Insieme per crescere Gli strumenti giuridici per la realizzazione di progetti di riqualificazione energetica compatibili con il Patto di Stabilità Anna Maria Desiderà Rödl & Partner © Rödl & Partner Fare impresa con l‘efficienza energetica - Padova, 17.11.2014 1 L’universo dell’efficienza energetica + valore agli immobili Impianti + efficienti Scala dei progetti Fare efficienza per un uso razionale dell’energia Knowhow + risorse Limiti di bilancio Riduzione dei costi + ambiente © Rödl & Partner 2 Il contesto normativo europeo ed italiano Normativa comunitaria Normativa nazionale Direttiva 1993/76/CE Certificazione energetica degli edifici e normativa impianti termici D.P.R. 412/93: Norme sugli impianti termici per il contenimento dei consumi Direttiva 2002/91/CE: Miglioramento del rendimento energetico degli edifici. D.Lgs. 192/05 Rendimento energetico nell’edilizia Direttiva 2006/32/CE: Efficienza negli usi finali dell’energia e servizi energetici D.Lgs. 115/08 Servizi energetici ed ESCo Direttiva 2009/39/CE: Obiettivo riduzione consumi 20-20 D.Lgs. 28/11 Attuazione della Dir. 2009 Direttiva 2010/31/CE: Prestazione energetica degli edifici D.Lgs. 63/13 Recepimento Dir 2010 e modifica D.lgs. 192/2005 Direttiva 2012/27/CE: Nuovi obiettivi di riduzione dei consumi D.Lgs. 102/14 Recepimento Direttiva 2012/27 © Rödl & Partner 3 Strumenti giuridici La Pubblica Amministrazione può ricorrere a diverse tipologie di strumenti previsti dall’attuale assetto normativo. D.Lgs. 115/08 > > > Finanziamento Tramite Terzi (FTT) Contratto di servizio energia Contratto di servizio energia "plus" D.Lgs. 102/14 > Contratto di rendimento energetico EPC Partenariato Pubblico Privato > > > > > > > Concessione di lavori Concessione di servizi Finanza di progetto Leasing immobiliare Contratto di disponibilità PPPI (società mista) Contraente generale © Rödl & Partner Finanziamento (FTT) Contratto EPC Partenariato Pubblico Privato E’ possibile una loro combinazione? 4 La normativa: definizione di ESCo Il D.Lgs. 115/08, di recepimento della Direttiva 2006/32/CE, introduce per la prima volta nell’ordinamento giuridico Italiano il concetto di Energy Service Company o ESCo • persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti Nella filiera dell’efficientamento, visto l’alto grado di know-how che impone la progettazione di un intervento valido e bancabile, gli operatori ESCo devono essere fortemente qualificati in termini di: capacità di analisi tecnico-economiche, progettazione e realizzazione degli interventi; monitoraggio e gestione di interventi di efficientamento energetico; capacità finanziaria propria o mediata da soggetti finanziari partner © Rödl & Partner 5 Il ruolo della ESCo nel FTT Il contratto tra ESCo e cliente trova la sua collocazione ideale all’interno di un rapporto di Finanziamento Tramite Terzi (FTT), che il D.Lgs. 115/2008 qualifica come Finanziamento Tramite Terzi (FTT) • accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO Assunzione del rischio tecnico e commerciale dell’operazione relativo all’eventualità di un mancato risparmio energetico Indebitamento nei confronti delle istituzioni finanziarie per il reperimento del capitale necessario, sia nella fase d’investimento (realizzazione degli impianti), sia nella fase di gestione (capitale circolante) L’acquisto nei confronti dei fornitori di tecnologie, attrezzature, opere edili, servizi di conduzione Conduzione tecnica degli impianti e delle attività di monitoraggio e manutenzione (con personale proprio o attraverso operatori esterni alla ESCO); © Rödl & Partner 6 La nuova definizione di EPC Il D.Lgs. 115/08 ha definito il Contratto di rendimento energetico Accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente. Il D.Lgs. 102/14 ha modificato la precedente definizione Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) © Rödl & Partner Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari 7 La struttura di un progetto di efficienza FORNITORI FORNITURA IMPIANTI PAGAMENTI PRESTITI GSE INCENTIVI ESCO RIMBORSI ISTITUTI FINANZIARI INTERVENTO PAGAMENTI DA RISPARMIO BENEFICIARIO (pubblica amministrazione) © Rödl & Partner 8 Gli elementi minimi di un contratto EPC nel settore pubblico Il D.Lgs. 102/14 (All. 8) prevede che gli EPC stipulati dalla P.A. contengano: a) Chiara indicazione delle misure di efficienza da applicare e dei risultati da conseguire b) Durata modalità e terminigarantiti del contratto Indicazione dei risparmi da conseguire c) IDurata, risparmi garantitie da conseguire in base al contratto modalità termini del contratto d) Gli obblighi incombenti sulle parti Obblighi incombenti sulle parti e) Date di riferimento per la determinazione dei risparmi conseguiti f) Elenco delle fasi di attuazione delle misure previste e relativi costi g) Obbligo di dare piena attuazione alle misure previste