Contratto di appalto per i servizi di pulizia

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONTEMURLO
(Provincia di Prato)
Repertorio n. ______
Contratto di appalto per i servizi di pulizia dei locali di competenza comunale.
Importo contrattuale: € ____________, di cui € 2.500,00, quali oneri per la sicurezza dai rischi
interferenziali.
COMUNE DI MONTEMURLO: C.F. 00584640486 e P.I. 00238960975
(APPALTATORE): C.F. ____________e P.I. _________________.
L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno _________ (
) del mese di ________, in Montemurlo,
nella residenza comunale posta in via Montalese, 472/474, avanti a me, Dr. Santi Alessandro Spagnesi,
Segretario Generale del predetto Comune e come tale autorizzato a ricevere e rogare i contratti nella
forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente ai sensi dell’art. 97, co. 4, lett. c), del D.Lgs. n.
267/2000, si sono personalmente costituiti i signori:
A) Dr.ssa Roberta Chiti, nata a Cantagallo (PO) il 13.12.1956, nella sua qualità di Dirigente dell'Area
Qualità amministrativa del Comune di Montemurlo, la quale interviene nel presente atto in nome e per
conto e nell’interesse esclusivo dell’Ente che rappresenta, di seguito denominato stazione appaltante;
B) sig. _________________, nato a _______________ il ______________, nella sua qualità di
_________________ di ________________________________, con sede _____________________,
di seguito denominato appaltatore.
PREMESSO CHE:
1) con determinazione n. _____ del _______, esecutiva, veniva stabilito di procedere all'appalto dei
servizi di pulizia dei locali di competenza comunale, per il periodo 01.10.2014-30.09.2019;
2) con la medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara, da tenersi mediante
procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 163/2006, e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l'importo a base d'asta di
€ 550.000,00, oltre all'importo di
€ 2.500,00, IVA esclusa, per oneri della sicurezza conseguenti
all'applicazione del DUVRI, per un totale presunto di € 552.500,00;
3)
a
seguito
di
procedura
aperta
l'appalto
è
stato
provvisoriamente
aggiudicato
a
______________________, come risulta dai verbali delle sessioni di gara tenutesi nei giorni
__________________________;
4) con determinazione n. ________ del ______________ il servizio è stato definitivamente
aggiudicato all'appaltatore per l'importo contrattuale di € ___________________;
5) detta determinazione ha assunto efficacia in data ________________, ai sensi dell'art. 11 del
D.Lgs. 163/2006, stante la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di
gara a carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto del contratto)
1. Il Comune di Montemurlo, come sopra rappresentato, conferisce l'appalto relativo al servizio di
pulizie
dei
locali
di
competenza
comunale
01.10.2014-30.09.2019
a
_____________________________________________, come sopra rappresentato, che accetta senza
riserva alcuna e si obbliga ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le attività inerenti il servizio alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti ad esso allegati, come elencati al successivo art. 5, o
in esso richiamati, nonché all’osservanza della normativa in materia e del Codice Civile, nonché, ove
applicabili, del D.Lgs 163/2006 e del relativo regolamento attuativo DPR 207/2010. In relazione alle
norme tecniche o speciali incidenti sulle attività oggetto della prestazione, per quanto non definito dal
presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.
Art. 2
(Corrispettivo dell'appalto)
1. L’importo contrattuale ammonta a € __________ (euro ____________________), oltre IVA nella
misura di legge, di cui :
a) € _____________ (________________) per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio;
b) € 2.500,00 (euro duemilacinquecentovirgolazero) per oneri afferenti la sicurezza.
2. Il prezzo dell'appalto resta immodificabile nel primo anno di durata del contratto. A decorrere dal
secondo anno contrattuale sono previsti adeguamenti del prezzo, a seguito di formale istruttoria da
parte del RUP, in ordine a:
a) i dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, e, qualora non
disponibili, gli ordinari indici ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo, con riferimento al mese di ottobre;
b) gli eventuali rinnovi del contratto nazionale collettivo di lavoro nel settore dichiarato dall’Appaltatore
in sede di gara, secondo la procedura descritta nello schema di convenzione e nel rispetto del costo
orario quantificato nelle tabelle approvate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per le figure
professionali impiegate nei servizi, con applicazione della percentuale di ribasso eventualmente offerta
dall’Appaltatore in sede di gara rispetto all’importo a base d'asta.
I suddetti indici rappresentano il limite massimo oltre il quale non sarà possibile alcun altra
determinazione del compenso revisionale, salvo circostanze eccezionali che dovranno essere provate e
documentate dall’Appaltatore. Le clausole contenute nel presente articolo escludono l’applicabilità
dell’art. 1664 del Codice Civile ed ogni altra forma di revisione del prezzo.
3. Al presente appalto trovano applicazione gli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010: l'appaltatore è tenuto ad
emettere mensilmente una fattura pari al 99,5% del corrispettivo dovuto; il residuo 0,5% resta
sospeso in qualità di ritenuta di garanzia sino all'accertamento della regolare esecuzione del servizio.
