AGGIORNAMENTI IN CAMPO AERONAUTICO 2014 “STRATEVAC E MEDEVAC STATO DELL’ARTE: LEZIONI APPRESE” Roma, 27 ottobre 2014 LECTIO MAGISTRALIS TEMATICHE MEDICO-LEGALI DEL TRASPORTO SANITARIO Prof. Stefano Conti – Università di Roma “La Sapienza” Nell'affrontare le tematiche medico-legali, relative al trasporto sanitario, non si può non prendere in considerazione alcune raccomandazioni che il Ministero della Salute ha emanato al riguardo, ed in particolare la raccomandazione numero 11 del gennaio 2010. In tale raccomandazione si fa riferimento all'importanza del processo assistenziale del trasporto dei pazienti sia in ambito ospedaliero che in maggior misura in ambito extra ospedaliero, in quanto rappresenta un elemento di fondamentale importanza del processo assistenziale, al fine di attuare una efficace gestione dei pazienti trasportati in sicurezza, applicando conoscenze e valutazione dei fattori di rischio. 1 Risulta ovvio come il trasporto sanitario, sia in ambito aereo che marittimo che terrestre, possono avvenire essenzialmente o in condizioni di urgenza o in condizioni ordinarie programmabili. Il trasporto, in una condizione di urgenza, normalmente può essere classificato in un trasporto sanitario primario, o trasporto pre ospedaliero, e in un trasporto secondario, o inter ospedaliero, ovvero trasporti in continuità di soccorso da un livello assistenziale inferiore ad uno superiore. I trasporti sanitari, in condizione ordinaria programmabile, sono considerati quelli effettuati su pazienti autonomi o che necessitano di assistenza. Sussistono ulteriori tipologie di trasporto, quali ad esempio in urgenza o programmato, di tipo inter ospedaliero, trasporto neonatale, trasporto assistito materno, e così via…. Qualunque sia la tipologia di trasporto, sia urgente che programmato, comporta una serie di elementi che potenzialmente devono essere considerati fattori di rischio, e fra questi ne elenchiamo, a titolo esplicativo, alcuni: l'architettura della struttura sanitaria, intesa come allungamento dei tempi di percorso, presenza di personale sanitario non qualificato e/o inadeguato alla tipologia del trasporto, le scarse comunicazioni fra la presa in carico del paziente al momento del trasporto e la struttura di destinazione, incompletezza della documentazione trasmessa, 2 idoneità e disponibilità dei mezzi di trasporto, mancata stabilizzazione del paziente prima del trasporto, l'eventuale anche se remota avaria meccanica del mezzo, mancato coordinamento del sistema di emergenza, il tempo di trasporto ecc….. Da quanto finora esposto ne deriva che l'inosservanza della corretta valutazione del paziente e della sua stabilizzazione, la mancata applicazione delle procedure universalmente adottate e derivanti dalle conoscenze mediche ed allo stato dell'arte, la negligente e superficiale analisi dei fattori di rischio legati all'attività del trasporto, inevitabilmente potrebbero porre il trasportato in situazioni che incrementano e o aggravano ulteriormente l'emergenza in atto. Si evidenzia, quindi, la necessità di predisporre regolamenti, protocolli, linee guida cliniche e organizzative fra le varie strutture ed operatori che adempiano al trasporto sanitario. Sempre riferendoci alla raccomandazione del ministero della salute, si sottolinea come l'adozione di linee guida, regolamenti e protocolli consente all'organizzazione sanitaria di assicurare il massimo grado di appropriatezza clinica ed organizzativa degli interventi, riducendo la componente di variabilità nelle decisioni legata alla soggettività che, in taluni casi, può rappresentare un difetto nelle strategie assistenziali. 