Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD .............................................................................2 GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione 01.31.21 UPD. 03.2014 .............................................4 Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ..............................................................................................4 Novità contribuzione 2014.......................................................................................................................6 Tabella tariffe domestici 2014 ...............................................................................................................12 MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Revisione 01.22.21 UPD. 03.2014 ................................13 Novità contribuzione 2014.....................................................................................................................13 Pagina 1 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Versione corrente Versione minima Gestione del personale Gestione presenze Mensilizzazione telematica 01.31.21 01.31.21 01.22.21 01.31.20 01.31.20 01.22.20 Il Codice identificativo dell’Aggiornamento è 20261403A del 04/2/2014 Pagina 2 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma AVVERTENZE a) Prima di eseguire l’aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L’assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Pagina 3 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione 01.31.21 UPD. 03.2014 Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato, dopo aver eseguito il presente aggiornamento: 1. Adeguamento archivi; 2. Aggiornamento tabelle. Adeguamento archivi A seguire le principali fasi di adeguamento: Manutenzione Motivazione Paragrafo di riferimento Tabella dati CIG/CIGS La tabella è stata adeguata riportando i minimali e i massimali validi per il 2014. Tabella dati generici Il campo “Massimale mensile ASpI” è stato adeguato con il valore valido per il 2014. Novità 2014 Il campo “% a carico apprendisti” è stato adeguato con il valore 5,84%. Il nuovo campo “Di cui % maggiorazione” è stato adeguato con il valore 10%. Tabella contratti solidarietà contribuzione Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Lavori di servizio Adeguamenti Archivi paghe Aggiornamento tabelle Con il presente aggiornamento sono previsti i seguenti aggiornamenti tabellari: Manutenzione Motivazione Paragrafo di riferimento Aggiornamento qualifiche Sono state inserite le qualifiche per le quali è stata Novità modificata, per il 2014, la % azienda. 2014 Tabella causali Sono state inserite le causali 880 e 881 relative alla contribuzione aggiuntiva azienda al fondo M. Negri. In dette causali, mancava l’importo su cui applicare la percentuale di contribuzione. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Pagina 4 di 13 contribuzione Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma Lavori di servizio Aggiornamenti Tabelle Attenzione!! E’ possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche. Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle. Pagina 5 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma Novità contribuzione 2014 A seguire le modifiche previste per il 2014 riguardanti l’aspetto contributivo di alcune categorie di lavoratori: Circolare INPS n.12 del 29/01/2014 Minimali e Massimali CIG Sono stati pubblicati i nuovi minimali e massimali per il calcolo dell’integrazione salariale per CIG/CIGS, ivi compresi quelli per intemperie stagionali. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Massimale di calcolo del contributo ASpI per fine rapporto Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.192,98 per il 2014. Implementazioni Minimali e Massimali CIG Con l’adeguamento archivi, la tabella dati CIG/CIGS è stata aggiornata riportando i valori in vigore per il 2014. Massimale di calcolo del contributo ASpI per fine rapporto Con l’adeguamento archivi, la tabella dati generici è stata aggiornata riportando, come “Massimale mensile ASpI” l’importo di 1192,98. Circolare INPS n.15 del 29/01/2014 FPLD generalità aziende L’articolo 3, c. 1, D.Lgs. 146/1997 prevede che a partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano Pagina 6 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma agricole operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’anno 2014, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,10%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. FPLD equipaggi navi da pesca L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 dispone che “Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione), l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”. Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997. Pertanto, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,80%, di cui 9,19% a carico del marittimo. Allineamento ASpI L’art. 2, c. 27, della legge 92/2012 prevede, per determinate categorie di lavoratori, un allineamento graduale all’aliquota contributiva ASpI, subordinato all’emanazione di apposito DM, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per il quadriennio 2013 - 2016 e di 0,27 punti percentuali per l’anno 2017. Analogamente, nel citato DM, potrà disporsi un graduale allineamento del contributo dello 0,30% ex art. 25, legge n. 845/78, con incrementi annuali pari allo 0,6 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017. In applicazione della disposizione di cui trattasi, con riferimento all’anno 2013, è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 71253 del 25/1/2013. Ad oggi, il previsto decreto ministeriale per l’anno in corso non è ancora stato reso noto. Nelle more della relativa definizione, le aziende interessate dal citato riallineamento, potranno versare l’aliquota ASpI nella percentuale prevista per il 2014 (0,52% + 0,12%). ASpI Trasformazione rapporti di lavoro a tempo determinato E’ stato modificando l’articolo 2, c. 30 della legge n. 92/2012, con l’articolo 1, c. 135 della legge di stabilità 2014. In pratica, a decorrere dal 2014, è stato previsto l’integrale restituzione ai datori di lavoro del contributo addizionale ASpI dell’1,4%, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine avvenute a far tempo dal 1^ gennaio Pagina 7 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma 2014. Ricordiamo che la restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché l’assunzione con contratto a tempo indeterminato intervenga entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine. In tale ultimo caso, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30 della legge di riforma del mercato del lavoro. Integrazione per contratto di solidarietà Il comma 186 dell’articolo 1, ha infatti previsto che, per il 2014, il citato trattamento di integrazione salariale per contratti dio solidarietà venga aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa. Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro opereranno come segue. Per esporre la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2014, valorizzeranno nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “G706” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio. Ai fini dell’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) si conferma la prassi in uso (codice G603). Implementazioni Aggiornamento qualifiche Nell’apposito lavoro di aggiornamento, sono state inserite le qualifiche valide per il 2014, per i seguenti settori: • OTI e OTD generalità aziende agricole; • OTI e OTD aziende coltivatrici dirette; • OTI e OTD coop. agricole e colono mezzadri; • OTI e OTD coop. agricole L. 240/84; • Industria pesca ravvicinata o locale con navi minori – Personale soggetto e non L. 413/84; • Cooperative DPR 602/70 – Settore industria (Tabelle 8.2 e 8.4) - Operai soci Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Lavori di servizio Aggiornamenti Tabelle **************************ATTENZIONE!!*************************** Ricordiamo che in busta paga è storicizzata l’aliquota totale INPS presente sulla qualifica ed è questa che la procedura utilizza per il calcolo dei contributi dovuti in dell’uniemens e di conseguenza dei versamenti INPS in delega F24. Per gli utenti che avessero elaborato le buste paga con le vecchie qualifiche contenenti l’aliquota totale INPS del 2013, ricordiamo la presenza, nei lavori di servizio, del lavoro di Pagina 8 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma “Ricostruzione percentuale totale INPS – Busta paga”. Dopo aver eseguito il lavoro di aggiornamento qualifiche, eseguendo detta ricostruzione, la procedura riporterà all’interno delle buste già elaborate l’aliquota totale INPS del 2014, senza, ovviamente, intaccare alcunché in busta paga. Solo successivamente sarà possibile eseguire il calcolo dell’uniemens e delega F24. ******************************************************************* ASpI Trasformazione rapporti di lavoro a tempo determinato E’ stato modificato il criterio di calcolo del contributo addizionale ASpI rimborsato in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato/termine in contratto a tempo indeterminato. Stabilizzazione senza interruzione del rapporto di lavoro In pratica, se la trasformazione avviene senza interruzione del rapporto di lavoro, il rimborso del contributo addizionale ASpI sarà eseguito per intero decade, quindi, il vincolo delle sei mensilità. Facciamo di seguito un esempio per un dipendente assunto a tempo determinato a gennaio 2013 e stabilizzato a tempo indeterminato a