CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T89 Campanial rl~{/2014/VSG 1 \ Il\III\\\\Il\ \III1 DOC. INTERNO N.42230542 del 24/10/2014 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dotto Ciro Valentino Presidente dott.ssa Rossella Bocci Primo Referendario dott.ssa Innocenza Zaffina Primo Referendario dotto Francesco Sucameli Referendario (relatore) dott.ssa Raffaella Miranda Referendario f~ nell'adunanza pubblica del 16 ottobre 2014 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011; Visto il D.M. 23 gennaio 2012; Vista l'ordinanza presidenziale n. 68/2014, con la quale, a fronte della relazione del Magistrato istruttore richiedente il deferimento, allegata alla stessa ordinanza, il Presidente di questa Sezione ha convocato contraddittorio, la Provincia di Caserta (CE); Udito il relatore, dotto Francesco Sucameli. 1 in adunanza pubblica, in pieno FATTO Dall'esame dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute per l'anno 2013 dalla provincia di Caserta e dalla risposte istruttorie fornite a valle di apposita richiesta da parte degli Uffici (nota prot. c.c. n. 3567 del 16 giugno) sono emerse alcune criticità. In particolare, l'istruttoria si è concentrata sulle due voci di spesa di seguito indicate, oggetto di deferimento in adunanza pubblica: - spesa di € 490,00 colazione di lavoro con delegazione dell'Assessorato Turismo e Beni culturali della Regione Campania; - spesa di € 5.200,00 per l'acquisto di n. 1.000 copie dell'opera "II filo del discorso" del locale artista casertano Raffaele Pisano, da omaggiare sulla base e ad iniziativa degli organi competenti della Provincia. Con nota a firma del dirigente del settore Ragioneria e Bilancio(prot. c.c. 3926 de 14 luglio 2014 ), l'ente ha specificato di avere rispettato i limiti di spesa di cui ai commi 710 e 12-14 del D.L. n. 78/2010. Unitamente a tali informazioni, si allegava nota del Capo di Gabinetto del Presidente, il quale ha reso informazioni per contestualizzare le ridette spese, senza fornire la documentazione di spesa delle singoli voci sopra citate. Peraltro, dal punto di vista qualitativo affermava rappresentanza" di avere classificato le spese contabilizzate in piena congruenza con la giurisprudenza come "spese di di questa Corte, in particolare con la deliberazione SRC Lombardia n. 171/2013/VSGO del 24 ottobre 2013. Segnatamente affermava: a) con riguardo alla "colazione di lavoro" «la spesa diC 490,00 per la colazione di lavoro del 30/10/2013, tenutasi in occasione della visita istituzionale presso il Museo Campano di una delegazione dell'Assessorato al Turismo e dei Beni Culturali della Regione Campania, è da considerarsi senza dubbio rispondente ai criteri di inerenza, ufficialità e congruità fissati dalla giurisprudenza contabile in quanto finalizzata a garantire l'ospitalità di rappresentanti di altri livelli di governo e a far emergere l'esigenza di valorizzare le qualità e le specificità del territorio»; b) con riguardo a beni consistenti nell'acquisto di copie di una pubblicazione per omaggi "di rappresentanza" ad opera dei membri della Giunta, «la spesa di C 5.200,00 finalizzata all'acquisto di nO1000 copie dell'opera Il determinazione n049/U.G. del 18/12/2013, filo del discorso, come da rispecchia i sopra richiamati principi in quanto finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione socio-culturale del territorio provinciale. Nel caso specifico, tale finalità si è concretata nell'acquisto dell'opera di un artista di punta casertano, Raffaele Pisano - selezionato e inserito nel catalogo nazionale d'Arte moderna contemporanea Galleria Italia 2013 alla Biennale di Venezia - nella quale sono inserite immagini di luoghi e monumenti significativi di Terra di Lavoro. Tali opere sono state messe a disposizione del Presidente dell'Ente per occasioni di rappresentanza a contenuto simbolico e promozionale, contribuendo ad una più vasta 2 diffusione dell'immagine positiva del territorio provinciale ed a creare, al contempo, le premesse per benefiche ricadute, sul tessuto socioeconomico della provincia (anche in termini di auspicato incremento dei flussi turistici). La somma liquidata, pertanto, appare certamente inerente alle finalità istituzionali, ufficiale e congrua, tenuto conto del prezzo di acquisto, certamente inferiore al prezzo di mercato dell'opera stessa». Nell'imminenza della convocata