n. 012 - MARZO 2014 PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE CHE RECEPISCE “LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) DELLA SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” IL MOG È ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ PER REATI PREVISTI DALL’ART. 25-SEPTIES EX D.LGS 231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). Dott. Ing. G. GAETANI - Direttore Generale Gruppo 2G Management Consulting - Esperto di Organizzazioni Aziendali Complesse - Progettista di “Modelli 231” - Componente di Organismi di Vigilanza per “Modelli 231” - Responsabile settore di lavoro di “Ingegneria Forense” INTRODUZIONE Finalmente è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 24.02.2014 n. 45 il D.M. del 13.02.2014 (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che recepisce le procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (PMI) di cui all’art. 30 co. 5-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. come approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27.11.2013. Tale documento offre alle PMI (fino a 249 dipendenti), che vogliono adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall’art. 25-septies, ex. D.Lgs. 231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). Ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico sulla Sicurezza (modelli di organizzazione e gestione) al co. 5 si indica che: “…in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6…”. Ma al co. 5-bis dell’art.30 del Testo Unico sulla Sicurezza si precisa che “…La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali…” Quindi alla luce delle pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M. 13.02.2014 le procedure semplificate sono gli strumenti che definiscono alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza. Pag. 1 di 3 n. 012 - MARZO 2014 IL D.LGS. 231/01 ED IL RUOLO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Il D.Lgs. 231/01, relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche priva di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”, ha introdotto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MODELLO 231”) come strumento esimente dalla responsabilità dell’ente per reati commessi da “soggetti apicali” e/o da “soggetti sottoposti” nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso. Il D. Lgs. 231/01, individuando la responsabilità amministrativa della Società limitatamente ai reati commessi dai propri amministratori, dirigenti e dipendenti nell’interesse o a vantaggio della Società stessa, mira quindi, ad investire tutti gli operatori economici aziendali di una sorta di funzione di “garanzia” che sensibilizza gli stessi a prevenire qualsiasi crimine all’interno dell’esercizio dell’impresa secondo canoni etici e non “contra legem”. Gli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 prevedono per la Società un esonero da responsabilità qualora la stessa dimostri che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MODELLO 231”) IDONEO A PREVENIRE REATI PRESUPPOSTO tra cui anche quello relativo all’Art. 25-septies “OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZA SUL LAVORO”. La conformità ai requisiti del D.Lgs. 231/01 non è obbligatoria ma in caso di reato contestato all’Azienda è l’Azienda stessa che ha l’obbligo di provare che il reato contestato non sia ad essa ascrivibile. In sostanza il regime di responsabilità è inquadrato in base all’inversione dell’onere della prova. In particolare l’Art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che se il reato è commesso da “soggetti in posizione apicale” è necessario che l’Azienda provi che è stato comunque adottato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire reati della specie poi verificatasi. statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal III comma dell’Art. 2381 Cod. Civ, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, … ”. L’Amministratore ha quindi il dovere di verificare l’esposizione al rischio di commissione reato presupposto, ai sensi del D.Lgs. 231/01, nell’ambito delle attività della società amministrata. In particolare l’Art. 2381 c.c. individua nell’Amministratore Delegato una posizione sostanzialmente diversa da quella degli amministratori senza delega, imponendo ai primi obblighi ben più pregnanti rispetto ai secondi. La responsabilità prevista in capo agli organi societari, resta comunque una responsabilità per colpa e per fatto proprio e conseguente alla violazione di diversi obblighi, ben differenziati a seconda che si tratti di organi delegati o di amministratori senza delega. L’Art. 2381 del c.c. al co. 5 così recita: “Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa … ”. Ecco quindi la differenza tra chi ha doveri di adeguatezza organizzativa attraverso una valutazione d’impresa e chi ha l’onere di adottare un “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”. LA VALUTAZIONE SPETTA ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO, L’ADOZIONE SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. La valutazione dell’adozione o meno del “MODELLO 231” è un dovere legato alla carica di Amministratore della Società che ha l’obbligo della cura e della vigilanza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. L’Art. 