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VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD .............................................................................2
GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione 01.31.21 UPD. 03.2014 .............................................4
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ..............................................................................................4
Novità contribuzione 2014.......................................................................................................................6
Tabella tariffe domestici 2014 ...............................................................................................................12
MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Revisione 01.22.21 UPD. 03.2014 ................................13
Novità contribuzione 2014.....................................................................................................................13
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Modulo
VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD
Versione corrente
Versione minima
Gestione del personale
Gestione presenze
Mensilizzazione telematica
01.31.21
01.31.21
01.22.21
01.31.20
01.31.20
01.22.20
Il Codice identificativo dell’Aggiornamento è 20261403A del 04/2/2014
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AVVERTENZE
a) Prima di eseguire l’aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio
degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
b) L’assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli
aggiornamenti correnti.
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GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione 01.31.21 UPD. 03.2014
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE
Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato, dopo aver
eseguito il presente aggiornamento:
1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.
Adeguamento archivi
A seguire le principali fasi di adeguamento:
Manutenzione
Motivazione
Paragrafo di
riferimento
Tabella dati
CIG/CIGS
La tabella è stata adeguata riportando i minimali e i
massimali validi per il 2014.
Tabella dati
generici
Il campo “Massimale mensile ASpI” è stato
adeguato con il valore valido per il 2014.
Novità
2014
Il campo “% a carico apprendisti” è stato
adeguato con il valore 5,84%.
Il nuovo campo “Di cui % maggiorazione” è stato
adeguato con il valore 10%.
Tabella contratti
solidarietà
contribuzione
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Adeguamenti
Archivi paghe
Aggiornamento tabelle
Con il presente aggiornamento sono previsti i seguenti aggiornamenti tabellari:
Manutenzione
Motivazione
Paragrafo di
riferimento
Aggiornamento
qualifiche
Sono state inserite le qualifiche per le quali è stata Novità
modificata, per il 2014, la % azienda.
2014
Tabella causali
Sono state inserite le causali 880 e 881 relative
alla contribuzione aggiuntiva azienda al fondo M.
Negri.
In dette causali, mancava l’importo su cui
applicare la percentuale di contribuzione.
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
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contribuzione
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Lavori di servizio
Aggiornamenti
Tabelle
Attenzione!!
E’ possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli
preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.
Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.
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Novità contribuzione 2014
A seguire le modifiche previste per il 2014 riguardanti l’aspetto contributivo di alcune categorie di
lavoratori:
Circolare INPS n.12 del 29/01/2014
Minimali e
Massimali
CIG
Sono stati pubblicati i nuovi minimali e massimali per il calcolo dell’integrazione
salariale per CIG/CIGS, ivi compresi quelli per intemperie stagionali.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione
prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al
5,84 per cento:
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto
dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore
del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle
imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Massimale di
calcolo
del
contributo
ASpI per fine
rapporto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di
disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare
n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.192,98 per il
2014.
Implementazioni
Minimali e
Massimali
CIG
Con l’adeguamento archivi, la tabella dati CIG/CIGS è stata aggiornata riportando i
valori in vigore per il 2014.
Massimale di
calcolo
del
contributo
ASpI per fine
rapporto
Con l’adeguamento archivi, la tabella dati generici è stata aggiornata riportando,
come “Massimale mensile ASpI” l’importo di 1192,98.
Circolare INPS n.15 del 29/01/2014
FPLD
generalità
aziende
L’articolo 3, c. 1, D.Lgs. 146/1997 prevede che a partire dal 1° gennaio 1998 le
aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano
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agricole
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate,
annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro,
sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve
aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma
769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per l’anno 2014, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella
misura complessiva del 28,10%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
FPLD equipaggi
navi da pesca
L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 dispone che “Per le aziende del settore
della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente
legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 1287 del Codice della Navigazione), l'aliquota contributiva, afferente
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi
stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui
all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed
integrazioni”.
Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di
tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva
stabilite dal D.lgs. n. 146/1997.
Pertanto, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella
misura complessiva del 28,80%, di cui 9,19% a carico del marittimo.
Allineamento
ASpI
L’art. 2, c. 27, della legge 92/2012 prevede, per determinate categorie di
lavoratori, un allineamento graduale all’aliquota contributiva ASpI, subordinato
all’emanazione di apposito DM, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali
per il quadriennio 2013 - 2016 e di 0,27 punti percentuali per l’anno 2017.
