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Rödl & Partner per il Centro-Sud
Newsletter - Opportunità, novità, notizie
Edizione: 4/2014 · www.roedl.com/it
Internazionalizzazione
Sviluppo
Sommario:
Internazionalizzazione e Sviluppo
> Rating di Legalità: una nuova opportunità di sviluppo
per le imprese sane del Centro Sud
> Regioni Convergenza: Opportunità per Comuni e
Imprese con i contributi a fondo perduto per le
energie rinnovabili ed il risparmio energetico nella
Pubblica Amministrazione
> Dieci anni della Legge sul Franchising – Proposte di
riforma per un modello di business vincente nel
Centro-Sud
> Pacchetto “Crescita”: bonus investimenti
l’acquisto di beni strumentali nuovi
per
Imprese straniere nel Centro Sud
> Italia Startup Visa - Nuova politica di immigrazione
del Governo italiano per attrarre imprenditori
innovativi stranieri
Enti Pubblici
> Decreto Legge 90/2014: le disposizioni di maggior
interesse per gli Enti Locali e le società pubbliche
e
> Rating di Legalità: una nuova opportunità di sviluppo per le imprese sane del Centro Sud
di Alessandra Mari, Rödl & Partner Roma
Con deliberazione 5 giugno 2014 n. 24953, l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato il
nuovo Regolamento in materia di Rating di Legalità in
attuazione dell’art.5-ter Decreto Legge 24 gennaio
2012 n. 1 e del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico
20 febbraio 2014 n. 57. Il nuovo Regolamento, entrato
in vigore il 7 luglio 2014, sostituisce il precedente, di
cui alla deliberazione della stessa Autorità Garante 14
novembre 2012 n. 24075.
Come noto, il Rating di Legalità è stato istituito dal
Governo Monti con il citato art.5-ter al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti
aziendali e al contempo premiare le imprese virtuose in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni e in sede di accesso al
credito bancario.
Bandi e Finanziamenti
> Agribusiness: Horizon 2020
programmazione 2014-2020
e
FEASR
nella
> Garanzia Giovani: finanziamento alla formazione e
inserimento dei giovani dai 15 ai 29 anni
Dal punto di vista delle imprese, infatti, dal possesso
del Rating di Legalità derivano:
>
sistemi di premialità in termini di preferenza in
graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo e riserva di quota delle risorse finanziarie
allocate ai fini della concessione dei contributi
e finanziamenti di cui al Decreto Legislativo 31
marzo 1998 n. 123, da intendersi in senso
ampio e quindi nell’accezione che, ai sensi
dell’art.7 del predetto Decreto Legislativo, in-
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clude: crediti d'imposta, bonus fiscali e concessione di garanzie, oltre che contributi in
conto capitale, contributi in conto interessi e
finanziamenti agevolato;
>
facilitazioni nell’accesso al credito bancario, in
quanto le banche, pur rimanendo libere di non
concedere il finanziamento, debbono tenere
conto del Rating non soltanto nel processo di
istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e
dei costi per la concessione di finanziamenti,
ma anche nell’ambito delle variabili utilizzate
per la valutazione di accesso al credito dell'impresa interessata e nella determinazione delle
condizioni economiche di erogazione, ove ne
riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento
del rapporto creditizio; le banche sono anche
tenute a indicare, in un’apposita relazione annuale alla Banca d’Italia, i casi in cui il Rating
non influisca sui tempi e costi dell’istruttoria
ovvero sulle condizioni economiche di erogazione.
Da non sottovalutare sono anche i benefici del Rating
di Legalità per le Pubbliche Amministrazioni, soprattutto in termini di semplificazione di istruttorie procedimentali e quindi di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa.
Possono richiedere il Rating di Legalità:
>
le imprese (in forma individuale o collettiva)
aventi sede operativa nel territorio italiano;
>
che abbiano raggiunto un fatturato minimo di
2.000.000 di Euro nell’ultimo esercizio chiuso
nell’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale
competente e pubblicato ai sensi di legge
>
che, alla data della richiesta di rating, risultino
iscritte nel Registro delle Imprese da almeno
due anni.
Il Rating si sostanzia nell’attribuzione di un punteggio
base pari a ★ (una stella), che, al ricorrere di certe
condizioni, viene incrementato di un + (un più); il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di
una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.
I requisiti per ottenere il rating minimo di una ★
sono i seguenti:
>
assenza – nel caso di imprese individuali nei
confronti del titolare e del direttore tecnico e,
nel caso di imprese collettive nei confronti degli amministratori, del direttore generale, del
direttore tecnico, del rappresentante legale
nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa –
di: misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali, sentenze di condanna, decreti penali
di condanna, sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per i reati di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e per
i reati tributari di cui al Decreto Legislativo 10
marzo 2000 n. 74; e assenza di azioni penali
iniziate per delitti aggravati ai sensi dell’articolo
7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152;
>
assenza di sentenze di condanna e misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti
dai reati di cui al Decreto Legislativo 8 giugno
2001 n. 231;
>
assenza di provvedimenti di condanna della
stessa Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato e della Commissione Europea per
illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato
nel biennio precedente la richiesta di rating;
>
assenza di provvedimenti di condanna
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato per pratiche commerciali scorrette, ai
sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del Codice del
Consumo e di provvedimenti di condanna per
inottemperanza
a
quanto
disposto
dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12
dello stesso Codice, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato
nel biennio precedente la richiesta di rating;
>
assenza di provvedimenti - dell’Autorità competente - di accertamento del mancato rispetto
all’obbligo di pagamento di imposte e tasse,
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating (sono esclusi gli atti
di accertamento per i quali, nei casi previsti
dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito
di adesione o acquiescenza);
>
assenza di provvedimenti - dell’Autorità competente - di accertamento del mancato rispetto
delle previsioni di legge relative alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di
accertamento di violazioni in materia di obbli2
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ghi retributivi, contributivi e assicurativi e di
obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti
i propri dipendenti e collaboratori, divenuti
inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating (sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza);
>
presenza di prassi aziendale in base alla quale i
pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di Euro 1.000 vengono effettuati esclusivamente per il tramite di
strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
>
assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui l’impresa è o è stata
beneficiaria, per i quali non siano stati assolti
gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in
giudicato nel biennio precedente la richiesta di
rating;
>
assenza di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.