adunanza, la Provincia di Caserta ha presentato due memorie, la prima riveniente dall'Organo di Revisione (prot. 2014), la seconda dal Presidente della Provincia (prot. Con riferimento c.c. c.c. n. 4746 del 6 ottobre n. 4744 in pari data). alla prima spesa (colazione di lavoro), in tali memorie, si legge quanto segue: per quanto concerne i Revisori: «con riferimento alla prima criticità riscontrata di una spesa di C 490,00 per colazione di lavoro con delegazione dell'Assessorato Turismo e Beni Culturali della Regione Campania si rileva che dall'esame dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dalla Provincia.di Caserta per l'anno 2013 e sottoscritto da questo Collegio nonché dalle notizie raccolte presso i competenti uffici, [...]" trattasi di una spesa sostenuta a margine di una visita istituzionale presso il Museo Campano per un pranzo di lavoro che ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia, dell'Assessore provinciale alla Cultura ed al Turismo, dell'Assessore al Turismo e Beni Culturali della Regione Campania e di delegazione qualificata del medesimo assessorato. Tale spesa, a parere di questo Collegio, appare possedere i requisiti minimi che la giurisprudenza contabile ha individuato ai fini dell'affermazione di legittimità della spesa stessa. Infatti, la visita dell'Assessore Regionale al Turismo e Beni Culturali, presso il Museo Campano di Capua, struttura (n.d.r. enfasi del testo originale), di proprietà della Provincia di Caserta era finalizzata a promuovere una diretta e puntuale conoscenza delle rilevanza artistica e culturale di un'istituzione museale fra le più prestigiose della Regione Campania (al riguardo è sufficiente rammentare che detto Museo ospita. le formalizzazione di una celeberrime partnership con matres la matutae), Regione anche Campania, per la finalizzata all'ottenimento di contributi per la parziale copertura delle spese di gestione e di manutenzione ed allo scopo, altresì, di un ulteriore rafforzamento dell'offerta culturale delliistituzione museale de qua»; per parte propria, il Presidente ha specificato «La spesa di euro 490,00 sostenuta dall'Ente per un pranzo di lavoro che ha visto la partecipazione dello scrivente, dell'Assessore provinciale alla Cultura ed al Turismo, del/' Assessore al Turismo e Beni Culturali della Regione Campania e di delegazione qualificata del medesimo assessorato, risulta pienamente coerente con i requisiti che la giurisprudenza contabile ha individuato ai fini dell'affermazione di legittimità. della spesa stessa 3 (requisiti richiamati dallo stesso magistrato istruttore nella segnalazione formulata alla S. V.). Si evidenzia, infatti, come il pranzo oggetto di contestazione si sia svolto a valle di una visita, dal carattere istituzionale, dell'Assessore Regionale al Turismo e Beni Culturali, presso il Museo Campano di Capua, finalizzato a consentire al medesimo di acquisire diretta e puntuale conoscenza della rilevanza artistica e culturale di un'istituzione museale fra le più prestigiose della Regione Campania (al riguardo è sufficiente rammentare che detto Museo ospita le celeberrime matres matutae), inaugurato a seguito 28.03.2012 dal di integrale Presidente dell'inserimento della struttura della ristrutturazione Repubblica, e riallestimento Giorgio Napolitano, in data in vista nell'ambito di un circuito turistico di più ampio respiro territoriale, con le conseguenti positive ricadute sull'immagine dell'Ente e sul tessuto socioeconomico di Terra di Lavoro, anche attraverso la formalizzazione di una partnership con la Regione Campania, ovvero di ottenere, dalla Regione Campania, nel rispetto delle forme procedurali all'uopo previste, l'erogazione di un contributo continuativo ovvero una tantum a parziale copertura delle ingenti spese di gestione e di manutenzione ed allo scopo, altresì, di un ulteriore rafforzamento dell'offerta culturale dell'istituzione museale de qua. La visita dell'Assessore Regionale, che ha avuto vasta eco e risonanza sugli organi di informazione, con le intuitive, benefiche, ripercussioni, sull'immagine della Provincia, ha consentito, altresì, all'Ente di affrontare in maniera diretta, e senza mediazioni di alcun genere, le questioni relative alle esigenze culturali, in senso ampio, di Terra di Lavoro; si sono così poste le basi per l'avvio di una proficua collaborazione interistituzionale