Abusi edilizi

diritto e pratica amministrativa
EDILIZIA
IL SOLE 24 ORE
IL PUNTO
Abusi edilizi: quella
‘normalizzazione’ dovuta
S’impone un intervento legislativo che permetta di legittimare le opere
edilizie conformi al sopraggiunto Piano per il governo del territorio,
escluse quelle in contrasto con vincoli prevalenti, salva l’esecuzione di
opere di mitigazione prescritte dall’autorità preposta alla tutela del
vincolo.
di GIANLUIGI ROTA
Avvocato
Capita spesso nella professione di im­
battersi nell’impossibilità legale di met­
tere a posto degli abusi edilizi di epo­
che anche remote perché, pur essendo
legittimi dal punto di vista urbanistico,
non lo erano all’epoca in cui i lavori
furono ultimati.
La conseguenza è che i proprietari non
hanno potuto accatastarli né ottenere
il certificato di agibilità e che i comuni
hanno subito un danno erariale per il
mancato introito degli oneri di urba­
nizzazione primaria e secondaria e del
contributo correlato al costo di co­
struzione.
L’art. 36 del Dpr n. 380 del 6 giugno
2001 (Accertamento di conformità)
A chi chiedesse in giro cosa impedisca
una postuma legittimazione a effetti
sananti di tali opere, una persona in­
formata dei fatti e dei diritti gli cite­
rebbe l’art. 36 (Accertamento di con­
formità) del Dpr n. 380 del 6 giugno
2001 (Testo unico dell’edilizia privata):
“1. In caso di interventi realizzati in as­
senza di permesso di costruire, o in dif­
formità da esso, ovvero in assenza di
denuncia di inizio attività ... o in difformi­
tà da essa, fino ... all’irrogazione delle
sanzioni amministrative, il responsabile
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’im­
mobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vi­
56
gente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presen­
tazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è
subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità
a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformi­
tà, l’oblazione è calcolata con riferimento
alla parte di opera difforme dal permes­
so.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria
il dirigente o il responsabile del compe­
tente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta
giorni decorsi i quali la richiesta si intende
rifiutata.”.
I problemi sono due: per la legge non
basta che le opere siano regolari quan­
do viene chiesta la “sanatoria”, doveva­
no esserlo anche quando furono rea­
lizzate, fa niente se legittimate anni
dopo dal Pgt (c’è la legittimità urbani­
stica, ma non quella edilizia?!); il se­
condo problema è che gli illeciti edilizi
non si prescrivono mai: la mia propo­
sta è che dopo 10 anni dall’ultimazione
dei lavori, il comune decade da un po­
tere repressivo mai esercitato (una
sorta di prescrizione amministrativa
quando da anni ci sono già state le
prescrizioni penali, fiscali ecc.).
In entrambi i casi si tratta di tutelare
MAGGIO 2014
diritto e pratica amministrativa
EDILIZIA
IL SOLE 24 ORE
IL PUNTO
l’affidamento indotto (a) dall’attuale
strumento urbanistico (Pgt); (b) dalla
tolleranza ultra­decennale dell’abuso.
La certezza del diritto e la sicurezza
degli scambi immobiliari ne guadagne­
rebbero.
L’art. 36 s’intitola sì “Accertamento di
conformità” (di una ‘doppia’ conformi­
tà), ma poi dichiara di disciplinare il
rilascio del permesso in sanatoria do­
mandato dal responsabile dell’abuso,
creando confusione: quel che manca
all’inizio dei lavori è solo il titolo for­
male (semmai verrà dopo e a caro
prezzo), ma per ogni altro aspetto so­
stanziale, al tempo della domanda,
l’opera è riconosciuta legittima (il tut­
to si riduce infatti a un’inversione pro­
cedimentale).
