Insieme per crescere Speciale Green Economy Decreto Spalmaincentivi: rimedi e opzioni Approfondimento a cura di Rödl & Partner Edizione: Ottobre 2014 - www.roedl.com/it Periodo residuo (anni) Decreto Spalmaincentivi > Il contenuto > I decreti ministeriali attuativi > Gli effetti sulla redditività degli impianti 12 13 14 15 16 17 18 oltre 19 > L’impatto sui rapporti contrattuali e i titoli autorizzativi: le misure da vagliare subito > I rimedi secondo Rödl & Partner > Il contenuto Come è noto, la Legge 11 agosto 2014 n.116 ha convertito il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 (“Decreto Spalmaincentivi” o semplicemente “Decreto”), che, dall’1 gennaio 2015, comporterà una riduzione delle tariffe incentivanti già riconosciute a impianti fotovoltaici sulla base di uno dei decreti cd. "Conto Energia". Percentuale di riduzione dell’incentivo 25% 24% 22% 21% 20% 19% 18% 17% b) mantenimento del periodo di incentivazione originario di 20 anni con una rimodulazione della tariffa che prevede un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione avrebbero dovuto essere stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 1° ottobre 2014, di cui, alla data di stesura del presente approfondimento, si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; c) mantenimento del periodo di incentivazione originario di 20 anni con una riduzione forfettaria degli incentivi a seconda della taglia dell’impianto: − 6% per gli impianti con potenza nominale tra 200 kW e fino a 500 kW; 7% per gli impianti con potenza nominale tra 500 kW e fino a 900 kW; 8% per gli impianti con potenza nominale superiore a 900 kW. L’art. 26 del Decreto prevede che i titolari degli impianti fotovoltaici con una potenza nominale di oltre 200 kW, entro il 30 novembre 2014, dovranno scegliere tra le seguenti tre opzioni: − a) In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applicherà l'opzione sub c). estensione del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni con contestuale riduzione della tariffa incentivante annua sulla base di un fattore di riduzione parametrato al periodo residuo di incentivazione secondo la seguente tabella: − E’ altresì previsto che i beneficiari delle tariffe incentivanti potranno accedere a finanziamenti bancari fino ad un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante e l’incentivo rimodulato; tali finanziamenti saranno coperti da provviste o garanzie della Cassa 1 Speciale Green Economy Depositi e Prestiti S.p.A. al fine di mitigare gli svantaggi economici causati dalla riduzione. L’art.26 del Decreto stabilisce infine che a decorrere dal secondo semestre 2014, il GSE eroghi le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione, ed effettui il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le modalità operative avrebbero dovuto essere definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione della nuova normativa ed approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Del contenuto concreto dei decreti ci occuperemo nel prosieguo. Qui evidenziamo in particolare quanto segue. Decreto sull’opzione b): *** Il 30 novembre 2014 è ormai alle porte. Occorre quindi valutare con estrema sollecitudine: i presumibili effetti del Decreto Spalmaincentivi e dei decreti ministeriali attuativi sulla redditività degli impianti; le implicazioni contrattuali legate alle tre opzioni offerte ai Soggetti Responsabili dall’articolo 26 del Decreto; i possibili rimedi offerti dall’ordinamento ai Soggetti Responsabili a tutela dei diritti e degli interessi pregiudicati dal Decreto Spalmaincentivi. > I decreti ministeriali attuativi Nonostante la legge di conversione del Decreto Spalmaincentivi sia stata pubblicata, e sia entrata in vigore, nel mese di agosto 2014, soltanto con comunicato stampa del 17 ottobre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato di avere sottoscritto: il decreto datato 16 ottobre all’opzione b); 2014, relativo il decreto datato 17 ottobre 2014, relativo alle modalità di erogazione delle tariffe. Il testo dei due decreti ministeriali si può rinvenire sul sito del Ministero all’indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it. Al momento in cui scriviamo, i due decreti non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; entreranno in vigore il giorno successivo detta pubblicazione. per l’opzione b) è previsto che al fine di agevolare la visualizzazione delle percentuali di rimodulazione spettanti a ciascun impianto, entro 3 giorni dall’entrata in vigore, il GSE pubblichi sul proprio sito internet le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo dell’incentivo rimodulato, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e in mesi. Decreto sulle modalità operative per l’erogazione delle tariffe: a regime è previsto che, per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, i pagamenti in acconto sono effettuati con cadenza mensile e il pagamento del conguaglio entro 60 giorni dal ricevimento delle misure e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo; per il secondo semestre 