CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Contratti di solidarietà e Uniemens: istruzioni per l’integrazione salariale Rossella Quintavalle Consulente del lavoro in Roma L’Inps integra le istruzioni utili per la com pilazione del flusso Uniemens in relazione all’incremento del 10% del trattamento di integra zione salariale per i contratti di solidarietà relati vamente ai periodi di competenza 2014 Inps Messaggio 11.3.2014, n. 3234 del D.L. n. 510 dell’1.10.1996, convertito in legge n. 608 del 28.11.1996. Un’ulteriore operazione di re stauro della disciplina è avvenuta successivamente ad opera del D.M. n. 46448 del 18.5.2009 attra verso il quale il Ministero del lavoro, nel confermare le diverse modalità di riduzione dell’orario di lavo ro, ha ritenuto «idoneo» a perseguire il suo scopo il contratto di solidarietà che prevedesse una percen tuale di riduzione d’orario, parametrata su base setti manale, non superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti dalla solidarietà. Chiarimenti in merito sono giunti anche dalla Dire zione generale degli ammortizzatori sociali del Mini stero del lavoro con nota n. 3558 dell’8.2.2010 nella quale, al fine del raggiungimento della percen tuale oraria del 60%, si afferma la validità di una modalità di calcolo che preveda anche diversi regimi d’orario tra i lavoratori coinvolti, con riduzione di orario superiore al 60% per alcuni e inferiore per altri, purché nella media sia mantenuto il rispetto del tetto massimo previsto nel D.M. n. 46448/2009. N. 12 - 21 marzo 2014 La misura dell’integrazione salariale spettante ai lavoratori coinvolti dall’istituto del contratto di so lidarietà previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984 è scesa dall’80% al 70%. Tale istituto prevede la concessione di un tratta mento di integrazione salariale agli operai ed agli impiegati appartenenti alle imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della Cigs, che abbiano stipulato contratti colletti vi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente L’integrazione La misura del trattamento rappresentative sul piano nazionale, salariale di integrazione salariale stabilendo una riduzione dell’orario di è scesa L’ammontare del trattamento di inte lavoro al fine di evitare, in tutto o in dall’80% al 70% grazione salariale ha vissuto negli an parte, la riduzione o la dichiarazione ni l’applicazione di diverse misure di esubero del personale anche attra passando dal 50% al 60%, percentuale valida verso un suo più razionale impiego. Il coinvolgimento in un contratto di solidarietà di fino al 31.12.2008. Dal 2009, per quanto stabili fensivo di aziende che operano in campo di Cigs, to dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. produce effetti sull’orario di lavoro comportando 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, la per il lavoratore una riduzione dell’orario di lavoro misura è stata elevata di un 20% portando l’inte settimanale, da stabilirsi nella forma orizzontale o grazione all’80%. Il provvedimento, che inizial verticale e nella distribuzione giornaliera, settima mente era di tipo sperimentale, è stato successiva nale o mensile. Per far fronte a questa riduzione mente prorogato di anno in anno e valido dunque d’orario e dunque di retribuzione, al lavoratore vie fino al 31.12.2013. ne corrisposta un’integrazione salariale in una misu Sebbene sia stata prorogata la disposizione che pre ra percentuale che negli anni ha subito diverse mo vede l’aumento dell’ammontare del trattamento di difiche ed oggi pari al 70% (60% + 10%) di quanto integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, il perduto in termine di ore. I contratti di solidarietà hanno subito nella fattispe comma 186 dell’articolo unico della legge di stabili cie difensiva, infatti, numerosi interventi normativi a tà n. 147/2013, fa scendere, nel 2014, la percentua partire dalle modifiche apportate dall’articolo 5 del le aggiuntiva dell’ammontare del trattamento di inte D.L. n. 148 del 20.5.1993, convertito in legge n. grazione salariale, dal 20% al 10% della retribuzio 236/1993, successivamente rivisitate dall’articolo 6 ne persa a seguito della riduzione di orario, attraver 63 CONTRIBUTI E IRPEF Circolari so uno stanziamento, per l’anno corrente, di 50 mi lioni di euro con apposita copertura finanziaria a carico dello Stato a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’arti colo 18, comma 1, lettera a), del D.L n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009. La misura complessiva del 70% relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, da