FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE DIRETTE / FIDEIUSSIONE COMMERCIALE Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti (Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 e succ. modifiche ed integrazioni, G.U. n. 151 del 30 giugno 2012) LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL’ART. 1336 COD. CIV. Pagina | 1 SEZIONE I - INFORMAZIONI SU CONFIDI.NET CONFIDI.NET Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi Sede Legale ed Operativa: Viale Italia n. 9/11- 47921 Rimini (RN) Tel. 0541/743270 - Fax 0541/358432 E-mail: [email protected] - Web: www.confidi.net P.E.C.: [email protected] Cod. Fisc. e P.Iva: 02015410406 Iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini n. 235211 Iscrizione all’Albo Cooperative CCIAA di Rimini n. A102748 Intermediario finanziario vigilato Banca d’Italia, codice identificativo n. 19557.8 SEZIONE II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE A CURA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE. Si precisa che, il Cliente che si avvale dell’offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere alcun onere aggiuntivo, né ad Confidi.Net né al soggetto incaricato. Informazioni sul soggetto che entra in rapporto con il cliente: Nome e Cognome / Denominazione: _______________________________________________________ in qualità di : □ Dipendente / Collaboratore di Confidi.Net □ Agente in ACvità Finanziaria (iscrizione elenco OAM al n. ________________________) □ Mediatore Creditizio (iscrizione elenco OAM al n. _______________________________) □ ALTRO ________________________________________________________________________________________ Indirizzo _________________________________________________________________________________________ Tel. ________________________ cellulare________________________________ Fax __________________________ e-mail __________________________________ p.e.c. ___________________________________________________ Firma____________________________________ Informazioni sul cliente: Il sottoscritto (nome e cognome del Cliente) ____________________________________________________________ In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________________ attesta di avere ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto: - l’avviso contenente “I Principali Diritti del Cliente”; - Il presente “Foglio Informativo”. Luogo, data ________________________________ Firma del Cliente _____________________________________ Foglio Informativo n. 1/2014– aggiornamento del 27/03/2014 SEZIONE III - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CARATTERISTICHE E FUNZIONE DELLA GARANZIA Confidi.Net Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi (per brevità, Confidi.Net o Confidi), in qualità di Intermediario Finanziario vigilato Banca d’Italia, svolge, prevalentemente nei confronti dei soci, oltre alla tipica concessione di garanzie collettive dei fidi e dei servizi ad esse connessi e strumentali, le seguenti ulteriori attività: - prestazione di garanzia a favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie; - gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; - stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione. Inoltre, Confidi.Net concede, in via residuale e nei limiti fissati dalla legge, il rilascio di garanzie dirette a favore di soggetti, Enti pubblici e privati (comunque diversi dalle Banche/Intermediari Finanziari) con scopi anche molto diversi tra loro: dai contratti di fornitura alle garanzie degli affitti commerciali oppure del pagamento differito di pedaggi autostradali o ancora degli anticipi per immobili da costruire. Pertanto, con il rilascio della fideiussione diretta, Confidi.Net si impegna a garantire l’obbligazione che grava sul Contraente (socio) nei confronti di un soggetto terzo creditore del medesimo (Beneficiario) e si impegna a corrispondere al Beneficiario stesso le somme richieste, in conformità a quanto previsto dall’atto di fideiussione. In tali ipotesi, Beneficiario della Fideiussione potrà essere sia una persona giuridica (anche impresa di grande dimensioni) sia una persona fisica, avente un rapporto contrattuale con il contraente. Il Contraente della citata garanzia diretta, dovrà necessariamente essere una PMI in possesso dei requisiti per diventare socio del Confidi previsti nello Statuto (visionabile presso le Sedi del Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.confidi.net. Rientrano nella categoria delle fideiussioni dirette /commerciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): • Garanzie sui finanziamenti soci e di terzi finanziatori a sostegno dell’operatività