La confusione linguistica e concettuale
è purtroppo ricorrente in ambito legi­
slativo, ma la differenza in questo caso
è piuttosto netta perché il condono
mette a posto gli abusi edilizi che im­
plicano responsabilità anche penali,
pertanto richiede una legge dello Stato
(non basta un atto amministrativo),
materia preclusa alle regioni dall’art.
117 della Costituzione.
Non è una sanatoria neppure quella
dell’art. 38 del Dpr n. 380 del 2001
(“Interventi eseguiti in base a permesso
di costruire annullato”), la cui applica­
zione segue per l’appunto l’annulla­
mento del solo permesso edilizio, non
anche delle dichiarazioni (ad es. la Dia)
e delle segnalazioni (ad es. la Scia),
trattandosi di scritture private e non
di provvedimenti.
Siccome l’annullamento è sempre re­
troattivo succede che per la legge il
permesso edilizio non è mai esistito e
quindi che le opere sono senza titolo.
D’altra parte per un comune annullare
o revocare un atto illegittimo è dove­
roso, come per un’azienda ritirare dal
mercato un prodotto difettoso. La
normativa purtroppo tutela poco l’affi­
damento del privato, ordinando (ma­
gari senza crederci) la demolizione
delle opere non più sorrette dal titolo.
MAGGIO 2014
Secondo il Consiglio di Stato la sana­
toria è un istituto generale e perma­
nente, che lascia intatta la responsabi­
lità penale:
“La concessione in sanatoria è istituto
dedotto dai principi attinenti al buon an­
damento e all’economia dell’azione am­
ministrativa e consiste nell’obbligo di rila­
sciare la concessione quando sia regolar­
mente richiesta e conforme alle norme
urbanistiche vigenti al momento del rila­
scio, anche se l’opera alla quale si riferi­
sce sia già stata realizzata abusivamente;
pertanto tale generale istituto resta fer­
mo anche successivamente alla previsione
espressa della concessione in sanatoria”
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.
238 del 1995).
Nel parere al Governo l’Adunanza ge­
nerale aveva osservato che:
“Pur non potendosi, in astratto, contesta­
re la necessità del duplice accertamento
di conformità, nella prassi l’applicazione
del principio viene disattesa, ritenendosi
illogico ordinare la demolizione di un quid
che, allo stato attuale, risulta conforme
alla disciplina urbanistica vigente e che,
pertanto, potrebbe legittimamente otte­
nere, a demolizione avvenuta, una nuova
concessione”; e aveva perciò suggerito
all’amministrazione di valutare “se non
fosse opportuno in casi del genere preve­
dere una forma di sanatoria che, ferma
restando la sanzione penale per l’illecito
commesso, sia subordinata al pagamento
di un’oblazione maggiore rispetto a quel­
la che si richiede nell’ipotesi di duplice
conformità” (Atti normativi, n. 52 del
29 marzo 2001).
I contrari a questa “sanatoria di crea­
zione giurisprudenziale” (come si chia­
ma per esteso) ritengono che in tal
modo verrebbe meno il brivido (quan­
do mai?) e cioè il rischio della demoli­
zione, con la conseguenza che gli illeci­
ti ne sarebbero incoraggiati.
A mio avviso si tratta peraltro di una
trepidazione insincera.
Diciamo la verità: quando si demoli­
sce? Quando le telecamere devono fil­
mare per ragioni mediatiche l’esplo­
57
diritto e pratica amministrativa
EDILIZIA
IL SOLE 24 ORE
IL PUNTO
sione dell’ecomostro di turno. La so­
ciologia criminale ci ha spiegato che i
supplizi suppliscono, l’esecuzione te­
levisiva della pena di morte edilizia
supplisce alla mancanza di una politica
nazionale del territorio. Alla scala co­
munale non c’è nessuno che condivida
la necessità della demolizione di un
immobile che lo strumento urbanisti­
co generale abbia nel frattempo inclu­
so in un ambito di trasformazione e
che dunque potrebbe essere ricostru­
ito la mattina dopo essere stato de­
molito.
