REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Azienda USL di Modena

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente:
DETERMINAZIONE n° 12521 del 11/09/2014
Proposta:
DPG/2014/12184 del 26/08/2014
Struttura proponente:
SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
Oggetto:
AFFIDAMENTO ALLA COOP. AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP. DI
CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2, LETT. C)
DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM. DEI SERVIZI FINALIZZATI A CONTRASTARE
L'INSORGENZA DI FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA E DI ALTRE MALATTIE
DIFFUSIVE DEL BESTIAME IN ATTUAZIONE DELLA DGR. N.277/2014 E SS.MM.
- CIG 5905749A3D
Autorità emanante:
IL RESPONSABILE - SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI
Firmatario:
GABRIELE SQUINTANI in qualità di Responsabile di servizio
Luogo di adozione:
BOLOGNA
data: 11/09/2014
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Testo dell'atto
SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI
IL RESPONSABILE
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Visti:
il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
in
attuazione
delle
direttive
2004/17/CE
e
2004/18/CE approvato con il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006;
la
circolare
prot.
NP/2011/6914
del
10
giugno
2011,
riguardante
gli
adempimenti
tecnico-procedurali
in
applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e s.m.;
la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008,
recante
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e ss.mm.;
la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio
2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136”;
la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente
ad oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e
gestionali”;
il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali”;
il D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per l'integrale recepimento
della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi
di
pagamento
nelle
transazioni
commerciali,
a
norma
dell'articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n.
180”;
la deliberazione di Giunta regionale del 28/10/2013, n. 1521
recante
la
“Direttiva
per
l’applicazione
della
nuova
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disciplina
dei
ritardi
di
pagamento
nelle
transazioni
commerciali”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle
pubbliche amministrazioni”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre
2013 “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 27 gennaio 2014
“Approvazione del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2014-2016”;
la l.r. 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della
Società dell’informazione” e sue modifiche, ed in particolare
l’art. 21;
il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito con
modificazioni in Legge 6 luglio 2012, n. 94;
il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi
ai
cittadini
nonché
misure
di
rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito,
con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” e successive
modifiche;
la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm. ed in particolare
l’art. 26;
il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),
come
modificato
dal
d.lgs.
15
novembre
2012
n.
218
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”, ed in particolare
l’art. 83, co. 3;
il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia”, in particolare l’art. 31
“Semplificazioni
in
materia
di
DURC”,
convertito
con
modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69,
recante
disposizioni
urgenti
per
il
rilancio
dell'economia”, nonché le circolari Prot. PG/2013/154942 e
PG/2013/208039;
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il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure per la competitività e
la giustizia sociale” convertito, con modificazioni, dalla
Legge 23 giugno 2014, n. 89;
il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
il
D.P.R.
n.
62/2013
“Regolamento
recante
codice
di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30
marzo
2001,
n. 165”, in
particolare l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”, e
la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione
del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in
particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di
interesse e obbligo di astensione” e 13 “Acquisizione di beni
e servizi e affidamento lavori”;
il
Piano
Nazionale
Anticorruzione
(PNA)
di
cui
alla
deliberazione
n.72/2013
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione;
il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016
per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed
Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali
convenzionati” (PTPC);
la deliberazione della Giunta regionale n.966 del 30 luglio
2014 di “Approvazione del Patto d’integrità in materia di
contratti pubblici regionali” pubblicato sul B.U.R.E.R.T.
n.296 del 30/07/2014;
la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione
nella persona del Direttore generale all’organizzazione,
personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo
Broccoli, del 30/06/2014, prot.PG/2014/0248404 “Disposizioni
in materia di legalità e di prevenzione della corruzione:
direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di
acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in
attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”;
il
decreto
legislativo
23.06.2011,
n.
118
recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Dato atto che:
nella deliberazione della Giunta regionale n. 277 del 3/3/2014
recante “L.R. 28/2007 e deliberazione n. 2416/2008 e ss. mm.
Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione
Generale
Sanità
e
Politiche
Sociali
per
l'esercizio
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finanziario
2014
primo
provvedimento”
e
ss.mm.,
nell'Allegato - Parte A), parte integrante e sostanziale del
provvedimento stesso, all’obiettivo B “Realizzazione di misure
di sicurezza contro l’insorgenza di focolai di influenza
aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame” sono state
programmate risorse finanziarie, a valere sul capitolo di
spesa 64423 - UPB 1.5.1.2.18371 del bilancio per l’esercizio
finanziario in corso, per la realizzazione
tra l’altro
dell’attività 1 “Servizi di contrasto all’insorgenza di
focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del
bestiame in Emilia-Romagna: predisposizione di misure tecnico–
operative e organizzative; messa a disposizione di squadre
operative, adeguatamente formate e attrezzate; determinazione
delle modalità di attivazione dei servizi di abbattimento,
disinfestazione e bonifica degli impianti” per complessivi
euro 450.000,00 (Tipologia di spesa di cui alla voce n. 24
della tabella della sezione 3 dell'appendice 1 della parte
speciale degli Indirizzi allegati alla deliberazione 2416/2008
e ss.mm.);
nell’ambito dell’attività sopraindicata, è da ricomprendere,
sulla base della pianificazione delle iniziative operata dal
Direttore generale Sanità e Politiche Sociali, l’attività di
“Contrasto all’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di
altre malattie diffusive del bestiame in Emilia-Romagna:
predisposizione di misure tecnico–operative e organizzative;
messa a disposizione di squadre operative, adeguatamente
formate e attrezzate; determinazione delle modalità di
attivazione dei servizi di abbattimento, disinfestazione e
bonifica degli Impianti” per una spesa complessiva presunta di
Euro 445.000,00, a valere sulle risorse del capitolo di spesa
64423 - UPB 1.5.1.2.18371;
Richiamati:
la propria determinazione n. 9696 del 2/08/2011, con la quale
si è stabilito di acquisire, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. dalla Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop.
con sede a Civitella di Romagna (FC), il servizio di
predisposizione ed attuazione di servizi finalizzati a
contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di
altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia
richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti
nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria, aggiudicati con determinazione n. 159 del
23/06/2011 del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER, a seguito
di procedura di gara aperta, indetta dal medesimo Direttore
con determinazione n. 62 del 7/03/2011;
- il contratto del 5 agosto 2011 - Rep. 4368/2011 della durata di
dodici mesi dalla stipula, il quale all'art. 11, prevedeva che
la Regione potesse affidare al medesimo aggiudicatario, entro i
tre anni successivi alla stipula, nuovi servizi consistenti
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nella ripetizione di servizi analoghi, mediante procedura
negoziata - ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art.