e di documentare i cambiamenti effettuati nel corso del progetto h) Disposizioni disciplinanti l’inclusione dei requisiti equivalenti in caso di concessione in appalto a terzi i) Indicazione delle implicazioni finanziarie del progetto e rispettive quote di partecipazione delle parti ai risparmi realizzati j) Disposizioni per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti effettivamente conseguiti, controlli di qualità e garanzie k) Modalità di modifica delle condizioni incidenti sui contenuti del contratto l) Sanzioni in caso di inadempienza © Rödl & Partner 9 Gli obblighi per la PA Il D.Lgs. 102/14 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali, dal 2014 al 2020, effettuino interventi di efficientamento sui propri immobili che comportino La riqualificazione energetica di almeno il 3% annuo della superficie utile climatizzata © Rödl & Partner o, in alternativa Risparmio energetico cumulato nel periodo 2014 – 2020 di almeno 0,04 Mtep 10 Quali sono le pubbliche amministrazioni obbligate? L’obbligo è previsto per la pubblica amministrazione centrale (Allegato IV D.Lgs. 163/06) Enti acquirenti 1. Presidenza del Consiglio dei ministri 2. Ministero degli affari esteri 3. Ministero dell'interno 4. Ministero della giustizia 5. Ministero della difesa 6. Ministero dell'economia e delle finanze 7. Ministero delle attività produttive 8. Ministero delle comunicazioni 9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10.Ministero delle politiche agricole e forestali 11.Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12.Ministero delle infrastrutture e trasporti 13.Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14.Ministero della salute 15.Ministero per i beni e le attività culturali © Rödl & Partner Altri enti pubblici nazionali CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 11 E le altre amministrazioni? Il D.Lgs. 102/14 prevede che le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale attraverso l'approvazione: a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine © Rödl & Partner 12 Concentriamoci sul PPP Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni «forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di una infrastruttura o la fornitura di un servizio" . Must have di una partnership di successo tra autorità pubbliche e operatori privati > Finanziamento totale o parziale a carico dell’operatore privato > Rimborso del finanziamento e remunerazione del rischio imprenditoriale derivanti dal cash flow generato del progetto > Value for money - ottimizzazione dei costi = miglior risultato per la collettività > Corretta allocazione dei rischi in base ai parametri comunitari Codice dei Contratti Pubblici (art. 3, co. 15-ter) “…alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat” © Rödl & Partner 13 … da Eurostat al Patto di Stabilità In base ai parametri previsti dalla decisione Eurostat 11.02.2004 Il privato deve assumersi Ed almeno uno tra Rischio di costruzione Rischio di domanda • Errori di progettazione • Ritardi di consegna • Mancato rispetto degli standard di progetto • Aumento consistente dei costi • Carenze tecniche • Variabilità della domanda per fattori indipendenti dalla qualità del servizio prestato dal concessionario Rischio di disponibilità • Insufficiente livello delle prestazioni erogate, rispetto ai parametri quali-quantitativi pattuiti La corretta allocazione dei rischi di costruzione, domanda e disponibilità in capo al partner privato qualifica il contratto come PPP e garantisce che l’operazione sia classificabile come «off-balance sheet» rispetto del Patto di Stabilità. © Rödl & Partner 14 Quale forma per i PPP? 1. Nei lavori pubblici La PA inserisce i lavori pubblici (superiori a 100.000 €) all’interno della programmazione triennale (art. 128), sulla base di un preciso ordine di priorità, e poi li include nell’elenco annuale. L’iniziativa privata costituisce alternativa alla programmazione triennale. Opera inserita nella programmazione triennale/annuale Iniziativa della P.A. Concessione di lavori (art. 143) Locazione finanziaria (art.160bis) Contratto di disponibilità (art.160-ter) Finanza di progetto (art. 153) Opera NON inserita nella programmazione triennale Proposta privata (art. 153 co. 19) Inerzia della P.A. Finanza di progetto su proposta privata (art.153, co. 16) Progetto preliminare Piano economico e finanziario Bozza di convenzione Società mista - PPPI (art. 153) © Rödl & Partner 15 Quale forma per i PPP? 2. Nei servizi Le PA possono adottare una programmazione annuale relativa all’acquisto di beni e servizi (art. 271, DPR 207/10). Tuttavia, qualora la programmazione venga adottata, questa è vincolante. Anche in tal caso l’iniziativa privata costituisce un’alternativa alla programmazione Programmazione annuale adottata Servizi inclusi Concessione di servizi (art. 30) Servizi