R.C.P. n. 5/2014 SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

R.C.P. n. 5/2014
TRIBUNALE DIPALERMO
SEZIONEIV
CIVILE
FALLIMENTARE
E
II Tribunaledi Palermo,SezioneIVCivile
Fallimentare,
e
composto
dai
Magistrati:
Dott. Antonio Novara
Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona
Giudice delegato
Dott.ssa deliaMaltese
Giudice
riunito in Camera diconsiglio,hapronunciatoilseguente
DECRETO
IL CASO.it
Letto il ricorso exart. 161L.F. depositato in
data
11.2.2014, con il
quale la Vini del
Sud s.a.s. di Casa VinicolaCalatrasis.p.a.ed isoci
accomandatari Casa Vinicola
Calatrasi s.p.a., Estates Services.c.r.I.,Mediterranean Domains
s.r.l.,
Elvanto
s.r.l.,
Castel
di Maranfusa s.c.r.I., Agricola Vaierà
s.r.l.,Maganoce
s.r.l.,
Sagitta
s.r.l.,
Ursas.r.l.,
Vigne Nuo-
ve s.r.l., Castores.r.l.,Norma
s.r.l.eNuovoSud s.p.a.,
nonché
Di
Liberto Rosa, titolare
dell'omonima impresa individualesocia
e
accomandante della Vinidel Sud s.a.s.,
hanno
chiesto di essere ammesse
allaproceduradiconcordato preventivo;
considerato che la proposta è stata regolarmente comunicata al
P.M.;
esaminata lamemoriaexart.162L.F., depositata dalle proponenti
data
in 8.4.2014;
rilevato che, all'udienza camerale del 21
maggio 2014, proponenti
le
hanno
insistito
in ricorso, mentreilPubblico Ministero
si è opposto all'ammissione;
OSSERVA
Con ricorsoexart.161
L.F,,depositatoindata 11.2.2014,
Vini
la
del Sud
s.a.s.
di
Casa
Vinicola Calatrasi s.p.a.ed isoci accomandatari Casa Vinicola
Calatrasis.p.a.,
Estates
Service s.c.r.L, Mediterranean Domains
s.r.l.,Elvanto
s.r.l.,
Castel
Maranfusa
di s.c.r.I.,
Agricola Vaieràs.r.l.,Maganoce
s.r.l.,Sagitta
s.r.l.,Ursa
s.r.l.,
Vigne Nuove
s.r.l.,
Castore
s.r.l., Norma s.r.l. eNuovo Sud s.p.a., nonché Di
Liberto Rosa, titolare
dell'omonimaim-
presa individualeesocia accomandante della Vini
del Sud
s.a.s.,
hanno chiesto
essere
di
ammessealla proceduradiconcordato preventivo, proponendo
un
concordato
gruppo
di
con continuità aziendaleexart.186 bisL.F.
e con assuntore.
In particolare, le proponenti,
esposto il
proprio
stato
di
crisi,
da
ultimo
culminato
la risoluzione dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla Casa VinicolaCalatrasi
s.p.a. ed omologato da questo Tribunaleil5.10.2010, hanno rappresentato:
•
di essere tutte partaci! un unico gruppo societario
facentecapo alDott. Mieciche Antonio, operante nel settore
vinicolo
edavente
ad
oggetto
l'attività
produzione, lavora/ione, trasformazioneecommercializzazionedelvino;
•
di aver posto in essere un'operazione straordinaria
diaggregazione societa-
ria, consistita nella recente costituzione della Vinidel Suds.a.s.,nella quale
le
società proponenti (socie accomandatanedella s.a.s.)
