REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 12521 del 11/09/2014 Proposta: DPG/2014/12184 del 26/08/2014 Struttura proponente: SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COOP. AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP. DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM. DEI SERVIZI FINALIZZATI A CONTRASTARE L'INSORGENZA DI FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA E DI ALTRE MALATTIE DIFFUSIVE DEL BESTIAME IN ATTUAZIONE DELLA DGR. N.277/2014 E SS.MM. - CIG 5905749A3D Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI Firmatario: GABRIELE SQUINTANI in qualità di Responsabile di servizio Luogo di adozione: BOLOGNA data: 11/09/2014 pagina 1 di 28 Testo dell'atto SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI IL RESPONSABILE - - - - - - Visti: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche; il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006; la circolare prot. NP/2011/6914 del 10 giugno 2011, riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010; la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi” e s.m.; la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.; la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente ad oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali”; il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; il D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180”; la deliberazione di Giunta regionale del 28/10/2013, n. 1521 recante la “Direttiva per l’applicazione della nuova pagina 2 di 28 - - - - - - disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; la deliberazione di Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”; la deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 27 gennaio 2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”; la l.r. 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della Società dell’informazione” e sue modifiche, ed in particolare l’art. 21; il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito con modificazioni in Legge 6 luglio 2012, n. 94; il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135; l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” e successive modifiche; la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm. ed in particolare l’art. 26; il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dal d.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”, ed in particolare l’art. 83, co. 3; il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, nonché le circolari Prot. PG/2013/154942 e PG/2013/208039; pagina 3 di 28 - - - - - - il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure per la competitività e la giustizia sociale” convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”, e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”; il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n.72/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati” (PTPC); la deliberazione della Giunta regionale n.966 del 30 luglio 2014 di “Approvazione del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali” pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014; la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all’organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot.PG/2014/0248404 “Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”; il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; Dato atto che: nella deliberazione della Giunta regionale n. 277 del 3/3/2014 recante “L.R. 28/2007 e deliberazione n. 2416/2008 e ss. mm. Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali per l'esercizio pagina 4 di 28 - - finanziario 2014 primo provvedimento” e ss.mm., nell'Allegato - Parte A), parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, all’obiettivo B “Realizzazione di misure di sicurezza contro l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame” sono state programmate risorse finanziarie, a valere sul capitolo di spesa 64423 - UPB 1.5.1.2.18371 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, per la realizzazione tra l’altro dell’attività 1 “Servizi di contrasto all’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame in Emilia-Romagna: predisposizione di misure tecnico– operative e organizzative; messa a disposizione di squadre operative, adeguatamente formate e attrezzate; determinazione delle modalità di attivazione dei servizi di abbattimento, disinfestazione e bonifica degli impianti” per complessivi euro 450.000,00 (Tipologia di spesa di cui alla voce n. 24 della tabella della sezione 3 dell'appendice 1 della parte speciale degli Indirizzi allegati alla deliberazione 2416/2008 e ss.mm.); nell’ambito dell’attività sopraindicata, è da ricomprendere, sulla base della pianificazione delle iniziative operata dal Direttore generale Sanità e Politiche Sociali, l’attività di “Contrasto all’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame in Emilia-Romagna: predisposizione di misure tecnico–operative e organizzative; messa a disposizione di squadre operative, adeguatamente formate e attrezzate; determinazione delle modalità di attivazione dei servizi di abbattimento, disinfestazione e bonifica degli Impianti” per una spesa complessiva presunta di Euro 445.000,00, a valere sulle risorse del capitolo di spesa 64423 - UPB 1.5.1.2.18371; Richiamati: la propria determinazione n. 9696 del 2/08/2011, con la quale si è stabilito di acquisire, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dalla Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop. con sede a Civitella di Romagna (FC), il servizio di predisposizione ed attuazione di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, aggiudicati con determinazione n. 159 del 23/06/2011 del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER, a seguito di procedura di gara aperta, indetta dal medesimo Direttore con determinazione n. 62 del 7/03/2011; - il contratto del 5 agosto 2011 - Rep. 4368/2011 della durata di dodici mesi dalla stipula, il quale all'art. 11, prevedeva che la Regione potesse affidare al medesimo