Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 1 I primi dieci esportatori mondiali di merci Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Valori in miliardi di USD, fonte: elaborazione su dati OMC e ICE. Valori 2012 Var.% 2011-2012 Paesi posizione 2012 2011 2010 2009 2003 2.049 7,9 Cina 1 1 1 1 4 1.547 4,5 Stati Uniti 2 2 2 3 2 1.407 -4,5 Germania 3 3 3 2 1 799 -3,0 Giappone 4 4 4 4 3 656 -1,7 Paesi Bassi 5 5 5 5 8 569 -4,6 Francia 6 6 6 6 5 548 -1,3 Corea del sud 7 7 7 9 12 8 9 12 13 17 9 8 8 7 7 10 12 11 11 11 529 500 493 9.097 18.323 1,4 Russia -4,4 Italia 1,3 Hong Kong 1,2 Somma dei dieci Paesi 0,2 Mondo Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 2 I primi dieci importatori mondiali di merci Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Valori in miliardi di USD, fonte: elaborazione su dati OMC e ICE. Valori 2012 Var.% 2011-2012 Paesi posizione 2012 2011 2010 2009 2003 2.335 3,1 Stati Uniti 1 1 1 1 1 1.818 4,3 Cina 2 2 2 2 3 1.167 -7,0 Germania 3 3 3 3 2 886 3,6 Giappone 4 4 4 5 6 680 1,0 Regno Unito 5 6 6 6 4 674 -6,4 Francia 6 5 5 4 5 591 -1,4 Paesi Bassi 7 7 7 7 8 554 8,5 Hong Kong 8 10 9 9 11 9 9 10 12 13 520 -0,9 Corea del sud 489 5,4 India 10 12 13 15 24 486 -13,0 Italia 11 8 8 8 7 9.611 18.487 1,1 Somma dei dieci Paesi 0,4 Mondo Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 3 L’Italia: dati sull’interscambio di merci Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Area Import 2010 2011 Export 2012 2010 2011 2012 MONDO 367.389.805.492 401.427.714.083 378.759.439.770 337.346.283.197 375.903.831.853 389.725.036.583 UE 27 201.364.177.365 215.727.661.728 200.314.365.334 193.388.772.250 210.665.939.279 209.213.755.534 EXTRA UE 27 166.025.628.127 185.700.052.355 178.445.074.436 143.957.510.947 165.237.892.574 180.511.281.049 Area MONDO UE 27 EXTRA UE 27 Saldi commerciali 2010 2011 2012 -30.043.522.295 -25.523.882.230 10.965.596.813 -7.975.405.115 -5.061.722.449 8.899.390.200 -22.068.117.180 -20.462.159.781 2.066.206.613 Valori in euro, fonte: elaborazione su dati Istat (2012: dati provvisori) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 4 L’Italia: in evidenza l’export di merci su PIL Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali anno export PIL* % 2010 337,35 1.553,17 21,7 2011 375,85 1.580,22 23,8 2012 389,72 1.565,91 24,9 *Valori in miliardi euro, fonte: elaborazione su dati IMF (world economic outlook). Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 5 Produzione industriale: Alcuni dati Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Country Produzione industriale 2009 2010 2011 2012 2013 Italy 82.7 88.8 89.1 83.9 81.4 France 84.8 89.2 91.1 88.7 87,9* Germany 94.0 104.9 113.4 112.8 114,0* Usa 89.8 94.9 98.1 101.6 104,3* United Kingdom 88.4 90.9 89.8 87.6 87,8* * Dati riferiti al terzo trimestre 2013 Fonte: elaborazione su dati International Monetary Found (MF). Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 6 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Un esercizio di scomposizione logica 7 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Alcuni concetti generali Outsourcing produttivo Processi di internazionalizzazione Internet, facilità di veicolare informazioni Crescita vertiginosa di nuove economie (BRIC’s) Progresso tecnologico e riduzione della distanza tempo Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 8 Alcuni concetti generali Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Globalizzazione Globalization Mondialisation 全球化 Globalisierung Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 9 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Alcuni concetti generali È un processo all’interno del quale il ruolo principale è giocato dalle imprese transnazionali. Si parla a questo proposito di governance globale in assenza di un vero e proprio controllo normativo del processo. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 10 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Alcuni concetti generali I doganalisti hanno il compito di ribadire, all’interno della cultura d’impresa, l’importanza cruciale del c.d. “vincolo normativo” nel commercio internazionale; la conoscenza e la capacità di interpretare tale vincolo rappresentano una eccezionale leva incrementale per la sicurezza, l’efficienza e la competitività delle aziende. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 11 Sul vincolo normativo Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Fase decisionale Supply chain Momento doganale Proposta Contratto Organizzazione Partenza Vincolo normativo! È importante far risalire a ritroso nella catena la percezione dell’importanza del vincolo normativo. Supply chain IM Fase decisionale Momento doganale arrivo Vincolo normativo! Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Organizzazione Contratto Proposta È importante far risalire a ritroso nella catena la percezione dell’importanza del vincolo normativo. 