3 Solo in questo modo, con l'utilizzo costante di tali strumenti - gli utenti, possono essere informati e consapevoli dei trattamenti ricevuti, - l'organizzazione sanitaria, di ottimizzare i processi di cura e pianificazione delle diverse tipologie di intervento, - e i sanitari, di assumere decisioni cliniche appropriate e soprattutto essere tutelati sotto il profilo medico legale. E, proprio sotto il profilo medico legale, desideriamo sottolineare come proprio la predisposizione e l'adozione di linee guida e o regolamenti per il trasporto sanitario sottostanno comunque e sempre a due componenti che sono rappresentati da consenso informato e responsabilità professionale. Desidererei ricordare come la prestazione medica è l’espressione di un accordo contrattuale tra medico e paziente, oppure tra un medico ed una persona che agisce in nome e per conto del paziente. Oggetto del contratto è la prestazione d’opera intellettuale regolata, nell’ambito del diritto civile, dagli articoli 2229 e seguenti, in particolare ed in riferimento alla responsabilità professionale, in breve : art. 2229 esercizio delle professioni intellettuali art. 2230 prestazione d’opera intellettuale art. 2232 esecuzione dell’opera 4 art. 2236 responsabilità del prestatore d’opera: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Proprio in relazione ai suddetti obblighi, che derivano da questo contratto, il prestatore d'opera intellettuale, nel nostro caso il medico, si impegna a prestare la sua opera con diligenza, prudenza e perizia, ma ancor di più sulla base delle norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione sanitaria, e quindi nel più assoluto rispetto della personalità del paziente. Si sottolinea come tale accordo contrattuale si basa quindi sulla: fiduciarietà, data dalla presunzione di moralità e di competenza tecnica, la diligenza, riguardo alla natura dell'attività esercitata, la variabilità delle prestazioni, in aderenza alle diverse esigenze e o imprevisti, la tecnicità e la discrezionalità, data dalla tipologia di adozione dei mezzi e dei procedimenti tecnici che il professionista ritiene più opportuno, nonchè la segretezza. È bene sottolineare che l'obbligazione contrattuale riguarda i mezzi e non il risultato. 5 Infatti al riguardo la Suprema Corte di Cassazione si è più volte espressa, anche a camere unite, enunciando: “... Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, nella specie medico chirurgo, sono di regola obbligazioni di mezzi non di risultato; pertanto, il prestatore d'opera intellettuale non è responsabile se il risultato non viene raggiunto, ovvero non viene raggiunto nella forma prevista, e l'inadempimento si concreta nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale... La responsabilità professionale del sanitario va circoscritta ai casi nel quale egli, per negligenza o imperizia gravi, non si attenga a quei metodi di accertamento e cura divenuti di uso comune perché acquisiti alla ricerca scientifica e alla pratica, con riferimento non già all'esito finale della terapia, ma all'impiego dei mezzi per conseguire la guarigione, in quanto il rapporto giuridico che si instaura fra medico e paziente ha per oggetto una obbligazione di comportamento e non di risultato…”. Conseguentemente, per riconoscere l'esistenza di una responsabilità professionale deve sussistere un'azione o un'omissione del medico che rientri nell'ambito della colpa. A norma dell'articolo 43 del codice penale è colposo quell'evento che anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e che si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Prudenza: scientia bene agendi. 6 Essa nasce dalla cultura, dalla specifica preparazione del medico dalla sua saggezza, dalla sua esperienza. Può quindi essere intesa come una disposizione intellettuale del sanitario, attraverso la quale, nelle singole situazioni, sa scegliere ciò che è bene e adattarvi i mezzi. La prudenza allora è una virtù di metodo: essa implica non solo delle scelte corrette, ma anche la regola e i mezzi necessari per la realizzazione delle scelte stesse. Fondamentale tenere davanti al proprio operato la conoscenza dei dettami della scienza, uniformando la propria condotta e dimostrando di saper bene conoscere le conseguenze che ne possono derivare; deve quindi prevedere il prevedibile tenendo conto delle conoscenze mediche dell'epoca in cui sta operando; prevedere e prevenire quei pericoli che si possono verificare come conseguenze dell'atto medico. Perizia: non è soltanto il sapere, ma soprattutto il saper fare. Il sanitario non dovrebbe fare ciò che non ha acquisito come esperienza propria sia durante la vita universitaria, sia durante la specializzazione sia durante tutti i periodi successivi Diligenza: deriva dalla parola