Attesi – indicati – costituisce un
malfunzionamento dell’impianto installato rilevante ai fini:
(i)
dell’applicazione delle penali di cui all’apposito Atto “Clausola
Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore;
(ii)
della garanzia di buon funzionamento prestata dall’Appaltatore ai
sensi dell’art. 30 della presente Convenzione.
Si ipotizzerà che la frequenza istantanea di guasto dei sottosistemi componenti
sia costante nel tempo (modello poissoniano). Non saranno accettabili modelli di
affidabilità che vincolino la frequenza di guasto a modalità operative quali, per le
parti in ridondanza, il numero di commutazioni tra funzionamento normale e in
76
stand-by.
Nel calcolo dei parametri RAM i supporti trasmissivi asserviti all’ACC dovranno
essere considerati come parte integrante dell’ ACC medesimo.
Si definiscono:
guasti semplici quei guasti ai quali il sistema sopperisce, grazie alle
ridondanze di cui è provvisto, senza alcuna perdita di funzionalità; i guasti
semplici non hanno perciò influenza sulla missione, ma comportano semplicemente un intervento di riparazione;
guasti critici quei guasti che, al contrario, provocano una perdita totale o
anche parziale della funzionalità (fuori servizio); i guasti critici sono tutti quelli
che interrompono la continuità del corretto funzionamento dell’impianto,
verificandosi
su
componenti
non
ridondati
del
sistema
oppure
contemporaneamente su componenti in ridondanza l’uno all’altro; i guasti critici
richiedono un intervento di manutenzione con carattere di urgenza.
Gli aggettivi semplice/critico non qualificano pertanto il grado di complessità del
guasto stesso, denotando invece una caratteristica relativa agli effetti a livello
funzionale.
Si definiscono:
“Minimum Medium Time Between Critical Failure” (MTBCFmin), o
“Tempo medio minimo fra guasti critici”: il tempo medio tra guasti critici
nominale diminuito del 20%: MTBCFmin= MTBCF • (1 – 20%) = 0,8 •
MTBCFnom;
“Minimum Medium Time Between Failure” (MTBFmin), o “Tempo
medio minimo fra guasti semplici”: il tempo medio tra guasti semplici nominale
diminuito del 20%: MTBFmin= MTBF • (1 – 20%) = 0,8 • MTBFnom;
77
“Tempo medio di riparazione attiva” (MTTR): il tempo medio di riparazione attiva: la progettazione dell’Opera a cura dell’Appaltatore dovrà es-sere
tale da garantire a tutte le funzioni il valore MTTR pari a 30 (trenta) minuti;
“Scostamenti di riparazione”: la differenza (positiva se in eccesso,
negativa se in difetto) tra il tempo utilizzato in una riparazione ed il MTTR atteso, come più sopra definito pari a 30 (trenta) minuti;
“Indici RAM”: sono degli stimatori che consentono di verificare se le
caratteristiche RAM richieste sono soddisfatte; poiché tali caratteristiche RAM
sono variabili aleatorie, in fase di calcolo degli Indici si dovrà tenere in debito
conto del livello di confidenza da attribuire alla stima. Si definiscono i seguenti
indici, che verranno misurati nell’ACC:
“Indice di Affidabilità” (IA): massimo numero ammissibile di guasti
critici durante il tempo di osservazione; è uno stimatore del requisito MTBCF;
“Indice di Manutenibilità” (IM): massimo numero ammissibile di guasti
semplici durante il tempo di osservazione; è uno stimatore del requisito MTBF;
“Indice di Disponibilità” (ID): massimo valore ammissibile (espresso in
minuti/anno) della somma aritmetica degli scostamenti di riparazione.
Si definiscono inoltre:
“Funzione Controllore di Ente”: la catena di elementi HW e SW esistenti
tra il Posto Centrale e l’Ente fisico deputati al comando e controllo dell’ente
medesimo; il sistema dovrà essere progettato per garantire, per ciascun Ente
dell’Opera oggetto dell’appalto, il valore di MTBCF pari a 300.000 (trecentomila)
ore.
“Funzione Posto Centrale”: l’insieme di elementi HW e SW di Posto
Centrale deputati all’elaborazione delle logiche, all’inoltro dei comandi ver-so gli
78
attuatori di Ente e all’acquisizione dei controlli dagli attuatori nonché
all’interfacciamento verso l’operatore; Il sistema dovrà essere progettato per
garantire, per il PC dell’Opera oggetto dell’appalto, il valore di MTBCF pari a
100.000 (centomila) ore.
L’inizio del periodo di osservazione decorre dalla Data di Realizzazione
dell’Opera, come definita nel successivo articolo 25.
Per il calcolo degli indici RAM per l’Opera in oggetto vale quanto segue:
Per il calcolo dell’IA, si adotterà
Per la funzione controllore di Ente, la seguente formula:
IA = N° Controllori di Ente x 8.760/300.000, ove per il numero di controllori si
rimanda all’Allegato n° 3.3.
Per la funzione di PC, si richiede che i valori di IA sia sempre uguale a 0
(zero).
L’indice ID sarà applicato unicamente ai guasti critici, e dovrà essere
inferiore o uguale a 0 (zero) al termine del tempo di osservazione.
L’indice IM sarà applicato unicamente ai guasti semplici, e calcolato
tramite la seguente formula:
IM = 3 + N° Gestori di Area, ove il numero di Gestori di Area per la presente
Opera è pari a 12.
nel caso di sistemi con parti a ridondanza fredda, l’inserimento (manuale
o automatico) della riserva comporta un temporaneo fuori servizio. Tale evento
è equiparato ad una frazione di guasto critico pari al rapporto tra il fuori servizio
temporaneo ed il valore di riferimento di 30 minuti. Con tale premessa un
inserimento in servizio di una riserva fredda che duri 10 minuti viene trattato
come 0.3 guasti critici. L’indice IA viene incrementato di conseguenza. L’evento
79
non viene considerato ai fini della valutazione dell’indice ID. L’indice IM subisce
un incremento unitario.
Per l’Opera oggetto dell’Appalto sono pertanto definiti i seguenti parametri
RAM:
FUNZIONE CONTROLLORE
FUNZIONE
DI ENTE
DI PC
IA
95 (novantacinque)
0 (zero)
IM
0 (zero)
15 (quindici)
ID
0 (zero)
0 (zero)
L’Appaltatore è tenuto a progettare e realizzare l’opera in conformità al ciclo di
vita e alle prescrizioni contenute nelle Normative Cenelec EN 50126, EN 50128
e EN 50129 in materia di impianti ferroviari di sicurezza.
Dovrà essere prodotta, secondo quanto richiesto dalle normative sopra ci-tate, la
necessaria documentazione comprovante il livello di integrità necessario,ed in
particolare il Safety Case di Applicazione Generica e il Safety Case di
Applicazione Specifica.
ARTICOLO 13
MATERIALI E APPARECCHIATURE
13.1
Obblighi dell’Appaltatore
(a)
L’Appaltatore dovrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali e
apparecchiature necessari all’esecuzione dell’Opera, esclusa la fornitura dei
materiali elencati nell’Allegato n° 15 in conformità a quanto previsto nel Piano
della Qualità.
(b)
L’Appaltatore garantisce, ai termini e condizioni di cui all’art. 30 della
presente Convenzione:
80
(i)
l’assenza di vizi, e/o difetti e/o qualità,
(ii)
il buon funzionamento
(iii)
la conformità agli standard qualitativi fissati nel Piano della Qualità
di tutti i materiali e/o apparecchiature forniti e/o realizzati sia diretta-mente
dallo stesso Appaltatore sia indirettamente attraverso sub-fornitori.
(c)
L’Appaltatore potrà avvalersi per l’approvvigionamento dei materiali e
apparecchiature
solo
ed
esclusivamente
dei
sub-fornitori
qualificati
dall’Appaltatore stesso ed indicati nel Piano della Qualità.
13.2
Verifiche e collaudi del materiale
(a)
L’Appaltatore dovrà eseguire (e far eseguire dai sub-fornitori ove
utilizzati) – secondo quanto stabilito dal paragrafo I.3.5.2 delle Prescrizioni della
Qualità – tutte le ispezioni, prove, controlli e collaudi necessari per verificare la
conformità agli standard qualitativi fissati nel Piano della Qualità dei materiali
e/o delle apparecchiature acquistati, forniti e/o realizzati per l’esecuzione
dell’Opera.
(b)
L’Appaltatore dovrà documentare l’esito delle ispezioni, prove, controlli
e collaudi sopra indicati consegnando al Committente copia di tutta la relativa
documentazione all’atto della posa in opera dei materiali e/o delle
apparecchiature stesse.
(c)
L’Appaltatore non potrà procedere ad utilizzare e/o impiegare i materiali
e/o le apparecchiature senza che siano stati esattamente rispettati gli obblighi e le
procedure previsti dal presente articolo
13.3
Disposizioni Generali
L’Appaltatore riconosce che l’importo dell’appalto comprende e compensa anche l’approvvigionamento, nonché le verifiche ed i collaudi, dei materiali e/o
81
delle apparecchiature di cui al presente articolo.
ARTICOLO 13BIS
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E
APPARECCHIATURE
13bis.1
1.
Materiali (a catalogo FS) di fornitura R.F.I.
R.F.I. provvederà di norma alla fornitura dei materiali elencati
nell’Allegato n° 15 “Elenco dei Materiali di Fornitura R.F.I.”, nelle quantità
previste nel progetto elaborato dal Committente allegato alla presente
Convenzione. R.F.I. provvederà ad integrare le maggiori quantità che dovessero
emergere nella compilazione del progetto esecutivo. Le stesse dovranno essere
elencate, dall’Appaltatore, in apposito fabbisogno suppletivo da presentare a
corredo ed entro i termini previsti per la presentazione dello stesso progetto
esecutivo.
2.
Le apparecchiature e materiali forniti da R.F.I. saranno consegnati in uno
o più siti da scegliere di comune accordo tra R.F.I. e l’Appaltatore. Restano a
carico dell’Appaltatore l’eventuale scarico da carro ferroviario o automezzo di
R.F.I., il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il
trasporto e la distribuzione a piè d’opera e l’ordinato accatastamento dei materiali
stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nell’importo
contrattuale.
3.
La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la
redazione congiunta del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare
trami-te terzi – Mod. VC.01” di R.F.I. (Allegato n° 25.1).
4.
Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze
rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l’Appaltatore come sopra detto o per
82
necessità di lavorazione, R.F.I. consegnerà all’Appaltatore le lettere di porto per
il trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico
dell’Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico.
5.
A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna
materiali per lavori, l’Appaltatore assume l’obbligo di custodire adeguata-mente il
materiale preso in consegna, curandone l’accatastamento in maniera ordinata e
salvaguardandone l’integrità qualitativa e quantitativa. L’Appaltatore risponderà a
tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale
materiale, assumendo a tutto suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar
luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.
6.
Il materiale consegnato all’Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da
tutti gli altri materiali di R.F.I. che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi
dei siti concordati ai sensi del precedente punto 2, e l’individuazione dei
medesimi dovrà essere supportata, a cura e spese dell’Appaltatore, da appo-sita
cartellonistica che rechi l’indicazione “Materiale di fornitura R.F.I. consegnati alla
Ditta …….. in data …………. per la messa in opera per lavori di ………….”.
7.
Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che R.F.I. fornirà
all’Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di
quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai
seguenti punti.
8.
L’Appaltatore
dovrà
presentare,
inseriti
nel
Piano
degli
Approvvigionamenti, gli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed
apparecchiature, che R.F.I. si è impegnata a fornire con l’indicazione del sito di
consegna preventivamente concordato.
9.
Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi
83
dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi
dei singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi).
10.
Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. R.F.I. si riserva
il diritto di consegnare all’Appaltatore, anche prima che questi abbia presentato i
relativi fabbisogni, tutti o parte dei materiali ed apparecchiature di appalto, salvo
conguaglio a fine lavoro.
11.
I materiali che R.F.I. fornirà saranno consegnati sciolti all’Appaltatore, il
quale sarà tenuto a fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire
un complesso, intendendosi tale operazione compresa e compensata
nell’importo contrattuale.
12. All’atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature,
l’Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli
che, dopo constatazione in contraddittorio con R.F.I., risultassero difettosi o non
adatti al montaggio.