Circa il primo requisito, è previsto che dopo cinque
anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del
provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se, nei confronti dei soggetti sopra menzionati,
non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo
405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7
del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, non sono
state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e
non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di
condanna anche non definitivi ai sensi del presente
articolo; nei confronti dell’impresa non sono state
emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti; l’impresa
deve inoltre dimostrare la totale dissociazione
dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via
definitiva
Inoltre, in deroga a questo requisito, il Rating potrà
essere rilasciato se: l’impresa sottoposta a sequestro o
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto
Legge 8 giugno 1992 n. 306 sia stata affidata ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario per
finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva; l’impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sia stata
affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di
Edizione: 4/2014
continuazione o ripresa dell’attività produttiva; i beni
aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all’affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o
ripresa dell’attività produttiva con provvedimento
dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata.
L’incremento del punteggio, invece, dipende dai
seguenti ulteriori requisiti:
>
rispetto dei contenuti del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da
Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne
costituiscono attuazione, del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e
dalla Lega delle Cooperative in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell’Interno con
altre associazioni imprenditoriali, nonché dei
protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
>
utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
>
adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di
un modello organizzativo ai sensi del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
>
adozione di processi volti a garantire forme di
Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità (ad esempio:
principi del Global Compact delle Nazioni Unite; Linee Guida dell’OCSE per le imprese multinazionali; Linee Guida UNI ISO 26000 sulla responsabilità sociale delle organizzazioni; dichiarazione tripartita di principi sulle imprese
multinazionali e la politica sociale - ILO Tripartite Declaration; Dow Jones Sustainability
Index, FTSE4Goods etc.);
>
iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list) (si tratta, in particolare, degli elenchi
formati e tenuti dalle singole Prefetture in base
all’art.1 comma 52 Legge n. 190/2012 nei set3
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tori considerati come esposti maggiormente a
rischio, e cioè, allo stato, le attività di: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei
cantieri);
>
adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o
di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra
imprese e consumatori per la risoluzione di
controversie o di aver adottato protocolli tra
associazioni di consumatori e associazioni di
imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche.
Dal sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato risulta che, allo stato, a poco meno di
due anni dall’emanazione del primo Regolamento,
hanno ottenuto il Rating di Legalità 178 imprese, di
cui alcune con sede al Centro Sud, incluse diverse
società a partecipazione pubblica. E’ probabile che
la ritardata emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 5-ter (emanato solo a febbraio 2014, anziché nei 90 giorni dall’entrata in vigore di detta norma,
come pure era stato previsto) e i dubbi interpretativi
nonché le vicende giudiziarie del primo Regolamento
dell’Autorità, abbiano creato qualche incertezza tra gli
imprenditori. A Decreto attuativo e nuovo Regolamento emanati, invece, considerati i benefici che derivano
dall’attribuzione del Rating di Legalità, questo potrebbe
ora effettivamente profilarsi come un’ulteriore opportunità per tutte le imprese sane del Centro Sud per
crescere, svilupparsi e internazionalizzarsi attraverso
l’accesso preferenziale a finanziamenti e contributi
pubblici e al credito bancario.
Per ottenere il Rating di Legalità, le imprese interessate
debbono presentare apposita domanda all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato utilizzando
l’apposito
e
dettagliato
formulario
reperibile
all’indirizzo:
http://www.agcm.it/rating-di-legalita/domanda-diatribuzione-del-rating-di-legalita.html.
L’Autorità delibera l’attribuzione del Rating entro 60
giorni, salvo incompletezza della documentazione o
necessità di ulteriore istruttoria.
Il Rating di Legalità ha la durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta; è previsto l’obbligo dell’impresa cui
è stato attribuito il Rating di comunicare all'Autorità
ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati
camerali e qualunque evento che incida sul possesso
dei requisiti. Inoltre, nel corso del periodo di validità, il
Rating può essere soggetto, con provvedimento specifico dell’Autorità a: 1) revoca, nel caso, oltre che di
dichiarazioni false o mendaci, di perdita dei requisiti; 2)
riduzione nel punteggio nel caso venga meno qualcuno
dei requisiti aggiuntivi; e 3) sospensione cautelare. Pur
nel silenzio della normativa specifica, riteniamo che, in
base ai principi generali, il diniego di concessione del
Rating di Legalità da parte dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato sia impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, così come i provvedimenti
di revoca, riduzione del punteggio o sospensione. Tutti
i provvedimenti “negativi”, tuttavia, debbono essere
preceduti da una fase di contraddittorio con l’impresa
interessata, che ha la possibilità di presentare osservazioni.
Avv. Alessandra Mari
Partner
Tel.:
+ 39 (06) 96701270
E-Mail: [email protected]
> Regioni Convergenza: Opportunità
per Comuni e Imprese con i contributi a fondo perduto per le energie
rinnovabili ed il risparmio energetico
nella Pubblica Amministrazione
di Giuseppe Capriuolo e Carlo Spampinato, Rödl &
Partner Roma
Nell’ambito del Programma Operativo Interregionale
ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO
2007-2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
pubblicato l’Avviso pubblico CSE – Comuni per la
Sostenibilità e l’Efficienza Energetica, al fine di
regolamentare la concessione di contributi a fondo
perduto per progetti di efficientamento e/o produzione
di energia da FER sugli edifici delle Amministrazioni
Comunali delle Regioni Convergenza (Campania, Ca4
Rödl & Partner per il Centro-Sud
labria, Puglia e Sicilia) attraverso l’acquisto e
l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Le risorse disponibili per lo specifico bando ammontano
ad Euro 15 milioni.
Gli interventi ammissibili dovranno avere un valore
complessivo non:
>
inferiore ad Euro 40.000,00, IVA esclusa
>
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di
cui all’art. 28, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n.
163/2006, di volta in volta vigente alla data di
emissione della Richiesta di Offerta (RDO), e attualmente pari ad Euro 207.000,00, oltre IVA.
La Richiesta di Offerta (RdO) sarà attivabile tramite il
MePA a partire dal 4 luglio 2014, per l’acquisto e
l’approvvigionamento di beni e servizi proposti dai
fornitori abilitati all’interno del MePA in riferimento al
bando di abilitazione “Fonti rinnovabili ed efficienza
energetica”.
