Pagina 1 di 7 COMUNE DI PERUGIA SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI PERUGIA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA
U.O. ATTIVITA’ CULTURALI, PROGETTI EUROPEI E TURISMO
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA
“GESTIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO SERVIZI GIOVANI (CSG)”
(CIG 551230412A – CUP C99G13001520004)
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Sono oggetto del presente appalto le seguenti attività:
a) gestione di servizi socio educativi ed assistenziali all’interno del Centro Servizi Giovani (CSG),
attualmente localizzato in via Settevalli 11, Perugia: devono essere assicurati i seguenti servizi
minimi:
- attività interne del CSG (apertura del CSG per almeno 35 ore settimanali per 48 settimane
all’anno, accoglienza e colloqui informativi personali e di gruppo, gestione quotidiana Internetpoint, gestione quotidiana numero verde, aggiornamento quotidiano sito web e banca dati sulle
realtà giovanili, etc.);
- attività per i centri giovani e i gruppi informali (tutoraggio esterno dei Centri Giovani, incontri
con gruppi informali per informazioni, promozione risorse del territorio, sostegno organizzativo
alla progettualità, etc.);
- attività esterne (uscite sul territorio per osservazione e monitoraggio, partecipazione ad eventi
organizzati a livello di quartiere e/o di città dai ragazzi che fanno riferimento al CSG e
all’Informagiovani, etc.);
- collaborazione con associazioni di giovani (collaborazione nella gestione della banca dati delle
rete delle associazioni giovanili del Comune di Perugia, partecipazione degli operatori a riunioni
convocate dall’Ufficio Informagiovani e Politiche giovanili, etc.);
- servizio di animazione (ideazione, realizzazione, gestione di laboratori e/o di attività volte
all’aggregazione e alla animazione all’interno dello spazio, anche con l’ausilio delle attrezzature
ivi collocate, etc.);
b) coprogettazione con l'Ente appaltante di nuove attività coerenti con i servizi di cui alla
precedente lett. a) per accedere al finanziamento di fondi europei, nazionali e regionali;
c) impegno a partecipare alla gestione dei servizi di cui alla precedente lett. b), in caso di accesso ai
finanziamenti richiesti;
d) gestione della rete territoriale dei 6 Centri Giovani; devono essere assicurati i seguenti servizi:
- individuazione, attraverso specifiche procedure pubbliche concordate con l’Amministrazione,
delle associazioni giovanili operanti nei Centri Giovani;
- monitoraggio delle azioni delle associazioni;
- azioni di coordinamento della rete;
L’attività di coprogettazione di cui alla lett. b) del comma precedente dovrà essere svolta dal
soggetto aggiudicatario nei modi e nei tempi richiesti dallo stesso Ente appaltante, secondo quanto
previsto dai Bandi e dai relativi documenti, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente.
La disciplina della collaborazione per la gestione delle eventuali attività coprogettate sarà definita in
sede di elaborazione progettuale.
Per la progettazione, la produzione, l’organizzazione, la gestione e la comunicazione di ulteriori
servizi comunque facenti riferimento alle politiche a favore delle giovani generazioni non compresi
nel presente capitolato, utili al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, l’Amministrazione
comunale di impegna ad interpellare prioritariamente l’aggiudicatario, nei limiti consentiti dalle
norme vigenti.
L’aggiudicatario è inoltre tenuto a gestire il servizio secondo le modalità e le azioni individuate
nell’Offerta tecnica.
ART. 2 CONTESTO DI RESA DEI SERVIZI
Lo svolgimento delle singole attività dovrà essere effettuato tenendo in massimo conto il contesto di
resa dei servizi.
In particolare tale contesto si qualifica per i seguenti obiettivi:
a) assicurare alla popolazione giovane, in particolare del quartiere, una risposta coerente ai bisogni
espressi dalla medesima;
b) porsi in un contesto di rete di strutture di informazione/aggregazione per i giovani al fine di
rispondere ai complessi bisogni delle generazioni di riferimento;
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c) promuovere tra gli operatori la cultura della valutazione multidimensionale, della progettazione
personalizzata e del lavoro interdisciplinare e interprofessionale.
La gestione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale
d’appalto deve inoltre integrarsi con le attività complessivamente rese dall’Amministrazione
comunale, in particolar modo per quanto attiene le attività dell’Informagiovani e politiche giovanili,
in modo che le stesse siano svolte in modo integrato e coordinato.
ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO
Destinatari dei servizi oggetto dell’appalto sono tutti i giovani che a vario titolo potranno
frequentare il CSG o essere coinvolti in attività laboratoriali.
In particolare destinatari delle attività di “tutoraggio” saranno tutti i giovani legati a qualsiasi titolo
ai Centri Giovani del Comune di Perugia ed alle associazioni giovanili.
ART. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Tutti gli operatori assegnati ai servizi devono mettere in atto quanto necessario per la tutela, la cura
e la salvaguardia delle persone, dello spazio del CSG e di tutto quanto in esso contenuto, secondo la
diligenza del buon padre di famiglia, con particolare riferimento:
a) alla verifica degli accessi alla struttura e alla vigilanza sulle persone che vi accedono;
b) all’osservanza di tutte le prescrizioni per il corretto e coerente uso degli spazi, degli ambienti e
delle attrezzature;
c) al controllo, all’accensione e allo spegnimento degli impianti e delle apparecchiature in
dotazione, negli spazi e negli ambienti cui ineriscono i servizi oggetto del presente Capitolato
Speciale d’appalto, anche ai fini dell’ottimizzazione delle risorse impiegate;
d) alla vigilanza in ordine alla sicurezza ed alle emergenze e ai rischi derivanti da pericoli o eventi
potenzialmente dannosi per gli utenti e lo spazio.
ART. 5 – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
L’affidatario dovrà fornire le risultanze del monitoraggio relativo al corretto andamento dei servizi,
degli interventi e delle prestazioni gestiti, predisponendo report di attività:
- mensili in ordine alle presenze del CSG
- bimestrali rispetto alle azioni di tutoraggio
- alla conclusione dei singoli laboratori, in merito alla realizzazione degli stessi.
L’affidatario dovrà nominare un referente che dovrà partecipare alle riunioni interne del personale
e, qualora richiesto, a quelle con i responsabili e/o referenti del Comune di Perugia per garantire il
coordinamento tra le funzioni, i referenti e gli operatori impegnati nel servizio.
ART. 6 OPERATORI ASSEGNATI AL SERVIZIO
L’affidatario provvede direttamente all’assegnazione degli operatori necessari all’espletamento dei
servizi e delle prestazioni di cui al presente Capitolato speciale garantendo contingenti adeguati
rispetto ai fabbisogni.
Per la gestione delle attività affidate è richiesta la disponibilità di almeno n. 9 operatori con tre anni
di esperienza nelle attività oggetto dell’aggiudicazione.
Tutto il personale assegnato ai Servizi deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento
con fotografia e indicazione di nome, cognome e qualifica ricoperta.
Prima dell’inizio delle attività l’affidatario deve trasmettere al Comune l’elenco completo degli
operatori.
L’affidatario si impegna a comunicare con immediatezza per iscritto al Comune ogni variazione a
detto elenco.
Per ciascun operatore è necessaria la presentazione del relativo curriculum vitae (sottoscritti dai
soggetti interessati) salvo il caso in cui tale documento sia stato già fornito in sede di
aggiudicazione.
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Tutti gli operatori devono mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli
utenti, dei fruitori dei servizi, degli operatori degli altri servizi coinvolti, dei dipendenti e dei
referenti comunque denominati del Comune, mantenendo una costante attenzione al prioritario
interesse degli utenti destinatari dei servizi medesimi.
Il Comune si riserva il diritto di chiedere la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al
servizio. In tal caso l’affidatario provvede alla loro immediata sostituzione, senza imputazione di
alcun onere aggiuntivo per il Comune.
ART. 7 TRATTAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI
L’affidatario si impegna alla piena e regolare osservanza delle vigenti disposizioni di legge,
regolamentari e di contratto di lavoro del personale assegnato ai vari servizi oggetto del presente
Capitolato speciale.
Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all’impiego e alla gestione del personale assegnato ai servizi
sono a carico dell’affidatario, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
ART. 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI
L’affidatario si obbliga, senza oneri aggiuntivi per il Comune, a far seguire agli operatori di cui
all’art. 6, i corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici organizzati gratuitamente
dall’affidatario stesso, dalla Regione, dal Comune e/o dagli altri enti/organismi formatori
riconosciuti.
ART. 9 GARANZIA DI CONTINUITA’ NELLA RESA DEI SERVIZI
L’affidatario deve garantire la perfetta continuità nella resa dei servizi oggetto del presente
Capitolato speciale per tutto il periodo contrattuale.