aziendale. Si garantisce chi apporta denaro nelle aziende nel caso in cui, a scadenza, la PMI non sia in grado di rimborsarlo. • Fideiussioni per forniture di merci o appalto di prodotti o servizi. La fideiussione è a garanzia del puntuale pagamento, alle scadenze pattuite, di crediti certi ed esigibili derivanti da un contratto di fornitura o di appalto di prodotti o servizi o da un preliminare. Rientrano nei casi illustrati anche tutte le fideiussioni previste dal settore autotrasporto per i pagamenti di tunnel, passaggi nave, collegamenti intermodali, passaggi autostradali, ecobonus e carburante. • Fideiussioni a garanzia degli affitti commerciali o locazioni. Confidi.Net garantisce che il contraente paghi puntualmente i canoni di affitto o di locazione, le spese pattuite e ogni inadempimento contrattuale; • Fideiussioni a garanzia degli anticipi per immobili da costruire. La fideiussione rilasciata è a garanzia dell’eventuale restituzione delle somme e del valore di ogni altro corrispettivo versati anticipatamente dal beneficiario per l’acquisto o l’assegnazione delle unità immobiliari, qualora il contraente (impresa edile) incorra in una situazione di crisi. La fideiussione diretta/commerciale, viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto all’obbligazione principale garantita (credito dell’Amministrazione Finanziaria, contratto di fornitura merci o appalto di prodotti o servizi, contratto di locazione o affitto, ecc.). In altri termini, le obbligazioni del Contraente (impresa socia, utilizzatore del servizio, conduttore, ecc.), configurano l’obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce il puntuale adempimento. Pertanto se l’obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. L’Atto di Fideiussione rilasciato al Beneficiario da Confidi.Net, determina per ogni operazione l’importo massimo garantito. La Fideiussione rilasciata da Confidi.Net nei confronti del Cliente, è solitamente assistita da garanzie reali e/o personali rilasciate dallo steso Cliente o da un terzo garante. La fidejussione Confidi.Net è, solitamente, a prima richiesta (salvo diverso accordo raggiunto con il Beneficiario atto a qualificare la garanzia come sussidiaria). Le garanzie rilasciate da Confidi.Net potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici, e in tal caso il cliente dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l’espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati. Confidi.Net è accreditato dal Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni) e, di conseguenza, i Clienti possono richiedere l’intervento del Fondo nell’ambito della propria attività imprenditoriale. La richiesta di ammissibilità dell’intervento di garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo (per maggiori info consultare: www.fondidigaranzia.it). PRINCIPALI RISCHI DELL’OPERAZIONE I rischi derivanti dall’operazione intercorrente con Confidi.Net, sono connessi alla capacità dell’impresa di far fronte alle obbligazioni nascenti dal contratto garantito. L’eventuale pagamento della garanzia al Beneficiario, nel caso di inadempimento del Contraente inadempiente, trasforma il precedente credito di firma in credito per cassa del Confidi verso il Cliente, con conseguente obbligo per Confidi.Net di segnalare il nominativo del Cliente nella centrale di rilevamento rischi (circ. Banca d’Italia 139/1991 e succ. aggiorn.). Foglio Informativo n. 1/2014– aggiornamento del 27/03/2014 Pagina | 2 Ad avvenuto pagamento, anche parziale, al Beneficiario dell’importo di garanzia, il Confidi potrà esercitare nei confronti del Contraente inadempiente e degli altri coobbligati, il diritto di rivalsa e di surroga (artt. 1203 e 1949 c.c.) per le somme pagate, senza che possa essere opposta eccezione alcuna, intendendosi fin d'ora rimosso ogni impedimento al reintegro delle ragioni di credito del Confidi. Sull’ammontare versato al Beneficiario dal Confidi, a decorrere dalla data di avvenuto pagamento, il Contraente dovrà corrispondere, senza ritardo e a semplice richiesta, ogni eccezione rimossa, gli interessi moratori e le spese sostenute per consentire il recupero del credito, oltre gli eventuali ulteriori oneri accessori. Salvo diversa determinazione del Confidi, qualsiasi versamento effettuato dal Cliente inadempiente, verrà imputato innanzi tutto al rimborso delle spese accessorie, poi al pagamento degli interessi e, infine, al rimborso del capitale. Per la determinazione del credito, le risultanze delle scritture contabili del Confidi faranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed a qualsiasi effetto contro il Contraente, i garanti e loro eredi, successori