Il finanziamento sarà concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% del costo ammissibile, e non potrà in alcun caso riguardare edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Ricordiamo che il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – o MePA – è una piattaforma digitale istituita con l’art.11 del D.P.R. n.101/2002,
nell’ambito del programma per la razionalizzazione
degli acquisti delle P.A. varato con la L. n.488/1999
(c.d. Legge Finanziaria 2000); è oggi disciplinato in
particolare dal D.P.R. n.207/2010 (c.d. Regolamento di
attuazione al Codice dei Contratti Pubblici) e dalla L.
n.296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007).
In estrema sintesi, le norme in esame dispongono che
tale piattaforma digitale venga usata dalle Pubbliche
Amministrazioni per gli acquisti sotto soglia comunitaria tramite un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica
e telematica, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici. E’
inoltre previsto che le procedure telematiche di acquisto mediante MePA vengano adottate e utilizzate dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
Edizione: 4/2014
Da un punto di vista pratico, il portale MePA prevede
due distinte procedure, di cui una per la registrazione
delle Pubbliche Amministrazioni ed un’altra per
l’abilitazione delle imprese che intendono accreditarsi
come fornitori per partecipare ai bandi pubblicati dalle
Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, per quanto riguarda la procedura di
registrazione delle Pubbliche Amministrazioni, il sistema
prevede che gli operatori completino una fase di registrazione (in cui saranno inseriti i dati anagrafici degli
operatori e la Pubblica Amministrazione di appartenenza) ed una fase di abilitazione.
Quest’ultima fase è volta ad identificare l’operatore
come “punto ordinante”, “punto istruttore” o “operatore di verifica inadempimenti Equitalia”1.
Dopo avere completato le suddette procedure di registrazione ed abilitazione, le Pubbliche Amministrazioni
possono creare, all’interno del portale MePA, le Richieste di Offerta (RdO), secondo le procedure del prezzo
più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa2.
La procedura di abilitazione delle imprese che intendono accreditarsi come fornitori prevede, a sua volta, una
fase di registrazione, nella quale andranno inseriti i dati
rilevanti dell’impresa e del legale rappresentante, ed
una successiva fase di abilitazione per la partecipazione
ai bandi presenti nel portale, sia come singolo operatore economico che come consorzio.
Si rammenta che, per il perfezionamento delle suddette
procedure, il sistema richiede il possesso di un kit di
firma digitale fornito da un certificatore accreditato ai
sensi delle Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 febbraio 2013. L’elenco dei certificatori
accreditati è stilato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai
sensi dell’art.43 del suddetto Decreto, ed è consultabile
Il servizio di verifica da parte di operatori abilitati è stato istituito in
virtù dell’art.48bis del D.P.R. n.602/1973 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), che ha previsto che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica,
prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività
di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2 Le guide dettagliate alla creazione e gestione delle RdO sono scaricabili dal sito istituzionale acquistinretepa.it al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/
guide/
1
5
Rödl & Partner per il Centro-Sud
al seguente link http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi.
Dott. Comm. Giuseppe Capriuolo
Associate
Tel.:
+ 39 (06) 96701270
E-Mail: [email protected]
Avv. Carlo Spampinato
Senior Associate
Tel.:
(+39) 0696701270
E-Mail: [email protected]
> Dieci anni della Legge sul Franchising
– Proposte di riforma per un modello di business vincente nel CentroSud
di Filippo Catenacci e Bruna Vizzaccaro, Rödl & Partner Roma
Dieci anni fa, il 6 maggio 2004, il Legislatore Italiano
approvava la Legge n. 129, intervenendo, seppur tardivamente, per regolamentare l’istituto dell’affiliazione
commerciale (franchising), modello contrattuale e di
business già da tempo presente ed apprezzato in Italia
e in altri mercati, europei ed internazionali, ove era già
stato oggetto di specifiche leggi e regolamenti tali da
garantirne un maggiore e più organico sviluppo. Con la
Legge 129/2004, il Legislatore finalmente sottraeva
all’affiliazione commerciale quella atipicità che lo aveva
reso una delle fattispecie contrattuali più controverse
nella categoria dei contratti commerciali e di distribuzione.
Comunque - seppur preziosa sotto il profilo del definitivo
inquadramento
sistematico
dell’istituto
dell’affiliazione commerciale ed del relativo modello di
business - nel corso dei suoi primi 10 anni di vita, la
Legge 129/2004 ha dimostrato tutti i suoi limiti strutturali e funzionali, dovuti per la maggior parte al fatto
che la stessa fosse prevalentemente concentrata a regolamentare e “moralizzare” la fase precontrattuale
del rapporto tra affiliante ed affiliato, lasciando dunque
molti altri aspetti giuridico-commerciali privi di copertura e regolamentazione. Lacune che oggi, anche in ragione dell’evoluzione, sviluppo e sofisticazione del
mercato del franchising, chiedono di essere colmate.
Tale insostenibile incertezza e mancanza di adeguata
copertura legislativa, spinge oggi gli addetti al settore,
ed in particolare le associazioni di categoria, a richiedere, e dunque proporre, un intervento del legislatore,
possibilmente risolutivo e teso alla radicale riforma
dell’attuale normativa.
In particolare, secondo quanto sostiene l’Associazione
AZ Franchising – che, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Commercialisti e l’IREF Italia,
Federazione delle Reti Europee di Partenariato e Franchising, ha sviluppato e recentemente presentato alle
competenti autorità, ed in particolare alla Senatrice
Elena Fissore, Componente della 10ª Commissione
Industria, Commercio, Turismo, una proposta di riforma - la necessità di revisione e restyling dell’attuale
normativa di riferimento riguarda soprattutto il rapporto intercorrente tra le parti contrattuali e la necessità di
garantire un’adeguata tutela non solo all’affiliato (franchisee), già ampiamente tutelato dalla normativa attualmente in vigore, ma anche all’affiliante (franchisor).
Nello specifico, la citata proposta di legge tende ad una
modifica, prevalentemente integrativa, dell’attuale
normativa, che sia in grado, tra l’altro, di regolare in
modo uniforme anche tutte le altre forme di commercio organizzato indipendente “a rete”, focalizzandosi
principalmente sui seguenti aspetti principali:
>
Maggiore trasparenza da parte dell’affiliante
(franchisor), chiamato a rendere conoscibile
l’andamento della complessiva attività svolta in
franchising, anche mediante registrazione alla
Camera di Commercio con creazione di uno
specifico codice ATECO riconducibile al settore
di appartenenza in considerazione dell’attività
svolta.