Le fatture saranno contabilizzate sulla base del canone mensile e dei servizi effettivamente svolti. Le
fatture dovranno essere inviate al Comune di Montemurlo, preferibilmente solo per via telematica al
seguente
indirizzo
PEC
[email protected];
esse
saranno
liquidate
successivamente all'esito favorevole del possesso dei requisiti imposti dalla legge a chi assume appalti
pubblici e della positiva verifica degli obblighi contrattuali, entro 30 giorni dalla data di registrazione
del protocollo, mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
_________________________________________________
acceso
presso
________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla
stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se
diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
4. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture darà diritto all'appaltatore
di chiedere l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dalla legge; sono fatte salve le seguenti
fattispecie, nel qual caso detto termine sarà interrotto e i pagamenti saranno sospesi fino alla
regolarizzazione della posizione dell'appaltatore, senza che le sospensioni diano diritto ad interessi e/o
risarcimento danni di alcun tipo:
- l'accertamento di situazioni debitorie di cui al comma 1 dell’art. 48-bis del D.P.C.M. 29.9.1973 n. 602
e successive modifiche;
- l'irrogazione di penali di cui all'art. 23 del capitolato speciale di appalto da parte del responsabile del
procedimento;
- l’incompleta, inesatta o contestata fatturazione;
- la contestazione, in forma scritta, relativa ai servizi resi.
5. All'atto dell'emissione della fattura inerente le prestazioni effettuate nell'ultima mensilità
dell'appalto, l'appaltatore è tenuto ad aggiungere tutte le ritenute di garanzia pari allo 0,5% effettuate
progressivamente. Il pagamento dell'importo risultante a saldo sarà effettuato nelle stesse modalità
stabilite per la fatturazione ordinaria, subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione, da
effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, e a seguito dell'esito favorevole del DURC
che verrà richiesto in tale fase.
Art. 3
(Contratto di concessione REP. _____)
1. L'appaltatore è tenuto a prestare il servizio di pulizia presso il locale concesso a SORI spa e ASM
spa, giusto contratto di concessione REP. ____ del ____________, secondo le modalità di
esecuzione precisate nel capitolato speciale di appalto. In relazione a tali prestazioni, l'appaltatore
è tenuto ad emettere separata fatturazione, alla quale viene integralmente applicato l'art. 2 del
presente contratto.
Art. 4
(Durata dell'appalto)
1. Il presente contratto avrà durata dal 01.10.2014-30.09.2019.
Art. 5
(Allegati contrattuali e obblighi dell'appaltatore)
1. L’appalto viene concesso dal Comune di Montemurlo ed accettato dall'appaltatore sotto l’osservanza
piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:
a) capitolato speciale di appalto;
b) progetto tecnico;
c) DUVRI;
d) offerta economica.
2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del D.P.R. 207/2010, i documenti elencati al precedente comma
1, lettere a) e lettera d), sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente
comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono
conservati dalla Stazione appaltante presso il servizio AA.GG.-Contracting.
3. Sono a carico totale dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dagli obblighi prescritti nel capitolato
speciale di appalto.
4. Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, l'appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente
la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
5. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo
e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. 62/2013.
A tal fine, si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del
D.P.R. 62/2013, copia di detto Decreto, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si
impegna a trasmettere a sua volta copia del Decreto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire
prova dell'avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati può costituire causa di
risoluzione del contratto.
La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, la contesta all'appaltatore per iscritto,
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la stazione appaltante procederà alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 6
(Responsabilità e garanzie)
1. L’appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose della stazione
appaltante o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli
adempimenti assunti con il presente contratto, con conseguente esonero della stazione appaltante da
qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato le seguenti
polizze assicurative, valide fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione:
-
polizza
assicurativa
di
responsabilità
civile
RCT
–
RCO
___________________________________________________________________________________
________________________________________________.
2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha prestato cauzione
definitiva,
mediante
___________________________________________________________________________________
________________________________________________, per l’importo di € _______________, in
applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, ridotto del 50% per gli effetti dell’art. 40, comma 7,
del D.lgs. n. 163/2006, essendo l’Appaltatore in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN
ISO 9001:2008 (certificato n._______________________ rilasciato da ____________________).
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
appalto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di spese che la stazione appaltante
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione
del servizio da parte dell’appaltatore o per diversa assegnazione dell’appalto in caso di risoluzione del
contratto per inadempienze dell’appaltatore. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto, in modo tale che l’importo complessivo garantito rimanga inalterato per tutta la durata
dell’appalto; resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.
Art. 7
(Norme sulla sicurezza)
1. Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, prevede l’esistenza di rischi interferenziali, per cui si
è resa necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI),
che è parte integrante del presente contratto.
2. L'appaltatore ha comunicato i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
aziendale, del medico competente, degli
Addetti antincendio e degli Addetti pronto soccorso, in
possesso dei requisiti di legge, e si è impegnato a rispettare i seguenti adempimenti:
-
svolgimento di adeguate e documentate attività di informazione e formazione dei propri lavoratori
e addetti a vario titolo impiegati nei servizi in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’art. 36-37,
D.lgs. n. 81/2008 e smi, comprendente l’organizzazione di almeno due prove di evacuazione annuali,
dandone informazione alla stazione appaltante tramite invio di copia del verbale entro i 15 giorni
successivi alle prove stesse;
-
dotazione agli operatori impiegati nel servizio dei necessari DPI e di apposita tessera di
riconoscimento;
-
costante aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs n.