aggiudicatario, entro i tre anni successivi alla stipula, nuovi servizi consistenti pagina 5 di 28 - - nella ripetizione di servizi analoghi, mediante procedura negoziata - ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.; la propria determinazione n. 11218 del 05/09/2012 con la quale si è proceduto ad affidare in via di prima ripetizione, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b), del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. alla Coop. agricola del Bidente Soc. Coop. di Civitella di Romagna (FC), lo svolgimento di nuovi servizi analoghi a quelli acquisiti con il citato contratto Rep. 4368/2011, agli stessi prezzi unitari e condizioni ivi stabilite; la propria determinazione n. 10887 del 06/09/2013 e s.m. con la quale si è proceduto ad affidare in via di seconda ripetizione, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b), del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. alla Coop. agricola del Bidente Soc. Coop. di Civitella di Romagna (FC), lo svolgimento di nuovi servizi analoghi a quelli acquisiti con il citato contratto Rep. 4368/2011, agli stessi prezzi unitari e condizioni ivi stabilite e ad approvare lo schema di contratto; Dato atto che il suddetto contratto, che disciplina i servizi in oggetto, è stato sottoscritto in data 6 settembre 2013 e ha una durata di dodici mesi dalla data di avvio dell’esecuzione, avvenuta in data 7 settembre 2013, con scadenza quindi il 6 settembre 2014; Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dai richiamati art. 21 della L.R. 11/2004 e all’art. 26 della Legge n. 488/1999 che non risultano attivate convenzioni stipulate dall'Agenzia Intercent-ER e da Consip spa, finalizzate all'acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento; - Considerato che: il personale del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti, assistito dal Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi e dall’Agenzia Intercent-er ha lavorato per molto tempo alla predisposizione del nuovo capitolato tecnico e della documentazione necessaria per lo svolgimento della nuova gara, poiché si è ritenuto necessario modificare, rispetto ai precedenti contratti, alcuni elementi fondamentali, alla luce delle criticità emerse durante le ultime emergenze aviarie che hanno colpito gli allevamenti della Regione, per aumentare l’efficacia del sistema, la rapidità degli interventi e la sicurezza degli operatori coinvolti, mantenendo inalterate le spese a carico della Regione e delle Aziende sanitarie della Regione e in generale adottare una nuova modalità di gestione del contratto, che vedrà la stipula di una Convenzione quadro tra l’Agenzia Intercent-ER e l’operatore economico aggiudicatario, alla quale aderiranno sia il Servizio Veterinario e Igiene degli pagina 6 di 28 alimenti della Direzione generale Sanità e politiche sociali, sia le Aziende sanitarie del territorio regionale per i diversi servizi di competenza; - in data 14 luglio il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti ha inviato all’Agenzia Intercent-er la richiesta di indire una procedura aperta per “l’acquisizione di un servizio di predisposizione ed attuazione di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive nel bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria” - che a tutt’oggi la gara non risulta ancora bandita; Considerato che i servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta, non possono essere interrotti, considerata la preminente necessità di tutelare la salute pubblica e le produzioni zootecniche nel territorio della Regione; Richiamato l’art. 57 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, che al comma 2, lettera c), stabilisce che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”; Dato atto che, a causa dell’imprevedibilità della situazione che si è venuta a creare e dell’esigenza di dare continuità, nell’interesse della tutela della salute pubblica, ai servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta, ricorrono le condizioni per provvedere all’affidamento di tale servizio mediante procedura negoziata così come previsto all’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.; Richiamato l’art. 1 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 che pagina 7 di 28 stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula dei contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”; - - Dato atto, pertanto, che: è possibile procedere, qualora le convenzioni di cui sopra non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di dette convenzioni; il contratto che si approva con il presente atto, nei termini e procedure in esso indicati, è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135/2012; Considerato che, al fine di procedere a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 57, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., si è proceduto a richiedere alla Coop. agricola del Bidente il preventivo per la fornitura dei servizi sotto meglio esplicitati, a valere per un arco temporale di massima di 6 mesi, quantificato in relazione alla valutazione sul percorso amministrativo-contabile da attivare per l’individuazione del soggetto contraente; Dato atto che i dirigenti e il funzionario responsabili dell’istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art.14, commi 3 e 4, del D.P.R. n.62/2013; Vista l'offerta presentata dalla Coop. agricola del Bidente Soc. Coop., con sede a Civitella di Romagna - Cusercoli (FC), relativa ai “Servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta”, per un periodo di 6 mesi, per Euro 118.800,00 oltre a Euro 26.136,00 per Iva al 22%, per un totale di Euro 144.936,00 e il Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 966 del 2014, ad essa allegato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Coop. pagina 8 di 28 Bidente, acquisiti agli atti del procedimento in data 29 agosto 2014, con prot. PG/2014/304626; Dato atto, ai sensi di quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 966 del 2014, che le clausole del Patto di