12 … ancora a proposito di vincolo normativo: autorizzazioni prodromiche Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Ministero degli Affari Esteri 1 Ministero dello Sviluppo Economico 22 Ministero della Salute 5 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14 Corpo Forestale dello Stato 1 Agecontrol S.p.A. 2 Servizi Fitosanitari Regionali 4 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 Ministero dell’Interno 11 Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 Regioni e Provincie autonome 1 C.C.I.A.A. 1 Cc. Naz. Prod. canapa 1 Istituto Nazionale per le Conserve Agricole 1 Ente nazionale risi 1 Ind. ess. Reggio Calabria 1 Centro sper. Palermo 1 Consorzio Ispettorato per la Qualità 1 13 … ancora a proposito di vincolo normativo: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Ministero degli Affari Esteri 1 Ministero dello Sviluppo Economico 22 e della Ministero della Salute Ministero dell’Ambiente 5 tutela del territorio e del mare Ministero delle politiche agricole 14 alimentari e forestali Regioni e Provincie autonome C.C.I.A.A. Corpo Forestale dello Stato 1 Agecontrol S.p.A. Cc. Naz. Prod. canapa 2 Istituto Nazionale4per le Conserve Servizi Fitosanitari Regionali Agricole Ministero delle Infrastrutture e dei Ente nazionale risi5 Trasporti Ministero dell’Interno Ind. ess. Reggio Calabria 11 Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 5 1 1 1 1 1 1 Centro sper. Palermo 1 Consorzio Ispettorato per la Qualità 1 14 Una gerarchia logica in materia doganale Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali WTO, WCO Unione europea Italia Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 15 Una gerarchia logica in materia doganale Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali WTO - WCO Indirizzi ed impegni multilaterali Politica doganale e politica commerciale Italia Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Aspetti regolamentari, di prassi e sanzionatori 16 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1957 Belgio Germania Francia Unione europea: dal Trattato di Roma ai giorni nostri Austria 1995 Finlandia Svezia Italia Lussemburgo Paesi Bassi Rep. Ceca 2004 Estonia Cipro 1973 Danimarca Lettonia Irlanda Lituania Ungheria Malta Slovenia Regno Unito Polonia Slovacchia 1981 Grecia Romania 1986 Spagna 2007 Bulgaria Portogallo Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Croazia 2013 17 Giù i muri! Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1957 1968 Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 18 Giù i muri! Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1993 Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 19 Giù i muri! Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 2002 Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 20 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Giù i muri! 21 … giù i muri? Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Regime IVA provvisorio Armonizzazione fiscale Effettuazione dei controlli Sanzioni Politica infrastrutturale aperto Politica energetica … Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 22 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Primo gennaio 1993: un processo incompiuto, il regime provvisorio SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 (77/388/CEE) (come modificata dalle Direttive 91/680/CEE e 92/111/CE) Art.28 terdecies terzo comma (…) Il regime transitorio entra in vigore per un periodo di quattro anni ed è pertanto applicabile fino al 31 dicembre 1996. Il periodo d'applicazione del regime transitorio è automaticamente prorogato fino alla data d'entrata in vigore del regime definitivo e, in ogni caso, finché il Consiglio non abbia adottato decisioni sul regime definitivo. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 23 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Primo gennaio 1993: un processo incompiuto, il regime provvisorio DIRETTIVA 2006/112/CE del 28 novembre 2006 Art.402 primo paragrafo 1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. (…). Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 24 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Prima del Regolamento (CEE) 2913/92 Reg.(CEE) 802/68 e s.m. (origine) Reg.(CEE) 2144/87 e s.m. (obbligazione doganale) Reg.(CEE) 754/76 e s.m. (merci in reintroduzione) Reg.(CEE) 1031/88 e s.m. (persone tenute all’obbl. doganale) Reg.(CEE) 2779/78 e s.m. (UCE) Reg.(CEE) 1970/88 (perfezionamento passivo scambi standard) Reg. (CEE) 1430/79 e s.m. (rimborso e sgravio dazi) Reg.(CEE) 2503/88 e s.m. (depositi doganali) Reg.(CEE) 1697/79 e s.m. (recupero a posteriori dazi) Reg.(CEE) 2504/88 e s.m. (zone franche e deposito franchi) Dir.79/695/CEE e s.m. (armonizzazione imm. in libera pratica) Reg.(CEE) 4151/88 (introduzione nel territorio doganale) Reg.(CEE) 1224/80 e s.m. (valore in dogana) Reg.(CEE) 1854/89 (contabilizzazione) Dir.81/177/CEE e s.m. (armonizzazione procedure export) Reg.(CEE) 1855/89 (ammissione temporanea mezzi di trasp.) Reg.(CEE) 3599/82 e s.m. (ammissione temporanea) Reg.(CEE) 3312/89 (ammissione temporanea containers) Reg.(CEE) 2763/83 e s.m. (trasformazione sotto controllo dog.) Reg.(CEE) 4046/89 (garanzie obbligazione doganale) Reg.(CEE) 2151/84 e s.m. (territorio doganale della comunità) Reg.(CEE) 1715/90 (informazioni in materia di NC) Reg.(CEE) 1999/85 e s.m. (perfezionamento attivo) Reg.(CEE) 2726/90 (transito comunitario) Reg.(CEE) 3632/85 (rappresentanza in dogana) Reg.(CEE) 717/91 (documento amministrativo unico) Reg.(CEE) 2473/86 (perfezionamento passivo) Reg.