o aventi causa. In caso di mancato rimborso ad Confidi.Net di quanto corrisposto al creditore garantito, l’impresa socia può essere esclusa dalla compagine sociale del Confidi a norma dello Statuto. SEZIONE IV - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E CONDIZIONI ECONOMICHE Il cliente/contraente è tenuto a versare in un’unica soluzione le commissioni ed ogni altra eventuale spesa prevista per il rilascio della garanzia, su richiesta scritta del Confidi al momento della stipula del contratto di garanzia. Il contraente è altresì tenuto a mettere a disposizione o a rimborsare, a semplice richiesta scritta del Confidi, tutte le somme da pagare o già pagate, per qualsiasi titolo o causa, da Confidi.Net in dipendenza della garanzia prestata. QUOTE SOCIALI Per usufruire della garanzia è necessario diventare Socio di Confidi.Net mediante il versamento, una tantum, di una quota sociale di € 260,00, pari a n. 10 quote del valore unitario di € 26,00. Per il rilascio della garanzia, il Socio dovrà versare ulteriori quote integrative secondo lo schema seguente: Percentuale minima 30,00% Percentuale massima 100% Base di calcolo Importo erogato Le percentuali applicate dipendono dal rating attribuito internamente al Socio ed al tipo di operazione garantita. Qualora l’impresa interessata sia già socia del Confidi, in caso di integrazione o rinnovi delle operazioni di garanzia, l’ulteriore versamento sarà richiesto solo quale integrazione, ove necessaria, fino al raggiungimento della dovuta quota integrativa, ove si terrà conto dell’ammontare delle quote già versato, purchè collegato a finanziamenti regolarmente estinti. Le quote sociali non sono un costo per l’impresa, ma una partecipazione che a bilancio verrà posta come immobilizzazione finanziaria nell’attivo. Questo poiché sono interamente restituibili in caso di recesso dalla compagine sociale del Confidi, secondo lo Statuto. COSTI DELLA GARANZIA La definizione delle condizioni economiche applicate viene determinata, all’interno della forbice minima/massima sotto evidenziata, sulla scorta di parametri come di seguito indicati: importo del finanziamento o della garanzia durata della garanzia, finalità del finanziamento, merito creditizio dell’operazione, Il merito creditizio (rating interno) dell’operazione in richiesta, viene determinato dal Confidi in seguito all’analisi della solidità finanziaria dell’impresa e della valutazione dell’operazione proposta. Gli importi effettivi relative all’esecuzione del presente contratto, verranno comunicati al Cliente al momento del perfezionamento del contratto, e specificati nel documento di sintesi. Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, il Cliente non dovrà corrispondere alcun corrispettivo di costo; tuttavia, verrà trattenuto l’acconto versato per le spese di istruttoria, che non è rimborsabile. L’anticipata estinzione del Finanziamento, non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate a titolo di spese e commissioni; in tale eventualità, il Cliente rimane comunque obbligato al versamento per intero delle commissioni e spese, come originariamente pattuito. Foglio Informativo n. 1/2014– aggiornamento del 27/03/2014 Pagina | 3 Per il dettaglio : • SPESE ISTRUTTORIA: Percentuale minima 0,30% Percentuale massima 0,60% Base di calcolo Importo finanziato Importo minimo € 200,00 Importo massimo € 2.500,00 L’importo minimo viene riconosciuto anticipatamente dal Socio all’atto della sottoscrizione della richiesta di garanzia, l’eventuale saldo è dovuto all’atto del rilascio della garanzia al Beneficiario. • COMMISSIONE DI GARANZIA: Percentuale minima per ogni anno di garanzia 0,50% • Percentuale massima per ogni anno di garanzia 1,00% Base di calcolo Importo garantito COMMISSIONE PER ASSISTENZA FINANZIARIA: Percentuale minima per ogni anno di garanzia 0,60% • Percentuale massima per ogni anno di garanzia 2,00% Base di calcolo Importo garantito COMMISSIONE COPERTURA RISCHI: Importo minimo per anno o frazione di anno € 50,00 Importo massimo per anno o frazione di anno € 100,00 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO • SPESE ISTRUTTORIA: Variazioni ragione soc., soci, garanti, accollo Moratoria ABI-MEF Allungamento/rinegoziazione • Base di calcolo Importo minimo Importo massimo 0,30% 0,30% Debito residuo € 100,00 € 500,00 0,30% 0,30% € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 1.000,00 Percentuale minima per ogni anno di garanzia aggiunto Percentuale massima per ogni anno di garanzia aggiunto Base di calcolo 0,30% 0,65% Importo garantito residuo COMMISSIONE PER ASSISTENZA FINANZIARIA : Moratoria ABI –MEF, Allungamento e Rinegoziazione