integrità costituiscono parte integrante del contratto di appalto; Ritenuto quindi necessario, nelle more dell’espletamento della citata gara di IntercentER, affidare - ricorrendo le condizioni previste all’art. 57, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. – Cooperativa agricola del Bidente Soc. Coop., i servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive nel bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, mantenendo gli stessi livelli di servizio in essere, previsti dal contratto sottoscritto in data 6 settembre 2013, per un periodo massimo di 6 mesi, dando atto che il contratto in oggetto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del d.l. 95/12 convertito in legge n.135 del 2012; - - - Dato atto che: il Codice identificativo di gara, attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione in parola, è il n. 5905749A3D; l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; si è provveduto ad acquisire la documentazione in materia di regolarità contributiva, dalla quale risulta che la Coop. Agricola del Bidente Soc. Coop. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47 comma 2 della L.R. n. 40/2001, e che pertanto si possa procedere con il presente atto all'assunzione dell'impegno di spesa sopra descritto; Visti: - la L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante ”Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4; - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.; pagina 9 di 28 - l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016"; la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016"; la L.R. 18 luglio 2014, n. 17, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione"; la L.R. 18 luglio 2014, n. 18, " Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”; il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all’art. 6; la deliberazione di Giunta regionale n.78 del 27 gennaio 2014 avente ad oggetto “Definizione tetti di spesa - anno 2014 - per incarichi di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, in applicazione del D.L. 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni nella L.30/07/2010, n.122”; la nota prot. NP/2014/1564 del 4 febbraio 2014 della Presidenza con oggetto “Assegnazione budget di direzione anno 2014 riferiti a spese per studi e consulenze, convegni, mostre, pubblicità e manifestazioni di rappresentanza dell’ente (acquisizione di beni e servizi, rif. DGR 2416/08, voci 2-3-4-25-27)”; Dato atto che la spesa di cui sopra, per l’acquisizione di servizi rientranti nella voce n. 24 della tabella della sezione 3 dell’appendice 1 nella parte speciale degli Indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., relativa all’attività n. 1 “Servizi di contrasto all’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame in EmiliaRomagna: predisposizione di misure tecnico–operative e organizzative; messa a disposizione di squadre operative, pagina 10 di 28 adeguatamente formate e attrezzate; determinazione delle modalità di attivazione dei servizi di abbattimento, disinfestazione e bonifica degli impianti” programmata all’obiettivo B dell’allegato - Parte A), parte integrante della deliberazione di Giunta regionale n. 277/2014 e s.m.i. ed attuata col presente provvedimento, non è soggetta a budget, né ad analisi e monitoraggio; Visto l’art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. n. 40/2001 e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto; Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)” e s.m.; Richiamate infine le delibere della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377 del 20 settembre 2010, n. 1222 del 4 agosto 2011, n. 1511 del 24 ottobre 2011 e n. 725 del 4 giugno 2012; Dato atto dei pareri allegati; d e t e r m i n a 1) di affidare, per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente richiamati, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 277/2014 e s.m., ricorrendo le condizioni previste all’art. 57, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., alla Coop. Agricola del Bidente Soc. Coop., con sede in Civitella di Romagna, i servizi dettagliati nell’allegato schema di contratto per un periodo massimo di 6 mesi per un corrispettivo di Euro 118.800,00, oltre a Euro 26.136,00 per Iva al 22% e un totale di Euro 144.936,00; 2) di approvare, al fine di regolare i rapporti tra le parti, il contratto di cui allo schema - Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso si provvederà ai sensi della normativa regionale vigente in materia di organizzazione, della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. e in applicazione di quanto previsto dalla L. n. 190 del 2012, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; pagina 11 di 28 3) di dare atto che il predetto contratto avrà validità a far data dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni e durata massima di 6 mesi e che lo stesso è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del d.l. 95/12 convertito in legge n.135 del 2012; 4) di dare atto: - che il Codice identificativo di gara derivato, attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione in parola, è il n. 5905749A3D; - che l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; - che si è provveduto ad acquisire l’attestazione di correntezza contributiva (documento equivalente al DURC per le Aziende agricole), attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Servizio, dal quale risulta che la sopracitata ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; 5) di imputare la spesa di Euro 144.936,00 registrandola al n. 3582 di impegno sul capitolo di spesa 64423 “Spese per le attività di controllo delle malattie animali e per azioni di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (decisione del Consiglio Europeo (90/424/CEE) del 26 giugno 1990) Mezzi statali” - UPB 1.5.1.2.18371 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 6) di dare atto che alla liquidazione si provvederà con propri atti formali, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal DPR n. 207/2010 e