Convegno Savona

Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
1
I primi dieci esportatori mondiali di merci
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Valori in miliardi di USD, fonte: elaborazione su dati OMC e ICE.
Valori
2012
Var.%
2011-2012
Paesi
posizione
2012
2011
2010
2009
2003
2.049
7,9 Cina
1
1
1
1
4
1.547
4,5 Stati Uniti
2
2
2
3
2
1.407
-4,5 Germania
3
3
3
2
1
799
-3,0 Giappone
4
4
4
4
3
656
-1,7 Paesi Bassi
5
5
5
5
8
569
-4,6 Francia
6
6
6
6
5
548
-1,3 Corea del sud
7
7
7
9
12
8
9
12
13
17
9
8
8
7
7
10
12
11
11
11
529
500
493
9.097
18.323
1,4 Russia
-4,4 Italia
1,3 Hong Kong
1,2 Somma dei dieci Paesi
0,2 Mondo
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2
I primi dieci importatori mondiali di merci
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Valori in miliardi di USD, fonte: elaborazione su dati OMC e ICE.
Valori
2012
Var.%
2011-2012
Paesi
posizione
2012
2011
2010
2009
2003
2.335
3,1 Stati Uniti
1
1
1
1
1
1.818
4,3 Cina
2
2
2
2
3
1.167
-7,0 Germania
3
3
3
3
2
886
3,6 Giappone
4
4
4
5
6
680
1,0 Regno Unito
5
6
6
6
4
674
-6,4 Francia
6
5
5
4
5
591
-1,4 Paesi Bassi
7
7
7
7
8
554
8,5 Hong Kong
8
10
9
9
11
9
9
10
12
13
520
-0,9 Corea del sud
489
5,4 India
10
12
13
15
24
486
-13,0 Italia
11
8
8
8
7
9.611
18.487
1,1 Somma dei dieci Paesi
0,4 Mondo
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3
L’Italia:
dati sull’interscambio di merci
Consiglio Nazionale
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Area
Import
2010
2011
Export
2012
2010
2011
2012
MONDO
367.389.805.492 401.427.714.083 378.759.439.770 337.346.283.197 375.903.831.853 389.725.036.583
UE 27
201.364.177.365 215.727.661.728 200.314.365.334 193.388.772.250 210.665.939.279 209.213.755.534
EXTRA UE 27
166.025.628.127 185.700.052.355 178.445.074.436 143.957.510.947 165.237.892.574 180.511.281.049
Area
MONDO
UE 27
EXTRA UE 27
Saldi commerciali
2010
2011
2012
-30.043.522.295
-25.523.882.230
10.965.596.813
-7.975.405.115
-5.061.722.449
8.899.390.200
-22.068.117.180
-20.462.159.781
2.066.206.613
Valori in euro, fonte: elaborazione su dati Istat (2012: dati provvisori)
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4
L’Italia:
in evidenza l’export di merci su PIL
Consiglio Nazionale
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anno
export
PIL*
%
2010
337,35
1.553,17
21,7
2011
375,85
1.580,22
23,8
2012
389,72
1.565,91
24,9
*Valori in miliardi euro, fonte: elaborazione su dati IMF (world economic outlook).
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5
Produzione industriale:
Alcuni dati
Consiglio Nazionale
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Country
Produzione
industriale
2009
2010
2011
2012
2013
Italy
82.7
88.8
89.1
83.9
81.4
France
84.8
89.2
91.1
88.7
87,9*
Germany
94.0
104.9
113.4
112.8
114,0*
Usa
89.8
94.9
98.1
101.6
104,3*
United
Kingdom
88.4
90.9
89.8
87.6
87,8*
* Dati riferiti al terzo trimestre 2013
Fonte: elaborazione su dati International Monetary Found (MF).
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6
Consiglio Nazionale
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Un esercizio di scomposizione logica
7
Consiglio Nazionale
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Alcuni concetti generali
Outsourcing produttivo
Processi di internazionalizzazione
Internet, facilità di veicolare informazioni
Crescita vertiginosa di nuove economie (BRIC’s)
Progresso tecnologico e riduzione della distanza tempo
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8
Alcuni concetti generali
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Globalizzazione
Globalization
Mondialisation
全球化
Globalisierung
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9
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Alcuni concetti generali
È un processo all’interno del quale il
ruolo principale è giocato dalle
imprese transnazionali. Si parla a
questo proposito di governance
globale in assenza di un vero e
proprio controllo normativo del
processo.