13. Dopo l’avvenuta consegna dei materiali e delle apparecchiature, l’Appaltatore
non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a
contestazioni, e R.F.I. sarà sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da
eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali ed apparecchiature o da avarie
di essi comunque prodottesi.
14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati restano di proprietà di R.F.I.,
che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà
opportuni.
15.
In ogni caso l’Appaltatore resta responsabile della buona conservazione,
anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di
terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla
84
restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla
ultimazione di tutti i lavori, per gli altri.
16. I materiali forniti da R.F.I. e che al termine dei lavori non dovessero essere
stati messi in opera dovranno essere restituiti a R.F.I. da parte dell’Appaltatore in
data da concordare fra le Parti, e comunque non oltre la data di sottoscrizione
del Verbale di ultimazione lavori.
17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione
congiunta del “Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori
effettuati tramite terzi – Mod. VR.01” di R.F.I. (Allegato n° 25.2). In tale
Verbale, fra l’altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del
corrispondente Verbale di Consegna – Mod. VC.01 di R.F.I. (Allegato n° 25.1)
con il quale sono stati consegnati i materiali di fornitura di R.F.I. occorrenti per
l’esecuzione dell’opera.
18. Il materiale oggetto di restituzione – che potrà essere esclusivamente quello
fornito
da
R.F.I.
e
non
quello
eventualmente
fornito
direttamente
dall’Appaltatore – dovrà essere perfettamente integro e ben condizionato
imballato.
13bis.2
A)
Materiali (a catalogo FS) di fornitura Appaltatore
Materiali tecnologici
(pm)
B)
Altri materiali
(pm)
ARTICOLO 14
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – ULTIMAZIONE DEGLI
INTERVENTI
85
14.1.
Termine di esecuzione dell’Opera
L’Appaltatore si obbliga:
(a) ad eseguire e ultimare gli Interventi in perfetta aderenza ai tempi iniziali,
intermedi e finali stabiliti dal Piano di Gestione dell’Appalto e nel Programma
Generale dei Lavori;
(b) ad eseguire la Realizzazione dell’Opera, come definita al successivo art. 29
punto 29.1, secondo l’articolazione di tempi rappresentata nel Programma
Generale dei Lavori e di seguito specificata:
-
Giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
Consegna
delle
Prestazioni
di
Progettazione,
per
l’ultimazione
della
Progettazione Esecutiva;
-
Giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data
di Consegna dei Lavori, per il completamento di tutte le opere oggetto
dell’Appalto;
(c) ad eseguire l’Assistenza all’Esercizio, come definita al successivo Articolo 26
(d) ad eseguire la Manutenzione dell’Opera, come definita al successivo Artico-lo
27 in conformità a quanto specificato al medesimo Articolo 27,
(e) ad eseguire l’Ultimazione dell’Opera, come definita al successivo Articolo 29.
14.2.
Penali
Per ritardata ultimazione da parte dell’Appaltatore degli Interventi e/o
dell’Opera rispetto ai termini previsti all’art. 14.1(b), troveranno applicazione le
penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e
l’Appaltatore.
Nella fissazione dei termini di cui sopra, le parti hanno considerato anche il
normale andamento stagionale sfavorevole.
86
14.3.
Dichiarazione di Ultimazione
Con congruo anticipo rispetto al momento dell’ultimazione di ciascuna delle
prestazioni costituenti oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore ne dà
comunicazione scritta al Direttore dei Lavori con le modalità espresse al
successivo art. 25.
In particolare per gli impianti soggetti a CVT, nominata da RFI, l’Appaltatore
dovrà con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla prevista data di completamento
degli impianti stessi, definita nel successivo art. 25, comunicare a “RFI” ed alla
Direzione Lavori, il verificarsi dell’evento e richiedere la nomina delle sud-dette
CVT.
Non sono ammesse proroghe ai termini di cui ai precedenti commi, salvo quanto
stabilito dall’articolo 26 comma 4 delle “C.G.C.”.
14.4.
Modifica del Programma Generale dei Lavori
Il Programma Generale dei Lavori potrà essere modificato dal Committente
soltanto nei casi:
a)
di varianti in corso d’opera, di cui al successivo art. 15;
b)
di sospensione dei lavori di cui al successivo art. 16;
c)
di motivi dipendenti dall’esercizio ferroviario di cui all’art. 11.1(c).
ARTICOLO 15
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Premesso che la valutazione delle Varianti in corso d’opera si baserà, quale
documentazione tecnica di riferimento, sugli elaborati grafici e descrittivi del
Progetto Esecutivo approvato da R.F.I., si definisce quanto segue:
1.
Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse in conformità a
quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 delle “Condizioni Generali”.
87
2.
Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da
ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori
effettivamente interessati dalla variante stessa.
3.
Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla
variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa,
saranno applicate le tariffe, diminuite del ribasso offerto in sede di gara, riportate
nell’Allegato n° 8 alla presente Convenzione. Qualora per la variante sia
necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o
adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi
delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all’articolo 37
delle Condizioni Generali di Contratto.
4.
Dopo l’approvazione da parte di R.F.I. di ciascuna variante si darà atto,
con verbale tra le Parti, dell’adozione della variante stessa, delle modificazioni
apportate ai progetti ed al “Programma Operativo”. Alla redazione del verbale
stesso resterà subordinato l’inizio dei lavori in variante.
5.
Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate
algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale,
detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo da corrispondere
all’Appaltatore.
6. Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili
all’Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all’onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell’ultimazione dei lavori
e gli ulteriori danni subiti da R.F.I..
ARTICOLO 16
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI
88
(p.m.)
ARTICOLO 17
SUB-APPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
17.1.
Lavori sub-appaltabili
Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa che
regola la materia.
Saranno sub-appaltabili solo le seguenti prestazioni e lavorazioni indicate
dall’Appaltatore all’atto dell’offerta:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Le prestazioni e lavorazioni riferibili alla categoria di lavori prevalente OS 9
“Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico“ sono subappaltabili per un importo non superiore al 30% dell’importo della categoria di
lavori stessa, pari a € ______________/__ 4(euro ____________________
/__)
Le prestazioni delle restanti categorie non prevalenti, riportate al netto del
ribasso di gara, sono le seguenti secondo gli importi di seguito indicati, ai soli fini
del presente articolo, per le categorie stesse:
importo delle prestazioni della cat. LIS 006 “Esecuzione di lavori di
piazzale per impianti di segnalamento ferroviario” € _____________,___5
4
€ 4.139.397,44 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso. Nel contratto definitivo
verrà indicato l’importo al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore.
5
€ 814.740,54 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso. Nel contratto definitivo
verrà indicato l’importo al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore.
89
(euro____________________________/__) .
importo delle prestazioni della cat. OG1 “Edifici civili e industriali” €
_____________,___ 6(euro____________________________/__) .
importo delle prestazioni della cat. OS19 “Impianti di reti di
telecomunicazione
e
di
trasmissione
dati”
€
_____________,___7
(euro____________________________/__) .
Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione
obbligatoria, per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato,
intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui
esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche
disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso
successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini
della partecipazione alla gara.
Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore
dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che,
aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.
L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente al Committente, secondo le
indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni
subappaltate e la previsione della quota finale.
17.2.
Sub-appaltatori autorizzati e requisiti
L’affidamento in subappalto delle suddette prestazioni è, comunque, subordinato
al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Committente.
6
€ 242.732,48 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso. Nel contratto definitivo
verrà indicato l’importo al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore.
7 € 204.066,17 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso. Nel contratto definitivo
verrà indicato l’importo al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore.
90
Non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che abbiano
effettivamente partecipato alla procedura di gara per l’affidamento del presente
contratto
La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei
Lavori e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto, dal Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore e dai documenti
indicati nell’Allegato n° 16 alla presente Convenzione.
17.3.
Termine Rilascio Autorizzazione
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge
decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra
corredata.
In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano
trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei
Lavori.
Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che RFI, ferme ed
impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane
del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e
terzi in genere.
L’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del
Committente e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei
subappaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro
dipendenti. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni
eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere
esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei
confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Contratto.
91
All’Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli
stessi prezzi del presente Contratto, dedotta una percentuale non maggiore del
20% (venti per cento). La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà
essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del
loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di
volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori
dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà
degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla
di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i
subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle
obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono
esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli
articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.
Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le
prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore
normativa dallo stesso richiamato.
17.4.
Lavori assimilabili a Subappalto
Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai
contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a
prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest’ultimo del valore della
mano d’opera), anche agli altri contratti posti in essere dall’Appaltatore ai fini
della realizzazione dell’opera per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma
11 dell’Articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
92
In particolare, sono assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo
regime autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attività espletate all’interno del
cantiere cui si riferisce l’appalto, che richiedano l’impiego di manodopera - come,
ad esempio, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo sempre che ricorrano
entrambe le condizioni di seguito indicate:
a) l’importo del singolo subcontratto superi il 2% dell’importo dell’appalto
o sia superiore a € 100.000,00;
b) l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al
50% dell’importo del subcontratto.
Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore
diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui
al comma 11 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla
comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e
dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia
del subcontratto.
Il subappalto di prestazioni che coinvolgano la materia della gestione dei rifiuti e
della tutela dell’ambiente in generale è regolato interamente dal successivo art. 9
BIS.
17.5.
Contrasto infiltrazioni da parte di criminalità organizzata
Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni
da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al DLgs.
n. 490/94 come integrato dal DPR n. 252/98 sono estese, anche al di là degli
obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti
dell’Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a € 150.000,00, di
qualunque oggetto e natura. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere,
93
contestualmente alla stipula del sub-contratto, la documentazione richiesta
nell’Allegato n° 16, riferiti al subcontraente.
Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l’applicazione del più
rigoroso regime autorizzatorio di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, la
documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al
subcontraente dell’Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà
essere trasmessa dall’Appaltatore anche per i subcontratti di importo inferiore
alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle tipologie contrattuali
di seguito indicate:
-
fornitura e/o trasporto di terra;
-
fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, bitume e inerti in genere;
-
noli a freddo;
-
noli a caldo diversi da quelli indicati al punto 4;
-
fornitura di ferro lavorato;
-
guardiana di cantiere;
-
trasporto a discarica;
-
trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Ove l’importo di un subcontratto riconducibile alle tipologie sopra elencate,
superi i 150.000,00 euro le prestazioni che ne formano oggetto non potranno
avere inizio prima dell’acquisizione dell’informazione prefettizia di cui agli artt.
90 e ss. del D. Lgs. 159/2011 o prima della scadenza del termine di cui al comma
2 dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. Ciascun subcontratto, di qualunque importo
o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di
certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in
materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.
94
È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei
Lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di
amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub affidatarie. A tal fine,
i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione
a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a
trasmettere a RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica
antimafia.
17.6.
Pagamenti ai sub-appaltatori
Ai sensi dell’art. 39.4 delle CGC, l’Appaltatore deve corrispondere alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni
affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dei lavori e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
L’Appaltatore deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti ai subappaltatori e ai fornitori, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia eventualmente effettuate. In difetto, RFI sospenderà il
pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta
documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta
giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il
Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.
Tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori.
È fatta salva l’applicazione di quanto previsto nel quarto periodo del comma 3 e
95
nel comma 3-bis dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, laddove ne ricorrano i
rispettivi presupposti.
17.7
Ottemperanza alle norme sulla tracciabilità
RFI verifica che nei contratti con il/i subappaltatore/i sia inserita appo-sita
clausola con la quale ciascuno assume l’osservanza dell’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari così come disposto nell’articolo 3 co. 9 della L.136/2010.
17.8
Inadempienza Documento Unico di Regolarità (DURC)
Qualora il Documento Unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore
segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, RFI dispone
la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della
disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di
controdeduzioni.
ARTICOLO 18
SAFETY CASE APPLICAZIONE SPECIFICA E GENERICA
L’implementazione e la fabbricazione di prodotti che si dovessero rendere
necessari per la realizzazione dell’Opera dovranno essere condotte in conformità
alle
relative
Normative
CENELEC
di
settore.
Laddove
richiesto
l’implementazione del requisito di sicurezza dovrà essere assunto il livello più
restrittivo (SIL 4).
