Deliberazione - Provincia di Caserta

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T89
Campanial
rl~{/2014/VSG
1 \ Il\III\\\\Il\ \III1
DOC. INTERNO N.42230542 del 24/10/2014
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dotto Ciro Valentino
Presidente
dott.ssa Rossella Bocci
Primo Referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina
Primo Referendario
dotto Francesco Sucameli
Referendario (relatore)
dott.ssa Raffaella Miranda
Referendario
f~
nell'adunanza pubblica del 16 ottobre 2014
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n.
2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;
Visto il D.M. 23 gennaio 2012;
Vista l'ordinanza presidenziale n. 68/2014, con la quale, a fronte della relazione
del Magistrato istruttore richiedente il deferimento, allegata alla stessa ordinanza, il
Presidente di
questa
Sezione ha convocato
contraddittorio, la Provincia di Caserta (CE);
Udito il relatore, dotto Francesco Sucameli.
1
in adunanza
pubblica,
in
pieno
FATTO
Dall'esame dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute per l'anno 2013 dalla
provincia di Caserta e dalla risposte istruttorie fornite a valle di apposita richiesta da
parte degli Uffici (nota prot.
c.c.
n. 3567 del 16 giugno) sono emerse alcune criticità.
In particolare, l'istruttoria si è concentrata sulle due voci di spesa di seguito indicate,
oggetto di deferimento in adunanza pubblica:
- spesa di € 490,00 colazione di lavoro con delegazione dell'Assessorato Turismo e
Beni culturali della Regione Campania;
- spesa di € 5.200,00 per l'acquisto di n. 1.000 copie dell'opera "II filo del discorso"
del locale artista casertano Raffaele Pisano, da omaggiare sulla base e ad iniziativa degli
organi competenti della Provincia.
Con nota a firma del dirigente del settore Ragioneria e Bilancio(prot.
c.c.
3926 de 14
luglio 2014 ), l'ente ha specificato di avere rispettato i limiti di spesa di cui ai commi 710 e 12-14 del D.L. n. 78/2010.
Unitamente a tali informazioni, si allegava nota del Capo di Gabinetto del Presidente,
il quale ha reso informazioni per contestualizzare le ridette spese, senza fornire la
documentazione di spesa delle singoli voci sopra citate. Peraltro, dal punto di vista
qualitativo
affermava
rappresentanza"
di avere classificato le spese contabilizzate
in piena congruenza con la giurisprudenza
come "spese di
di questa Corte,
in
particolare con la deliberazione SRC Lombardia n. 171/2013/VSGO del 24 ottobre 2013.
Segnatamente affermava:
a) con riguardo alla "colazione di lavoro" «la spesa diC 490,00 per la colazione di
lavoro del 30/10/2013,
tenutasi in occasione della visita istituzionale presso il Museo
Campano di una delegazione dell'Assessorato al Turismo e dei Beni Culturali della
Regione Campania, è da considerarsi senza dubbio rispondente ai criteri di inerenza,
ufficialità e congruità fissati dalla giurisprudenza contabile in quanto finalizzata a
garantire l'ospitalità
di rappresentanti di altri livelli di governo e a far emergere
l'esigenza di valorizzare le qualità e le specificità del territorio»;
b) con riguardo a beni consistenti nell'acquisto di copie di una pubblicazione per
omaggi "di rappresentanza" ad opera dei membri della Giunta, «la spesa di C 5.200,00
finalizzata all'acquisto
di nO1000 copie dell'opera Il
determinazione n049/U.G.