57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;
la propria determinazione n. 11218 del 05/09/2012 con la quale
si è proceduto ad affidare in via di prima ripetizione, ai
sensi dell’art.57, comma 5, lett. b), del D.Lgs 163/2006 e ss.
mm. alla Coop. agricola del Bidente Soc. Coop. di Civitella di
Romagna (FC), lo svolgimento di nuovi servizi analoghi a
quelli acquisiti con il citato contratto Rep. 4368/2011, agli
stessi prezzi unitari e condizioni ivi stabilite;
la propria determinazione n. 10887 del 06/09/2013 e s.m. con
la quale si è proceduto ad affidare in via di seconda
ripetizione, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b), del
D.Lgs 163/2006 e ss. mm. alla Coop. agricola del Bidente Soc.
Coop. di Civitella di Romagna (FC), lo svolgimento di nuovi
servizi analoghi a quelli acquisiti con il citato contratto
Rep. 4368/2011, agli stessi prezzi unitari e condizioni ivi
stabilite e ad approvare lo schema di contratto;
Dato atto che il suddetto contratto, che disciplina i
servizi in oggetto, è stato sottoscritto in data 6 settembre
2013 e ha una durata di dodici mesi dalla data di avvio
dell’esecuzione, avvenuta in data 7 settembre 2013, con
scadenza quindi il 6 settembre 2014;
Verificato,
in
ottemperanza
a
quanto
stabilito
dai
richiamati art. 21 della L.R. 11/2004 e all’art. 26 della
Legge n. 488/1999 che non risultano attivate convenzioni
stipulate
dall'Agenzia
Intercent-ER
e
da
Consip
spa,
finalizzate all'acquisizione di servizi analoghi a quelli
oggetto del presente provvedimento;
-
Considerato che:
il personale del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti,
assistito dal Servizio Affari legislativi e qualità dei
processi normativi e dall’Agenzia Intercent-er ha lavorato per
molto tempo alla predisposizione del nuovo capitolato tecnico
e della documentazione necessaria per lo svolgimento della
nuova gara, poiché si è ritenuto necessario modificare,
rispetto
ai
precedenti
contratti,
alcuni
elementi
fondamentali, alla luce delle criticità emerse durante le
ultime emergenze aviarie che hanno colpito gli allevamenti
della Regione, per aumentare l’efficacia del sistema, la
rapidità degli interventi e la sicurezza degli operatori
coinvolti, mantenendo inalterate le spese a carico della
Regione e delle Aziende sanitarie della Regione e in generale
adottare una nuova modalità di gestione del contratto, che
vedrà la stipula di una Convenzione quadro tra l’Agenzia
Intercent-ER e l’operatore economico aggiudicatario, alla
quale aderiranno sia il Servizio Veterinario e Igiene degli
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alimenti della Direzione generale Sanità e politiche sociali,
sia le Aziende sanitarie del territorio regionale per i
diversi servizi di competenza;
-
in data 14 luglio il Servizio Veterinario e Igiene degli
alimenti ha inviato all’Agenzia Intercent-er la richiesta di
indire una procedura aperta per “l’acquisizione di un servizio
di predisposizione ed attuazione di servizi finalizzati a
contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di
altre malattie diffusive nel bestiame per le quali sia
richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti
nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria”
-
che a tutt’oggi la gara non risulta ancora bandita;
Considerato
che
i
servizi
finalizzati
a
contrastare
l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie
diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento
obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta, non
possono essere interrotti, considerata la preminente necessità
di tutelare la salute pubblica e le produzioni zootecniche nel
territorio della Regione;
Richiamato l’art. 57 del Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con il D.Lgs. n. 163
del 12 aprile 2006 e successive modifiche, che al comma 2,
lettera c), stabilisce che le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara “nella misura
strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da
eventi
imprevedibili
per
le
stazioni
appaltanti,
non
è
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte,
ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza
non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”;
Dato atto che, a causa dell’imprevedibilità della situazione
che si è venuta a creare e dell’esigenza di dare continuità,
nell’interesse della tutela della salute pubblica, ai servizi
finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza
aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali
sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti
nell’azienda infetta, ricorrono le condizioni per provvedere
all’affidamento di tale servizio mediante procedura negoziata
così come previsto all’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.
163 del 12/4/2006 e s.m.;
Richiamato l’art. 1 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 che
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stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla
base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula dei contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;
-
-
Dato atto, pertanto, che:
è possibile procedere, qualora le convenzioni di cui sopra non
siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla
stipula di contratti aventi durata e misura strettamente
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità di dette convenzioni;
il contratto che si approva con il presente atto, nei termini
e procedure in esso indicati, è sottoposto a condizione
risolutiva ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato D.L.
n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135/2012;
Considerato che, al fine di procedere a dare attuazione a
quanto previsto dall’art. 57, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m., si è proceduto a richiedere alla Coop. agricola
del Bidente il preventivo per la fornitura dei servizi sotto
meglio esplicitati, a valere per un arco temporale di massima di
6 mesi, quantificato in relazione alla valutazione sul percorso
amministrativo-contabile da attivare per l’individuazione del
soggetto contraente;
Dato atto che i dirigenti e il funzionario responsabili
dell’istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto
non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi
descritte dall’art.14, commi 3 e 4, del D.P.R. n.62/2013;
Vista l'offerta presentata dalla Coop. agricola del Bidente
Soc. Coop., con sede a Civitella di Romagna - Cusercoli (FC),
relativa ai “Servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di
focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del
bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio
degli animali presenti nell’azienda infetta”, per un periodo di
6 mesi, per Euro 118.800,00 oltre a Euro 26.136,00 per Iva al
22%, per un totale di Euro 144.936,00 e il Patto d’integrità in
materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Giunta
regionale con delibera n. 966 del 2014, ad essa allegato,
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Coop.