2014, il GSE ha facoltà di adottare diverse tempistiche di pagamento, per tener conto dei tempi di adeguamento dei sistemi informatici; in ogni caso, però, gli importi dovuti per tale periodo sono erogati entro il 31 dicembre 2014; per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, saranno effettuati specifici controlli, con cadenza quadrimestrale; per l’anno 2014 il primo controllo sarà effettuato nel mese di dicembre 2014 rispetto al periodo luglio-ottobre 2014. > Gli effetti sulla redditività degli impianti Come detto, il Decreto Spalmaincentivi ha introdotto rilevanti novità nel settore delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico, obbligando i Soggetti Responsabili a scegliere tra tre opzioni. A seguito dell’emanazione del decreto ministeriale datato 16 ottobre 2014, relativo all’opzione b), è ora possibile analizzare compiutamente gli effetti sull’investimento delle varie scelte messe a disposizione dal Legislatore. 2 Speciale Green Economy Ottobre 2014 L’analisi dimostra che tutte le opzioni hanno forti implicazioni negative sia sulla redditività dell’impianto sia sui flussi finanziari futuri attesi. Vediamo in che misura. > > L’opzione B prevede il mantenimento del periodo di incentivazione con una rimodulazione della tariffa che prevede un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Opzione A) – Estensione del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni Con questa opzione, il Soggetto Responsabile acconsente ad una riduzione della tariffa incentivante erogata in corso d’anno con contestuale prolungamento del periodo di incentivazione a 24 anni. Benché, i flussi di cassa positivi attesi dalla tariffa incentivante non cambiano, essendo solamente prolungato il periodo di incasso, gli effetti connessi all’Opzione A sono estremamente significativi. La riduzione della tariffa incentivante avrà, infatti, forti implicazioni negative sui flussi di cassa generati dalla gestione operativa dell’impianto, sia attraverso la riduzione della tariffa stessa, sia come conseguenza di ulteriori costi necessari per l’accensione di un finanziamento ponte previsto dal Decreto all’art. 26, comma 5 (costi di consulenza e interessi), ma anche per effetto della riduzione della potenza nominale futura dell’impianto (negli anni da 21 a 24 del nuovo periodo di incentivazione il rendimento sarà inferiore rispetto all’originario periodo di 20 anni, riducendo così ancora una volta i ricavi previsti). Di conseguenza, per gli impianti finanziati, il Debt Service Cover Ratio (“DSCR”) per l’intera durata dell’eventuale contratto di finanziamento, mutuo o leasing potrebbe ridursi al di sotto della soglia minima concordata con la società finanziatrice/di leasing. Una simile evenienza, ove non siano state pattuite delle clausole di salvaguardia particolari e in mancanza di misure di mitigazione concordate con gli istituti di credito, potrebbe comportare una situazione di default, cioè l’impossibilità da parte del Soggetto Responsabile di adempiere alle obbligazioni contrattuali verso l’istituto finanziario/di leasing e la conseguente facoltà, da parte dell’istituto finanziario, di domandare o dichiarare la risoluzione del contratto, con conseguente diritto - nei contratti di mutuo - all’integrale restituzione del finanziamento. L’opzione A) comporta poi anche costi aggiuntivi da sostenersi negli anni da 21 a 24 per la gestione operativa dell’impianto (si pensi, ad esempio, ai contratti di O&M o ai contratti di locazione conclusi a servizio dell’Impianto Fotovoltaico), che faranno sì che l’estensione del periodo di incentivazione con una tariffa costante non sarà sufficiente per bilanciare il taglio sofferto dall’anno 2015 fino alla scadenza originaria del periodo di incentivazione. Opzione B) – Mantenimento del periodo di incentivazione originario di 20 anni con una rimodulazione della tariffa Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 16 ottobre 2014 indica una riduzione per il primo periodo di fruizione che va dall’31,39% al 9,70% a seconda degli anni e i mesi residui del periodo di incentivazione dell’impianto; il periodo di riduzione va dal 2015 fino al 2019 per gli impianti la cui convenzione è stata stipulata nel 2006 (anno più risalente previsto dal decreto), ovvero fino, al massimo, al 2023 per gli impianti la cui convenzione è stata stipulata nel 2014 (anno più recente previsto dal decreto). Per le convenzioni stipulate negli anni intercorrenti tra il 2006 ed il 2014, il periodo di riduzione varierà proporzionalmente agli anni residui di incentivazione. Anche questa opzione – comportando il recupero di un taglio iniziale della tariffa incentivante mediante un contestuale aumento della tariffa incentivante nel periodo finale di incentivazione - a prima vista, sembrerebbe non comportare impatti negativi sulla redditività dell’investimento. A ben guardare, tuttavia, non è così. Anche qui, infatti, per gli impianti finanziati, la riduzione iniziale della tariffa incentivante potrebbe plausibilmente riflettersi in un DSCR al di sotto della