e
l'impresa
individuale
nella titolarità di Di Liberto Rosa (socia accomandante) hanno conferito
i rispettivi complessi aziendali, condizionando risolutivamente detticonferimenti alla mancata omologazione delconcordato preventivo proposto;
•
che, con delibera del 3.1.2014,
l'assemblea
sociale
dellaVini
IL CASO.it
lo scopo difare assumere ai soci accomandanti Micciché Antonio
e DiLiberto
Rosa la qualifica di soci illimitatamente responsabili,hadeliberatolapropria
trasformazione in s.n.c., condizionando sospensivamente
l'efficacia didetta
trasformazione all'omologazione delconcordato proposto;
•
che, con atto del 6.2.2014, Micciché Vincenzo eMicciché Giuseppe, rispetti-
vamente padre efratello del socio accomandante Micciché Antonio,
hanno
costituito un vincolo di destinazione exart. 2645ter
e.e.suibeni gravatida
ipoteca a garanzia dei finanziamenti erogatifavore
in delle società proponenti.
Ciò premesso, le società e la DiLiberto hanno propostounpianocheprevedelaprosecuzione dell'attività di impresa da parte della VinidelSud
s.a.s.sino alla definitività
del decreto di omologazione delconcordato e,successivamente, l'intervento di unassuntore, individuato nellaVGMs.r.l.,ilquale proseguirà l'attività, accollandosi tutti
idebiti
ed acquisendo tutte le attività mobiliari della s.a.s.adavvenuto pagamentodeicreditori
privilegiati integralmente capienti, salva l'eventuale cessione anticipatadaperfezionarsi
ex art. 167 L.F.,ed al quale sarannotrasferiti,ad esecuzione avvenuta
delpiano
edintegrale adempimento della proposta, ancheiresidui beni immobili, diversidaquelli
c.d.
no
core, alienatia terzinel corso della procedura.
Le differenti modalitàattuative
del
piano,
inizialmentedescritte
maniera
in
eccessi-
del Sud
s.
vamente indeterminata, sono state precisate dalle proponenti nella memoria depositata
I'8.4.2014, con la quale è stato chiarito che il
piano
ha
alla base un'unica operazione tra-
slativa (e, segnatamente, il trasferimento delle attività mobiliari
di società da questo indicata
scansione degli eventi, tanto
e ad
esso
favore
in
riconducibile),
dell'assuntore
con la
di carattere temporale (con possibilità
o
previsione
di
di
u
perfezionare tutto
0 parte del trasferimento prima dell'omologa, previa autorizzazione giudiziale), quanto
di natura formale (potendo il trasferimento
tradursi
in una
vendita
di azienda), quanto infine di carattere soggettivo (essendo prevista
o in un
la
conferimento
possibilità
di de-
viazione deglieffetti ad un terzo).
Con riferimento al patrimonio immobiliare, viene previsto
la titolarità della
s.a.s. fino
proposta, fatta salvala
all'avvenuta esecuzione
detersione
di
parte
dei
che lo
del
piano
beni
in
stesso rimanga nele
all'adempimento della
capo all'assuntore
terzi di quelli non più funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale,
quali le proponenti
re.
rimettono
al
Tribunale
la
in
e
relazione
valutazione
circa
IL CASO.it
Ad esecuzione completa del piano
e
della proposta, tutti
gli
l'alien
ai
la
immobili residui ver-
ranno definitivamentetrasferiti all'assuntore.
Come si legge nella relazione integrativa degli esperti depositata
a
corredo della
memoria dell'8.4.2014,«la
societàha
elaboratomia
proposta
concordato
di soddisfare
che
mira
a
1 creditori mediantela conservazione
del
going concernaziendale,
generatidalla prosecuzione dell'attività
di
impresa
ed il
utilizzando
i cassa
flussi
di
contestuale raggiungimento
tiell'equilibrio
econotnico-finanziariodellasocietà attraverso
il risanamentodell'impresa».
