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1615 2014 Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Integrazione. Specificazioni delle Linee guida approvate con D.g.r. 1293/2014. DELIBERAZIONE19/12/2014 Data di pubblicazione su web 29/12/2014 Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti -­‐ Settore Responsabile del Procedimento: Baroni Andrea Paita Raffaella Smaltimento rifiuti RICHIAMATI: il d.lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale”; il d.lgs. 36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, con il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 1999/31 in materia di discariche di rifiuti; la Circolare del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -­‐0014963 del 30.6.2009; il d.m. 27.9.2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, di attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE” e ss.mm.ii.; la l.r. 18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, ed in particolare l’art.23 che assegna alla competenza della Regione l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l’attività di controllo; la D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007 ad oggetto “Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003”; la Circolare del Ministro dell’Ambiente prot. n. 0042442 /GAB del 6.8. 2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -­‐0014963 del 30.6.2009”; la D.G.R. n. 1293 del 21.10.2014 ad oggetto: “Integrazioni Linee guida Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003”; CONSIDERATO CHE: con la Dgr 1293/2014 sono stati individuati le caratteristiche e gli outputs dei processi di trattamento cui devono essere sottoposti i rifiuti, al fine di consentirne l’abbancamento in discarica in conformità ai criteri di cui al D. Lgs.36/2003 e della richiamata Circolare Ministeriale agosto 2013, nell’ottica del mantenimento dell’autosufficienza regionale del fabbisogno di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo transitorio definito dal Piano regionale fino alla realizzazione degli impianti di trattamento pianificati; in particolare la Dgr prevede che: i sistemi di trattamento, in origine previsti dalla D.G.R.1361/2007 tabella 1, ai punti A1 e A2 siano integrati con le seguenti fasi: selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato (principalmente plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici) e di eventuali rifiuti pericolosi. separazione della frazione umida da quella secca e suo trattamento tramite sistemi di stabilizzazione che devono prevedere almeno una fase di biossidazione accelerata in ambiente confinato e la restante maturazione del rifiuto in ambiente almeno protetto dagli agenti atmosferici, con gestione puntuale degli impatti derivanti che non devono gravare sul corpo di discarica; il rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento sia classificato con i seguenti codici CER: 19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09 e 19.12.10 – frazioni valorizzabili da inviare a impianti di recupero 19.12.06* e 19.12.11* – rifiuti prodotti dall’intercettazione dei rifiuti pericolosi 19.12.12 – scarto non più valorizzabile destinato allo smaltimento in discarica o a ulteriore trattamento 19.05.03 – frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento aerobico) 19.05.01 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata (se derivante da trattamento aerobico) 19.06.04 -­‐ frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento anaerobico); I rifiuti derivanti dai sistemi di trattamento ai fini del conferimento in discarica debbano rispettare i criteri di ammissibilità previsti dal DM 27/09/2010, ed in particolare dall’art. 6 commi 3 e 5, ed avere i seguenti requisiti: la frazione secca, sovvallo, dovrà presentare un contenuto massimo di frazione biodegradabile del 15%. Le tempistiche per il raggiungimento di tale obiettivo, in funzione della composizione merceologica del rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento, dell’efficienza dell’impianto di selezione secco/umido e delle caratteristiche tecnico gestionali della discarica di destino, sono contemplate nel provvedimento autorizzativo. In ragione della percentuale di frazione biodegradabile presente nel sovvallo, in fase di autorizzazione, potrà essere necessaria un’ulteriore fase di trattamento. la frazione umida stabilizzata dovrà presentare un IRD < 1.000 mg O2/kg SV*h. PRESO ATTO CHE: in fase di prima attuazione delle disposizioni della Dgr 1293/2014, avvenuta in sede di valutazione, in Conferenza provinciale, degli interventi di pretrattamento presentati dai gestori delle discariche ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente, è emersa le