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Bidente, acquisiti agli atti del procedimento in data 29 agosto
2014, con prot. PG/2014/304626;
Dato atto, ai sensi di quanto previsto dalla delibera di
Giunta n. 966 del 2014, che le clausole del Patto di integrità
costituiscono parte integrante del contratto di appalto;
Ritenuto quindi necessario, nelle more dell’espletamento della
citata gara di IntercentER, affidare - ricorrendo le condizioni
previste all’art. 57, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m. – Cooperativa agricola del Bidente Soc. Coop., i
servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di
influenza aviaria e di altre malattie diffusive nel bestiame per
le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali
presenti nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria, mantenendo gli stessi livelli di servizio in
essere, previsti dal contratto sottoscritto in data 6 settembre
2013, per un periodo massimo di 6 mesi, dando atto che il
contratto in oggetto è sottoposto a condizione risolutiva ai
sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del d.l. 95/12
convertito in legge n.135 del 2012;
-
-
-
Dato atto che:
il Codice identificativo di gara, attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture alla procedura di acquisizione in parola, è il n.
5905749A3D;
l’acquisizione
oggetto
del
presente
atto
non
rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”;
si è provveduto ad acquisire la documentazione in materia di
regolarità contributiva, dalla quale risulta che la Coop.
Agricola del Bidente Soc. Coop. è in regola con i versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47 comma 2
della L.R. n. 40/2001, e che pertanto si possa procedere con il
presente atto all'assunzione dell'impegno di spesa sopra
descritto;
Visti:
-
la L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante ”Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4;
-
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche, recante
“Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
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-
l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
di
pubblica
amministrazione;
 la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 "Legge finanziaria regionale
adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n.
40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e
del Bilancio pluriennale 2014-2016";
 la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del
Bilancio pluriennale 2014-2016";
 la L.R. 18 luglio 2014, n. 17, "Legge finanziaria regionale
adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n.
40,
in
coincidenza
con
l'approvazione
della
legge
di
Assestamento
del
bilancio
di
previsione
per
l'esercizio
finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016. Primo
provvedimento generale di variazione";
 la L.R. 18 luglio 2014, n. 18, " Assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio
pluriennale 2014-2016 a norma dell’articolo 30 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale
di variazione”;
 il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, con particolare riferimento all’art. 6;
 la deliberazione di Giunta regionale n.78 del 27 gennaio 2014
avente ad oggetto “Definizione tetti di spesa - anno 2014 - per
incarichi di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza, in applicazione del D.L. 31/05/2010, n.78,
convertito con modificazioni nella L.30/07/2010, n.122”;
 la nota prot. NP/2014/1564 del 4 febbraio 2014 della Presidenza
con oggetto “Assegnazione budget di direzione anno 2014 riferiti
a spese per studi e consulenze, convegni, mostre, pubblicità e
manifestazioni di rappresentanza dell’ente (acquisizione di beni
e servizi, rif. DGR 2416/08, voci 2-3-4-25-27)”;
Dato atto che la spesa di cui sopra, per l’acquisizione di
servizi rientranti nella voce n. 24 della tabella della sezione 3
dell’appendice 1 nella parte speciale degli Indirizzi allegati
alla deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., relativa all’attività n.
1 “Servizi di contrasto all’insorgenza di focolai di influenza
aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame in EmiliaRomagna:
predisposizione
di
misure
tecnico–operative
e
organizzative;
messa
a
disposizione
di
squadre
operative,
pagina 10 di 28
adeguatamente formate e attrezzate; determinazione delle modalità
di attivazione dei servizi di abbattimento, disinfestazione e
bonifica degli impianti” programmata all’obiettivo B dell’allegato
- Parte A), parte integrante della deliberazione di Giunta
regionale
n.
277/2014
e
s.m.i.
ed
attuata
col
presente
provvedimento, non è soggetta a budget, né ad analisi e
monitoraggio;
Visto l’art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n.
102/2009, in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche
Amministrazioni;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma
2, della L.R. n. 40/2001 e che pertanto l’impegno di spesa possa
essere assunto con il presente atto;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 2191 del 28
dicembre 2009, recante “Misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con
legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)” e s.m.;
Richiamate infine le delibere della Giunta regionale n. 1057
del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377 del 20
settembre 2010, n. 1222 del 4 agosto 2011,
n. 1511 del 24
ottobre 2011 e n. 725 del 4 giugno 2012;
Dato atto dei pareri allegati;
d e t e r m i n a
1)
di affidare, per i motivi esposti in premessa che qui
s’intendono integralmente richiamati, in attuazione della
delibera della Giunta regionale n. 277/2014 e s.m.,
ricorrendo le condizioni previste all’art. 57, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., alla Coop.
