COMUNE DI TEANO Provincia di Caserta Ordinanza n. 20 del 2^(2^20f(^ IL SINDACO Premesso che: - Con delibera di giunta n. 169 del 3.6.2014, la Regione Campania approvava 1' elenco dei criteri di gestione obbligatoria, delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del reg. (CE) n.73/09, cosi' come modificato dal Reg. UE n. 1310/2013, revocando la precedente delibera n. 100 del 2012; - con decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, all'art. 14 comma 8 lettera b, si provvedeva all'integrazione dell'art. 256 bis del d. Igs 152 del 2006; - all'art. 256 bis, al comma 6 bis, si legge; "le disposizioni dei presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano ai materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nei caso di combustione in loco delie stesse. DI tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza dei Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gii incendi boschivi, dichiarati dalie Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata." - Ad oggi, la Regione Campania non ha ancora provveduto in ordine ai periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2014; Preso atto che: il territorio del Comune di Teano ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali castagno, olivi, nocciolo, vite, fruttiferi etc; la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici. Ritenuto che i cumuli di residui vegetali lasciati sul suolo a causa dei pregressi divieti legislativi potrebbero provocare, nell'attuale periodo estivo pericolosissimi incendi o, in caso di forti piogge, il trascinamento degli stessi nelle scoline; è necessario sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per ostacolare la diffusione di fitopatologie e quindi anche per ottenere la diminuzione dei trattamenti chimici delle stesse, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 152/2006. Visto - il D.Lgs 267/2000; il D.Lgs 152/2006; - ilD.Ln. 91/2014; ORDINA Per le ragioni sopra precisate, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali di consentire la combustione sul luogo di produzione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, alle seguenti condizioni: 1. la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione: 2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; 3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata {tre metri steri) avendo cura di isolare la zona su cui abbruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento; 4. la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi; 5. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti; 6. l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 10:00 antimeridiane. La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco; 7. nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi le vie di comunicazione, entro una fascia di ICQ metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio; 8. nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di residui vegetali; 9. Rimane vietata la combustione di materiali o sostante diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza. 10. E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità. 11. La combustione è comunque vietata durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi che sarà indicato dalla Regione Campania con proprio provvedimento. DISPONE La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione: - agli uffici comunali competenti - al Comando Polizia Municipale - al Comando Stazione dei Carabinieri - alla Stazione Corpo Forestale dello Stato di competenza al Segretario Comunale - alla Prefettura di Caserta - alla Questura di Caserta. Gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni e ricorso straordinario al capo dello Sto entro 120 giorni dalla pubblicazione. Dalla Casa Comunale, 2 luglio 2014 IL SINDACO a Dì BeTOdetto
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