In tutti i casi di assenza, comunque motivata, del personale assegnato ai servizi, l’affidatario deve
provvedere alla sua immediata sostituzione con personale idoneo. Di tutte le sostituzioni deve
essere data tempestiva comunicazione al Comune.
Tutte le sostituzioni effettuate non comportano alcun onere aggiuntivo per il Comune e devono
garantire il mantenimento della quantità e della qualità delle prestazioni rese.
In caso di sciopero del personale impegnato nell’esecuzione dei servizi, il preavviso del disservizio
deve essere dato al Comune dall’affidatario mediante comunicazione via posta elettronica e/o via
fax nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, al fine di
consentire la corretta informazione dell’utenza. In caso di mancato o ritardato preavviso il Comune
applicherà la penale di cui agli articoli successivi.
ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario si impegna ad organizzare e realizzare la gestione dei servizi oggetto del presente
Capitolato speciale, come descritti all’art. 1, in piena autonomia e responsabilità, garantendo al
Comune, ai fruitori dei servizi, a tutti gli operatori e/o ai terzi comunque coinvolti nei medesimi,
quantità, qualità e continuità delle prestazioni, sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto
dalle specifiche previsioni del presente Capitolato.
In particolare l’affidatario deve:
1. attivare in propria esclusiva autonomia, responsabilità e cura, l’organizzazione delle presenze
degli operatori;
2. rispondere in proprio ed in via esclusiva, senza possibilità di rivalsa sul Comune, di tutti i danni
eventualmente provocati ai frequentatori del CSG, ai fruitori dei servizi, agli operatori, al Comune
e/o ai terzi comunque denominati, e/o alle cose dei soggetti sopra richiamati, nell’esecuzione del
presente capitolato speciale d’appalto, tenendo indenne il Comune anche per tutte le responsabilità
derivanti, conseguenti e/o connesse agli eventuali infortuni che dovessero incorrere ai suddetti
soggetti nell’esecuzione dei servizi;
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3. avviare il servizio nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato speciale, anche nelle more
della stipula del contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto.
ART. 11 OBBLIGO D’ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.
L’affidatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti comunque
denominati, degli utenti e dei frequentatori del CSG e dei terzi, tutti i comportamenti e gli
adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e
dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto
dalle normative di settore e dal presente Capitolato speciale.
In tal senso l’affidatario assume ai fini del presente Capitolato speciale, in via diretta ed esclusiva,
nei confronti del Comune e/o dei terzi comunque definiti, la funzione, il ruolo e la responsabilità di
datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.
E’ cura e responsabilità esclusiva dell’affidatario garantire che tutto il personale addetto al servizio
sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza
sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore.
Stante le modalità di svolgimento del servizio non sussistono rischi da interferenza e non è pertanto
necessaria la predisposizione del DUVRI.
ART. 12 TUTELA DEI DATI PERSONALI
L’affidatario deve garantire la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti i servizi o dei quali
ha notizia durante l'espletamento degli stessi, restando in tal senso vincolata al segreto professionale
e garantendo l’adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale.
Il vincolo della riservatezza non può essere posto nei confronti dei referenti tecnici del Comune e
dei suoi operatori professionali, per quanto riguarda i compiti di loro pertinenza.
L’affidatario deve garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto di
quanto prescritto in materia dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., sia in quanto titolare in proprio del
trattamento dei dati sia in quanto responsabile dei trattamenti dei dati necessari all’espletamento dei
servizi.
ART. 13 PENALI
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale e per ogni caso di
carente, tardiva o incompleta esecuzione dei servizio e delle prestazioni, il Comune, fatto salvo ogni
risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applica all’affidatario delle penali, variabili a seconda
della gravità del caso, da un minimo di € 100,00 (cento//00) ad un massimo di € 1.000,00
(mille/00).
L’applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell’inadempienza, avverso la quale
l’affidatario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della contestazione stessa.
Resta ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente
l’assegnazione del servizio all’affidatario e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro soggetto,
con costi a carico dell’affidatario inadempiente.
Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione.
Decorso inutilmente tale termine il Comune riscuote la penale addebitandola al primo successivo
pagamento del corrispettivo ovvero avvalendosi della cauzione definitiva.
ART. 14 RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento
del servizio o a cause ad esso conseguenti e/o connesse, derivassero al Comune e/o a terzi sia a
persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’affidatario,
senza possibilità di rivalsa sul Comune.
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L’affidatario è tenuto a contrarre, prima dell’inizio dei servizi e delle prestazioni e per tutta la
durata dell’appalto, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento dei
medesimi, con i seguenti massimali per sinistro:
€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni a persone, per ogni persona
danneggiata;
€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni a cose.