Agricola del Bidente Soc. Coop., con sede in Civitella di
Romagna, i servizi dettagliati nell’allegato schema di
contratto per un periodo massimo di 6 mesi per un
corrispettivo di Euro 118.800,00, oltre a Euro 26.136,00 per
Iva al 22% e un totale di Euro 144.936,00;
2)
di approvare, al fine di regolare i rapporti tra le parti, il
contratto di cui allo schema - Allegato A), parte integrante
e sostanziale della presente determinazione, dando atto che
alla sottoscrizione dello stesso si provvederà ai sensi della
normativa regionale vigente in materia di organizzazione,
della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. e in
applicazione di quanto previsto dalla L. n. 190 del 2012, dal
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione
Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;
pagina 11 di 28
3)
di dare atto che il predetto contratto avrà validità a far
data dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni e durata
massima di 6 mesi e che lo stesso è sottoposto a condizione
risolutiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 3
del d.l. 95/12 convertito in legge n.135 del 2012;
4)
di dare atto:
- che il Codice identificativo di gara derivato, attribuito
dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione
in parola, è il n. 5905749A3D;
- che l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”;
- che si è provveduto ad acquisire l’attestazione di
correntezza contributiva (documento equivalente al DURC
per le Aziende agricole), attualmente in corso di
validità, trattenuto agli atti del Servizio, dal quale
risulta che la sopracitata ditta è in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
5)
di imputare la spesa di Euro 144.936,00 registrandola al n.
3582 di impegno sul capitolo di spesa 64423 “Spese per le
attività di controllo delle malattie animali e per azioni di
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (decisione
del Consiglio Europeo (90/424/CEE) del 26 giugno 1990) Mezzi statali” - UPB 1.5.1.2.18371 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria
disponibilità;
6)
di dare atto che alla liquidazione si provvederà con propri
atti formali, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m. e
di quanto previsto dal DPR n. 207/2010 e s.m., dall’art. 51
della L.R. n. 40/2001, dalla delibera della Giunta regionale
n. 2416/2008 e s.m. e dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231
“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali",
come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, secondo quanto
previsto dall’art. 5 dell’allegato schema di contratto, a
presentazione di regolari fatture, previo accertamento delle
prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste
nei
documenti
contrattuali,
nonché
emissione
dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni
stesse,
con
periodicità
trimestrale
ad
esclusione
dell’operazione di saldo, da eseguirsi anche in funzione del
verificarsi della condizione di cui al punto 7) che precede;
pagina 12 di 28
1)
di dare atto che si darà corso agli adempimenti di cui al
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni” e s.m., secondo le indicazioni operative
contenute nelle deliberazioni dei Giunta regionale n.
1621/2013 e n. 68/2014.
Gabriele Squintani
pagina 13 di 28
Allegato parte integrante - 1
Allegato A)
Schema di contratto per l’affidamento di servizi di predisposizione e attuazione dei servizi
finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive
del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria (C.I.G. n. 5905749A3D)
Fra
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna Via Aldo Moro, 21 (codice fiscale n.
80062590379),
di
seguito
Amministrazione
regionale/Regione
rappresentata
dal
dott._______________________, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene
degli alimenti, domiciliato per le sue funzioni in Bologna, Viale A. Moro 52, in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. ___________ del _____________:
e
la Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop (di seguito Coop. Bidente), con sede in Civitella di
Romagna (FC), in Via San Martino in Varolo loc. Cusercoli (C.F. e P.IVA 00290070408)
rappresentata dal legale rappresentante ___________________________,
premesso






che con determinazione n. 159 del 23.06.2011 il Direttore dell'Agenzia Intercent-ER ha
provveduto ad aggiudicare alla Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop., (di seguito
denominata per brevità Coop. Bidente) la gara indetta dalla stessa Direzione con determinazione
n. 62 del 07/03/2011 mediante procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l'acquisizione del
servizio di predisposizione ed attuazione di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di
focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame in Emilia-Romagna per le
quali è richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta;
che in esecuzione della suddetta determinazione è stato sottoscritto tra le parti il 5/08/2011, Rep.
n.4368, il contratto della durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione;
che il medesimo Contratto all’art. 11, prevedeva che la Regione potesse affidare, entro i tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale, con procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., al operatore economico
aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con
il citato contratto;
che in data 6 settembre 2013 la Coop. Bidente ha sottoscritto un contratto con la Regione,
avente durata di dodici mesi decorrenti dall’avvio dell’esecuzione, avvenuta in data 7 settembre
2013 e scadenza in data 6 settembre 2014
che la Coop. Bidente si è dichiarata disponibile alla realizzazione dei servizi in oggetto, così
come risulta dall’offerta acquisita agli atti del Servizio competente della Regione con prot. n.
PG/2014/304626 del 29/08/2014 e ha dichiarato di accettare le clausole del patto di integrità in
materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 966 del
2014
che la Giunta regionale con delibera n. 966 del 2014 ha approvato il Patto di Integrità in materia
di contratti pubblici regionali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
contatto:
convengono quanto segue:
Art.1
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(Finalità )
I servizi oggetto del presente contratto perseguono lo scopo preminente di assicurare, da parte
dell’Amministrazione regionale, ogni forma di tutela e di salvaguardia della salute e dell'incolumità
pubblica e del patrimonio zootecnico attraverso il potenziamento dell'azione di prevenzione e
l’approntamento di efficaci misure tecniche, organizzative ed operative atte a contrastare e mitigare
il rischio di diffusione di eventuali focolai di influenza aviaria nel territorio regionale e di altre
malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria.