Finanziamenti Accollo Percentuale massima COMMISSIONE DI GARANZIA : Moratoria ABI –MEF, Allungamento e Rinegoziazione Finanziamenti • Percentuale minima Percentuale minima per ogni anno di garanzia aggiunto Percentuale massima per ogni anno di garanzia aggiunto Base di calcolo 0,80% 1,30% Importo garantito residuo 1% (minimo € 250,00) 1% Importo garantito residuo Foglio Informativo n. 1/2014– aggiornamento del 27/03/2014 Pagina | 4 • COMMISSIONE COPERTURA RISCHI FINANZIAMENTI: MORATORIA ABI Importo minimo per anno o frazione di anno aggiunto € 50,00 – MEF, ALLUNGAMENTO E RINEGOZIAZIONE Importo massimo per anno o frazione di anno aggiunto € 100,00 DEPOSITO CAUZIONALE (EVENTUALE) Al Cliente può essere richiesto un deposito cauzionale infruttifero proporzionale all’ammontare della garanzia rilasciata, in dipendenza di particolari condizioni di rischio connesse con l’operazione, determinabili in sede di delibera della garanzia, da corrispondere ad Confidi.Net al momento del rilascio della garanzia al Beneficiario e trattenuto per tutta la durata della garanzia o per il diverso termine definito dall’Organo deliberante. Le somme versate a titolo di deposito cauzionale resteranno vincolate fino alla liberazione totale di Confidi.Net da ogni obbligazione, in essere o eventuale, relativa alla garanzia prestata. Le cauzioni saranno definitivamente trattenute, in caso di inadempimento del Cliente. Il deposito pertanto, verrà restituito alla scadenza prefissata, al netto di tutti i costi, oneri e spese trattenuti in dipendenza della garanzia rilasciata dal Confidi. Il Cliente riconosce al Confidi che tale deposito avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale rilasciata, con rinuncia preventiva a qualunque eccezione. SEZIONE V - CONDIZIONI CONTRATTUALI PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA La garanzia si perfeziona all’atto della firma, da parte del Cliente, del relativo contratto di garanzia; tuttavia, la validità ed efficacia della garanzia resta subordinata alla stipula del contratto principale cui la garanzia accede, nonché all’avvenuto pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi (essendo la garanzia a titolo oneroso). Quindi, se il contratto principale è già stato stipulato, la validità ed efficacia della garanzia decorre dalla data della sua stipula, oppure alla data della stipula del contratto definitivo se la fideiussione è rilasciata in data anteriore a quest’ultimo. La copertura della garanzia è pertanto limitata alle inadempienze verificatesi dopo il suo rilascio e comunque non oltre la durata della stessa. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il contratto si intenderà automaticamente risolto e la garanzia decaduta, senza necessità per il Confidi di alcuna comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: - mancata stipula del contratto principale cui la garanzia accede; - mancato pagamento dal Cliente dei corrispettivi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi, dovute al Confidi per il rilascio iniziale della garanzia, la revisione periodica, i rinnovi successivi anche se parziali; - naturale scadenza della garanzia. RECESSO Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto, previo assenso formale da parte del Beneficiario che dovrà essere comunicato ad Confidi.Net da parte dello stesso Beneficiario. La dichiarazione di assenso del Beneficiario libera Confidi.Net da ogni obbligazione nei confronti dello stesso, a decorrere dalla data di ricezione. Confidi.Net avrà diritto di recedere dalla garanzia, mediante comunicazione scritta da inviare sia al Cliente che al Beneficiario per raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con un preavviso di 30 giorni prima dell’esercizio del recesso. In caso di recesso o di estinzione anticipata della garanzia, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni di garanzia. Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di Confidi.Net. TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI GARANZIA La fideiussione resterà valida ed efficace fino alla scadenza fissata (salvo proroga concessa dal Confidi al Beneficiario per iscritto), decorso il quale termine la garanzia di estingue definitivamente ed il Confidi si intenderà liberato da ogni obbligo a tutti gli effetti di legge, salvo quanto previsto dall’art. 1957 c.c. Inoltre, a seguito dell’eventuale pagamento della garanzia, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il Cliente debitore inadempiente. Foglio Informativo n. 1/2014– aggiornamento del 27/03/2014 Pagina | 5 MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA Confidi.Net, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 