proposta di regolamento edile sulle serre solari bioclimatiche - in

 PROPOSTA DI REGOLAMENTO EDILE SULLE SERRE SOLARI BIOCLIMATICHE ott. 2014 ‐ v.1 Art. 1: definizione Le serre solare bioclimatiche sono definite sistemi di controllo ambientale passivi in grado di conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio, raggiunto mediante sia la riduzione delle dispersioni termiche dell’ambiente con il quale confinano ed anche attraverso la captazione ed accumulo, diretto ed indiretto, dell'energia solare. Le serre solari possono essere previste in nuovi edifici o in edifici esistenti, addossate o integrate all’edificio, consentendo la chiusura di balconi, logge e terrazzi, devono avere qualità estetiche uniformi e caratteristiche tipologiche, materiali e finiture omogenee; possono essere realizzate anche in tempi differenti. Nel caso di un intervento su un intero edificio, deve essere approvato un progetto unitario. Art. 2: prescrizioni e prestazioni 1. Le serre solari possono essere realizzate in qualunque orientamento. 2. Devono garantire un risparmio energetico, dimostrato ai sensi della norma UNI EN ISO 13790, pari ad almeno il 10% (da adeguare in funzione della zona climatica) rispetto al valore di EPi calcolato in sua assenza, riferito al periodo invernale. Nel caso di progetto unitario la verifica deve essere riferita all'intero edificio. 3. Devono essere dotate, per le superfici vetrate, di adeguati sistemi di schermatura solare per il controllo del surriscaldamento estivo, preferibilmente esterni, ad esclusione delle facciate nord, verificando un valore di ombreggiamento superiore al 80% della superficie esposta nei mesi estivi. 4. Il locale retrostante la serra solare deve avere una o più finestre, ove siano garantiti i seguenti parametri: un fattore di luce diurna del 2% e, per ricambi aria, è necessario che la superficie delle vetrate apribile debba avere un valore di 1/8 superficie netta totale (serra + locale) + un valore percentuale da stabilire a seconda zona climatica. Laddove non siano garantiti i ricambi di aria, sono ammessi i dispositivi di ventilazione meccanica controllata. Le cucine o i locali con posto di cottura che si aprono sulle serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all’esterno; i servizi igienici che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all’esterno. Il fattore di luce diurna deve essere dimostrato mediante apposito calcolo. 5. In città storica, è richiesto il parere del Co.Qu.E., in carta qualità è richiesto il nulla osta dalla Soprintendenza. 6. Progetto semplificato per la verifica statica, depositato al Genio Civile. Art. 3: tipologie di interventi Sono previste due tipologie di interventi: 1. Tipologia di serra senza abitabilità, ove non siano pagati gli oneri concessori. 1.1 al massimo possono avere il 30 % S.U.L. 1.2 non possono essere riscaldate. 1.3 sono a tutti gli effetti dei volumi tecnici. 2. Tipologia di serra con abitabilità, ove siano pagati gli oneri concessori 2.1 possono essere riscaldate solo da impianti ad energia rinnovabile. 2.2 sono a tutti gli effetti dei superfici abitabili. Art. 4: progetto unitario Le serre solari, quali elementi di riqualificazione urbana, hanno la possibilità di estendere la realizzazione ad intere facciate tramite un progetto unitario*. Devono rispettare le verifiche dell'art. 1. Nel caso di interventi con abitabilità, gli oneri concessori sono ridotti del 50%. * le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico. A tale proposito si sottolinea la necessita che le serre presentino caratteristiche estetiche uniformi, sia negli edifici esistenti, sia in quelli di nuova costruzione. Art. 5: catasto urbano 1. Ai fini catastali le serre solari, laddove pagano gli oneri concessori, saranno a tutti gli effetti delle superfici abitabili, se non li pagano sono invece assimilabili a locali tecnici, e quindi non sono superfici abitabili.