Art.2
(Oggetto)
Oggetto del contratto sono i servizi di seguito elencati:
a)
la predisposizione, in via preventiva, da parte della Coop. Bidente, delle misure tecnicooperative ed organizzative necessarie, al perseguimento delle finalità di cui al precedente
articolo 1 ed il mantenimento, compresa la messa a disposizione di squadre operative,
adeguatamente formate ed attrezzate, da impiegare nei siti sospetti o eventualmente
interessati da focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le
quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria;
b)
la determinazione delle modalità di attivazione dei servizi di abbattimento, in caso di
sospetto o di accertato focolaio di influenza aviaria, dei capi sospetti di infezione o infetti,
di disinfezione e di bonifica degli impianti e sospetti di infezione delle aree interessate, nel
rispetto delle direttive e delle istruzioni all’uopo impartite dalle competenti autorità
veterinarie e sanitarie del territorio regionale;
c)
la determinazione delle modalità di attivazione dei servizi di abbattimento dei capi sospetti
di infezione o infetti, in caso di sospetto o di accertato focolaio di altre malattie diffusive
del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio ai sensi della normativa
nazionale e comunitaria;
d)
la determinazione delle modalità di attuazione dei conseguenti servizi di disinfezione e di
bonifica degli impianti e delle aree interessate, nel rispetto delle direttive comunitarie e
delle istruzioni all’uopo impartite dalle competenti autorità veterinarie e sanitarie del
territorio regionale.
Art.3
(Attività della Società)
Attività Preventive
Per l'approntamento preventivo delle misure tecnico-operative ed organizzative di cui all'art. 2 lett.
a), la Coop. Bidente è tenuta a:
1. costituire un nucleo formato da apposite squadre operative, nella misura minima di 2, i cui
componenti devono essere sottoposti agli esami medici ed alle vaccinazioni prescritti da norme
di legge, alla formazione e al relativo equipaggiamento, garantendone la pronta reperibilità;
2. acquisire i necessari dispositivi di protezione individuale sia del tipo usa/getta sia del tipo ad uso
reiterato;
3. allestire le misure organizzative e le attrezzature necessarie per l’attivazione tempestiva degli
eventuali interventi previsti dall’articolo 2, lettera b) in applicazione delle disposizioni operative
vigenti e di quanto stabilito dai manuali operativi nazionali per l’influenza aviaria, garantendo la
pronta reperibilità del personale;
4. allestire le misure organizzative e le attrezzature necessarie per l’attivazione tempestiva degli
eventuali interventi previsti dall’articolo 2, lettera c) in applicazione delle disposizioni operative
2
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vigenti e di quanto specificato nei manuali Operativi nazionali predisposti per la gestione delle
altre malattie diffusive del bestiame e garantire la pronta reperibilità del personale.
In particolare la Coop. Bidente dovrà avere disponibilità di:
1. n. 8 cassoni scarrabili da 20 mc e di 1 cassone da 5 mc per l’abbattimento dei capi ed il loro
trasporto, in caso d’uso, presso gli allevamenti interessati e successivamente fino agli impianti
di smaltimento autorizzati, in aggiunta ai cassoni che potranno essere resi disponibili e
trasportati direttamente dal soggetto incaricato dalla Regione Emilia-Romagna delle attività di
smaltimento delle carcasse.
2. personale operativo, in numero pari ad almeno 45 unità, da destinare alle attività di prelievo e
abbattimento dei capi, adeguatamente formato relativamente a: modalità operative e tutela del
benessere animale nelle operazioni di movimentazione e abbattimento di animali e modalità di
pulizia per la disinfezione degli allevamenti. Il personale dovrà essere sottoposto alle prescritte
vaccinazioni e a specifica formazione.
3. personale di coordinamento da destinare alle attività di presidio e coordinamento operativo sul
territorio regionale. Il personale dovrà essere sottoposto alle prescritte vaccinazioni e a specifica
formazione.
4. dotazione di mezzi ed attrezzature così articolata:
 2 container uso spogliatoio-bagno
 2 escavatore o terna
 2 pala meccanica caricatrice
 2 autocarro con braccio
 4 stazioni mobili disinfezione
 2 generatore EE
 4 idropulitrici
 2 motocompressore
 4 punti luce per illuminazione notturno
 pozzetti, cassoni, teloni, bombole, cavi, tubi, in quantità sufficiente;
 paratoie, rampe e altri materiali e attrezzature per la cattura, il contenimento e la mobilitazione
degli animali verso i campi di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai
manuali operativi nazionali per le diverse malattie;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico dei volatili secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di bovini secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di suini secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di ovi-caprini secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di equini secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se
presenti;
 materiali e attrezzature per la movimentazione delle carcasse degli animali abbattuti o morti
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le
diverse malattie;
 materiali e mezzi per il trattamento del letame, dei mangimi, paglia, fieno e di tutti gli altri
materiali che in base ai manuali operativi specifici delle malattie devono essere distrutti o
pagina 16 di 28
trattati per l’inattivazione dell’agente causale del focolaio secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dagli stessi manuali operativi.
5. Materiale di consumo: disinfettanti e DPI usa e getta
6. DPI da assegnare ai singoli operatori (tipo FP3 ventilati) e dei DPI a consumo giornaliero;
7. sistema di organizzazione del magazzino e di gestione del personale per garantire la pronta
disponibilità delle dotazioni sopra descritte entro 36 ore dalla richiesta di attivazione di
intervento.
Attività di mantenimento del sistema
Questa fase riguarda il mantenimento del servizio di prevenzione come sopra descritto per un
periodo di un anno decorrente dalla data di stipula del contratto.
Ai fini dell’impegno del personale e dei mezzi ed attrezzature sono previsti:
 una indennità per la pronta disponibilità di un numero di almeno 20 addetti selezionati e
formati;
 vaccinazioni prescritte e in particolare la vaccinazione nei confronti dell’influenza stagionale di
tutto il personale operativo e di coordinamento
 l’accensione di un’assicurazione contro gli infortuni a favore del personale operativo e del
personale di coordinamento;
 una indennità per prenotazione dei mezzi e delle attrezzature per l’esecuzione del servizio;
 aggiornamento professionale del personale operativo e di coordinamento compresa almeno una
esercitazione o simulazione durante il periodo di validità del contratto organizzate in
collaborazione con il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione;
 manutenzione e adeguamento di mezzi e attrezzature.
Il mantenimento del servizio resta attivo anche durante la fase di emergenza.