s.m., dall’art. 51 della L.R. n. 40/2001, dalla delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m. e dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’allegato schema di contratto, a presentazione di regolari fatture, previo accertamento delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni stesse, con periodicità trimestrale ad esclusione dell’operazione di saldo, da eseguirsi anche in funzione del verificarsi della condizione di cui al punto 7) che precede; pagina 12 di 28 1) di dare atto che si darà corso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m., secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni dei Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014. Gabriele Squintani pagina 13 di 28 Allegato parte integrante - 1 Allegato A) Schema di contratto per l’affidamento di servizi di predisposizione e attuazione dei servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali ai sensi della normativa nazionale e comunitaria (C.I.G. n. 5905749A3D) Fra la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna Via Aldo Moro, 21 (codice fiscale n. 80062590379), di seguito Amministrazione regionale/Regione rappresentata dal dott._______________________, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti, domiciliato per le sue funzioni in Bologna, Viale A. Moro 52, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___________ del _____________: e la Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop (di seguito Coop. Bidente), con sede in Civitella di Romagna (FC), in Via San Martino in Varolo loc. Cusercoli (C.F. e P.IVA 00290070408) rappresentata dal legale rappresentante ___________________________, premesso che con determinazione n. 159 del 23.06.2011 il Direttore dell'Agenzia Intercent-ER ha provveduto ad aggiudicare alla Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop., (di seguito denominata per brevità Coop. Bidente) la gara indetta dalla stessa Direzione con determinazione n. 62 del 07/03/2011 mediante procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l'acquisizione del servizio di predisposizione ed attuazione di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame in Emilia-Romagna per le quali è richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta; che in esecuzione della suddetta determinazione è stato sottoscritto tra le parti il 5/08/2011, Rep. n.4368, il contratto della durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione; che il medesimo Contratto all’art. 11, prevedeva che la Regione potesse affidare, entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., al operatore economico aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con il citato contratto; che in data 6 settembre 2013 la Coop. Bidente ha sottoscritto un contratto con la Regione, avente durata di dodici mesi decorrenti dall’avvio dell’esecuzione, avvenuta in data 7 settembre 2013 e scadenza in data 6 settembre 2014 che la Coop. Bidente si è dichiarata disponibile alla realizzazione dei servizi in oggetto, così come risulta dall’offerta acquisita agli atti del Servizio competente della Regione con prot. n. PG/2014/304626 del 29/08/2014 e ha dichiarato di accettare le clausole del patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 966 del 2014 che la Giunta regionale con delibera n. 966 del 2014 ha approvato il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contatto: convengono quanto segue: Art.1 pagina 14 di 28 (Finalità ) I servizi oggetto del presente contratto perseguono lo scopo preminente di assicurare, da parte dell’Amministrazione regionale, ogni forma di tutela e di salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica e del patrimonio zootecnico attraverso il potenziamento dell'azione di prevenzione e l’approntamento di efficaci misure tecniche, organizzative ed operative atte a contrastare e mitigare il rischio di diffusione di eventuali focolai di influenza aviaria nel territorio regionale e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. Art.2 (Oggetto) Oggetto del contratto sono i servizi di seguito elencati: a) la predisposizione, in via preventiva, da parte della Coop. Bidente, delle misure tecnicooperative ed organizzative necessarie, al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 ed il mantenimento, compresa la messa a disposizione di squadre operative, adeguatamente formate ed attrezzate, da impiegare nei siti sospetti o eventualmente interessati da focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; b) la determinazione delle modalità di attivazione dei servizi di abbattimento, in caso di sospetto o di accertato focolaio di influenza aviaria, dei capi sospetti di infezione o infetti, di disinfezione e di bonifica degli impianti e sospetti di infezione delle aree interessate, nel rispetto delle direttive e delle istruzioni all’uopo impartite dalle competenti autorità veterinarie e sanitarie del territorio regionale; c) la determinazione delle modalità di attivazione dei servizi di abbattimento dei capi sospetti di infezione o infetti, in caso di sospetto o di accertato focolaio di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; d) la determinazione delle modalità di attuazione dei conseguenti servizi di disinfezione e di bonifica degli impianti e delle aree interessate, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle istruzioni all’uopo impartite dalle competenti autorità veterinarie e sanitarie del territorio regionale. Art.3 (Attività della Società) Attività Preventive Per l'approntamento preventivo delle misure tecnico-operative ed organizzative di cui all'art. 2 lett. a), la Coop. Bidente è tenuta a: 1. costituire un nucleo formato da apposite squadre operative, nella misura minima di 2, i cui componenti devono essere sottoposti agli esami medici ed alle vaccinazioni prescritti da norme di legge, alla formazione e al relativo equipaggiamento, garantendone la pronta reperibilità; 2. acquisire i necessari dispositivi di protezione individuale sia del tipo usa/getta sia del tipo ad uso reiterato; 