Il gruppo societario ha, quindi, sviluppato
un
piano industriale unitario,
produttiva
garanti-
ed
indu-
sce la concentrazione in un'unica realtà aziendale
di
striale (coltivazione dei vigneti, produzione
vino, imbottigliamento, diversificazione
del
tuttafiliera
la
che
dei prodotti e dei marchi, commercializzazione), «mediante
l'aggregazione dei
tutti i soggetti coinvoltinelconcordato
della
Vini
del Suds.a.s,,
che
prevede
rilancio
il
patrimoni di
dell'attività
attraverso unaseriedi azioni mirate,
che
dovrebberoportare
significative
a
crescite
dei
ricavi
e dei
margini ealla generazionedi determinati flussidi
cassa».
La proposta non contiene la suddivisione dei
nitiva di cui alla memoria clell'8.4.2014,
- il pagamento integrale delle
in
classi
e,
nella defiversione
creditori
in
prededuzione
prevede:
spese di
12 mesi dalladefinitività del decreto di
creditori
giustizia
omologa del
e dei
concordato preventivo;
entr
- il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale
integralmente ca-
pienti entro 12 mesi dalla data didefinitiva omologazione del concordato (quantoaicreditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 e.e.,
in
ricorso
vienespecificato
che il
debito
to a titolo di TFR verrà estinto nell'ambito concordatarioper quei dipendentiil cui rapporto di lavoro sarà interrotto
nelle more
della
procedura,
mentre
per ilavoratori
passeranno alle dipendenze dell'Assuntoreil debito
verrà estintoa mezzo accollo liberatorio da parte di quest'ultimo e pagato
al
momento
della
cessazione
delrapporto
ro);
- il pagamento degli altri creditori
privilegiati
ed ipotecari
nei
limitidella
capienza
del valore dei benigravati dalla garanzia, quale determinatocon l'allegata relazioneex
art. 160 L.F., e nei
seguenti
termini:
privilegiati diversi dagli ipotecari; entro 5
entro
12
mesi dalla definitiva
omologazione,
anni dalla definitiva omologazione,gli
per
ipo-
tecari;
- il soddisfacimento di tutti gli altri creditori,chirografari e privilegiati in rutto o in
IL CASO.it
parte incapienti, nella misura
del 3%, in 5
ratei
annuali
di
pari
importo
a
180° giorno successivo al pagamento dei creditori privilegiati integralmente capienti.
Il soddisfacimento di detti ultimi creditori
avverrà
attraverso
l'apporto
di
nuova
nanza, costituita dalle risorse rinvenienti dalla prosecuzione dell'attività di impresa da
parte dell'assuntore e dagli
apporti finanziari
provenienti
da
quest'ultimo.
*****
Tanto premesso, il Collegio è chiamato,
in
questa
sede,
a pronunciarsi
in ordine
all'ammissibilità della proposta,
verificando la sussistenzadei requisiti previsti dalla legge, e segnatamente: a)la qualità di imprenditore commerciale delle proponenti; b) lasussistenza dello statodi crisi;
e)la completezza della documentazione depositata;
d) lapresentazione di un piano formulato ai sensi
dell'ari. 160 L.F.
Con riferimento al primo requisito, non v'è dubbio che ciascuna delle imprese proponenti rientri tra i soggetti di cui ali'art. L.F.,
1
esia, quindi,
inpossesso
dei
requisiti
accedere al concordato preventivo.
Ritiene, inoltre, il Collegio la legittimità ed ammissibilità della proposta concordataria di gruppoformulata dalle proponenti.
Invero, sebbene la normativa in materia non disciplini ilconcordato di gruppo, può
senz'altro condividersi l'orientamento interpretativo
favorevolea riconoscerelalegittimità ed ammissibilità di
siffatto concordato,
fondato su un piano aziendale
riferito
A
per
all'impresa di gruppo, e ciò almeno laddove, comenelcasodispecie,ilpiano ristesso
sponda all'interesse dei creditori,
favorendoun'attività liquidatoria unitariainvirtù delle
strette connessioni esistenti tra le società e/o imprese facenti parte delgruppo eprevedendo l'abbattimento dell'esposizione debitoriainfragruppo, sì darendere possibile la
prosecuzione dell'attività aziendale
nel suo
complesso,attraverso
l'intervento
di un as-
suntore (la societàVGMs.r.l.) appositamente costituito.
