Modifica disposizioni attuative delle misure a

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Data: 02/07/2014
1
GIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE
N.
137/POC
DEL
02/07/2014
Oggetto: POR FESR 2007-13 – Intervento 1.4.1.09.01 – Disposizioni attuative per le
procedure di gestione del Fondo di Ingegneria Finanziaria. Misure a sostegno del
rafforzamento dei Confidi di II livello tramite controgaranzia.
IL DIRIGENTE DELLA
P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
-DECRETA- di approvare la modifica alle disposizioni attuative delle procedure di gestione del Fondo di
Ingegneria Finanziaria delle Marche per la “Misura a sostegno del rafforzamento dei Consorzi Fidi di
II livello tramite controgaranzia”, secondo quanto indicato nel documento istruttorio e riportato
nell’allegato “A” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare al soggetto gestore l’attivazione di quanto necessario per l’avvio dell’intervento di cui
al primo punto, compreso l’aggiornamento sito Internet
http://www.incentivi.mcc.it/incentivi_regionali/marche/marche.html.
- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003, il presente
atto.
Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione
Marche.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Mauro Terzoni)
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2
GIUNTA REGIONALE
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento
 Decisione della Commissione C(2007) 3986 del 17 agosto 2007 che adotta il Programma
Operativo per l’intervento comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo “ Competitività regionale e
occupazione” nella Regione Marche;
 Deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 27 novembre 2007 che approva il Programma
Operativo per l’intervento comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo “ Competitività regionale e
occupazione” nella Regione Marche;
 D.G.R. 1039 del 30 luglio 2008 concernente: “Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO) della Regione Marche - POR-FESR - Competitività regionale e occupazione 2007-2013”,
e successive modifiche e integrazioni;
 DD 61/POC_03 del 18 novembre 2009 concernente “POR MARCHE FESR 2007/2013. POR
MARCHE FSE 2007/2013. D. LGS. 163/2006. “Gara per l’affidamento della costituzione e
gestione del Fondo di Ingegneria Finanziaria delle Marche. Approvazione aggiudicazione a
favore del R.T.I Unicredit – MedioCredito Centrale Spa + Unicredit Banca Roma.”;
 DD 61/POC_03 del 6 luglio 2010 concernente “POR FESR 2007-13 – Intervento 1.4.1.09.01 –
Determinazione delle disposizioni attuative per le procedure di gestione del Fondo di Ingegneria
Finanziaria delle Marche.”;
 DD 102/POC_03 del 1 agosto 2012 concernente “POR FESR 2007-13 – Intervento 1.4.1.09.01 –
Disposizioni attuative per le procedure di gestione del Fondo di Ingegneria Finanziaria. Misure a
sostegno del rafforzamento dei Confidi di II livello tramite controgaranzia”.
Motivazione
Il Fondo di Ingegneria finanziaria di cui alla linea di intervento 1.4.1.09.1 del Programma
Operativo Regionale Competitività regionale e occupazione – FESR 2007/2013 trova
disciplina nelle fonti comunitarie che dettano disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, ed in particolare nel
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e nel Regolamento (CE) n.
1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006.
Nello specifico, l’art. 44 del Reg. CE n. 1083/2006, alla lettera a) prevede che le operazioni
comprendenti contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria organizzate mediante
fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio,
fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, possono essere realizzate
dall’Autorità di gestione in diverse forme, tra le quali l’aggiudicazione di un appalto pubblico in
conformità della normativa vigente in materia
Con decreto n. 41 del 6.08.09 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione del soggetto
gestore del Fondo di Ingegneria Finanziaria delle Marche.
Le motivazioni che hanno portato alla costituzione del Fondo sono ampiamente descritte nel
documento istruttorio del decreto sopra menzionato.
Per l’affidamento del servizio sopra descritto, le Autorità di gestione del POR FESR e del POR
FSE hanno inteso avvalersi, secondo quanto disposto dal DDPF n. 41/POC_03 del 06/8/2009,
della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06.