del 18/12/2013,
filo del discorso, come da
rispecchia i sopra richiamati principi in
quanto finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione socio-culturale del territorio
provinciale. Nel caso specifico, tale finalità si è concretata nell'acquisto dell'opera di un
artista di punta casertano, Raffaele Pisano - selezionato e inserito nel catalogo nazionale
d'Arte moderna contemporanea Galleria Italia 2013 alla Biennale di Venezia - nella
quale sono inserite immagini di luoghi e monumenti significativi di Terra di Lavoro. Tali
opere sono state messe a disposizione del Presidente dell'Ente per occasioni di
rappresentanza a contenuto simbolico e promozionale, contribuendo ad una più vasta
2
diffusione dell'immagine positiva del territorio provinciale ed a creare, al contempo, le
premesse per benefiche ricadute, sul tessuto socioeconomico della provincia (anche in
termini di auspicato incremento dei flussi turistici). La somma liquidata, pertanto, appare
certamente inerente alle finalità istituzionali, ufficiale e congrua, tenuto conto del prezzo
di acquisto, certamente inferiore al prezzo di mercato dell'opera stessa».
Nell'imminenza della convocata adunanza, la Provincia di Caserta ha presentato due
memorie, la prima riveniente dall'Organo di Revisione (prot.
2014), la seconda dal Presidente della Provincia (prot.
Con riferimento
c.c.
c.c.
n. 4746 del 6 ottobre
n. 4744 in pari data).
alla prima spesa (colazione di lavoro), in tali memorie, si legge
quanto segue:
per quanto concerne i Revisori: «con riferimento alla prima criticità riscontrata di
una spesa di C 490,00 per colazione di lavoro con delegazione dell'Assessorato
Turismo e Beni Culturali della Regione Campania si rileva che dall'esame dell'elenco
delle spese di rappresentanza sostenute dalla Provincia.di Caserta per l'anno 2013
e sottoscritto da questo Collegio nonché dalle notizie raccolte presso i competenti
uffici, [...]" trattasi di una spesa sostenuta a margine di una visita istituzionale
presso il Museo Campano per un pranzo di lavoro che ha visto la partecipazione del
Presidente della Provincia, dell'Assessore provinciale alla Cultura ed al Turismo,
dell'Assessore al Turismo e Beni Culturali della Regione Campania e di delegazione
qualificata del medesimo assessorato.
Tale spesa, a parere di questo Collegio, appare possedere i requisiti minimi che la
giurisprudenza contabile ha individuato ai fini dell'affermazione di legittimità della
spesa stessa.
Infatti,
la visita dell'Assessore Regionale al Turismo e Beni Culturali, presso il
Museo Campano di Capua, struttura
(n.d.r.
enfasi del testo originale),
di proprietà
della Provincia di Caserta
era finalizzata a promuovere una diretta e
puntuale conoscenza delle rilevanza artistica e culturale di un'istituzione museale
fra le più prestigiose della Regione Campania (al riguardo è sufficiente rammentare
che
detto
Museo ospita. le
formalizzazione
di
una
celeberrime
partnership
con
matres
la
matutae),
Regione
anche
Campania,
per
la
finalizzata
all'ottenimento di contributi per la parziale copertura delle spese di gestione e di
manutenzione ed allo scopo, altresì, di un ulteriore rafforzamento
dell'offerta
culturale delliistituzione museale de qua»;
per parte propria, il Presidente ha specificato «La spesa di euro 490,00 sostenuta
dall'Ente per un pranzo di lavoro che ha visto la partecipazione dello scrivente,
dell'Assessore provinciale alla Cultura ed al Turismo, del/' Assessore al Turismo e
Beni Culturali della Regione Campania e di delegazione qualificata del medesimo
assessorato, risulta pienamente coerente con i requisiti che la giurisprudenza
contabile ha individuato ai fini dell'affermazione di legittimità. della spesa stessa
3
(requisiti richiamati dallo stesso magistrato istruttore nella segnalazione formulata
alla S. V.).
