Nunchaku

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Divisione principale Servizi
Divisione Documenti d’identità e compiti speciali
Nunchaku
Definizione:
è considerato un’arma ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d
LArm
(dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e
fionde).
Sono pertanto applicabili i divieti di cui all’articolo 5 capoverso 1
lettera d LArm.
Acquisizione:
mediante autorizzazione cantonale eccezionale, art. 28b LArm.
Vendita a
titolo professionale:
da parte di commercianti titolari di una patente di commercio di
armi per armi bianche oppure per armi da fuoco.
Importazione
da parte di privati:
mediante autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero
(autorizzazione eccezionale) rilasciata dall’Ufficio centrale Armi.
Importazione a
titolo professionale:
mediante autorizzazione specifica (autorizzazione eccezionale)
rilasciata dall’Ufficio centrale Armi.
Esportazione da
parte di privati:
mediante autorizzazione d’esportazione rilasciata dalla SECO.
Esportazione a
titolo professionale:
mediante autorizzazione d’esportazione rilasciata dalla SECO.
Carta europea
d’arma da fuoco:
non può esservi iscritto poiché non è considerato un’arma da fuoco.
Porto d’armi:
soltanto con il corrispondente permesso di porto di armi rilasciato
dalle autorità cantonali.
Osservazioni:
nessuna
Ufficio centrale Armi, 08.07.2014