soglia minima concordata con l’istituto finanziario/di leasing, portando la società in una situazione di default verso la banca. Inoltre, a causa della riduzione del rendimento dell’impianto atteso in futuro, l’aumento concesso nel secondo periodo di incentivazione (dal 2020, per gli impianti entrati in esercizio nel 2006, ovvero dal 2023, per quelli entrati in esercizio nel 2014) non bilancerà perfettamente la riduzione applicata per il primo periodo, causando così un ulteriore svantaggio economico al Soggetto Responsabile. Se poi si considerano eventuali ulteriori costi per l’erogazione del finanziamento previsto dall’art. 26, comma 5 del Decreto (interessi e costi di consulenza), si può comprendere subito che gli effetti della rimodulazione saranno tutt’altro che neutri. > Opzione C) – Mantenimento del periodo di incentivazione originario di 20 anni con una riduzione forfettaria degli incentivi 3 Speciale Green Economy Probabilmente, l’opzione C - il mantenimento del periodo di incentivazione originario di 20 anni con una riduzione forfettaria degli incentivi - ha l’impatto negativo più forte sulla redditività dell’investimento. L’opzione, infatti, non prevede un recupero temporale della riduzione, così come previsto per le opzioni A) e B). Il taglio condurrà ad una riduzione permanente dei flussi di cassa della gestione operativa dell’impianto; per gli impianti finanziati, il taglio secco degli incentivi – in difetto di misure di mitigazione a livello finanziario potrebbe comportare una riduzione del DSCR al di sotto della soglia minima prevista nel contratto di finanziamento/di leasing dell’impianto, con grave rischio di default. > Il nodo dei finanziamenti bancari di cui al 5° comma dell’articolo 26 L’art. 26, comma 5, del Decreto prevede la possibilità per il Soggetto Responsabile di chiedere finanziamenti bancari fino ad un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante e l’incentivo rimodulato. Tuttavia, mancando ad oggi ancora il decreto attuativo circa le modalità della garanzia da prestarsi da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle banche finanziatrici, non è possibile prevedere le condizioni esatte di questo finanziamento, né le modalità esatte di erogazione e restituzione delle somme. Le condizioni del finanziamento, unitamente all’incertezza su quello che sarà il comportamento degli istituti bancari (i flussi di cassa positivi attesi da questo finanziamento verranno considerati al fine del calcolo del DSCR ?), avranno sicuramente un’influenza notevole sulla redditività dell’impianto. Ad oggi, però, non si hanno indicazioni che il finanziamento possa sostituire a tutti gli effetti - e cioè anche agli effetti del calcolo del DSCR dalla gestione operativa dell’impianto - la riduzione della tariffa incentivante. Rimane, pertanto, molto elevato il rischio di default per tutti gli impianti finanziati, quale che sia l’opzione che verrà scelta dal Soggetto Responsabile. > L’impatto sui rapporti contrattuali e i titoli autorizzativi: le misure da vagliare subito Non potendo – nel momento in cui scriviamo - prevedere se e in quale misura il sistema creditizio sarà in grado di mitigare gli effetti del Decreto Spalmaincentivi attra- verso le misure previste dal 5° comma dell’articolo 26, dobbiamo supporre che la riduzione degli incentivi a partire dal 1° gennaio 2015 si rifletterà - con ogni probabilità - in una minor redditività degli impianti fotovoltaici nei termini sopra accennati. La necessità di esercitare entro il 30 novembre 2014 l’opzione tra le 3 diverse soluzioni offerte dall’articolo 26 del Decreto impone di condurre immediatamente opportune riflessioni, e ciò anche in riferimento al tema centrale dei rimedi giudiziali esperibili a tutela dei propri diritti (si veda l’ampia trattazione sul punto nel prosieguo del presente approfondimento). Prima di scegliere tra le diverse soluzioni, occorrerà verificarne gli effetti – in termini di riduzione degli incentivi ovvero di rimodulazione nella relativa erogazione - sui rapporti contrattuali in essere. L’analisi dovrà riguardare ciascun impianto fotovoltaico interessato dalle misure legislative, quindi superiore ai 200 kW di potenza installata, ed estendersi, in taluni casi, all’intero set contrattuale di cui sia parte il Soggetto Responsabile. > Il nodo della sostenibilità finanziaria e i suoi effetti contrattuali in caso di esercizio dell’opzione B) o C) Ove la scelta dovesse ricadere sull’opzione B) o C), il tema da approfondire sarà principalmente finanziario, tenuto conto della necessità di conciliare la riduzione degli incentivi con gli obblighi nascenti dai contratti di finanziamento, mutuo o leasing in essere. Laddove emergesse la necessità di rivedere termini e modalità di rimborso dei finanziamenti ovvero di pagamento dei canoni di leasing ai fini della sostenibilità finanziaria dell’impianto, occorrerà appurare se sia possibile oppure no rinegoziare con gli istituti di credito e i partner finanziari le condizioni e i termini contrattuali concordati alla luce del regime di