La diversità di atteggiamento tra la
sezione di Milano e quella di Bre­
scia del Tar Lombardia
Mi pare interessante la diversità di at­
teggiamento tra la sezione di Milano e
quella di Brescia del Tar per la Lombar­
dia:
“In sede di accertamento di conformità
ex art. 13 legge n. 47/1985 (e ora art.
36, Dpr n. 380/2001), non può essere
accolta l’istanza di sanatoria per dei
manufatti che potrebbero ben essere re­
alizzati sulla base della disciplina urba­
nistica attualmente vigente, ancorché
non conformi alla disciplina vigente al
momento della loro realizzazione, in no­
me di un preteso rispetto del principio
del buon andamento della PA ­ consi­
stente nell’esigenza di evitare uno spre­
co di attività inutili, sia dell’amministra­
zione (il successivo procedimento ammi­
nistrativo preordinato alla demolizione
dell’opera abusiva), sia del privato (la
nuova edificazione), sia ancora dell’am­
ministrazione (il rilascio del titolo per lo
nuova edificazione) ­ in quanto non sus­
siste l’antinomia che si vorrebbe creare
con l’affermazione della c.d. sanatoria
giurisprudenziale ­ e quindi con il so­
stanziale ripudio dell’esigenza della
doppia conformità, a onta della sua
esplicita previsione negli art. 13 e 36
cit. ­ tra i principi di legalità e di buon
andamento della PA, con assegnazione
della prevalenza a quest’ultimo, in nome
di una presunta logica efficientista.”
58
(Milano, sez. II, n. 1352 del 9 giugno
2006).
“Nell’attuale panorama normativo deve
essere evidenziata l’asimmetria che si re­
alizza tra la valutazione dell’abuso sul
piano urbanistico­edilizio (dove potrebbe
risultare ammissibile la sanatoria ordina­
ria mediante verifica di conformità ai
sensi dell’art. 36 del Dpr n. 380 del
2001) e la valutazione dello stesso abu­
so sul piano paesistico­ambientale (dove
la mancanza formale dell’autorizzazione
paesistica preventiva rappresenta un
ostacolo insormontabile alla sanatoria).
Ove non sussista alcun danno ambienta­
le, o addirittura sia possibile ottenere un
guadagno ambientale con l’assunzione
da parte del trasgressore di specifiche
obbligazioni nell’interesse del vincolo,
non vi sono ragioni per non estendere
anche all’autorizzazione paesistica lo
strumento della sanatoria formale analo­
gamente a quanto previsto dall’art. 36
del Dpr n. 380 del 2001, in quanto la
soluzione opposta sarebbe irragionevol­
mente gravosa per il privato e inutile (o
controproducente) per l’interesse pubbli­
co.” (Brescia, sez. I, n. 733 del 12 feb­
braio 2010).
Di solito le sentenze in materia sono
in implicito disaccordo sull’efficacia da
riconoscere o meno allo spauracchio
delle misure repressive (ordinanze di
demolizione) che i comuni dovrebbero
improvvisamente adottare, pur non
avendolo mai fatto in passato.
Riteniamo di poter dedurre che se il
diniego sarà ritenuto dissuasivo della
ripetizione di illeciti (perché le opere
abusive saranno demolite senza pietà, a
futuro monito di chi intendesse ripro­
varci), allora per chi giudica sarà prefe­
ribile l’interpretazione letterale della
norma (verifica intransigente della dop­
pia conformità); chi invece ritenesse
che sia stata negativa anche l’esperien­
za dell’identico art. 13 della legge n. 47
del 1985 (30 anni di nessuna applica­
zione), si orienterà per un’interpreta­
zione che permetta di estrarre dalla
normativa almeno un effetto utile e
MAGGIO 2014
diritto e pratica amministrativa
EDILIZIA
IL SOLE 24 ORE
IL PUNTO
cioè la sufficienza della conformità del­
le opere al tempo della domanda.