In altri termini, i rapporti che legano reciprocamentelevarie impresedelgruppo,
divenute per di più socie accomandatarie della nuova società inaccomandita semplice
Vini del Sud, giustificano e legittimano sia unavalutazionesostanzialeche unatrattazione a livello procedurale unitaria delpiano concordatario, e
quindi unagestione integral-
mente unitaria della procedura concorsuale, conun'unica adunanza e con uncomputo
delle maggioranze riferito, non già ad ognisingola impresa,
bensìall'unico programma
concordatario (in tal senso, Trib. La Spezia 2.5.2011 e Corte di Appello Genova
23.12.2011).
IL CASO.it
Ve da considerare, inoltre, che, nelcasoinesame, tantolaproposta, quantoilpiano,
quanto, infine, la relazione degli esperti tengono adeguatamente distinte leattività epassività di ogni singola impresa del gruppo, erisultano, pertanto, idonee aconsentiread
ogni singolo creditore di
verificare la propria posizione creditoriael'impatto della pro-
posta concordataria sul soddisfacimento della stessa, nonché l'alternativa incaso di liquidazione fallimentare.
Resterà, ovviamente,
affidata ai creditori, attraverso l'eserciziodeldirittodivoto,
preceduto dall'analisi dei risultati e degli approfondimenti contenuti
nellarelazionedel
nominando Commissario
Giudiziale, la
valutazionedella
convenienza
ditale gestione
unitaria e globale della crisi.
Altrettanto legittima apparela modesta percentualedisoddisfacimento propostaper
i creditorichirografari e privilegiatiintuttood inparte incapienti
(3%),tenuto conto che,
per un verso, il patrimonio di ognisingola società edimpresa viene interamente
destina-
to al soddisfacimento deirispettivicreditori privilegiatineilimiti della capienzadeibeni
oggetto della garanzia, rispettandosi quindi l'ordine legale delle causediprelazione
riferito ad ogni impresa
del gruppo,
e, per
altro
verso,
che i
creditorichirografari
e
giati in tutto od in parte incapienti, nell'alternativa ipotesi fallimentare,nonriceverebbero alcun soddisfacimento.
Il che vale a
rendere
non
meritevole
di
accoglimento
la
contest
P.M. in udienza conriferimento all'eccessivo
sacrificio impostoai predetti creditori.
Invero, la proposta concordataria assicuraai creditori
chirografari
e privilegiati
per
la parte incapiente quel minimo soddisfoche gli stessinonavrebbero
ove il concordato
non andasse a buon
fine, e ciò grazie alle risorse
(c.d. nuova
finanza) derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale
in capo
all'assuntore.
Del resto, la qualificazionedi dette risorse come
"nuovafinanza", come tale liberamente disponibile e non soggetta al divieto di alterazione delle cause diprelazione,
appa-
re in linea con i principi
affermati dalla Corte di Cassazionecon lasentenza n. 9373/2012,
ove siafferma che tale divietopuò essere derogatoin casodi risorse provenienti
daterzi
allorché l'apporto
- come avviene
nel
caso
di
specie
-
risulti
nio del debitore proponente, nel senso che non comporti un diretto incremento dello stato patrimoniale dell'impresa, né un aggravio della massa passiva con ilriconoscimentodi
un credito afavore del terzo.
Quanto al requisito della sussistenza dello stato dì crisi, è indubbio che le imprese
IL CASO.it
versino in una situazione di crisi, tenuto conto
delle
risultanze
delle
rispettive
econo mico-patrimonia
li.