>
Maggiore trasparenza da parte dell’affiliato
(franchisee), volta a consentire una verifica costante del tasso di sopravvivenza della relativa
6
Rödl & Partner per il Centro-Sud
Edizione: 4/2014
azienda a seguito della ricezione dei fondi
pubblici, anche in questo caso mediante registrazione alla Camera di Commercio ed indicazione del codice ATECO riconducibile al settore
di appartenenza in considerazione dell’attività
svolta.
riore a quella di altri settori commerciali, o modelli di
business attivi in Italia. Basti pensare che il giro di affari
connesso al franchising è passato dai 17 miliardi del
2004 a quasi 24 miliardi nel 2013, con ulteriori prospettive di crescita per il 2014.
>
Ridefinizione chiara dei profili dei potenziali
franchisee e maggiore attenzione nella fase di
selezione degli stessi.
>
Pubblicazione dei bilanci sui siti istituzionali
delle aziende operative in regime di affiliazione
commerciale, con specificazione dei ricavi derivanti dall’attività di franchising.
Sviluppo che ovviamente ha coinvolto in modo significativo ed esteso tutto il territorio del Centro-Sud, laddove il modello di business rappresentato dal franchising è diffusamente praticato con successo dei franchisee e soddisfazione dei franchisor.
>
Miglioramento e potenziamento della promozione del sistema di affiliazione commerciale
attraverso una comunicazione mirata e
l’apertura di sportelli informativi, con un più
ampio coinvolgimento degli organi e delle istituzioni interessate dal settore (es. associazioni
di categoria, istituti di credito, Camere di
Commercio).
>
Introduzione di un Fondo di Garanzia che funga da moltiplicatore della leva finanziaria per
allargare la platea dei potenziali imprenditori
interessati a creare o semplicemente far parte
di reti in franchising.
>
Abbassamento delle richieste economiche, in
termini di fees e royalties, dei franchisor convenzionati nei confronti degli affiliati selezionati da Invitalia.
>
Revisione della formulazione dell’offerta, con
eliminazione del fondo perduto e applicazione
di tassi di interesse agevolati, che consentano
di ampliare il bacino dei potenziali destinatari
meritevoli.
>
Istituzione di un Comitato di Controllo super
partes ed esterno, che monitori le fasi
dell’istruttoria e che segua il successivo sviluppo dei soggetti destinatari dei finanziamenti.
Nel complesso dunque, una proposta di riforma tesa a
realizzare 4 punti principali: regolamentazione omogenea di tutte le forme commercio associato, maggiore
trasparenza, controllo e formazione.
Il testo completo della proposta di riforma non sarà
divulgato, fin quando non verrà definitivamente elaborato dagli Uffici Legislativi delle Commissioni competenti del Senato. Tuttavia, è prevedibile che una regolamentazione come quella descritta renderà ancor più
appetibile la formula del franchising, che di per sé ha
avuto negli ultimi anni una crescita di gran lunga supe-
Da uno studio condotto da Assofranchising, infatti, è
emerso che ben il 42% dei franchisor italiani si
colloca o opera nel Centro-Sud, laddove il Lazio ha
assunto un ruolo trainante, dall’alto delle sue ben 111
reti di affiliazione commerciale operative. A dimostrazione di ciò, sta il fatto che delle 5 Regioni italiane con
il maggior numero di punti vendita operativi in franchising, figurano Lazio (secondo posto), Sicilia (quarto
posto) e Campania (quinto posto), con complessivi n.
3.619 punti vendita operativi al 2013.
Quanto ai settori di mercato coperti, nell’area del Centro-Sud il franchising si è maggiormente affermato nei
settori legati ai servizi, con ben 187 reti operative, e
agli articoli per la persona (quali abbigliamento, cosmetici, intimo, ottica, etc.), con 95 reti. Il settore
alimentare è stato, invece, quello che ha ottenuto una
maggiore concentrazione di fatturato. Tale dato non è
irrilevante, se si considera che il successo di una rete di
franchising è strettamente correlato al mercato in cui il
rapporto contrattuale si inserisce. Pertanto, una scelta
determinante per il futuro della propria impresa è proprio quella relativa al settore di attività in cui si decide
di operare.
E’ dunque prevedibile che, l’eventuale - ed auspicabile riforma della Legge 129/2004, porterà ulteriore attenzione sul franchising e sui benefici ad esso connessi,
garantendo per il futuro una nuova stabilità, anche e
soprattutto normativa, e una spinta per una ulteriore
crescita del settore.
In tale contesto, imprese e soggetti attivi nel CentroSud potranno sfruttare questo nuovo trend riformista,
scegliendo l’affiliazione commerciale quale modello
imprenditoriale da sviluppare al fine di sfidare la crisi e
resistervi.
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Rödl & Partner per il Centro-Sud
Avv. Filippo Catenacci
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Dott. Bruna Vizzaccaro
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> Pacchetto “Crescita”: bonus investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi
Con riferimento al periodo temporale nel quale
l’incentivo è riconosciuto, si osserva che gli acquisti si
considerano sostenuti secondo la competenza temporale, così come regolata dall’art. 109 del TUIR. Pertanto, per gli acquisti di beni varrà la data di consegna o
spedizione, mentre nel caso di appalti rileva la data di
accettazione dell’opera da parte del committente. Per
le prestazioni di servizio connesse con l’acquisto ma
non comprese nel costo del bene, rileva la data di ultimazione.
Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre
quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
In caso di cessione dei beni a terzi o destinazione a
finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo o se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, il credito è revocato.
Si fa presente che il decreto legge dovrà essere
convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni
dalla pubblicazione. E’ possibile che nel corso
dell’iter di conversione il Parlamento apporti modifiche al testo del decreto.
di Giuseppe Capriuolo, Rödl & Partner Roma e Gert
Gasser, Rödl & Partner Bolzano
Il Decreto Legge 91/2014 (c.d. Pacchetto “Crescita”)
introduce un credito d’imposta, nella misura del 15% e
da ripartire ed utilizzare in tre quote annuali di pari
importo, ai soggetti che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo
compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.
