Contratti di solidarietà e Uniemens: istruzioni per l

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Contratti di solidarietà e Uniemens:
istruzioni per l’integrazione salariale
Rossella Quintavalle Consulente del lavoro in Roma
L’Inps integra le istruzioni utili per la com­
pilazione del flusso Uniemens in relazione
all’incremento del 10% del trattamento di integra­
zione salariale per i contratti di solidarietà relati­
vamente ai periodi di competenza 2014
Inps
Messaggio 11.3.2014, n. 3234
del D.L. n. 510 dell’1.10.1996, convertito in legge n.
608 del 28.11.1996. Un’ulteriore operazione di re­
stauro della disciplina è avvenuta successivamente
ad opera del D.M. n. 46448 del 18.5.2009 attra­
verso il quale il Ministero del lavoro, nel confermare
le diverse modalità di riduzione dell’orario di lavo­
ro, ha ritenuto «idoneo» a perseguire il suo scopo il
contratto di solidarietà che prevedesse una percen­
tuale di riduzione d’orario, parametrata su base setti­
manale, non superiore al 60% dell’orario di lavoro
contrattuale dei lavoratori coinvolti dalla solidarietà.
Chiarimenti in merito sono giunti anche dalla Dire­
zione generale degli ammortizzatori sociali del Mini­
stero del lavoro con nota n. 3558 dell’8.2.2010
nella quale, al fine del raggiungimento della percen­
tuale oraria del 60%, si afferma la validità di una
modalità di calcolo che preveda anche diversi regimi
d’orario tra i lavoratori coinvolti, con riduzione di
orario superiore al 60% per alcuni e inferiore per
altri, purché nella media sia mantenuto il rispetto del
tetto massimo previsto nel D.M. n.
46448/2009.
N. 12 - 21 marzo 2014
La misura dell’integrazione salariale spettante ai
lavoratori coinvolti dall’istituto del contratto di so­
lidarietà previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.L.
n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984 è
scesa dall’80% al 70%.
Tale istituto prevede la concessione di un tratta­
mento di integrazione salariale agli operai ed agli
impiegati appartenenti alle imprese industriali
rientranti nel campo di applicazione della Cigs,
che abbiano stipulato contratti colletti­
vi aziendali con i sindacati aderenti
alle confederazioni maggiormente L’integrazione
La misura del trattamento
rappresentative sul piano nazionale, salariale
di integrazione salariale
stabilendo una riduzione dell’orario di è scesa
L’ammontare del trattamento di inte­
lavoro al fine di evitare, in tutto o in dall’80% al 70%
grazione salariale ha vissuto negli an­
parte, la riduzione o la dichiarazione
ni l’applicazione di diverse misure
di esubero del personale anche attra­
passando dal 50% al 60%, percentuale valida
verso un suo più razionale impiego.
Il coinvolgimento in un contratto di solidarietà di­ fino al 31.12.2008. Dal 2009, per quanto stabili­
fensivo di aziende che operano in campo di Cigs, to dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge n.
produce effetti sull’orario di lavoro comportando 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, la
per il lavoratore una riduzione dell’orario di lavoro misura è stata elevata di un 20% portando l’inte­
settimanale, da stabilirsi nella forma orizzontale o grazione all’80%. Il provvedimento, che inizial­
verticale e nella distribuzione giornaliera, settima­ mente era di tipo sperimentale, è stato successiva­
nale o mensile. Per far fronte a questa riduzione mente prorogato di anno in anno e valido dunque
d’orario e dunque di retribuzione, al lavoratore vie­ fino al 31.12.2013.
ne corrisposta un’integrazione salariale in una misu­ Sebbene sia stata prorogata la disposizione che pre­
ra percentuale che negli anni ha subito diverse mo­ vede l’aumento dell’ammontare del trattamento di
difiche ed oggi pari al 70% (60% + 10%) di quanto integrazione salariale per i contratti di solidarietà
difensivi di cui all’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, il
perduto in termine di ore.
I contratti di solidarietà hanno subito nella fattispe­ comma 186 dell’articolo unico della legge di stabili­
cie difensiva, infatti, numerosi interventi normativi a tà n. 147/2013, fa scendere, nel 2014, la percentua­
partire dalle modifiche apportate dall’articolo 5 del le aggiuntiva dell’ammontare del trattamento di inte­
D.L. n. 148 del 20.5.1993, convertito in legge n. grazione salariale, dal 20% al 10% della retribuzio­
236/1993, successivamente rivisitate dall’articolo 6 ne persa a seguito della riduzione di orario, attraver­
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so uno stanziamento, per l’anno corrente, di 50 mi­
lioni di euro con apposita copertura finanziaria a
carico dello Stato a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all’arti­
colo 18, comma 1, lettera a), del D.L n. 185/2008,
convertito dalla legge n. 2/2009.
