Test di convenienza dopo i rincari per i dividendi La scelta per il regime di trasparenza ex articolo 116 del Testo unico deve essere valutata comparando il sistema di tassazione ordinario del reddito prodotto dalla Srl con quello del regime di imputazione, dove il reddito è complessivamente attribuito e tassato dal socio con la propria aliquota marginale Irpef, indipendentemente dall’effettiva percezione dello stesso. Occorre quindi considerare che la tassazione nella trasparenza fiscale è definitiva. Il regime ordinario Il reddito prodotto da una Srl, prima di essere effettivamente incassato dal socio persona fisica, sconta fisiologicamente due prelievi: in prima battuta la società paga il 27,5% di Ires sul reddito tassabile che è per definizione diverso (anche per effetto delle variazioni fiscali) dall’utile netto civilisticamente distribuibile; la successiva distribuzione dei dividendi è soggetta a una tassazione a valle in misura diversa a seconda se la partecipazione del socio percettore è qualificata o meno. Se è qualificata i dividendi concorrono a formare l’ordinaria base imponibile Irpef nella misura del 49,72%, mentre i dividendi riscossi da soci non qualificati scontano un prelievo che dal 1° luglio scorso è salito dal 20 al 26 per cento. In linea di principio, quindi, le Srl partecipate da soci che detengono quote non qualificate inferiori al 20%, avranno più convenienza a valutare l’opzione ex articolo 116 dato che, per quanto sia irrazionale, in questo caso scontano una tassazione complessiva maggiore rispetto a quella che è propria dei dividendi “qualificati”. La convenienza Nella convenienza della scelta per la tassazione per trasparenza, quindi, l’individuazione dell’aliquota marginale Irpef applicabile dai soci gioca un ruolo determinante. Più alto è il reddito imponibile nel quadro RN e quindi l’aliquota marginale applicabile dal socio, minore sarà la convenienza all’esercizio dell’opzione. Occorre considerare che la scelta va anche rapportata all’ammontare e al grado di distribuibilità dell’utile civilistico da parte della partecipata. La convenienza dell’opzione, infatti, va apprezzata considerando la differenza esistente tra il reddito imponibile e l’utile civilistico disponibile per la distribuzione e tenendo inoltre presenti i limiti legali (legge o statuto) o fattuali (politica della società) posti per la distribuzione dei dividendi. Infatti, nel regime di trasparenza la tassazione sul socio persona fisica del reddito d’impresa prodotto dalla società partecipata prescinde dall’effettiva percezione del dividendo. Ulteriori considerazioni in merito alla convenienza possono essere rinvenute nella possibilità di compensare le perdite (della partecipata o del socio) e di trasferire eventuali crediti e/o agevolazioni di natura tributaria dalla partecipata ai soci. È bene ricordare che per il socio l’opzione per la trasparenza comporta l’effetto di cambiare il metodo di determinazione del costo fiscale della sua partecipazione. Tutto questo nell’attesa di conoscere se e quando sarà attuata la legge delega di riforma fiscale per la parte che prevede l’introduzione della nuova Iri, l’imposta sul reddito d’impresa: se così fosse, con l’introduzione della tassazione proporzionale del 27,5% per tutte le imprese di persone o di capitali, il regime della “trasparenza” fiscale potrebbe essere travolto e con esso anche gli effetti delle scelte a suo tempo effettuate.
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