In conformità a quanto prescritto dalle vigenti Normative Cenelec, in materia di
impianti ferroviari di sicurezza EN 50126, EN 50128 e EN 50129, l’Appaltatore
dovrà consegnare la documentazione di Safery Case di Applicazione Specifica, in
coerenza con tutti gli Interventi previsti dal Programma Operativo dei Lavori,
come di seguito riportato:
96
1a.
All’atto della consegna di ogni intervento relativo agli ACC co-me
indicato al successivo articolo 25 punto 1.1, unitamente al CD vali-dato per la
configurazione corrente.
1b.
Non meno di 7 (sette) giorni n.c. prima dell’emissione del “Verbale di
Realizzazione dell’Intervento” di cui al successivo art. 25.4, unitamente al CD di
Configurazione Finale validato dalle strutture competenti.
1c.
30 giorni n.c. dopo la messa in servizio dell’impianto, il Safety Case di
Applicazione Specifica, recepite le eventuali osservazioni degli organi di verifica
preposti, nella versione definitiva.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, l’Appaltatore
incorrerà nella penale di cui all’ articolo 21.
Tutte le attività che ricadono nell’ambito delle norme Cenelec della sicurezza
ferroviaria dovranno essere valutate da un VIS (Verificatore Indipendente della
Sicurezza) ai sensi del DL162/07.
Tali attività rimangono completamente a carico dell’Appaltatore.
Le attività del VIS dovranno essere sviluppate ai sensi della specifica tecnica RFI
“Standard delle Attività e Documenti del VIS” cod RFI DTC CSC SP STD 004.
CAPO IV
PAGAMENTI – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI – PENALITÀ
ARTICOLO 19
PAGAMENTI
19.1
Ripartizione dell’Importo dell’appalto
L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’Importo dell’Appalto.
Lo stato di avanzamento dei lavori effettivamente eseguiti dall’Appaltatore verrà
determinato sulla base delle “Modalità di Salizzazione” di cui all’Allegato n° 14 a
97
seguito di constatazione verbalizzata con l’Appaltatore.
Qualora durante lo svolgimento dei lavori per motivi non dipendenti
dall’Appaltatore risulti la temporanea impossibilità di completare una fase di
Lavorazione degli Interventi indicata nelle Modalità di Salizzazione di cui
all’Allegato n° 14 il Committente potrà riconoscere discrezionalmente, dietro
richiesta dell’Appaltatore, il valore corrispondente ai lavori effettivamente
eseguiti.
Tale richiesta dell’Appaltatore potrà essere accolta qualora risulti che egli abbia
operato con ogni mezzo possibile a disposizione, al fine di raggiungere la
produzione prevista secondo il programma dei lavori e ferme restando le
valutazioni sugli eventuali ritardi.
19.2
Modalità di pagamento degli stati avanzamenti lavori
(a)
per ciascuna Lavorazione indicata nelle Modalità di Salizzazione di cui
all’Allegato n° 14, l’Appaltatore darà comunicazione al Committente delle
effettive quantità di lavoro eseguite e invierà, unitamente a tale comunicazione,
tutta la documentazione necessaria a dimostrare nel dettaglio l’effettivo
avanzamento della Lavorazione stessa, inclusa la documentazione di cui al
precedente art. 7.4(d). La mancata ottemperanza, anche parziale, da parte
dell’Appaltatore
a
quanto
sopra
esposto,
comporterà la sospensione
dell’emissione da parte del Committente della Situazione Provvisoria di
Pagamento in Acconto relativa all’Intervento in questione, senza che
l’Appaltatore per questo possa pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti a
qualsiasi titolo.
(b)
Il Committente dovrà verificare l’avanzamento di ciascuna Lavorazione e
quindi l’ammontare dovuto all’Appaltatore sulla base dei criteri stabiliti nelle
98
Modalità di Salizzazione di cui all’Allegato n° 14. Detto ammontare dovrà
essere:
(i)
ridotto dell’importo deducibile per effetto dell’applicazione di ritenute sui
pagamenti nei casi previsti dall’art. 19.4;
(ii)
e/o ridotto dell’ammontare delle penali eventualmente maturate a carico
dell’Appaltatore (v. infra art. 21 della presente Convenzione).
Al termine della suddetta verifica, il Committente provvederà, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione
completa di cui al precedente paragrafo (a), ad emettere: (x) la Situazione
Provvisoria di Pagamento in Acconto ed (y) il Documento di Entrata Merci nel
quale sarà indicato l’acconto sui vari Prezzi a Corpo determinato come sopra e
riconosciuto all’Appaltatore.
(c)
Il prezzo della Voce a Corpo 1, riferito agli “Oneri per la Sicurezza”,
verrà contabilizzato fino al raggiungimento dell’importo di tale voce,
incrementando l’importo di ogni situazione avanzamento lavori di una somma
desumibile dall’Allegato n° 14.
(d)
Il prezzo della Voce a Corpo 2, riferito al costo della Progettazione
Esecutiva, sempre che l’Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal
Contratto, sarà contabilizzato mediante S.A.L. da emettere entro 30 giorni
naturali e consecutivi dall’approvazione da parte di R.F.I. degli elaborati del
Progetto Esecutivo di cui al precedente articolo 8.
19.3
Conto Finale dei lavori
Ferma restando l’applicazione degli articoli 46 e 47 delle Condizioni Generali di
Contratto, si pattuisce quanto segue.
Il conto finale dei lavori certifica:
99
(i)
l’ammontare complessivo riconosciuto all’Appaltatore ai sensi del Con-
tratto con riferimento all’esecuzione dell’Opera, tenuto conto di ogni deduzione
o maggiorazione applicata;
(ii)
l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati sulla base delle Situa-
zioni Provvisorie di Pagamento in Acconto emesse precedentemente dal
Committente ai sensi dell’art. 19.2.
19.4
Ritenute sui pagamenti
Nel caso in cui il Committente, a suo giudizio, ritenga sussistere un vizio, difetto,
difformità, mancanza di qualità o un malfunzionamento in una Lavorazione
completata dall’Appaltatore, e di cui l’Appaltatore richieda il pagamento ai sensi
del precedente art. 19.2, il Committente potrà trattenere l’intero ammontare di
tale pagamento.
Nel caso in cui si tratti di un vizio, difetto, difformità, mancanza di qualità o un
malfunzionamento di natura minore e che non condizioni in maniera grave
l’utilizzo della Lavorazione completata, il Committente non potrà trattenere una
somma maggiore del costo necessario ad eliminare tale vizio, difetto, difformità,
mancanza di qualità o malfunzionamento.
Qualsiasi somma trattenuta dal Committente ai sensi del presente art. 19.4 sarà
pagata all’Appaltatore con la prima Situazione Provvisoria di Pagamento in
Acconto emessa successivamente all’eliminazione a cura e onere dell’Appaltatore
dei predetti vizi, difetti, difformità, mancanze di qualità o mal-funzionamenti di
natura minore.
19.5
Termini di Pagamento
Fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di agire in conformità agli art. da 19.1
a 19.4, il Committente pagherà all’Appaltatore le somme indicate in ciascuna
100
Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto emessa ai sensi dell’art. 19.2,
entro il secondo mese successivo alla data di ricevimento della fattura emessa
dall’Appaltatore a seguito del Documento di Entrata Merci (v. art. 19.2 (b)).
Il codice identificativo (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo al
presente Contratto vengono indicati dal Committente nei seguenti: CIG
5255350403 – CUP J57I10000430001
Le fatture dovranno essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA
S.p.A. – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE – Sede Sociale
Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA – Codice Fiscale 01585570581 –
Partita IVA 01008081000. Le fatture dovranno essere spedite: FERSERVIZI
SpA – Polo Infrastrutturale – Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA (RM).
Le fatture devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il co-dice
unico di progetto (CUP).
R.F.I. effettuerà i pagamenti in favore dell’Appaltatore, esclusivamente a mezzo
di bonifico bancario su una banca domiciliata nel paese di residenza
dell’Appaltatore stesso.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, l’Appaltatore ha
comunicato a R.F.I. con nota del ______________ gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito
riportati:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________
101
I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo _____________________
(bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni) sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce
valore di quietanza, con salvezza di R.F.I. da ogni responsabilità conseguente. È
obbligo dell’Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con
la predetta nota e sopra riportati.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Torino
della
notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 28, costituisce causa
di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010 e
successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, R.F.I. verifica che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sia inserita, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore:
“L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa
……….. nell’ambito del contratto sottoscritto con …….., identificato con il
CIG n. ……./CUP n. ………, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
102
finanziari di cui all’art. 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche.
L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa
……….., si impegna a dare immediata comunicazione a …………. della noti-zia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente
dell’impresa ……….., si impegna a inviare copia del presente contratto a
……………”.
Per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al
comma 11 dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla
comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a trasmettere al
Committente copia del subcontratto. I pagamenti verranno sospesi al verificarsi
di quanto previsto all’art. 39.2 delle Condizioni Generali.
19.6
Rimane inteso che il Committente non procederà al pagamento delle
somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le
condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.
19.7
Qualora il DURC relativo all’Appaltatore segnali un’inadempienza
contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
Contratto, RFI trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali.
In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate
sol-tanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
103
rilascio del documento unico di regolarità contributiva e previa verifica
dell’assenza di inadempienze contributive.
RFI, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato
nell’esecuzione dei lavori, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto
entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi
all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo.
La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo
nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del
subappaltatore e cottimista, nell’ipotesi in cui sia previsto che RFI provveda al
pagamento diretto del subappaltatore e cottimista.
Articolo 19 bis
Anticipazione del Prezzo
1. Ai sensi dell’art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito, in Legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98 all’Appaltatore è
dovuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell'importo
dell’appalto di cui al precedente art. 4 comma 1.
2. L’anticipazione è erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori,
accertata dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori, previa costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo di € ………. pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
104
3. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI la polizza almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte
di RFI.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
5. L’anticipazione è compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti
effettuati nel corso del primo anno contabile.
ARTICOLO 20
CESSIONE DEI CREDITI
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle CGC, la cessione senza previa
autorizzazione da diritto a RFI di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., con conseguente diritto di RFI al risarcimento dei danni.
2. Resta inteso che RFI intende far salve, anche nei confronti della cessionaria,
tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente,
comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o
maturando a favore di RFI.
ARTICOLO 21
PENALITÀ
1. Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato Atto da firmarsi tra
le parti contraenti congiuntamente alla presente Convenzione.
2. L’Appaltatore, qualora ritenga che il Committente abbia applicato indebita-
105
mente una penale, non può in nessun caso sospendere o rallentare i tempi di
esecuzione dell’Opera ma può solo presentare apposita riserva nei modi e nei
tempi contrattualmente previsti.
ARTICOLO 21 BIS
SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO, DI SCRITTURAZIONE E
ACCESSORIE
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di scritturazione del contratto, quelle
per le tasse di registro e postali, nonché quelle per le copie del contratto, dei
documenti e disegni di progetto. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le
spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.
CAPO V
ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE – MATERIALI
TOLTI D’OPERA – STRUMENTI DI PROGETTAZIONE –
PRIVATIVA INDUSTRIALE
ARTICOLO 22
ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
22.1
Corsi di istruzione del personale del Committente
L’Appaltatore dovrà provvedere, secondo le indicazioni impartite dalla
Dire-zione Lavori, alla pianificazione, organizzazione ed allo svolgimento dei
corsi d’istruzione per il personale del Committente medesimo, secondo quanto
previsto dal Piano di Assistenza Tecnica preventivamente approvato dal
Committente e dalle Prescrizioni della Qualità.
La data e i luoghi di svolgimento dei corsi saranno concordati
dall’Appaltatore con il Committente; il personale docente dovrà essere coinvolto
106
nella progettazione e l’Appaltatore sarà tenuto a svolgere:
n°5 (cinque) corsi di durata pari a 5 (cinque) giorni ciascuno, per 10
(dieci) Agenti della Manutenzione ACC/SCMT; il primo di detti corsi dovrà
essere antecedente la prima attivazione dell’ACC di Bussoleno;
n°3 (tre) corsi di durata pari a 3 (tre) giorni ciascuno, per 10 (dieci)
Agenti addetti alla circolazione; il primo di detti corsi dovrà essere antecedente la
prima attivazione dell’ACC di Bussoleno
Sarà cura dell’Appaltatore provvedere a che tutti gli Agenti della
Manutenzione interessati siano provvisti, con adeguato anticipo prima dell’inizio
dei corsi, del necessario materiale didattico, oltre ai Manuali di Manutenzione
relativi agli impianti cui i corsi si riferiscono, in lingua italiana.