diligere; ovvero amare, avere caro, apprezzare, stimare, onorare. Non vi è alcun dubbio che al riguardo questa parola abbia in sé un contenuto etico e tecnico di alto livello; e solo attraverso la diligenza che l'attenzione deve rimanere in un continuo stato vigile e di all'erta sulle attività che vengono 7 effettuate sul paziente. Solo in questo modo sarà possibile evitare distrazioni, mancanze, insufficienze e superficialità che sono alla base della colpa. La giurisprudenza per riconoscere la responsabilità professionale richiede la valutazione, imperniata su un rigorismo obiettivo, per l'errore imperdonabile, inescusabile, e cioè quell'errore che consiste nella mancanza delle condizioni generali della scienza medica, nel difetto delle necessarie abilità tecniche e nella grossolana trasgressione delle norme che presiedono a tale arte. Risulta ovvio, da quanto finora esposto, dell'importanza di avere bene davanti a sé, stampati nella mente questi brevi concetti riguardanti la responsabilità professionale, soprattutto per coloro che operano nel trasporto sanitario, molto spesso in situazione operativa critica e di emergenza. Situazioni dove la gravità, la durata dell'intervento di trasporto, la condizione di urgenza o meno, la natura e il numero degli interventi espletati precedentemente, ma anche contemporaneamente, con associato anche qualifiche collaboratori a volte in numero minore di quanti e ce ne dovrebbero essere, possono porre le persone in situazioni altamente critiche, anche relativamente a una evenienza di overload, e pertanto creare i presupposti perché si possa verificare l'errore umano. La giurisprudenza valuta anche questi ultimi elementi considerando l'esistenza di gradi diversi di colpa, compresi tra 8 una “culpa lata”, costituita dalla mancanza di quel minimo di diligenza, di prudenza e di perizia che si deve pretendere da qualunque prestatore d'opera, e una “culpa levis”, in cui rientrano quegli errori in cui può incappare facilmente la media degli esercenti una determinata attività professionale. Si ricorda e si sottolinea come le scelte che il sanitario può fare sull'atto medico che va a svolgere, si risolve in colpa grave per la sua imperizia, quando il metodo e la tecnica scelti siano totalmente difformi da quelle regole che per il comune consenso delle autorità scientifiche e per la consolidata sperimentazione, si possono reputare acquisite alla scienza e alla pratica, si da costituire il necessario corredo culturale e sperimentale del professionista. Desidererei, ancora, sottolineare la necessità di aver sempre presenti la prudenza, la diligenza e la perizia. Che siano sempre presenti nelle nostre menti, ma anche nei nostri moti dell’anima; ricordate il significato della parola “diligere”? , lo voglio ancora evidenziare : amare, avere caro, apprezzare, stimare, onorare; ancor di più, per noi che svolgiamo un’attività di prevenzione, tutela e cura; e ancor maggiormente, per chi opera attivamente nel soccorso. Perché? Perché si aggiunge al diligere un altro verbo che si lega profondamente al primo: l’azione del “soccorrere” in cui è implicito il concetto di “aiuto”, “prestare assistenza a chi soffre o è in pericolo”. 9 Sicuramente non vi sarà sfuggito come gli articoli del codice che riguardano la responsabilità professionale, e che ricordo derivano da fonti legislative del diritto romano, contengono dentro di sé tutti quegli elementi finalizzati al benessere ed alla salvaguardia della salute del paziente. Troppo spesso condizioni particolari di intervento, protocolli, procedure, standards da rispettare etc, fanno spesso dimenticare o meglio “trascurare” il concetto del soccorrere, dell’aiutare. Secondo la mia modesta opinione dobbiamo comunque avere la capacità che, pur rispettando quelle rigide regole di efficienza, continui a sussistere dentro noi la finalità primaria che stiamo perseguendo: prestare assistenza a chi soffre e a chi è in pericolo di vita. Mi rivolgo quindi a coloro che sono incaricati dell’”ottimizzazione” dei protocolli e degli standars, affinchè non si dimentichino questo aspetto, perché fra loro possono tranquillamente coesistere. Come appena accennato, relativamente all'atto medico, si ricorda che il fine primario dell'attività medica è la prevenzione del danno, che non consiste in una assenza di malattia o di infermità, ma in un completo benessere fisico psichico e sociale dell'individuo. 