L’incentivo è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito
d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella
ATECO.
L’incentivo consiste in un credito d'imposta nella misura del 15 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto
alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui
l'investimento è stato maggiore. Il credito d'imposta
non spetta per investimenti di importo unitario inferiore
a 10.000 Euro.
Dott. Comm. Giuseppe Capriuolo
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Dott. Comm. Gert Gasser
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Imprese straniere nel Centro Sud
> Italia Startup Visa - Nuova politica di
immigrazione del Governo italiano
per attrarre imprenditori innovativi
stranieri
di Giorgia Simonetti, Rödl & Partner Roma
In attuazione del piano Destinazione Italia (Decreto
Legge 145/2013) è appena partita la misura Italia
Startup Visa, che mira allo sviluppo di una nuova
cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema
maggiormente incline all’innovazione, così come a
favorire una maggiore mobilità sociale e ad attrarre
verso l’Italia talenti e capitali dall’estero.
Come noto la definizione di startup innovativa è
stata introdotta nella legislazione italiana con il Decreto
Legge 179/2012 e per favorire la nascita e lo sviluppo
di start up innovative sono state previste misure specifiche in materia di disciplina fiscale, accesso al credito
bancario, investimenti in capitale di rischio, internazionalizzazione e legislazione del lavoro. Parallelamente, il
Decreto Legge ha definito il ruolo degli incubatori,
cioè aziende che ospitano e sostengono le idee imprenditoriali per accelerarne l'ingresso sul mercato.
Successivamente il Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 22 febbraio 2013 ha definito i requisiti
richiesti agli incubatori per accedere alla certificazione e
quindi ad alcune delle agevolazioni attribuite alle startup innovative.
Accogliendo queste riflessioni, il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello
Stato per l'anno 2013” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il 19 dicembre 2013 (cd. Decreto Flussi
2013) ha introdotto una nuova categoria di ingresso in
Italia per motivi di lavoro autonomo, cioè i “cittadini
stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in
presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a
favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro
di natura autonoma con l'impresa” (art. 3).
In questo contesto, in linea con la misura 44 del piano
Destinazione Italia, è stata appunto lanciata pochi gior-
Edizione: 4/2014
ni fa la misura Italia Startup Visa per attrarre in Italia
talenti e capitali dall’estero. Con essa si apre un canale
privilegiato per l’arrivo in Italia degli imprenditori
stranieri che vogliono avviare qui una start up innovativa: se il progetto è convincente e ci sono i soldi per
realizzarlo il visto d’ingresso sarà concesso in tempi
molto brevi.
Possono richiedere un visto d’ingresso per lavoro autonomo startup i cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un’impresa
startup innovativa come definita all’art. 25, comma 2,
del D.L. 179/2012 – anche avvalendosi dei servizi di
accoglienza offerti dagli incubatori certificati e che
dispongano di una capacità finanziaria accertata o
certificata non inferiore a 50.000 Euro, dedicata alla
startup innovativa.
Un Comitato Tecnico istituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico è stato incaricato di valutare la
validità delle iniziative startup proposte, tenendo conto
anche di eventuali servizi di accoglienza offerti dagli
incubatori certificati, e, al ricorrere dei requisiti richiesti,
concede il nulla osta che il richiedente deve presentare
alla rappresentanza diplomatico-consolare per l'ottenimento del visto di lavoro autonomo startup della durata di un anno.
Le Rappresentanze diplomatico-consolari, ricevuta la
richiesta di visto da parte del cittadino straniero extraUE, corredata della documentazione dalla procedura di
ammissione, in originale, effettuano i controlli di rito di
competenza del Ministero degli Affari Esteri e degli
Uffici Consolari all’estero, e rilasciano con ogni consentita speditezza un visto di lavoro autonomo startup,
della durata di un anno, a valere sulle quote previste
all’art. 3 del Decreto Flussi 2013 sugli ingressi per lavoro autonomo, o successivi.
Per una singola startup innovativa possono beneficiare
del Nulla Osta del Comitato fino a un massimo di cinque individui salvo che, per circostanze eccezionali
legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato non acconsenta a concedere un numero maggiore
di Nulla Osta (comunque non superiore a dieci).
Entro otto giorni dall’ingresso in Italia, il destinatario
dei visto per startup dovrà fare richiesta formale di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, secondo
le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, che avrà la stessa durata del visto. In particolare,
l’istanza deve essere indirizzata alla Questura del luogo
in cui l’interessato intende dimorare, tramite gli Uffici
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Rödl & Partner per il Centro-Sud
postali, utilizzando l’apposito kit reso disponibile presso
gli stessi Uffici.
sizioni che maggiormente gli enti pubblici, ed in particolare gli Enti Locali.
Onorari degli “Avvocati Pubblici”
Avv. Giorgia Simonetti
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In caso di sentenza favorevole alla P.A. solo il 10%
delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sarà ripartito tra gli Avvocati dello Stato o tra
gli avvocati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Una deroga esplicita è prevista in favore degli avvocati
inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti
pubblici e negli enti territoriali; la deroga non riguarda
quindi gli avvocati dello Stato (art.9 del D.L.90/2014).
Abrogazione dei diritti di rogito del segretario
Enti Pubblici
comunale e provinciale e abrogazione della ripar-
> Decreto Legge 90/2014: le disposizioni di maggior interesse per gli Enti Locali e le società pubbliche
segreteria
di Maria Claudia Lo Monaco, Rödl & Partner Roma
Dal 25 giugno 2014 è in vigore il D.L. 90/2014, intitolato “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” (pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n.
144) (di seguito il “Decreto”).
Numerose ed importanti sono le novità introdotte dal
D.L. 90/2014, riguardanti:
>
misure urgenti per l’efficienza della P.A. e per il
sostegno dell’occupazione (artt. 1-23);
>
interventi urgenti di semplificazione (artt. 2428);
>
misure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (artt. 29-37);
>
misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico (artt. 38-54).
Poiché decreto legge dovrà essere convertito in
legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione ed è possibile che nel corso dell’iter di
conversione il Parlamento apporti modifiche al
testo del decreto, di seguito trattiamo le sole dispo-
tizione del provvedimento annuale dei diritti di
E’ abrogata la disposizione che prevedeva l’attribuzione
ai Segretari Comunali e Provinciali delle quote dei diritti
di segreteria e del diritto di rogito che vengono quindi
ora acquisiti ai bilanci degli enti locali (art.10 Decreto).
