Allegato - Comune di Teano

COMUNE DI TEANO
Provincia di Caserta
Ordinanza n. 20 del 2^(2^20f(^
IL SINDACO
Premesso che:
- Con delibera di giunta n. 169 del 3.6.2014, la Regione Campania approvava 1' elenco
dei criteri di gestione obbligatoria, delle norme e degli standard per il mantenimento
dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del reg. (CE)
n.73/09, cosi' come modificato dal Reg. UE n. 1310/2013, revocando la precedente
delibera n. 100 del 2012;
- con decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, all'art. 14 comma 8 lettera b, si
provvedeva all'integrazione dell'art. 256 bis del d. Igs 152 del 2006;
- all'art. 256 bis, al comma 6 bis, si legge; "le disposizioni dei presente articolo e
dell'articolo 256 non si applicano ai materiale agricolo e forestale derivante da sfalci,
potature o ripuliture in loco nei caso di combustione in loco delie stesse. DI tale
materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non
superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita
ordinanza dei Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gii
incendi boschivi, dichiarati dalie Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e
forestali è sempre vietata."
- Ad oggi, la Regione Campania non ha ancora provveduto in ordine ai periodi di
massima pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2014;
Preso atto che:
il territorio del Comune di Teano ha una vocazione agricola importante con presenza
di coltivazioni tipiche quali castagno, olivi, nocciolo, vite, fruttiferi etc;
la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul
luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla
mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di
determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie
riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici.
Ritenuto che
i cumuli di residui vegetali lasciati sul suolo a causa dei pregressi divieti legislativi
potrebbero provocare, nell'attuale periodo estivo pericolosissimi incendi o, in caso di
forti piogge, il trascinamento degli stessi nelle scoline;
è necessario sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle
potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la
propagazione di incendi, per ostacolare la diffusione di fitopatologie e quindi anche
per ottenere la diminuzione dei trattamenti chimici delle stesse, nel rispetto di quanto
stabilito dal D.lgs 152/2006.
Visto
-
il D.Lgs 267/2000;
il D.Lgs 152/2006;
-
ilD.Ln. 91/2014;
ORDINA
Per le ragioni sopra precisate, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali
di consentire la combustione sul luogo di produzione, in piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro del materiale agricolo e forestale
derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, alle seguenti condizioni:
1. la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione:
2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve
essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del
fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla
completa estinzione di focolai e braci;
3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata {tre metri
steri) avendo cura di isolare la zona su cui abbruciare tramite una fascia libera da
residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
4. la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;
5. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri al
giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
6. l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente
umide nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 10:00
antimeridiane. La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta
ed isolata con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco;
7. nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi le vie di comunicazione,
entro una fascia di ICQ metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine
settimana dei periodi considerati a rischio di incendio;
8. nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200
metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di
larghezza non inferiore a 5 metri, priva di residui vegetali;
9. Rimane vietata la combustione di materiali o sostante diversi dagli scarti vegetali
indicati nella presente ordinanza.
10. E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la
triturazione in loco per la stessa finalità.
11. La combustione è comunque vietata durante il periodo di grave pericolosità per
gli incendi boschivi che sarà indicato dalla Regione Campania con proprio
provvedimento.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione:
- agli uffici comunali competenti
- al Comando Polizia Municipale
-
al Comando Stazione dei Carabinieri
-
alla Stazione Corpo Forestale dello Stato di competenza
al Segretario Comunale
-
alla Prefettura di Caserta
-
alla Questura di Caserta.
Gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta
giorni e ricorso straordinario al capo dello Sto entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Dalla Casa Comunale, 2 luglio 2014
IL SINDACO
a Dì BeTOdetto