10 L'atto medico, quindi, va inteso come un atto di protezione sociale, ed eseguito nell'ambito di un ciclo di esercizio sanitario caratterizzato dalla prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e certificazione. La tutela di questo bene sociale è chiaramente sancito dalla nostra Costituzione negli articoli 2 e 32, ovvero la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale…. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Si ricorda come la tutela della salute è sancita o meglio ribadita all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978 numero 883: costituito dal complesso unitario e globale delle strutture, servizi e attività destinati alla promozione, al mantenimento, ed al recupero dello stato di benessere fisico e psichico di tutta la popolazione. A questi si deve aggiungere anche l'articolo 50 del codice penale consenso dell'avente diritto, l'articolo 51 esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, nonchè l'articolo 54 stato di necessità. Da questi articoli ne deriva che il trattamento medico è subordinato, come tutti voi ben sapete, al consenso dell'avente diritto. Si ricorda come il consenso può, o meglio deve essere espresso per qualsiasi atto medico dal paziente o da chi ne ha la rappresentanza ovvero i genitori esercenti la potestà o il 11 tutore per il minore o per l'interdetto; per quanto riguarda l'inabilitato è ritenuto che può esprimere il consenso in quanto il curatore ha una funzione essenzialmente patrimoniale. Quindi, il consenso necessario e sufficiente a rendere lecita l'attività del sanitario, in ordine alle cure e agli interventi da lui praticati, è solo quello del paziente quando questo sia maggiorenne non interdetto e neppure in stato di temporanea incapacità naturale. Si sottolinea, e si ricorda anche se è superfluo, come il consenso deve, e si ribadisce deve, essere libero spontaneo informato ed esplicito. (E qui faccio un riferimento a quei consensi su modulistica prestampata, presentati ai pazienti senza alcun impegno da parte di alcuni colleghi o strutture, nel rispettare gli elementi fondamentali e le caratteristiche che sono alla base dello spirito del consenso ). È implicito, nel consenso, che il medico si adopererà nella scelta dei mezzi più idonei per raggiungere il miglior risultato con il minimo rischio, valutando attentamente il singolo caso con prudenza diligenza e perizia. Alla regola del consenso del paziente, quale è necessario presupposto giustificativo di ogni trattamento medico chirurgico suscettibile di porre in grave pericolo la vita o l'incolumità fisica, si fa eccezione secondo quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, ovvero dello stato di necessità. Lo stato di necessità ha una funzione sostitutiva del consenso, ovvero l'attività dell'atto medico rientra in un ambito cosiddetto di urgenza dei quali si concreta appunto lo stato di 12 necessità, oppure si realizza l'ipotesi prevista dall'articolo 593 del codice penale, persona ferita o altrimenti in pericolo. Ove e qualora, pur nel nobile intento di aiutare il sofferente senza il consenso dell'avente diritto, che non è in stato di necessità ovvero di urgenza o pericolo di vita, il sanitario rientra nel reato di violenza privata, previsto dall'articolo 610 del codice penale. Non si può, in questa autorevole sede, non trattare un argomento che in questi recenti tempi è agli onori della cronaca, con evidenti implicazioni anche medico-legali. Mi riferisco all’emergenza infettiva, ed in particolar modo quella veicolata a bordo del trasporto aereo. E’ superfluo sottolineare come una emergenza infettiva si può verificare con soggetto ammalato a bordo, con un volo di trasferimento, oppure con voli provenienti da aree con trasmissione locale recente ( quindi senza soggetti ammalati a bordo, o voli passeggeri provenienti da aree affette, attraverso voli indiretti). Possiamo considerarle come alcune condizioni e/o evenienze conosciute che rientrano in una emergenza infettiva, a cui attualmente sussistono procedure e protocolli codificati per il contenimento, al fine di limitare il contagio. Ma ve ne è un’altra, che da molti anni faccio presente, e che purtroppo non è tenuta nella giusta considerazione preventiva. 