incentivi previgente al Decreto Spalmaincentivi. Decisiva, sul punto, sarà l’analisi circa la presenza di clausole dalle quali possa dedursi la rilevanza delle tariffe incentivanti originariamente conseguite dall’impianto quale elemento presupposto per la conclusione dell’accordo ovvero quale vera e propria condizione di efficacia o risoluzione del medesimo. Altrettanto rilevante, quanto meno sul piano negoziale, potrebbe essere la presenza di clausole di recesso legate al mutamento dei regimi incentivanti rispetto a quelli in vigore alla data di stipula degli accordi. Il tema, evidentemente, andrà considerato caso per caso in relazione a ciascun Impianto Fotovoltaico, anche alla 4 Speciale Green Economy luce dei finanziamenti bancari cui sarà possibile accedere in concreto per effetto di quanto previsto dal 5° comma dell’articolo 26 del Decreto. > I riflessi dell’opzione A) sui contratti di durata o a tempo determinato Ove la scelta dovesse invece ricadere sull’opzione A) – quella, per intendersi, che prevede l’estensione del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni con contestuale riduzione della tariffa incentivante annua – si tratterà di valutare, oltre al tema finanziario, se l’allungamento del periodo di erogazione degli incentivi sia compatibile con la durata degli accordi conclusi in relazione agli impianti e se, in caso di durata inferiore ai 24 anni, sia comunque possibile ottenerne la proroga. In difetto, diverrà imprescindibile rinegoziare, per quanto possibile, durata e termini dei contratti originariamente stipulati attraverso accordi modificativi ed integrativi. In tale contesto, sarà evidentemente opportuno calcolare tutti gli eventuali costi ed oneri correlati, potenzialmente significativi, in particolare, con riferimento agli accordi stipulati per atto notarile o comunque soggetti a registrazione. > Le verifiche da condurre ai fini dell’opzione In linea di principio, per ogni contratto (ivi compresi, contratti costitutivi di diritti di superficie e servitù, contratti di locazione, leasing, finanziamento, O&M) occorrerà considerare: > la durata e l’eventuale possibilità di procedere ad una proroga; l’eventuale disponibilità dei partner contrattuali alla rinegoziazione dei termini di durata e/o delle condizioni; l’esistenza di clausole che attribuiscano/escludano la facoltà di recesso / risoluzione ovvero che consentano / impediscano la rinegoziazione dei termini e delle condizioni dei contratti in caso di modifiche inerenti le tariffe incentivanti; la concreta possibilità di accedere ai finanziamenti di cui al 5° comma dell’articolo 26 del Decreto Spalmaincentivi. Le implicazioni dell’opzione A) sui titoli autorizzativi Il 6° comma dell’articolo 26 del Decreto stabilisce che “le Regioni e gli Enti Locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici”. Ottobre 2014 Relativamente agli impianti assoggettati a Comunicazione di Inizio Attività (“CIA”) e Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”), sarà necessario verificare se eventuali atti di assenso resi nell’ambito del procedimento per la realizzazione dell’impianto e delle opere di connessione prevedono termini di scadenza; in caso positivo, sarà necessario chiedere l’adeguamento temporale alle Amministrazioni competenti. L’Autorizzazione Unica, in linea generale, non ha scadenza, a meno che norme regionali o provinciali prevedano diversamente e sempre che le autorizzazioni confluite nel relativo provvedimento non ne prevedano una. Il proponente dovrà quindi chiedere l’adeguamento temporale del titolo unico all’Amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, ovvero, a seconda dei casi, all’Amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione che è confluita all’interno dell’Autorizzazione Unica. Segnaliamo tuttavia che, in virtù del tenore letterale del comma 6, l’adeguamento della validità temporale dei titoli, comunque denominati, può considerarsi atto dovuto, non residuando, in capo all’Amministrazione, alcun potere discrezionale sul punto. > I rimedi secondo Rödl & Partner Si è detto che entro il 30 novembre 2014, i Soggetti Responsabili dovranno scegliere una delle tre opzioni previste dall’art.26 Decreto Spalmaincentivi. Questo vale anche per i Soggetti Responsabili che intendessero opporsi in sede giurisdizionale all’applicazione del Decreto: infatti, in mancanza di opzione espressa entro il termine, automaticamente varrà l’opzione c) (mantenimento del periodo di incentivazione originario di 20 anni con la riduzione forfettaria degli incentivi a seconda della taglia dell’impianto). I Soggetti Responsabili che fossero interessati ad un’opzione diversa da quella sub c) e, al contempo, ad opporsi in sede giurisdizionale alla modifica della convenzione per le tariffe, dovranno pertanto avere cura di non procedere alla comunicazione sull’opzione senza aver prima reso manifesta, al GSE, la propria intenzione di ricorrere in sede giurisdizionale. Lo stesso vale, peraltro, anche per coloro che tenderebbero a scegliere comunque l’opzione c). L’accettazione dell’una o dell’altra opzione senza alcuna riserva di opporsi in sede giurisdizionale, infatti, potrebbe essere considerata come acquiescenza che impedisce la proposizione dei rimedi disponibili. 