visualizza - Comune di Randazzo

V
COMUNE DI
CENTURIPE
PROVINCIA DIEXMA
Piazza Lanuvio. n.28 - 94010 Cenniripe (EN)-Tel. 0935/919412 - Fax 0935/73158
Codice Fiscale e Partita IVA: 00102530862
ORDINANZA COMMISSARIALE N. é DEL
OGGETTO : Disposizioni in materia di abbruciamento dei residui vegetali.
Legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U.R.I. 20 agosto 20147 n. 192) di conversione del
D.L. n. 91/2014, di modifica dell'art. 182 e del comma 6 dell'art. 256 bis del D Lgs
n. 152/06.
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l'art. 256 bis del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente) riguardante la combu
stione illecita di rifiuti;
VISTO Tart. 182 del D.lgs. 156/2006 di parziale modifica del sopra citato art. 256 bis del Testo
Unico sull'ambiente:
VISTO l'art. 14 del Decreto Legge a 91/2014 clic cosi cita:
8. Al decreto legislativo n. 156 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)....
b) all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis Le attività di raggi-uppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere
non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui ali 'articolo 185, comma 1,
lettera/), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite
per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività digestione
dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni la
combustione di residui vegetali agricoli eforestali è sempre vietata. I comuni e le altre ammini
strazioni competenti in materia ambientale hanno lafacoltà di sospendere, differire o vietare la
combustane del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono
condizioni meteorologiche, ctimatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale atti-
vita possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)»
b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo •
«Fermo restando quanto previsto dal! 'artìcolo 182. comma 6-bis, le disposizioni del presente ar-
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/
CONSIDERATO:
che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere
di rifiuti vegetali, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiegodei mate
riali come sostanze concimanti;
- che la quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendio
che di forti piogge mediante il trascinamento degli stessi, provocando ostruzioni e diminuzio
ne delle capacità di deflusso delle acque con conseguenze sull'assetto idrogeoloeico del terri
torio;
- che è necessario salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;
ATTESO CHE OCCORRE:
- assicurare, sul territorio comunale, un corretto sistema di smaltimento dei rifiuti provenienti
dalle attività agricole;
^
-
autorizzare la ripulitura delle aree agricole;
- consentire e disciplinar? la combustione in loco del materiale agricolo derivante da sfalci
potature e ripuliture così come previsto dalle normative sopra menzionate.
VISTO l'art. 69 comma l dell'O.R.EE.LL.;
VISTO l'art. 38, comma 2, della L. 142/90;
RITENUTO di dover adottare i necessari provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica e pri
vata;
^
con ipoteri conferitegli dalia legge:
ORDINA
che avvenga la combustione controllata sul luogo di produzione dei soli residui ventali deri
vanti da sfalci, nonché da potature e ripuliture provenienti da attività agricole, nelJ'osserVanza
delle seguenti prescrizioni:
1. Durante tutte le fasi dell'attività di abbruciamento e fino all'avvenuto spegnimento del
fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o dei conduttore
del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa
estinzione dei focolai e braci.
2. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di
isolare l'intera zona da bruciare tramite un fascia libera da residui vegetali e di limitare
1 altezza e il fronte dell'abbruciamento.
3. La combustione deve avvenire ad una distanza di almeno 20 metri da edifici di terzi.
4. Le attività di raggruppamento e abbruciamento devono effettuarsi in piccoli cumuli e in
quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro.
5. La combustione deve effettuarsi nelle giornate priveJLvento, preferibilmente umide
nei seguenti orari :
'
- da ottobre a marzo: nell'orario compreso tra le ore 07,00 antimeridiane e le ore ore
18,00 pomeridiane;
- da aprile a maggio: nell'orario compreso tra le ore 05,30 alle ore 10.00 antimeridiane
e dalle ore 17,00 e le ore 21,00 pomeridiane;
Paa. 2 a 3
,
- d* Si»gno a settembre la combusione è ASSOLUTAMENTE vie-tata
Te TC°!e adìaCQf aÌ b°SChÌ ° Ubicate ad Una distan2a inferi°r* * 200 metri da-
devono reali^e una fascia paramoco che cir™i]
ft^ H!nn
f d autostrade- ferrovi* « ^andi vie di comunicazione entro
lascia d. 100 metri, e fatto divieto di accendere fuochi. Nelle aree agricole adiacenti
TC C
S 20 metTC
6 VÌdnalÌ è fatt° dÌVÌet° dÌ aCCCndee ^
^
8. Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale argomento della presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti
9- Ne' Pen°dl dl maSS^mo rischio ^ ^ Scendi hn«hivi Hjchiararì rnn «r^u» ^'^
ze-la combustione di residui vegetali norii-oli e forestali é SEMPRK VTFTATA
LTT' anCh67 SeÌ°aIazione de^ ^ En" competenti in materia ambientale, ha la
facoltà d, sospendere d.ffenre o vietare la combustione dei residui agricoli all'apèrto in
tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavore
voli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata
incolumità e per la salute pubblica.
P
Le violazioni alla seguente ordinanza saranno perseguite e soggette a sanzioni amministrative e
pecumane secondo le modalità previste dalla leggi vigenti in materia.
nimmistrative e
Forza Pubblica e dei
La presente ordinanza sarà:
- pubblicata
all'Albo
Pretorio
online
e
sul
sito
del
www.comunecenturipe.gov.it;
- affissa nelle principali strade cittadine;
- inoltrata alla Prefettura di Enna e agli Enti competenti in materia.
Comune
di
Centuripev
Le superiori prescrizioni valgono fatte salve ulteriori ordinamenti restrittivi emanati dadi Enti
preposti alla tutela del territorio.
Dalla Residenza Municipale, li
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
|/ Miceli
l
\ /
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