13 Faccio riferimento ad un particolare aspetto del bioterrorismo. Desidero porre la Vs attenzione all’eventualità di un terrorismo veicolato da passeggeri assurti al ruolo di contenitore biologico di malattie trasmissibili, che giunti nel luogo voluto, adempiono al loro compito di agente contaminante. Ricordiamoci sempre come un terrorista, soprattutto di cultura e fede religiosa estremista, non ha timore di farsi saltare in aria con un carica esplosiva, e conseguentemente non temerà di sicuro di morire per una malattia infettiva dopo aver contagiato passeggeri in ambienti confinati, come ad esempio può avvenire in un carlinga di un aeromobile, o su una nave. E’ l’arma biologica perfetta; perché, il contenitore per il trasporto del contagio, è il corpo stesso dell’attentatore. Fino ad oggi fortunatamente questo non è avvenuto, ma ritengo, secondo la mia modesta opinione, che questa evenienza debba essere presa necessariamente e seriamente in considerazione, al fine di predisporre, nel possibile, idonei protocolli e procedure preventive. Oggi, ad esempio, in un trasporto aereo, provvediamo ai casi conosciuti (ammalato, provenienza da aree infette, ecc). Ed in effetti, per questi, sussistono standards che assolutamente devono essere applicati, come nel caso del trasporto aereo, dove c’è ad esempio la notifica da parte del Comandante dell’aeromobile, alla Torre di Controllo 14 dell’aeroporto di destinazione, che a sua volta avviserà il Servizio di Sanità Aerea, e così via…. Sottolineo l’importanza della preparazione continua e multidisciplinare di coloro che si occuperanno di tale trasporto per la salvaguardia della salute sia del trasportato che dei soccorritori. Primi fra tutti i Dispositivi di Protezione Individuale, l’immediato isolamento del soggetto, il monitoraggio di tutti gli altri passeggeri, del personale di bordo, dei soccorritori. Si è fatto riferimento a preparazione continua e multidisciplinare, perché di certo non si può ammettere che si possa vedere quello che è apparso a livello televisivo mondiale. Una eclatante, palese, assurda, incredibile falla nella catena di sicurezza predisposta, proprio lì dove è il regno indiscusso dell’efficienza e dell’applicazione di rigidi protocolli e procedure. Perché quando si vede un addetto al trasferimento di un contaminato da virus Ebola che segue a pochi passi dalla barella senza indossare alcun dispositivo di protezione individuale, si rimane semplicemente “basiti”. Non posso di certo, in un ambito sanitario ed ancor più di trasporto, non dare menzione relativamente alla legge sulla Privacy. Ricordo come la Legge 675 del 31/12/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 15 personali” garantiva, in virtù degli accordi di Schengen, che il trattamento dei dati personali avvenisse nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Successivamente il Decreto Legge n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ha abrogato la precedente legge, per la sopravvenuta complessità normativa che si è creata, in seguito all’introduzione e all’approvazione di diverse regole e disposizioni. Lo scopo del Codice della Privacy è il riconoscimento del diritto del singolo individuo sui propri dati personali, e, conseguentemente, la disciplina delle diverse operazioni di gestione dei dati per quanto riguarda la raccolta, l’elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione. La finalità è quella di evitare che il trattamento dei dati avvenga senza il consenso dell’avente diritto, ovvero in modo da recargli pregiudizio. L’autorità nazionale di controllo che assicura tale diritto è quella del Garante (che sottolineo è dotato anche di poteri sanzionatori). Per dati personali s’intende qualunque informazione relativa alla persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati od identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 16 numero d’identificazione personale (art.4 comma 1, lett. b del Codice della Privacy). Per dati sensibili