2932 del c.c. recita testualmente: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Pag. 2 di 6 n. 012 - MARZO 2014 È corretto il distinguo operativo in dottrina tra “doveri di adeguatezza organizzativa “ gravanti sugli amministratori e onere di adozione del modello organizzativo, quest’ultimo riferibile esclusivamente all’ente destinatario della normativa. INTERESSE O VANTAGGIO NEL CASO DEL REATO IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE In quest’ottica, la scelta di compliance al D.Lgs. 231/01 rientra nel più ampio dovere di organizzare in modo adeguato l’impresa gestita, per cui l’amministratore risponde per aver omesso di valutare l’opportunità di istituire presidi aziendali per la prevenzione dei reati presupposto compreso quello relativo all’Art. 25-septies. L’Art. 5 (Responsabilità dell’ente) del D.Lgs. 231/01 al co. 1 precisa che “…L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio…” [da persone che si configurano come soggetti “apicali” o da persone “sottoposte alla direzione” degli apicali]. Per il reato di omicidio colposo aggravato, commesso con violazione della specifica normativa in materia di prevenzione a carico del datore di lavoro e del dirigente (Art. 589, co. 2, c.p. e Art. 55 D. Lgs. N. 81/2008) è stata prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote. Mentre, per il reato di omicidio colposo aggravato commesso con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 589, co. 2, c.p.), una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Infine, per il reato di lesioni personali aggravate commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (Art. 590 c.p.) la sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Il D.Lgs. 231/01 all’Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria) definisce l’importo di una quota da un minimo di € 258,00 ad un massimo di €1.549,00. Il numero delle quote è determinato dal giudice tenendo conto “…della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti…” (Art. 11 co.1). L’importo della quota “…è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia delle sanzioni…” (Art. 11 co.2). Nel caso in esame si tratta inoltre di reati a struttura colposa ovvero come definito all’Art. 43 co. 3 c.p. “…il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline…”. Al co. 2 si precisa che “…L’ente non risponde se le persone indicate al co. 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi…”. È bene precisare che vengono individuate tre precise condizioni le quali consentono di collegare sul piano oggettivo il comportamento delittuoso dell’ente e cioè: • Il reato deve essere commesso nell’ “interesse” o a “vantaggio” dell’ente; • Gli autori del reato devono identificarsi in persone fisiche qualificate da specifica posizione rivestita all’interno dell’ente; • I predetti soggetti non devono avere agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. Ma la realizzazione del reato presupposto, in presenza dei criteri “oggettivi” sopra descritti, non è di per se ancora sufficiente per fondare la responsabilità dell’ente “…occorre ancora che il fatto – reato sia anche espressione di una politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione, e quindi “rimproverabile” all’ente…”. [circolare N. 23607 del 19.03.2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza]. In questi ultimi due anni ci sono state sentenze che hanno chiarito la portata dei concetti di “interesse o vantaggio”. Il G.I.P. del Tribunale di Milano con l’ordinanza del 08.03.2012 così chiarisce: “…Non occorre che l’autore delle fattispecie colpose di omicidio o lesioni abbia voluto cagionare la morte o la lesione del lavoratore: richiederlo sarebbe assurdo; né occorre che la morte o le lesioni costituiscano di per se un interesse o un vantaggio per l’azienda: richiederlo sarebbe ancor più assurdo. Occorre, invece, che detto autore abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, aumentare la produttività, o, puramente e semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza…”. Pag. 3 di 6 n. 012 - MARZO 2014 “…La responsabilità dell’ente è distinta dalla responsabilità penale dell’autore del reato, in quanto responsabilità di organizzazione, essa si declina in tre species: a. RESPONSABILITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE. Impinge sulla strutturazione interna, che enuclea livelli di comando diversi a fronte di diverse responsabilità, in corrispondenza con i singoli snodi in cui l’attività d’impresa si perculiarizza; b. RESPONSABILITÀ DI GESTIONE. Riguarda l’attività economica in movimento, i.e. nel suo esercizio dinamico; c. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA. Completa il cerchio perché, a fronte della previsione, a priori, di regole e discipline, è necessario che sussista un apparato idoneo a verificare che le cose funzionino nel modo in cui devono (rectius, dovrebbero) funzionare…”. verificato ex post ed “…anche a prescindere dalla sussistenza di un profilo di colpevolezza soggettiva in capo all’autore del reato penale…”. Inoltre, al fine di configurare le responsabilità dell’ente sarà altresì necessario riscontrare il profilo della “colpa dell’organizzazione” poiché in sua assenza si rischierebbe di generare forme surrettizie di responsabilità oggettiva. Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza del 04.07.2011 ha condannato due dirigenti in relazione ai reati di lesioni o omicidio colposo aggravati dal mancato rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma ha ritenuto di assolvere la società in relazione all’illecito amministrativo contestato. Il Giudice ha adottato la sua decisione sulla base delle seguenti considerazioni: la società aveva adottato un apposito Modello ex. D.Lgs. n. 231/01 che prevedeva una serie di regole procedurali e, dunque, non si era limitata solo agli adempimenti connessi al rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non era emersa alcuna iniziativa intrapresa dalla società rivolta ad accelerare i tempi o a semplificare le procedure di lavorazione all’interno dell’impresa, la negligenza e/o l’assenza di vigilanza sul rispetto delle norme erano da riferire solo alla condotta posta in essere dai dirigenti, e dunque, si trattava di una responsabilità circoscritta e indipendente dagli interessi aziendali, in conseguenza, il reato non poteva dirsi commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il Tribunale di Torino con la sentenza del 10.01.2013 ha chiarito la portata dei concetti di “interesse o vantaggio” quali presupposti necessari per la responsabilità della società ai sensi dell’Art. 5 co. 1 del D.Lgs. 231/01. Nella sentenza l’organo giudicante rileva che “…sono imputabili agli enti solo quei comportamenti delle persone fisiche psicologicamente diretti a perseguire un interesse dell’ente…” restando, quindi, escluse tutta una serie di violazioni derivanti da imperizia, sottovalutazione dei rischi ed imperfetta esecuzione delle misure preventive poiché, “...non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell’ente…”. Con riferimento al vantaggio evidenzia invece che “…esso appare strutturato in termini oggettivi…” ovvero dovrà essere COLPA DI ORGANIZZAZIONE ED EFFICACIA ESIMENTE DEL “MODELLO 231” L’Art. 6 co. 1 del D.Lgs. 231/01 riporta che “…Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’Art. 5 co. 1 lettera a) l’ente non risponde se prova che: a. L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;…”. Il legislatore si è premurato di assegnare al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo il potere di esonero della responsabilità ma ha anche assunto la cautela di ancorarlo a due condizioni: idoneità e adeguatezza. L’IDONEITA’ è relativa alle scelte preventive adottate, alla completezza delle scelte per la gestione dei rischi, all’efficacia degli strumenti di controllo in funzione della realtà aziendale. L’ADEGUATEZZA è relativa al rapporto tra quanto formalizzato nel “MODELLO 231” e quanto è concretizzato nella realtà organizzativa e gestionale dell'ente. Pag. 4 di 6 n. 012 - MARZO 2014 Inoltre il legislatore ha rinunciato a definire prescrizioni diversificate per tipi di rischi-reato, tipi di organizzazione nonché settori di attività. Ha altresì rinunciato a specificare i presupposti minimi di una efficace organizzazione preventiva e questo sia per impedire definizioni organizzative pratiche sia per evitare di comprimere le libertà garantite dalla Costituzione Italiana come quelle di associazione e d’impresa. sistema di controlli preventivi […] deve prevedere una serie di protocolli (cioè di regole interne) diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in senso ovviamente ostativo ai reati da prevenire, in modo da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un livello accettabile…”. Nel caso del reato in violazione delle norme antinfortunistiche siamo in presenza di imputazione colposa e già in sede di analisi del tipo di reato c’è l’obbligo di verificare la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento. Si prevengono i reati colposi attraverso la redazione del Codice Etico (con particolare riferimento ai reati considerati e quindi espressione della politica aziendale e dalla sua visione anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro), la redazione della Struttura Organizzativa (compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro coerenti con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda) nonché attraverso la pianificazione e l’attuazione dell’attività di Formazione e addestramento con un processo di comunicazione e coinvolgimento che interessa sia il personale interno all’azienda che tutti coloro che all’esterno operano in nome e per conto della stessa. Ma questo approccio doveva essere già evidente in sede di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/08. Si tratta di passare da una analisi statica ad un progetto gestionale della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) Quindi il legislatore ha demandato alla Società il compito di progettare un “MODELLO 231” specifico, formalizzando procedure comportamentali volte ad evitare concretamente il verificarsi del rischio reato, o quantomeno, a minimizzarlo fino ad una soglia “accettabile”. È bene ricordare che alla luce della concezione normativa della colpevolezza ciò che conta non è mai quello che si è fatto, ma ciò che si doveva fare o non si doveva fare: il fatto doloso è un fatto volontario che non si doveva volere, mentre un fatto involontario che non si doveva produrre. L’organizzazione