3. allestire le misure organizzative e le attrezzature necessarie per l’attivazione tempestiva degli eventuali interventi previsti dall’articolo 2, lettera b) in applicazione delle disposizioni operative vigenti e di quanto stabilito dai manuali operativi nazionali per l’influenza aviaria, garantendo la pronta reperibilità del personale; 4. allestire le misure organizzative e le attrezzature necessarie per l’attivazione tempestiva degli eventuali interventi previsti dall’articolo 2, lettera c) in applicazione delle disposizioni operative 2 pagina 15 di 28 vigenti e di quanto specificato nei manuali Operativi nazionali predisposti per la gestione delle altre malattie diffusive del bestiame e garantire la pronta reperibilità del personale. In particolare la Coop. Bidente dovrà avere disponibilità di: 1. n. 8 cassoni scarrabili da 20 mc e di 1 cassone da 5 mc per l’abbattimento dei capi ed il loro trasporto, in caso d’uso, presso gli allevamenti interessati e successivamente fino agli impianti di smaltimento autorizzati, in aggiunta ai cassoni che potranno essere resi disponibili e trasportati direttamente dal soggetto incaricato dalla Regione Emilia-Romagna delle attività di smaltimento delle carcasse. 2. personale operativo, in numero pari ad almeno 45 unità, da destinare alle attività di prelievo e abbattimento dei capi, adeguatamente formato relativamente a: modalità operative e tutela del benessere animale nelle operazioni di movimentazione e abbattimento di animali e modalità di pulizia per la disinfezione degli allevamenti. Il personale dovrà essere sottoposto alle prescritte vaccinazioni e a specifica formazione. 3. personale di coordinamento da destinare alle attività di presidio e coordinamento operativo sul territorio regionale. Il personale dovrà essere sottoposto alle prescritte vaccinazioni e a specifica formazione. 4. dotazione di mezzi ed attrezzature così articolata: 2 container uso spogliatoio-bagno 2 escavatore o terna 2 pala meccanica caricatrice 2 autocarro con braccio 4 stazioni mobili disinfezione 2 generatore EE 4 idropulitrici 2 motocompressore 4 punti luce per illuminazione notturno pozzetti, cassoni, teloni, bombole, cavi, tubi, in quantità sufficiente; paratoie, rampe e altri materiali e attrezzature per la cattura, il contenimento e la mobilitazione degli animali verso i campi di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico dei volatili secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di bovini secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di suini secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di ovi-caprini secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di equini secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e attrezzature per la movimentazione delle carcasse degli animali abbattuti o morti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie; materiali e mezzi per il trattamento del letame, dei mangimi, paglia, fieno e di tutti gli altri materiali che in base ai manuali operativi specifici delle malattie devono essere distrutti o pagina 16 di 28 trattati per l’inattivazione dell’agente causale del focolaio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli stessi manuali operativi. 5. Materiale di consumo: disinfettanti e DPI usa e getta 6. DPI da assegnare ai singoli operatori (tipo FP3 ventilati) e dei DPI a consumo giornaliero; 7. sistema di organizzazione del magazzino e di gestione del personale per garantire la pronta disponibilità delle dotazioni sopra descritte entro 36 ore dalla richiesta di attivazione di intervento. Attività di mantenimento del sistema Questa fase riguarda il mantenimento del servizio di prevenzione come sopra descritto per un periodo di un anno decorrente dalla data di stipula del contratto. Ai fini dell’impegno del personale e dei mezzi ed attrezzature sono previsti: una indennità per la pronta disponibilità di un numero di almeno 20 addetti selezionati e formati; vaccinazioni prescritte e in particolare la vaccinazione nei confronti dell’influenza stagionale di tutto il personale operativo e di coordinamento l’accensione di un’assicurazione contro gli infortuni a favore del personale operativo e del personale di coordinamento; una indennità per prenotazione dei mezzi e delle attrezzature per l’esecuzione del servizio; aggiornamento professionale del personale operativo e di coordinamento compresa almeno una esercitazione o simulazione durante il periodo di validità del contratto organizzate in collaborazione con il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione; manutenzione e adeguamento di mezzi e attrezzature. Il mantenimento del servizio resta attivo anche durante la fase di emergenza. Attività di potenziamento del servizio di prevenzione Su richiesta dell’Amministrazione regionale, la Coop. Bidente si attiverà per potenziare le squadre inizialmente predisposte con il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a fronteggiare le necessità sopravvenute, secondo le quantità richieste e nei limiti effettivamente reperibili. Art.4 (Attività operative eventuali della Coop. Bidente) In caso di sospetto di infezione o di infezione accertata, in uno o più allevamenti situati nel territorio regionale, la Coop. Bidente deve assicurare l’intervento delle squadre operative, per l’esecuzione delle azioni indicate all’art. 2, lett. b), nella misura necessaria, secondo le modalità tecnico – operative ed i parametri temporali, definiti nell’Art.3 Gli eventuali interventi hanno luogo sotto la direzione dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente sull’azienda sede di focolaio, secondo quanto previsto dai rispettivi Manuali operativi predisposti dai Centri di Referenza Nazionali, quando presenti prodotti dai Centri di Referenza Nazionali . Esecuzione del servizio Il servizio riguarda l’attivazione degli interventi di abbattimento in caso di sospetto o di accertato focolaio malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio, ai sensi della normativa nazionale e/o comunitaria sotto la