Analogamente, nel citato DM, potrà disporsi un graduale allineamento del
contributo dello 0,30% ex art. 25, legge n. 845/78, con incrementi annuali pari
allo 0,6 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017.
In applicazione della disposizione di cui trattasi, con riferimento all’anno 2013, è
stato emanato il Decreto Interministeriale n. 71253 del 25/1/2013.
Ad oggi, il previsto decreto ministeriale per l’anno in corso non è ancora stato
reso noto. Nelle more della relativa definizione, le aziende interessate dal citato
riallineamento, potranno versare l’aliquota ASpI nella percentuale prevista per il
2014 (0,52% + 0,12%).
ASpI Trasformazione
rapporti di
lavoro a tempo
determinato
E’ stato modificando l’articolo 2, c. 30 della legge n. 92/2012, con l’articolo 1, c.
135 della legge di stabilità 2014.
In pratica, a decorrere dal 2014, è stato previsto l’integrale restituzione ai datori di
lavoro del contributo addizionale ASpI dell’1,4%, nelle ipotesi di trasformazioni
a tempo indeterminato di rapporti a termine avvenute a far tempo dal 1^ gennaio
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2014.
Ricordiamo che la restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei casi
di stabilizzazione del rapporto, purché l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato intervenga entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto
a temine. In tale ultimo caso, ricorrendone i presupposti, continua a operare la
contrazione stabilita dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30 della legge di
riforma del mercato del lavoro.
Integrazione
per contratto
di solidarietà
Il comma 186 dell’articolo 1, ha infatti previsto che, per il 2014, il citato
trattamento di integrazione salariale per contratti dio solidarietà venga aumentato
nella misura del 10 per cento della retribuzione persa.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro opereranno
come segue. Per esporre la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga
correnti
riferiti
all’anno
2014,
valorizzeranno
nell’elemento
<DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione
“G706” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Ai fini dell’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della
retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi
dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) si conferma la prassi in uso (codice
G603).
Implementazioni
Aggiornamento
qualifiche
Nell’apposito lavoro di aggiornamento, sono state inserite le qualifiche valide per il
2014, per i seguenti settori:
• OTI e OTD generalità aziende agricole;
• OTI e OTD aziende coltivatrici dirette;
• OTI e OTD coop. agricole e colono mezzadri;
• OTI e OTD coop. agricole L. 240/84;
• Industria pesca ravvicinata o locale con navi minori – Personale soggetto e non
L. 413/84;
• Cooperative DPR 602/70 – Settore industria (Tabelle 8.2 e 8.4) - Operai soci
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Aggiornamenti
Tabelle
**************************ATTENZIONE!!***************************
Ricordiamo che in busta paga è storicizzata l’aliquota totale INPS presente sulla
qualifica ed è questa che la procedura utilizza per il calcolo dei contributi dovuti in
dell’uniemens e di conseguenza dei versamenti INPS in delega F24. Per gli utenti
che avessero elaborato le buste paga con le vecchie qualifiche contenenti l’aliquota
totale INPS del 2013, ricordiamo la presenza, nei lavori di servizio, del lavoro di
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“Ricostruzione percentuale totale INPS – Busta paga”.
Dopo aver eseguito il lavoro di aggiornamento qualifiche, eseguendo detta
ricostruzione, la procedura riporterà all’interno delle buste già elaborate l’aliquota
totale INPS del 2014, senza, ovviamente, intaccare alcunché in busta paga.
Solo successivamente sarà possibile eseguire il calcolo dell’uniemens e delega F24.
*******************************************************************
ASpI Trasformazione
rapporti di
lavoro a tempo
determinato
E’ stato modificato il criterio di calcolo del contributo addizionale ASpI rimborsato
in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato/termine in
contratto a tempo indeterminato.
Stabilizzazione senza interruzione del rapporto di lavoro
In pratica, se la trasformazione avviene senza interruzione del rapporto di lavoro, il
rimborso del contributo addizionale ASpI sarà eseguito per intero decade, quindi, il
vincolo delle sei mensilità.
Facciamo di seguito un esempio per un dipendente assunto a tempo determinato a
gennaio 2013 e stabilizzato a tempo indeterminato a febbraio 2014:
Mese/Anno
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Totale
Importo
17.54
16.88
16.88
16.88
17.33
18
17.33
17.33
17.33
17.33
18
18
17.74
226.57
In assenza di interruzione del rapporto di lavoro, il contributo addizionale ASpI
sarà interamente rimborsato.
