PART 1 - Europa

COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 20.10.2014
C(2014) 7558 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE
del 20.10.2014
che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici
e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO
La progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell’UE costituisce un
obiettivo fondamentale del nuovo “regolamento di base” della politica comune della pesca
(PCP)1 (la nuova PCP). I rigetti comportano uno spreco considerevole di risorse e incidono
negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse e sulla redditività economica della
pesca. A decorrere dal 1º gennaio 2015 saranno assoggettate all’obbligo di sbarco nelle acque
dell’Unione la pesca di piccoli e grandi pelagici, la pesca a fini industriali e tutte le principali
attività
di
pesca
nel
Mar
Baltico.
La riforma introduce inoltre una maggiore regionalizzazione, volta da un lato ad abbandonare
la microgestione a livello dell’Unione e dall’altro a garantire che le norme tengano conto delle
specificità di ogni zona marina e attività di pesca.
La nuova PCP prevede altresì una serie di disposizioni intese a facilitare l’attuazione
dell’obbligo di sbarco. Oltre ad alcune disposizioni generali in materia di flessibilità che
possono essere applicate dagli Stati membri nell’ambito della gestione dei contingenti, la
nuova PCP prevede anche meccanismi specifici in materia di flessibilità che devono essere
attuati mediante piani pluriennali o, in loro assenza, nel quadro dei cosiddetti piani in materia
di rigetti. Tali piani, considerati come una misura temporanea di una durata massima di tre
anni, sono elaborati sotto forma di raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati
membri della stessa regione o dello stesso bacino marittimo.
Il presente atto delegato concerne le specie soggette a limiti di cattura pescate nell’ambito
della pesca di piccoli pelagici e della pesca a fini industriali nel Mare del Nord, nello
Skagerrak e nel Kattegat, alle quali si applica l’obbligo di sbarco a decorrere
dal 1º gennaio 2015 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1380/2013. In conformità dell’articolo 15, paragrafo 5, del suddetto regolamento, un piano
sui rigetti può contenere i seguenti elementi:
•
disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l’obbligo
di sbarco;
•
l’indicazione delle esenzioni dall’obbligo di sbarco per attività di pesca o specie che
soddisfano determinati criteri relativi all’alto tasso di sopravvivenza;
•
disposizioni per le esenzioni “de minimis”;
•
disposizioni sulla documentazione delle catture;
•
la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.
Conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’atto delegato proposto si
basa sulla raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati
membri interessati (vale a dire Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia e
Regno Unito) che hanno un interesse diretto per la gestione delle attività di pesca in questa
regione.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO
Ai fini dell’attuazione dell’approccio regionalizzato, gli Stati membri del Mare del Nord
hanno deciso, per consenso, che la presidenza del gruppo, tenuta dalla Germania, presentasse
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GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
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una raccomandazione comune alla Commissione. Il 30 giugno 2014 i servizi della
Commissione hanno ricevuto la raccomandazione comune sulla pesca a fini industriali e il 4
luglio 2014 la raccomandazione comune sulla pesca di piccoli pelagici, alla quale sono stati
aggiunti ulteriori tre elementi il 29 agosto 2014. Ai fini dell’atto delegato, la raccomandazione
comune conteneva i seguenti elementi:
•
una descrizione delle attività di pesca previste dal piano in materia di rigetti;
•
un’esenzione fondata su un elevato tasso di sopravvivenza dello sgombro nella pesca
con ciancioli nelle sottozone IV e IIIa;
•
un’esenzione fondata su un elevato tasso di sopravvivenza dell’aringa del Mare del
Nord che si riproduce in autunno nella pesca con ciancioli nelle sottozone IV e nelle
divisioni IIIa e VIId;
•
un’esenzione “de minimis” per lo sgombro, il suro, l’aringa e il merlano catturati da
pescherecci da traino pelagici di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri con attrezzi
tipo OTM che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell’aringa nelle zone
CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord;
•
disposizioni sulla documentazione delle catture.
Conformemente alla procedura descritta all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la
raccomandazione comune è il risultato delle discussioni tra gli Stati membri del Mare del
Nord che hanno un interesse di gestione diretto. Ai fini della raccomandazione comune, gli
Stati membri hanno creato un gruppo ad alto livello nell’ambito del cosiddetto gruppo
Scheveningen degli Stati membri che si affacciano sul Mare del Nord.