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10
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Alcuni concetti generali
I doganalisti hanno il compito di ribadire, all’interno della
cultura d’impresa, l’importanza cruciale del c.d. “vincolo
normativo” nel commercio internazionale; la conoscenza e
la capacità di interpretare tale vincolo rappresentano una
eccezionale leva incrementale per la sicurezza, l’efficienza e
la competitività delle aziende.
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11
Sul vincolo normativo
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Fase decisionale
Supply chain
Momento
doganale
Proposta
Contratto
Organizzazione
Partenza
Vincolo
normativo!
È importante far risalire a
ritroso nella catena la
percezione dell’importanza del
vincolo normativo.
Supply chain
IM
Fase decisionale
Momento
doganale
arrivo
Vincolo
normativo!
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Organizzazione
Contratto
Proposta
È importante far risalire a
ritroso nella catena la
percezione dell’importanza del
vincolo normativo.
12
… ancora a proposito di vincolo normativo:
autorizzazioni prodromiche
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Ministero degli Affari Esteri
1
Ministero dello Sviluppo Economico
22
Ministero della Salute
5
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
14
Corpo Forestale dello Stato
1
Agecontrol S.p.A.
2
Servizi Fitosanitari Regionali
4
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
5
Ministero dell’Interno
11
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Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare
5
Regioni e Provincie autonome
1
C.C.I.A.A.
1
Cc. Naz. Prod. canapa
1
Istituto Nazionale per le Conserve
Agricole
1
Ente nazionale risi
1
Ind. ess. Reggio Calabria
1
Centro sper. Palermo
1
Consorzio Ispettorato per la Qualità
1
13
… ancora a proposito di vincolo normativo:
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Ministero degli Affari Esteri
1
Ministero dello Sviluppo Economico
22
e della
Ministero della Salute Ministero dell’Ambiente
5
tutela del territorio e del mare
Ministero delle politiche agricole
14
alimentari e forestali Regioni e Provincie autonome
C.C.I.A.A.
Corpo Forestale dello Stato
1
Agecontrol S.p.A.
Cc. Naz. Prod. canapa
2
Istituto Nazionale4per le Conserve
Servizi Fitosanitari Regionali
Agricole
Ministero delle Infrastrutture e dei
Ente nazionale risi5
Trasporti
Ministero dell’Interno Ind. ess. Reggio Calabria
11
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5
1
1
1
1
1
1
Centro sper. Palermo
1
Consorzio Ispettorato per la Qualità
1
14
Una gerarchia logica in materia doganale
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
WTO, WCO
Unione
europea
Italia
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15
Una gerarchia logica in materia doganale
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
WTO - WCO
Indirizzi ed impegni
multilaterali
Politica doganale
e politica
commerciale
Italia
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Aspetti
regolamentari,
di prassi e
sanzionatori
16
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
1957
Belgio
Germania
Francia
Unione europea: dal Trattato di Roma ai giorni nostri
Austria
1995
Finlandia
Svezia
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Rep. Ceca
2004
Estonia
Cipro
1973
Danimarca
Lettonia
Irlanda
Lituania
Ungheria
Malta
Slovenia
Regno Unito
Polonia Slovacchia
1981
Grecia
Romania
1986
Spagna
2007
Bulgaria
Portogallo
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Croazia
2013
17
Giù i muri!
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
1957
1968
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18
Giù i muri!
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
1993
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19
Giù i muri!
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
2002
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20
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
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Giù i muri!
21
… giù i muri?
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Regime IVA provvisorio
Armonizzazione fiscale
Effettuazione dei controlli
Sanzioni
Politica infrastrutturale
aperto
Politica energetica
…
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22
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Primo gennaio 1993:
un processo incompiuto, il regime provvisorio
SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 1977 (77/388/CEE)
(come modificata dalle Direttive 91/680/CEE e 92/111/CE)
Art.28 terdecies terzo comma
(…) Il regime transitorio entra in vigore per un periodo di quattro anni ed è pertanto
applicabile fino al 31 dicembre 1996. Il periodo d'applicazione del regime transitorio è
automaticamente prorogato fino alla data d'entrata in vigore del regime definitivo e, in
ogni caso, finché il Consiglio non abbia adottato decisioni sul regime definitivo.
