Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione principale Servizi Divisione Documenti d’identità e compiti speciali Nunchaku Definizione: è considerato un’arma ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm (dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde). Sono pertanto applicabili i divieti di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera d LArm. Acquisizione: mediante autorizzazione cantonale eccezionale, art. 28b LArm. Vendita a titolo professionale: da parte di commercianti titolari di una patente di commercio di armi per armi bianche oppure per armi da fuoco. Importazione da parte di privati: mediante autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero (autorizzazione eccezionale) rilasciata dall’Ufficio centrale Armi. Importazione a titolo professionale: mediante autorizzazione specifica (autorizzazione eccezionale) rilasciata dall’Ufficio centrale Armi. Esportazione da parte di privati: mediante autorizzazione d’esportazione rilasciata dalla SECO. Esportazione a titolo professionale: mediante autorizzazione d’esportazione rilasciata dalla SECO. Carta europea d’arma da fuoco: non può esservi iscritto poiché non è considerato un’arma da fuoco. Porto d’armi: soltanto con il corrispondente permesso di porto di armi rilasciato dalle autorità cantonali. Osservazioni: nessuna Ufficio centrale Armi, 08.07.2014
© Copyright 2024 ExpyDoc