Durante i lavori sulla raccomandazione comune, il gruppo ad alto livello ha consultato il
Consiglio consultivo per gli stock pelagici e il Consiglio consultivo per il Mare del Nord e, in
una riunione tecnica tenutasi a Copenaghen il 9 maggio 2014, sono stati discussi con entrambi
i consigli consultivi gli elementi del futuro piano in materia di rigetti riguardante la pesca a
fini industriali. Il progetto aggiornato di raccomandazione comune è stato inviato
il 4 giugno 2014 a entrambi i consigli affinché esprimessero le loro osservazioni. Solo il
Consiglio consultivo per il Mare del Nord ha presentato osservazioni, concordando su tutti i
principali elementi della raccomandazione comune. Nel gennaio 2014 il presidente del gruppo
ad alto livello ha inviato una lettera a entrambi i consigli sollecitando raccomandazioni
specifiche in merito ai principali elementi del futuro piano in materia di rigetti per la pesca di
piccoli pelagici. Entrambi i consigli hanno reagito con dichiarazioni e presentazioni esaustive
in occasione delle riunioni del gruppo ad alto livello svoltesi a Berlino il 18 marzo
e l’8 maggio 2014.
Solo il Consiglio consultivo per gli stock pelagici è stato in grado di adottare raccomandazioni
concordate, che il gruppo ad alto livello ha esaminato in modo approfondito. Riguardo alle
proposte sulle esenzioni “de minimis”, il gruppo non ha potuto accogliere l’impostazione
proposta, ritenendo che non fosse sufficientemente comprovata da dati pertinenti. Il Consiglio
consultivo per gli stock pelagici ha proposto ulteriori misure (flessibilità interspecie, misure di
attuazione, casi di “forza maggiore” e misure tecniche), che sono state però considerate
estranee alla portata della raccomandazione comune e dei piani in materia di rigetti di cui
all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento sulla PCP.
Il gruppo ad alto livello ha inoltre preso atto del parere del Comitato scientifico, tecnico ed
economico per la pesca (CSTEP), il quale ha fornito orientamenti agli Stati membri su tutti gli
elementi dei piani sui rigetti in occasione di riunioni apposite dei gruppi di lavoro di esperti
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(EWG 13-232, EWG 13-173 e EWG 14-064), svoltesi a settembre 2013, a dicembre 2013 e a
febbraio 2014. Esperti e osservatori dei consigli consultivi e degli Stati membri hanno
partecipato a tali riunioni. Il gruppo ad alto livello ha inoltre attinto al parere espresso dal
seminario del CIEM sui metodi di stima della sopravvivenza dei rigetti5, che si è svolto a
febbraio 2014.
Gli elementi principali delle raccomandazioni comuni finali presentate alla Commissione
riguardo alla definizione delle attività di pesca interessate e alle esenzioni “de minimis” sono
stati valutati dallo CSTEP nella sua riunione plenaria del 7-14 luglio 20146.
Sugli elementi specifici, il comitato ha concluso che, in generale, la maggior parte degli
obblighi in materia di informazione proposti dal gruppo di lavoro EWG 14-01 era contenuta
nella raccomandazione comune.
Quanto all’esenzione per la pesca con ciancioli sulla base dell’alto tasso di sopravvivenza, lo
CSTEP ha concluso che, supponendo che i risultati degli studi sulla sopravvivenza siano
rappresentativi dei tassi di sopravvivenza nelle operazioni di pesca commerciale, la
proporzione di pesci rilasciati in grado di sopravvivere sarebbe probabilmente superiore
al 70%. Il comitato ha tuttavia fatto presente che bisognerebbe effettuare ulteriori studi per
confermare che le condizioni sperimentali sono rappresentative delle operazioni di pesca
commerciale.
La proposta di esenzione “de minimis” per lo sgombro, il suro, l’aringa e il merlano nella
pesca con reti da traino pelagiche praticata da navi di lunghezza fino a 25 metri nelle zone
CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord è dettata dalla difficoltà di
aumentare la selettività e dai costi sproporzionati del trattamento e dello stivaggio. Secondo lo
CSTEP, le navi che utilizzano sia reti a strascico che reti da traino pelagiche nell’ambito della
stessa bordata di pesca potrebbero essere considerate attive sia nella pesca delle specie
pelagiche che in quella delle specie demersali, per la quale l’obbligo di sbarco si applicherà
solo a decorrere dal 1º gennaio 2016. La raccomandazione precisa che questo segmento di
flotta dovrebbe essere considerato di tipo pelagico.