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23
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Primo gennaio 1993:
un processo incompiuto, il regime provvisorio
DIRETTIVA 2006/112/CE
del 28 novembre 2006
Art.402 primo paragrafo
1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente
direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di
massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi. (…).
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24
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Prima del Regolamento (CEE) 2913/92
Reg.(CEE) 802/68 e s.m. (origine)
Reg.(CEE) 2144/87 e s.m. (obbligazione doganale)
Reg.(CEE) 754/76 e s.m. (merci in reintroduzione)
Reg.(CEE) 1031/88 e s.m. (persone tenute all’obbl. doganale)
Reg.(CEE) 2779/78 e s.m. (UCE)
Reg.(CEE) 1970/88 (perfezionamento passivo scambi standard)
Reg. (CEE) 1430/79 e s.m. (rimborso e sgravio dazi)
Reg.(CEE) 2503/88 e s.m. (depositi doganali)
Reg.(CEE) 1697/79 e s.m. (recupero a posteriori dazi)
Reg.(CEE) 2504/88 e s.m. (zone franche e deposito franchi)
Dir.79/695/CEE e s.m. (armonizzazione imm. in libera pratica)
Reg.(CEE) 4151/88 (introduzione nel territorio doganale)
Reg.(CEE) 1224/80 e s.m. (valore in dogana)
Reg.(CEE) 1854/89 (contabilizzazione)
Dir.81/177/CEE e s.m. (armonizzazione procedure export)
Reg.(CEE) 1855/89 (ammissione temporanea mezzi di trasp.)
Reg.(CEE) 3599/82 e s.m. (ammissione temporanea)
Reg.(CEE) 3312/89 (ammissione temporanea containers)
Reg.(CEE) 2763/83 e s.m. (trasformazione sotto controllo dog.)
Reg.(CEE) 4046/89 (garanzie obbligazione doganale)
Reg.(CEE) 2151/84 e s.m. (territorio doganale della comunità)
Reg.(CEE) 1715/90 (informazioni in materia di NC)
Reg.(CEE) 1999/85 e s.m. (perfezionamento attivo)
Reg.(CEE) 2726/90 (transito comunitario)
Reg.(CEE) 3632/85 (rappresentanza in dogana)
Reg.(CEE) 717/91 (documento amministrativo unico)
Reg.(CEE) 2473/86 (perfezionamento passivo)
Reg.(CEE) 719/91 (carnet TIR e carnet ATA)
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25
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
1992:
nasce il Codice doganale comunitario
GUCE L 302
19 ottobre
1992
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26
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
1992:
nasce il Codice doganale comunitario
CONSIDERANDO (1): (…) occorre riunire in un
codice le disposizioni del diritto doganale
attualmente disperse in un gran numero di
regolamenti e direttive comunitarie; che
questo compito è particolarmente importante
in vista del mercato interno.
CONSIDERANDO (7): occorre garantire
l'uniforme applicazione del codice e
prevedere, a tal fine, una procedura
comunitaria che permetta di stabilirne le
modalità di applicazione in termini
appropriati; occorre istituire un comitato del
codice doganale per garantire in tale settore
una stretta ed efficace collaborazione tra gli
Stati membri e la Commissione.
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27
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
1992:
nasce il Codice doganale comunitario
TITOLO I:
disposizioni generali (1-19)
TITOLO II:
principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o
all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di
merci (20-36)
TITOLO III:
disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della
comunità finchè non abbiano ricevuto una destinazione doganale (36bis-57)
TITOLO IV:
destinazioni doganali (58-182)
TITOLO V:
merci che escono dal territorio doganale della comunità (182bis-183)
TITOLO VI:
operazioni privilegiate (184-188)
TITOLO VII:
obbligazione doganale (189-242)
TITOLO VIII:
diritto di ricorso (243-246)
TITOLO IX:
disposizioni finali (247-253)
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28
1993:
disposizioni di applicazione del codice
Consiglio Nazionale
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8 modifiche
49
modifiche
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CDC
• Regolamento (CEE) 2913/92 del
Consiglio del 12 ottobre 1992
(codice doganale comunitario)
DAC
• Regolamento (CEE) 2454/93 della
Commissione del 2 luglio 1993
(disposizioni di applicazione del
codice)
29
Le fonti del diritto doganale
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
(prima del Reg.CE 450/2008)
Fonti
comunitarie
Fonti
nazionali
[
]
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(residuali)
30
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (CE) 450/2008
La circolazione internazionale delle merci, anche per effetto dei processi di
globalizzazione ed integrazione dei mercati, fa sorgere nuove esigenze che il
Legislatore comunitario deve tenere nella debita considerazione. Si pone quindi
la necessità di abrogare il Reg.(CEE) 2913/92 e sostituirlo con un nuovo codice
più adatto al mutato scenario internazionale.