La misura complessiva del 70% relativamente ai
periodi di competenza dell’anno 2014, da utilizzare
indipendentemente dalla data di stipula del contrat­
to e da quella di emanazione del decreto di conces­
sione, deve essere applicata al trattamento economi­
co perduto dal lavoratore per effetto delle ore non
lavorate e calcolato su tutti gli elementi essenziali
della retribuzione come precisato nel messaggio
Inps n. 11110 del 7 aprile 2006 modificato dal
messaggio n. 12141 del 21 aprile 2006. Sono inte­
grabili solo le voci ed indennità che costituiscono
parte fissa della retribuzione globale, con esclusione
di quelle non collegate all’effettiva prestazione di
lavoro. Oltre al salario, devono essere considerati, ai
fini del calcolo, gli elementi retributivi che abbiano
carattere di continuità e obbligatorietà con esclu­
sione degli elementi accessori.
Gli elementi essenziali della retribuzione sono:
­ paga base per gli operai/stipendio base per gli
impiegati e i quadri;
­ indennità di contingenza;
­ aumenti periodici di anzianità;
­ aumenti contrattuali;
­ ratei di 13a e 14a, solo se l’importo dell’integra­
zione calcolata nella misura dell’80% della retri­
buzione è inferiore al massimale; in questo caso le
quote di mensilità aggiuntive sono da integrare
fino al raggiungimento del massimale.
Gli elementi accessori della retribuzione sono:
­ maggiorazioni per turno;
­ indennità di trasferta;
­ indennità di mensa;
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­ indennità di cassa;
­ indennità di trasporto;
­ lavoro straordinario.
L’integrazione deve essere poi ridotta dell’aliquota
contributiva utilizzata per gli apprendisti e pari al
5,84%, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 41/
1986, senza applicazione del massimale di cui
alla legge n. 427/1980.
Istruzioni operative Uniemens
L’Inps, con messaggio 11 marzo 2014, n. 3234,
completa e in parte rettifica le prime istruzioni
già fornite con la circolare n. 15 del 29 gennaio
2014, in relazione alle principali disposizioni
in materia di sostegno all’occupazione e di
contribuzione dovuta dai datori di lavoro in
genere per l’anno 2014. In tale messaggio l’Isti­
tuto precisa che, per l’esposizione dell’importo
dei ratei di competenze annuali o periodiche
relative al trattamento straordinario di integra­
zione salariale, derivante da contratto di solida­
rietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno
valorizzare nel flusso Uniemens, nell’elemento
<DenunciaIndividuale>, <CausaleCongCIGS> il
codice di nuova istituzione «F503» e, nell’Ele­
mento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a
conguaglio.
Per i recuperi riferiti ai contratti di solidarietà
relativi a periodi di competenza fino a tutto il
2013 rimangono validi i codici gia in uso:
­ G704 per indicare la maggiorazione 20% arre­
trati 2010, 2011, 2012 e 2013;
­ G705 per indicare la maggiorazione 20% perio­
di correnti;
­ F502 per indicare ratei contratti di solidarietà
D.I. n. 48295 attuativo dell’art. 1, comma 6, D.L.
n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 ­
maggiorazione 20%.
Il testo del messaggio
N. 12 - 21 marzo 2014
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L’art. 1, comma 186, della
Entro il suddetto limite di
Inps - Messaggio 11 marzo 2014, n. 3234
legge 27 dicembre 2013,
spesa, pertanto, il tratta­
n. 147, «Disposizioni per
mento di integrazione sala­
Oggetto: Incremento del 10% del trattamento
la formazione del bilancio
riale per i predetti contratti
di integrazione salariale per i contratti di solidaannuale e pluriennale del­
di solidarietà è pari al 70%
rietà
(art.
1,
D.L.
n.
726/1984
conv.
con
mod.
lo Stato (legge di stabilità
della retribuzione persa a
dalla legge n. 863/1984) per l’anno 2014. Istru2014)» dispone che «per
seguito della riduzione del­
zioni
contabili.
Variazioni
al
piano
dei
conti
l’anno 2014, l’ammontare
l’orario di lavoro, relativa­
del trattamento di integra­
mente ai periodi di com­
zione salariale per i contrat­
petenza dell’anno 2011(1) indipendentemente dalla data
ti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto legge 30
di stipula del contratto e da quella di emanazione del
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
decreto di concessione.
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazio­
ni, è aumentato nella misura del 10% della retribuzione
Istruzioni operative
persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, si ri­
di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014».
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chiamano le indicazioni in merito già fornite con circ. n.
