Insieme per crescere - Cantiere Efficienza

Insieme per crescere
Gli strumenti giuridici per la realizzazione
di progetti di riqualificazione energetica
compatibili con il Patto di Stabilità
Anna Maria Desiderà
Rödl & Partner
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Fare impresa con l‘efficienza energetica - Padova, 17.11.2014
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L’universo dell’efficienza energetica
+ valore
agli
immobili
Impianti +
efficienti
Scala
dei
progetti
Fare efficienza per
un uso razionale
dell’energia
Knowhow
+
risorse
Limiti di
bilancio
Riduzione
dei costi
+
ambiente
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Il contesto normativo europeo ed italiano
Normativa comunitaria
Normativa nazionale
Direttiva 1993/76/CE
Certificazione energetica degli edifici e
normativa impianti termici
D.P.R. 412/93:
Norme sugli impianti termici per il
contenimento dei consumi
Direttiva 2002/91/CE:
Miglioramento del rendimento energetico
degli edifici.
D.Lgs. 192/05
Rendimento energetico nell’edilizia
Direttiva 2006/32/CE:
Efficienza negli usi finali dell’energia e
servizi energetici
D.Lgs. 115/08
Servizi energetici ed ESCo
Direttiva 2009/39/CE:
Obiettivo riduzione consumi 20-20
D.Lgs. 28/11
Attuazione della Dir. 2009
Direttiva 2010/31/CE:
Prestazione energetica degli edifici
D.Lgs. 63/13
Recepimento Dir 2010 e modifica D.lgs.
192/2005
Direttiva 2012/27/CE:
Nuovi obiettivi di riduzione dei consumi
D.Lgs. 102/14
Recepimento Direttiva 2012/27
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Strumenti giuridici
La Pubblica Amministrazione può ricorrere a diverse tipologie di strumenti previsti
dall’attuale assetto normativo.
D.Lgs. 115/08
>
>
>
Finanziamento Tramite Terzi (FTT)
Contratto di servizio energia
Contratto di servizio energia "plus"
D.Lgs. 102/14
>
Contratto di rendimento energetico
EPC
Partenariato Pubblico Privato
>
>
>
>
>
>
>
Concessione di lavori
Concessione di servizi
Finanza di progetto
Leasing immobiliare
Contratto di disponibilità
PPPI (società mista)
Contraente generale
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Finanziamento
(FTT)
Contratto
EPC
Partenariato
Pubblico
Privato
E’ possibile una loro combinazione?
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La normativa: definizione di ESCo
Il D.Lgs. 115/08, di recepimento della Direttiva 2006/32/CE, introduce per la prima volta
nell’ordinamento giuridico Italiano il concetto di
Energy Service
Company o
ESCo
• persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre
misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei
locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio
finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o
parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e
sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti
Nella filiera dell’efficientamento, visto l’alto grado di know-how che impone la progettazione di
un intervento valido e bancabile, gli operatori ESCo devono essere fortemente qualificati in
termini di:
capacità di analisi tecnico-economiche,
progettazione e realizzazione degli interventi;
monitoraggio e gestione di interventi di efficientamento energetico;
capacità finanziaria propria o mediata da soggetti finanziari partner
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Il ruolo della ESCo nel FTT
Il contratto tra ESCo e cliente trova la sua collocazione ideale all’interno di un rapporto di
Finanziamento Tramite Terzi (FTT), che il D.Lgs. 115/2008 qualifica come
Finanziamento
Tramite Terzi
(FTT)
• accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia
e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica,
che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un
canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito
avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO
Assunzione del rischio tecnico e commerciale dell’operazione relativo all’eventualità di un
mancato risparmio energetico
Indebitamento nei confronti delle istituzioni finanziarie per il reperimento del capitale
necessario, sia nella fase d’investimento (realizzazione degli impianti), sia nella fase di
gestione (capitale circolante)
L’acquisto nei confronti dei fornitori di tecnologie, attrezzature, opere edili, servizi di
conduzione
Conduzione tecnica degli impianti e delle attività di monitoraggio e manutenzione (con
personale proprio o attraverso operatori esterni alla ESCO);
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La nuova definizione di EPC
Il D.Lgs. 115/08 ha definito il
Contratto di
rendimento
energetico
Accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono
effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente.