22.2
Manuali di Manutenzione
Durante lo svolgimento dei suddetti corsi di istruzione e nel Periodo di
Assistenza all’Esercizio, l’Appaltatore è tenuto ad illustrare agli Agenti della
Manutenzione dell’ACC i Manuali di Manutenzione e le relative modalità
operative.
ARTICOLO 23
MATERIALI TOLTI D’OPERA
Per gli adempimenti oggetto del presente articolo si rimanda alla Procedura
Operativa Direzionale “Gestione Materiali provenienti da tolto d’opera” RFI
DPR PD IFS 004 A (Allegato n° 25.3 alla Convenzione).
Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di restituzione dei materiali
d’armamento e tecnologici tolti d’opera di cui al punto II.2.3 della suddetta
procedura, l’Appaltatore incorrerà nell’applicazione della penale di cui
all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore.
107
ARTICOLO 24
STRUMENTI DI PROGETTAZIONE/SIMULAZIONE – DIRITTI DI
PRIVATIVA INDUSTRIALE
24.1.
Rinnovo degli strumenti di progettazione/simulazione ACC
Per tutta la Vita Intera degli ACC, l’Appaltatore è obbligato ad adeguare la
versione degli Strumenti di Progettazione e degli Strumenti di Simulazione degli
ACC già in uso presso il Committente ad eventuali nuove versioni degli
strumenti stessi che saranno realizzati dall’Appaltatore successivamente
all’esecuzione dell’Opera, e ciò:
a)
sia nel caso in cui si manifesti una qualsiasi incompatibilità degli ACC
rispetto ai nuovi strumenti realizzati dall’Appaltatore (quali, ad esempio, la
necessità di una diversa piattaforma hardware, di un nuovo software di base,
oppure di una sua nuova emissione sul mercato);
b)
sia nel caso in cui l’adeguamento degli strumenti, pur non essendo
richiesto per l’ottenimento delle funzionalità primarie, sia comunque necessario
per il mantenimento del livello delle prestazioni degli ACC.
Il corrispettivo per le attività e gli obblighi posti a carico dell’Appaltatore dal
presente articolo, sino al termine del periodo di garanzia (art. 30), è compreso e
compensato nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1.
24.2.
Titolarità dei diritti di privativa industriale
La titolarità dei diritti di privativa industriale degli apparati costituenti l’ACC
nonché degli strumenti sviluppati dall’Appaltatore rimane all’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, per effetto del presente Contratto, concede al Committente il
diritto d’uso degli Strumenti di Progettazione e degli Strumenti di Simulazione
per gli impianti ACC, limitatamente al loro utilizzo per la modifica dell’impianto
108
ACC oggetto del Contratto e per tutta la loro Vita Intera.
L’Appaltatore dichiara e garantisce, invece, che il Committente, per effetto del
presente Contratto, ha la titolarità dei diritti di privativa industriale di tutta la
Progettazione dell’Appaltatore e dei relativi disegni e documenti tecnici
dell’ACC.
Il corrispettivo per l’acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d’uso
(tools) e di privativa industriale (progettazione impiantistica) è compreso e
compensato nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1.
24.3
Onere di fornitura di Strumenti di Progettazione e di Strumenti di
Simulazione ACC
L’Appaltatore dovrà fornire in comodato d’uso al Committente n°3 (tre) postazioni complete di collaudo/simulazione ACC per la verifica dei dati di base e
delle funzionalità – complete e funzionanti come descritto nella documentazione
contrattuale allegata alla presente convenzione – entro 6 (sei) mesi dalla Data di
consegna delle Prestazioni di progettazione.
Le postazioni in oggetto si intendono comprese e compensate nell’importo
dell’appalto e saranno rimosse al termine della attivazione finale dell’ACC
rimanendo di proprietà dell’Appaltatore.
CAPO VI
VERIFICHE – ASSISTENZA ALL’ESERCIZIO – MANUTENZIONE
– ULTIMA-ZIONE DEI LAVORI – RILEVAZIONE REQUISITI RAM
– REALIZZAZIONE DELL’OPERA – ULTIMAZIONE DEI LAVORI
– COLLAUDI
ARTICOLO 25
ULTIMAZIONE, SOGGETTO TECNICO, CVT, REALIZZAZIONE
109
DEGLI INTERVENTI E ATTIVAZIONE
25.1
Verifica, ultimazione e consegna alla Direzione Lavori degli Interventi
25.1.1. Interventi relativi all’ACC
All’ultimazione di ogni Intervento relativo all’ACC l’Appaltatore provvederà ad
effettuare le verifiche ed i controlli prescritti dal “Piano di fabbricazione e
controllo/Piano di Controllo Qualità” di cui all’Allegato n° 22, dalla procedura
di cui all’Allegato n° 28.4 e dalla “Procedura di attuazione della Disposizione
16/2003 per la realizzazione delle Applicazioni Specifiche Sotto Sistema di
Terra-SCMT” (Allegato n° 28.2), documentandone l’esito in base alle
prescrizioni contenute nei suddetti Piani e procedure, ed emettendo la
documentazione indicata dalla documentazione contrattuale allegata alla presente
Convenzione, in particolare la documentazione di cui all’Allegato n° 28.5.
All’atto della consegna di ogni Intervento relativo all’ACC l’Appaltatore dovrà
emettere e sottoscrivere e consegnare alla Direzione Lavori:
(i)
la “Dichiarazione di Conformità” del singolo Intervento relativo all’ACC,
alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’esecuzione
delle verifiche e dei controlli sopraindicati;
(ii)
una “Dichiarazione di Ultimazione” del singolo Intervento relativo
all’ACC, che attesti l’ultimazione della realizzazione della configurazione ACC
con riferimento anche all’esecuzione delle verifiche e dei controlli sopra indicati.
(iii)
il Safety Case di Applicazione Specifica;
(iv)
la Base Dati di Configurazione e la relativa Certificazione relativi al
medesimo Intervento e conformi a quanto prescritto dalle vigenti Normative in
materia.
La documentazione consegnata dall’Appaltatore dovrà essere specifica e
110
completa per ogni Intervento definito dagli elaborati di progetto, fatte salve le
certificazioni relative alle verifiche di concordanza Posti Periferici/piazzale,
regolazioni e tarature degli enti di piazzale, e relativi agli enti eventualmente non
ancora disponibili, alla data risultante dal verbale di Ultimazione dell’Intervento,
che dovranno essere consegnate entro la data di emissione del “Verbale di
Realizzazione dell’Intervento” redatto dalla DL di cui al successivo punto 25.4.
25.1.2. Interventi su sistemi “diversi”dall’ACC
All’ultimazione di ciascuno degli Interventi su sistemi diversi dall’ACC,
l’Appaltatore dovrà emettere, sottoscrivere e consegnare alla Direzione Lavori la
relativa “Dichiarazione di Ultimazione dell’Intervento” in questione, che attesti
l’ultimazione dello stesso ed alla quale dovrà essere allegata la documentazione
comprovante l’esecuzione delle verifiche e dei controlli indicati dal Piano di
fabbricazione e controllo/Piano di Control-lo Qualità di cui all’Allegato n° 22 e
dalla “Procedura di attuazione della Disposizione 16/2003 per la realizzazione
delle Applicazioni Specifiche Sotto Sistema di Terra-SCMT” (Allegato n° 28.2).
25.1.3. Consegna alla DL
Della consegna di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti 25.1.1. e
25.1.2. verrà dato atto mediante la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del
Verbale di Ultimazione e Consegna alla Direzione Lavori dell’intervento; la data
risultante da detto Verbale sarà assunta come Data di Ultimazione e Consegna
alla Direzione Lavori dell’intervento e costituirà il termine di riferimento per la
verifica del rispetto dei termini utili parziali di cui all’articolo 14.
In caso di ritardo nella consegna dell’Intervento alla Direzione Lavori, secondo
quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Programma Operativo dei
Lavori, si applicheranno le penali di cui all’apposito Atto “Clausola Penale”
111
sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, fermo restando quanto previsto al successivo
art. 25.4.
25.2.
Verifica di Soggetto Tecnico per gli interventi relativi all’ACC
Per ogni Intervento relativo all’ACC, e successivamente all’emissione del Verbale
di Ultimazione e Consegna alla Direzione Lavori dell’intervento, il Soggetto
Tecnico effettuerà le verifiche e i controlli prescritti nell’all. 29.4 alla
Convenzione.
Nel caso in cui:
l’esito delle verifiche sia negativo (anomalie che inficiano la sicurezza o la
regolarità di esercizio) - l’Intervento verrà respinto e la DL provvederà a darne
comunicazione all’Appaltatore tramite
Ordine di Servizio. In tal caso
l’Appaltatore provvederà a emettere e sottoscrivere l’annullamento delle
“Dichiarazione
di Conformità” e “Dichiarazione di Ultimazione” relative
all’Intervento in questione e procederà alla eliminazione di dette anomalie,
aggiornando la documentazione, implementando il software con la emissione di
una nuova “release” . Di conseguenza verrà annullato il Verbale di Ultimazione e
Consegna alla DL dell’intervento e ai fini della verifica del rispetto dei termini
utili parziali di cui all’articolo 14, con la conseguente eventuale applicazione delle
penali di cui all’apposito Atto “Clausola Pena-le” sottoscritto tra RFI e
l’Appaltatore, si farà riferimento alla Data del nuovo Verbale di Ultimazione e
Consegna dell’intervento che sarà redatto alla conclusione dei lavori conseguenti
alla eliminazione delle anomalie, all’aggiornamento della documentazione, alla
implementazione del software e alla emissione della nuova “release”.
l’esito delle verifiche sia positivo o siano state riscontrate anomalie,
che non inficiano la sicurezza o la regolarità di esercizio, - l’Intervento verrà
112
accettato fermo restando che l’Appaltatore dovrà provvedere alla elimi-nazione
di dette anomalie, al fine di garantire:
a) la rispondenza dell’opera alle specifiche tecniche contenute negli Allegati alla
Convenzione e nella Progettazione dell’Appaltatore;
b)
l’assenza
di
vizi,
difetti,
difformità,
mancanze
di
qualità
o
malfunzionamenti ed inconvenienti di qualsiasi genere.
In tal caso il Soggetto Tecnico provvederà a emettere e sottoscrivere la
“Certificazione della Dichiarazione di Conformità e Ultimazione” relativa
all’Intervento ACC.
25.3.
Consegna dell’Intervento alla CVT
Per ogni Intervento, effettuate le verifiche ed i controlli di cui all’art. 7.4 della
presente Convenzione e subordinatamente alla:
(i)
emissione della Dichiarazione di Conformità dell’intervento relativo
all’ACC;
(ii)
emissione della Dichiarazione di Ultimazione dell’intervento relativo
all’ACC;
(iii)
emissione
della
sola
Dichiarazione
di
Ultimazione
per
gli
impianti/sistemi diversi dall’ACC;
(iv)
consegna da parte dell’Appaltatore alla DL dei documenti attestanti
l’esecuzione delle verifiche e dei controlli prescritti dal Piano di Fabbrica-zione e
Controllo e/o di Controllo Qualità,
il DL procederà alle verifiche finalizzate alla consegna dell’Intervento alla CVT,
in relazione al quale saranno state rilasciate le dichiarazioni sopra indicate da (i) a
(iii) e saranno stati consegnati i documenti indicati sub (iv)
Le verifiche finalizzate alla consegna dell’intervento alla CVT dovranno avere ad
113
oggetto:
a)
la rispondenza dell’opera alle specifiche tecniche contenute negli Allegati
alla Convenzione e nella Progettazione dell’Appaltatore;
b)
l’assenza
di
vizi,
difetti,
difformità,
mancanze
di
qualità
o
malfunzionamenti ed inconvenienti di qualsiasi genere.
Il Direttore dei Lavori darà comunicazione all’Appaltatore dell’esito delle verifiche, con Ordine di Servizio, ed in caso di verifiche negative e di riscontrate
anomalie l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere, e a darne comunicazione scritta, indicando la data di
ultimazione dei ripristini.