Per ‘effetto utile’ intendo non poco:
l’iscrizione in catasto (art. 24, comma
4, del Tu n. 380 del 2001), il possesso
dei requisiti per ottenere il certificato
di agibilità, il documento che “attesta
la sussistenza delle condizioni di sicurez­
za, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi
installati” (art. 24 cit., comma 1); e la
possibilità per i comuni di introitare
gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e il contributo correlato al
costo di costruzione (art. 16, Tu cit.).
Ci si potrebbe chiedere se per gli abu­
si edilizi e più in generale per gli illeci­
ti amministrativi non operi un termine
di prescrizione.
La giurisprudenza non ha dubbi: gli
illeciti vanno perseguiti senza limiti
di tempo
La giurisprudenza non ha dubbi: gli
illeciti devono essere perseguiti senza
limiti di tempo e senza neppure la
necessità di motivare sulla persistenza
(da qui all’eternità) di un pubblico in­
teresse concreto attuale e prevalente
alla riduzione in pristino stato dei luo­
ghi:
“Gli illeciti in materia urbanistica, edili­
zia e paesistica, ove consistano nella rea­
lizzazione di opere senza le prescritte
concessioni e autorizzazioni, hanno ca­
rattere di illeciti permanenti, che si pro­
traggono nel tempo e vengono meno solo
con il cessare della situazione di illiceità,
vale a dire con il conseguimento delle
prescritte autorizzazioni [impossibili con
una lettura restrittiva l’art. 36]; segue da
ciò che, per quanto riguarda la decorren­
za della prescrizione dell’illecito ammini­
strativo permanente, trova applicazione
il principio relativo al reato permanente,
secondo cui il termine della prescrizione
decorre dal giorno in cui è cessata la
permanenza; pertanto, per gli illeciti am­
ministrativi in materia paesistica, urbani­
stica ed edilizia la prescrizione quin­
quennale inizia a decorrere solo dalla
MAGGIO 2014
cessazione della permanenza, con la
conseguenza che il potere amministrati­
vo repressivo, come la determinazione di
applicare la sanzione pecuniaria, può es­
sere esercitato senza limiti di tempo e
senza necessità di motivazione in ordine
al ritardo nell’esercizio del potere; più in
particolare, per quanto concerne il mo­
mento in cui può dirsi cessata la perma­
nenza per il diritto amministrativo si è in
presenza di un illecito di carattere per­
manente, caratterizzato dall’omissione
dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ri­
pristinare lo stato dei luoghi” (Consiglio
di Stato, sez. IV, n. 2160 del 16 aprile
2010. Identicamente: Tar Lombardia,
Milano, sez. IV, n. 1593 del 20 giugno
2013).
La punibilità persiste fin che l’immobi­
le sta in piedi o meglio: finché non
arriva l’ennesimo condono con il qua­
le i politici assolvono anche sé stessi.
Conclusioni
S’impone dunque un intervento legi­
slativo che permetta di legittimare le
opere edilizie conformi al sopraggiun­
to piano per il governo del territorio,
escluse quelle in contrasto con vincoli
prevalenti, salva l’esecuzione di opere
di mitigazione prescritte dall’autorità
preposta alla tutela del vincolo.
La presa d’atto della sopraggiunta con­
formità urbanistico­edilizia delle opere
non deve incidere sulla responsabilità
penale e non deve pregiudicare i diritti
dei terzi.
Per le somme riscosse si possono pre­
vedere destinazioni di bilancio vincola­
te alla tutela del territorio, non più
come ora per l’acquisto dei detersivi.
La prova documentale che le opere
furono ultimate almeno dieci anni pri­
ma dalla proposizione della domanda
di ‘normalizzazione’ (di questo si tratta
infatti più che di una sanatoria), produ­
ce la decadenza delle autorità locali
dalla perseguibilità dell’illecito edilizio:
propongo forse l’introduzione della
prescrizione amministrativa degli ille­
citi edilizi? Sì, certo.
59