PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
SEDUTA DEL GIORNO
04 GIUGNO 2014
Presente
FONTANINI PIETRO
Presidente
X
MATTIUSSI FRANCO
Vicepresidente
X
BARBERIO LEONARDO
Assessore
X
BATTAGLIA ELISA
Assessore
X
GOVETTO BEPPINO
Assessore
X
MUSTO FRANCESCA
Assessore
X
QUAI MARCO
Assessore
X
TEGHIL CARLO
Assessore
X
Segretario Generale:
Assente
RICCI DOMENICO
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N.
112 d'ordine
OGGETTO: D.LGS 387/2003 E L.R 19/2012, ART. 12 - AUTORIZZAZIONE
UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE RINNOVABILE. IMPIANTO IDROELETTRICO SUL
TORRENTE CORMOR, NEL COMUNE DI TALMASSONS CENTRALINA SALTOR - N. PRATICA: 23/2013 DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 22 QUATER DELLA
L.R. 7/2000 E S.M.I.
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Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e s.m.i., recante
“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità”, ed in particolare:

il comma 1 dell’art. 12, che dispone che le opere per la realizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti
stessi, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

il comma 3 dell’art. 12, che sottopone ad autorizzazione unica la
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi e
stabilisce che l’autorizzazione unica è rilasciata nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico.

