REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Sigg. Magistrati: Dott Umberto Scotti Presidente Dott. Vincenzo Toscano Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 25993/2011 promossa da LUGLI FRANCO, elettivamente domiciliato in Torino, via Vassalli Eandi n. 9, presso lo studio dell’avv. Silvia Arnaudo, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 05/04/2013 attore contro LUGLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Torino, via Ponza n. 3, presso lo studio dell’avv. Maria Ribaldone, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione convenuto Oggetto: Azione di responsabilità CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: "Nel merito, contrariis reiectis, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e migliore pronuncia condannare il signor Lugli Roberto ex art. 2260 secondo comma c.c., in ragione della mala gestio, alla reintegrazione del patrimonio sociale in favore della società Cappuccina s.a.s. di Roberto Lugli con sede a Torino in corso Re Umberto I n. 1, sino alla concorrenza di euro 1.517.600,00 pari alla differenza tra il corrispettivo concretamente pagato dall'acquirente e quello che invece è il valore di mercato del cespite ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. 1 http://bit.ly/1hBifE4 Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge." Per parte convenuta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor Franco Lugli. In via principale: respingere la domanda avversaria infondata in fatto e diritto. In via istruttoria: ammettere prova per interpello testi sulle circostanze dedotte con riserva di ulteriormente dedurre, capitolare, indicare testi nei termini di legge. Disporre c.t.u. in ordine alla situazione edilizia del terreno in contestazione ed al suo valore alla data della cessione a Vermont S.r.l. Con vittoria di spese di giudizio anche del procedimento cautelare." MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato in data 23/9/2011 Lugli Franco ha convenuto in giudizio il fratello, Lugli Roberto, formulando nei suoi confronti la domanda di condanna alla reintegrazione del patrimonio sociale della Cappuccina s.a.s., di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte. Espone l'attore di essere socio accomandante della Cappuccina s.a.s. di Roberto Lugli & C., con la quota del 50%, mentre titolare dell’altra quota del 50% è Lugli Roberto, socio accomandatario ed amministratore unico; che Lugli Roberto è altresì socio della Vermont S.r.l., di cui in data 20/10/2005 ha trasferito fiduciariamente alla società SerFid Italiana Fiduciaria e di Revisione S.p.A. la sua quota; che in data 22/12/2006 Lugli Roberto, in qualità di amministratore della Cappuccina s.a.s., ha trasferito alla Vermont S.r.l. l'unico bene immobile della società per il prezzo di euro 280.000,00; che il cespite compravenduto è rappresentato da un'area edificabile nel Comune di Torino della complessiva superficie catastale di mq. 6.620; che il valore del bene alla data del suo trasferimento, e anche attualmente, è pari ad euro 1.853.600,00, come da perizia asseverata del 28/7/2011, essendo il cespite inserito in area edificabile in ambito collinare, in una delle posizioni più prestigiose della città, alle spalle del Monte dei Cappuccini, inserita in ampio contesto verde e a bassa densità abitativa; che pertanto, per effetto di tale alienazione, al patrimonio sociale della Cappuccina s.a.s. è derivato un danno quantificabile in euro 1.517.600,00. 2 http://bit.ly/1hBifE4 Sostiene in diritto l'attore che la condotta dell'amministratore è stata chiaramente improntata a mala gestio, avendo venduto il cespite per un valore largamente inferiore a quello di mercato; che nelle società di persone, accanto all'azione sociale di responsabilità disciplinata dall'art. 2260 c.c., sussiste anche un'azione individuale di responsabilità, mediante la quale ciascun socio può pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente subito in conseguenza del comportamento doloso o colposo dell'amministratore, e ciò in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., oltre che in base alle disposizioni generali di cui all'art. 2043 c.c., ovvero secondo le regole sulla responsabilità contrattuale, ove si verta in tema di violazione di obblighi connessi al mandato ad amministrare; che, avendo la condotta dell'amministratore arrecato un danno ingente alla società, nonché al suo socio, l'attore ha inoltre la facoltà di agire in sostituzione della società per chiedere il risarcimento del danno direttamente subito dal patrimonio di quest'ultima; che l'art. 2260, comma 2, c.c. involge pertanto anche ipotesi di legittimazione surrogatoria, ovvero di legittimazione straordinaria ad agire, che trovano nella previsione di cui all'art. 2900 c.c. l’ipotesi tipica ed emblematica di esercizio in nome proprio di un diritto altrui. 