5 Speciale Green Economy Invero, con il Decreto Spalmaincentivi sono state introdotte norme con effetti retroattivi ai danni di investitori che avevano fatto affidamento sul sistema incentivante italiano di cui ai vari Conti Energia. A nostro avviso tutte e tre le opzioni previste, anche se in misura e/o tempi diversi, comportano ripercussioni negative sulla rimuneratività degli impianti, sui business plans, sulla liquidità e sui ricavi dei Soggetti Responsabili. Il diritto nazionale italiano, come anche precisi strumenti normativi e convenzionali europei, offrono una serie di possibili rimedi, che andiamo ad analizzare. L’analisi delle azioni esperibili non può prescindere dall’assunto che le nuove disposizioni sugli incentivi sono contenute in un testo di legge che, nell’ordinamento giuridico italiano, non è suscettibile di essere impugnato in quanto tale, ma deve essere rimosso attraverso particolari procedure. Di seguito la descrizione dei rimedi giudiziali che, a nostro avviso, sono disponibili agli interessati. > Ricorso al TAR Lazio (Roma) A livello nazionale, allo stato, a nostro avviso, la via migliore per mettere in discussione la norma lesiva contenuta nel Decreto Legge Spalmaincentivi, è quella della proposizione di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sede in Roma. Sulla base della giurisprudenza sviluppatasi finora in materia, infatti, la maggior parte delle questioni che si possono porre rientrano nella giurisdizione, anche esclusiva, del Giudice Amministrativo e quindi del TAR Lazio, Roma, che, in generale, è competente in relazione ad atti che abbiano efficacia sull’intero territorio nazionale. In particolare, riteniamo che l’art.26 Decreto Spalmaincentivi (e la sua attuazione concreta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico prima e del GSE poi), costituisce modifica unilaterale della convenzione, imposta al Soggetto Responsabile, e ciò sia per quanto riguarda l’entità delle tariffe e la loro durata, sia per quanto riguarda il nuovo meccanismo di corresponsione degli acconti e del conguaglio. Non vi è dubbio, a nostro avviso, circa l’appartenenza della giurisdizione al Giudice Amministrativo per quanto riguarda l’impugnazione dei decreti ministeriali attuativi. Alla stessa conclusione, tuttavia, si può pervenire anche in relazione all’impugnazione dei provvedimenti che, concretamente, saranno adottati dal GSE (sia pure in forma dematerializzata). In situazioni di modifica unilaterale di convenzioni da parte della Pubblica Amministrazione e/o soggetti a questa equiparati, infatti, la giurisprudenza tende ad affermare la giurisdizione del Giudice Amministrativo che, nella fattispecie, come accennato, è anche esclusiva in base all’art.133 Codice Processo Amministrativo. A nostro avviso, il ricorso è proponibile anche prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali attuativi - precisamente in forma di domanda di accertamento del diritto di percepire le tariffe previste nella convenzione stipulata con il GSE e per il periodo da questa previsto. Tuttavia, stante l’imminente pubblicazione dei decreti ministeriali attuativi nella Gazzetta Ufficiale, la quale farà decorrere il termine di legge di 60 giorni per la proposizione del ricorso al TAR Lazio, a questo punto la soluzione migliore consiste nell’impugnazione di tali decreti ministeriali da parte dei Soggetti Responsabili. Controparti principali sono quindi il Ministero dello Sviluppo Economico e il GSE. L’impugnazione di provvedimenti di carattere generale (come sono i decreti ministeriali attuativi) presuppone la sussistenza di un interesse, concreto ed attuale del ricorrente. Per tale motivo, ed anche in considerazione della giurisprudenza nonché dell’atteggiamento difensivo in precedenza assunto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal GSE in altre controversie riguardanti provvedimenti di carattere generale sulle tariffe incentivanti, al fine di radicare maggiormente l’interesse processuale al ricorso, a nostro avviso la domanda di annullamento dei decreti attuativi deve essere successivamente integrata con l’impugnazione degli ulteriori provvedimenti attuativi che verranno adottati dal GSE (e cioè dei provvedimenti che applichino la norma riconoscendo soltanto l’acconto del 90% e che riconoscano la tariffa decurtata). Nello stesso ricorso potrà poi essere proposta: − la domanda di accertamento del diritto di percepire le tariffe previste nella convenzione stipulata con il GSE e per il periodo da questa previsto. − domanda di risarcimento dei danni causati dai provvedimenti impugnati (ove questi venissero, ad esito del giudizio, dichiarati illegittimi Sono altresì proponibili, richieste di misure cautelari, in particolare nei casi in cui sia possibile dimostrare che l’applicazione del Decreto Spalmaincentivi sia suscettibile di far fallire il Soggetto Responsabile ovvero di porlo in situazione di inadempimento rispetto, ad esempio, a contratti di finanziamento. 