Gli effetti del fiscal compact e del "freno al debito" sui livelli di Governo sub – centrali. Germania, Spagna e Italia a confronto Milano, 9 maggio 2014 IL CASO ITALIANO. IL LIVELLO DI GOVERNO REGIONALE di Antonello Turturiello Vicesegretario generale, Dirigente UO Strategie finanziarie e interregionali, Regione Lombardia Il principio dell’equilibrio di bilancio “le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento» Legge 281/1970 Legge n. 281/1970 D.Lgs 76/2000 Legge Costituzionale 3/2011 Legge 350/2003 D.lgs. 118/2011 Schema di D.lgs. Modifiche al D.lgs. 118/2011 Legge 243/2012 Effetti delle manovre di finanza pubblica sui sottosettori delle Amministrazioni pubbliche Spesa primaria PA (consolidata per i sottosettori) Spesa primaria PA per sottosettore 2009 2010 2011 2012 Composizione % Spesa primaria PA 100 100 100 100 Spesa primaria AC 26,4 25,0 24,5 24,1 Spesa primaria Stato 24,2 22,8 22,2 22,0 Spesa primaria EP 40,1 41,5 42,6 43,7 Spesa primaria AC + EP 66,4 66,5 67,1 67,8 Spesa primaria AL 33,6 33,5 32,9 32,2 Spesa primaria Regioni 5,3 4,9 4,7 4,5 Spesa primaria Province 1,6 1,6 1,5 1,4 8,8 8,7 8,5 8,2 Spesa primaria Comuni Spesa primaria ESL 15,2 15,6 15,5 15,4 Fonte: Istat 2013; prospetti riepilogativi effetti finanziari vari provvedimenti legislativi Manovre cumulate 2008‐2013 2009 2010 2011 2012 Incidenza % su spesa primaria ‐3,2 ‐3,5 0,3 ‐1,1 0,5 ‐4,0 2,0 1,5 1,3 ‐3,5 ‐3,8 0,2 ‐1,2 ‐2,0 ‐6,5 ‐4,8 ‐2,8 ‐0,3 ‐9,4 ‐10,3 ‐0,1 ‐3,5 ‐7,1 ‐24,2 ‐11,7 ‐7,6 ‐2,2 ‐12,2 ‐13,4 ‐1,6 ‐5,4 ‐12,0 ‐38,5 ‐27,8 ‐14,3 ‐3,7 dati resi noti nel rapporto della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale inviata alla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 23 gennaio 2014 La spesa primaria delle Regioni pesa all’interno della spesa primaria della PA il 4,5% nel 2012 (dal 5,3% del 2009 in pesante riduzione pari allo 0,8%). Le manovre di finanza pubblica, quindi, hanno inciso sul 4,5% della spesa pubblica primaria (la spesa primaria delle Regioni) per il 38,5% fra il 2009 e il 2012 a fronte di una riduzione del 12,2%, ad esempio, di quella della amministrazioni centrali che incide sulla spesa primaria il 24%. Risorse per le funzioni trasferite dallo Stato (ex Bassanini)”: pressoché azzerato l’intero stanziamento dal DL 78/2010 mantenendo comunque in capo alle Regioni la responsabilità di svolgere tali funzioni a cui le Regioni hanno fatto fronte attraverso la razionalizzazione della spesa (soltanto per il TPL lo Stato ha ristorato un fondo pari a € 1,6 milioni). Questi stessi trasferimenti dovevano comporre il fondo unico per la realizzazione del federalismo fiscale ora inesistente Effetti delle manovre di finanza pubblica sui sottosettori delle Amministrazioni pubbliche Spesa primaria consolidata della PA per enti dei sottosettori (n. indice 2009=100) 105,0 ESL 100,0 95,0 Comuni 90,0 Stato Province 85,0 Spesa primaria consolidata della PA per sottosettore (n. indice 2009=100) Regioni 110,0 80,0 EP 2009 2010 2011 2012 105,0 Spesa primaria Stato Spesa primaria Regioni Spesa primaria Province Spesa primaria Comuni Spesa primaria ESL 100,0 95,0 AL 90,0 AC 85,0 2009 2010 Spesa primaria AC 2011 Spesa primaria EP Spesa primaria AL 2012 Il peso del patto di stabilità per le RSO e Regione Lombardia Il patto di stabilità interno per le Regioni si esplica con un tetto di spesa che incide direttamente sulla riduzione dell’indebitamento netto dello Stato RSO ‐ obiettivi patto competenza cassa eurocompatibile Regione Lombardia competenza cassa eurocompatibile 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e anni successivi 35.736 29.828 27.601 20.090 27.783 22.550 20.399 20.090 19.390 19.099 2010 2011 2012 2013 2014 ‐43,78 variazione 2013/2010 ‐26,58 variazione 2012/2010 ‐4,93 variazione 2015/2013 2015 e anni successivi 4.531 3.836 3.520 3.195 4.340 3.578 3.229 3.195 3.026 2.960 ‐29,49 variazione 2013/2010 ‐25,60 variazione 2012/2010 ‐7,36 variazione 2015/2013 Il peso del patto di stabilità per le RSO impatto sul patto di stabilità 2014 2015 2016 L.228/2012 20.090 20.040 20.040 L.147/2013 (comprensivo dal 2015 del maggior contributo spending review di cui al c.429) ‐700 ‐941 ‐941 spesa aggredibile 19.390 19.099 19.099 TPL (non rientra nello studio del GdL) Fondo nazionale trasporti ‐4.929 ‐4.929 ‐4.929 ulteriori risorse regionali per TPL ‐1.389 ‐1.389 ‐1.389 1.600 1.600 risorse TPL fuori patto 1.600 cofinaziamento nazionale ‐142 ‐552 ‐1.682 programmi UE 2014 ‐ 2020 (A) programmi da terminare