Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Cuneo, 22 agosto 2014 Prot. N. Allegati: - 5027 VI/1--1 Ai Sigg. Sindaci della Provincia di CUNEO INOLTRO SOLO TRAMITE MAIL OGGETTO: Pos. e, p.c. Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo CUNEO “ Al Sig. Commissario della Provincia di CUNEO “ Al Comando Regionale CFS TORINO “ Al Comandi Stazione Forestali dipendenti e al NOS di Ceva – LORO SEDI Abbruciamento residui vegetali – Legge 11 agosto 2014, n. 116. Facendo seguito alla lla precorsa corrispondenza relativa all’oggetto si segnala che il Decreto Legge n. 91/2014 91 è stato convertito, con modificazioni,, nella Legge L 11.8.2014, n. 116 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.8.2014), in vigore dal 21.8.2014. Laa nuova norma prevede la modifica dell’art. 182 del D.Lgs. 152/2006 e recita: “All'articolo ll'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. “6 Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f),, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite te per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali annuali delle polveri sottili (PM10)”. (PM10)” In base a quanto sopra evidenziato, non è più necessaria l’emissione di specifiche Ordinanze dei Sindaci per procedere all’abbruciamento dei predetti materiali vegetali, purché vengano rispettate le regole previste dalla norma. Con l’occasione, si ricorda che - nel territorio della Regione Piemonte - resta in vigore il divieto previsto dall’art. 11 della Legge Regionale 19.11.2013, 19.11. n. 21 “Norme Norme di attuazione della legge 21.11.2000, 21 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)” che recita: “Sono no vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi”. File: X:\Contenzioso\TESTI VARI\Abbruciamento Abbruciamento residui vegetali 2014 - L. 116-2014.docx Corpo Forestale dello Stato - Via Gobetti, 18 - 12100 Cuneo - Tel. 0171.697.367 - fax 0171.631.627 [email protected] - www.corpoforestale.it Comando Provinciale Cuneo - Protocollo - Centralino - Prot. Uscita N.0005027 del 22/08/2014 CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE CUNEO
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