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GIUNTA REGIONALE
Con decreto n. 61 del 18.11.09 è stato aggiudicato il servizio di gestione del Fondo al
costituendo R.T.I. Unicredit MedioCredito Centrale Spa e Unicredit Banca di Roma, che ha
ottenuto il punteggio complessivo più alto. Successivamente la gestione è rimasta totalmente
in carico al MedioCredito Centrale SpA a seguito del passaggio dell’istituto dal gruppo
unicredit a gruppo Poste Italiane SpA.
La proposta del Comitato di Investimento del 23 febbraio 2012 riguarda nello specifico
l’attivazione di due interventi come di seguito descritti.
1. Disposizioni attuative delle misure a sostegno del rafforzamento dei confidi di II livello
2. Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio.
Per l’intervento di cui al punto 1) con decreto n. 102/POC_03 del 1 agosto 2012 sono state
approvate le disposizioni attuative per le procedure di gestione.
Si rende ora necessario apportare alcune modifiche migliorative delle procedure di gestione,
soprattutto in relazione agli step in caso di richiesta di escussione al Fondo da parte dei
Confidi di II livello, compatibili con quanto previsto dai regolamenti comunitari. Ciò comporta la
modifica delle disposizioni attuative e la loro approvazione con decreto regionale da parte
della struttura responsabile del procedimento.
Al paragrafo 7.1 delle disposizioni attuative, ultimo capoverso aggiunto:
“La trasmissione tramite raccomandata può essere sostituita da altre forme di pari efficacia e
documentata in qualsiasi modalità che dimostri il non superamento del termine dei 12 mesi
sopra indicati.”
Al paragrafo 7.3 sono state integrate alcune previsioni al fine di facilitare la presentazione di
alcuni documenti necessari al buon fine della richiesta di escussione.
Alla luce di quanto sopra si propone di adottare il presente atto “POR FESR 2007-13 –
Intervento 1.4.1.09.01 – Disposizioni attuative per le procedure di gestione del Fondo di
Ingegneria Finanziaria. Misure a sostegno del rafforzamento dei Confidi di II livello tramite
controgaranzia”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fabio Travagliati)
- ALLEGATI Allegato A) – Schema di Disposizioni attuative per le procedure di gestione del Fondo di Ingegneria
Finanziaria delle Marche. Misure a sostegno del rafforzamento dei Confidi di II livello tramite
controgaranzia.
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GIUNTA REGIONALE
Allegato A
Regione Marche
Programma Operativo Marche F.E.S.R. 2007/2013
FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA
DELLA REGIONE MARCHE
MODIFICA DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE
MISURE A SOSTEGNO DEL RAFFORZAMENTO DEI CONFIDI DI II
LIVELLO TRAMITE CONTROGARANZIA
Decreto n. … Del ……..
Intermediario Aggiudicatario:
RTI tra MedioCredito Centrale SpA e UniCredit SpA
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GIUNTA REGIONALE
INDICE
DISPOSIZIONI OPERATIVE
PAG.
PREMESSA.............................................................................................................................
PARTE I - OBIETTIVI E FINALITA’..................................................................…….….........
PARTE II – CONTROGARANZIA A FAVORE DEI CONFIDI DI II LIVELLO
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI..............................................................
B. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO.........................................................……………………………
C. ATTIVAZIONE DEL FONDO ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA.....................................................................
PARTE III – VERSAMENTI AL FONDO...........................................................................…….
PARTE IV – METODOLOGIE DI CALCOLO DELL’INTENSITA’ DI AIUTO…..................…….
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GIUNTA REGIONALE
PREMESSA
Le presenti disposizioni attuative disciplinano la concessione di controgaranzie da parte del Fondo di
Ingegneria Finanziaria della Regione Marche (di seguito Fondo) a valere su plafond di risorse
comunitarie del Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Marche 2007-2013, gestito dal RTI tra
MedioCredito Centrale S.p.A. e UniCredit S.p.A. a seguito della stipula del contratto con la Regione
Marche avvenuta in data del 19/01/2010.
Detti interventi agevolativi sono gestiti in regime di affidamento di servizio da parte della Regione
Marche, a seguito dell’espletamento della procedura di gara di evidenza pubblica (DDS 41/POC_03 del
06/08/2009).