Regolamento 450/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008
che istituisce il codice doganale comunitario
(codice doganale aggiornato)
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31
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (CE) 450/2008
CONSIDERANDO (3): il Regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 si
fondava sull’integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi
Stati membri negli anni ‘80. Dalla sua introduzione esso è stato modificato più volte e in
modo sostanziale […]. Ulteriori modificazioni sono necessarie in seguito agli importanti
cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni […].
CONSIDERANDO (5): la facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono
regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi […].
CONSIDERANDO (6): il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al
commercio e agli investimenti internazionali la riduzione degli ostacoli al commercio e agli
investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere
esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una
funzione di guida nella catena logistica e rendendole […] un catalizzatore della competitività
dei paesi e delle società. […].
CONSIDERANDO (27): Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a
un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate […].
CONSIDERANDO (30): è opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali
[…].
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32
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (CE) 450/2008
TITOLO I:
disposizioni generali (1-32)
TITOLO II:
principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o
all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (33-43)
TITOLO III:
obbligazione doganale e garanzie (44-86)
TITOLO IV:
merci introdotte nel territorio doganale della comunità (87-100)
TITOLO V:
norme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un
regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci (101-128)
TITOLO VI:
immissione in libera pratica e esenzione dei dazi all’importazione (129-134)
TITOLO VII:
regimi speciali (135-174)
TITOLO VIII:
partenza delle merci dal territorio doganale della comunità (175-182)
TITOLO IX:
comitato del codice doganale e disposizioni finali (183-188)
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33
Il Regolamento (CE) 450/2008:
… attenzione alle date!
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degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (CE) 450/2008 abroga il Regolamento (CEE) 2913/92 (cfr. art.186) e
rimanda l’applicazione di tale abrogazione, nonché delle altre norme contenute
nel regolamento (cfr.art.188 par.2):
4. abrogazione
30.10.2013
3. non oltre il
01.11.2013
2. non oltre il
24.06.2013
1. adozione
delle DAC
Adozione delle
disposizioni di
applicazione e
comunque non
prima del 24 giugno
2009
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Nonostante le
disposizioni di
applicazione, il
regolamento
sarebbe divenuto
applicabile al più
tardi il 24 giugno
2013
Con Reg.UE
528/2013 il
termine è stato
spostato al 1°
novembre 2013
Il Reg.UE 952/2013
del 9 ottobre 2013
ha abrogato il
Reg.(CE) 450/2008
34
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (CE) 450/2008:
le motivazioni del rinvio
1. Il 20 febbraio 2012 la Commissione aveva presentato al Parlamento
europeo e al Consiglio una proposta di regolamento per la
istituzione del Codice doganale dell’Unione, con conseguente
rifusione del Reg.(CE) 450/2008.
2. Il nuovo regolamento doveva entrare in vigore prima della data
soglia del 24 giugno 2013.
3. La procedura legislativa ha comportato tuttavia tempi più lunghi di
quelli preventivamente stimati.
4. Si rischiava l’entrata in vigore (temporanea) del Reg.(CE) 450/2008
con conseguenti confusione per gli operatori ed incertezze di natura
giuridica.
5. Si è scelto dunque di posticipare la data di applicazione del Reg.(CE)
450/2008 al primo novembre 2013, al solo fine di consentirne la
rifusione attraverso la emanazione di un nuovo regolamento.
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35
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (UE) 952/2013
Evoluzione del diritto doganale dell’Unione.
Necessità di risolvere problemi di diritto intertemporale.
Ragioni di carattere tecnico-procedurale.