in subiecta materia culminata, a titolo meramente esemplificativo, nell'individuazione da parte della Regione, della scrivente Amministrazione quale soggetto organizzatore dell'edizione 2014 della storica», Con riferimento alla seconda spesa (libri artistici realizzati dal locale autore Raffaele Pisano), in tali memorie, si legge quanto segue: nella memoria dei revisori: «dall'esame della determinazione di impegno di spesa n. 49/U.G, del 18/12/2013 nonché dalle informazioni rese dagli uffici competenti, si rileva che trattasi dell'acquisto di 1.000 copie di un'opera libraia di un artista di punta casertano selezionato e premiato dalla commissione critica e catalogato catalogo nazionale Arte Moderna Contemporanea "Galleria Italia" 2013 alla Biennale di Venezia. Tale opera - che reca il logo della Provincia di Caserta, è preCeduta da un'introduzione a firma del legale rappresentante dell'Ente ed offre una suggestiva ed originale visione di luoghi simboli di Terra di Lavoro - è stata acquistata per essere messa a disposizione del Presidente al fine di essere distribuita in tutte le occasioni di rappresentanza a contenuto simbolico ed istituzionale. 4 ~ Anche sotto tale aspetto per quanto di competenza di questo Collegio si ritengono pienamente rispettati i parametri di legittimità delle spese di rappresentanza anche con riferimento della sobrietà delle stesse in relazione all'ammontare del totale delle spese correnti sostenute dall'Amministrazione Provinciale». \ Nella memoria del Presidente della Provincia «Con riferimento all'ulteriore rilievo formulato pal magistrato istruttore, concernente la spesa di euro 5.200,00, per l'acquisto di mille copie di un'opera libraria di un prestigioso artista casertano, si . evidenzia,. in via preliminare, comunicato (per a parziale rettifica mero. errore materiale), di quanto. precedentemente che le copie nella disponibilità dell'Amministrazione ammontano a 200 e nòn a 100 (n.d.r. enfasi aggiunta). Orbene, ciò posto, effettivamente n. 800 copie sono state consegnate al medesimo artista affinché provvedesse, a sua cura e spese, alla distribuzione delle stesse in occasione della Biennale di Venezia 2013 "Arte Moderna e Contemporanea", a rappresentanti istituzionali e ad operatori culturali qualificati e prestigiosi, anche (recte: soprattutto) internazionali. In relazione a quel che precede pare opportuno rammentare che l'opera in discorso reca il logo della Provincia di Caserta, è preceduta da un'introduzione a firma del legale rappresentante dell'Ente, offre una suggestiva ed originale visione di luoghi simboli di Terra di Lavoro; l'Amministrazione, in buona sostanza, a costo zero, ha avuto l'opportunità, attraverso la distribuzione dell'opera, di promuovere positivamente la propria immagine, anche in una dimensione sovranazionale, in occasione di uno degli eventi culturali di maggiore prestigio e rilievo nel calendario nazionale ed internazionale. In virtù di quanto sopra esposto si ritengono, anche in questo caso, pienamente rispettati, dal punto di vista sostanziale, i parametri di legittimità delle spese di rappresentanza, in precedenza rammentati, con particolare riferimento alla sobrietà della spesa, atteso che il costo di una singola copia dell'opera (recante traduzione in inglese a fronte, stampata su carta di qualità superiore e riccamente illustrata), ammonta ad euro 5,20 (ossia un costo inferiore a quello di molti settimanali patinati che si trovano in edicola)>>. Alla richiamata adunanza sono. intervenuti in rappresentanza della Provincia, il Presidente del Collegio dei Revisori nonché il Capo di Gabinetto del Presidente. Quest'ultimo ha evidenziato che le spese di rappresentanza dell'Ente risultano di tutta evidenza ridottissime sull'ammontare complessivo e che, comunque, si tratta, ferme restanti le argomentazioni esposte sulla ritenuta legittimità delle stesse, di spese di ridottissimo impatto sul bilancio dell'Ente. Il Presidente dell'Organo dei Revisori ha ritenuto di precisare che la valutazione della legittimità delle spese in questione, ad ogni buon conto, è stata a suo tempo ritenuta sulla base delle informazioni de relato fornite dall'Ente. 5 DIRITTO I) Il controllo della sez. regionale della Corte dei Conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali. L'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011 (c.d. legge taglia costi della politica) ha stabilito che «le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale». Gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011. Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del ~rospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sost~nute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del ridetto D.M. il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in cia!?cun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della \ _ gestione di cui all'art. 227 TUEL e trasmesso alla competente sezione regionale di \,-9--- controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario. L'attività di controllo di questa Sezione si basa su consolidati arresti giurisprudenziali delle Sezioni giurisdizionali edi controllo, spesso raccolti, a titolo ricognitivo, in -linee guida o indagini, come la deliberazione SRC Lombardia n. 151/2012/INPR del 26 aprile 2012 e la deliberazione SRC Emilia Romagna n. n. 171/2013/VSGO del 24 ottobre 2013. In maggior dettaglio, si rammentano i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale che esprimono la necessità di inerenza e pubblicità della spesa: 1) l'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione; 2) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; 3) esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto 6 della diretta inerenza ai propri fini istituzionali, vale a dire l'epifania dell'ente in quanto titolare di pubbliche funzioni; 4) non hanno finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente chele dispone; 5) le spese di rappresentanza devono essere congrue sia rispetto ai valori economici di mercato, sia rispetto alle finalità per le quali vengono erogate. Si rammenta, inoltre, che le spese di rappresentanza devono essere coerenti ai valori di imparzialità e di buon andamento, che l'art. 97 della Carta Costituzionale impone come imprescindibile modo di essere dell'azione amministrativa, e rispondenti ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, previsti dall'art. l, comma 1, della legge 241 del 1990, che costituiscono requisiti giuridici la cui violazione determina un vizio di legittimità (Sez. Controllo Toscana, 25.11.2008 n. 428/2009/REG). Il) Profili di non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dalla Provincia di Caserta nel corso dell'esercizio finanziario 2013. 2. Il prospetto, redatto secondo lo schema tipo individuato da D.M. 23 gennaio 2012, e la risposta alla richiesta istruttoria pervenuta evidenziano criticità rispetto alle spese di rappresentanza sostenute dall'ènte nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Segnatamente: a) In generale: beni ad utilità generica 2.1. L'acquisto di beni o servizi ad utilità generica può assumere carattere di rappresentanza ove inerenti all'immagine e alle finalità istituzionali (inerenza e pubblicità). Come già evidenziato, i suddetti beni devono essere idonei ad accrescere presso la comunità o altre realtà istituzionali esterne alla pubblica amministrazione (eventualmente rappresentati da soggetti qualificati), il prestigio dell'ente. Peraltro, trattandosi di spesa per beni ad utilità generica e potenzialmente utili anche al godimento individuale (col rischio che essi vengano destinati a beneficio personale del singolo rappresentante dell'ente), il requisito dell'inerenza-pubblicità - per ben intuibili massime d'esperienza - deve essere qualificato dai seguenti ulteriori elementi di contesto: - la prestazione deve avere una strutturata "esternalità" rispetto all'ordinaria attività dell'ente, nel senso chè deve essere inserita in attività (esternalità oggettiva), e deve avere di pubblico dominio destinatari/beneficiari estranei all'organizzazione dell'ente e ai normali interlocutori istituzionali per l'esercizio delle proprie funzioni (esternalità soggettiva). Non può infatti considerarsi di rappresentanza la convivialità (o l'elargizione di altri beni ad utilità generica), nello svolgimento delle ordinarie, interne, attività istituzionali, le quali possono determinare (anzi ordinariamente determinano) l'interlocuzione con altri soggetti istituzionali, per i quali l'ordinamento, di norma, prevede a propria volta forme di indennità per le funzioni svolte e le necessità collegate; 7 _ in ogni caso, tale proiezione esterna deve essere "strettamente" inerente / all'esigenza di accrescere l'immagine dell'ente; { la