6 Speciale Green Economy A nostro avviso, i motivi fondanti tutte le domande si appuntano sulla contrarietà del Decreto Spalmaincentivi, sotto vari profili, al diritto comunitario e internazionale, alla Costituzione italiana e alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Per quanto riguarda i soggetti legittimati alla proposizione del ricorso, questi sono i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici incentivati. Circa le modalità di proposizione del ricorso, considerata la giurisprudenza, nonché l’atteggiamento difensivo assunto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal GSE in altre controversie riguardanti provvedimenti di carattere generale sulle tariffe incentivanti, a nostro avviso non è opportuna la proposizione di ricorsi collettivi da parte di più Soggetti Responsabili: la giurisprudenza, infatti, tende a considerare inammissibili i ricorsi collettivi: − quando non vi sia perfetta identità sostanziale delle posizioni dei ricorrenti; − quando vengano impugnati provvedimenti diversi (questa sarebbe la situazione nel momento in cui venissero impugnati i provvedimenti attuativi del GSE, che, come già rilevato, a nostro avviso debbono essere impugnati in quanto andranno a cristallizzare una volta per tutte la modifica unilaterale del rapporto contrattuale di cui si è detto e l’interesse concreto ed attuale al ricorso). − quando vengano proposte domande di risarcimento dei danni. In aggiunta, osserviamo che, in definitiva, il nocciolo delle questioni potrebbe ridursi a questo: lo Stato Italiano ha effettuato un equo bilanciamento di tutti gli interessi contrapposti ? La risposta a questa domanda, a nostro avviso, deve essere data sulla base di un approccio caso per caso che mal si concilia con un ricorso collettivo. Circa lo svolgimento del giudizio, poiché la lesione del diritto dipende da una norma di legge che, come detto, non è direttamente impugnabile, è possibile che, all’interno del giudizio davanti al Giudice Amministrativo, si innestino delle fasi incidentali davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e/o la Corte Costituzionale italiana, come verrà descritto nel prosieguo. Inoltre, con particolare riferimento all’impugnazione dei provvedimenti del GSE, poiché non vi sono precedenti specifici in termini e sempre considerato l’atteggiamento difensivo assunto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal GSE in altre controversie ri- Ottobre 2014 guardanti le tariffe incentivanti, è altresì possibile, da un lato, che si svolga un’altra fase incidentale, riguardante la giurisdizione, davanti alla Corte di Cassazione; e, dall’altro, che la Corte di Cassazione si pronunci in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale i giudizi dovranno essere riassunti. > Regolamento di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione (Roma) e giudizi davanti al Tribunale Civile (Roma) Come già rilevato, riteniamo di poter escludere che la giurisdizione possa spettare al Giudice Ordinario, salvo per taluni profili particolari che, però, a nostro avviso non metterebbero in discussione l’intero impianto del Decreto Legge Spalmaincentivi. Poiché non vi sono precedenti giurisprudenziali, tuttavia, con particolare riferimento all’impugnazione dei provvedimenti del GSE, non possiamo escludere che, nel ricorso al TAR, i resistenti non eccepiscano il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, ovvero non propongano direttamente l’apposito regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione. Il regolamento preventivo di giurisdizione, peraltro, potrebbe essere proposto anche autonomamente dai ricorrenti, per far affermare definitivamente la giurisdizione prima che si pervenga ad una sentenza di merito. Per lo stesso motivo, non possiamo neppure escludere con certezza che la Corte di Cassazione non si pronunci per la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale i ricorsi, inizialmente proposti davanti al Giudice Amministrativo, debbano quindi essere riassunti (in tutto o in parte). A seguito della riassunzione, il giudizio proseguirebbe quindi davanti al Tribunale Civile di Roma (competente territorialmente). Nel giudizio civile, le domande sarebbero principalmente volte ad ottenere l’accertamento del diritto di percepire le tariffe previste nella convenzione stipulata con il GSE e per il periodo da questa previsto. > Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Lussemburgo) All’interno del giudizio di merito (sia davanti al Giudice Amministrativo che davanti al Giudice Ordinario) è possibile chiedere al Giudice Nazionale la disapplicazione della nuova normativa in quanto in contrasto con principi generali del diritto comunitario, e/o che il Giudice Nazionale disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di far accertare che il diritto comunitario (in particolare i principi generali di tutela dell’affidamento e degli investimenti) osta ad una 7 Speciale Green