15 del 29.1.2014, punto 3. Ad integrazione, si fa pre­
sente che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di
competenze annuali o periodiche relative al trattamen­
to straordinario di integrazione salariale, derivante da
contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di
lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nel­
l’elemento <DenunciaIndividuale>, <CausaleCongCI­
GS> il codice di nuova istituzione «F503» e, nell’Ele­
mento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a con­
guaglio.
Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di com­
petenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le
disposizioni già in uso (codici «G704, G705 e F502»).
Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i
quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modali­
tà del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps,
la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata
con due distinti provvedimenti di pagamento relativi,
rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento
(60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per
gli anni precedenti), onde consentire, tra l’altro, l’esatta
imputazione contabile delle somme erogate secondo la
descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento,
nel campo «Tipo integrazione» delle mensilità si dovrà
indicare il codice 7.
Istruzioni contabili
Al fine di rilevare l’onere derivante dalla maggiorazio­
ne del trattamento straordinario di integrazione salaria­
le, nella misura prevista per l’anno 2014, in applicazio­
ne dell’art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013
(10% della retribuzione persa a seguito della riduzione
di orario), con apposita copertura finanziaria a carico
dello Stato (Fondo sociale per l’occupazione e la forma­
zione), si istituisce il nuovo conto nell’ambito della ge­
stione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali ­ evidenza contabile GAU (Ge­
stione degli oneri per il mantenimento del salario),
movimentabile da procedura automatizzata:
Lavoro & Territorio
Comunicato stampa
18.2.2014
GAU30190 ­ per i periodi di paga riferiti all’anno 2014
(codice «G706»).
Il nuovo conto dovrà essere utilizzato anche per l’impu­
tazione dei ratei relativi alla maggiorazione del 10%
(F503).
Per la contabilizzazione degli arretrati relativi alla mag­
giorazione del 20%, che riguardano periodi di compe­
tenza fino a tutto il 2013, si conferma il conto in uso
GAU30145 (istituito con messaggio n. 8097 del 22
marzo 2010) nell’ambito della procedura automatizza­
ta di ripartizione delle denunce, al quale verrà opportu­
namente variata la denominazione (cfr. allegato 1).
Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, da effettua­
re mediante la procedura dei pagamenti accentrati del­
le prestazioni temporanee, si procederà alla rilevazione
contabile distinta dell’importo dell’integrazione salaria­
le nella misura del 60% della retribuzione persa e della
maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo,
con imputazione ai seguenti nuovi conti:
GAU30191 ­ Integrazione salariale straordinaria corri­
sposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di soli­
darietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984,
di competenza dell’anno in corso;
GAU30192 ­ Integrazione salariale straordinaria corri­
sposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di soli­
darietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984,
di competenza degli anni precedenti;
GAU30193 ­ Maggiorazione dell’integrazione salariale
straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per
i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto
legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 863/1984, per i periodi relativi all’anno 2014
­ art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013
Si riportano nell’allegato le variazioni al piano dei conti.
Nota:
(1) Per gli anni 2009­2013, l’aumento era stabilito nella misu­
ra del 20% (dal 60% all’80%).
Regione Piemonte:
bonus bebè per i nati nel 2013
La Regione Piemonte, anche per l’anno 2013, mette a disposizione
delle famiglie il bonus bebè, del valore complessivo di 250 euro, per
ogni nuovo nato, utile per l’acquisto di prodotti per l’igiene e per l’alimentazione della prima infanzia. I genitori aventi diritto possono presentare la documentazione, agli sportelli della propria Asl, entro il 30
agosto 2014. I genitori aventi diritto riceveranno una lettera inviata dalla Regione con l’indicazione del
numero e della data del mandato di pagamento. Il genitore avente diritto, munito di documento di identità,
codice fiscale e comunicazione ricevuta dalla Regione Piemonte, si potrà recare presso qualsiasi sportello
Unicredit, ubicato sul territorio piemontese, per incassare in contanti la somma di 250 euro.
Il diritto al contributo è riconosciuto ad ogni bambino, nato dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
residente in Piemonte la cui famiglia abbia un reddito Isee non superiore a 38.000 euro; i minori in tutela, nati
del 2013, in affidamento familiare o in comunità alloggio e in affidamento pre-adottivo; i bambini adottati che
hanno compiuto 3 anni entro il 31.12.2013 e la cui pratica di adozione si è conclusa nell’anno 2013. Anche in
questo caso, la famiglia adottiva deve avere un reddito Isee non superiore ai 38.000 euro. La pratica di
adozione si ritiene conclusa quando il minore, dopo il deposito della sentenza di adozione, ha assunto il
cognome della famiglia adottiva e risulta iscritto sullo stato di famiglia dei genitori adottivi come «figlio».
Oggetto: Bonus bebè per i nati
nel 2013
N. 12 - 21 marzo 2014
Ivano Franco Colombo - Pragma Service Sas Pistoia
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