Tempi di sviluppo dei sistemi informatici.
Necessità di rendere coerente il nuovo codice con gli artt.290 e 291 del TFUE (Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea come riformato dal Trattato di Lisbona).
Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013
che istituisce il
«CODICE DOGANALE DELL’UNIONE»
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36
Il Regolamento (UE) 952/2013:
applicazione
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
È entrato in vigore il 30 ottobre 2013 (venti giorni
dopo la pubblicazione nella GUUE).
Le norme relative al conferimento di competenze
di esecuzione sono applicabili dal 30 ottobre 2013.
Il reg.(CE) 450/2008 è abrogato a decorrere dal 30
ottobre 2013.
Il Reg.(CEE) 2913/92 è abrogato a decorrere dal
primo maggio 2016.*
Le altre norme contenute nel Regolamento sono
applicabili a decorrere dal primo maggio 2016.*
* Sulla entrata in vigore, cfr. rettifica al Reg.(UE) 952/2013 pubblicata su
GUUE L287 del 29.10.2013 (pag.90).
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37
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degli Spedizionieri Doganali
1/5
Il Regolamento (UE) 952/2013
Alcune considerazioni preliminari
[…]È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di
specificare l'autorità doganale che è competente per la registrazione degli operatori
economici e di altre persone […]; (cfr. considerando 5)
È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di
specificare le norme procedurali in materia di concessione e prova dell'abilitazione
di un rappresentante doganale a prestare servizi in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stabilito […]; (cfr. considerando 5)
È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di
specificare le norme procedurali concernenti lo sdoganamento centralizzato e
l'esonero dall'obbligo di presentare le merci in tale contesto; le norme procedurali
relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante; le norme procedurali relative a
formalità e controlli doganali che devono essere effettuati dal titolare
dell'autorizzazione nell'ambito dell'autovalutazione […]; (cfr. considerando 5)
5)
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38
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (UE) 952/2013
2/5
L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrebbe essere
associato a un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali
operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta l'Unione un controllo
doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti
anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell'Unione. (cfr. considerando
19)
19)
Al fine di agevolare l'attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli
di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, è
opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate,
tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le
autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo.
Occorre che tali controlli siano armonizzati, in modo che l'operatore economico
debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali
autorità allo stesso momento e nello stesso posto. (cfr. considerando 20)
20)
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39
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Il Regolamento (UE) 952/2013
… segue
3/5
Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare per chiunque il
diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali.
Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza
con una legge emanata da uno Stato membro. […] (cfr. considerando 21)
21)
Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate
nell'intero mercato interno. […] (cfr. considerando 23)
Al fine di minimizzare i rischi per l'Unione, i suoi cittadini e i suoi partner
commerciali, l'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati
membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del
rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. […] (cfr. considerando 28)
Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l'uso di una garanzia
unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere che essa sia globale, a
copertura di più transazioni. (cfr. considerando 34)
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40
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Il Regolamento (UE) 952/2013
… segue
4/5
Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli
Stati membri, una garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate in
modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene
prestata. Per lo stesso motivo, l'impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli
importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che risultino da pagare in
seguito a controlli a posteriori. (cfr. considerando 36)
Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione
e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell'arrivo delle merci e, inoltre, la
separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le
merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento
centralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilito. (cfr. considerando
44)
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41
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Il Regolamento (UE) 952/2013
… segue
5/5
Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali
con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi
dovrebbero vigere norme semplici riguardo all'insorgenza dell'obbligazione
doganale […] (cfr. considerando 48)
Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è
opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione,
con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di
perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di
perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa
sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale. (cfr. considerando 50)
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42
Il Regolamento (UE) 952/2013
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Rappresentante
Sdoganamento
centralizzato
AEO
Oneri e Garanzie
Regimi speciali
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self assessment
Reg. (UE)
952/2013
Registrazione
43
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Il Regolamento (UE) 952/2013
TITOLO I:
disposizioni generali (1-55)
TITOLO II:
principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o
all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (56-76)
TITOLO III:
obbligazione doganale e garanzie (77-126)
TITOLO IV:
merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione (127-152)
TITOLO V:
norme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un
regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci (153-200)
TITOLO VI:
immissione in libra pratica e esenzione dei dazi all’importazione (201-209)
TITOLO VII:
regimi speciali (210-262)
TITOLO VIII:
uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione (263-277)
TITOLO IX:
Sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di
comitato e disposizioni finali (278-288)
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44
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
Consiglio Nazionale
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1.