La raccomandazione comune fa inoltre riferimento alla necessità di esentare determinate
catture in ragione della legislazione relativa ai prodotti della pesca non idonei al consumo
umano e animale, vale a dire il regolamento (CE) n. 853/2004 e il regolamento (CE)
n. 1881/2006. Tuttavia, ai fini delle raccomandazioni comuni nel quadro della politica comune
della pesca, tale esenzione non rientra nel campo di applicazione dei piani in materia di rigetti di
cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e quindi non è stata inclusa
nel presente regolamento.
Inoltre, il gruppo ad alto livello ha consultato gli Stati membri delle acque nordoccidentali al
fine di elaborare un approccio coerente per l’insieme del Mare del Nord e delle acque
nordoccidentali.
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http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/610582/2013-11_STECF+13-23++Landing+obligation+in+EU+Fisheries-part1_JRC86112.pdf
http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/633247/2014-02_STECF+1401++Landing+obligations+in+EU+fisheries+-p2_JRC88869.pdf
http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/675595/2014-04_STECF+14-06++Landing+obligations+in+EU+fisheries_p3_JRC89785.pdf
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http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2014/
WKMEDS/WKMEDS%20Report%202014.pdf
http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+1402_Final+Report_JRCxxx.pdf
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Sulla base della valutazione realizzata dallo CSTEP e dalla Commissione ed essendo stati
precisati alcuni punti della raccomandazione comune, la Commissione ritiene che la
raccomandazione presentata sia conforme all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 1380/2013, come precedentemente indicato.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO
Sintesi delle misure proposte
Il principale intervento giuridico consiste nell’adottare misure che agevolino l’attuazione
dell’obbligo di sbarco.
Il regolamento definisce le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche,
ossia le esenzioni basate sull’alto tasso di sopravvivenza e l’esenzione “de minimis”.
Base giuridica
Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
Principio di sussidiarietà
La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea.
Principio di proporzionalità
La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione
dall’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non va al di là di quanto è
necessario per conseguire l’obiettivo di tale disposizione.
Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione.
Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato
conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Gli Stati
membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una raccomandazione
comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente
proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti
pertinenti di cui all’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE
del 20.10.2014
che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici
e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE)
n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del
Consiglio7, in particolare l’articolo 15, paragrafo 6, e l’articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
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(1)
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in
tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco
delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2)
L’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla
Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato,
per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni
elaborate dagli Stati membri con i pertinenti consigli consultivi.
(3)
Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno un
interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Tali Stati membri hanno
presentato alla Commissione raccomandazioni comuni, previa consultazione del
Consiglio consultivo per gli stock pelagici e del Consiglio consultivo per il Mare del
Nord. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure
incluse nella raccomandazione comune sono conformi all’articolo 15, paragrafo 6, del
regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all’articolo 18, paragrafo 3, del
medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.
(4)
Per il Mare del Nord, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere
dal 1º gennaio 2015 a tutte le navi impegnate in attività di piccola pesca pelagica e di
pesca a fini industriali in relazione alle specie catturate nelle suddette attività di pesca
che sono soggette a limiti di cattura.
(5)
In conformità della raccomandazione comune, a decorrere dal 1º gennaio 2015 il piano
in materia di rigetti dovrebbe applicarsi ad alcune attività di pesca dello sgombro,
dell’aringa, del suro, del melù, dell’argentina e dello spratto nonché alla pesca a fini
industriali della busbana norvegese, dello spratto e del cicerello praticate nel Mare del
Nord.