utilizzare indipendentemente dalla data di stipula del contrat to e da quella di emanazione del decreto di conces sione, deve essere applicata al trattamento economi co perduto dal lavoratore per effetto delle ore non lavorate e calcolato su tutti gli elementi essenziali della retribuzione come precisato nel messaggio Inps n. 11110 del 7 aprile 2006 modificato dal messaggio n. 12141 del 21 aprile 2006. Sono inte grabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione di quelle non collegate all’effettiva prestazione di lavoro. Oltre al salario, devono essere considerati, ai fini del calcolo, gli elementi retributivi che abbiano carattere di continuità e obbligatorietà con esclu sione degli elementi accessori. Gli elementi essenziali della retribuzione sono: paga base per gli operai/stipendio base per gli impiegati e i quadri; indennità di contingenza; aumenti periodici di anzianità; aumenti contrattuali; ratei di 13a e 14a, solo se l’importo dell’integra zione calcolata nella misura dell’80% della retri buzione è inferiore al massimale; in questo caso le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare fino al raggiungimento del massimale. Gli elementi accessori della retribuzione sono: maggiorazioni per turno; indennità di trasferta; indennità di mensa; Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE indennità di cassa; indennità di trasporto; lavoro straordinario. L’integrazione deve essere poi ridotta dell’aliquota contributiva utilizzata per gli apprendisti e pari al 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 41/ 1986, senza applicazione del massimale di cui alla legge n. 427/1980. Istruzioni operative Uniemens L’Inps, con messaggio 11 marzo 2014, n. 3234, completa e in parte rettifica le prime istruzioni già fornite con la circolare n. 15 del 29 gennaio 2014, in relazione alle principali disposizioni in materia di sostegno all’occupazione e di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere per l’anno 2014. In tale messaggio l’Isti tuto precisa che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integra zione salariale, derivante da contratto di solida rietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione «F503» e, nell’Ele mento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio. Per i recuperi riferiti ai contratti di solidarietà relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013 rimangono validi i codici gia in uso: G704 per indicare la maggiorazione 20% arre trati 2010, 2011, 2012 e 2013; G705 per indicare la maggiorazione 20% perio di correnti; F502 per indicare ratei contratti di solidarietà D.I. n. 48295 attuativo dell’art. 1, comma 6, D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 maggiorazione 20%. Il testo del messaggio N. 12 - 21 marzo 2014 64 L’art. 1, comma 186, della Entro il suddetto limite di Inps - Messaggio 11 marzo 2014, n. 3234 legge 27 dicembre 2013, spesa, pertanto, il tratta n. 147, «Disposizioni per mento di integrazione sala Oggetto: Incremento del 10% del trattamento la formazione del bilancio riale per i predetti contratti di integrazione salariale per i contratti di solidaannuale e pluriennale del di solidarietà è pari al 70% rietà (art. 1, D.L. n. 726/1984 conv. con mod. lo Stato (legge di stabilità della retribuzione persa a dalla legge n. 863/1984) per l’anno 2014. Istru2014)» dispone che «per seguito della riduzione del zioni contabili. Variazioni al piano dei conti l’anno 2014, l’ammontare l’orario di lavoro, relativa del trattamento di integra mente ai periodi di com zione salariale per i contrat petenza dell’anno 2011(1) indipendentemente dalla data ti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 di stipula del contratto e da quella di emanazione del ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla decreto di concessione. legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazio ni, è aumentato nella misura del 10% della retribuzione Istruzioni operative persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, si ri di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014». CONTRIBUTI E IRPEF Circolari Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE chiamano le indicazioni in merito già fornite con circ. n. 15 del 29.1.2014, punto 3. Ad integrazione, si fa pre sente che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamen to straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nel l’elemento <DenunciaIndividuale>, <CausaleCongCI GS> il codice di nuova istituzione «F503» e, nell’Ele mento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a con guaglio. Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di com petenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici «G704, G705 e F502»). Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modali tà del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti), onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel campo «Tipo integrazione» delle mensilità si dovrà indicare il codice 7. Istruzioni contabili Al fine di rilevare l’onere derivante dalla maggiorazio ne del trattamento straordinario di integrazione salaria le, nella misura prevista per l’anno 2014, in applicazio ne dell’art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013 (10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario), con apposita copertura finanziaria a carico dello Stato (Fondo sociale per l’occupazione e la forma zione), si istituisce il nuovo conto nell’ambito della ge stione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali evidenza contabile GAU (Ge stione degli oneri per il mantenimento del salario), movimentabile da procedura automatizzata: Lavoro & Territorio Comunicato stampa 18.2.2014 GAU30190 per i periodi di paga riferiti all’anno 2014 (codice «G706»). Il nuovo conto dovrà essere utilizzato anche per l’impu tazione dei ratei relativi alla maggiorazione del 10% (F503). Per la contabilizzazione degli arretrati relativi alla mag giorazione del 20%, che riguardano periodi di compe tenza fino a tutto il 2013, si conferma il conto in uso GAU30145 (istituito con messaggio n. 8097 del 22 marzo 2010) nell’ambito della procedura automatizza ta di ripartizione delle denunce, al quale verrà opportu namente variata la denominazione (cfr. allegato 1). Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, da effettua re mediante la procedura dei pagamenti accentrati del le prestazioni temporanee, si procederà alla rilevazione contabile distinta dell’importo dell’integrazione salaria le nella misura del 60% della retribuzione persa e della maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo, con imputazione ai seguenti nuovi conti: GAU30191 Integrazione salariale straordinaria corri sposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di soli darietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, di competenza dell’anno in corso; GAU30192 Integrazione salariale straordinaria corri sposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di soli darietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, di competenza degli anni precedenti; GAU30193 Maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, per i periodi relativi all’anno 2014 art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013 Si riportano nell’allegato le variazioni al piano dei conti. Nota: (1) Per gli anni 20092013, l’aumento era stabilito nella misu ra del 20% (dal 60% all’80%). Regione Piemonte: bonus bebè per i nati nel 2013 La Regione Piemonte, anche per l’anno 2013, mette a disposizione delle famiglie il bonus bebè, del valore complessivo di 250 euro, per ogni nuovo nato, utile per l’acquisto di prodotti per l’igiene e per l’alimentazione della prima infanzia. I genitori aventi diritto possono presentare la documentazione, agli sportelli della propria Asl, entro il 30 agosto 2014. I genitori aventi diritto riceveranno una lettera inviata dalla Regione con l’indicazione del numero e della data del mandato di pagamento. Il genitore avente diritto, munito di documento di identità, codice fiscale e comunicazione ricevuta dalla Regione Piemonte, si potrà recare presso qualsiasi sportello Unicredit, ubicato sul territorio piemontese, per incassare in contanti la somma di 250 euro. Il diritto al contributo è riconosciuto ad ogni bambino, nato dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 residente in Piemonte la cui famiglia abbia un reddito Isee non superiore a 38.000 euro; i minori in tutela, nati del 2013, in affidamento familiare o in comunità alloggio e in affidamento pre-adottivo; i bambini adottati che hanno compiuto 3 anni entro il 31.12.2013 e la cui pratica di adozione si è conclusa nell’anno 2013. Anche in questo caso, la famiglia adottiva deve avere un reddito Isee non superiore ai 38.000 euro. La pratica di adozione si ritiene conclusa quando il minore, dopo il deposito della sentenza di adozione, ha assunto il cognome della famiglia adottiva e risulta iscritto sullo stato di famiglia dei genitori adottivi come «figlio». Oggetto: Bonus bebè per i nati nel 2013 N. 12 - 21 marzo 2014 Ivano Franco Colombo - Pragma Service Sas Pistoia 65
© Copyright 2024 ExpyDoc