Disposizioni sul personale delle regioni e degli
enti locali
E’ modificato il sistema di conferimento di incarichi
dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali, nelle
Regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Si interviene, inoltre,
sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica
degli enti locali (art.11 Decreto).
Incentivi per la progettazione
In ragione dell’onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono più essere corrisposti gli incentivi ed i
compensi relativi alla progettazione da parte delle
Amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnicoamministrative ad essa connesse così come previsti
dall’art.92 del Codice Appalti (D.Lgs.163/2006) (art.13
del D.L.90/2014).
Nomine nelle società partecipate
E’ modificata la disciplina concernente la composizione
dei consigli di amministrazione delle società controllate,
ovvero totalmente partecipate, da parte delle Ammini10
Rödl & Partner per il Centro-Sud
strazioni Pubbliche, eliminando l’obbligatorietà della
presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle
società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell’intesa tra Amministrazione Pubblica
e società interessata per nomina della maggioranza dei
componenti i consigli; viene inoltre ribadito, ampliandone l’ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i componenti, se dipendenti dall’Amministrazione Pubblica o
dalla società. Le norme si applicano a decorrere dal
primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all’entrata in vigore del decreto legge (art. 16 Decreto).
Ricognizione degli enti pubblici e unificazione
delle banche dati delle società partecipate
E’ prevista la creazione di un sistema informatico, a
cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui le
Pubbliche Amministrazioni inseriscono i dati relativi agli
enti pubblici e privati vigilati e le proposte di riordino e
razionalizzazione degli stessi. Trascorsi 3 mesi dall'abilitazione all'inserimento, è fatto divieto alle Amministrazioni interessate di compiere qualsiasi atto nei confronti
degli enti rispetto ai quali i dati e le proposte non sono
stati immessi nel sistema, ivi compresi il trasferimento
di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi
organi. E’ inoltre stabilito che il Dipartimento della
Funzione Pubblica predisponga un sistema informatico
di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi
strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, in cui le Amministrazioni Statali inseriscono i
relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della
responsabilità dirigenziale del dirigente responsabile.
Ulteriori disposizioni riguardano poi l’acquisizione delle
informazioni relative alle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, che vengono concentrate in
un’unica banca dati gestita dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, al fine di semplificare gli adempimenti
in capo alle Amministrazioni. E’ inoltre abrogata, a
decorrere dal 1 gennaio 2015, la normativa in materia
di pubblicità delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche (commi da 587 a 591 dell’articolo
1 della legge finanziaria per il 2007) (art.17 Decreto).
Soppressione delle sezioni staccate dei TAR
A decorrere dal 1 ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate dei TAR, con l’eccezione della sezione
autonoma per la Provincia di Bolzano. La norma interessa particolarmente il Centro Sud, in quanto oggetto
della soppressione sono, tra le altre, le sezioni staccate
di Catania, Latina, Lecce, Pescara, Reggio Calabria
Edizione: 4/2014
e Salerno) Entro il 15 settembre 2014, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le
modalità per il trasferimento del contenzioso pendente
presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane
e finanziarie, al TAR della relativa Regione. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto,
i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del TAR
(art.18 Decreto).
Soppressione della AVCP
E’ soppressa l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e disposta la
decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del Decreto. Contestualmente, si prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni
dell’AVCP all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC). Sono, quindi, ridefinite le attribuzioni spettanti
all’ANAC (art.19 Decreto).
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane
E’ modificato l’art.1 della L.56/2014 in materia di città
metropolitane e di province (art. 23 del D.L.90/2014).
In particolare, la competenza ad approvare lo statuto
delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è
attribuita non più al consiglio metropolitano ma alla
conferenza metropolitana.
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
Il pubblico dipendente che viene a conoscenza di condotte illecite può denunciarle all'autorità giudiziaria o
alla Corte dei Conti e, in seguito alle modifiche apportate dal Decreto, anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (art.31 Decreto). Si rileva che ai sensi
dell’art.54-bis del D.Lgs. 165/2001 il pubblico dipendente può anche riferire al proprio superiore gerarchico, e comunque non può essere sanzionato, licenziato
o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per
motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso
d’opera
E’ previsto che le varianti in corso d'opera di cui al
comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del Codice
11
Rödl & Partner per il Centro-Sud
Appalti (D.Lgs.163/2006) siano trasmesse, unitamente
al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte
della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza (art.37 Decreto).
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Semplificazione degli oneri formali nella parteci-
> Agribusiness: Horizon 2020 e FEASR
nella programmazione 2014-2020
pazione a procedure di affidamento di contratti
pubblici
E’ ora previsto che la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive
di cui all’art.38, comma 2, del Codice Contratti Pubblici
obblighi il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura
non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno
per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 Euro, il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità
non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante
non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara
(art.39 del D.L.90/2014).
Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della Pubblica Amministrazione
E’ fissato al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le Pubbliche Amministrazioni
devono comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di
poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica (art.47 Decreto).
Bandi e Finanziamenti
di Laura De Lisa, Rödl & Partner Roma
HORIZON 2020
Nell’ambito delle iniziative a favore del settore Agribusiness, l’Unione Europea ha stanziato sul Programma
Quadro Horizon 2020 specifiche risorse per le azioni
rivolte a:
>
Sviluppare misure e interventi sulla sicurezza
alimentare (es. Prodotti alimentari e regimi
alimentari sani e sicuri per tutti),
>
Promuovere l’agricoltura sostenibile (per
un'industria agroalimentare competitiva, pur
nel rispetto dell’ambiente),
>
Sviluppare la ricerca marina e marittima, liberando il potenziale delle risorse biologiche
acquatiche e favorendo la diffusione di una
pesca ecosostenibile (misure che non approfondiremo in questa sede),
>
promuovere la bioeconomia per le bioindustrie (ad esempio, sostenendo lo sviluppo del
mercato per i prodotti e processi biologici),
>
Potenziare il rendimento produttivo e affrontare la questione dei cambiamenti
climatici, garantendo allo stesso tempo la lotta e l’adattamento ai cambiamenti climatici (sostenendo le politiche di mitigazione e valutando gli impatti e le vulnerabilità che derivano da questi cambiamenti),
>
Sviluppare sistemi completi e stabili di informazione e osservazione ambientali a livello mondiale.