s’intendono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art.4, comma 1, lett. d del Codice della Privacy). Per dati giudiziari s’intendono quelle notizie concernenti provvedimenti giudiziari inerenti l’individuo o il soggetto giuridico. Per dati sanitari s’intendono, esclusivamente, i dati personali in ambito sanitario, e sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute, ovvero tutte quelle notizie ed informazioni positive e/o negative sulle condizioni corporali e mentali di un individuo. Da quanto appena esposto emergono ovviamente concrete difficoltà nel trattamento di questi dati in condizioni di emergenza, soccorso e nelle fasi di trasporto, come molti di voi ben sanno, e faccio riferimento ad esempio a coloro che intervengono nella missione di Mare Nostrum, dei recenti casi di Ebola, oppure nei casi di disastri naturali, e/o comunque in occasioni di mass disasters . Perché questo ? Perchè il Codice della Privacy dedica particolare attenzione, relativamente alle cautele e misure di sicurezza 17 durante il loro trattamento; mentre l’articolo 22, comma 8 e l’articolo 26, comma 5, ne dispongono il divieto di diffusione. Infatti risulta tassativo impiegare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare un’indebita divulgazione delle informazioni, adottando idonee misure di sicurezza, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionabile Ricordo, ancora, come nel Codice della Privacy è anche previsto che gli organismi pubblici e privati possano ottenere il consenso, per iscritto, al trattamento dei dati sanitari, dopo che l’interessato abbia letto l’ informativa (art.13 del Codice della Privacy). Desidero portare alla Vs. attenzione come sussiste una differenza, e diversa estensione, dei concetti di riservatezza e di segreto professionale, così come desumibili dai codici penale e deontologico. Il segreto è aspecifico e soggettivo, ed è definibile solo in termini negativi: è segreto tutto ciò che si desidera non venga portato all'altrui conoscenza. La riservatezza, ad esempio dei dati sensibili o identificativi, ha invece un proprio definito oggetto di tutela, ovvero i dati che conducono all'identificazione personale o al convincimento politico, filosofico, religioso, allo stato di salute, all'orientamento sessuale e così via. 18 In ambito medico legale è importante saper apprezzare la diversa estensione dei concetti di segreto e di riservatezza. Il segreto per quanto tutelato non dà piena garanzia di riservatezza. La rivelazione del segreto può essere ritenuta lecita, e non essere sanzionata, per giusta causa di legge e, comunque, concerne solo quanto espressamente forma l'oggetto del segreto. La riservatezza è altra cosa, e va tutelata nell'ambito del diritto di autodeterminazione dell'individuo, in ogni sua sfera di libero esercizio della personalità. La tutela del diritto alla riservatezza è per il medico un obbligo morale, che va esercitato discutendo con il paziente, informandolo delle ripercussioni di certe sue richieste ed invitandolo a riflettere e ad esercitare il proprio diritto. La riservatezza attiene al pregio della persona e pertanto anche al pregio del medico. Il Segreto, ippocraticamente inteso, è strumento funzionale alla professione, garantisce il corretto esercizio della stessa con equivalenti vantaggi per il paziente, che si rivolge al professionista fidando sulla segretezza, e per il medico che, in quanto detentore di nozioni ad altri non comunicate, può meglio operare nell’ambito professionale. Nella riservatezza, invece, prevale l'aspetto etico del patto di rispetto dell'autonomia del paziente, che liberamente può 19 disporre non solo del suo corpo, ma anche dei dati che lo riguardano. Uno degli obiettivi delle norme sulla "tutela della privacy" è la diffusione della cultura della riservatezza e del rispetto, che sono alla base del rapporto etico medico-paziente. Nell’ambito del trasporto, soprattutto aereo, non posso non trattare, visto che è presente, come intervento pomeridiano, il Centro Nazionale Trapianti, l’argomento del trasporto degli organi. Quale medico legale, faccio parte della Commissione accertamento morte, presso l’Azienda da cui dipendo, da molti anni. Vi ricordo, che nell’ambito dei trapianti, nel momento stesso che inizia l’accertamento previsto dalla legge, si innesca una complessa macchina organizzativa che vede diverse equipe coinvolte: dai membri della commissione accertamento, ai laboratori per le analisi specifiche, al Centro Nazionale Trapianti, al pre-allarme delle sale operatorie sia del gruppo degli espiantologi che delle diverse sale dei trapiantologi, all’erta dei pazienti compatibili per l’impianto ecc. ecc………nonché i diversi mezzi di trasporto degli organi espiantati, sia di tipo terrestre che aereo. Tutto ormai standardizzato…., però c’è un ma….. 