entro il 2015 ‐ (24 mld di cui programmazione UE 2007 ‐ 2013 18 europei e 6 nazionali) ‐3.000 ‐5.000 esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti (Stato + Regioni) DL 35/2013, art.2, c.7 1.000 fondo sviluppo rurale quota Stato ‐732 ‐732 ‐732 fondo sviluppo rurale quota Regioni ‐307 ‐307 ‐307 interessi passivi oneri finanziari (impegni 2011) ‐1.619 ‐1.619 ‐1.619 interessi passivi oneri finanziari derivanti applicazione DL 35/2013 ‐375 ‐760 imposte e tasse (impegni 2011) ‐174 ‐174 ‐174 differenza tetto patto stabilità definito dalla legge e spese TPL; cofinanziamenti; interessi passivi e oneri finanziari; imposte e tasse 9.698 5.622 9.107 FONDO SVILUPPO E COESIONE programmazione 2007 ‐ 2013 programmazione 2014 ‐ 2020 spese capitale titolo II (impegni 2011 al netto sanità e UE) spese correnti per “Assistenza sociale e relative strutture" impegni 2011 ‐1.100 ‐15 ‐1.100 ‐150 ‐1.100 ‐250 ‐7.986 ‐7.986 ‐7.986 ‐2.466 ‐2.466 ‐2.466 differenza tetto patto stabilità sottraendo anche spese FSC; investimenti; spese per assistenza sociale ‐1.869 ‐6.080 ‐2.695 FATTORI DI PRODUZIONE spese personale (impegni 2011) acquisto di beni e servizi e utilizzo beni terzi (impegni 2011 al netto sanità) organi istituzionali (impegni 2011) differenza tetto patto stabilità sottraendo anche le spese per fattori produttivi ‐2.214 ‐3.339 ‐557 ‐7.979 ‐2.214 ‐3.339 ‐557 ‐10.190 ‐2.214 ‐3.339 ‐557 ‐8.805 L’attuale obiettivo programmatico del Patto di stabilità non consente nemmeno di spendere tutte le risorse per la programmazione UE e le cosiddette “spese obbligatorie” Valutazione specifica in ordine alla relazione fra i vincoli del Patto di stabilità (19 miliardi di euro a decorrere dal 2014 per le RSO) e l’esercizio delle funzioni regionali “elementari” connesse al grado di rigidità “esogena” (cofinanziamenti UE + TLP + tasse) + (investimenti + FSC + Sociale) : stanziamenti presenti nel bilancio dello Stato a favore delle Regioni evidente necessità di conciliazione Il peso del patto di stabilità per le RSO Proposte delle regioni per rendere più flessibili i meccanismi del patto di stabilità per rilanciare la crescita economica in costanza degli equilibri di bilancio Almeno: Esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei ivi comprese le spese eseguite utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all’attuazione del Piano di Azione e Coesione. Esclusione dal patto di stabilità delle spese per investimento finanziate senza debito e con risorse autonome. Per coerenza con le funzioni esercitate anche per conto dello Stato: Esclusione dal patto di stabilità delle risorse per il Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale. Sistematizzare la criticità riguardanti le spese a fronte di calamità naturali. Decreto legge 4/2014 in “materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero” – NON CONVERTITO le maggiori entrate dall’applicazione di queste norme sono destinate, “al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale” (art.1, c. 2). Attuazione della legge 42/2009 – REGIONE LOMBARDIA Patto di stabilità integrato A decorrere dal 2015 (??) entra in vigore la norma del “patto di stabilità integrato” che prevede la possibilità di definire l’obiettivo di finanza pubblica a livello del territorio regionale per tutti gli enti locali e la regione. d.lgs.68/2011: ruolo della Regione nel coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell’impiego delle risorse e di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica realizzata attraverso proposte condivise con gli enti del territorio. È prioritario in questo momento massimizzare l’utilizzo delle risorse destinate al territorio con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e, contestualmente, fronteggiare la difficile situazione economica e rilanciare la produttività del sistema economico. La sperimentazione in applicazione del “patto integrato” diventa un’esperienza qualitativamente fondamentale anche in vista dell’applicazione dell’art. 10 della legge 24 dicembre 2012 , n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” riguardante il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali che deve, comunque, trovare sviluppo all’interno del percorso definito dal d.lgs.68/2011 affinché lo strumento sia effettivamente applicabile dalle Regioni e duttile per favorire l’utilizzo delle risorse. Patto di stabilità VS principio dell’equilibrio di bilancio Patto di stabilità 1999 2014 1. Nel quadro del federalismo fiscale, ……….., le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. ……….. Legge 448/98 ‐ Art. 28 448. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. (L.228/2012) Patto di stabilità VS principio dell’equilibrio di bilancio PATTO DI STABILITA’ «ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo» Finalità distorta dalla normativa In realtà è stato applicato sostanzialmente sempre sulla base della spesa storica ridotta di percentuali uguali fra tutti gli enti del medesimo comparto indipendentemente da un livello omogeneo di partenza. PRINCIPIO EQUILIBRIO DI BILANCIO – LEGGE 243/2012 ENTRA IN VIGORE CON I BILANCIO 2016 I bilanci «si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» Patto di stabilità VS principio dell’equilibrio di bilancio Il principio dell’“equilibrio di bilancio” – legge 243/2012 Si introducono dei criteri molto più stringenti nella definizione dei conti di Regioni, Province e Comuni che non potranno indebitarsi a meno che tale ricorso sia destinato ad investimenti, comunque coperti da un corrispondente avanzo di risorse nell’anno, il cui piano di ammortamento non sia superiore alla vita utile dell’investimento (si introduce il principio della sostenibilità intergenerazionale del debito solo se remunerativo per le generazioni future ma, nello stesso tempo, si consente di finanziare il rinnovo del debito in scadenza e le spese finalizzate all’acquisizione di partecipazioni azionarie). In ogni caso il ricorso al debito viene negoziato, nel rispetto della Legge, nell’ambito, presumibilmente, del CAL. Logica di “patto integrato dell’indebitamento” e, in assenza di condivisione nel territorio regionale ciascun ente rimane responsabile per la parte relativa ai propri vincoli di bilancio. Golden rule connotazione negativa «all’indebitamento» Patto di stabilità VS principio dell’equilibrio di bilancio Sono già in vigore norme stringenti sull’indebitamento solo per investimenti per Regioni ed enti locali art.119 della Costituzione, novellato nel 2001, al comma 6 ultimi periodi, prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni “Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”. La disposizione era già presente nell’ordinamento previsto per le Regioni a Statuto ordinario nella legge del 1970, n.281 ove si stabiliva che “le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento‐ (Per le Regioni sono vietate le cosiddette emissioni bullet.‐ art.62, D.L.112/2008.) Le spese di investimento regionali sono finanziate da avanzo corrente, entrate in capitale ed eventualmente debito. L’avanzo corrente o risparmio pubblico sconta le rate di ammortamento e la quota di interessi passivi sull’indebitamento contratto, a differenza della tecnica che assume a valore di riferimento l’Avanzo primario ossia al netto degli interessi passivi. Per le Regioni l’avanzo corrente è la quota di entrate correnti e continuative a cui non corrisponde spesa corrente continuativa e che è utilizzabile per l’autofinanziamento degli investimenti. Il principio dell’equilibrio di bilancio Il principio dell’“equilibrio di bilancio” – legge 243/2012 –applicazione delle norme antecedenti il d.lgs.118/2011 ‐ Esempio: Regione Lombardia L’autofinanziamento (finanziamento investimenti 2013) La capacità di autofinanziamento degli investimenti regionali, al termine della gestione 2013, è stata del 100%. In particolare i 703 milioni di impegni per investimenti autonomi sono stati finanziati per il 54,2% da eccedenza di entrate correnti sulla relativa spesa corrente (risparmio pubblico), per il 31,4% da entrate in capitale, la restante parte da quote d’avanzo accertato negli esercizi precedenti. In sintesi Regione Lombardia nel 2013 è riuscita ad autofinanziarsi completamente gli investimenti e contestualmente a ridurre ulteriormente il disavanzo pregresso all’inizio dell’esercizio di 83 milioni. Totale investimenti 1995‐2013 (milioni di €) AUTOFINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2013 2013 DATI IN €/1000 A) INVESTIMENTI (IMPIEGHI) ‐ ANCHE DA FPV 1.200 703.761,00 1.000 FINANZIATI CON….(FONTI) B) ENTRATE TITOLO IV C) AVANZO APPLICATO (CON FPV) D) RISPARMIO PUBBLICO a copertura investimenti TOTALE AUTOFINANZIAMENTO E= B+C+D DEBITO AUTORIZZATO (A‐E) 1.400 221.160,44 101.018,75 381.581,81 703.761,00 0,00 800 600 400 200 AUTOFINANZIAMENTO AUTORIZZAZIONE RICORSO AL MERCATO DEL CREDITO ‐ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13
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