Il D.Lgs. 102/14 ha modificato la precedente definizione
Contratto di
rendimento
energetico o di
prestazione
energetica
(EPC)
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Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore
di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante
l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati
sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi
finanziari
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La struttura di un progetto di efficienza
FORNITORI
FORNITURA
IMPIANTI
PAGAMENTI
PRESTITI
GSE
INCENTIVI
ESCO
RIMBORSI
ISTITUTI
FINANZIARI
INTERVENTO
PAGAMENTI DA
RISPARMIO
BENEFICIARIO
(pubblica amministrazione)
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Gli elementi minimi di un contratto EPC nel settore pubblico
Il D.Lgs. 102/14 (All. 8) prevede che gli EPC stipulati dalla P.A. contengano:
a) Chiara indicazione delle misure di efficienza da applicare e dei risultati da conseguire
b) Durata
modalità
e terminigarantiti
del contratto
Indicazione
dei risparmi
da conseguire
c) IDurata,
risparmi
garantitie da
conseguire
in base al contratto
modalità
termini
del contratto
d) Gli
obblighi
incombenti
sulle
parti
Obblighi
incombenti
sulle
parti
e) Date di riferimento per la determinazione dei risparmi conseguiti
f) Elenco delle fasi di attuazione delle misure previste e relativi costi
g) Obbligo di dare piena attuazione alle misure previste e di documentare i cambiamenti effettuati
nel corso del progetto
h) Disposizioni disciplinanti l’inclusione dei requisiti equivalenti in caso di concessione in appalto a
terzi
i) Indicazione delle implicazioni finanziarie del progetto e rispettive quote di partecipazione delle
parti ai risparmi realizzati
j) Disposizioni per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti effettivamente conseguiti,
controlli di qualità e garanzie
k) Modalità di modifica delle condizioni incidenti sui contenuti del contratto
l) Sanzioni in caso di inadempienza
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Gli obblighi per la PA
Il D.Lgs. 102/14 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali, dal 2014 al 2020, effettuino
interventi di efficientamento sui propri immobili che comportino
La
riqualificazione
energetica di
almeno il 3%
annuo della
superficie utile
climatizzata
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o, in alternativa
Risparmio
energetico
cumulato nel
periodo 2014 –
2020 di almeno
0,04 Mtep
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Quali sono le pubbliche amministrazioni obbligate?
L’obbligo è previsto per la pubblica amministrazione centrale (Allegato IV D.Lgs. 163/06)
Enti acquirenti
1. Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Ministero degli affari esteri
3. Ministero dell'interno
4. Ministero della giustizia
5. Ministero della difesa
6. Ministero dell'economia e delle finanze
7. Ministero delle attività produttive
8. Ministero delle comunicazioni
9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
10.Ministero delle politiche agricole e forestali
11.Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
12.Ministero delle infrastrutture e trasporti
13.Ministero del lavoro e delle politiche sociali
14.Ministero della salute
15.Ministero per i beni e le attività culturali
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Altri enti pubblici nazionali
CONSIP (Concessionaria
Servizi Informatici Pubblici)
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E le altre amministrazioni?
Il D.Lgs. 102/14 prevede che le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata,
concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di
efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo
esemplare degli immobili di proprietà dello Stato
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un
sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi
energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento
energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli
immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza
energetica a lungo termine
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Concentriamoci sul PPP
Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario degli
appalti pubblici e delle concessioni
«forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che
mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la
manutenzione di una infrastruttura o la fornitura di un servizio" .