20 Se il soggetto è a disposizione dell’autorità giudiziaria, in quanto proveniente a seguito di incidente stradale o altro. Alcune volte ci si è dovuti fermare o attendere tempi lunghi, con inevitabile deterioramento degli organi, per l’autorizzazione all’espianto, a volte non concesso ma più spesso giunto con ritardo. Desidererei che anche su questo particolare argomento si ponga una particolare attenzione, perché dietro quel nulla osta, quel consenso all’espianto, gravita non solo un enorme e complessa macchina organizzativa che impegnano uomini mezzi e materiali, ma vi è anche l’aspettativa (e a volte delusione se non sconforto) di chi sta attendendo un organo per vivere (ricordiamoci la ns . Costituzione … “ il diritto alla salute”). Auspico quindi una maggiore sensibilizzazione, e non voglio dire preparazione, nei confronti di coloro che sono titolari del consenso e del nulla osta. Nel trattare argomenti così delicati come la responsabilità professionale ed il consenso, secondo il nostro modesto avviso, non si può far a meno di inserire due ulteriori elementi rappresentati dall'errore umano e dallo stress. Ne ho precedentemente fatto cenno in riferimento ad una condizione di over load che può comportare il rischio di errori. 21 Ricordo brevemente come Cicerone abbia scritto : “cuiusvis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare…”, ovvero il significato è che è nella natura dell’uomo commettere l’errore, e che solo gli sprovveduti perseverano nell’errore. Desidero sottolineare che molti degli errori che si verificano nelle attività umane, e quindi anche il trasporto sanitario non ne è esonerato, avvengono mentre si eseguono delle attività specifiche, ma, sottolineo, che anche molti altri accadono per fatica, perdita di sonno, calo o crollo motivazionale, ecc. Ma vi sono anche ulteriori elementi che possono influire in base ad inadeguate o ambigue informazioni, come anche un incremento di rischio, quando la concentrazione attuata su un particolare compito viene meno (ad esempio relax), oppure in condizioni di stress; non desidero nemmeno addentrarmi in questa autorevole sede sulle pressioni professionali, frustrazioni di carriera, ecc. Porto però alla Vostra attenzione, i processi di elaborazione che la nostra mente attua nelle decisioni, e di cui bisogna tenerne conto. Normalmente si attua una elaborazione del tipo fare A o B o C, oppure è probabile fare questo e quello. Ma la fatica, lo stress, la necessità di eseguire compiti in urgenza e/o emergenza, ma ve ne sono molte altre, possono 22 influenzare i processi di elaborazione creando false ipotesi o errori di assunzione. Vi sono quindi condizioni in cui le false ipotesi nascono a causa di una aspettativa alta, o quando l’attenzione è posta altrove, o dopo periodi di alta concentrazione. (Si può quindi immaginare scenari nei casi di interventi multipli di trasporto sanitario, o ad esempio anche nel trasporto a seguito di eventi disastrosi,…) Ma la cosa più importante è che le decisioni vengono prese su “un singolo canale”, utilizzando la tecnica, a noi completamente trasparente, del “Time Shared” tra differenti inputs che pervengono alla nostro controllo elaborativo mentale. Ma il Time Shared, il singolo canale decisionale, si rileva un collo di bottiglia. Poiché la capacità di prendere decisioni è limitata, questa risulta una condizione di vulnerabilità; vulnerabilità per condizioni di overload; proprio quella condizione di cui avevo fatto cenno precedentemente, nella responsabilità professionale. Quando, nel nostro caso, l’operatore sanitario, il