(CEE) 719/91 (carnet TIR e carnet ATA) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 25 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1992: nasce il Codice doganale comunitario GUCE L 302 19 ottobre 1992 Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 26 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1992: nasce il Codice doganale comunitario CONSIDERANDO (1): (…) occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno. CONSIDERANDO (7): occorre garantire l'uniforme applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 27 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1992: nasce il Codice doganale comunitario TITOLO I: disposizioni generali (1-19) TITOLO II: principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci (20-36) TITOLO III: disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della comunità finchè non abbiano ricevuto una destinazione doganale (36bis-57) TITOLO IV: destinazioni doganali (58-182) TITOLO V: merci che escono dal territorio doganale della comunità (182bis-183) TITOLO VI: operazioni privilegiate (184-188) TITOLO VII: obbligazione doganale (189-242) TITOLO VIII: diritto di ricorso (243-246) TITOLO IX: disposizioni finali (247-253) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 28 1993: disposizioni di applicazione del codice Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 8 modifiche 49 modifiche Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. CDC • Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario) DAC • Regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (disposizioni di applicazione del codice) 29 Le fonti del diritto doganale Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (prima del Reg.CE 450/2008) Fonti comunitarie Fonti nazionali [ ] Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. (residuali) 30 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (CE) 450/2008 La circolazione internazionale delle merci, anche per effetto dei processi di globalizzazione ed integrazione dei mercati, fa sorgere nuove esigenze che il Legislatore comunitario deve tenere nella debita considerazione. Si pone quindi la necessità di abrogare il Reg.(CEE) 2913/92 e sostituirlo con un nuovo codice più adatto al mutato scenario internazionale. Regolamento 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 31 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (CE) 450/2008 CONSIDERANDO (3): il Regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 si fondava sull’integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni ‘80. Dalla sua introduzione esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale […]. Ulteriori modificazioni sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni […]. CONSIDERANDO (5): la facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi […]. CONSIDERANDO (6): il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole […] un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. […]. CONSIDERANDO (27): Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate […]. CONSIDERANDO (30): è opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali […]. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 32 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (CE) 450/2008 TITOLO I: disposizioni generali (1-32) TITOLO II: principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (33-43) TITOLO III: obbligazione doganale e garanzie (44-86) TITOLO IV: merci introdotte nel territorio doganale della comunità (87-100) TITOLO V: norme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci (101-128) TITOLO VI: immissione in libera pratica e esenzione dei dazi all’importazione (129-134) TITOLO VII: regimi speciali (135-174) TITOLO VIII: partenza delle merci dal territorio doganale della comunità (175-182) TITOLO IX: comitato del codice doganale e disposizioni finali (183-188) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 33 Il Regolamento (CE) 450/2008: … attenzione alle date! Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (CE) 450/2008 abroga il Regolamento (CEE) 2913/92 (cfr. art.186) e rimanda l’applicazione di tale abrogazione, nonché delle altre norme contenute nel regolamento (cfr.art.188 par.2): 4. abrogazione 30.10.2013 3. non oltre il 01.11.2013 2. non oltre il 24.06.2013 1. adozione delle DAC Adozione delle disposizioni di applicazione e comunque non prima del 24 giugno 2009 Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Nonostante le disposizioni di applicazione, il regolamento sarebbe divenuto applicabile al più tardi il 24 giugno 2013 Con Reg.UE 528/2013 il termine è stato spostato al 1° novembre 2013 Il Reg.UE 952/2013 del 9 ottobre 2013 ha abrogato il Reg.(CE) 450/2008 34 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (CE) 450/2008: le motivazioni del rinvio 1. Il 20 febbraio 2012 la Commissione aveva presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento per la istituzione del Codice doganale dell’Unione, con conseguente rifusione del Reg.(CE) 450/2008. 2. Il nuovo regolamento doveva entrare in vigore prima della data soglia del 24 giugno 2013. 3. La procedura legislativa ha comportato tuttavia tempi più lunghi di quelli preventivamente stimati. 4. Si rischiava l’entrata in vigore (temporanea) del Reg.(CE) 450/2008 con conseguenti confusione per gli operatori ed incertezze di natura giuridica. 5. Si è scelto dunque di posticipare la data di applicazione del Reg.(CE) 450/2008 al primo novembre 2013, al solo fine di consentirne la rifusione attraverso la emanazione di un nuovo regolamento. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 35 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013 Evoluzione del diritto doganale dell’Unione. Necessità di risolvere problemi di diritto intertemporale. Ragioni di carattere tecnico-procedurale. Tempi di sviluppo dei sistemi informatici. Necessità di rendere coerente il nuovo codice con gli artt.290 e 291 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea come riformato dal Trattato di Lisbona). Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il «CODICE DOGANALE DELL’UNIONE» Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 36 Il Regolamento (UE) 952/2013: applicazione Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali È entrato in vigore il 30 ottobre 2013 (venti giorni dopo la pubblicazione nella GUUE). Le norme relative al conferimento di competenze di esecuzione sono applicabili dal 30 ottobre 2013. Il reg.