Stabilizzazione con interruzione del rapporto di lavoro
Di contro, nei casi di trasformazione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla
cessazione del precedente rapporto a tempo determinato/termine resta in essere la
riduzione corrispondente al numero di mesi che intercorrono tra la cessazione e la
riassunzione a tempo indeterminato.
Facciamo di seguito un esempio per un dipendente assunto a tempo determinato a
gennaio 2013, licenziato a gennaio 2014 e stabilizzato a tempo indeterminato ad
aprile 2014.
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In presenza di una interruzione del rapporto di lavoro (mesi di febbraio e marzo), il
contributo addizionale ASpI sarà rimborsato nella seguente misura:
Mese/Anno
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Totale
Importo
17.54
16.88
16.88
16.88
17.33
18
17.33
17.33
17.33
17.33
18
18
17.74
226.57
Ultime sei mensilità (da agosto a gennaio) = 105.73
105.73 / 6 x 4 = 70.49 Importo da rimborsare
Integrazione
per contratto
di solidarietà
In questo contesto, la circolare INPS n. 15 chiarisce il metodo di esposizione in
uniemens dell’integrazione salariale in presenza di contratti di solidarietà.
In pratica, viene utilizzo il codice G706 per l’esposizione del 10% relativo alla
maggiorazione di integrazione salariale e il codice G603 per l’indicazione del 60%
nettizzato della quota a carico degli apprendisti.
Quanto sopra chiarisce anche il calcolo della percentuale di integrazione salariale
da utilizzare in busta paga, che di conseguenza risulta così determinata:
“% integrazione salariale lorda” tabella contratti solidarietà 70
“Di cui % maggiorazione” tabella contratti solidarietà 10
“% a carico apprendisti” 5,84
70 – 10 = 60
60 x 5,84% = 3,504
60 – 3,504 = 56,496
56,496 + 10 = 66,496%
In busta paga, dal presente aggiornamento, come % di integrazione salariale sarà
utilizzato il 66,496%.
Per poter gestire tale calcolo, all’interno della tabella contratti di solidarietà, è stato
inserito il campo “Di cui % maggiorazione”, che identifica, appunto, la % di
maggiorazione rispetto al 60%. Detta percentuale è un “di cui” di quanto indicato
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in corrispondenza del campo “% integrazione salariale lorda”.
Il calcolo in uniemens seguirà il criterio utilizzato in busta paga, mentre
l’esposizione, per il 2014, del 10% di integrazione salariale con codice G706 era
già stata rilasciata con precedenti aggiornamenti.
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Tabella tariffe domestici 2014
Con lo scorso aggiornamento è stata inserita la tabella in oggetto, contenente, tuttavia, un valore
non corretto, dovuto ad un’errata digitazione, in corrispondenza del campo “Rapporto di lavoro di
durata non inferiore alle 25 ore settimanali – Totale contrib. orario”.
Di conseguenza, con il presente aggiornamento, la tabella è stata reinserita.
Attenzione!!
Ricordiamo nuovamente che gli importi indicati, ad oggi, risultano ufficiosi, visto che l’INPS non
ha ancora diramato la relativa circolare.
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MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Revisione 01.22.21 UPD. 03.2014
Novità contribuzione 2014
Circolare INPS n.15 del 29/01/2014
Integrazione
per
contratto
di solidarietà
Detta circolare chiarisce il metodo di esposizione in uniemens dell’integrazione
salariale in presenza di contratti di solidarietà.
In pratica, viene utilizzo il codice G706 per l’esposizione del 10% relativo alla
maggiorazione di integrazione salariale e il codice G603 per l’indicazione del
60% nettizzato della quota a carico degli apprendisti.
L’importo indicato in corrispondenza del codice G603 sarà così determinato:
“% integrazione salariale lorda” tabella contratti solidarietà 70
“Di cui % maggiorazione” tabella contratti solidarietà 10
“% a carico apprendisti” 5,84
70 – 10 = 60
60 x 5,84% = 3,504
60 – 3,504 = 56,496 dell’importo risultante dal prodotto tra le ore di
integrazione e l’importo unitario della causale.
L’importo indicato in corrispondenza del codice G706 sarà esclusivamente il
10% dell’importo risultante dal prodotto tra le ore di integrazione e l’importo
unitario della causale.
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