direzione delle autorità veterinarie competenti, secondo quanto previsto dai rispettivi Manuali operativi predisposti dai Centri di Referenza Nazionali, se presenti. I costi per l’esecuzione del servizio e della disinfezione saranno a carico delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti. L’intervento viene attivato da parte della AUSL territorialmente competente sull’azienda sede di focolaio. In caso di più focolai contemporanei il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della 4 pagina 17 di 28 Regione Emilia-Romagna coordina le richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Le squadre richieste debbono essere sul luogo indicato con la massima sollecitudine e comunque entro 36 ore dalla richiesta di attivazione. Per ogni giorno di intervento e per ogni squadra deve essere compilato un rapporto contenente il numero degli operatori messi a disposizione dalla Coop. Bidente, le ore di lavoro effettuate, le prestazioni rese e le eventuali specifiche indicazioni o prescrizioni impartite dai veterinari delle Aziende Sanitarie locali. Il rapporto, vistato dal veterinario dell’ Azienda Sanitaria locale competente, deve essere inviato al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione. Coop. Bidente Le attività da svolgersi a seguito della attivazione richiesta dalla Azienda U.S.L. comprendono: il trasferimento, sul luogo dell’intervento, di una squadra composta da personale e da una dotazione di mezzi e attrezzature come sotto specificato; l’accantieramento; l’esecuzione delle operazioni volte all’abbattimento dei capi infetti o sospettati d’infezione in base alle direttive impartite dal referente del Servizio Veterinario competente e alle indicazioni del Manuale operativo; organizzazione di concerto con il Servizio Veterinario della AUSL competente sul territorio dove ha sede l’azienda oggetto dell’intervento, delle attività di trasporto e smaltimento delle carcasse o delle soluzioni più idonee comprensive della valutazione dei costi; la presa in carico dei costi di trasporto e smaltimento in via temporanea per i quali provvederà poi a emettere fattura nei confronti della AUSL competente; la presa in carico dei costi di trasporto e smaltimento secondo il tariffario previsto per le attività di abbattimento qualora questo avvenisse secondo altre modalità per decisione del Servizio Veterinario competente; la disinfezione degli impianti e delle aree in base alle direttive impartite dal referente del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. competente e alle indicazioni del Manuale operativo; la rimozione del cantiere; lo smaltimento dei disinfettanti e dei DPI, il coordinamento delle attività delle squadre , i trasferimenti del personale, i mezzi e le attrezzature. Devono essere organizzate delle squadre con la seguente composizione, caratteristiche e dotazioni: Numero di addetti per squadra: n. 10 (di cui 1 referente) per un numero di squadre pari a 2. Operatività del personale prevista per turni di 8 ore o di durata superiore secondo necessità (con possibilità che si alternino più squadre in successione); Alle squadre operative sono abbinate n. 2 dotazioni di mezzi e attrezzature, ciascuna delle quali così composta: 1 container uso spogliatoio-bagno 1 escavatore o terna 1 pala meccanica caricatrice 1 autocarro con braccio 2 stazioni mobili disinfezione 1 generatore EE 2 idropulitrici 1 motocompressore 2 punti luce per illuminazione notturno pozzetti, cassoni, teloni, bombole, cavi, tubi in quantità sufficiente pagina 18 di 28 paratoie, rampe e altri materiali e attrezzature per la cattura, il contenimento e la mobilitazione degli animali verso i campi di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico dei volatili secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di bovini secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di suini secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di ovi-caprini secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di equini secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti; materiali e attrezzature per la movimentazione delle carcasse degli animali abbattuti o morti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie; materiali e mezzi per il trattamento del letame, dei mangimi, paglia, fieno e di tutti gli altri materiali che in base ai manuali operativi specifici delle malattie devono essere distrutti o trattati per l’inattivazione dell’agente causale del focolaio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli stessi manuali operativi. Materiale di consumo: disinfettanti, DPI usa e getta. Sono inclusi: l’accantieramento, la rimozione finale del cantiere, lo smaltimento dei disinfettanti e dei DPI, il coordinamento delle attività delle squadre , i trasferimenti del personale, i mezzi e le attrezzature, l’organizzazione del trasporto delle carcasse degli animali abbattuti. Sono esclusi: la fornitura idrica ed elettrica, che verrà resa disponibile sul posto. Art. 5 (Attivazione, Gestione e Monitoraggio delle attività) La gestione ed il monitoraggio costante delle attività previste dall’Articolo 3 fanno capo al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, la gestione e monitoraggio delle attività previste dall’Articolo 4 fanno capo alla AUSL territorialmente competente sull’azienda sede di focolaio. Art. 6 (Disposizioni finanziarie e modalità di pagamento) Il corrispettivo per i servizi e le prestazioni (attività di cui agli artt. 2 e 3) che comportano oneri per l’Amministrazione regionale è stabilito in complessivi Euro 118.800,00 oltre a Iva 22% per un totale di Euro 144.936,00 da erogarsi alla Coop. Bidente sulla base dello stato di avanzamento delle attività trimestrali con l’osservanza delle disposizioni recate dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. Il pagamento è subordinato all’accertamento delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizione contrattuali e al rilascio di un certificato di verifica di conformità delle attività oggetto del contratto, successiva emissione