Tutte le informazioni sull’operatività del Fondo sono disponibili sui siti:
www.europa.marche.it
www.incentivi.mcc.it
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GIUNTA REGIONALE
PARTE I
OBIETTIVI E FINALITA’
Attraverso il rafforzamento delle Garanzie di II livello si intende migliorare le condizioni di accesso alle
fonti finanziarie da parte delle PMI della Regione Marche. Tale obiettivo viene perseguito mediante
concessione di una controgaranzia pubblica nell’ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria
(Articolo 44, Regolamento (CE) n.1083/2006), attraverso l’utilizzo dello specifico intervento previsto nel
POR F.E.S.R. Marche 2007-2013.
I regolamenti comunitari relativi ai Fondi Strutturali precisano che sono considerati strumenti di
ingegneria finanziaria quelli strumenti capaci di attivare, a livello finanziario, un effetto moltiplicatore
delle risorse comunitarie utilizzate.
Ai fondi di garanzia è generalmente associato un moltiplicatore (c.d. rapporto di gearing), che indica
l’ammontare di garanzie concedibili rispetto agli importi accantonati nel fondo ed è stimato in base alle
probabilità di insolvenza ed al rischio di perdita.
Il moltiplicatore può assumere una duplice funzione: da un lato, può fissare in modo preventivo
l’importo massimo delle garanzie concedibili rispetto agli importi versati al fondo; dall’altro, consente di
valutare l’operatività del fondo stesso.
Alla chiusura del programma, l’ammissibilità delle risorse FESR allocate al fondo sarà subordinata alla
dimostrazione che l’importo totale delle garanzie concesse sia superiore all’importo del fondo di
garanzia supportato dal Programma Operativo, con un effetto leva di 1 a 62 sul volume dei
finanziamenti garantiti.
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GIUNTA REGIONALE
PARTE II
CONTROGARANZIA A FAVORE DEI CONFIDI DI II LIVELLO
A.
1.
RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI
SOGGETTI RICHIEDENTI
1.1.
2.
3.
SOGGETTI DESTINATARI FINALI
2.1.
Sono destinatari ultimi degli interventi di garanzia le micro, piccole e medie imprese
come definite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, aventi sede operativa nella
Regione Marche.
2.2.
Non sono ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi dall’applicazione del
reg. (CE) 1998/2006 del 15/12/2006 (“de minimis”), ai sensi dell’art.1 del citato
regolamento.
OPERAZIONI AMMISSIBILI
3.1.
3.2.
4.
Confidi di II livello che rilasciano garanzie di secondo grado.
Sono ammissibili alla Controgaranzia del Fondo le operazioni di garanzia di secondo
grado rilasciate dai Soggetti richiedenti, che riguardano finanziamenti aventi le seguenti
caratteristiche:
a.
essere in bonis; ai fini della certificazione del predetto status il Soggetto richiedente
dovrà rilasciare un attestazione comprovante che il finanziamento sia in bonis alla
data di presentazione della domanda di accesso al Fondo;
b.
afferire a garanzie rilasciate non antecedentemente al 01 gennaio 2011, su garanzie
di primo grado concesse dai Confidi operanti nella Regione Marche;
c.
riferirsi ad imprese in bonis alla data di presentazione della domanda accesso al
Fondo. Ai fini della certificazione del suddetto status il Soggetto richiedente dovrà
rilasciare un’attestazione, relativa alla valutazione economica finanziaria positiva
dell’impresa, non antecedente a 6 mesi la data di presentazione della domanda di
accesso al Fondo.
Le garanzie di primo grado potranno essere rilasciate su qualsiasi tipologia di
finanziamento purché direttamente finalizzato all’attività di impresa svolta da PMI nel
territorio della Regione Marche, di durata superiore a 24 mesi.
