04_2014 (135 KB)

Architetto Giuliano M. BECCHI
+39 336 887472
<[email protected]>
IInnaarrccaassssaa nneew
wss nn°° 44 –– A
Apprriillee dduueem
miillaaqquuaattttoorrddiiccii
Inarcassa per la FORMAZIONE PERMANENTE
Alla luce della recente regolamentazione delle forme obbligatorie di formazione permanente, la
Fondazione Inarcassa promuoverà corsi specifici, su tematiche originali e intende mettere a disposizione dei propri soci, tre corsi di formazione ON LINE .. che prevedano il rilascio di crediti formativi
(per ulteriori informazioni : <[email protected]>)
CONGUAGLIO contributivo 2012 al 30 aprile
Ricordo per l'ultima volta che il CONGUAGLIO 2012 può essere versato sino al 30/04/2014
con un interesse dilatorio ridotto al 4,25% annuo applicato ai soli giorni trascorsi dalla scadenza del
31/12/2013 sino alla data di effettivo versamento. Ricordo altresì che per il pagamento si dovrà utilizzare il MAV generato per la scadenza del 31/12, mentre gli interessi verranno calcolati e richiesti successivamente dal sistema. Info www.inarcassa.it.
NIENTE SANZIONE per la rata dei minimi 2014 scaduta a febbraio
Il ritardo o il mancato pagamento delle rate intermedie della rateazione dei minimi 2014: febbraio, aprile, agosto e ottobre non comporta sanzioni ed interessi. Le rate di febbraio e aprile possono essere pagate entro il 30 giugno e quelle di agosto ed ottobre entro il 31 dicembre senza ulteriori aggravi.
PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE REVERSIBILE
Il CND del 27/28 marzo scorso ha avviato all'approvazione alcune modifiche di armonizzazione
del Regolamento P.S.R. al R.G.P.2012, tra cui principalmente: la "maturazione e decorrenza della
prestazione" che ora cade da sempre il 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del quinquennio (per poter godere del conguaglio versato il 31/12). Con le modifiche, il diritto si perfeziona alla
data di completamento del quinto anno di iscrizione post pensionamento e la prestazione decorre dal
1° giorno del mese successivo, spettando in misura frazionata in caso di cancellazione.
Negli ultimi anni il conguaglio e' diventato sempre più soggetto a slittamenti e proroghe; inoltre
il passaggio dal retributivo al contributivo ha reso più importante quanto si versa e quando lo si versa
rispetto alle annualità contributive; per cui, come appare nel soprastante esempio, il conguaglio
dell'anno, che precede la maturazione del diritto, viene computato nel quinquennio, a condizione che
il professionista abbia effettuato la dichiarazione ed il relativo versamento prima della decorrenza
del beneficio, altrimenti è imputato al successivo supplemento.
In caso di cancellazione la prestazione è liquidata previa acquisizione della dichiarazione e versamento dell'ultimo conguaglio contributivo.
Inarcassa on line 800248464 - Card 800016318 - Cattolica 800046499 - Call center 06 85274330 - www.inarcassa.it.
Banca Pop.Sondrio Via Pavese 336 – 00144 Roma – IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88.
La DOMANDA di PENSIONE va presentata DUE MESI prima della maturazione del diritto.
La domanda di pensione ad Inarcassa può essere inoltrata non più di 60 giorni prima della maturazione dei requisiti, onde evitare doppi ed inutili controlli. Peraltro, non cambia la decorrenza delle
prestazioni, che rimane stabilita dal R.G.P. http://www.inarcassa.it/site/home/prestazioni.html.
PENSIONE di INVALIDITÀ e REVERSIBILITÀ
Nei casi di premorienza del titolare di pensione di invalidità, ora Inarcassa liquida la reversibilità
del trattamento in essere (art. 24.4 RGP/2012).
Una recente e consolidata giurisprudenza ha però evidenziato che :
a) La pensione di invalidità è un trattamento provvisorio che consente da un lato di proseguire lo
svolgimento della libera professione, con relativo obbligo di contribuzione, e dall'altro di maturare
un successivo trattamento definitivo di vecchiaia.
b) In caso di premorienza del pensionato di invalidità, i superstiti possono quindi vantare due diritti,
sussistendone i presupposti, e cioè : sia il trattamento di reversibilità della pensione in godimento e
sia, ove di miglior favore, il trattamento indiretto calcolato sull'anzianità complessiva maturata fino al compimento del decesso.
c) Il mancato riconoscimento, in capo ai superstiti della pensione indiretta in luogo della pensione di
reversibilità è in contrasto con il principio di corrispettività tra contributi e prestazioni.
L'interpretazione della Suprema Corte ammette in sostanza che i superstiti di un pensionato d'invalidità debbano godere della pensione indiretta, con il computo dell'anzianità contributiva maturata
successivamente al pensionamento, invece della mera reversibilità della pensione d'invalidità in corso
di godimento da parte del de cuius.
Il CND del 27/28 marzo scorso ha quindi avviato all'approvazione la modifica dell'art. 24 del
RGP 2012, per il riconoscimento della PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI determinata sulla base dell'anzianità effettivamente maturata fino all'atto del decesso, se di importo più favorevole
rispetto al trattamento di reversibilità.
RISCATTI e RICONGIUNZIONI
Il CND del 27/28 marzo scorso ha chiuso la discussione generale ed avviato all'approvazione
alcune modifiche al Regolamento riscatti e ricongiunzioni, che prevedono :
a) L'aggiunta alle casistiche di riferimento per i riscatti (oltre a laurea e militare-nelle diverse fattispecie) del recupero delle annualità "in deroga" (norma, di cui Vi ho parlato nel n. 12/2013 ma che è
ancora in fase di verifica tecnica e sarà applicabile, probabilmente, solo dal 01/01/2015);
b) Eliminazione dell'anzianità minima di cinque anni di iscrizione per accedere al riscatto;
c) Introduzione di un criterio di calcolo della riserva matematica con l'intento di garantire una più
equa correlazione tra onere sostenuto e beneficio pensionistico atteso correlato al riscatto;
d) Introduzione della facoltà di optare per il riscatto contributivo, anche per i periodi anteriori al
01/01/2013. In altri termini, oggi è possibile riscattare gli anni antecedenti al 2013 con il sistema
retributivo tendenzialmente molto più conveniente, ma con una riserva matematica a carico dell'iscritto piuttosto onerosa; domani si potrà si potrà scegliere di farlo con il sistema contributivo :
utile ai fini dell'anzianità, molto meno gravoso ma, ovviamente, meno conveniente per quanto riguarda le aspettative pensionistiche.
e) Armonizzazione dei regolamenti Riscatto/Ricongiunzione in Italia ed all'Estero.
Preciso, tuttavia, che le norme entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successiva a quello di
approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Con il decreto n. 55 del 3 aprile 2013 si è dato attuazione all'art. 1 c.209 della L.244 del 24 dicembre 2007 ponendo il via all’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni. A partire dal 6 settembre 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno
procedere a pagamenti, anche parziali, in assenza di fattura elettronica.
Cordiali saluti e buon lavoro
Giuliano M. BECCHI delegato InarCassa
Un doveroso ringraziamento ai colleghi Santoro di Siracusa e Brodolini di Macerata per gli spunti fornitimi
2/2