spesa per tale prestazione deve essere adeguatamente supportata da idonea documentazione, in grado di comprovare tale inerenza qualificata, in assenza della quale, proprio per la caratteristica dei beni/servizi acquistati, si presume che la prestazione sia stata diversamente destinata nell'interesse degli stessi rappresentanti istituzionali che ne richiedono il rimborso o il pagamento, con rottura nel nesso di finalizzazione pubblica della spesa e trasformazione della erogazione in una prebenda non dovuta (cfr. in tale senso; con riferimento alle convivialità, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sicilia, sentenza n. 293 del 13 febbraio 2014, secondo cui le annotazioni a margine sugli scontrini non sono sufficienti a giustificare le spese come di rappresentanza). In estrema sintesi, la spesa di rappresentanza per essere inerente e pubblica, deve essere contestualizzata e adeguatamente documentata. b) In particolare: pasti istituzionali 2.1. In definitiva, le erogazioni di spesa, sostenute per consumazioni per pasti propri e di terzi, anche soggettivamente ristorazione, per qualificati come esponenti di altri enti o istituzioni, non rientrano in alcun modo nelle spese rimborsabili a titolo di "rappresentanza" a meno che non si svolgano direttamente nel contesto di un incontro istituzionale, debitamente documentato, avente risonanza e importanza pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell'ente e non si traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti (ad esempio rinfreschi). AI di fuori di questa contestualità, allo scopo di qualificare la spesa e comprovarne la rimborsabilità non assume alcun rilievo la dichiarazione che si tratti di "colazione di lavoro", trattandosi di attività che ben può svolgersi al di fuori di incontri conviviali ancorché, nell'occasione di essi, vengano in discussione questioni rientranti nell'attività lato sensu politica o amministrativa (cfr. in .questo senso SRC Lombardia n. 204/2013/FRG). Secondo l'Ente, intervenuti l'ufficialità dell'occasione e alla colazione costituiscono gli la rappresentatività elementi, la cui dei soggetti ricorrenza, consente all'Amministrazione di assumere una soggettività formale specificamente idonea ad esaltare il suo ruolo verso l'esterno. Invero, non appare in alcun modo sufficiente e determinante, spesa), al medesimo scopo (cioè allegare la natura "rappresentativa" della la qualificazione istituzionale di ospite e invitati degli intervenuti a tali pasti, essendo l'interlocuzione tra soggetti istituzionali una caratteristica ordinaria dell'attività dei pubblici enti, di per sé inidonea a proiettare la spesa sul piano della "rappresentanza". Né, tanto meno, in ragione del bene in questione (pasti), è sufficiente IlIIufficialità" e la "formalità" dell'occasione, nel senso che essa è stata effettuata per intrattenere e 8 consolidare rapporti istituzionali utili all'efficace svolgimento del proprio ruolo di governo per il recupero di importanti finanziamenti. Si tratta di convivialità la cui inerenza, al massimo, può ritenersi limitata all'essersi svolte "in occasione" dello svolgimento di funzioni istituzionali senza peraltro assumere un connotato specifico di stretta inerenza e pertinenza all'utilità dell'ente, utilità che sussiste solo se la convivialità si inserisce in un contesto di attività che hanno come precipuo scopo o come effetto collaterale l'enfatizzazione dell'immagine dell'istituzione verso la comunità o altre comunità (anche a mezzo dei loro rappresentanti); per contro, come già evidenziato, l'interlocuzione con altri soggetti pubblici è attività che rientra negli ordinari compiti dell'Ente, per cui i suoi rappresentati percepiscono le indennità, uti singuli, previste dall'ordinamento (cfr. in questo senso SRC Lombardia n. 204/2013/FRG; nonché SRC Emilia-Romagna deliberazione n. 271/2013/VSGO, secondo cui: «II criterio di base per individuare se la spesa per un pranzo (o, in alcuni casi, per il servizio bar) possa essere correttamente ricondotta ad una spesa di rappresentanza, è quello di individuare i destinatari, allo scopo di rilevare se siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. Pertanto, non possono essere considerate spese di rappresentanza, i pranzi tra autorità che s'incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale».) Si aggiunga che l'assenza generalizzata di adeguata documentazione del "contesto di rappresentanza" della spesa e della spesa in sé appare più il precipitato della stessa natura delle prestazione percepita che una carenza organizzativa (in termini di mancata documentazione) dell'Ente, che rende la spesa non qualificabile in termini di rappresentanza. b) In particolare: 800 libri di pregio artistico, con logo e introduzione istituzionale, messi a disposizione dell'artista che li ha realizzati. 