NATURA E MISURA DELLA CONTROGARANZIA
4.1
La Controgaranzia del Fondo è concessa ai soggetti richiedenti in misura pari al 90%
dell’importo da essi garantito sulle garanzie di cui al punto 3, con una durata massima di
60 mesi, indipendentemente dalla durata del finanziamento, a decorrere dalla data di
erogazione del finanziamento stesso, a condizione che:
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GIUNTA REGIONALE
a) la garanzia di primo grado sia rilasciata per un importo non superiore al 60% del
finanziamento;
b) la garanzia di secondo grado sia concessa nella misura non superiore al 60% della
garanzia di primo grado e la stessa preveda un limite massimo non superiore all’5%
sulle perdite erogabili al singolo Confidi di I livello (cap rate);
I soggetti destinatari finali possono essere ammessi all’intervento del Fondo per un
importo massimo di finanziamento garantibile complessivo per impresa non superiore a
cinquecentomila (500.000,00) Euro; qualora la copertura di primo grado sia frazionata in
cogaranzia, il finanziamento garantibile per impresa può arrivare ad un milione
(1.000.000) di Euro. L’importo minimo di finanziamento garantibile è pari a 15.000
(quindicimila) Euro.
4.2
Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al precedente punto 4.1., la
Controgaranzia copre il 90% della somma liquidata dai soggetti richiedenti ai Confidi di I
livello.
4.3
La Controgaranzia è escutibile nei limiti della disponibilità del Fondo e del limite di cui al
punto 4.2, in caso di inadempimento dei soggetti destinatari finali, a semplice richiesta
dei soggetti richiedenti per le operazioni ammesse all’intervento del Fondo per le quali
sia stato già versato da questi, l’importo controgarantito ai Confidi di I livello.
B.
AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO
5.
RICHIESTE DI AMMISSIONE
5.1.
Il Fondo accorda entro i limiti delle risorse ad esso assegnate, controgaranzie a favore
dei Confidi di II livello che abbiano rilasciato garanzia di secondo grado ai Confidi di I
livello che garantiscono i finanziamenti di cui al punto 3. Tutte le garanzie di secondo
grado concesse dal soggetto richiedente, che rispettano le condizioni del precedente
punto 4.1 sono ammesse alla Controgaranzia del Fondo senza alcuna ulteriore attività di
istruttoria da parte del Gestore.
5.3.
I soggetti richiedenti hanno l’obbligo di mantenere la documentazione prevista dalle
proprie disposizioni operative sulla cui base hanno concesso la garanzia di secondo
grado.
5.4.
I soggetti richiedenti, con frequenza trimestrale, provvederanno a trasmettere al Gestore
un elenco delle garanzie di secondo grado concesse, per le quali si richiede la
controgaranzia del Fondo. Si specifica che potranno essere presentate operazioni che
rispettano quanto previsto ai precedenti 3.1 e 3.2.
5.5.
I soggetti richiedenti ed il Gestore concorderanno, con separato atto, i dati da inserire
nell’elenco di cui al precedente 5.4., nonché le modalità, anche informatiche, di
trasmissione delle stesse.
5.6.
I soggetti richiedenti si impegnano a comunicare al Gestore eventuali variazioni della
denominazione e/o ragione sociale dei Destinatari di cui siano venuti a conoscenza.
5.7.
Inefficacia - La Controgaranzia è inefficace qualora le garanzie di primo e secondo
grado non rispettino quanto previsto dal punto 4.1 e siano state concesse sulla base di
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dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e
qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità che i soggetti richiedenti avrebbero
potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
6.
AMMISSIONE ALLA CONTROGARANZIA
6.1.
Il possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento della Controgaranzia, che viene
verificato dai soggetti richiedenti all’atto della richiesta, determinano la concessione
automatica della Controgaranzia del Fondo.
6.2.
Comunicazione del Gestore – Il Gestore, al ricevimento dell’elenco di cui al precedente
5.4., assegna alle garanzie di secondo grado un numero di posizione progressivo e
comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, e-mail o fax secondo modalità
da concordare) entro 15 giorni lavorativi dall’arrivo del suddetto elenco, il numero di
posizione assegnato, l’elemento di aiuto sviluppato dalla garanzia ed i riferimenti del
responsabile dell’unità organizzativa competente. Sarà cura dei soggetti richiedenti
comunicare l’elemento di aiuto sviluppato dalla Controgaranzia ai soggetti destinatari
finali.