In caso di superamento con esito positivo di dette verifiche
si darà atto
mediante emissione, da parte della Direzione Lavori, del Verbale di Consegna
alla CVT dell’intervento.
25.4
Verifica di Commissione di Verifica Tecnica (CVT)
La CVT per le discipline di competenza inizierà le verifiche a valle della ricezione
del Verbale di Consegna alla CVT dell’intervento.
La CVT provvederà ad eseguire sugli impianti tecnologici tutte le prove e verifiche di competenza.
L’Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori e alla CVT e/o ai “Tecnici
Verificatori” la necessaria strumentazione e le prestazioni di personale per le
verifiche che dovranno essere effettuate.
Gli oneri relativi alle prestazioni di personale e strumenti dell’Appaltatore connessi all’esecuzione di dette prove e verifiche sono compresi e compensati
nell’importo d’Appalto di cui al precedente art. 4.1
In caso di riscontrate anomalie, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione
114
con Ordine di Servizio all’Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle
nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta,
indicando la data di ultimazione dei ripristini.
A decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta
dell’Appaltatore sull’avvenuta eliminazione delle anomalie, la CVT provvederà
ad effettuare le prove definitive di competenza.
L’attività di CVT si conclude con l’emissione di “Verbale di verifica tecnica” e
“Dichiarazione di attivabilità tecnica”.
Il Direttore dei Lavori, verificato il buon esito delle verifiche effettuate dalla
CVT per gli impianti tecnologici ed effettuati tutti i riscontri e le prove previsti
per le rimanenti opere, provvederà a redigere il “Verbale di Realizzazione
dell’Intervento”.
Nel “Verbale di Realizzazione dell’Intervento” dovranno, fra l’altro, indi-carsi i
giorni di eventuali ritardi impiegati dall’Appaltatore rispetto al relativo termine
utile previsto al precedente articolo 14, tenuto conto delle eventuali sospensioni
e proroghe concesse, considerando che il tempo consunto per il compimento,
anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’apposito Atto “Clausola
Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, è costituito da quello intercorrente
tra la data stabilita nel verbale di consegna dei lavori e la data del Verbale di
Ultimazione e Consegna alla Direzione Lavori dell’intervento, aumentato del
tempo utilizzato dall’Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze riscontrate
dal Soggetto Tecnico, dalla CVT e dal DL.
Resta inteso che fino a quando l’appaltatore non avrà consegnato le certificazioni relative alle verifiche di concordanza Posti Periferici/Piazzale, regolazioni e
tarature degli enti di piazzale, e relativi agli enti eventualmente non ancora
115
disponibili, alla data risultante dal verbale di Ultimazione dell’Intervento di cui al
precedente art. 25.1.1, non si provvederà a redigere il “Verbale di Realizzazione
dell’intervento” e di conseguenza, a contabilizzare la percentuale del prezzo a
corpo previsto nelle “Modalità di Salizzazione” richiamata nel precedente art.19
e allegata alla presente Convenzione (Allegato n° 14).
La Data di Realizzazione di ogni Intervento coinciderà con la data di emissione
del suddetto Verbale.
In corrispondenza della “Attivazione finale”, ultimati tutti gli Interventi di cui è
costituita l’Opera e concluse positivamente le verifiche di CVT, su richiesta
dell’Appaltatore il Direttore Lavori e l’Appaltatore procederanno congiuntamente alla constatazione della Realizzazione dell’Opera di cui si darà atto
mediante emissione, da parte del Committente, di “Verbale di Realizzazione
dell’Opera”.
Il “Verbale di Realizzazione dell’Opera” verrà emesso dal Direttore Lavori alla
data in cui verrà constatato che l’Appaltatore - anche sulla base delle eventuali
istruzioni impartitegli dal Committente - abbia provveduto a completare la
Realizzazione dell’Opera a Perfetta Regola d’Arte.
La Data di Realizzazione dell’Opera coincide con la data di emissione del suddetto Verbale.
25.5
Attivazione
La Direzione Lavori comunicherà all’Appaltatore il periodo previsto per
l’attivazione all’esercizio, che potrà avvenire successivamente alla emissione del
verbale di Realizzazione dell’intervento. L’Appaltatore è tenuto a fornire alla
Direzione Lavori e al Gestore dell’Infrastruttura la necessaria strumentazione e la
prestazioni di personale per il buon esito dell’Attivazione. Gli oneri relativi alle
116
prestazioni di personale e strumenti dell’Appaltatore, ai fini dell’attivazione, sono
compresi e compensati nell’importo d’Appalto di cui al precedente art. 4.1.
ARTICOLO 26
PERIODO DI ASSISTENZA ALL’ESERCIZIO
26.1.
Durata del Periodo di Assistenza all’Esercizio
L’Appaltatore dovrà effettuare l’assistenza all’esercizio dell’ACC a decorrere dalla
data di attivazione all’esercizio dell’unica configurazione e fino al quindicesimo
giorno successivo;
26.2.
Le attività a carico dell’Appaltatore
Nel Periodo di Assistenza all’Esercizio l’Appaltatore si impegna ad assicurare la
presenza sull’impianto di personale specializzato distribuito su due turni di lavoro per sette giorni la settimana, garantendo durante le ore scoperte dai turni, la
reperibilità del personale entro 2 ore dalla eventuale chiamata da parte del
personale RFI, per la risoluzione di guasti o malfunzionamenti ovvero nel corso
dell’espletamento delle attività manutentive eseguite dal Committente;
Resta inteso che gli oneri e spese connessi al personale, ai materiali ed ai mezzi
impiegati dall’Appaltatore nel Periodo di Assistenza all’Esercizio saranno a totale carico dell’Appaltatore stesso, essendo tali oneri e spese ricompresi e
compensati con il Prezzo dell’appalto.
Per gli interventi che dovranno essere effettuati dall’Appaltatore presso il
Committente, questo consentirà l’accesso al personale dell’Appaltatore o a quello
dallo stesso autorizzato, e metterà a disposizione di detto personale l’ACC. Sarà
inoltre garantita all’Appaltatore la possibilità di utilizzare le attrezzature, gli
strumenti, i simulatori e i programmi diagnostici, disponibili presso l’ACC.
In ogni caso l’accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente
117
autorizzato dal Committente.
ARTICOLO 27
ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DELL’OPERA
27.1
Durata del Periodo di Assistenza alla Manutenzione
Il Periodo di Assistenza alla Manutenzione inizia a partire dal termine
dell’Ultimo Periodo di Assistenza all’Esercizio, come definito all’art. 26, e termina dopo 1460 giorni n.c. dalla data del Verbale di Realizzazione dell’Opera,
come definita al successivo articolo 29.
Le prestazioni di assistenza alla manutenzione sono comprese e compensate
nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1.
27.2
Attività a carico dell’Appaltatore durante il Periodo di Assistenza alla
Manutenzione
Nel corso del Periodo di assistenza alla Manutenzione, l’Appaltatore è tenuto ad
effettuare:
(i)
le attività di cui alla documentazione contrattuale di cui all’ Allegato n°
21.4
(ii)
le attività di Rilevazione dei Requisiti RAM nei termini e condizioni di cui
al successivo art. 28.
Al termine del Periodo di assistenza alla Manutenzione, nel magazzino di R.F.I.
dovranno essere presenti materiali di scorta tali da coprire i guasti per un periodo
di 1,5 (uno virgola cinque) anni relativamente al materiale di cabina di ACC
prendendo a base, per il calcolo dello stesso, il valore dei parametri RAM previsti
(di cui al precedente articolo 12).
Ove il quantitativo dei materiali del magazzino in essere al termine del Periodo
di assistenza alla Manutenzione non fosse tale da coprire interamente il
118
dimensionamento di cui sopra, l’Appaltatore è tenuto ad integrare il magazzino
in es-sere, fornendo a sua cura e spese, i materiali mancanti, entro tre giorni dal
ter-mine del Periodo di Manutenzione stesso.
Nel caso di mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a uno o più degli
impegni indicati nel presente articolo, sarà considerato come mancata assistenza
alla manutenzione tutto il periodo temporale durante il quale perdura il mancato
adempimento da parte dell’Appaltatore; detto periodo temporale viene indicato
in giorni naturali, anche se protratto per un periodo inferiore a 24 ore.
Per ogni giorno di mancata assistenza alla manutenzione l’Appaltatore incorrerà
nella penale indicata nell’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e
l’Appaltatore.
27.3
Attività a carico del Committente
Nel corso del Periodo di assistenza alla Manutenzione il Committente si impegna
a:
(a)
eseguire, con l’impiego di proprio personale appositamente addestrato
dall’Appaltatore, gli interventi di mantenimento in efficienza dell’ACC
specificatamente previsti nel Manuale di Manutenzione, secondo termini e
modalità ivi indicati;
(b)
fornire i materiali di consumo, con esclusione di quelli dell’ACC.
(c)
istituire il Registro di Manutenzione nel quale riportare, in ordine crono-
logico, le attività eseguite dal proprio personale e/o dall’Appaltatore
conformemente al Manuale di Manutenzione, nonché le segnalazioni di eventuali
malfunzionamenti, vizi, difetti e/o difformità, e/o mancanze di qualità
riscontrati.
(i)
sarà facoltà dell’Appaltatore, previo preavviso scritto di 48 ore, prendere
119
visione del Registro di Manutenzione – ovvero presenzia-re direttamente alle
operazioni espletate dal personale del Committente - onde verificare la
conformità delle attività espletate alle previsioni del Manuale di Manutenzione;
(ii)
in caso di eventuali difformità delle attività espletate dal personale del
Committente rispetto al Manuale di Manutenzione, tali difformità dovranno
essere comunicate per iscritto dall’Appaltatore al Committente – unitamente alle
misure da assumersi per ripristinare la conformità al Manuale di Manutenzione entro le 48 ore successive alla presa visione del Registro di Manutenzione, fermo
restando che qualunque sia la difformità segnalata la stessa non potrà comportare
alcuna diminuzione degli obblighi o delle garanzie assunti dall’Appaltatore con il
presente Contratto, ovvero riconosci-mento di compensi, indennizzi o
risarcimenti.
ARTICOLO 28
RILEVAZIONE DEI REQUISITI RAM
28.1
Rilevazione dei requisiti RAM e Certificato di Fine Rilevamento
(a)
In aggiunta alle attività di cui all’art. 27 della presente Convenzione,
durante il “Primo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC” le Parti
procederanno congiuntamente al rilevamento dei Requisiti RAM ACC al fine
della verifica del loro raggiungimento e mantenimento con le modalità ed i
termini di cui all’art. 12.
Tale periodo di Primo Rilevamento ha una durata annuale a partire dalla Data di
Realizzazione dell’Opera, come definita all’articolo 25.4.
(b)
I Requisiti RAM rilevati sull’ACC dovranno essere migliori o almeno
uguali a quelli indicati all’art. 12.
(c)
Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del Primo Periodo di Rilevamento
120
dei Requisiti RAM ACC, e sempre che i Requisiti RAM ACC sopra prescritti
risultino rispettati, verrà rilasciato dal Committente il “Certificato di Fine
Rilevamento Requisiti RAM” relativo all’ACC.
28.2
Mancato raggiungimento dei Requisiti RAM relativi all’ACC
(a)
Nel caso di mancato raggiungimento dei Requisiti RAM rispetto a quelli
indicati all’art. 12, ferma restando l’applicazione delle
penalità indicate
all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, il
Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM non verrà rilasciato e sa-ranno
indicati dal Committente all’Appaltatore, per iscritto, i Requisiti RAM dei
componenti dell’ACC che risulteranno non rispettati. In tal caso l’Appaltatore
dovrà, entro il termine assegnatogli dal Committente, introdurre a sua cura e
spese sull’ACC le modifiche necessarie affinché i Requisiti RAM dell’ACC
possano essere raggiunti. Le modifiche da introdurre dovranno essere
preventivamente comunicate dall’Appaltatore al Committente e da questi
approvate. Nessuna modifica potrà essere introdotta senza il preventivo
consenso del Committente. L’accettazione da parte del Committente delle
modifiche proposte dall’Appaltatore non limita in alcun modo la piena ed
esclusiva responsabilità dell’Appaltatore stesso circa l’idoneità e l’utilità delle
modifiche e non comporta in alcun modo assunzione di corresponsabilità da
parte del Committente.