In evidenza
Gli operatori economici stabiliti nel
territorio doganale dell'Unione si
registrano presso le autorità doganali
competenti per il luogo in cui sono
stabiliti. […]
L’art.9 dispone un obbligo di registrazione per tutti gli
operatori economici coinvolti in una fase doganale.
Cfr. art.1 punto 17 Reg.(CEE) 2454/93 (come
modificato dal Reg.(CE) 312/2009) relativo al numero
di registrazione ed identificazione degli operatori
economici (EORI)
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??
45
Consiglio Nazionale
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Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
[…]
2.
La presentazione di una dichiarazione in dogana, […] di una persona alle autorità
doganali o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra
decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:
a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione,
notifica o domanda;
b) l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della
dichiarazione, notifica o domanda; e
c)
se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in
questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle
operazioni autorizzate. […]
Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire
le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui
all'articolo 18, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli
obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo.
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46
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
Consiglio Nazionale
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rappresentanza
DIRETTA
Cfr, mandato con rappresentanza
art.1704 C.C..
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INDIRETTA
Cfr. mandato senza rappresentanza
art.1705 C.C..
47
Consiglio Nazionale
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Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
… rappresentanza
48
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
… rappresentanza
49
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
Situazione ante
Reg.(CEE) 2913/92
(CDC)
Reg.(CEE)
(CEE)3632/85
2913/92
Reg.
articolo
5
(che definisce le condizioni alle quali una persona
è ammessa
a fare una dichiarazione in dogana)
articolo
D.P.R.64,
23 gennaio
1973
TULDle disposizioni adottate nel quadro
1. Alle condizioni previste all'articolo
paragrafo
2 3e n.43
fatte -salve
dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque
può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per
articolo
1. Quando la dichiarazione in dogana è fatta per
iscritto,40la persona a cui all’art.2 può, fatte salve le altre
l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
disposizioni
del presente
articolo, fareindetta
dichiarazione:
1.2.Ogni
qualvolta
le
disposizioni
materia
doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di
La rappresentanza può essere:
a) a nome
e per conto
compiere
determinati
atti oproprio
di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare
- diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi,
determinati
diritti,e per
si può
agire
o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.
b) a nome
conto
di personalmente
terzi
oppure
2. La
è libera.
La rappresentanza
diretta, limitatamente alle dichiarazioni in
c) rappresentanza
a nome proprioindiretta
ma per conto
di terzi.
(…)
- indiretta,
quandoagli
il rappresentante
agisce
a nome
proprio ma per
conto di terzi.istituito con la legge
dogana,
è riservata
spedizionieri
doganali
professionale
Quando
uno
Stato membro
autorizza la possibilità
diiscritti
fare lanell'albo
dichiarazione
prevista al paragrafo 1 lettera c),
Statiriservare
membri
riservare
il diritto
di fare
sul loroattività
territorio
dichiarazioni
dogana secondo:
22Glidicembre
1960,possono
n. 1612
, salvo
previsto
nell'articolo
43.non
(…)
esso
può
alle
persone
chequanto
esercitano,
in quanto
salariata, lainprofessione
consistente
modalità della
diretta,
oppure
nel -fareladichiarazioni
in rappresentanza
dogana sia a titolo
principale
sia a titolo accessorio rispetto a un’altra attività, il diritto
di: - la modalità della rappresentanza indiretta,
fareche
dichiarazioni
in nome edeve
per conto
terzi,spedizioniere
o in alternativa,doganale che ivi eserciti la sua
di a)modo
il rappresentante
esseredi uno
professione.