2.2. Con riguardo alla seconda categoria di beni, sinteticamente, si rammenta che l'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti di fatto: le pubblicazioni hanno logo e introduzione istituzionale; la pubblicazione contiene immagini di luoghi e momenti significativi di Terra di Lavoro; le copie sono state messe a disposizione del Presidente della Provincia per occasioni di rappresenta nza; sulla base dei dati del registro di carico e discarico tenuti dell'Ente, secondo quanto riferito, si segnala la presenza attuale di sole 200 copie; 800 sono state distribuite, a cura dello stesso artista, in occasione della Biennale di Venezia 2013 "Arte Modena e contemporanea". Sul punto si rammenta quanto specificato dalla sopra richiamata giurisprudenza. Trattandosi di spesa per beni ad utilità generica e potenzialmente utili anche al godimento individuale (col rischio che essi vengano destinati a beneficio personale del 9 singolo rappresentante dell'ente), il requisito dell'inerenza-pubblicità, massime d'esperienza, per ben intuibili deve essere qualificato dai seguenti ulteriori elementi di contesto: i. i destinatari devono connotarsi come soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto rappresentativi dell'ente al quale appartengono; in caso contrario, le elargizioni in questione si configurano quali mere liberalità ed integrano un danno all'erario. Il destinatario diretto è in questo caso una specifica persona fisica, il realizzatore dei volumi medesimi, il quale è stato già pagato per la realizzazione delle proprie opere; ii. ove tale soggetto avesse agito quale delegato dell'Ente, in sede di "rappresentanza", avrebbe comunque dovuto registrare e qualificare i destinatari definitivi dell'omaggio, o comunque fornire idonea documentazione del disCarico. Si rammenta infatti che, secondo la richiamata giurisprudenza, qualora l'ente locale acquisti una scorta di omaggi, a fini di rappresentanza, occorre istituire un registro di carico e scarico, allo scopo di poter ricostruire lo scarico degli stessi (SRC Emilia-Romagna deliberazione n. 271/2013/VSGO); iii. la prestazione ricevuta deve essere inserita in attività di pubblico dominio, aventi proiezione esterna, in questo modo garantendo la "stretta" inerenza della spesa all'enfatizzazione pubblica dell'immagine dell'ente. In questo caso, la Biennale di Venezia, mostra di arte, non appare un contesto collegato all'attività istituzionale ella promozione dell'immagine dell'Ente. In assenza, altresì, degli elementi di contesto di cui ai punti i. e ii., il vincolo di finalizzazione e l'inerenza si spezzano e la manifestazione in cui i libri sono stati distribuiti appaiono per lo più valorizzare l'attività stessa dell'artista e non l'immagine dell'Ente. Infatti, anche ad ammettere un effetto di "rappresentazione" incidentale, costituendo dell'Ente, esso avrebbe carattere solo indiretto e esso mera occasione, e non lo scopo dell'attività di distribuzione dei libri in questione. P.Q.M. la Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011, ACCERTA la non conformità a legge delle richiamate spese di rappresentanza sostenute dalla Provincia di Caserta, nel corso dell'esercizio finanziario 2013, per le ragioni espresse in parte motiva. La presente deliberazione va indirizzata al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e all'Organo di revisione. DISPONE lO ~. - che, ai s'ensi dell'art. 31 del Dlgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione provinciale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione. ?' ..•.•• --.. '" nTE' ", .Jh"" /..~. *'CO'''". . .......<.:1" '-, ~ . ,.Ri L'Estensore ~~~ o~~, t . Francese, Sucameli) çs !Sfi ~\••'.... . ~ ~_'-"".P \,C -. \~~ '~!tt. ' Depositata in Segreteria il 4 ono Ciro Valentino) / ...12, ~~ ~~è~~\. "~' .~1?lJ.l.C ~ I.. Il Presidente LU14 Il Direttore della Segr (D0ì1;;m 11 I
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