(CE) 450/2008 è abrogato a decorrere dal 30 ottobre 2013. Il Reg.(CEE) 2913/92 è abrogato a decorrere dal primo maggio 2016.* Le altre norme contenute nel Regolamento sono applicabili a decorrere dal primo maggio 2016.* * Sulla entrata in vigore, cfr. rettifica al Reg.(UE) 952/2013 pubblicata su GUUE L287 del 29.10.2013 (pag.90). Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 37 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1/5 Il Regolamento (UE) 952/2013 Alcune considerazioni preliminari […]È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare l'autorità doganale che è competente per la registrazione degli operatori economici e di altre persone […]; (cfr. considerando 5) È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare le norme procedurali in materia di concessione e prova dell'abilitazione di un rappresentante doganale a prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito […]; (cfr. considerando 5) È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare le norme procedurali concernenti lo sdoganamento centralizzato e l'esonero dall'obbligo di presentare le merci in tale contesto; le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante; le norme procedurali relative a formalità e controlli doganali che devono essere effettuati dal titolare dell'autorizzazione nell'ambito dell'autovalutazione […]; (cfr. considerando 5) 5) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 38 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013 2/5 L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato a un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta l'Unione un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell'Unione. (cfr. considerando 19) 19) Al fine di agevolare l'attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo. Occorre che tali controlli siano armonizzati, in modo che l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto. (cfr. considerando 20) 20) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 39 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013 … segue 3/5 Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. […] (cfr. considerando 21) 21) Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato interno. […] (cfr. considerando 23) Al fine di minimizzare i rischi per l'Unione, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. […] (cfr. considerando 28) Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l'uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere che essa sia globale, a copertura di più transazioni. (cfr. considerando 34) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 40 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013 … segue 4/5 Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, una garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l'impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che risultino da pagare in seguito a controlli a posteriori. (cfr. considerando 36) Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell'arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilito. (cfr. considerando 44) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 41 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013 … segue 5/5 Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale […] (cfr. considerando 48) Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale. (cfr. considerando 50) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 42 Il Regolamento (UE) 952/2013 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Rappresentante Sdoganamento centralizzato AEO Oneri e Garanzie Regimi speciali Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. self assessment Reg. (UE) 952/2013 Registrazione 43 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013 TITOLO I: disposizioni generali (1-55) TITOLO II: principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (56-76) TITOLO III: obbligazione doganale e garanzie (77-126) TITOLO IV: merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione (127-152) TITOLO V: norme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci (153-200) TITOLO VI: immissione in libra pratica e esenzione dei dazi all’importazione (201-209) TITOLO VII: regimi speciali (210-262) TITOLO VIII: uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione (263-277) TITOLO IX: Sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di comitato e disposizioni finali (278-288) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 44 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1. In evidenza Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti. […] L’art.9 dispone un obbligo di registrazione per tutti gli operatori economici coinvolti in una fase doganale. Cfr. art.1 punto 17 Reg.(CEE) 2454/93 (come modificato dal Reg.(CE) 312/2009) relativo al numero di registrazione ed identificazione degli operatori economici (EORI) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. ?? 45 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I […] 2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, […] di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. […] Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui all'articolo 18, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 46 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali rappresentanza DIRETTA Cfr, mandato con rappresentanza art.1704 C.C.. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. INDIRETTA Cfr. mandato senza rappresentanza art.1705 C.C.. 47 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. … rappresentanza 48 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. … rappresentanza 49 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Situazione ante Reg.(CEE) 2913/92 (CDC) Reg.(CEE) (CEE)3632/85 2913/92 Reg. articolo 5 (che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana) articolo D.P.R.64, 23 gennaio 1973 TULDle disposizioni adottate nel quadro 1. Alle condizioni previste all'articolo paragrafo 2 3e n.43 fatte -salve dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per articolo 1. Quando la dichiarazione in dogana è fatta per iscritto,40la persona a cui all’art.2 può, fatte salve le altre l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. disposizioni del presente articolo, fareindetta dichiarazione: 1.2.Ogni qualvolta le disposizioni materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di La rappresentanza può essere: a) a nome e per conto compiere determinati atti oproprio di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare - diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, determinati diritti,e per si può agire o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. b) a nome conto di personalmente terzi oppure 2. La è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in c) rappresentanza a nome proprioindiretta ma per conto di terzi. (…) - indiretta, quandoagli il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.istituito con la legge dogana, è riservata spedizionieri doganali professionale Quando uno Stato membro autorizza la possibilità diiscritti fare lanell'albo dichiarazione prevista al paragrafo 1 lettera c), Statiriservare membri riservare il diritto di fare sul loroattività territorio dichiarazioni dogana secondo: 22Glidicembre 1960,possono n. 1612 , salvo previsto nell'articolo 43.non (…) esso può alle persone chequanto esercitano, in quanto salariata, lainprofessione consistente modalità della diretta, oppure nel -fareladichiarazioni in rappresentanza dogana sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto a un’altra attività, il diritto di: - la modalità della rappresentanza indiretta, fareche dichiarazioni in nome edeve per conto terzi,spedizioniere o in alternativa,doganale che ivi eserciti la sua di a)modo il rappresentante esseredi uno professione. (…) b) fare dichiarazioni in nome proprio, ma per conto di terzi. (…) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 50 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Situazione attuale art. 5 (CDC) Reg. (CEE) 2913/92 articolo 5 D.P.R.64, 23 gennaio TULDle disposizioni adottate nel quadro 1. Alle condizioni previste all'articolo paragrafo1973 2 e n.43 fatte -salve dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può 40 farsi rappresentare presso l'autorità doganale per articolo l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. 1.2.Ogni qualvolta le disposizioni La rappresentanza può essere: in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare - diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. oppure 2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in - indiretta, quandoagli il rappresentante a nome proprio ma per conto di terzi.istituito con la legge dogana, è riservata spedizionieriagisce doganali iscritti nell'albo professionale Stati membri il diritto di fare nell'articolo sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo: 22Glidicembre 1960,possono n. 1612 riservare , salvo quanto previsto 43. (…) - la modalità della rappresentanza diretta, oppure - la modalità della rappresentanza indiretta, di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione. (…) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 51 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Situazione attuale art. 40 TULD D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 - TULD articolo 40 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. 2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , salvo quanto previsto nell'articolo 43. (…) Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 52 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali … gli spedizionieri doganali L’art.1 della Legge 1612 del 22 dicembre 1960 accredita lo spedizioniere doganale come qualificato nelle materie “fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale”. L.213/2000 L.1612/1960 L’articolo 9 della Legge 213 del 25 luglio 2000 rafforza il concetto qualificando il doganalista quale nelle “materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali”. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 53 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Reg.(UE) 952/2013 - CDU articolo 18 Chiunque può nominare un rappresentante doganale. Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona. 2. (…). 3. Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. 1. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 54 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali In evidenza Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I L’art.5 comma 2 del Reg.(CEE) 2913/92 consente agli Stati membri la possibilità di riservare l’esercizio della rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali. L’art.18 del Reg.(UE) 952/2013 non prevede questa possibilità; viene tuttavia riservata la possibilità agli Stati membri di stabilire le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato in cui è stabilito. Sarà dunque importante verificare entro quali limiti sarà possibile fissare tali condizioni. Resta il fatto che a un soggetto AEO sarà consentito prestare servizi in Stati diversi da quelli in cui è stabilito. Ci si muove entro il labile confine esistente tra armonizzazione e deregolamentazione. 