(b)
A seguito dell’effettuazione delle modifiche, il Committente assegnerà
all’Appaltatore il “Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC”
della durata di 360 (trecentosessanta) giorni, a decorrere dal completamento delle
suddette modifiche.
Durante tale Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC si
121
provvederà alla continuazione dei rilevamenti per il componente dell’ACC che
non abbia raggiunto il valore prescritto, mentre per i rimanenti componenti
dell’ACC continueranno a valere i rilevamenti precedentemente effettuati. Il
Committente si riserva tuttavia la facoltà di continuare i rilevamenti anche per i
Requisiti RAM ACC che siano risultati già raggiunti, qualora ci siano motivi per
ritenere che le modifiche da introdursi possano influenzare negativamente gli
altri Requisiti RAM ACC.
Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei
Requisiti RAM ACC, sempreché nel frattempo i Requisiti RAM ACC siano stati
raggiunti, verrà rilasciato dal Committente il previ-sto “Certificato di Fine
Rilevamento dei Requisiti RAM” relativo all’ACC.
(c)
Qualora, al termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti
RAM ACC, nonostante le modifiche apportate, anche uno solo dei Requisiti
RAM ACC non fosse stato raggiunto, l’Appaltatore sarà tenuto:
(i)
a provvedere a sua cura e spese alla sostituzione e/o alla riparazione del
materiale viziato e/o difettoso e/o difforme e/o privo delle qualità previste e/o
malfunzionante, così come previsto nel Piano di Gestione delle Clausole RAM
ACC e a prestare – a sua cura e spese e con la massima tempestività – l’assistenza
tecnica necessaria ad assicurare comunque il raggiungimento di tutti i Requisiti
RAM ACC;
(ii)
a corrispondere al Committente le penali per il mancato raggiungi-mento
dei Requisiti RAM ACC previste all’apposito Atto “Clausola Penale” sottoscritto
tra RFI e l’Appaltatore. Resta comunque fermo ed impregiudicato il diritto del
Committente ad ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente
subito per il suddetto mancato raggiungimento dei Requisiti RAM ACC.
122
(d)
Qualora, al termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti
RAM ACC, nonostante le modifiche apportate, il numero dei Guasti Rilevati
fosse superiore del 30% (trenta per cento) rispetto al numero dei Guasti Attesi,
di cui all’art. 12,
(i)
l’Opera non sarà, né potrà essere, considerata Ultimata ai sensi di quanto
previsto al successivo art. 29.2,
(ii)
l’Appaltatore sarà obbligato a provvedere – a sua cura e spese – alla
sostituzione completa delle parti di ACC che non abbiano raggiunto tale
requisito, entro il termine assegnatogli dal Committente,
(iii)
l’Appaltatore sarà obbligato al pagamento delle penali di cui all’apposito
Atto “Clausola Penale” sottoscritto tra RFI e l’Appaltatore, restando comunque
impregiudicato il diritto del Committente ad ottenere il risarcimento del maggior
danno subito e la risoluzione del presente Contratto.
(e)
Resta inteso che qualora fosse assegnato dal Committente il
sopraindicato Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC, gli
obblighi dell’Appaltatore di cui all’art. 27.2 e quelli del Committente di cui all’art.
27.3 si estenderanno anche a tale Secondo Periodo di Rilevamento, senza che
l’Appaltatore per questo possa pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti a
qualsiasi titolo.
(f)
Le disposizioni di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) troveranno
applicazione nel caso in cui fosse necessario assegnare all’Appaltatore ulteriori
“Periodi di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC” per mancato raggiungimento
dei Requisiti RAM
ARTICOLO 29
REALIZZAZIONE DELL’OPERA – ULTIMAZIONE DEI LAVORI –
123
COLLAUDO GENERALE – PROVE COLLAUDI STATICI
29.1
Realizzazione dell’Opera
La Data di Realizzazione dell’Opera coincide con la data di emissione del
“Verbale di Realizzazione dell’Opera” di cui al precedente articolo 25.4.
29.2
Ultimazione dei Lavori
(a)
Completate regolarmente tutte le attività:
(i)
di Realizzazione dell’Opera, di cui all’articolo 25;
(ii)
di Rilevamento dei Requisiti RAM di cui all’art. 28;
(iii)
di sostituzione e/o riparazione necessaria o opportuna per completare e
consegnare l’Opera eseguita e realizzata a Perfetta Regola d’Arte;
il Committente, su richiesta dell’Appaltatore e previa constatazione della regolare
esecuzione di quanto precede, provvederà ad emettere apposito “Verbale di
Ultimazione dei Lavori”.
(b)
La Data di Ultimazione dei Lavori coinciderà con la suddetta richiesta
dell’Appaltatore risultante dal Verbale di Ultimazione, se la constatazione avrà
avuto esito positivo. Nel caso in cui detta constatazione non abbia avuto esito
positivo, il Verbale di Ultimazione dei Lavori non verrà emesso dal Committente
fino alla data in cui non verrà constatato che l’Appaltatore - anche sulla base
delle eventuali istruzioni impartitegli dal Committente - abbia provveduto a
completare la Ultimazione dei Lavori a Perfetta Regola d’Arte.
29.3
Collaudo Generale
a)
Entro un anno dalla Data di Ultimazione dei Lavori (v. sopra art. 29.2) il
Committente procederà al Collaudo Generale dell’Opera, in conformità a quanto
previsto agli articoli 48 e seguenti delle Condizioni Generali di Contratto, fatte
salve le modifiche risultanti dal presente Contratto.
124
b)
L’Appaltatore si impegna ad effettuare, a propria cura e spese e nel più
breve tempo possibile, i lavori e/o le sostituzioni dei materiali di ricambio e
consumo dell’ACC che risultassero necessari per eliminare i vizi, difetti,
difformità e/o carenze di qualità e/o di funzionalità dell’Opera emersi dal
Collaudo Generale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 delle Condizioni
Generali di Contratto.
c)
Effettuato con esito positivo il Collaudo Generale, il Committente
provvederà ad emettere apposito certificato di Collaudo Generale Positivo
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore.
29.4
Prove
1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nella
presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle
leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la
realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.
2.
Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di
materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l’esecuzione
delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono
compresi e compensati nell’importo dell’Appalto.
3.
Il Direttore dei Lavori od i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi
momento, a cura e spesa dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi
laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature ecc.; avranno
altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori dell’Istituto Sperimenta-le di
R.F.I. od altri laboratori autorizzati, a totale carico dell’Appaltatore, comprese le
spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si
riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali,
125
inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti
cementati e simili), oltre a quelle che l’Appaltatore è tenuto a far eseguire.
29.5
Collaudi Statici
Qualora si rendesse necessario procedere a Collaudi Statici, i medesimi verranno
disciplinati in conformità alla normativa vigente in materia nonché in base al
contenuto del presente paragrafo.
1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno
essere eseguite in accordo alle normative vigenti ed alle indicazioni del
Collaudatore e del Direttore dei Lavori.
2. Ai sensi dell’ARTICOLO 57 delle “Condizioni Generali”, la nomina
dell’ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura della RFI mentre le relative
spese, compreso l’onorario professionale, saranno a carico dell’Appaltatore.
La scelta dell’ingegnere collaudatore avverrà fra i professionisti iscritti all’Albo
dei collaudatori delle opere e dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per
“Collaudi Statici”. L’istituzione di tale Albo è resa pubblica, fra l’altro, attraverso
il sito internet www.rfi.it.
3. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con
adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell’Appaltatore
verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la
certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.
4. Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, l’Appaltatore, a sua
cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea
documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature,
gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle
126
prove stesse.
5. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo
statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai
documenti di progetto esecutivo facenti parte del presente Contratto ed
eventualmente richieste da RFI, così come quelle previste dalle leggi vigenti,
saranno a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati
nell’importo dell’Appalto.
CAPO VII
GARANZIE DI ASSENZA VIZI E BUON FUNZIONAMENTO –
INTERVENTI IN GARANZIA – ASSISTENZA TECNICA A VITA
INTERA DELL’ACC – ALTRE GA-RANZIE – POLIZZE
ASSICURATIVE
ARTICOLO 30
GARANZIA DI ASSENZA DI VIZI, DIFETTI O DIFFORMITÀ E DI
BUON FUNZIONAMENTO
30.1
Garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento
Indipendentemente dall’esito positivo del Collaudo Generale dell’Opera e di ogni
altra verifica, ispezione, controllo e/o attività effettuata dal Committente, e
fermo ed impregiudicato l’obbligo dell’Appaltatore di ultimare e consegnare
l’Opera realizzata a Perfetta Regola d’Arte, l’Appaltatore garantisce:
(a)
che l’Opera, e ogni suo componente è esente da vizi , difetti, difformità o
mancanze di qualità che la rendano non conforme a quanto previsto nel presente
Contratto o che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o che ne
diminuiscano il valore o che ne pregiudichino il buon funzionamento
prestazionale, e che l’Opera e ogni suo componente è dotata di tutte le qualità
127
previste dal presente Contratto,
(b)
il buon funzionamento dell’ACC e di ogni loro componente, anche ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1512 codice civile, ivi compresa in particolare la
conformità ed idoneità a rispettare e mantenere i Requisiti RAM indicati nel
presente Contratto.
30.2
Durata della garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento
(a)
La durata della garanzia di assenza vizi e difetti, così come la garanzia di
buon funzionamento indicata ai precedenti art. 30.1(a) e art. 30.1 (b) è fissata, per
l’ACC, in 2 (due) anni a decorrere dall’Ultimazione dei Lavori, come da
precedente articolo 29.2. Per le parti dell’Opera riparate o sostituite il suddetto
periodo di garanzia decorre dall’avvenuta riparazione e sostituzione.
(b)
In deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione di legge la
denunzia dei vizi, difetti o difformità, mancanze di qualità, anormalità di
funzionamento e/o malfunzionamenti dell’Opera (e/o dei materiali) dovrà
essere effettuata dal Committente entro 12 (dodici) mesi dall’avvenuto loro
accertamento.
30.3
Estensione della durata della garanzia
Nel caso di inattività dei Posti Periferici (PP) di ACC e/o del mancato
funzionamento di parte degli impianti costituenti l’Opera di durata
complessivamente superiore a 360 (trecentosessanta) ore derivante dal verificarsi
di vizi, difetti, difformità, mancanza di qualità, anormalità di funzionamento e/o
cattivo funzionamento, verificatosi nel periodo di garanzia di cui al precedente
art. 30.2 (a) tale periodo sarà aumentato di un numero di ore pari a quelle di
inattività.
ARTICOLO 31
128
INTERVENTI IN GARANZIA A CARICO DELL’APPALTATORE
NEL PERIODO DI GARANZIA
In particolare, in via esemplificativa e senza che ciò possa limitare il contenuto
e/o gli effetti della garanzia di cui all’art. 30, si conviene quanto segue:
31.1
Interventi in garanzia in caso di vizi che determinino un superamento dei
Requisiti RAM dell’ACC
(a)
Durante il periodo di garanzia di cui all’art. 30.2 (a), come eventualmente
esteso per effetto di quanto previsto sub. art. 30.3, l’Appaltatore è tenuto ad
eseguire tutti gli interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione - non
rientranti negli interventi di manutenzione programmata (ordinaria e ciclica)
previsti nel Manuale di Manutenzione che saranno eseguiti dal Committente bensì dovuti a vizi, difetti, difformità e/o mancanze di qualità, e/o
malfunzionamenti dell’ACC, ovvero di singoli componenti, che determinino un
superamento dei Requisiti RAM indicati nel presente Contratto.
(b)
Tali interventi saranno eseguiti dall’Appaltatore a propria cura e spese,
con riferimento sia alla fornitura di materiali sia alla prestazione di mano d’opera,
e dovranno essere ultimati nel minor tempo possibile. A tal fine l’Appaltatore si
impegna a fornire e a mettere a disposizione del Committente, a propria cura e
spese, tutti i mezzi e le risorse necessarie, nonché tutto il personale occorrente e
con qualità e capacità tecniche adeguate, ad effettuare tali interventi nel minor
tempo possibile.