non inclusi Programmazione annuale non adottata Concessione di servizi (art. 30) Finanza di progetto nei servizi (art. 278 DPR 207/10) Finanza di progetto nei servizi (art. 278 DPR 207/10 ) N.B. Le concessioni di servizi vengono affidate mediante gara informale (art. 30) © Rödl & Partner 16 Strutturazione di interventi di grandi dimensioni La strutturazione di un intervento di efficientamento energetico di larga scala può essere suddiviso in 3 macro-step Fattibilità preliminare •Audit energetico •Coinvolgimento attori •Bozza di programma d’investimento •Screening risorse finanziarie reperibili sul mercato © Rödl & Partner Assistenza tecnica •Assessment audit energetici •Strutturazione piano d’investimento •Definizione criteri di selezione delle ESCo •Stesura dei bandi e capitolati di gara •Valutazione delle offerte e auditing finanziario Realizzazione interventi •Realizzazione interventi di efficientamento •Gestione post-intervento degli edifici e dell’impiantistica •Monitoraggio e controlli del rispetto dei livelli di servizio pattuito •Remunerazione alle ESCo 17 Come finanziare le fasi? Fase 1 Fattibilità preliminare Assistenza tecnica Realizzazione interventi • Il primo step da raggiungere nella strutturazione di un programma d’investimento ad ampio raggio, consiste nell’analisi del contesto di partenza (enti da coinvolgere, massa critica necessaria, obiettivi da raggiungere, stato dell’arte dei programmi già avviati) e delle procedure e scenari percorribili (ricerca finanziamenti fondo perduto o a tassi agevolati e preparazione delle domande, modalità di coinvolgimento dei capitali privati) La fase può prevedere l’uso delle risorse interne agli enti (ed in particolare dell’ente capogruppo) o essere finanziata da risorse (anche a fondo perduto) messe a disposizione da Fondazioni/Enti © Rödl & Partner 18 Come finanziare le fasi? Fase 2 Fattibilità preliminare Assistenza tecnica Realizzazione interventi • La seconda fase del progetto prevede l’implementazione degli studi di fattibilità e di mercato, la strutturazione dei programmi, i business plan, gli audit energetici completi e dettagliati, la predisposizione di bandi di gara per l’aggiudicazione degli interventi. E’ questa la fase della cd. Assistenza Tecnica. La Commissione Europea e la Banca Europea degli Investimenti, nell’ambito dei programmi IEE, mettono a disposizione degli enti locali gli strumenti European Local ENergy Assistance (ELENA) ed European Energy Efficiency Fund (EEEF) © Rödl & Partner 19 Vediamo meglio ELENA Strumento di Assistenza Tecnica (AT) a fondo perduto per finanziare le attività necessarie allo sviluppo di un progetto d’investimento energetico > > > > Studi tecnici studi di fattibilità addizionali Consulenze tecnico legali (appalti, gare…) Strutturazione finanziaria Comunicazione Per lo sviluppo di progetti • EE di edifici pubblici-privati e pubblica illuminazione • Trasporto Urbano • Infrastrutture energetiche locali CHE ABBIANO CARATTERESTICHE DI REPLICABILITÀ Caratteristiche fondi ELENA: • Finanziamento a fondo perduto di max il 90% dei costi di AT finalizzata allo sviluppo di un progetto • Finanziamento accordato per AT proporzionato al valore del progetto da sviluppare (leva 1:25) • Il valore max ottenibilie è dato dalla formula (Valore progetto/25)*90 Il progetto da sviluppare grazie all’AT finanziata deve essere superiore a 30 milioni di Euro © Rödl & Partner Necessità di accorpare i progetti 20 Come finanziare le fasi? Fase 3 Fattibilità preliminare Assistenza tecnica Realizzazione interventi Il progetto culmina con la realizzazione degli interventi ( quali ad esempio misure di risparmio energetico in edifici pubblici, cogenerazione ad alta efficienza di calore e elettricità, inclusa la microcogenerazione, la modernizzazione di infrastrutture, quali l’illuminazione e le smart grids) a cui farà seguito la gestione e la manutenzione degli stessi Oltre alle risorse che i privati (ESCo) apportano nelle operazioni di PPP, la Banca Europea degli Investimenti dispone di fondi dedicati quali European Energy Efficiency Fund (EEEF) e fornisce prestiti quadro/globali* per l’EE nel settore pubblico * finanziamenti a tassi agevolati (2%), intermediati da banche nazionali e destinati a fornire finanziamento a lungo periodo (15 anni)a favore delle ESCOs e/o di altri soggetti pubblici/privati responsabili dell’attuazione dei progetti a disposizione degli enti locali © Rödl & Partner 21 Contatti Foto Avv. Anna Maria Desiderà Associate Partner Rödl & Partner Via F. Rismondo, 2/E 35131 Padova Tel. +39 049 8046911 Fax +39 049 8046920 [email protected] “Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi. Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. “Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. © Rödl & Partner 22
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