soccorritore, l’addetto al trasporto , in parole povere tutte le figure che intervengono durante il trasporto intra ed extraospedaliero, devono misurarsi con le fasi dell’intervento (valutazione, stabilizzazione, ospedalizzazione, diagnosi, terapie, trasporto, supporto ecc.) ed interagire fra di loro, ovvero essere fondamentalmente e seriamente impegnati su più canali 23 e situazioni, può verificarsi una condizione di saturazione, e non più in grado di eseguire una elaborazione adeguata. La cosiddetta “Sper Capacity”, ovvero la capacità di riserva, è ridotta, oppure a volte non più in grado di coprire un certo range prestazionale di intervento ottimale. Se poi a questa condizione aggiungiamo, una situazione di emergenza prolungata, lo stress, la fatica e la perdita di sonno (magari dovuti a predisposizione, preoccupazioni familiari, realtà conflittuali in campo lavorativo, assegnazione non gradita, inesperienza, motivazione, turnazioni troppo frequenti, missioni in luoghi climaticamente ostili, impossibilità di riposarsi fra i varii turni , etc) ecco che abbiamo elencato i presupposti perché si verifichi l’errore . Si può in parte ovviare attraverso i cosiddetti automatismi acquisiti (skilled performance); ma ovviamente non sono sufficienti. Ecco che allora assume un ruolo di fondamentale importanza l’idonea conoscenza delle fasi dell’intervento con azioni mirate, sia nella predisposizione ed adozione di linee guida, sia nella formazione e l’addestramento, ma anche nell’idoneità, l’utilizzo in sicurezza e la manutenzione dei mezzi di trasporto, nonché il supporto di efficaci sistemi di comunicazione . La predisposizione e adozione di linee guida permette a tutto il complesso organizzativo del trasporto sanitario di assicurare, così come riportato nelle raccomandazioni del Ministero della Salute, il massimo grado di appropriatezza 24 clinica ed organizzativa degli interventi, riducendo la componente di variabilità nelle decisioni legata alla soggettività, soggettività che come precedentemente accennato può subire condizioni, in taluni casi, di overload. Formazione ed addestramento continuo sono alla base del mantenimento ottimale dell’efficienza della macchina organizzativa del trasporto sanitario, sia in condizioni di emergenza che programmato. Addestramento multidisciplinare coordinato da un efficiente e validato “hub” di controllo organizzativo, in cui al sistema delle comunicazioni non è permesso di entrare in defaults, pena il caos (a titolo di esempio faccio solo l’accenno a quello che si è verificato alcuni anni fa in una simulazione di eruzione del Vesuvio; simulata di eruzione in cui non erano presenti attività sismiche o piroclastiche tipiche che avrebbero messo a dura prova la riconosciuta e innegabile efficienza della nostra Protezione Civile). Abbiamo anche accennato l’idoneità e l’utilizzo in sicurezza ( e sottolineo in sicurezza¸ facendo riferimento ad esempio all’utilizzo di aeromobili ad ala fissa o rotante) e la manutenzione dei mezzi di trasporto; ovvero garantire tutte le strumentazioni, le apparecchiature elettromedicali, farmaci, dispositivi e quanto altro necessario per il tipo di trasporto da effettuare; ma non solo, sistema di ancoraggio del paziente, la chiusura in sicurezza del portellone , illuminazione ; ed ancora , l’idoneità del personale alla guida della mezzo , e così via. 25 Predisposizione di modulistica relativa a segnalazioni di eventi sentinella, in base al principio dei “precedenti conosciuti”, per eliminare eventuali condizioni che possano generare omissioni o ancor peggio errori. Solo, quindi, attraverso l’idonea conoscenza delle fasi dell’intervento, di quanto riportato a livello legislativo, delle abilitazioni, compiti, doveri e limiti del soccorritore, l’applicazione di protocolli e procedure validamente testate e soprattutto supportate da frequenti e a volte “multi organiche” esercitazioni, si potrà tutelare la salute del trasportato nonché dei soccorritori, al fine di ridurre al minimo eventuali danni al soggetto, e adempiere quindi al meglio ed in sicurezza al dovere assistenziale. Prof. Stefano Conti – Università di Roma “La Sapienza” 26
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