e ricevimento di regolari fatture. I pagamenti saranno effettuati previo l’accertamento e la verifica previste al primo periodo del presente articolo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle suddette fatture in osservanza 6 pagina 19 di 28 delle norme in materia di liquidazione e di emissione dell’ordinativo di pagamento, ad avvenuto rilascio della documentazione di regolarità contributiva, con versamento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato ed intestato alla Coop Bidente. Quest’ultima, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Coop Bidente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Le fatture dovranno recare il codice identificativo di gara (C.I.G.) di riferimento e tenere conto di quanto previsto dall’art.4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Sull’importo netto degli acconti dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito alla verifica di conformità ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Per l’eventuale attuazione delle attività previste dall’art. 4, gli oneri relativi, quantificati secondo la offerta economica della Coop. Bidente saranno riconosciuti alla stessa direttamente dalle Aziende Sanitarie territorialmente competenti e saranno determinati in base alla effettiva durata e consistenza degli interventi, sulla base delle quotazioni di cui alla offerta economica della Coop. del Bidente e stabilite con IVA al 22% esclusa come segue: Per influenza aviaria a rischio zoonosico per gli operatori: 1) per predisposizione/rimozione cantiere Euro 2.640,00 2) per 8 ore di attività lavorativa Euro 9.925,00 Costo totale Euro 12.565,00 3) per disinfezione Post-abbattimento Euro 1.835,00 Per altre malattie del bestiame non a rischio zoonosico per gli operatori: 1) per predisposizione/rimozione cantiere Euro 2.365,00 2) per ore di attività lavorativa Euro 7.025,00 Costo totale Euro 9.390,00 3) per disinfezione Post-abbattimento Euro 1.430,00 Art. 7 (Responsabilità ed oneri a carico della Coop. Bidente) La Coop. Bidente è tenuta ad assolvere i compiti definiti nel presente Contratto rispettando i termini temporali previsti per le differenti attività, rispettando, altresì, le prescrizioni e le procedure stabilite e assicurando il rispetto delle normative di volta in volta di interesse con particolare riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela ambientale. Art. 8 Obblighi della Coop. Bidente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Coop. Bidente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. La Coop. Bidente si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna (Bo) della notizia dell’inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente contratto ne costituisce causa di risoluzione secondo quanto previsto dall’art.3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010 e ss.mm. pagina 20 di 28 La Coop Bidente si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti, a pena dio nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 136/2010 e ss.mm.. Art. 9 (Responsabilità ed oneri a carico dell’Amministrazione Regionale) L’Amministrazione regionale provvede ad assicurare, tramite il suo Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti, il necessario raccordo organizzativo ed operativo. L’Amministrazione regionale provvede, altresì, a fornire un supporto qualificato in tutte le fasi di attuazione delle attività oggetto del presente Contratto. Art. 10 (Modalità di esecuzione dei servizi) La Coop. Bidente non può affidare ad altri l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. La Coop. Bidente può affidare solo specifiche operazioni, relative a meri aspetti operativi, ricomprese nel servizio oggetto del presente contratto e comunque per non più del 30% del valore delle attività previste, nel rispetto della normativa vigente.. Nell’ipotesi di affidamento resta impregiudicata la responsabilità della Coop. Bidente per la corretta esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto, nonché ogni danno a persone o a cose eventualmente cagionato dalla ditta subappaltatrice. Art. 11 (Durata) Il presente contratto decorre dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e ha durata massima di 6 mesi, ed è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 95 del 2012 convertito dalla legge n°.135 del 2012. Art. 12 (Penali) Nell’ipotesi di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali specificati dagli articoli 2, 3 e 4 del presente Contratto, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: Euro 10.000,00 per quanto riguarda la fase 1 dell’allegato al Capitolato Tecnico di cui alla determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER n. 62/2011 (attività di predisposizione del servizio di prevenzione); Euro 5.000,00 per quanto riguarda la fase 2 dell’allegato al citato Capitolato Tecnico (attività di mantenimento del sistema); Euro 3.000,00 per il primo giorno di ritardo; Euro 6.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo, nell’ipotesi di ritardata esecuzione delle attivazioni riferite alle 3 squadre di cui all’Allegato al citato Capitolato tecnico. Le penali sopradescritte si applicheranno decorso inutilmente il termine perentorio di adempimento fissato dall’Amministrazione regionale nella sua formale messa in mora. Le somme dovute a titolo di penale dalla Coop. Bidente sono trattenute dalla Regione sugli importi dovuti. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Coop. Bidente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale stessa. È comunque facoltà della Regione, qualora i ritardi si prolunghino oltre il termine di trenta giorni naturali e consecutivi o in caso di insoddisfacente adempimento, di risolvere il contratto sottoscritto 8 pagina 21 di 28 con la Coop. Bidente, dandone comunicazione scritta alla stessa. Resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Art. 13 (Territorio di competenza) L’esecuzione delle prestazioni, previste nel presente Contratto, è riferita al territorio della Regione Emilia-Romagna. Art. 14 (Cauzione definitiva) La Coop Bidente costituisce garanzia fideiussoria, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Art. 15 (Divieto di cessione contratto e dei crediti) E’ fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ fatto assoluto divieto di cedere a terzi i crediti, senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale debitrice, secondo quanto previsto dall’art. 117 del sopra citato decreto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Art. 16 (Risoluzione) La Regione potrà risolvere in ogni tempo il presente Contratto, oltre che nel caso previsto dall'art. 12 (Penali), in caso di grave inadempimento della Coop. Bidente stessa tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto del contratto e se la diffida ad adempiere sia stata senza effetti per 20 giorni dalla notifica. In caso di risoluzione del contratto la Coop. Bidente avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dall'Amministrazione regionale, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalla Regione secondo le norme comuni. La risoluzione del contratto potrà essere richiesta dalla Regione in caso di cessione dell’azienda, di cessione dell’attività, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico di uno dei soggetti componenti la Coop. Bidente. Resterà salva, inoltre, la possibilità per la Regione di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali. Art. 17 (Recesso) La Regione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della Coop. Bidente, dandone avviso scritto di almeno un mese qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all’atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tali ipotesi saranno riconosciute alla Coop. Bidente le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, anche nei casi e con le modalità di cui all’art.1, comma 13 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla L. 135/2012 pagina 22 di 28 Art. 18 (Normativa di riferimento) Fanno parte del presente contratto e ad essi si rinvia per quanto non espressamente ivi previsto e stabilito: - l’offerta della Coop. Bidente, prot. n. PG/2014/304626 del 29/08/2014; - il capitolato tecnico di cui alla determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER n. 62 del 7 marzo 2011, l’offerta economica presentata dall’Affidatario in sede di gara indetta con tale determinazione ed aggiudicata dal medesimo Direttore con determinazione n.159 del 23 giugno 2011, nonché tutta la documentazione a corredo dell’offerta stessa; - le norme del Codice Civile; - la vigente normativa in materia di appalto di servizi (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., D.P.R.207/2010 e s.m. e L.R. 28/2007); Art. 19 (Osservanza di leggi, regolamenti e norme) L’affidatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro possa comunque interessare il presente affidamento. Art. 20 (Controversie) Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente contratto, che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del Foro di Bologna. Art. 21 (Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali) La Coop del Bidente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza. Art. 22 (Spese, imposte e tasse) Tutte le spese imposte o tasse inerenti al presente contratto (bollo, registro, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc) saranno a carico della Coop del Bidente. Per la Regione Emilia-Romagna Il Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti _____________________________ Per la Cooperativa agricola del Bidente Soc. Coop. Il Legale Rappresentante __________________________ 10 pagina 23 di 28 Allegato - Parte integrante e sostanziale al contratto PATTO DI INTEGRITA’IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI L’OPERATORE ECONOMICO Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop), con sede legale in Civitella di Romagna (FC), in Via San Martino in Varolo loc. Cusercoli (C.F. e P.IVA 00290070408) rappresentata dal legale rappresentante ___________________________, con riferimento alla procedura di affidamento, effettuata, ai sensi all’art. 57, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m, dei servizi di predisposizione e attuazione dei servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali ai sensi della normativa nazionale e comunitaria (C.I.G. n. 5905749A3D) dichiara di accettare il seguente patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta n.966 del 30 giugno 2014 Art. 1. Finalità Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. .Art. 2. Obblighi dell’operatore economico L’operatore economico, per partecipare alla procedura: dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa; si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa; si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); pagina 24 di 28 si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi I. guardiania dei cantieri. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. L’ Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza. Art. 4. Violazione del Patto di integrità La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da parte dell’operatore economico, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: l’esclusione dalla procedura di affidamento; la risoluzione di diritto dal contratto. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. Art. 5. Efficacia del patto di integrità Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna. Data ____________ TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO__________________ 12 pagina 25 di 28 FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA________________________________ pagina 26 di 28 Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Gabriele Squintani, Responsabile del SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/12184 data 26/08/2014 IN FEDE Gabriele Squintani pagina 27 di 28 Allegato parere di regolarità contabile REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/12184 data 11/09/2014 IN FEDE Marcello Bonaccurso pagina 28 di 28
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