Si evidenzia, infatti, come il pranzo oggetto di contestazione si sia svolto a valle di
una visita, dal carattere istituzionale, dell'Assessore Regionale al Turismo e Beni
Culturali, presso il Museo Campano di Capua, finalizzato a consentire al medesimo
di acquisire diretta e puntuale conoscenza della rilevanza artistica e culturale di
un'istituzione museale fra le più prestigiose della Regione Campania (al riguardo è
sufficiente rammentare che detto Museo ospita le celeberrime matres matutae),
inaugurato
a seguito
28.03.2012
dal
di
integrale
Presidente
dell'inserimento della struttura
della
ristrutturazione
Repubblica,
e riallestimento
Giorgio
Napolitano,
in
data
in
vista
nell'ambito di un circuito turistico di più ampio
respiro territoriale, con le conseguenti positive ricadute sull'immagine dell'Ente e
sul tessuto socioeconomico di Terra di Lavoro, anche attraverso la formalizzazione
di una partnership con la Regione Campania, ovvero di ottenere, dalla Regione
Campania, nel rispetto delle forme procedurali all'uopo previste, l'erogazione di un
contributo continuativo ovvero una tantum a parziale copertura delle ingenti spese
di gestione e di manutenzione ed allo scopo, altresì, di un ulteriore rafforzamento
dell'offerta culturale dell'istituzione museale de qua.
La visita dell'Assessore Regionale, che ha avuto vasta eco e risonanza sugli organi
di informazione, con le intuitive,
benefiche, ripercussioni, sull'immagine
della
Provincia, ha consentito, altresì, all'Ente di affrontare in maniera diretta, e senza
mediazioni di alcun genere, le questioni relative alle esigenze culturali, in senso
ampio, di Terra di Lavoro; si sono così poste le basi per l'avvio di una proficua
collaborazione interistituzionale in subiecta materia culminata, a titolo meramente
esemplificativo,
nell'individuazione
da
parte
della
Regione,
della
scrivente
Amministrazione quale soggetto organizzatore dell'edizione 2014 della storica»,
Con riferimento alla seconda spesa (libri artistici realizzati dal locale autore Raffaele
Pisano), in tali memorie, si legge quanto segue:
nella memoria dei revisori: «dall'esame della determinazione di impegno di spesa
n. 49/U.G, del 18/12/2013 nonché dalle informazioni rese dagli uffici competenti, si
rileva che trattasi dell'acquisto di 1.000 copie di un'opera libraia di un artista di
punta casertano selezionato e premiato dalla commissione critica e catalogato
catalogo nazionale Arte
Moderna Contemporanea "Galleria Italia"
2013 alla
Biennale di Venezia. Tale opera - che reca il logo della Provincia di Caserta, è
preCeduta da un'introduzione a firma del legale rappresentante dell'Ente ed offre
una suggestiva ed originale visione di luoghi simboli di Terra di Lavoro - è stata
acquistata per essere messa a disposizione del Presidente al fine di essere
distribuita
in tutte
le occasioni di rappresentanza a contenuto simbolico ed
istituzionale.
4
~
Anche sotto tale aspetto per quanto di competenza di questo Collegio si ritengono
pienamente rispettati i parametri di legittimità delle spese di rappresentanza anche
con riferimento della sobrietà delle stesse in relazione all'ammontare del totale
delle spese correnti sostenute dall'Amministrazione Provinciale».
\
Nella memoria del Presidente della Provincia «Con riferimento all'ulteriore rilievo
formulato pal magistrato istruttore, concernente la spesa di euro 5.200,00, per
l'acquisto di mille copie di un'opera libraria di un prestigioso artista casertano, si
. evidenzia,. in via preliminare,
comunicato
(per
a parziale rettifica
mero. errore
materiale),
di quanto. precedentemente
che le
copie
nella
disponibilità
dell'Amministrazione ammontano a 200 e nòn a 100 (n.d.r. enfasi aggiunta).
Orbene, ciò posto, effettivamente n. 800 copie sono state consegnate al medesimo
artista affinché provvedesse, a sua cura e spese, alla distribuzione delle stesse in
occasione della Biennale di Venezia 2013 "Arte Moderna e Contemporanea", a
rappresentanti istituzionali e ad operatori culturali qualificati e prestigiosi, anche
(recte: soprattutto) internazionali.