Copia della polizza deve essere consegnata ai competenti uffici del Comune prima dell’inizio dei
servizi e delle prestazioni.
Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’affidatario anche per gli eventuali danni
eccedenti i massimali di cui sopra causati al Comune e/o a terzi, come definiti al comma 2, sia per i
danni a persone che per danni a cose.
ART. 15 DURATA
I servizi oggetto del presente appalto sono affidati per una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla
data di stipula del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di affidamento del servizio, nelle
more di stipula del contratto, con possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori 2 (due) anni, ai
sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
L’affidatario si impegna a iniziare l’attività nelle more della sottoscrizione del contratto.
L’affidatario si impegna inoltre ad aderire alla eventuale richiesta di proroga avanzata
dall’Amministrazione comunale per motivate esigenze legate alle procedure di espletamento della
gara da esperire al termine del periodo contrattuale, alle condizioni contenute nel Capitolato
speciale.
ART. 16 CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale il Comune
corrisponde all’affidatario il corrispettivo risultante dall’offerta economica presentata.
Il compenso è omnicomprensivo ed indipendente da tutte le spese e gli oneri, anche fiscali,
sostenuti dal fornitore; tutti gli obblighi e oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione del contratto e
dall’osservanza di leggi, regolamenti e contratti di lavoro nonché dalle disposizioni emanate o che
venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel compenso.
L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o
aumenti del compenso rispetto a quello determinato nelle forme previste dal presente articolo.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le disposizioni contenute in tutte
le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
emanate o entrare in vigore successivamente alla conclusione del contratto, resteranno ad esclusivo
carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il compenso contrattuale; il fornitore
non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti
dell’Amministrazione appaltante.
La liquidazione del corrispettivo avverrà con ratei mensili posticipati. Per ottenere la suddetta
liquidazione l’affidatario dovrà presentare mensilmente regolare fattura corredata dal
corrispondente CIG, nel rispetto della normativa vigente.
Le singole liquidazioni vengono effettuate nei termini di legge.
In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte del Comune,
il termine di pagamento viene sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della
regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento. In tal caso l’affidatario non
potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad
altra pretesa.
ART. 17 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ escluso il subappalto e la cessione del contratto è tassativamente vietata.
Art. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
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Il Comune ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto
scritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa
di danni, nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell’esecuzione dei vari servizi nei termini previsti dal presente Capitolato
speciale;
b) interruzione, mancata esecuzione o abbandono dei servizi oggetto del presente Capitolato, salvo
il caso di forza maggiore non imputabile all’affidatario;
c) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del
Comune;
d) impiego di personale non numericamente sufficiente o professionalmente non idoneo a garantire
la corretta esecuzione del servizio;
e) in caso di subappalto e di cessione del contratto, in violazione del precedente art. 17;
g) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi
dell’art. 1453 c.c.
In tali casi il Comune sarà tenuto a corrispondere all’affidatario soltanto il corrispettivo contrattuale
delle prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali
penalità e spese sostenute e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
L’affidatario inoltre corrisponderà al Comune una somma pari all’eventuale differenza di prezzo tra
quello previsto nel presente Capitolato speciale e quello che il Comune riuscirà ad ottenere per la
gestione del servizio, nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza
naturale del presente contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto l’affidatario è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli
obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all’attivazione del medesimo da parte del nuovo
gestore.
Art. 19 DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente Capitolato speciale l’affidatario elegge il proprio domicilio legale in
Perugia e comunica agli uffici comunali competenti l’indirizzo del domicilio e gli altri estremi di
recapito.
Art. 20 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese, imposte, tasse e oneri comunque denominati inerenti e
conseguenti la stipulazione del contratto di affidamento del servizio.
Art. 21 FORO COMPETENTE
Il Foro di Perugia sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza
dell’esecuzione del presente Capitolato speciale e che non dovessero risolversi in via bonaria
durante la sua esecuzione o alla sua scadenza.
Art. 22 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale si fa rinvio alle disposizioni del Codice
civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
Le parti danno reciprocamente atto che la regolamentazione dei servizi oggetto del presente
Capitolato speciale potrà subire modificazioni o integrazioni durante il periodo di vigenza del
medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale.
In tal senso le parti si obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante
tutto il periodo di validità dell’affidamento relativo al presente Capitolato speciale, invariate
restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste
nello stesso.
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