il comma 4 dell’art. 12, che dispone che l’autorizzazione unica è rilasciata
a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione con le modalità previste per il funzionamento della
conferenza dei servizi, ed altresì che l’autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato;
Visto il D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 recante “Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il
trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e
incentivi alle imprese”, ed in particolare l’art.1, con il quale sono state trasferite
alla Regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che
concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di
qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente riservate allo Stato;
Vista la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 “Norme in materia di energia e
distribuzione dei carburanti” pubblicata sul BUR n. 42 del 17 ottobre 2012 ed
entrata in vigore il giorno seguente;
Visto l’art. 3 della L.R. 19/2012, che attribuisce alle Province
competenza al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e
all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero,
qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica
nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;
Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i., recante “Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”, per la
parte applicabile agli Enti Locali secondo i rispettivi ordinamenti e nello
specifico, per quanto d’interesse, gli articoli da 22 a 22 sexies, nonché la Legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le quali disciplinano, rispettivamente a livello
regionale e statale, i procedimenti amministrativi e le Conferenze dei Servizi;
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Richiamato, in particolare, l’art. 22 quater, comma 3, della L.R.
7/2000 e s.m.i. che così testualmente recita: “Qualora il motivato dissenso sia
espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, urbanistica, del patrimonio storico- artistico, alla tutela della salute e
della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali
esecutivi degli enti territoriali procedenti.”;
Visto il Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo
Economico, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili”, con il quale sono state approvate le “Linee guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”,
pubblicate sulla G.U. serie generale n. 219 del 18/09/2010;
Vista l’istanza e relativa documentazione tecnica ad essa allegata,
presentata la ditta individuale Marano Fabrizio, C.F. MRN FRZ 61H08 L483Y,
P. IVA 02753080304, con sede a Udine in via Treviso 48/2, datata 28/10/2013
ed assunta al prot. provinciale n. 2013/121510 del 29/10/2013 relativa alla
richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (idroelettrico), da
ubicarsi in Comune di Talmassons (UD) sul torrente Cormor, salto R;
Vista la nota prot. 2013/142868 del 30/12/2013, con cui, a seguito
del perfezionamento della documentazione allegata all’istanza, è stato dato
l’avvio al relativo procedimento ed è stata contestualmente indetta la
Conferenza di Servizi tra i soggetti pubblici e privati di seguito elencati:
Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le comunicazioni,
Ispettorato territoriale Friuli Venezia Giulia;
Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
Ministero dell’Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Udine;
Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito «Friuli Venezia Giulia»;
Ministero della Difesa 12° Reparto Infrastrutture Comando – Ufficio
Demanio
Agenzia del Demanio, Filiale Friuli Venezia Giulia;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Filiale Friuli Venezia Giulia;
Azienda per i servizi sanitari n. 4 – “Medio Friuli”;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Comune di Comune di Talmassons;
Comune di Castions di Strada;
ARPA FVG
ENEL Distribuzione S.p.A., Dipartimento territoriale rete triveneto;
E.T.P. Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia;
Consorzio di Bonifica Bassa Friulana;
Dato atto che, ai fini di acquisire intese concerti nulla osta e/o
assensi da parte degli Enti /Società coinvolti nel procedimento, conformemente
a quanto previsto dall’art. 22 della L.R. 7/2000, il Responsabile del Servizio
Energia ha convocato la 1^ riunione della Conferenza dei Servizi con nota prot.
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2014/2728 del 10/01/2014 per il giorno 29/01/2014, differita al 12/02/2014 con
nota prot. 2014/8875 del 27/01/2014;
Considerato che la Conferenza dei Servizi con verbale (ID 2490948)
ha concluso i lavori come testualmente riportato:
“Si prende atto dei pareri negativi espressi ed in particolare del parere unico
regionale, specificatamente del Servizio Difesa del Suolo, rilasciato ai sensi del
R.D. 523 del 1904 della L.R. 16/2002, in qualità di amministrazione preposta
alla tutela ambientale-paesaggistico-territoriale che esprime un motivato
dissenso all’approvazione del progetto in questione”
Dato atto che a seguito delle conclusioni della Conferenza dei
Servizi, il competente Servizio Energia ha trasmesso alla ditta Marano Fabrizio
specifica comunicazione di preavviso di diniego all’istanza ai sensi dell’art. 10
bis della Legge 241/1990 e s.m.i. (prot. prov.le 2014/20407 del 20/02/2014, con
facoltà di produrre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, le
osservazioni e la documentazione ritenuta idonea al superamento dei motivi
ostativi al rilascio dell’autorizzazione;
Preso atto che con nota trasmessa mezzo pec dalla ditta Marano
Fabrizio il 28/02/2014 e assunta al prot. prov.le n. 24772 del 03/03/2014, la
predetta ditta ha richiesto una proroga di 20 giorni per la produzione della
documentazione;
Dato atto che con nota prot. n. 27238 del 07/03/2014 il Servizio
Energia ha accolto l’istanza di proroga indicando il giorno 24/03/2014 come
termine ultimo per la presentazione delle osservazioni;
Acquisite le osservazioni presentate dalla Ditta Marano Fabrizio, con
nota pervenuta il 21/03/2014, prot. Prov.le 35760;
Dato atto che con nota prot. n. 2014/57013 del 09/05/2014 è stata
riconvocata per il giorno 21 maggio 2014 la Conferenza dei servizi per l’esame
delle osservazioni formulate dalla ditta Marano Fabrizio al parere negativo al
rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in
oggetto;
Considerato che la Conferenza dei Servizi con verbale (ID 2544607)
ha concluso i lavori come testualmente riportato:
“La Conferenza di Servizi, prende atto dei pareri espressi dai partecipanti e
rileva che il progetto agli atti, presentato dalla ditta Marano Fabrizio, così come
articolato non può essere autorizzato per le motivazioni sopra riportate.
Rileva altresì che per il superamento dei motivi ostativi che permangono anche
a fronte delle osservazioni, presentate dalla ditta istante, debba essere
presentato un nuovo progetto con delle soluzioni tecniche ed urbanistiche che
prevedano di salvaguardare il sedime arginale e la funzionalità idraulica del
torrente Cormor.”
Ritenuto di far proprie le conclusioni espresse dalla Conferenza di
Servizi nella seduta del 21 maggio 2014 e conseguentemente di non approvare
il progetto e pertanto di archiviare il procedimento amministrativo per il rilascio
di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (idroelettrico), presentato dalla
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ditta individuale Marano Fabrizio, C.F. MRN FRZ 61H08 L483Y, P. IVA
02753080304, con sede a Udine in via Treviso 48/2, con istanza assunta al
prot. provinciale n. 2013/121510 del 29/10/2013, da ubicarsi in Comune di
Talmassons (UD) sul torrente Cormor, salto R;
Dato atto, altresì, che per il superamento dei motivi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione la ditta istante potrà presentare un nuovo progetto con delle
soluzioni tecniche ed urbanistiche che prevedano di salvaguardare il sedime
arginale e la funzionalità idraulica del torrente Cormor;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzioni di
spesa o minori entrate e pertanto non è “rilevante ai fini contabili”;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile;
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per
quanto concerne l’immediata esecutività,
D E L I B E R A
1)
di far proprie le conclusioni espresse nel verbale (ID 2544607) della
seduta del 21 maggio 2014 della Conferenza di Servizi, convocata con
nota prot. n. 2014/57013 del 09/05/2014 per l’esame delle osservazioni
formulate dalla ditta Marano Fabrizio, a seguito di comunicazione di
preavviso di diniego al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 bis
della Legge 241/1990 e s.m.i.
2)
di non approvare il progetto e pertanto di archiviare il procedimento
amministrativo per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di
un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili (idroelettrico), presentato dalla ditta individuale Marano
Fabrizio, C.F. MRN FRZ 61H08 L483Y, P. IVA 02753080304, con sede a
Udine in via Treviso 48/2, con istanza assunta al prot. provinciale n.
2013/121510 del 29/10/2013, da ubicarsi in Comune di Talmassons (UD)
sul torrente Cormor, salto R;
3)
di dare atto che per il superamento dei motivi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione la ditta istante potrà presentare un nuovo progetto con
delle soluzioni tecniche ed urbanistiche che prevedano di salvaguardare il
sedime arginale e la funzionalità idraulica del torrente Cormor;
4)
di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine,
ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”;
5)
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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DELIBERA GIUNTALE N° 112 DEL 04 GIUGNO 2014
ISTRUTTORE:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):
dott.ssa Valentina Bordet
dott. Marco Casasola
IL PRESIDENTE
f.to FONTANINI
IL SEGRETARIO GEN.LE
f.to RICCI
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