6.3.
L’assegnazione del numero di posizione da parte del Gestore indica l’ammissione dell’
operazione alla Controgaranzia del Fondo. L’elenco delle operazioni ammesse alla
Controgaranzia del Fondo viene portato a conoscenza del Comitato interno del Gestore
con cadenza almeno trimestrale.
ATTIVAZIONE DEL FONDO ED ESCUSSIONE DELLA CONTROGARANZIA
7.1.
Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento del
soggetto beneficiario finale, devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, le
procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente,
l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale
residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi
dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta
definitivamente insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali. La
trasmissione tramite raccomandata può essere sostituita da altre forme di pari efficacia e
documentata in qualsiasi modalità che dimostri il non superamento del termine dei 12 mesi
sopra indicati.
7.2.
Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo – In caso di
inadempimento del beneficiario finale, i soggetti richiedenti inoltrano la richiesta di attivazione
del Fondo al Gestore per le operazioni ammesse all’intervento del Fondo stesso, per le quali
sia stato già versato l’importo controgarantito al Confidi di I livello, entro 3 mesi dalla data del
versamento effettuato dai soggetti richiedenti al Confidi.
7.3.
Documentazione – I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del
Fondo:
copia della delibera di concessione della garanzia di primo e secondo grado;
copia della delibera di concessione del finanziamento qualora non disponibile un
estratto della stessa o documento che dimostri l'esistenza dell'operazione in
aggiunta al piano di ammortamento di cui al punto successivo e alla delibera del
Confidi di primo livello;
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copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come attestata ai sensi del
punto 7.1, con indicazione delle azioni intraprese e sulle eventuali somme
recuperate;
copia della documentazione comprovante i parametri dimensionali di PMI dei
destinatari finali: laddove esistenti ultimo bilancio approvato antecedente la data di
presentazione della richiesta di garanzia al Confidi di primo livello, documentazione
comprovante il numero medio dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, nell’anno
antecedente la presentazione della richiesta di garanzia al Confidi di primo livello,
certificato camerale storico completo del prospetto soci;
copia della contabile di pagamento del Confidi di primo livello ovvero attestazione
del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato dal Confidi di I
livello e della data dell’avvenuto versamento;
copia della contabile di pagamento del Confidi di secondo livello ovvero della
attestazione del Confidi di I livello dell’importo complessivamente versato dal
soggetto richiedente e della data dell’avvenuto versamento;
dichiarazione “de minimis” del destinatario finale;
(solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l’avvenuto
perfezionamento dell’accordo transattivo dalla quale risulti l’importo e la valuta di
pagamento;
attestazione comprovante che il finanziamento fosse in bonis alla data di
presentazione della domanda di accesso al Fondo.
7.3.
Completamento delle richieste di ammissione - Qualora il Gestore nel corso
dell’istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o
integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini
dell’istruttoria stessa, il termine per la delibera di cui al successivo punto 7.5, decorre
dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti
richiesti.
7.4.
Liquidazione della perdita – La liquidazione della perdita è deliberata dal Comitato
Interno del Gestore.
7.5.
Termine per la liquidazione della perdita - Entro 90 giorni dal ricevimento della
completa documentazione di cui al punto 7.2., il Gestore liquida al soggetto richiedente,
nei limiti dell’importo massimo garantito, delle disponibilità del Fondo e di quanto
previsto al punto 4.2, un importo pari al 90% della somma già versata dal soggetto
richiedente al Confidi di I livello
7.6.
Procedure di recupero – A seguito del pagamento effettuato al Confidi di I livello e
della successiva richiesta di attivazione del Fondo, il soggetto richiedente provvede a
concordare con il Gestore le modalità di attuazione delle procedure di recupero, ad
inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle
procedure legali in corso, a sottoscrivere un atto d’obbligo alla restituzione al Fondo
delle somme recuperate. Le spese legali debitamente documentate relative alle predette
procedure sono imputate, pro-quota dei rispettivi crediti, al soggetto richiedente ed al
Fondo.