TUB, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e/o economiche, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest’ultimo comunicazione secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta (posta prioritaria o e-mail o posta elettronica certificata). In queste ipotesi, il Cliente può recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, saldando ogni suo debito nei confronti di Confidi.Net e liberandolo da ogni impegno di garanzia rilasciato nel suo interesse, senza penalità. Se il Cliente non recede entro tale termine, le modifiche si intenderanno approvate. COMUNICAZIONI PERIODICHE Qualora le condizioni contrattuali non subiscano alcuna modifica nel corso del rapporto ed il corrispettivo spettante ad Confidi.Net sia versato in occasione della stipula del contratto di garanzia, le parti convengono che Confidi.Net non è tenuta a fornire all’impresa socia alcuna comunicazione periodica di cui all’art. 119 TUB. In ogni caso Confidi.Net comunicherà tempestivamente al Cliente l’eventuale liquidazione della garanzia al Beneficiario e segnalazione del nominativo a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia. Le comunicazioni tra le parti avverranno per iscritto (raccomandata o posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nel modulo di richiesta di concessione della garanzia. RINUNCIA AD OPPORRE ECCEZIONI Il Cliente rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione e/o contestazione nei confronti di Confidi.Net in merito alla fondatezza delle pretese del Beneficiario. Confidi.Net potrà effettuare il pagamento della garanzia al Beneficiario anche senza preavviso, con rinuncia del Cliente ad opporre alcuna eccezione al pagamento. INFORMATIVA DEL CLIENTE Su richiesta del Confidi, saranno comunicate tutte le informazioni e la documentazione comprovanti l'andamento aziendale; il Cliente si impegna a dare notizia tempestiva di ogni evento che modifichi sostanzialmente la situazione attuale, in particolare relativamente all'assunzione di nuovi debiti, a cambiamenti nella proprietà o nella composizione degli organi amministrativi, a rilevanti modifiche statutarie Il cliente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, al Confidi qualsiasi modifica intervenuta nell’impresa (cessazione, sospensione, variazione o alienazione dell’attività, affitto di azienda, ragione sociale, sede, forma giuridica, domicilio, titolare effettivo, ecc.). Il Cliente è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il Confidi di tutti gli eventi che possano pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l’escussione della garanzia prestata da Confidi.Net. DIRITTO DI RITENZIONE Nell’ipotesi di escussione della garanzia da parte del Beneficiario (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), Confidi.Net ha diritto a compensare (anche a titolo di rimborso ed indennizzo) il credito vantato con le quote, le cauzioni, le commissioni e qualsiasi altra somma dal Cliente versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o formalità. CENTRALE DEI RISCHI Confidi.Net, tenuto in forza della normativa di vigilanza vigente (circ. Banca d’Italia n. 139 del 11/2/1991 e succ. aggiornam.) agli obblighi di segnalazione delle esposizioni creditizie, comunica in Centrale dei Rischi gli impegni di firma assunti a beneficio delle imprese socie (concessione, scadenza e situazioni in evidenza). La garanzia prestata dal confidi all’impresa ha evidenza nella sezione crediti per cassa e firma e concorre a formare l’accordato complessivo in capo all’impresa, ancorché riferita ad una esposizione già compresa nell’accordato stesso, dando luogo ad una apparente duplicazione. In ottemperanza della suddetta circolare n. 139/1991, Confidi.Net è altresì tenuto a segnalare alla Centrale dei Rischi, alla categoria di censimento “sofferenze”, il Cliente che si trovi in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, per il quale Confidi.Net abbia provveduto al pagamento della relativa garanzia al Beneficiario. RICHIESTA DI GARANZIA A SEGUITO DI ESTINZIONE DI ALTRA GARANZIA CONCESSA A PMI Qualora la richiesta della garanzia pervenga da un persona fisica (“Cliente”) a seguito dell’avvenuta cessazione, messa in liquidazione, ristrutturazione o ogni altra ipotesi di forma concordata di riduzione o estinzione dei debiti, di un’impresa Socia del Confidi (di seguito “Cliente liquidato”) già titolare di una linea di credito e di una garanzia preesistenti, il Confidi potrà acconsentire al rilascio di una nuova garanzia al Cliente per una nuova linea di credito finalizzata all’estinzione di quella in precedenza accordata al Cliente liquidato. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, il Confidi potrà quindi rilasciare una garanzia, anche ad un richiedente (persona fisica) privo dei requisiti per divenire Socio, subordinandone l’emissione al preliminare ottenimento, da parte del Confidi stesso, di una apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, relativa alla Garanzia rilasciata al Creditore beneficiario oltre che all’esercizio del diritto di recesso espresso dal cliente liquidato. Per le garanzie emesse nell’ambito del presente articolo si applica integralmente la disciplina di cui al contratto di garanzia anche se il Cliente non abbia ovvero non possa acquisire la qualifica di Socio del Confidi. Foglio Informativo n. 1/2014– aggiornamento del 27/03/2014 Pagina | 6 RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE In via stragiudiziale, Confidi.Net ha predisposto un’apposita procedura per la ricezione ed il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami. Il Cliente può presentare reclamo scritto al suddetto Ufficio a mezzo raccomandata A/R (Confidi.Net Soc. Coop. – Ufficio Legale/Reclami - Viale Italia n. 9/11, 47921 Rimini) ovvero per via telematica ([email protected]) o via fax al n. 0541 358432. L’Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Confidi.Net saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso di impegna a provvedere alla definizione della posizione. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi consultando il sito www.confidi.net dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e il Confidi devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF. PRINCIPALI DEFINIZIONI T.U.B. (Testo Unico Bancario): D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni. Confidi: i consorzi e le società cooperative che svolgono, in via prevalente, l’attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, e, in via residuale, le altre attività riservate agli Intermediari Finanziari. Fideiussione: È la garanzia in forza della quale il fideiussore (garante) obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Garante / fideiussore: è Confidi.Net che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Cliente. Beneficiario/ Creditore garantito: è la persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, che dispone della proprietà del bene oggetto della fornitura o che vanta un diritto di credito verso il cliente/socio. Contraente: è l’impresa associata al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso (socio/cliente). Debitore Principale: è il soggetto (Socio/cliente) di cui il Confidi garantisce l’adempimento. Debitore solidale o terzo garante: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale. PMI (Piccola Media Impresa): è l’impresa o la ditta individuale che può chiedere di diventare socio di Confidi.Net. I parametri e gli elementi in base ai quali un’impresa / ditta individuale è definita PMI, sono illustrati nel D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. 238 DEL 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003 (la categoria delle micro-imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese, complessivamente definita PMI, è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce “piccola impresa” l’impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce “micro-impresa” l’impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro). Garanzia a prima richiesta: garanzia “diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile” in forza della quale il creditore/beneficiario, in caso di inadempimento del debitore principale (contraente), può chiedere direttamente al Confidi il pagamento della quota di garanzia, senza la preventiva escussione del contraente. Garanzia sussidiaria: il beneficiario ha l’obbligo di rivolgersi preventivamente al contraente ai fini del pagamento del dovuto. Offerta fuori sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle dipendenze del confidi. Offerta in sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per “locale aperto al pubblico” o “dipendenza” s’intende la succursale del Confidi e qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo. Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il garante s’impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale. Azione di Regresso: il diritto di agire nei confronti del debitore principale che il Confidi acquisisce una volta corrisposto quanto dovuto, in base alla garanzia rilasciata e dunque surrogandosi pro quota nei diritti del debitore. Una tantum: dovuta una sola volta. Foglio Informativo n. 1/2014– aggiornamento del 27/03/2014 Pagina | 7
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