Must have di una partnership di successo tra autorità pubbliche e operatori privati
> Finanziamento totale o parziale a carico dell’operatore privato
> Rimborso del finanziamento e remunerazione del rischio imprenditoriale derivanti dal cash flow
generato del progetto
> Value for money - ottimizzazione dei costi = miglior risultato per la collettività
> Corretta allocazione dei rischi in base ai parametri comunitari
Codice dei Contratti Pubblici (art. 3, co. 15-ter)
“…alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle
decisioni Eurostat”
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… da Eurostat al Patto di Stabilità
In base ai parametri previsti
dalla decisione Eurostat
11.02.2004
Il privato deve
assumersi
Ed almeno uno tra
Rischio di
costruzione
Rischio di
domanda
• Errori di
progettazione
• Ritardi di consegna
• Mancato rispetto
degli standard di
progetto
• Aumento
consistente dei
costi
• Carenze tecniche
• Variabilità della
domanda per
fattori indipendenti
dalla qualità del
servizio prestato
dal concessionario
Rischio di
disponibilità
• Insufficiente
livello delle
prestazioni
erogate, rispetto
ai parametri
quali-quantitativi
pattuiti
La corretta allocazione dei rischi di costruzione, domanda e disponibilità in capo al
partner privato qualifica il contratto come PPP e garantisce che l’operazione sia
classificabile come «off-balance sheet»
rispetto del Patto di Stabilità.
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Quale forma per i PPP?
1. Nei lavori pubblici
La PA inserisce i lavori pubblici (superiori a 100.000 €) all’interno della programmazione
triennale (art. 128), sulla base di un preciso ordine di priorità, e poi li include nell’elenco
annuale. L’iniziativa privata costituisce alternativa alla programmazione triennale.
Opera inserita nella
programmazione triennale/annuale
Iniziativa
della P.A.
Concessione
di lavori
(art. 143)
Locazione
finanziaria
(art.160bis)
Contratto di
disponibilità
(art.160-ter)
Finanza di
progetto
(art. 153)
Opera NON inserita nella
programmazione triennale
Proposta
privata
(art. 153 co. 19)
Inerzia della
P.A.
Finanza di
progetto su
proposta privata
(art.153, co. 16)
Progetto
preliminare
Piano
economico
e finanziario
Bozza di
convenzione
Società mista
- PPPI
(art. 153)
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Quale forma per i PPP?
2. Nei servizi
Le PA possono adottare una programmazione annuale relativa all’acquisto di beni e servizi
(art. 271, DPR 207/10). Tuttavia, qualora la programmazione venga adottata, questa è
vincolante. Anche in tal caso l’iniziativa privata costituisce un’alternativa alla
programmazione
Programmazione annuale adottata
Servizi
inclusi
Concessione
di servizi
(art. 30)
Servizi
non inclusi
Programmazione annuale non
adottata
Concessione di
servizi
(art. 30)
Finanza di
progetto nei
servizi
(art. 278 DPR
207/10)
Finanza di progetto nei
servizi
(art. 278 DPR 207/10 )
N.B. Le concessioni di servizi vengono affidate mediante gara informale (art. 30)
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Strutturazione di interventi di grandi dimensioni
La strutturazione di un intervento di efficientamento energetico di larga scala può
essere suddiviso in 3 macro-step
Fattibilità
preliminare
•Audit energetico
•Coinvolgimento attori
•Bozza di programma
d’investimento
•Screening risorse
finanziarie reperibili sul
mercato
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Assistenza
tecnica
•Assessment audit
energetici
•Strutturazione piano
d’investimento
•Definizione criteri di
selezione delle ESCo
•Stesura dei bandi e
capitolati di gara
•Valutazione delle offerte e
auditing finanziario
Realizzazione
interventi
•Realizzazione interventi di
efficientamento
•Gestione post-intervento
degli edifici e
dell’impiantistica
•Monitoraggio e controlli
del rispetto dei livelli di
servizio pattuito
•Remunerazione alle ESCo
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Come finanziare le fasi? Fase 1
Fattibilità
preliminare
Assistenza
tecnica
Realizzazione
interventi