Riguardo alla regolaritàe completezza della documentazione prodotta, deve osser-
varsi che risulta depositata tutta la documentazione richiesta
dall'ari.161, comma
li,L.F.,
e, segnatamente: a) la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economicae finanziaria delle imprese proponenti; b) Io stato analiticoed estimativo delle attivitàe
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti edelle cause di
prelazione;e) l'elenco deititolari di diritti realio personalisui benidi proprietào in possesso delle imprese; d) un piano contenente la descrizione analitica delle modalitàe dei
tempi di adempimento della proposta.
È stata, inoltre, depositatala relazioneai sensidel secondo comma dell'art.
L.F.
160
Per ciò che concerne, poi,
la relazione
dei professionisti
ex art. 161, comma III, L.F.,
deve osservarsi, per un verso, che gli espertiattestatori,
Doti Andrea Marras, Dott.An-
drea Monselesan e Rag. Giuseppe Rosaia, risultano in possesso deirequisiti di cuiall'art.
67 comma IIIlett. d)
L.F.,e, per altro verso,che la relazione dagli stessi redatta,
e, da ultimo, integrata il 2.4.2014, appare completaesoddisfacente,
sia con riferimento
all'attestazionediveridicitàdei dati contabili,
sia con riferimento
fattibilità
alla del piano
proposto, delquale vengono approfonditamente esaminatele concrete prospettive
di
successo, come le rilevanti criticità.
n
In particolare,gliesperti,esaminato
ladovuta
con analiticità
piano
il
industriale sotteso alla proposta, nonhanno mancato
dievidenziare come
lorisulti
stesso
"molto
twihizioso" , prevedendo,rispetto
trend
al negativo degli anni passati,
una
crescita molto significativa e repentina,sia intermìril'volumi
divendita, che
di
prò/zi medi,
che redditividi
tà. In quest'ottica, la relazione contiene
leopportune simulazioni
del
piano
in
scenari
peggiorativi rispettoquelli
a
ipotizzati dalle proponenti,
verifiefine
diciò precipuo
al
carne la tenutaalvariaredialcuni
deisuoi presupposti chiave.
Inoltre, trattandosi di un concordato preventivo con
continuità
aziendale art.
ex 186
bis L.F., il piano contiene l'analitica indicazione
dei
costi
e dei
ricavi mensili attesi dalla
prosecuzione dell'attività d'impresa,ed stato
è
valutato positivamente
dai
professionisti
attestatori, i quali, per un verso,hanno individuato,sia
purein
termini probabilistici
e
con la necessaria prudenza,lasussistenza delle risorse finanziarie necessarie
per prola
secuzione dell'attività d'impresa e perl'adempimento della proposta concordataria,
e,
IL CASO.it
per altro verso, hanno attestato
che laprosecuzione
di
attività
detta (sia
forma
pure
inin
diretta) è funzionalealmaggior soddisfacimento
dei
creditori, determinando
un
incremento dell'attivo disponibile, rispetto
all'alternativa
ipotesi
fallimentare, nella misuradel
30% circa.
Infine, il Collegio osserva come
lapresentazione
del ricorso in
esame appaia conforme alla previsionedi cuiagli
artt.161ultimo comma
L.F.,
ein
quanto
152 la
domanda
ri-
sulta approvata esottoscritta dall'amministratoreunico
di
ciascuna
forza
di
società,
alin
trettante delibere ricevute dalNotaio MariaGabriella
Cannistrarodata
in 6 efebbraio
7
2014, regolarmente iscritte
nelregistro
delleimprese.
Il ricorso proposto deve, pertanto, essere considerato
ammissibile,
con
conseguente
apertura della procedura di concordatopreventivo.
Infine, valutata l'entitàdeicompensi presumibilmente spettanti
Commissario
al
giudiziale ed alLiquidatore,nonché delle altre spese
di
procedura
allo
stato preventivabili
e
tenuto contodella richiesta
delleproponenti
dilimitare
al 20% somma
la da
depositare
ai
sensi dell'art.163commaIIL.F.,
n. 4}
detta somma
puòstabilirsi
in €\}OU
OOt
A£v .^e
le proponenti dovranno depositare inCancelleria, entro
quindici
—
^__^
giorni
dalla comunica-
zione del presentedecreto, mediante assegni
circolari
trasferibili
non
alla
intestati
procedura, cheilCommissario
giudizialeprovvedere
versare
a sul
relativo conto corrente.