In relazione a quel che precede pare opportuno rammentare che l'opera in discorso
reca il logo della Provincia di Caserta, è preceduta da un'introduzione a firma del
legale rappresentante dell'Ente, offre una suggestiva ed originale visione di luoghi
simboli di Terra di Lavoro; l'Amministrazione, in buona sostanza, a costo zero, ha
avuto
l'opportunità,
attraverso
la
distribuzione
dell'opera,
di
promuovere
positivamente la propria immagine, anche in una dimensione sovranazionale, in
occasione di uno degli eventi culturali di maggiore prestigio e rilievo nel calendario
nazionale ed internazionale.
In virtù di quanto sopra esposto si ritengono, anche in questo caso, pienamente
rispettati, dal punto di vista sostanziale, i parametri di legittimità delle spese di
rappresentanza, in precedenza rammentati, con particolare riferimento alla sobrietà
della spesa, atteso che il costo di una singola copia dell'opera (recante traduzione
in inglese a fronte, stampata su carta di qualità superiore e riccamente illustrata),
ammonta ad euro 5,20 (ossia un costo inferiore a quello di molti settimanali
patinati che si trovano in edicola)>>.
Alla richiamata adunanza sono. intervenuti
in rappresentanza della Provincia, il
Presidente del Collegio dei Revisori nonché il Capo di Gabinetto del Presidente.
Quest'ultimo ha evidenziato che
le spese di rappresentanza dell'Ente risultano di
tutta evidenza ridottissime sull'ammontare complessivo e che, comunque, si tratta,
ferme restanti le argomentazioni esposte sulla ritenuta legittimità delle stesse, di spese
di ridottissimo impatto sul bilancio dell'Ente.
Il Presidente dell'Organo dei Revisori ha ritenuto di precisare che la valutazione della
legittimità delle spese in questione, ad ogni buon conto, è stata a suo tempo ritenuta
sulla base delle informazioni de relato fornite dall'Ente.
5
DIRITTO
I)
Il controllo della sez. regionale della Corte dei Conti sulle spese di
rappresentanza sostenute dagli Enti locali.
L'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011 (c.d. legge
taglia costi della politica) ha stabilito che «le spese di rappresentanza sostenute dagli
organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto
allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto,
nel sito internet dell'ente locale».
Gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione
dell'esercizio finanziario 2011.
Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 citato, ha
adottato lo schema tipo del ~rospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza
sost~nute dagli organi di governo degli enti locali.
Ai sensi dell'art. 2 del ridetto D.M. il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza
sostenute in cia!?cun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della
\ _
gestione di cui all'art. 227 TUEL e trasmesso alla competente sezione regionale di
\,-9---
controllo
della Corte dei conti,
entro dieci giorni
dall'approvazione
del predetto
rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente
locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del
responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che
dall'organo di revisione economico finanziario.
L'attività di controllo di questa Sezione si basa su consolidati arresti giurisprudenziali
delle Sezioni giurisdizionali edi
controllo, spesso raccolti, a titolo ricognitivo, in -linee
guida o indagini, come la deliberazione SRC Lombardia n. 151/2012/INPR del 26 aprile
2012 e la deliberazione SRC Emilia Romagna n. n. 171/2013/VSGO del 24 ottobre 2013.
In maggior dettaglio, si rammentano i seguenti principi di carattere procedimentale e
sostanziale che esprimono la necessità di inerenza e pubblicità della spesa:
1) l'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità
e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione;
2) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio,
apposito
capitolo
in
cui
vengono
individuate
le
risorse destinate
all'attività
di
rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore;
3) esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente
finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto
6
della diretta inerenza ai propri fini istituzionali, vale a dire l'epifania dell'ente in quanto
titolare di pubbliche funzioni;
4) non hanno finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio
dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente chele dispone;
5) le spese di rappresentanza devono essere congrue sia rispetto ai valori economici
di mercato, sia rispetto alle finalità per le quali vengono erogate.