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GIUNTA REGIONALE
7.7.
Restituzione al Fondo delle somme recuperate dai soggetti richiedenti – Le somme
recuperate dal soggetto richiedente, ovvero dal Confidi per suo conto, a seguito
dell’espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto
beneficiario finale inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere
versate al Fondo entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.
7.8.
Inefficacia – La Controgaranzia è inefficace oltre che nei casi precedentemente
dettagliati, qualora non siano stati rispettati i termini previsti al punto 7.1.
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GIUNTA REGIONALE
PARTE III
VERSAMENTI AL FONDO
1. La Controgaranzia prestata dal Fondo viene concessa senza oneri a carico dei soggetti destinatari
finali, o del soggetto finanziatore, o del Confidi, o del soggetto richiedente.
PARTE IV
METODOLOGIE DI CALCOLO DELL’INTENSITA’ DI AIUTO
La garanzia del Fondo viene concessa secondo quanto previsto dal Reg. C.E. n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore («de minimis»)
Ai fini del calcolo dell’elemento di aiuto è stata applicata la nuova metodologia di calcolo
dell’equivalente sovvenzione lorda, conforme alle Linee Guida per l’applicazione del “Metodo
Nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzia a favore delle PMI” (N.182/2010 pubblicata
sulla G.U.R.I. n. 179 del 3 agosto 2010 - notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed
approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.)
I valori dell’ESL per il Fondo sono stati calcolati tenendo conto dei costi amministrativi di gestione della
garanzia, della remunerazione del capitale impegnato e dei fattori di rischio relativi alle operazioni per
investimenti.
L’ESL é calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche
simili concessa su un finanziamento a PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della
garanzia del Fondo pari a zero.
Il costo teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo:
[1] I = D Z (FR + C + R)
Dove:
- I = Costo teorico di mercato della garanzia
- D = Importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia
- Z = Percentuale di copertura della garanzia rispetto al finanziamento D
- FR Fattore di rischio del regime (in percentuale)
- C = Costi amministrativi (in percentuale)
- R = Remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell’ambito del regime di garanzia (in
percentuale)
Nel caso di garanzia superiore ad un anno, i premi teorici determinati alle varie scadenze annuali
devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento
comunitario di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008).
In tal caso, pertanto, l’ESL è dato da:
-t
[2] ESL = Σ It(1+i)
Dove:
- i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;
- It = premio teorico annuo relativo all’anno t calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D
rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente
ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;
- t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero).
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GIUNTA REGIONALE
Il parametro Z della formula [1] esprime la quota di risorse pubbliche interessate dall’intervento di
garanzia alla quale applicare il metodo per la quantificazione dell’aiuto e pertanto indica la percentuale
direttamente garantita con risorse pubbliche dell’importo del finanziamento concesso alla PMI.
La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell’ESL è di 6 anni.
I valori del fattore di rischio FR, attualmente pari a 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti
per capitale circolante sono in vigore per i 12 mesi successivi al 3 agosto 2010, data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo alle Linee guida per l'applicazione del “Metodo nazionale per
calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”.
Il Ministero rende noti gli aggiornamenti dei valori del suddetto parametro con cadenza annuale e
pubblica i relativi dati sul proprio sito Internet, www.sviluppoeconomico.it.
Il parametro R (remunerazione del capitale) è pari allo 0,32% mentre il parametro C (incidenza dei costi
amministrativi) è pari allo 0,60%.
I valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell’importo garantito dal Fondo, in applicazione
dei seguenti parametri:
- fattore di rischio (Fr) per circolante: 0,65%
- tasso di riferimento comunitario (i): 2.67%
- incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60%
- remunerazione del capitale (R): 0,32%
risulta pari a:
- 3,1124% per garanzia di durata tra 2 e 3;
- 3,8733% per garanzia di durata tra 3 e 4;
- 4,6273% per garanzia di durata tra 4 e 5.
Per quantificare l’assorbimento “de minimis” occorre moltiplicare l’importo controgarantito dal Fondo
per il valore sopra individuato.