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(6)
La raccomandazione comune prevede un’esenzione dall’obbligo di sbarco per sgombri
e aringhe catturati con ciancioli, a determinate condizioni basate su prove scientifiche
relative ad alti tassi di sopravvivenza, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali prove sono state fornite dal gruppo
Scheveningen nella raccomandazione comune, che si richiama a una serie di studi
scientifici riguardanti la sopravvivenza dei pesci rilasciati in mare nella pesca con
ciancioli. Secondo gli studi, i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di
permanenza e dalla densità dei pesci all’interno della rete, che sono generalmente
limitati in questo tipo di pesca. Dopo aver esaminato tali informazioni nell’ambito
della plenaria dello CSTEP 14-02, il comitato ha concluso che, ipotizzando che i
risultati degli studi sulla sopravvivenza siano rappresentativi dei tassi di sopravvivenza
nel quadro delle operazioni di pesca commerciale, la percentuale di sgombri rilasciati
in grado di sopravvivere sarebbe probabilmente del 70% circa e comporterebbe densità
molto inferiori a quelle in cui si osserva un aumento della mortalità delle aringhe.
L’articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 850/19988 prevede il divieto di
rilasciare sgombri o aringhe prima che la rete sia completamente salpata a bordo del
peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti. L’esenzione in base
alla capacità di sopravvivenza non incide sul divieto in vigore, in quanto i pesci sono
rilasciati in una fase dell’operazione di pesca in cui hanno un elevato tasso di
sopravvivenza dopo il rilascio. È opportuno quindi inserire tale esenzione nel presente
regolamento.
(7)
La raccomandazione comune prevede anche un’esenzione “de minimis” dall’obbligo
di sbarco per evitare che la gestione delle catture indesiderate dia luogo a costi
sproporzionati, ad esempio per lo stivaggio, il trattamento e la ghiacciatura, e per tener
conto della difficoltà di aumentare la selettività della pesca pelagica di sgombro, suro e
aringa nelle zone CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord. Tale
esenzione, fondata su prove scientifiche fornite dagli Stati membri coinvolti nella
raccomandazione comune, è stata esaminata dal Comitato scientifico, tecnico ed
economico per la pesca (CSTEP) il quale ha concluso che la raccomandazione comune
contiene fondate argomentazioni a sostegno di un’esenzione “de minimis” per motivi
legati ai costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate. Alla luce di quanto
precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire
l’esenzione “de minimis” in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni
comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell’articolo 15,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. È opportuno quindi
inserire tale esenzione nel presente regolamento.
(8)
Al fine di garantire un adeguato controllo, è opportuno introdurre specifici requisiti in
materia di documentazione delle catture oggetto delle esenzioni contemplate dal
presente regolamento.
(9)
Poiché le misure previste dal presente regolamento incidono direttamente sulle attività
economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulla sua
programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore
immediatamente dopo la sua pubblicazione.
(10)
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2015 al fine di
rispettare il calendario definito all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1380/2013. In conformità dell’articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è
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GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
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opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre
anni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l’attuazione dell’obbligo di
sbarco previsto all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 a decorrere
dal 1º gennaio 2015 nel Mare del Nord, quale definito all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del
medesimo regolamento, per le attività di pesca elencate nell’allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1.
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo
di sbarco non si applica alle catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
•
le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del
cianciolo (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito “il punto di recupero”),
•
il cianciolo è dotato di una boa visibile che indichi chiaramente il limite
corrispondente al punto di recupero,
•
il peschereccio e il cianciolo sono dotati di un sistema elettronico di
registrazione e di documentazione che indichi il momento, il luogo e il grado di
chiusura del cianciolo per tutte le operazioni di pesca.
2.
Il punto di recupero corrisponde a una chiusura dell’80% del cianciolo nella pesca
dello sgombro e del 90% nella pesca dell’aringa.
3.
Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di
recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80%.
4.
È vietato rilasciare le catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di
recupero.
5.
Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di
stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.
Articolo 3
Esenzione “de minimis”
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, può essere rigettato
fino a un massimo del 3% nel 2015 e del 2% nel 2016 del totale annuo delle catture di
sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici con pescherecci da traino pelagici di
lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM), che praticano la
pesca dello sgombro, del suro e dell’aringa nelle zone CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo
di latitudine nord.
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Articolo 4
Documentazione delle catture effettuate nell’ambito delle esenzioni
1.
I quantitativi di pesci rilasciati nell’ambito dell’esenzione cui all’articolo 2 e i
risultati del campionamento previsto dall’articolo 2, paragrafo 5, sono registrati nel
giornale di bordo.
2.
I quantitativi di pesci rigettati nell’ambito dell’esenzione di cui all’articolo 3 sono
registrati nel giornale di bordo.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20.10.2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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