81/2008;
-
utilizzo degli spazi rispettando la loro destinazione e per le attività per le quali gli stessi sono
abilitati, in conformità alle prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante con il presente contratto e
rispettivi allegati, dal DUVRI e da tutta la documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e
alle prescrizioni connesse all'agibilità dei locali e alla normativa antincendio;
-
rispetto, anche da parte di terzi, di tutte le disposizioni di cui al presente contratto, le
prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme in vigore e
disposti, di volta in volta, dalle autorità competenti;
-
applicazione di tutte le misure atte ad evitare incidenti, danni, infortuni e rischi a carico di
chiunque usufruisca del servizio e degli operatori impiegati, garantendo la loro incolumità.
3. La stazione appaltante si riserva il diritto di indicare eventuali ed ulteriori adempimenti in materia di
sicurezza, in merito ai quali l’appaltatore dovrà adeguarsi entro 30 (trenta) giorni dalla loro
comunicazione.
Art. 8
(Divieto di subappalto)
1. E’ fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche parzialmente ad altri soggetti il servizio oggetto
di appalto, pena la risoluzione del contratto.
Non viene considerato subappalto il ricorso a ditte esterne per gli adempimenti derivanti dal D.Lgs.
81/2008.
Art. 9
(Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli art.
118, commi 3, 4 e 6, e 131 del D.Lgs. 163/2006.
2. L'appaltatore è, inoltre, obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attività e per la località dove viene eseguito l'appalto.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante
potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del
servizio, sospendere l’emissione dei mandati di pagamento e procedere, in caso di crediti insufficienti
allo scopo,
anche all’escussione della cauzione definitiva. Sulle somme sospese non saranno
corrisposti interessi, né l'appaltatore potrà porre eccezioni o pretendere risarcimenti da parte della
stazione appaltante.
Art. 10
(Penalità e risoluzione del contratto)
1. In caso di inadempienze e penalità si applica l'art. 23 del capitolato speciale di appalto, come le
modalità prescritte.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile in caso di inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice
Civile, le seguenti fattispecie:
a) cessione del contratto, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006;
b) subappalto non autorizzato;
c) ritardo nell'inizio della gestione del servizio o non soddisfacente periodo di prova;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi, compresa l'applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme
a detti contratti;
e) interruzione non motivata di servizio;
f) mancato rispetto della normativa e delle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro;
g) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato,
nell’offerta tecnica, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto
dall’Amministrazione;
h) mancata previsione e/o sostituzione delle figure professionali previste agli artt. 9 e 13 del
capitolato speciale di appalto;
i) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione e/o
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a
conoscenza in ragione del servizio espletato;
h)
mancata
reintegrazione
della
cauzione
definitiva
a
seguito
di
prelievi
effettuati
dall’Amministrazione in applicazione delle penali di cui all’articolo precedente.
Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, sarà risolto di
diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della stazione appaltante in forma di lettera
raccomandata.
4. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione di diritto del contratto, anche se sopravvenute:
- l’impossibilità accertata, per l’appaltatore, a realizzare la prestazione ad iniziata esecuzione del
presente contratto;
- la perdita dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- le violazione di obblighi derivanti dal DPR 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001”.
5. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la possibilità di recedere dal contratto di
appalto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere all’appaltatore le somme dovute
per le prestazioni sino a quel giorno maturate.
6. È fatto salvo ogni diritto della stazione appaltante al risarcimento per i danni subiti.
Art. 11
(Risoluzione delle controversie)
1. Eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'appaltatore durante l’esecuzione del servizio,
ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto
dall’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo
bonario non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale ed eventuali controversie saranno
rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Prato.
Art. 12
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice identificativo della gara
(CIG) relativo all’appalto è il seguente: 5752469F93.
2. L'appaltatore, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e
successive modifiche, si impegna:
a) ad utilizzare il conto corrente o lo strumento idoneo già comunicato al Comune come conto
dedicato alle operazioni finanziarie relative alla gestione del presente contratto;
b) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo interessati al
presente rapporto la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta di detti contratti;
d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora il contraente avesse
notizia di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al
precedente punto c), informando contestualmente sia il Comune di Montemurlo che la PrefetturaUfficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 13
(Spese contrattuali)
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, senza eccezione alcuna, sono a
totale carico dell’appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto ad IVA, per cui si
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. L’imposta sul valore
aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.
3. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi dl DM 22 febbraio 2007, mediante
modello unico informatico (MUI) per l’importo di euro 45,00 (euro quarantacinque).
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente
a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, così
come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il
presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante
l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su _____ (________________) pagine a
video.
Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme
alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma
digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice
dell'amministrazione digitale (CAD).
La Società (firmato digitalmente)
Il Responsabile (firmato digitalmente)
Il Segretario Generale (firmato digitalmente)
Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione
digitale (CAD).