2. Si è costituito in giudizio il convenuto Lugli Roberto, chiedendo la reiezione della domanda avversaria, in quanto infondata, sia sotto il profilo dell’ammissibilità dell'azione, per carenza di legittimazione attiva, sia sotto il profilo della fondatezza nel merito, difettando il presupposto dell'illiceità del comportamento dell'amministratore. Precisa il convenuto come parte attrice abbia proposto un'azione finalizzata alla reintegrazione non del proprio patrimonio, ma di quello della società, azione questa tuttavia esercitabile esclusivamente dalla società e non dal singolo socio, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2260 c.c.; che, se è ben vero che la giurisprudenza, in difetto di una norma analoga a quella dettata per le società di capitali, consente anche al socio di reagire contro gli atti di mala gestio degli amministratori, facendo applicazione dei principi generali di cui all'art. 2043 ed applicando in via analogica l'art. 2395 c.c., l'oggetto di tali azioni è comunque circoscritto ai soli danni, che incidono direttamente sul patrimonio del socio; che parimenti infondata è l'affermazione della sussistenza di una legittimazione da parte del socio accomandante ad agire in sostituzione della società, legittimazione qualificata come surrogatoria, ovvero straordinaria, poiché per il soddisfacimento del proprio credito il socio 3 http://bit.ly/1hBifE4 accomandante dispone di un'azione diretta nei confronti dell'amministratore, qualora il danno sia stato a lui direttamente procurato. Osserva da ultimo il convenuto come la domanda sia infondata anche nel merito, essendo errato il presupposto di fatto su cui la medesima si fonda, e cioè che il cespite di proprietà della Cappuccina s.a.s. sia stato venduto ad un valore inferiore a quello di mercato, che viene dall'attore desunto da una perizia asseverata da lui commissionata; che la quantificazione dell’asserito valore di mercato è frutto di un travisato esame della situazione urbanistica del cespite, poiché al momento del trasferimento alla Vermont s.r.l. i lotti di terreno erano in sospensione di edificabilità per problemi idrogeologici, che avevano riguardato le aree adiacenti; che tali terreni rientravano nella variante n. 100 al PRGC, che ne avrebbe dovuto verificare, ed eventualmente confermare o meno, l'edificabilità; che pertanto, in allora, l'edificabilità era subordinata al suo riconoscimento da parte della variante, poi divenuta operativa nei primi mesi del 2010, che ha confermato l'edificabilità del terreno in contestazione, subordinando però il rilascio della licenza al rispetto da parte dei progetti di edificazione dei regolamenti edilizi vigenti; che nel caso di specie il terreno non dispone, secondo quanto previsto dai regolamenti edilizi vigenti, di una strada privata di accesso della larghezza di almeno 5 metri; che era inoltre errato il criterio di calcolo del valore del terreno, effettuato in base ai metri quadri di superficie, essendo notorio che il valore dei terreni edificabili è calcolato in base ai metri di superficie edificabile (SLP). 3. Con ricorso cautelare in corso di causa, depositato in data 24/10/2011, Lugli Franco chiedeva che fosse autorizzato il sequestro conservativo sui beni immobili, mobili, quote societarie, e quant'altro risultasse di proprietà di Lugli Roberto, sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.517.600,00. Instaurato il contraddittorio nella fase cautelare, si costituiva il resistente, chiedendo la reiezione del ricorso. Lugli Roberto svolgeva nel merito le difese già sopra riassunte e contestava inoltre la sussistenza del periculum in mora. Con ordinanza resa in data 18/11/2011 veniva respinta la richiesta di sequestro conservativo, riservando al merito la pronuncia sulle spese. 4. Nel giudizio di merito, prima dell’udienza di comparizione, si costituiva in data 24/10/2011 un nuovo difensore per parte attrice. Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice con 4 http://bit.ly/1hBifE4 ordinanza in data 27/4/2012 respingeva le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione. In data 09/01/2013 si costituivano nuovi difensori per l'attore Lugli Franco, in sostituzione del precedente, quindi all'udienza del 6/2/2013 venivano precisate le conclusioni ed assegnati termini di cui all'articolo 190 c.p.c. Con il deposito della comparsa conclusionale in data 5/4/2013 si costituiva per Lugli Franco altro difensore ed in data 10/4/2013 dimettevano il mandato i difensori costituitisi con la comparsa in data 09/01/2013. 