Horizon 2020, con un budget di quasi 80 miliardi di
Euro, è il principale programma dell’UE di sostegno ai
progetti di ricerca e innovazione, attraverso la destinazione di contributi a fondo perduto nella misura del
70% e del 100% - in relazione all’azione di finanziamento – a PMI, grandi aziende, università, centri di
ricerca, enti pubblici e privati.
Avv. Maria Claudia Lo Monaco
12
Rödl & Partner per il Centro-Sud
Destinatari delle azioni sono tutti i soggetti menzionati
e, più in generale, qualsiasi ente dotato di personalità
giuridica che abbia sede in uno dei 28 Stati Membri
dell’UE o Paesi Associati (ad es.: Turchia, Israele, Serbia,
Albania, ecc.)3.
Dal momento che il fine ultimo del Programma Quadro
è stimolare la ricerca per la creazione di valore aggiunto
a livello europeo, per la maggior parte delle azioni (i
c.d. collaborative projects) è richiesta la partecipazione di un partenariato costituito da almeno tre
entità indipendenti residenti in 3 diversi Stati
Membri (o Paesi Associati).
Generalmente, l’esito della valutazione dei progetti
proposti viene reso noto entro 5 mesi dalla scadenza
per la presentazione; in caso di accoglimento, entro 3
mesi dall’aggiudicazione del progetto si giunge alla
stipula dell’accordo di finanziamento con la Commissione Europea (granting).
Ci soffermeremo qui di seguito sulle principali tematiche rispetto alle quali sono attualmente in corso call for
proposals (bandi):
Sicurezza Alimentare Sostenibile: budget complessivo pari a 500.000 € + 93 Mln €.
SFS-14b-2015: Authentication of food products: a
valere su un budget complessivo pari a 500.000 Euro, il
bando finanzia fino al 100% azioni rivolte alla cooperazione tra enti di ricerca nell’autenticazione dei prodotti agroalimentari (es. scambio di informazioni, divulgazione di risultati e analisi, accordi di rete nel campo
dell’autenticazione della filiera agroalimentare).
Entro il prossimo 11 giugno 2015 occorrerà presentare alla Commissione Europea, tramite il canale telematico Participant Portal:
>
il partenariato proponente, oppure, l’ente singolo poiché questa azione non richiede obbligatoriamente la costituzione di un partenariato;
>
una relazione completa da circa 70 pagine, che
esponga il progetto, gli obiettivi, le modalità di
divulgazione dei risultati conseguibili e la sua
sostenibilità nel tempo.
Nell’ambito delle proposte da presentare in due stage4
la CE propone, a valere su un budget complessivo pari
3 Sono ammessi al Programma Quadro anche i Paesi Terzi (Paesi non
UE), a determinate condizioni.
4 Le azioni in due stage prevedono due fasi di presentazione: superata la soglia minima di valutazione per la prima fase (pari a 8 punti
Edizione: 4/2014
a 93 Mln €, le seguenti call nell’ambito della sicurezza
alimentare e sostenibile (per approfondimenti non
esitate a contattarci):
>
SFS-02b-2015: Assessing soil-improving cropping systems,
>
SFS-05-2015: Strategies for crop productivity,
stability and quality,
>
SFS-10b-2015: Scientific basis and tools for
preventing and mitigating farmed mollusc diseases,
>
SFS-13-2015: Biological
crops and the food chain,
>
SFS-01c-2015: Assessing sustainability of terrestrial livestock production,
>
SFS-07b-2015: Management and sustainable
use of genetic resources,
>
SFS-11b-2015: Consolidating the environmental sustainability of European aquaculture,
>
SFS-18-2015: Small farms but global markets:
the role of small and family farms in food and
nutrition security.
contamination
of
Tutti i bandi elencati richiedono un partenariato e finanziano fino al 100% enti profit e no profit che
svolgano azioni di ricerca e innovazione nel campo
della sicurezza agroalimentare, eco-intensificazione
della produzione biosostenibile (anche con riferimento
agli allevamenti terresti e ittici), management delle
risorse naturali. Entro il 24 febbraio 2015 (per la prima fase) occorrerà presentare alla Commissione Europea, tramite il canale telematico Participant Portal:
- Il partenariato proponente,
- Una relazione di circa 15 pagine, che esponga il progetto, gli obiettivi e l’impatto socio-economico atteso.
In caso di esito positivo della prima fase, la relazione –
stavolta completa e pari a circa 70 pagine – dovrà indicare anche le referenze del partenariato, le modalità di
gestione e divulgazione dei risultati conseguibili con il
progetto (i,e. project dissemination) e la sua sostenibilità nel tempo. La scadenza del seconda fase è per
tutti i bandi l’11 giugno 2015.
Bioeconomia inclusiva e innovativa: Budget complessivo pari a 17 Mln €.
Sono tutti bandi in due stage:
complessivi), la Commissione Europea comunica l’ammissibilità alla
presentazione del progetto alla seconda fase.
13
Rödl & Partner per il Centro-Sud
>
ISIB-03-2015: Unlocking the growth potential
of rural areas through enhanced governance
and social innovation,
>
>
ISIB-04b-2015: Improved forest management
models,
>
>
ISIB-06-2015: Converting CO2 into chemicals.
I bandi elencati richiedono un partenariato e finanziano
al 100% azioni di ricerca e innovazione che riguardino
principalmente la tutela e lo sviluppo di tecniche di
agricoltura e silvicoltura ecosostenibili.
Entro il 24 febbraio 2015 (per la prima fase) occorrerà
presentare alla Commissione Europea, tramite il canale
telematico Participant Portal:
>
il partenariato proponente,
>
una relazione di circa 15 pagine, che esponga
il progetto, gli obiettivi, e l’impatto socioeconomico atteso.
In caso di esito positivo della prima fase, la relazione –
stavolta completa e pari a circa 70 pagine – dovrà indicare anche le referenze del partenariato, le modalità di
gestione e divulgazione dei risultati conseguibili con il
progetto (i,e. project dissemination) e la sua sostenibilità nel tempo. La scadenza del seconda fase è, anche in
questo caso, per tutti i bandi l’11 giugno 2015.