(c)
A tal fine l’Appaltatore dovrà costituire presso il proprio stabilimento
e/o presso gli stabilimenti dei sub-fornitori, una sufficiente scorta di materiali
idonei a coprire tutti i fabbisogni per gli interventi in garanzia.
(d)
E’ inteso che gli oneri per l’esecuzione dei suddetti interventi in garanzia,
129
durante il periodo di garanzia di cui all’art. 30.2(a), come eventualmente esteso
per effetto di quanto previsto sub. art. 30.3, sono compresi e compensati
nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1.
31.2
Interventi in garanzia in caso vizi sugli impianti (diversi dall’ACC)
realizzati con tecnologie tradizionali
(a)
Fermo quanto previsto al precedente art. 31.1, durante il periodo di
garanzia di cui all’art. 30.2(a), l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli
interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione - non rientranti negli
interventi di manutenzione programmata (ordinaria e ciclica) previsti nel
Manuale di Manutenzione che saranno eseguiti dal Committente - bensì dovuti a
vizi, difetti e/o mancanze di qualità, e/o malfunzionamenti degli impianti
(diversi dall’ACC) realizzati con tecnologie tradizionali e dei fabbricati. Tali
interventi in garanzia saranno eseguiti dall’Appaltatore a propria cura e spese,
con riferimento sia alla fornitura di materiali sia alla prestazione di mano d’opera,
e dovranno essere ultimati nel minor tempo possibile. A tal fine l’Appaltatore si
impegna a mettere a disposizione del Committente, a propria cura e spese, tutti i
mezzi e le risorse necessarie, nonché tutto il personale occorrente e con qualità e
capacità tecniche adeguate, ad effettuare tali interventi nel minor tempo
possibile.
(b)
E’ inteso che gli oneri per l’esecuzione dei suddetti interventi in garanzia
durante il periodo di garanzia di cui all’art. 30.2 sono compresi e compensati
nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 4.1.
31.3
Facoltà del Committente
Durante il periodo di garanzia di cui all’art. 30.2(a) come eventualmente esteso
per effetto di quanto previsto sub. art. 30.3, è facoltà del Committente
130
provvedere direttamente - o tramite terzi - alla riparazione e/o rimessa in
efficienza dell’ACC e/o di suoi componenti, e/o delle parti dell’Opera realizzate
secondo la tecnologia tradizionale addebitandone il costo all’Appaltatore, salvo
comunque il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 32
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ACC
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi di assistenza tecnica degli impianti
ACC di cui al presente contratto in conformità all’Accordo Quadro per i servizi
di assistenza tecnica degli impianti ACC in essere al momento del Periodo di
Assistenza alla Manutenzione di cui all’articolo 27.
ARTICOLO 33
RISARCIMENTO DEI DANNI
P.M.
ARTICOLO 34
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore non potrà cedere il presente Contratto né alcun interesse nascente
dal medesimo, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente. La
violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto medesimo.
ARTICOLO 35
CAUZIONE DEFINITIVA
35.1. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali,
l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, ha costituito la
garanzia a mezzo di ……………………………. n. ……….. emessa
il………… rilasciata da ……………in data ……..……………, fino alla
concorrenza di €…………/.. (euro……………..)., ed acquisita agli atti di RFI.
131
Fatto salvo quanto previsto all’art. 237 bis del D. Lgs. 163/2006, la suddetta
garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all’art. 11.4 CGC,
sarà svincolata alla data di approvazione del certificato di collaudo e sempre che,
all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
35.2. Qualora nel periodo di validità delle garanzie si verifichi un “downgrading”
della Banca o della Compagnia di Assicurazione tale da porre le garanti al di
sotto delle soglie indicate dalla Direzione Centrale Finanza Controllo e
Patrimonio della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con comunicazione
aggiornata trimestralmente, ovvero, qualora emergano variazioni sfavorevoli
delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o della Compagnia
d’Assicurazione garante, l’Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere,
entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto in possesso dei
requisiti indicati nella predetta comunicazione periodica della Direzione Centrale
Finanza Controllo e Patrimonio di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., pena la
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 36
POLIZZE ASSICURATIVE
36.1
L’Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui
al presente articolo con Compagnia di assicurazione (“Compagnia”) classificata
con rating non inferiore a quelli che verranno indicati con “Comunicazione
trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione” emanata
da Ferrovie dello Stato Italiane SpA in vigore al momento della emissione della
garanzia8
8
Alla data di invio della lettera d’invito a presentare offerta e fino al 30/6/2014 il rating richiesto
è il seguente:
a) A3, quanto all’Agenzia MOODY’s;
132
36.2 “POLIZZA
PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DA
RESPONSABILITÀ
CIVILE
TERZI
E
GARANZIA
DI
MANUTENZIONE
La polizza per copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile terzi e
garanzia di manutenzione deve tenere indenne RFI da tutti i rischi di cui al
comma 9 dell’Art. 11 delle Condizioni Generali.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI il testo della polizza almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della
garanzia.
Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui
all’Art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di
euro per sinistro e per anno
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a
quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e
specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) L’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento
che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di
omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura
assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica
dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare
all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) BBB, quanto all’Agenzia Standard & Poor’s;
c) A-, quanto all’Agenzia FITCH;
133
b) Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia
Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini
della polizza stessa;
c) La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione
di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane.
d) L’obbligo per la compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali
franchigie e scoperti;
e) L’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di
ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle
correnti condizioni di mercato;
f) L’obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura assicurativa a
tutto il periodo di manutenzione di cui all’Art. 27 delle Condizioni Generali;
g) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro
indicato all’Art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella
presente Convenzione.
In difetto RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione
dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
134
a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni
descritte nell’elenco allegato all’offerta ex 118, comma 2, n. 1 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. (già in possesso della compagnia),
b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
c) testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi
coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza
interessati.
36.3
“Polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale”
L’Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza per copertura assicurativa
indennitaria biennale che dovrà tenere indenne RFI da tutti i rischi per vizi,
difetti o difformità dei materiali o dei lavori di cui all’art. 59 delle Condizioni
Generali.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un
esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della
Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,
attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo
contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà
essere trasmessa a RFI entro i sei mesi successivi alla data del verbale di
ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato
alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al
pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.
La suddetta copertura assicurativa decorrerà dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
La polizza, che considererà “Assicurato” R.F.I., dovrà prevedere massimali non
inferiori al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto.
135
In essa si dovrà garantire che, qualora, a seguito di denuncia di RFI, l’Appaltatore
non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità,
o qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere
autonomamente all’esecuzione di detti lavori, dandone avviso all’Appaltatore
nella denuncia dei vizi, la Compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne RFI da
tutti gli oneri sopportati al riguardo.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a
quant’altro previsto nel contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole
con le quali siano previsti:
a) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento
che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di
omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura
assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica
dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare
all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione
di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane;
c) l’obbligo per la Compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali
franchigie e scoperti;
d) la dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la
dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la
normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata
dell’assicurazione;
e) per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati
136
dall’Appaltatore i applicazione di quanto precede, dovrà decorrere, a partire
dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si
estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il
raggiungimento, quanto meno, dell’originario termine di garanzia di 2 (due)
anni;
f) la competenza territoriale, per le controversie in cui e parte RFI, del Foro
indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella
presente Convenzione.
36.4
POLIZZA
A
COPERTURA
DELLA
RESPONSABILITA’
CIVILE PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVANTI DALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL
PROGETTISTA
La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve
tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.
La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i
maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti resesi
necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del
Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.
La copertura assicurativa deve decorrere dall’approvazione del Progetto
Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista deve essere emessa in favore di RFI e deve prevedere
massimali pari a Euro ______________(_______________/00) (a) per i lavori di
137
importo inferiore alla soglia comunitaria: massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo
dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro; b) per i lavori di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria: massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei
lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro)
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un
esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell’inizio della
copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di RFI.
Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, deve essere trasmessa a
RFI entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione dell’approvazione
del Progetto Esecutivo da parte della stessa.
La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera RFI dal pagamento
del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il
diritto di RFI alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento
dell’Appaltatore.
36.5
Estensione della polizza RCT di Ferrovie
Impregiudicato quanto previsto dai precedenti punti, sarà inoltre a carico
dell'appaltatore il costo assicurativo riveniente dalla "Garanzia Appalti " di cui
alla polizza n° 333668984 e successive appendici stipulate con Generali Italia
S.p.A. dalle Ferrovie per la copertura del loro rischio di committenza e, in
secondo rischio, alla copertura di quello relativo alla Responsabilità Civile
dell'appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.
Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle
somme previste dalla polizza di cui al precedente punto 14.2 e per i danni
eventualmente non coperti da tale assicurazione.
Agli effetti dell’estensione della polizza di cui sopra, l’appaltatore stesso e gli
138
eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.
Ai fini della successiva rimessa a Generali Italia SpA per tali garanzie,
l'Appaltatore corrisponderà a RFI, in unica soluzione, una somma pari allo
0,1983% dell'importo del Contratto, più l'imposta di assicurazione (22,25%), che
sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per
eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.
Generali Italia SpA, a ricevimento della comunicazione relativa all'affidamento
dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione
della suddetta polizza, inviandone copia a RFI.
L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi
incombentigli ai sensi e per gli effetti di cui a detta polizza emessa da Generali
Italia SpA, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da
parte della compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.
Agli effetti di cui a tale polizza l'appaltatore è obbligato a dare immediato avviso
per iscritto di ogni sinistro da essa coperto, indicandone data, luogo e cause
(anche se presunte) ed inoltrandolo a mezzo lettera raccomandata, telex o
telegramma, a:Generali Italia S.p.A. Copia di tale avviso dovrà essere spedita a
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Direzione Centrale Finanza Controllo e
Patrimonio - Gestione del Rischio presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma, nonché al Direttore dei Lavori.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, l’appaltatore inoltrerà ai sopra
descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché
i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti
giudiziari.
Resta inteso che l'appaltatore si impegna a tenere esente RFI da responsabilità
139
verso terzi e Generali Italia SpA per inosservanza degli obblighi sopra descritti.
36.6
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La stipulazione e l’estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente
articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell’appaltatore a norma
delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l’appaltatore risponderà per
danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di
sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
36.7
INTERVENTI SOSTITUTIVI
L’appaltatore, con sottoscrizione del presente atto, autorizza R.F.I. a procedere
agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui
al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso appaltatore
dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.
ARTICOLO 36 BIS
OSSERVANZA LEGGI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA
ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore
è, altresì, obbligato ad estendere tale vincolo nei rapporti con il/i
subappaltatore/i.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad RFI ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della
notizia dell’inadempimento del/dei subappaltatore/i agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
L’inadempienza a tali obblighi è causa di risoluzione del contratto.
140
CAPO VIII
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - TRASPARENZA PREZZI ED
AUDITING - RISERVE DELL’APPALTATORE – ACCORDO
BONARIO - FORO COMPE-TENTE – CODICE ETICO –
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 37
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE
ED IRREGOLARITÀ
1. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 60 delle Condizioni Generali,
RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e
messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r. anche in ciascuno dei
seguenti casi:
a) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa
vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelle attinenti
alla sicurezza sul lavoro;
b) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;
c) verificarsi delle ipotesi previste agli articoli 17, 19, 20, 35, 36, 38, 43 della
presente Convenzione, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione
previste nella Convenzione stessa e relativi allegati;
d) violazione di quanto previsto all’art. 45 in materia di proprietà
intellettuale;
e) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 9- B.18;
f) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 46;
2. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiari
141
all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della
clausola risolutiva.
3. Fermo quanto sopra, RFI ha inoltre la facoltà di risolvere, previa diffida ai
sensi dell’art. 1454 c.c., il presente contratto nelle seguenti ipotesi:
a) ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere
il rispetto dei termini contrattuali, sempre che l’Appaltatore non si sia
adeguato alle disposizioni di RFI entro il termine assegnatogli, comunque
non inferiore a quindici giorni;
b) comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle
obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze
assicurative previste dalla presente Convenzione) tali da compromettere
la buona riuscita dei lavori, e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito
nel termine assegnatogli idonee giustificazioni;
c) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 13.