opportunità di fornire una specificazione, a titolo di indirizzo per i successivi provvedimenti autorizzativi, circa le tempistiche previste per il raggiungimento del 15% di frazione biodegradabile nel sovvallo: analogamente, la nota di Anci prot n.932 del 1.12.2014 richiede tale specificazione; in data 20.11.2014 è pervenuto alla Regione il documento Arpal UO 0028840, recante indicazioni interne per l’applicazione della Dgr 1293/2014 nel quale, confermando l’apporto già fornito in sede di definizione della deliberazione in oggetto, si afferma che : “In linea generale la verifica della percentuale di organico nel sovvallo (fissato al 15% dalla Regione) e la verifica delI’ IRS permettono di verificare in primis l’efficienza di separazione dell’impianto di trattamento. Il parametro IRD è utilizzato per la valutazione dell’avvenuta stabilizzazione dei rifiuti sottoposti a trattamento biologico. In particolare il limite di 1000 mgO2/kg SV *h è stato individuato in uno studio Apat con alcune Arpa ed il CIC (Comitato italiano compostatori), le cui conclusioni indicano che “ ad un indice di respirazione dell’ordine di 1000-­‐1300 mgO2/kg SV *h corrisponde un materiale al limite della fase di maturazione, mentre ad un indice di 500-­‐700 mgO2/kg SV *h corrisponde una classe tipica di un materiale stabile. Il valore di 1000 veniva individuato come quello tecnicamente alla portata degli impianti ed in grado di garantire un buon livello di stabilizzazione della frazione organica”; conseguentemente, l’indicazione interna di Arpal è di prevedere una verifica che l’indice IRD misurato sul sovvallo dall’impianto di trattamento, risulti inferiore a 1000 mgO2/kg SV, quale elemento di valutazione dell’efficienza dell’impianto stesso; TENUTO CONTO, in particolare in merito all’ aspetto relativo alla presenza di frazione biodegradabile nel sovvallo, che allo stato attuale, non si dispone di dati esperienziali basati sulla realtà ligure circa la possibile composizione del rifiuto derivante da una operazione di separazione fra la componente secca e quella umida; RITENUTO pertanto opportuno ampliare la gamma delle modalità previste dalla Dgr 1293/2014 al fine della verifica circa la presenza del rifiuto destinato all’abbancamento in discarica della frazione biodegradabile, demandandone la puntuale applicazione ai singoli provvedimenti autorizzativi ; RITENUTO CHE: L’aspetto circa le tempistiche previste per il raggiungimento di frazione biodegradabile del 15% nel sovvallo, risultando strettamente connesso alla attivazione ed ai risultati di raccolta differenziata soprattutto della frazione organica, relativi ai territori da cui provengono i rifiuti destinati a smaltimento in discarica, possa essere affrontato nel contesto del documento di pianificazione regionale indicando, nel contesto delle disposizioni inerenti la fase transitoria del Piano, traguardi intermedi graduati in relazione al livello di sviluppo atteso dalle azioni organizzative in corso, fino all’anno 2016; Con riferimento a tale periodo, ai fini della dimostrazione circa la presenza di rifiuto biodegradabile nel sovvallo, possa essere adottata, in funzione integrativa, secondo modalità definite nei singoli provvedimenti autorizzativi, la verifica dell’indice IRD inferiore a 1000 mgO2/kg SV; RITENUTO pertanto di approvare le conseguenti specificazioni al contenuto della Dgr n.1293/2014; DATO ATTO che il presente atto è stato sottoposto alla verifica preventiva di legittimità da parte del funzionario competente SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle acque e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con gli enti locali DELIBERA di approvare, a titolo di specificazione del contenuto della Dgr n.1293/2014 quanto segue: le tempistiche previste per il raggiungimento di frazione biodegradabile del 15% nel sovvallo, risultando strettamente connesso alla attivazione ed ai risultati di raccolta differenziata soprattutto della frazione organica, relativi ai territori da cui provengono i rifiuti destinati a smaltimento in discarica, vengono definite nel contesto del documento di pianificazione regionale settoriale, indicando, nel contesto delle disposizioni inerenti la fase transitoria del Piano, traguardi intermedi graduati in relazione al livello di sviluppo atteso dalle azioni organizzative in corso fino all’anno 2016 ; con riferimento a tale periodo, ai fini della dimostrazione circa la presenza di rifiuto biodegradabile nel sovvallo, possa essere adottata, in funzione integrativa, secondo modalità definite nei singoli provvedimenti autorizzativi, la verifica dell’indice IRD inferiore a 1000 mgO2/kg SV. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.