FONDI STRUTTURALI: STATO DELL’ARTE
Per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020,
l’Italia e gli Stati Membri sono tenuti a riservare almeno
il 30% dei fondi strutturali per lo sviluppo rurale, per
misure volte alla salvaguardia delle biodiversità, alla
gestione delle risorse naturali e alla lotta contro gli
effetti dei cambiamenti climatici. Nel nostro Paese, al
quale verranno destinati 10 Miliardi di Euro circa per il
periodo 2014-2020, continueranno ad essere le Regioni delegate all’elaborazione dei programmi pluriennali
(PSR – Piani di Sviluppo Rurale), sulla base delle indicazioni fornite dall’Unione Europea. Con la nuova programmazione, le misure non saranno più classificate in
“assi” ma in base a sei priorità generali:
>
Stimolare il trasferimento di conoscenze e
l’innovazione;
>
Rafforzare la competitività in tutti i tipi di
agricoltura e la gestione sostenibile delle
foreste;
>
Promuovere l’organizzazione, trasformazione e commercializzazione, nonché la gestione del rischio della filiera agroalimentare;
>
Ripristinare, tutelare e migliorare gli ecosistemi;
Promuovere l’efficienza delle risorse e la
transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2;
Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione
della povertà e lo sviluppo economico delle
zone rurali.
A partire da giugno, le Regioni stanno elaborando
accordi di partenariato con l’UE per tutti gli aiuti del
fondo sociale che riguardino il Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale (FEASR), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE).
> Garanzia Giovani: finanziamento alla
formazione e inserimento dei giovani dai 15 ai 29 anni
di Laura De Lisa, Rödl & Partner Roma
Con la Comunicazione COM (2013) 144 la Commissione Europea ha presentato l’iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile quale opportunità per contrastare il fenomeno della disoccupazione. Alla luce
della Comunicazione 144, il Consiglio Europeo lo scorso 22 aprile 2013, ha delineato uno schema di opportunità per i giovani, istituendo una innovativa “garanzia” ed invitando gli Stati Membri ad assicurare a quelli
con meno di 29 anni (originariamente il limite era 25
anni non compiuti) un’offerta qualitativamente valida
di lavoro, di proseguimento degli studi, formazione, di
apprendistato o di tirocinio o altra misura entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o
dall’uscita dal sistema di istruzione formale. Incentivando e finanziando a tal fine: l’inserimento diretto in
un contratto di lavoro dipendente, l’avvio di un contratto di apprendistato o di una esperienza di tirocinio,
l’impegno nel servizio civile, la formazione specifica e
l’accompagnamento nell’avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo, percorsi di mobilità
transnazionale e territoriale, con l’effetto di rafforzare
ed estendere le opportunità di assunzione.
In Italia, l’attuazione della Garanzia Giovani viene realizzata mediante la definizione di un unico Programma
operativo nazionale (PON YEI), che prevede le Regioni
come organismi intermedi per l’assegnazione delle
risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE).
Le Regioni italiane – qui di seguito, a titolo di esempio,
citeremo le misure identificate dalla Regione Campania
– sono in fase di definizione delle misure da realizzare
per il periodo 2014-2015, tra cui prevalgono le seguenti:
>
Azioni di accoglienza e informazione sul programma,
14
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>
Accoglienza, presa in carico e orientamento
dei giovani,
>
Orientamento specialistico o di II livello,
>
Formazione mirata all’inserimento lavorativo,
>
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi
formativi,
>
Accompagnamento al lavoro,
>
Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale,
>
Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere,
>
Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca,
>
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità
geografica,
>
Servizio civile,
>
Sostegno
all’autoimpiego
all’autoimprenditorialità,
>
Mobilità professionale transnazionale e territoriale,
>
Bonus occupazionale.
e
Edizione: 4/2014
Allo stato attuale, nelle Regioni che hanno già destinato un budget e adottato delle linee guida di intervento
– ad esempio, la Regione Campania lo scorso 30 giugno ha pubblicato l’impego alla destinazione di 30 Mln
di € per le azioni summenzionate – si sta procedendo
alla redazione del catalogo delle iniziative da realizzare
nel biennio 2014/2015 e all’accoglimento degli atti di
adesione al programma da parte degli operatori autorizzati all’esecuzione del Piano Integrato
Dott. Comm. Laura De Lisa
Associate
Tel.:
+ 39 (06) 96701270
E-Mail: [email protected]
Il piano ruota dunque intorno a due strumenti: il paniere dei servizi e le misure di sostegno all’obiettivo
finale di inserimento formativo o lavorativo.
Il processo attuativo è caratterizzato dal seguente percorso:
>
iscrizione online, già a partire dal 1° maggio
2014, dei giovani dai 15 ai 29 anni in condizioni di svantaggio nell’inserimento lavorativo,
sul portale regionale e/o nazionale “Garanzia
Giovani” (viene riconosciuto un budget individuale a ciascun giovane in relazione al livello di
svantaggio);
>
presa in carico e profilazione dei giovani da
parte dei Centri per l’Impiego e operatori dei
servizi per il lavoro accreditati (ad es. mediante
colloqui di orientamento);
>
attuazione delle azioni da parte degli operatori
accreditati per i servizi di istruzione e formazione che aderiscono al programma (ad es. Poli
tecnico-professionali);
>
finanziamento delle spese sostenute per
l’erogazione dei servizi prestati e delle premialità per i risultati raggiunti;
>
incentivi all’assunzione e finanziamenti di percorsi formativi.
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Rödl & Partner per il Centro-Sud
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consultabili all’indirizzo:
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Costruire insieme
“Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi.
„Avere delle solida fondamenta è la migliore base per costruire un’idea, sviluppare
un progetto e fare un investimento. Costruiamo insieme a Voi il Vostro successo
passo dopo passo.“
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl &
Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e
spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze,
elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.
Rödl & Partner
„Ogni ˝torre di uomini“ ha una base senza la quale l’intera costruzione non sarebbe sicuramente possibile. Grandi e piccoli costruiscono insieme con grande passione ogni piccolo pezzo di questa eredità culturale.“
Castelleres de Barcelona
Imprint:
Rödl & Partner per il Centro-Sud, edizione 4/2014
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„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza)
sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio
2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
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