Si rammenta, inoltre, che le spese di rappresentanza devono essere coerenti ai valori
di imparzialità e di buon andamento, che l'art. 97 della Carta Costituzionale impone
come imprescindibile modo di essere dell'azione amministrativa, e rispondenti ai canoni
di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
previsti dall'art.
l,
comma 1, della legge 241 del 1990, che costituiscono requisiti giuridici la cui violazione
determina un vizio di legittimità (Sez. Controllo Toscana, 25.11.2008 n. 428/2009/REG).
Il)
Profili di non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute
dalla Provincia di Caserta nel corso dell'esercizio finanziario 2013.
2. Il prospetto, redatto secondo lo schema tipo individuato da D.M. 23 gennaio 2012,
e la risposta alla richiesta istruttoria pervenuta evidenziano criticità rispetto alle spese di
rappresentanza
sostenute
dall'ènte
nel
corso
dell'ultimo
esercizio
finanziario.
Segnatamente:
a) In generale: beni ad utilità generica
2.1.
L'acquisto di beni o servizi ad utilità generica può assumere carattere di
rappresentanza ove inerenti
all'immagine
e alle finalità
istituzionali
(inerenza e
pubblicità). Come già evidenziato, i suddetti beni devono essere idonei ad accrescere
presso la comunità o altre realtà istituzionali esterne alla pubblica amministrazione
(eventualmente rappresentati da soggetti qualificati), il prestigio dell'ente.
Peraltro, trattandosi di spesa per beni ad utilità generica e potenzialmente utili
anche al godimento individuale (col rischio che essi vengano destinati a beneficio
personale del singolo rappresentante dell'ente), il requisito dell'inerenza-pubblicità - per
ben intuibili massime d'esperienza - deve essere qualificato dai seguenti ulteriori elementi
di contesto:
-
la prestazione deve avere una strutturata "esternalità" rispetto all'ordinaria attività
dell'ente,
nel senso chè deve essere inserita in attività
(esternalità
oggettiva),
e
deve
avere
di pubblico dominio
destinatari/beneficiari
estranei
all'organizzazione dell'ente e ai normali interlocutori istituzionali per l'esercizio delle
proprie
funzioni
(esternalità
soggettiva).
Non
può
infatti
considerarsi
di
rappresentanza la convivialità (o l'elargizione di altri beni ad utilità generica), nello
svolgimento
delle
ordinarie,
interne,
attività
istituzionali,
le
quali
possono
determinare (anzi ordinariamente determinano) l'interlocuzione con altri soggetti
istituzionali, per i quali l'ordinamento, di norma, prevede a propria volta forme di
indennità per le funzioni svolte e le necessità collegate;
7
_ in ogni
caso, tale
proiezione esterna deve essere "strettamente"
inerente
/
all'esigenza di accrescere l'immagine dell'ente;
{
la spesa per tale prestazione deve essere adeguatamente supportata da idonea
documentazione, in grado di comprovare tale inerenza qualificata, in assenza della
quale, proprio per la caratteristica dei beni/servizi acquistati, si presume che la
prestazione
sia
stata
diversamente
destinata
nell'interesse
degli
stessi
rappresentanti istituzionali che ne richiedono il rimborso o il pagamento, con
rottura nel nesso di finalizzazione pubblica della spesa e trasformazione della
erogazione in una prebenda non dovuta (cfr. in tale senso; con riferimento alle
convivialità, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sicilia, sentenza n. 293
del 13 febbraio 2014, secondo cui le annotazioni a margine sugli scontrini non sono
sufficienti a giustificare le spese come di rappresentanza).