Attività di potenziamento del servizio di prevenzione
Su richiesta dell’Amministrazione regionale, la Coop. Bidente si attiverà per potenziare le squadre
inizialmente predisposte con il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a fronteggiare le
necessità sopravvenute, secondo le quantità richieste e nei limiti effettivamente reperibili.
Art.4
(Attività operative eventuali della Coop. Bidente)
In caso di sospetto di infezione o di infezione accertata, in uno o più allevamenti situati nel territorio
regionale, la Coop. Bidente deve assicurare l’intervento delle squadre operative, per l’esecuzione
delle azioni indicate all’art. 2, lett. b), nella misura necessaria, secondo le modalità tecnico –
operative ed i parametri temporali, definiti nell’Art.3
Gli eventuali interventi hanno luogo sotto la direzione dell’Azienda U.S.L. territorialmente
competente sull’azienda sede di focolaio, secondo quanto previsto dai rispettivi Manuali operativi
predisposti dai Centri di Referenza Nazionali, quando presenti prodotti dai Centri di Referenza
Nazionali .
Esecuzione del servizio
Il servizio riguarda l’attivazione degli interventi di abbattimento in caso di sospetto o di accertato
focolaio malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio, ai
sensi della normativa nazionale e/o comunitaria sotto la direzione delle autorità veterinarie
competenti, secondo quanto previsto dai rispettivi Manuali operativi predisposti dai Centri di
Referenza Nazionali, se presenti.
I costi per l’esecuzione del servizio e della disinfezione saranno a carico delle Aziende Sanitarie
territorialmente competenti.
L’intervento viene attivato da parte della AUSL territorialmente competente sull’azienda sede di
focolaio. In caso di più focolai contemporanei il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della
4
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Regione Emilia-Romagna coordina le richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie territorialmente
competenti.
Le squadre richieste debbono essere sul luogo indicato con la massima sollecitudine e comunque
entro 36 ore dalla richiesta di attivazione.
Per ogni giorno di intervento e per ogni squadra deve essere compilato un rapporto contenente il
numero degli operatori messi a disposizione dalla Coop. Bidente, le ore di lavoro effettuate, le
prestazioni rese e le eventuali specifiche indicazioni o prescrizioni impartite dai veterinari delle
Aziende Sanitarie locali.
Il rapporto, vistato dal veterinario dell’ Azienda Sanitaria locale competente, deve essere inviato al
Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione. Coop. Bidente
Le attività da svolgersi a seguito della attivazione richiesta dalla Azienda U.S.L. comprendono:
 il trasferimento, sul luogo dell’intervento, di una squadra composta da personale e da una
dotazione di mezzi e attrezzature come sotto specificato;
 l’accantieramento;
 l’esecuzione delle operazioni volte all’abbattimento dei capi infetti o sospettati d’infezione in
base alle direttive impartite dal referente del Servizio Veterinario competente e alle indicazioni
del Manuale operativo;
 organizzazione di concerto con il Servizio Veterinario della AUSL competente sul territorio
dove ha sede l’azienda oggetto dell’intervento, delle attività di trasporto e smaltimento delle
carcasse o delle soluzioni più idonee comprensive della valutazione dei costi;
 la presa in carico dei costi di trasporto e smaltimento in via temporanea per i quali provvederà
poi a emettere fattura nei confronti della AUSL competente;
 la presa in carico dei costi di trasporto e smaltimento secondo il tariffario previsto per le attività
di abbattimento qualora questo avvenisse secondo altre modalità per decisione del Servizio
Veterinario competente;
 la disinfezione degli impianti e delle aree in base alle direttive impartite dal referente del
Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. competente e alle indicazioni del Manuale operativo;
 la rimozione del cantiere;
 lo smaltimento dei disinfettanti e dei DPI, il coordinamento delle attività delle squadre , i
trasferimenti del personale, i mezzi e le attrezzature.
Devono essere organizzate delle squadre con la seguente composizione, caratteristiche e dotazioni:
Numero di addetti per squadra: n. 10 (di cui 1 referente) per un numero di squadre pari a 2.
Operatività del personale prevista per turni di 8 ore o di durata superiore secondo necessità (con
possibilità che si alternino più squadre in successione);
Alle squadre operative sono abbinate n. 2 dotazioni di mezzi e attrezzature, ciascuna delle quali così
composta:
 1 container uso spogliatoio-bagno
 1 escavatore o terna
 1 pala meccanica caricatrice
 1 autocarro con braccio
 2 stazioni mobili disinfezione
 1 generatore EE
 2 idropulitrici
 1 motocompressore
 2 punti luce per illuminazione notturno
 pozzetti, cassoni, teloni, bombole, cavi, tubi in quantità sufficiente
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 paratoie, rampe e altri materiali e attrezzature per la cattura, il contenimento e la mobilitazione
degli animali verso i campi di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai
manuali operativi nazionali per le diverse malattie;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico dei volatili secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di bovini secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di suini secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di ovi-caprini secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
 materiali e mezzi per l’abbattimento eutanasico di equini secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se
presenti;
 materiali e attrezzature per la movimentazione delle carcasse degli animali abbattuti o morti
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse
malattie;
 materiali e mezzi per il trattamento del letame, dei mangimi, paglia, fieno e di tutti gli altri
materiali che in base ai manuali operativi specifici delle malattie devono essere distrutti o trattati
per l’inattivazione dell’agente causale del focolaio secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e dagli stessi manuali operativi.
Materiale di consumo:
disinfettanti, DPI usa e getta.
Sono inclusi:
l’accantieramento, la rimozione finale del cantiere, lo smaltimento dei disinfettanti e dei DPI, il
coordinamento delle attività delle squadre , i trasferimenti del personale, i mezzi e le attrezzature,
l’organizzazione del trasporto delle carcasse degli animali abbattuti.
Sono esclusi:
la fornitura idrica ed elettrica, che verrà resa disponibile sul posto.