• Il primo step da raggiungere nella strutturazione di un programma d’investimento ad ampio
raggio, consiste nell’analisi del contesto di partenza (enti da coinvolgere, massa critica
necessaria, obiettivi da raggiungere, stato dell’arte dei programmi già avviati) e delle
procedure e scenari percorribili (ricerca finanziamenti fondo perduto o a tassi agevolati e
preparazione delle domande, modalità di coinvolgimento dei capitali privati)
La fase può prevedere l’uso delle risorse
interne agli enti (ed in particolare dell’ente
capogruppo) o essere finanziata da risorse
(anche a fondo perduto) messe a disposizione
da Fondazioni/Enti
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Come finanziare le fasi? Fase 2
Fattibilità
preliminare
Assistenza
tecnica
Realizzazione
interventi
• La seconda fase del progetto prevede l’implementazione degli studi di fattibilità e di mercato, la
strutturazione dei programmi, i business plan, gli audit energetici completi e dettagliati, la
predisposizione di bandi di gara per l’aggiudicazione degli interventi. E’ questa la fase della cd.
Assistenza Tecnica.
La Commissione Europea e la Banca Europea
degli Investimenti, nell’ambito dei programmi
IEE, mettono a disposizione degli enti locali gli
strumenti European Local ENergy
Assistance (ELENA) ed European Energy
Efficiency Fund (EEEF)
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Vediamo meglio ELENA
Strumento di Assistenza Tecnica (AT) a fondo perduto per finanziare le attività necessarie
allo sviluppo di un progetto d’investimento energetico
>
>
>
>
Studi tecnici studi di fattibilità addizionali
Consulenze tecnico legali (appalti, gare…)
Strutturazione finanziaria
Comunicazione
Per lo sviluppo di progetti
• EE di edifici pubblici-privati
e pubblica illuminazione
• Trasporto Urbano
• Infrastrutture energetiche
locali
CHE ABBIANO
CARATTERESTICHE DI
REPLICABILITÀ
Caratteristiche fondi ELENA:
• Finanziamento a fondo perduto di max il 90% dei costi di AT finalizzata allo sviluppo di un progetto
• Finanziamento accordato per AT proporzionato al valore del progetto da sviluppare (leva 1:25)
• Il valore max ottenibilie è dato dalla formula (Valore progetto/25)*90
Il progetto da sviluppare grazie all’AT finanziata deve
essere superiore a 30 milioni di Euro
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Necessità di accorpare i progetti
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Come finanziare le fasi? Fase 3
Fattibilità
preliminare
Assistenza
tecnica
Realizzazione
interventi
Il progetto culmina con la realizzazione degli interventi ( quali ad esempio misure di risparmio
energetico in edifici pubblici, cogenerazione ad alta efficienza di calore e elettricità, inclusa la
microcogenerazione, la modernizzazione di infrastrutture, quali l’illuminazione e le smart grids) a
cui farà seguito la gestione e la manutenzione degli stessi
Oltre alle risorse che i privati (ESCo) apportano nelle
operazioni di PPP, la Banca Europea degli Investimenti
dispone di fondi dedicati quali European Energy
Efficiency Fund (EEEF) e fornisce prestiti
quadro/globali* per l’EE nel settore pubblico
* finanziamenti a tassi agevolati (2%), intermediati da banche nazionali e destinati a fornire finanziamento a lungo periodo (15 anni)a favore delle ESCOs e/o di
altri soggetti pubblici/privati responsabili dell’attuazione dei progetti a disposizione degli enti locali
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Contatti
Foto
Avv. Anna Maria Desiderà
Associate Partner
Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel. +39 049 8046911
Fax +39 049 8046920
[email protected]
“Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi.
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio
e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.
“Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal
maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle
“torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
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