In estrema sintesi, la spesa di rappresentanza per essere inerente e pubblica, deve
essere contestualizzata e adeguatamente documentata.
b) In particolare: pasti istituzionali
2.1.
In
definitiva,
le
erogazioni
di
spesa, sostenute
per
consumazioni per pasti propri e di terzi, anche soggettivamente
ristorazione,
per
qualificati come
esponenti di altri enti o istituzioni, non rientrano in alcun modo nelle spese rimborsabili a
titolo di "rappresentanza" a meno che non si svolgano direttamente nel contesto di un
incontro
istituzionale,
debitamente
documentato,
avente
risonanza e importanza
pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell'ente e non si
traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti (ad esempio rinfreschi).
AI di fuori di questa contestualità, allo scopo di qualificare la spesa e comprovarne la
rimborsabilità non assume alcun rilievo la dichiarazione che si tratti di "colazione di
lavoro", trattandosi di attività che ben può svolgersi al di fuori di incontri conviviali
ancorché, nell'occasione di essi, vengano in discussione questioni rientranti nell'attività
lato sensu
politica
o amministrativa
(cfr.
in .questo senso SRC Lombardia n.
204/2013/FRG).
Secondo l'Ente,
intervenuti
l'ufficialità
dell'occasione e
alla colazione costituiscono gli
la
rappresentatività
elementi,
la cui
dei
soggetti
ricorrenza, consente
all'Amministrazione di assumere una soggettività formale specificamente idonea ad
esaltare il suo ruolo verso l'esterno. Invero, non appare in alcun modo sufficiente e
determinante,
spesa),
al medesimo scopo (cioè allegare la natura "rappresentativa"
della
la qualificazione istituzionale di ospite e invitati degli intervenuti a tali pasti,
essendo l'interlocuzione tra soggetti istituzionali una caratteristica ordinaria dell'attività
dei
pubblici
enti,
di
per
sé
inidonea a
proiettare
la
spesa sul
piano
della
"rappresentanza".
Né, tanto meno, in ragione del bene in questione (pasti), è sufficiente IlIIufficialità" e
la "formalità" dell'occasione, nel senso che essa è stata effettuata per intrattenere e
8
consolidare rapporti istituzionali utili all'efficace svolgimento del proprio ruolo di governo
per il recupero di importanti finanziamenti.
Si tratta di convivialità la cui inerenza, al massimo, può ritenersi limitata all'essersi
svolte "in occasione" dello svolgimento di funzioni istituzionali senza peraltro assumere
un connotato specifico di stretta inerenza e pertinenza all'utilità dell'ente, utilità che
sussiste solo se la convivialità si inserisce in un contesto di attività che hanno come
precipuo scopo o come effetto collaterale l'enfatizzazione dell'immagine dell'istituzione
verso la comunità o altre comunità (anche a mezzo dei loro rappresentanti);
per contro,
come già evidenziato, l'interlocuzione con altri soggetti pubblici è attività che rientra
negli ordinari compiti dell'Ente, per cui i suoi rappresentati percepiscono le indennità, uti
singuli,
previste
dall'ordinamento
(cfr.
in
questo
senso
SRC
Lombardia
n.
204/2013/FRG; nonché SRC Emilia-Romagna deliberazione n. 271/2013/VSGO, secondo
cui: «II criterio di base per individuare se la spesa per un pranzo (o, in alcuni casi, per il
servizio bar) possa essere correttamente ricondotta ad una spesa di rappresentanza, è
quello di individuare i destinatari, allo scopo di rilevare se siano soggetti esterni
particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale
appartengono.
Pertanto, non possono essere considerate spese di rappresentanza, i pranzi tra
autorità che s'incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale».)
Si aggiunga che l'assenza generalizzata di adeguata documentazione
del "contesto
di rappresentanza" della spesa e della spesa in sé appare più il precipitato della stessa
natura delle prestazione percepita che una carenza organizzativa (in termini di mancata
documentazione)
dell'Ente,
che
rende
la spesa non qualificabile
in
termini
di
rappresentanza.
b) In
particolare: 800 libri di pregio artistico, con logo e introduzione
istituzionale, messi a disposizione dell'artista che li ha realizzati.