Art. 5
(Attivazione, Gestione e Monitoraggio delle attività)
La gestione ed il monitoraggio costante delle attività previste dall’Articolo 3 fanno capo al Servizio
Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, la gestione e monitoraggio delle attività previste
dall’Articolo 4 fanno capo alla AUSL territorialmente competente sull’azienda sede di focolaio.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie e modalità di pagamento)
Il corrispettivo per i servizi e le prestazioni (attività di cui agli artt. 2 e 3) che comportano oneri per
l’Amministrazione regionale è stabilito in complessivi Euro 118.800,00 oltre a Iva 22% per un
totale di Euro 144.936,00 da erogarsi alla Coop. Bidente sulla base dello stato di avanzamento delle
attività trimestrali con l’osservanza delle disposizioni recate dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modifiche e di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.
Il pagamento è subordinato all’accertamento delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizione
contrattuali e al rilascio di un certificato di verifica di conformità delle attività oggetto del
contratto, successiva emissione e ricevimento di regolari fatture.
I pagamenti saranno effettuati previo l’accertamento e la verifica previste al primo periodo del
presente articolo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle suddette fatture in osservanza
6
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delle norme in materia di liquidazione e di emissione dell’ordinativo di pagamento, ad avvenuto
rilascio della documentazione di regolarità contributiva, con versamento, nel rispetto degli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche, sul
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato ed intestato alla Coop Bidente.
Quest’ultima, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni
che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione,
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Coop Bidente non potrà sollevare
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Le fatture dovranno recare il codice identificativo di gara (C.I.G.) di riferimento e tenere conto di
quanto previsto dall’art.4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Sull’importo netto degli acconti dovrà
essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di
liquidazione finale, in seguito alla verifica di conformità ed al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
Per l’eventuale attuazione delle attività previste dall’art. 4, gli oneri relativi, quantificati secondo la
offerta economica della Coop. Bidente saranno riconosciuti alla stessa direttamente dalle Aziende
Sanitarie territorialmente competenti e saranno determinati in base alla effettiva durata e
consistenza degli interventi, sulla base delle quotazioni di cui alla offerta economica della Coop. del
Bidente e stabilite con IVA al 22% esclusa come segue:
Per influenza aviaria a rischio zoonosico per gli operatori:
1) per predisposizione/rimozione cantiere
Euro 2.640,00
2) per 8 ore di attività lavorativa
Euro 9.925,00
Costo totale
Euro 12.565,00
3) per disinfezione Post-abbattimento
Euro 1.835,00
Per altre malattie del bestiame non a rischio zoonosico per gli operatori:
1) per predisposizione/rimozione cantiere
Euro 2.365,00
2) per ore di attività lavorativa
Euro 7.025,00
Costo totale
Euro 9.390,00
3) per disinfezione Post-abbattimento
Euro 1.430,00
Art. 7
(Responsabilità ed oneri a carico della Coop. Bidente)
La Coop. Bidente è tenuta ad assolvere i compiti definiti nel presente Contratto rispettando i termini
temporali previsti per le differenti attività, rispettando, altresì, le prescrizioni e le procedure stabilite
e assicurando il rispetto delle normative di volta in volta di interesse con particolare riguardo alle
disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela ambientale.
Art. 8
Obblighi della Coop. Bidente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Coop. Bidente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.
La Coop. Bidente si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna (Bo) della notizia dell’inadempimento
delle proprie eventuali controparti (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni relative al presente contratto ne costituisce causa di risoluzione
secondo quanto previsto dall’art.3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.
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La Coop Bidente si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti,
a pena dio nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni
contenute nella legge 136/2010 e ss.mm..
Art. 9
(Responsabilità ed oneri a carico dell’Amministrazione Regionale)
L’Amministrazione regionale provvede ad assicurare, tramite il suo Servizio Veterinario e Igiene
degli Alimenti, il necessario raccordo organizzativo ed operativo.
L’Amministrazione regionale provvede, altresì, a fornire un supporto qualificato in tutte le fasi di
attuazione delle attività oggetto del presente Contratto.
Art. 10
(Modalità di esecuzione dei servizi)
La Coop. Bidente non può affidare ad altri l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
La Coop. Bidente può affidare solo specifiche operazioni, relative a meri aspetti operativi,
ricomprese nel servizio oggetto del presente contratto e comunque per non più del 30% del valore
delle attività previste, nel rispetto della normativa vigente..
Nell’ipotesi di affidamento resta impregiudicata la responsabilità della Coop. Bidente per la corretta
esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto, nonché ogni danno a persone o a cose
eventualmente cagionato dalla ditta subappaltatrice.
Art. 11
(Durata)
Il presente contratto decorre dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e ha durata
massima di 6 mesi, ed è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L.
95 del 2012 convertito dalla legge n°.135 del 2012.
Art. 12
(Penali)
Nell’ipotesi di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali specificati dagli articoli
2, 3 e 4 del presente Contratto, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di applicare le
seguenti penali:
 Euro 10.000,00 per quanto riguarda la fase 1 dell’allegato al Capitolato Tecnico di cui alla
determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER n. 62/2011 (attività di predisposizione
del servizio di prevenzione);
 Euro 5.000,00 per quanto riguarda la fase 2 dell’allegato al citato Capitolato Tecnico (attività di
mantenimento del sistema);
 Euro 3.000,00 per il primo giorno di ritardo;
 Euro 6.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo, nell’ipotesi di ritardata esecuzione delle
attivazioni riferite alle 3 squadre di cui all’Allegato al citato Capitolato tecnico.
Le penali sopradescritte si applicheranno decorso inutilmente il termine perentorio di adempimento
fissato dall’Amministrazione regionale nella sua formale messa in mora.
Le somme dovute a titolo di penale dalla Coop. Bidente sono trattenute dalla Regione sugli importi
dovuti. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Coop.