5. Le doglianze dell’attore si appuntano sull’operazione di compravendita intercorsa in data 22/12/2006 tra la Cappuccina s.a.s., rappresentata dal suo amministratore, Lugli Roberto, e la Vermont s.r.l., rappresentata dalla sua amministratrice unica, Zandrino Graziella, per il prezzo di euro 280.000,00, prezzo che assume l'attore essere di gran lunga inferiore al valore di mercato del bene all'epoca del trasferimento, atteso che il cespite compravenduto avrebbe avuto un valore di mercato pari ad euro 1.853.600,00, in quanto collocato in area edificabile nel Comune di Torino, in zona collinare di particolare prestigio. Al socio accomandatario ed amministratore della Cappuccina s.a.s., odierno convenuto, viene dunque addebitato di aver violato gli obblighi su di lui incombenti, per avere ceduto un bene, che rappresentava l'unico cespite della società, per un corrispettivo pari ad 1/5 – 1/6 del suo valore effettivo, con conseguente pregiudizio patrimoniale della società alienante. Nel muovere tali censure alla condotta dell'amministratore, parte attrice evidenzia altresì come il convenuto, Lugli Roberto, fosse anche socio della società acquirente, Vermont S.r.l., di cui aveva in epoca precedente (v. doc. 5 parte attrice) trasferito fiduciariamente le quote alla SER- FID Italiana Fiduciaria di Revisione S.p.A.. La circostanza dedotta, alla quale peraltro parte attrice non ricollega alcuna conseguenza giuridica, che si traduca nella denunciata violazione di un obbligo di legge da parte dell’amministratore, è del tutto irrilevante. Nella stipula dell’atto di compravendita del 22/12/2006 Lugli Roberto è intervenuto esclusivamente nella veste di amministratore della società Cappuccina s.a.s., mentre la società compratrice era rappresentata da un diverso soggetto, sicché non è ravvisabile alcun conflitto di interessi - che non viene infatti neppure esplicitato – risultando peraltro del tutto influente, in una 5 http://bit.ly/1hBifE4 situazione siffatta, chi fossero i soci della società di capitale acquirente dell’immobile. 6. Ciò premesso, quanto alla vicenda in fatto dedotta nel presente giudizio, occorre interpretare e qualificare la domanda proposta da Lugli Franco. Al riguardo le allegazioni contenute nell’atto di citazione non sono del tutto univoche, tuttavia le argomentazioni in diritto esposte negli atti successivi (in particolare la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. e la comparsa conclusionale), oltre che il tenore della domanda formulata, non lasciano spazio a dubbi riguardo al fatto che l’attore agisca nel presente giudizio per ottenere dal socio amministratore ed in favore della società il risarcimento del danno da quella sopportato, in conseguenza dell’asserita condotta di mala gestio. Nell’atto di citazione viene infatti alternativamente prospettato come al socio delle società di persone spetti il diritto di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori - in applicazione analogica dell'articolo 2395 c.c., nonché in base alle disposizioni generali di cui all'articolo 2043 c.c. - quindi viene allegato che sia ipotizzabile da parte del singolo socio di agire in sostituzione della società per chiedere il risarcimento del danno subito dal patrimonio della società, secondo uno schema di legittimazione surrogatoria, ovvero di legittimazione straordinaria ad agire. Nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. viene esplicitato come l'attore intenda agire “non uti singulis ma uti socius azionando in nome proprio l'interesse sostanziale della società Cappuccina s.a.s. di Roberto Lugli & C. alla reintegrazione del patrimonio sociale leso dalla mala gestio dell'amministratore", ed al riguardo viene richiamata una pronuncia, resa in sede cautelare dal Tribunale di Napoli, con la quale è stato ritenuto che nelle società di persone il singolo socio, ancorché privo del potere di amministrazione e di rappresentanza, abbia la legittimazione attiva a proporre l'azione sociale di cui all'art. 2260 c.c. Analogamente nella comparsa conclusionale, ribadita tale impostazione, viene affermata l'esistenza di una concorrente legittimazione attiva del singolo socio ad esperire, ai sensi dell'art. 2260, comma 2, c.c. l'azione risarcitoria nei confronti dell'amministratore, allorché i risultati di questa azione di responsabilità siano suscettibili di andare a favore della società. 7. L'art. 2260, co. 2, c.c. prevede e disciplina la responsabilità contrattuale degli 6 http://bit.ly/1hBifE4 amministratori di società di persone nei confronti della società, tanto che, dopo avere al primo comma precisato che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, al secondo comma prevede che: "Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa." Trattandosi di responsabilità che trova la sua fonte del rapporto contrattuale di mandato, è evidente come il soggetto legittimato ad esercitare l’azione sia la società che di quel rapporto contrattuale è parte. Su tale qualificazione giuridica dell'azione prevista dall'art. 2260, comma 2, c.c. non vi sono contrasti in giurisprudenza e neppure l'attore offre una diversa ricostruzione. La giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa con riferimento all'art. 2260 c.c. (v. da ultimo Cass. 22/3/2011 n. 6558), precisando come la norma conceda alle società di persone, quali enti muniti di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, pur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, la facoltà di agire contro gli amministratori per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge o dall'atto costitutivo. Nel prendere poi in considerazione la situazione del singolo socio la Suprema Corte ha tuttavia ritenuto che non sia escluso "…in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., e in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c. (Cass. 10 marzo 1992 n. 2872; Cass. 13 dicembre 1995 n. 12772). Tuttavia l'azione individualmente concessa ai soci per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori…..che tale comportamento abbiano reso possibile violando i loro doveri…. (Cass. 3 agosto 1988 n. 4817; 2 giugno 1989 n. 2685; 7 settembre 1993 n. 9385; 28 maggio 2004 n. 10271). Pertanto il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio come tale, il quale ha in materia un interesse, la cui eventuale lesione non può 7 http://bit.ly/1hBifE4 concretare quel danno diretto necessario per poter esperire l'azione individuale di responsabilità contro gli amministratori.” (v. Cass. 25/7/2007 n. 16416). Parte attrice pare condividere tale impostazione in diritto, quanto alla possibilità del socio di agire direttamente solo per ottenere il ristoro dei danni diretti ed immediati, ed ha chiarito - quanto meno nel corso del giudizio - come non agisca per ottenere il ristoro di un danno siffatto, bensì per ottenere la reintegrazione del pregiudizio patrimoniale subito dalla società, tanto che la domanda di condanna è formulata in favore della Cappuccina s.a.s. (v. pag. 12 comparsa conclusionale: “..la somma che dovrà corrispondere l’amministratore inadempiente non sarà percepita dal socio agente, ma dalla società”) e per tale ragione l’ammontare del danno è quantificato nella differenza tra quanto la società avrebbe dovuto asseritamente ottenere come corrispettivo della compravendita e quanto dalla medesima effettivamente incassato. 8. Il passaggio ulteriore, che occorre compiere per valutare l’esistenza della legittimazione attiva, concerne dunque la sussistenza del diritto dell’attore ad esercitare nei confronti dell’amministratore, per conto ed in favore della società, l’azione sociale di risarcimento dei danni. La giurisprudenza di legittimità, con le pronunce già sopra richiamate (v. sul punto Cass. 22/3/2011 n. 6558, laddove ha affermato che: "…il diritto alla realizzazione dell'oggetto sociale ed alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società, non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione, anche se determinata dalla pessima amministrazione della società e dalla violazione dei doveri di amministrazione verso la società neppure può concretare quel danno diretto necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c. ed è stata altresì negata l'ammissibilità dell'intervento adesivo del socio nel giudizio promosso dalla società, nel caso di diminuzione del patrimonio sociale."), ed anche la più recente giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano 15/05/2009 m. 6590; Trib. Salerno 12/01/2011 n. 81) hanno ritenuto che la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dagli amministratori spetti esclusivamente alla società, in quanto titolare del diritto dedotto in giudizio come ente munito di autonoma e distinta soggettività rispetto a quello dei soci e centro di imputazione di interessi patrimoniali dell'impresa collettiva. Il legislatore peraltro si è ben rappresentato, nell’ambito della disciplina dell’azione di 8 http://bit.ly/1hBifE4 responsabilità nei confronti degli amministratori, la possibilità dell’esercizio dell’azione da parte del singolo socio in favore della società, e ciò ha fatto, in tema di società a responsabilità limitata, al comma 3 dell'art. 2476 c.c., il quale dispone che l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio e al comma successivo, nel disciplinare gli effetti della eventuale condanna, ha previsto che: "In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti." Nell’ipotesi prevista è evidente pertanto come il singolo socio eserciti, per conto e nell'interesse della società, l'azione di responsabilità, chiedendo il risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale, tanto che lo stesso art. 2476 c.c., al comma 6, prevede distintamente la diversa azione esercitabile dal socio, qualora intenda agire per il ristoro del danno da lui direttamente subito ("Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettanti al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."). La disposizione sopra richiamata, introdotta con la riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003, costituisce dunque chiara conferma di come solo un’espressa previsione normativa possa consentire al socio di "sostituirsi" alla società nell'esercizio dell'azione di responsabilità a quella spettante. 