(…)
b) fare dichiarazioni
in nome proprio, ma per conto di terzi. (…)
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50
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Situazione attuale
art. 5 (CDC)
Reg. (CEE) 2913/92
articolo 5
D.P.R.64,
23 gennaio
TULDle disposizioni adottate nel quadro
1. Alle condizioni previste all'articolo
paragrafo1973
2 e n.43
fatte -salve
dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque
può 40
farsi rappresentare presso l'autorità doganale per
articolo
l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
1.2.Ogni
qualvolta le disposizioni
La rappresentanza
può essere: in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di
compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare
- diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi,
determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.
oppure
2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in
- indiretta,
quandoagli
il rappresentante
a nome
proprio
ma per
conto di terzi.istituito con la legge
dogana,
è riservata
spedizionieriagisce
doganali
iscritti
nell'albo
professionale
Stati membri
il diritto
di fare nell'articolo
sul loro territorio
dichiarazioni in dogana secondo:
22Glidicembre
1960,possono
n. 1612 riservare
, salvo quanto
previsto
43. (…)
- la modalità della rappresentanza diretta, oppure
- la modalità della rappresentanza indiretta,
di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua
professione. (…)
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51
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Situazione attuale
art. 40 TULD
D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 - TULD
articolo 40
1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di
compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare
determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.
2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in
dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge
22 dicembre 1960, n. 1612 , salvo quanto previsto nell'articolo 43. (…)
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52
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
… gli spedizionieri doganali
L’art.1 della Legge 1612 del 22 dicembre 1960 accredita lo
spedizioniere doganale come
qualificato nelle
materie “fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce
al campo doganale”.
L.213/2000
L.1612/1960
L’articolo 9 della Legge 213 del 25 luglio 2000 rafforza il concetto
qualificando il doganalista quale
nelle “materie e negli
adempimenti connessi con gli scambi internazionali”.
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53
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
Consiglio Nazionale
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Reg.(UE) 952/2013 - CDU
articolo 18
Chiunque può nominare un rappresentante doganale. Siffatta rappresentanza può essere diretta,
se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il
rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.
2. (…).
3. Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali
un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito.
Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il
rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato
a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
1.
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54
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
In evidenza
Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
L’art.5 comma 2 del Reg.(CEE) 2913/92 consente agli Stati
membri la possibilità di riservare l’esercizio della
rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali.
L’art.18 del Reg.(UE) 952/2013 non prevede questa possibilità;
viene tuttavia riservata la possibilità agli Stati membri di
stabilire le condizioni alle quali un rappresentante doganale
può prestare servizi nello Stato in cui è stabilito. Sarà dunque
importante verificare entro quali limiti sarà possibile fissare tali
condizioni.
Resta il fatto che a un soggetto AEO sarà consentito prestare
servizi in Stati diversi da quelli in cui è stabilito.
Ci si muove entro il labile confine esistente tra armonizzazione
e deregolamentazione.
55
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
6.
In evidenza
Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze
sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali
comunicano le motivazioni su cui intendono basare la
decisione al richiedente, cui è data la possibilità di
esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a
decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la
comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la
scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella
debita forma al richiedente.
Viene ribadito un principio già sancito nel Reg.(CE)
450/2008 (art.16 comma 4), che invece non era
espressamente statuito nel Reg.(CEE) 2913/92,
relativo al diritto al “contraddittorio preliminare”.
56
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
1.
In evidenza
Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
Ciascuno Stato membro prevede
sanzioni applicabili in caso di violazione
della normativa doganale. Tali sanzioni
devono essere effettive, proporzionate
e dissuasive. […]
La sanzione resta confinata nella sfera della
sovranità di ciascuno Stato membro.
Tuttavia vengono affermati alcuni principi di
fondamentale importanza che conferiscono
un rango «unionale» alla sanzione.
57
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO I
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
1.
In evidenza
Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
Qualora, relativamente alle stesse merci,
debbano essere effettuati controlli diversi dai
controlli doganali da autorità competenti che
non siano le autorità doganali, le autorità
doganali si impegnano, in stretta collaborazione
con le altre autorità, a far effettuare tali
controlli, ogniqualvolta sia possibile,
contemporaneamente e nello stesso luogo in
cui si effettuano i controlli doganali (sportello
unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il
ruolo di coordinamento. […]
Viene ribadita la funzione di centralità e di
coordinamento degli uffici doganali.
58
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
In evidenza
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO III
Vengono semplificate e uniformate le regole per la
costituzione di garanzie per debiti doganali esistenti o
potenziali.
Rilasciata a:
Rilasciata per:
più operazioni.
più regimi.
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persone stabilite nel
territorio dell’Unione.
Che soddisfino i criteri di
cui all’art.39 lett.a).