Economy normativa quale quella contenuta nel Decreto Spalmaincentivi. Ove il Giudice di Merito, come potrebbe fare, accertasse direttamente che la norma interna è contraria al diritto comunitario, la norma interna potrebbe essere disapplicata. Nel secondo caso, il Giudice di Merito deferirebbe la questione di interpretazione alla Corte di Giustizia. Ove la Corte di Giustizia dichiarasse che la normativa comunitaria osta alla nuova norma nazionale, questa non potrebbe trovare applicazione. In entrambi i casi, quindi, l’intento e l’effetto sarebbero quelli di bloccare l’applicazione del Decreto Spalmaincentivi, con conseguente diritto degli interessati di percepire le tariffe nella misura, e per il periodo, previsti dalla convenzione stipulata con il GSE. Circa gli effetti di una pronuncia della Corte di Giustizia che dovesse accertare l’incompatibilità del Decreto Spalmaincentivi al diritto comunitario, si veda quanto verrà esposto nel prosieguo circa gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale italiana: la giurisprudenza, infatti, tanto interna quanto della Corte di Giustizia, tende ad applicare sul punto i medesimi principi. − non potendosi conoscere, a priori, il contenuto concreto della statuizione, non è possibile affermare con certezza che l’eventuale sentenza svolgerà effetti favorevoli anche per tutti i Soggetti Responsabili che non abbiano agito in giudizio. Infatti, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma hanno effetti retroattivi e tendenzialmente erga omnes. Tuttavia vi sono alcuni limiti al principio dell’operatività retroattiva e erga omnes, nel senso che lo stesso non opera in relazione a rapporti che possono considerarsi esauriti in virtù, ad esempio, di: prescrizione, decadenza, atti negoziali. Nella specie sono in astratto concepibili almeno alcune circostanze che non rendono certa, a priori, l’operatività dell’eventuale sentenza della Corte Costituzionale (e, per quanto sopra detto, dell’eventuale sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che accertasse l’incompatibilità del Decreto con il diritto comunitario): − se si parte dall’assunto che la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo, è possibile che si incorra in decadenza per mancata impugnazione dei provvedimenti attuativi nel termine di legge (60 giorni dalla conoscenza); − la scelta per una delle tre opzioni alternative ovvero la mancata scelta nel termine che, per espressa disposizione, si risolve in scelta dell’opzione c), potrebbe essere considerata come un atto negoziale di accettazione della modifica contrattuale (imposta per legge); La devoluzione alla Corte Costituzionale postula che l’Organo Giudicante ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata. A sua volta, la Corte Costituzionale dovrà giudicare se la questione è fondata. In tal caso la norma verrebbe dichiarata incostituzionale.. A seguito della fase incidentale davanti alla Corte Costituzionale, il giudizio torna di fronte al Giudice di Merito per la decisione nel merito. − la stessa Corte Costituzionale, come ha fatto in alcune occasioni in passato, potrebbe limitare gli effetti della propria sentenza, ad esempio motivando in relazione a “oneri economico insopportabili” che potrebbero discendere dall’applicazione indiscriminata anche a tutti i soggetti, titolari di convenzioni per le tariffe incentivanti, che non abbiano proposto ricorso. Circa gli effetti dell’eventuale sentenza della Corte Costituzionale che dovesse accertare l’incostituzionalità dell’art.26 Decreto Spalmaincentivi, si possono svolgere, in astratto, le seguenti considerazioni: > Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) > Questione di costituzionalità (Corte Costituzionale italiana, Roma) Sempre nell’ambito del giudizio di merito (sia davanti al Giudice Amministrativo che davanti al Giudice Ordinario), è altresì possibile sollevare, insieme alla questione inerente la violazione del diritto comunitario, la questione di costituzionalità del Decreto Spalmaincentivi per violazione di varie disposizioni della Costituzione italiana (in particolare gli articoli 3, 41, 42, 117). − la sentenza favorevole svolgerebbe certamente effetti nel giudizio a quo e in tutti i giudizi pendenti al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Indipendentemente dai giudizi nazionali, e considerato che la lesione primaria subita dai Soggetti Responsabili dipende direttamente da un atto normativo, a nostro avviso è proponibile, fin da subito, anche ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei suoi Protocolli. 