9. Consapevole di ciò parte attrice, nel tentativo di rinvenire il fondamento della sua legittimazione, invoca un generale potere sostitutivo del socio, di cui non indica tuttavia la fonte, al di là di limitarsi apoditticamente ad affermare che se tale possibilità è prevista per una società di capitali dall’art. 2476 c.c., non vi sarebbe motivo per non riconoscere tale possibilità nell’ambito di una società di persone (v. pagg. 7 e 8 comparsa conclusionale). Al fine di affermare l’esistenza di una legittimazione concorrente del socio a nulla giova peraltro il richiamo operato alla legittimazione straordinaria ad agire o alla legittimazione surrogatoria. Proprio il disposto dell’art. 81 c.p.c., che enuncia un principio di tassatività, quanto ai casi in cui è consentito l’esercizio in nome proprio di un diritto altrui, vale a smentire l’assunto attoreo, giacché alcuna specifica previsione in tale senso è rinvenibile nel quadro normativo come sopra ricostruito. 9 http://bit.ly/1hBifE4 Analoghe considerazioni valgono riguardo al riferimento operato ad una legittimazione surrogatoria. L’art. 2900 c.c. non costituisce affatto – secondo quanto pare prospettare parte attrice l’espressione di un generale potere di sostituzione nell’esercizio di diritti altrui, bensì rappresenta una delle ipotesi tassative in cui opera la sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c. L’azione surrogatoria, disciplinata dall’art. 2900 c.c., presuppone peraltro che colui, che si sostituisce nell’esercizio di un diritto o un’azione altrui, sia titolare nei confronti di questi di un credito ed agisca quindi per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, condizioni che sono del tutto carenti nella presente fattispecie. L’attore non allega infatti di volersi sostituire alla Cappuccina s.a.s., nell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, poiché titolare nei confronti della società di un diritto di credito. Lugli Franco non deduce infatti di essere titolare di un diritto di credito attuale nei confronti della Cappuccina s.a.s., per assicurare il soddisfacimento del quale si renda necessario l’esercizio di un’azione, che spetterebbe alla società nei confronti di un suo debitore. Del resto l’attore, proprio esercitando i poteri che gli competono nella sua qualità di socio, ben potrebbe assumere le iniziative necessarie a consentire alla società di deliberare la proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore. 10. Per tutte le argomentazioni sin qui esposte, deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Lugli Franco a proporre l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore della Cappuccina s.a.s., Lugli Roberto. Le spese del giudizio seguono infine la soccombenza, non ravvisandosi alcuna delle ragioni che, ex art. 92, co. 2, c.p.c., ne possono giustificare la compensazione, considerata la sostanziale univocità dell’orientamento giurisprudenziale, che la presente decisione ha condiviso. La liquidazione dei compensi deve essere effettuata avendo riguardo ai parametri di cui al DM 140/2012, che vengono tuttavia applicati nei valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle limitate questioni di diritto trattate nel presente giudizio, considerate sia le attività svolte nella fase di merito, che in quella cautelare (e quindi per la fase di merito: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva, € 10 http://bit.ly/1hBifE4 2.000,00 per la fase istruttoria - limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c, - € 3.500,00 per la fase decisoria; per la fase cautelare: € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per quella introduttiva ed € 3.375,00 per quella decisoria). P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Prima Civile respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dichiara il difetto di legittimazione attiva di Lugli Franco a proporre nei confronti di Lugli Roberto la domanda di risarcimento danni in favore della Cappuccina s.a.s. di Lugli Roberto & C.; condanna Lugli Franco a rifondere a Lugli Roberto le spese del presente giudizio, che si liquidano, quanto al giudizio di merito, in complessivi € 9.800,00, a titolo di compensi, e quanto alla fase cautelare in complessivi € 6.775,00, sempre a titolo di compensi, oltre CPA, IVA, se dovuta, e successive occorrende. Così deciso nella camera di consiglio in data 17/6/2013. Il Giudice est. Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente Dott. Umberto Scotti 11 http://bit.ly/1hBifE4
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