febbraio 2014: Mese/Anno Gennaio 2013 Febbraio 2013 Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 2013 Giugno 2013 Luglio 2013 Agosto 2013 Settembre 2013 Ottobre 2013 Novembre 2013 Dicembre 2013 Gennaio 2014 Totale Importo 17.54 16.88 16.88 16.88 17.33 18 17.33 17.33 17.33 17.33 18 18 17.74 226.57 In assenza di interruzione del rapporto di lavoro, il contributo addizionale ASpI sarà interamente rimborsato. Stabilizzazione con interruzione del rapporto di lavoro Di contro, nei casi di trasformazione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato/termine resta in essere la riduzione corrispondente al numero di mesi che intercorrono tra la cessazione e la riassunzione a tempo indeterminato. Facciamo di seguito un esempio per un dipendente assunto a tempo determinato a gennaio 2013, licenziato a gennaio 2014 e stabilizzato a tempo indeterminato ad aprile 2014. Pagina 9 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma In presenza di una interruzione del rapporto di lavoro (mesi di febbraio e marzo), il contributo addizionale ASpI sarà rimborsato nella seguente misura: Mese/Anno Gennaio 2013 Febbraio 2013 Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 2013 Giugno 2013 Luglio 2013 Agosto 2013 Settembre 2013 Ottobre 2013 Novembre 2013 Dicembre 2013 Gennaio 2014 Totale Importo 17.54 16.88 16.88 16.88 17.33 18 17.33 17.33 17.33 17.33 18 18 17.74 226.57 Ultime sei mensilità (da agosto a gennaio) = 105.73 105.73 / 6 x 4 = 70.49 Importo da rimborsare Integrazione per contratto di solidarietà In questo contesto, la circolare INPS n. 15 chiarisce il metodo di esposizione in uniemens dell’integrazione salariale in presenza di contratti di solidarietà. In pratica, viene utilizzo il codice G706 per l’esposizione del 10% relativo alla maggiorazione di integrazione salariale e il codice G603 per l’indicazione del 60% nettizzato della quota a carico degli apprendisti. Quanto sopra chiarisce anche il calcolo della percentuale di integrazione salariale da utilizzare in busta paga, che di conseguenza risulta così determinata: “% integrazione salariale lorda” tabella contratti solidarietà 70 “Di cui % maggiorazione” tabella contratti solidarietà 10 “% a carico apprendisti” 5,84 70 – 10 = 60 60 x 5,84% = 3,504 60 – 3,504 = 56,496 56,496 + 10 = 66,496% In busta paga, dal presente aggiornamento, come % di integrazione salariale sarà utilizzato il 66,496%. Per poter gestire tale calcolo, all’interno della tabella contratti di solidarietà, è stato inserito il campo “Di cui % maggiorazione”, che identifica, appunto, la % di maggiorazione rispetto al 60%. Detta percentuale è un “di cui” di quanto indicato Pagina 10 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma in corrispondenza del campo “% integrazione salariale lorda”. Il calcolo in uniemens seguirà il criterio utilizzato in busta paga, mentre l’esposizione, per il 2014, del 10% di integrazione salariale con codice G706 era già stata rilasciata con precedenti aggiornamenti. Pagina 11 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma Tabella tariffe domestici 2014 Con lo scorso aggiornamento è stata inserita la tabella in oggetto, contenente, tuttavia, un valore non corretto, dovuto ad un’errata digitazione, in corrispondenza del campo “Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 25 ore settimanali – Totale contrib. orario”. Di conseguenza, con il presente aggiornamento, la tabella è stata reinserita. Attenzione!! Ricordiamo nuovamente che gli importi indicati, ad oggi, risultano ufficiosi, visto che l’INPS non ha ancora diramato la relativa circolare. Pagina 12 di 13 Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Revisione 01.22.21 UPD. 03.2014 Novità contribuzione 2014 Circolare INPS n.15 del 29/01/2014 Integrazione per contratto di solidarietà Detta circolare chiarisce il metodo di esposizione in uniemens dell’integrazione salariale in presenza di contratti di solidarietà. In pratica, viene utilizzo il codice G706 per l’esposizione del 10% relativo alla maggiorazione di integrazione salariale e il codice G603 per l’indicazione del 60% nettizzato della quota a carico degli apprendisti. L’importo indicato in corrispondenza del codice G603 sarà così determinato: “% integrazione salariale lorda” tabella contratti solidarietà 70 “Di cui % maggiorazione” tabella contratti solidarietà 10 “% a carico apprendisti” 5,84 70 – 10 = 60 60 x 5,84% = 3,504 60 – 3,504 = 56,496 dell’importo risultante dal prodotto tra le ore di integrazione e l’importo unitario della causale. L’importo indicato in corrispondenza del codice G706 sarà esclusivamente il 10% dell’importo risultante dal prodotto tra le ore di integrazione e l’importo unitario della causale. Pagina 13 di 13
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