ARTICOLO 38
TRASPARENZA DEI PREZZI
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
(a)
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera dei terzi per la
conclusione del presente Contratto;
b)
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facili-tare la
conclusione del Contratto stesso;
(c)
si obbliga a non versare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la
gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a
142
compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni
di cui al punto precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli
obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si
intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.,
per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al
risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 39
AUDITING
1. L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al
presente contratto, ordinata in Conformità agli schemi che gli verranno trasmessi
da RFI e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee
verifiche da parte di RFI stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso
i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di
RFI e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta,
tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura
l’espletamento delle verifiche di cui sopra.
2. A semplice richiesta di RFI, l’Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le
notizie relative alle sub commesse aperte o da aprire a carico del contratto con
l’indicazione del soggetto responsabile designato.
ARTICOLO 40
SPESE DI STIPULAZIONE E DI GESTIONE
Le spese di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti, nonché
quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti
occorrenti per la gestione del Contratto stesso dal giorno dell’inizio delle
143
prestazioni e fino all’approvazione del Certificato di Collaudo, sono a totale
carico dell’Appaltatore.
I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico delle parti
contraenti secondo legge.
Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a
variazione dei corrispettivi pattuiti.
Il presente Atto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto
all’I.V.A., è esente da registrazione, fino al caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del
Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’Imposta di Registro approvata con
DPR 26.4.1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà
assoggettato al pagamento dell’Imposta fissa giusta l’articolo 40 del citato Testo
Unico.
ARTICOLO 41
RISERVE DELL’APPALTATORE
41.1.
Salva l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 35 e 63 delle
Condizioni Generali di Contratto nonché di quelle di cui al successivo art. 41
Bis, le riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta
giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore Lavori non
abbia con apposito Ordine di Servizio –i cui estremi saranno riportati negli atti
contabili ed in particolare sul registro di contabilità - comunicato l’accoglimento
totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.
41.2.
In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo
Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in
particolare sul registro di contabilità - le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.
ARTICOLO 41BIS
144
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO
Ai fini dell’applicazione dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., considerato
che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro la costituzione
della Commissione di cui al citato articolo è solo facoltativa, resta espressamente
convenuto che qualora RFI, verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura
di accordo bonario, non promuova la costituzione di detta Commissione, la
proposta di motivata di accordo bonario sarà formulata direttamente dal
soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase
dell’esecuzione, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo.
ARTICOLO 42
FORO COMPETENTE
P.M.
ARTICOLO 43
CODICE ETICO
1. L’Appaltatore, nello svolgimento dell’attività oggetto della presente
Convenzione, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti,
e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme
contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, quale parte
integrante del modello adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01,
pubblicato sul sito internet di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
www.fsitaliane.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che
dichiara di ben conoscere.
2. In relazione a quanto previsto all’art. 60.1, lett. e) delle CGC, rimane inteso
che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla
145
responsabilità dell’Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di RFI
risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente
Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera
raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi
incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà
all’Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le
prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.
3. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare
sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza
eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti
e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i
costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni
del predetto Codice Etico.
ARTICOLO 44
TUTELA DEI DATI PERSONALI
In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così
come modificate dall’art. 40 L. 214/2011, i dati personali relativi ai
dipendenti/collaboratori
dell’Appaltatore eventualmente forniti in relazione
all’espletamento della presente Convenzione, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione della medesima e trattati – nei modi e nei limiti necessari per
perseguire tale finalità – dalla RFI SpA e da persone all’uopo nominate
responsabili e incaricate del trattamento.
ARTICOLO 45
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E GARANZIA
DALL’APPALTATORE
146
1. La titolarità dei diritti di privativa industriale degli apparati costituenti l’ACC,
e
l’SCMT nonché
degli
strumenti
sviluppati
dall’Appaltatore
rimane
all’Appaltatore stesso. L’Appaltatore, per effetto della presente Convenzione,
concede al Committente il diritto d’uso degli Strumenti di Progettazione e degli
Strumenti di Simulazione per gli impianti l’ACC e l’SCMT, limitatamente al loro
utilizzo per la modifica degli impianti l’ACC ed l’SCMT oggetto del Contratto e
per tutta la loro Vita Intera/Vita Utile.
L’Appaltatore dichiara e garantisce che il Committente, per effetto della presente
Convenzione, ha viceversa la titolarità dei diritti di privativa industriale ed ha
pertanto il diritto di utilizzare in piena libertà tutta la Progettazione
dell’Appaltatore e i relativi disegni e documenti tecnici degli impianti ACC ed
SCMT.
2. Il corrispettivo per l’acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti
d’uso (tool) e di privativa industriale (progettazione impiantistica) è compreso e
compensato nell’importo dell’appalto di cui al precedente art. 8.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 del
presente contratto, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo
comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente contratto, in qualsiasi
forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti
della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa
garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che
assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà
intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente
contratto. L’Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile
rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad
147
esempio, il diritto all’immagine.
4. Pertanto l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere
indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e
responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e
legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in
essere in esecuzione del presente contratto o comunque da queste ultime
derivanti.
ARTICOLO 46
CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO
1. Il Committente ha la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la
sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall’Appaltatore nell’elenco delle
risorse che prevede di utilizzare nell’appalto ovvero già impiegati nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che per questo spetti
alcuna indennità all’Appaltatore.
2. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti
penali, precedenti penali per reati di furto, ricettazione ed associazione a
delinquere, indagini penali in corso cui RFI sia parte offesa, indisciplina,
incapacità, grave negligenza del lavoratore.
3. L’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella
richiesta del Committente.
ARTICOLO 47
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
47.1
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti
elencati nel punto successivo nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur se
essi non siano allegati al presente atto in quanto l’appaltatore, già in fase di
148
formulazione dell’offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza.
47.2
Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del contratto:
• la presente Convenzione;
• Allegato 1- Dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e
1342 del C.C.
Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del
•
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
• Allegato 2 p.m.
• Allegato 3 Elaborati del Progetto Definitivo redatto a cura di RFI S.p.A.
3.1 Computi metrici estimativi di tutte le tipologie di opere costituenti il
progetto
3.2 Opere civili. Ristrutturazione del fabbricato esistente (dossier)
3.3 Impianti di sicurezza e segnalamento (dossier)
3.4 Impianti di telefonia (dossier)
3.5 Impianti industriali dei locali tecnologici: HVAC, illuminazione
3.6
Impianti di safety e security dei locali tecnologici: antincendio,
antintrusione
• Allegato 4 Progettazione a cura dell’Appaltatore
4.1 Linee guida per la progettazione dell’Appaltatore
4.2 Cartiglio per gli elaborati del Progetto Esecutivo e del Progetto Costruttivo (o di Dettaglio)
4.3 Cartiglio per gli elaborati as built
• Allegato 5 Capitolati speciali d’appalto
5.1 Capitolato speciale d’appalto per lavori in presenza di esercizio ferroviario
149
5.2 Capitolato speciale d’appalto per la costruzione delle opere civili (dossier)
5.3 Capitolato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti di appalto,
d’opera o di somministrazione
• Allegato 6 Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008
(relativo alla Progettazione Definitiva)
6.1 PSC
6.2 Allegato n. 1 al PSC – Planimetria di cantierizzazione
6.3 Allegato n. 2 al PSC – Cronoprogramma delle attività
6.4 Allegato n. 3 al PSC – Fascicolo dell’opera
• Allegato 7 Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni
speciali nell’esecuzione dei lavori
7.1
Disposizione di Esercizio di RFI n. 7/2011
7.2
Disposizione di Esercizio di RFI n. 17/2011
7.3
Ordine di Servizio Territoriale n. 03-2013/DTP_TO
• Allegato 8 Tariffe
8.1 Elenco tariffe di RFI depositate
8.2 Tariffa Istituto Sperimentale, ed. 1994
• Allegato 9 Elenco voci addizionali
• Allegato 10 Programma dei lavori contrattuale
• Allegato 11 (p.m.)
• Allegato 12 Lavori interferenti con l’esercizio ferroviario
12.1
Lavori con interferenza sull’esercizio (circolare R/ST.MV.I.VM
009/102 del 1 Febbraio 1995 dei Servizi Tecnici)
12.2
Lavori con interferenza sull’esercizio, “Norme applicative per
rallentamenti” (nota R/9905015/P del 20 settembre 1999 del Direttore Di150
visione Infrastruttura)
12.3
Lavori
con
interferenza
sull’esercizio
(nota
DI/DMO/PCC/009/D205 del 27 marzo 2001 della Divisione Infrastruttura)
• 12.4
Istruzioni di dettaglio per “Scavi in presenza di cavi” (nota RFI-
DMA\A0011\P\2004\0000425 del 25.5.04 della Direzione Manutenzione)
• 12.5
Disposizione di Esercizio di RFI n. 8/2013 e Istruzione per la
Circo-lazione dei Mezzi d’Opera
• Allegato 13 Valorizzazione economica delle interruzioni
• Allegato 14 Modalità di salizzazione – Avvertenze alle Voci a Corpo
• Allegato 15 Elenco dei materiali di fornitura RFI
• Allegato 16
Elenco indicazioni per istanza di autorizzazione al subappalto
• Allegato 17 (p.m.)
• Allegato 18 (p.m.)
• Allegato 19 (p.m.)
• Allegato 20 Criteri per la redazione della documentazione del Sistema di
Gestione Ambientale
• Allegato 21 Prescrizioni per la manutenzione
21.1
Linee guida manutenzione impianti ACC
21.2 Nuove opere: necessità informative per la gestione della manutenzione
21.3 Linee guida per l’elaborazione delle informazioni di manutenzione
21.4 Schema di Accordo Quadro per i servizi di assistenza tecnica degli
impianti ACC presenti sulla rete RFI
• Allegato 22
Prescrizioni per gestione appalti di lavori, manutenzione, opere
e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità
151
• Allegato 23 (p.m.)
• Allegato 24 (p.m.)
• Allegato 25 Gestione dei materiali
25.1 Verbale di consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi (mod.
VC.01).
25.2 Verbale di restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati
tramite terzi (mod. VR.01).
25.3 Gestione materiali provenienti da tolto d’opera
• Allegato 26 Pianificazione e programmazione delle risorse
• Allegato 27 (p.m.)
• Allegato 28 Prescrizioni per la verifica tecnica e l’attivazione degli impianti di
sicurezza e segnalamento
28.1
Disposizione di RFI n. 16/2003
28.2
Procedura di attuazione della Disposizione di RFI n. 16/2003 per
la realizzazione delle applicazioni specifiche del sottosistema di terra SCMT
28.3 Linee guida ANSF 03/2012
28.4
Impianti ACS – Procedura di verifica tecnica
28.5
Elenco certificati
• Allegato 29 Specifiche e requisiti dei prodotti
29.1
Impianti ACS – Funzionalità degli ACS
29.2
ACC – Linee tradizionali ed AV/AC – Simbologia QL
29.3
Procedure ACS – Generalità e aspetti formali
29.4 ACS – Indici RAM
29.5 ACS – Requisiti degli strumenti di progettazione
29.6 Linee guida progettazione impianti ACS
152
29.7 Schema V401 TdC
29.8 Impianti ACS – Archiviazione documenti
29.9 Capitolato tecnico ACS (dossier)
29.10 Requisiti professionali per attività di realizzazione dell’SCMT
29.11 Requisiti funzionali dell’SCMT
29.12 Requisiti dei cavi SCMT
29.13 Norma Tecnica IS 46 del 1971
29.14 Norma Tecnica IS 717 del 1992
29.15 Norma Tecnica IS 381 del 1982
29.16 Specifica Tecnica IS 728 del 1999 e successive modifiche e integra-zioni
29.17 Specifica Tecnica IS 732 rev. D del 2010
29.18 Linee guida per la progettazione ergonomica di postazioni operatore di
sale controllo
29.19 Impianti ACS – Procedure per la revisione del Progetto di Base
• Allegato 30 Elenco principali disposizioni, regolamenti, istruzioni e norme in
materia
di:
segnalamento
ferroviario,
SCMT,
alimentazione,
telecomunicazioni
L’Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia dei due
originali della Convenzione e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi,
richiesti dalla gestione del contratto, venga effettuata da parte di RFI.
Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per RFI e l’altro per l’Ufficio del
registro in caso d’uso.
Luogo di sottoscrizione, data e firma
PER L’IMPRESA
153
PER LA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
154