8 Speciale Green Economy Infatti, la regola generale è che tale ricorso sia proponibile soltanto a seguito dell’esaurimento dei rimedi interni, e nel termine di sei mesi dalla sentenza interna definitiva; nel caso, tuttavia, di violazioni dipendenti direttamente da leggi, vi sono precedenti riguardanti casi italiani, in cui la Corte Europea, ritenendo che, per l’Italia, la questione di costituzionalità non possa costituire rimedio effettivo in quanto rimessa al giudice a quo, ha considerato ammissibili ricorsi proposti anche prima dell’esaurimento dei rimedi interni, ovvero tardivi ricorsi non proposti entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge. A differenza del ricorso nazionale di cui si è detto, tale ricorso è a nostro avviso proponibile anche in forma collettiva da più Soggetti Responsabili. In considerazione della particolarità dei giudizi davanti alla Corte Europea, non è possibile stabilire con certezza, a priori, quale possa essere l’effetto di tale ricorso; la Corte Europea, tendenzialmente, dovrebbe accertare che lo Stato Italiano, emanando il Decreto Spalmaincentivi, ha violato i diritti degli interessati tutelati dalla Convenzione (in particolare il diritto ad un pacifico godimento del possesso); la Corte potrebbe altresì condannare lo Stato Italiano al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti e/o indicare le ulteriori misure, anche di carattere generale, che lo Stato Italiano dovrebbe porre in essere per riparare la violazione così accertata (ad esempio l’abrogazione e/o modificazione della normativa). > Rimedi previsti dalla Energy Charta Ottobre 2014 > Rödl & Partner Un team dedicato alle misure da intraprendere alla luce del Decreto Spalmaincentivi Il Decreto Spalmaincentivi impone un’immediata verifica di tutti i profili finanziari, fiscali, e legali legati a ciascuna delle 3 opzioni offerte dall’articolo 26. Rödl & Partner Italia ha costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare dedicato alle problematiche discendenti dal Decreto Spalmaincentivi. Il gruppo di lavoro – con il coordinamento dei Partner Roberto Pera, Alessandra Mari, Svenja Bartels, Thomas Giuliani e Paolo Peroni – è composto da avvocati esperti di diritto dell’energia, diritto amministrativo, diritto commerciale e diritto bancario, nonché da dottori commercialisti in possesso di specifiche expertise sui temi fiscali e finanziari legati agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il team potrà seguirVi nelle trattative contrattuali e nei giudizi illustrati sopra. A livello internazionale è stato costituito un gruppo di lavoro per i giudizi previsti dalla Energy Charta, composto da professionisti operanti in ambito energetico ed arbitrale in Germania, Spagna ed Italia. Il Team Energy di Rödl & Partner Italia è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento. Infine, per quanto riguarda gli investitori stranieri (cioè di nazionalità non italiana), è ipotizzabile anche il ricorso ai rimedi previsti dall’art.26 dell’Energy Charter Treaty (Trattato sulla Carta dell’Energia). Occorre prestare attenzione al fatto che questi rimedi, ad un certo stadio della procedura, possono divenire incompatibili con rimedi domestici. Il loro fondamento è una violazione, da parte dello Stato Italiano, di una delle obbligazioni che gli derivano dalla Parte III della Carta, relative alla promozione e tutela degli investimenti. *** 9 Speciale SpecialeGreen GreenEconomy Economy Rödl & Partner in Italia | Team Energy Dott. Comm. Thomas Giuliani E-Mail: [email protected] Avv. Paolo Peroni E-Mail: [email protected] Avv. Svenja Bartels E-Mail: [email protected] Avv. Roberto Pera E-Mail: [email protected] Altri membri del Team Energy Avv. Anna Maria Desiderà - Padova Dott. Giorgio Castorina - Padova Avv. Matteo Corbo - Padova Avv. Tiziana Fiorella - Milano Dott. Comm. Philipp Mitterer - Bolzano Rödl & Partner Milano Largo Donegani, 2 20121 Milano Telefono: +39 02 63 28 84 Telefax: + 39 02 63 28 84 20 e-mail: [email protected] Rödl & Partner Padova Via Francesco Rismondo, 2/E 35131 Padova Telefono: +39 049 80 46 91 1 Telefax: + 39 049 80 46 92 0 e-mail: [email protected] Avv. Alessandra Mari E-Mail: [email protected] Avv. Maurizio Oropesa - Milano Avv. Pietro Pizzolato - Padova Avv. Giorgia Simonetti - Roma Avv. Carlo Spampinato - Roma Avv. Gennaro Sposato - Roma Rödl & Partner Roma Piazza S. Anastasia, 7 00186 Roma Telefono: +39 06 96 70 12 70 Telefax: + 39 06 32 23 39 4 e-mail: [email protected] Rödl & Partner Bolzano Piazza Walther-von-der-Vogelweide, 8 39100 Bolzano Telefono: +39 0471 19 43 20 0 Telefax: + 39 0471 19 43 22 0 e-mail: [email protected] Insieme per crescere “Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi. „Consulenza fiscale, finanziaria e legale - i nostri clienti confidano nella nostra capacità di assisterli con competenze ad ampio spettro.“ Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. Rödl & Partner „Ogni torre umana poggia su un’ampia base; solo così, i Castellers in cima alla torre possono contare su un solido punto di appoggio.“ Castelleres de Barcelona „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. Redazione: Rödl & Partner Piazza Santa Anastasia 7, 00186 Roma Tel.: +39 06 96701270 | www.roedl.com/it Responsabile di redazione: Alessandra Mari - alessandra.mari @roedl.it Speciale Green Economy è un approfondimento a cura di Rödl & Partner, non destinato alla stampa né pubblicato ad intervalli regolari o comunque assimilabile ad un periodico. 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