2.2. Con riguardo alla seconda categoria di beni, sinteticamente, si rammenta che
l'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti di fatto:
le pubblicazioni hanno logo e introduzione istituzionale;
la pubblicazione contiene immagini di luoghi e momenti significativi di Terra di Lavoro;
le copie sono state messe a disposizione del Presidente della Provincia per occasioni di
rappresenta nza;
sulla base dei dati del registro di carico e discarico tenuti dell'Ente, secondo quanto
riferito, si segnala la presenza attuale di sole 200 copie;
800 sono state distribuite, a cura dello stesso artista, in occasione della Biennale di
Venezia 2013 "Arte Modena e contemporanea".
Sul punto si rammenta quanto specificato dalla sopra richiamata giurisprudenza.
Trattandosi di spesa per beni ad utilità generica e potenzialmente utili anche al
godimento individuale (col rischio che essi vengano destinati a beneficio personale del
9
singolo rappresentante dell'ente), il requisito dell'inerenza-pubblicità,
massime d'esperienza,
per ben intuibili
deve essere qualificato dai seguenti ulteriori
elementi di
contesto:
i.
i destinatari devono connotarsi come soggetti esterni particolarmente qualificati, in
quanto
rappresentativi
dell'ente
al quale appartengono;
in caso contrario,
le
elargizioni in questione si configurano quali mere liberalità ed integrano un danno
all'erario. Il destinatario diretto è in questo caso una specifica persona fisica, il
realizzatore dei volumi medesimi, il quale è stato già pagato per la realizzazione delle
proprie opere;
ii.
ove tale soggetto avesse agito quale delegato dell'Ente, in sede di "rappresentanza",
avrebbe comunque dovuto registrare e qualificare i destinatari definitivi dell'omaggio,
o comunque fornire idonea documentazione del disCarico. Si rammenta infatti che,
secondo la richiamata giurisprudenza, qualora l'ente locale acquisti una scorta di
omaggi, a fini di rappresentanza, occorre istituire un registro di carico e scarico, allo
scopo di poter ricostruire lo scarico degli stessi (SRC Emilia-Romagna deliberazione n.
271/2013/VSGO);
iii.
la prestazione ricevuta deve essere inserita in attività di pubblico dominio, aventi
proiezione esterna, in questo modo garantendo la "stretta"
inerenza della spesa
all'enfatizzazione pubblica dell'immagine dell'ente. In questo caso, la Biennale di
Venezia, mostra di arte, non appare un contesto collegato all'attività istituzionale ella
promozione dell'immagine dell'Ente. In assenza, altresì, degli elementi di contesto di
cui ai punti i. e ii., il vincolo di finalizzazione e l'inerenza si spezzano e la
manifestazione in cui i libri sono stati distribuiti
appaiono per lo più valorizzare
l'attività stessa dell'artista e non l'immagine dell'Ente. Infatti, anche ad ammettere un
effetto di
"rappresentazione"
incidentale,
costituendo
dell'Ente, esso avrebbe carattere solo indiretto e
esso mera occasione, e non lo scopo dell'attività
di
distribuzione dei libri in questione.
P.Q.M.
la Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge
n. 148/2011,
ACCERTA
la non conformità a legge delle richiamate spese di rappresentanza sostenute dalla
Provincia di Caserta, nel corso dell'esercizio finanziario 2013, per le ragioni espresse in
parte motiva.
La presente deliberazione va indirizzata al Presidente della Provincia, al Presidente
del Consiglio provinciale e all'Organo di revisione.
DISPONE
lO
~.
- che, ai s'ensi dell'art. 31 del Dlgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì
pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione provinciale nelle modalità di legge,
dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.
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