Si avvalgono regolarmente
dei regimi doganali in
questione (…)
59
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO V
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
1.
Su richiesta, le autorità doganali possono
autorizzare una persona a presentare, presso
un ufficio doganale competente del luogo in
cui l'interessato è stabilito, una dichiarazione
in dogana per le merci presentate in dogana
presso un altro ufficio doganale. […]
2.
Il richiedente l'autorizzazione di cui al
paragrafo 1 è un operatore economico
autorizzato per le semplificazioni doganali.
60
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO V
1. Su richiesta, le autorità doganali possono
autorizzare una persona a presentare una
dichiarazione in dogana, compresa una
dichiarazione semplificata, sotto forma di
iscrizione nelle scritture del dichiarante a
condizione che le indicazioni di tale dichiarazione
siano a disposizione delle suddette autorità nel
sistema elettronico del dichiarante al momento
della presentazione della dichiarazione in dogana
sotto forma di iscrizione nelle scritture del
dichiarante. […]
In evidenza
Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
Viene decisamente rivoluzionata la procedura attualmente
prevista dall’art.61 del Reg.(CEE) 2913/92..
61
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO V
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
1.
2.
In evidenza
Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato.
Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare
un operatore economico a espletare determinate
formalità doganali che devono essere svolte da tali
autorità, a determinare l'importo dei dazi
all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere
alcuni controlli sotto vigilanza doganale.
Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un
operatore economico autorizzato per le semplificazioni
doganali.
L’autovalutazione consente ad operatori economici autorizzati
a tal scopo (purché AEO) di effettuare alcune formalità
altrimenti di competenza delle autorità doganali.
L’istituto presenta forti analogie con quello della
asseverazione dei dati di cui all’art.2 L.213/2000.
62
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO VII
Situazione attuale
(CDC)
cfr. art.4 par.16
Regolamento (CEE)
2913/92
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Vincolo di una merce ad un regime
doganale.
La sua introduzione in una zona franca o in
deposito franco.
franco.
La sua riesportazione fuori dal territorio
doganale della Comunità.
La sua distruzione.
Il suo abbandono all’erario
63
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO VII
Situazione attuale
(CDC)
cfr. art.4 par.17
Regolamento (CEE)
2913/92
Immissione in libera pratica.
Transito.
doganale..
Deposito doganale
Perfezionamento attivo.
Trasformazione sotto controllo doganale.
Ammissione temporanea.
Perfezionamento passivo.
Esportazione.
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64
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO VII
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Situazione
attuale (CDC)
Transito
Ammissione
temporanea
cfr.art.84
Deposito
doganale
Regimi
sospensivi
Trasf.
Trasf. sotto
controllo
doganale
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Perf.
Perf. attivo
(sospensione)
65
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO VII
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Situazione
attuale (CDC)
Perf.
Perf. passivo
cfr.art.84
Ammissione
temporanea
Deposito
doganale
Regimi
economici
Trasf.
Trasf. sotto
controllo
doganale
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Perf.
Perf. attivo
66
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO VII
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
REGIMI
SPECIALI
IMMISSIONE
IN LIBERA
PRATICA
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Regimi doganali
ESPORTAZIONE
67
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO VII
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
TRANSITO
DEPOSITO
Regimi
speciali
USO PARTICOLARE
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PERFEZIONAMENTO
68
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Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO VII
interno
esterno
doganale
zone
franche
ammissione
temporanea
uso finale
attivo
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passivo
69
Il Regolamento (UE) 952/2013:
TITOLO VII
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Cfr. Art. 256 CDU
Reg.(UE) 952/2013
Cfr. Art. 256 CDU
Reg.(CEE) 2913/92
PA
destinate ad essere riesportate fuori dal territorio doganale della
Comunità
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70
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In
evidenza:
differenze
tra CDU e
CDC
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TITOLO VII
Scompaiono le destinazioni doganali.
Il regime dell’ammissione temporanea scompare
e viene assorbito all’interno di quello del
perfezionamento (attivo).
Nell’ambito del perfezionamento attivo scompare
il sistema del rimborso.
La zona franca assurge a rango di regime
doganale.
Viene inserito il nuovo regime dell’uso finale.
Viene previsto il ricorso all’equivalenza per tutti i
regimi.
71
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