55 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 6. In evidenza Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente. Viene ribadito un principio già sancito nel Reg.(CE) 450/2008 (art.16 comma 4), che invece non era espressamente statuito nel Reg.(CEE) 2913/92, relativo al diritto al “contraddittorio preliminare”. 56 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1. In evidenza Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. […] La sanzione resta confinata nella sfera della sovranità di ciascuno Stato membro. Tuttavia vengono affermati alcuni principi di fondamentale importanza che conferiscono un rango «unionale» alla sanzione. 57 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO I Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1. In evidenza Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento. […] Viene ribadita la funzione di centralità e di coordinamento degli uffici doganali. 58 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali In evidenza Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO III Vengono semplificate e uniformate le regole per la costituzione di garanzie per debiti doganali esistenti o potenziali. Rilasciata a: Rilasciata per: più operazioni. più regimi. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. persone stabilite nel territorio dell’Unione. Che soddisfino i criteri di cui all’art.39 lett.a). Si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione (…) 59 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO V Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. […] 2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali. 60 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO V 1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. […] In evidenza Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Viene decisamente rivoluzionata la procedura attualmente prevista dall’art.61 del Reg.(CEE) 2913/92.. 61 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO V Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1. 2. In evidenza Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali. L’autovalutazione consente ad operatori economici autorizzati a tal scopo (purché AEO) di effettuare alcune formalità altrimenti di competenza delle autorità doganali. L’istituto presenta forti analogie con quello della asseverazione dei dati di cui all’art.2 L.213/2000. 62 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO VII Situazione attuale (CDC) cfr. art.4 par.16 Regolamento (CEE) 2913/92 Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Vincolo di una merce ad un regime doganale. La sua introduzione in una zona franca o in deposito franco. franco. La sua riesportazione fuori dal territorio doganale della Comunità. La sua distruzione. Il suo abbandono all’erario 63 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO VII Situazione attuale (CDC) cfr. art.4 par.17 Regolamento (CEE) 2913/92 Immissione in libera pratica. Transito. doganale.. Deposito doganale Perfezionamento attivo. Trasformazione sotto controllo doganale. Ammissione temporanea. Perfezionamento passivo. Esportazione. Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 64 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO VII Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Situazione attuale (CDC) Transito Ammissione temporanea cfr.art.84 Deposito doganale Regimi sospensivi Trasf. Trasf. sotto controllo doganale Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Perf. Perf. attivo (sospensione) 65 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO VII Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Situazione attuale (CDC) Perf. Perf. passivo cfr.art.84 Ammissione temporanea Deposito doganale Regimi economici Trasf. Trasf. sotto controllo doganale Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Perf. Perf. attivo 66 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO VII Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali REGIMI SPECIALI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Regimi doganali ESPORTAZIONE 67 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO VII Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali TRANSITO DEPOSITO Regimi speciali USO PARTICOLARE Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. PERFEZIONAMENTO 68 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO VII interno esterno doganale zone franche ammissione temporanea uso finale attivo Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. passivo 69 Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO VII Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Cfr. Art. 256 CDU Reg.(UE) 952/2013 Cfr. Art. 256 CDU Reg.(CEE) 2913/92 PA destinate ad essere riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 70 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali In evidenza: differenze tra CDU e CDC Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. Il Regolamento (UE) 952/2013: TITOLO VII Scompaiono le destinazioni doganali. Il regime dell’ammissione temporanea scompare e viene assorbito all’interno di quello del perfezionamento (attivo). Nell’ambito del perfezionamento attivo scompare il sistema del rimborso. La zona franca assurge a rango di regime doganale. Viene inserito il nuovo regime dell’uso finale. Viene previsto il ricorso all’equivalenza per tutti i regimi. 71 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Savona, 15 marzo 2014. Copyright riservato. 72
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