P.Q.M.
Il Tribunale,visti
cirtt.
gli 160
I,.F.,
ss.
dichiara aperta la procedura
di
concordato
preventivo
Vini del Sud s.a.s. di Casa Vinicola Calatrasi
s.p.a., con
proposta
dalle
segue
tà:
-
sede
in San
Cipirello (PA),
Contrada Piano Piraino, codice
fiscale 06263660828;
-
Casa Vinicola Calatrasi s.p.a., con sede in San
Cipirello
(PA),
Contrada Piano
Pi-
raino, codicefiscale 02464550827;
-
Estates Service s.c.r.I., con sede in
Palermo, ViaBriuccia
n. 52,
codice fiscale
04988530822;
-
Mediterranean Domains s.r.l., con sede in Palermo, Via
Briuccia n. 52,
codice
fisca-
le 05836520824;
-
Elvanto s.r.l., con sede in San Cipirello (PA), Contrada Piano Piraino, codice
fiscale 05566220827;
-
Castel di Maranfusa s.c.r.I., con sede in San Cipirello
(PA),
Contrada Piano Pirai-
IL CASO.it
no, codice fiscale 00118130822;
-
Agricola Vaierà s.r.l., con sede
in
Palermo,
Via
Briuccia
n. 52,
codice
fiscale
04320840822;
-
Maganoce s.r.l., con
sede in
Palermo, Via
Briuccia
n. 52,
codice
fiscale
05488370825;
-
Sagitta s.r.l., con sede in Palermo, Via
Briuccia n. 52, codice
fiscale
05512760827;
-
Ursa s.r.l., con sede in Palermo, Via
Briuccia n. 52, codice
fiscale
05512730820;
-
Vigne Nuove s.r.l., con sede in Palermo, Via Giuseppe La
Farina n. 3, fiscacodice
le 06931861006;
-
Castore s.r.l., con sede in Palermo, Via
Briuccia n. 52, codice
fiscale
-
Norma s.r.l., con sede in Palermo, Via
Briuccia n. 52, codice fiscale 05512770826;
-
Nuovo Sud s.p.a., con
sede
in
Palermo,
ViaBriuccia
05512750828;
n. 52,
codice
fiscale
05325910825;
Di Liberto Rosa, titolare dell'omonima impresa individuale, con
sede
in San
Cipi-
rello, Contrada Piano Piraino, Partita
IVA 05494660821;
delega alla procedura il Giudice dott.ssa Gabriella
Giammona;
nomina Commissario giudiziale
^txQyX/'Jt)
<
jJ( \ f f i - n W ^- /Hll^
. con studio
in Palermo, V i *
/faUU/-<MHW
|/\.
fissa per il giorno
all'art. 174
_A$\1
k
T^lU
L.F. e dispone la comunicazione
agli
ore
stessi del
.
9,30,
l'adunanza
presente decreto entro il
I
dei
creditori
da parte del Commissario giudiziale;
assegna alle ricorrenti termine
decreto per il deposito della somma
di
giorni
quindici dalla
diJÈL
€
comunicazione
/\
de
U
presumono necessarie per l'intera procedura,effettuarsi
da
con le modalità di cui in parte
motiva, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il Commissario Giudiziale procederàa norma dell'ari.173 commaI L.F.;
manda alla Cancelleria
per
l'immediata comunicazione alle
proponenti
missario giudiziale, nonché per quanto disposto dall'alt. L.F.
166
Palermo,
J.
Il Giudice Delegato
briellaGiarryfndna
II Presidente
Antonio Novara
IL CASO.it
k &io
ed al
Com