della Società per prevenire i reati colposi deve quindi essere caratterizzata dalla predisposizione documentale in cui una parte importante è rappresentata dalla redazione dei “protocolli”. L’Art. 6 co. 2b del D.Lgs. 231/01 richiama l’esigenza di “…prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire…”. Pertanto è necessario ai fini dell’esimente di legge che tale articolo sia interpretato ed attuato nel senso dell’ADOZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO DI PREVENZIONE descritto dai PROTOCOLLI che possono assumere ruoli diversi in funzione della specificità della “società” e dell’ “impresa”. Si parla cioè di protocolli come PROCESSI AUTORIZZATIVI/DECISIONALI, PROCEDURE APPLICATIVE DI PREVENZIONE, MISURE INIBITORIE/RESTRITTIVE, PRINCIPI COMPORTAMENTALI. Le procedure semplificate tengono conto in particolare dell’articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera “..l’eventuale coincidenza tra l’alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l’organo dirigente ai sensi del D.Lgs. 231/01; l’esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità; la presenza o meno di dirigenti; la presenza di soggetti sottoposti all’altrui vigilanza…”. Le procedure semplificate per l’adozione del MOG nelle piccole e medie imprese delineano una serie di scelte organizzative descrivendone le modalità attuative per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Poiché i requisiti essenziale di costituzione del MOG sono quelli previsti dall’art. 30 co. da 1 a 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l’adozione e l’efficace attuazione di un MOG della salute e sicurezza dotato di tali caratteristiche “…dipendono dalla complessità dell’organizzazione aziendale più che dalla sua dimensione, quindi, le procedure semplificate dovranno essere attuate tenendo conto di tali peculiarità…”. In generale, così come riportato dalla circolare n. 83607 del 19.03.2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza “…il Pag. 5 di 6 n. 012 - MARZO 2014 I temi affrontati nel documento elaborato dalla commissione consultiva e approvato con il D.M. del 13.02.2014 sono i seguenti: • Politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento; • Rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, co. 1, lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso (art. 30, co.1, lett. c) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Gestione appalti; • Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; • Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, co. 1, lett. d) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, co. 1, lett. e) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, co. 1, lett. f) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, co. 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (art. 30, co.1, lett. h) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Il modello organizzativo e gestionale di cui al co. 1 dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al co. 1 (art. 30, co. 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio (art. 30, co. 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30, co. 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); • Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30, co. 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) PROPOSTA OPERATIVA DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING Il GRUPPO 2G Management Consulting è una “impresa della conoscenza e di servizi innovativi” che, con i suoi attuali 32 “professional”, opera da 25 anni a supporto di imprese industriali, commerciali e di servizi. Le aree di intervento sono costituite da 4 macrotemi (uno di questi è costituito dai “Sistemi di Gestione dell’Impresa) caratterizzati da settori consulenziali specifici (tra cui il “MODELLO 231”) che applicati ad ogni singola impresa costituiscono il progetto di intervento degli esperti del Gruppo 2G, che operano con UN’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER INTEGRARE LA VISIONE NORMATIVA E GIURIDICA CON QUELLA AZIENDALE ED ECONOMICA. Ad oggi, nell’ambito del “MODELLO 231”, il Gruppo 2G ha progettato/revisionato decine di modelli ed ha progettato/erogato attività di formazione specifica ai “soggetti apicali” e ai “soggetti sottoposti” di molte società. Ha inoltre elaborato modelli secondo OHSAS 18001:2007 e sta elaborando procedure semplificate per l’adozione di MOG della sicurezza in una decina di piccole e medie imprese. Prima di redigere una proposta progettuale ed economica i ns. esperti del “MOG”, preventivamente e senza alcun impegno economico e/o operativo, conducono un check up per individuare tutte le problematiche normative, organizzative e gestionali, con una analisi complessiva della Società e dell’ impresa. Al termine del check up verrà illustrata la relazione alla Direzione Aziendale e solo alla fine di questa ulteriore fase sarà presentata ufficialmente la proposta tecnico – economica. Se volete fissare un appuntamento con i nostri esperti di progettazione del “MOG” e quindi per un check up gratuito potete contattare il ns. Ufficio Marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo Tel. 011 505062 Fax 011 504660 [email protected] Pag. 6 di 6
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