Bidente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto
sorgere l’obbligo del pagamento della penale stessa.
È comunque facoltà della Regione, qualora i ritardi si prolunghino oltre il termine di trenta giorni
naturali e consecutivi o in caso di insoddisfacente adempimento, di risolvere il contratto sottoscritto
8
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con la Coop. Bidente, dandone comunicazione scritta alla stessa. Resta salvo in ogni caso il diritto
al risarcimento del maggior danno.
Art. 13
(Territorio di competenza)
L’esecuzione delle prestazioni, previste nel presente Contratto, è riferita al territorio della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 14
(Cauzione definitiva)
La Coop Bidente costituisce garanzia fideiussoria, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del
D.Lgs. n.163/2006 e secondo le modalità in esso previste.
Art. 15
(Divieto di cessione contratto e dei crediti)
E’ fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione
stessa, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ fatto assoluto divieto di
cedere a terzi i crediti, senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale
debitrice, secondo quanto previsto dall’art. 117 del sopra citato decreto. In caso di inadempimento
degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto.
Art. 16
(Risoluzione)
La Regione potrà risolvere in ogni tempo il presente Contratto, oltre che nel caso previsto dall'art.
12 (Penali), in caso di grave inadempimento della Coop. Bidente stessa tale da compromettere la
realizzazione del complesso delle attività oggetto del contratto e se la diffida ad adempiere sia stata
senza effetti per 20 giorni dalla notifica.
In caso di risoluzione del contratto la Coop. Bidente avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione
del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute
valide ed accettate dall'Amministrazione regionale, salvo compensazioni per il maggior danno
subito dalla Regione secondo le norme comuni.
La risoluzione del contratto potrà essere richiesta dalla Regione in caso di cessione dell’azienda, di
cessione dell’attività, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico di uno dei soggetti componenti la Coop. Bidente.
Resterà salva, inoltre, la possibilità per la Regione di fare applicare tutte le norme di legge e di
regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
Art. 17
(Recesso)
La Regione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei
confronti della Coop. Bidente, dandone avviso scritto di almeno un mese qualora, a proprio
giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali
modifichino la situazione esistente all’atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano
impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
In tali ipotesi saranno riconosciute alla Coop. Bidente le spese sostenute e/o impegnate alla data di
comunicazione del recesso.
La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, anche nei casi e con le
modalità di cui all’art.1, comma 13 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni,
dalla L. 135/2012
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Art. 18
(Normativa di riferimento)
Fanno parte del presente contratto e ad essi si rinvia per quanto non espressamente ivi previsto e
stabilito:
- l’offerta della Coop. Bidente, prot. n. PG/2014/304626 del 29/08/2014;
- il capitolato tecnico di cui alla determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER n. 62 del
7 marzo 2011, l’offerta economica presentata dall’Affidatario in sede di gara indetta con tale
determinazione ed aggiudicata dal medesimo Direttore con determinazione n.159 del 23 giugno
2011, nonché tutta la documentazione a corredo dell’offerta stessa;
- le norme del Codice Civile;
- la vigente normativa in materia di appalto di servizi (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.,
D.P.R.207/2010 e s.m. e L.R. 28/2007);
Art. 19
(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)
L’affidatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative
vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità
in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro possa comunque interessare il presente
affidamento.
Art. 20
(Controversie)
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del
presente contratto, che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute in via esclusiva alla
giurisdizione del Foro di Bologna.
Art. 21
(Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex
dipendenti regionali)
La Coop del Bidente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere
dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001 (28.11.2012), non ha
affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro
cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri
autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
Art. 22
(Spese, imposte e tasse)
Tutte le spese imposte o tasse inerenti al presente contratto (bollo, registro, quietanza, diritti fissi di
segreteria, ecc) saranno a carico della Coop del Bidente.
Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Servizio Veterinario
e Igiene Alimenti
_____________________________
Per la Cooperativa agricola del Bidente Soc.
Coop.
Il Legale Rappresentante
__________________________
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Allegato - Parte integrante e sostanziale al contratto
PATTO DI INTEGRITA’IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
L’OPERATORE ECONOMICO
Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop), con sede legale in Civitella di Romagna (FC), in Via
San Martino in Varolo loc. Cusercoli (C.F. e P.IVA 00290070408) rappresentata dal legale
rappresentante ___________________________,
con riferimento alla procedura di affidamento, effettuata, ai sensi all’art. 57, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m, dei servizi di predisposizione e attuazione dei servizi finalizzati a
contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per
le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria (C.I.G. n. 5905749A3D) dichiara di accettare il seguente patto di integrità, approvato
dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta n.966 del 30 giugno 2014
Art. 1. Finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’Amministrazione
aggiudicatrice e l’operatore economico, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza.
.Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico, per partecipare alla procedura:
 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto
del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente
da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad
alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di
denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura,
e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di
avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi
della vigente normativa;
 si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dell’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti
dell’Amministrazione stessa;
 si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di
integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
 assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
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 si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
 si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di
subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e
correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo
intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di
detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali,
compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti
d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art.
13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del
D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio,
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o
al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
L’ Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti
l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga
garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
La violazione da parte dell’operatore economico, di uno degli impegni previsti suo carico
dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la
violazione è accertata:
 l’esclusione dalla procedura di affidamento;
 la risoluzione di diritto dal contratto.
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, d.lgs.104/2010;
è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
Art. 5. Efficacia del patto di integrità
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del
contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità
sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.
Data ____________
TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO__________________
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FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA________________________________
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Allegato parere di regolarità amministrativa
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Gabriele Squintani, Responsabile del SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI
ALIMENTI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2014/12184
data 26/08/2014
IN FEDE
Gabriele Squintani
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Allegato parere di regolarità contabile
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2014/12184
data 11/09/2014
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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