Bando - Comune di Cavriglia

COMUNE
DI
CAVRIGLIA
(Provincia di Arezzo)
Bando unico per l’assegnazione di
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
- ANNO 2014 (Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell’art. 11 Legge 431/1998)
Il Comune di Cavriglia rende noto che, a partire dal giorno 5 maggio 2014 sono aperti i termini per presentare domanda di
contributo per l’integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti, in applicazione
della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 del 06/04/09, del decreto dirigenziale regionale n° 803/2014 e della
deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 24/04/2014, esecutiva, nonché delle circolari e della normativa regionale e statale
vigente relative all’oggetto.
Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l’anno 2014, a cui sono destinate le
somme del Fondo nazionale, regionale e comunale, che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione economica di cui
alle normative ed atti sopra richiamati.
Art. 1
(Requisiti da possedere alla data di apertura del Bando)
Possono presentare richiesta di essere ammessi al contributo soltanto tutti i soggetti che, alla data di apertura del presente bando,
sono residenti nel Comune di Cavriglia e che possiedono tutti i sotto indicati requisiti soggettivi e oggettivi, di reddito e di
patrimonio, di seguito stabiliti dal presente articolo:
a) Residenza anagrafica nel Comune di Cavriglia nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il
contributo;
b) Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri provenienti da Stati non aderenti all’Unione Europea, a condizione di
essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.).
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 13, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del
6 agosto 2008, gli immigrati - provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea - devono dimostrare di
possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in una
stessa regione;
c) non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare o comunque capace di produrre reddito,
secondo i parametri e nelle forme stabilite dalla L.R.T. 20.12.1996 n. 96, tab. A, lett. c) e d) (qualora sussistano tali diritti, occorre
fornire documentazione descrittiva sui titoli posseduti ed il relativo valore per permettere all’Ufficio la verifica della sussistenza del requisito
per accedere al contributo);
d) Titolarità di un contratto di locazione per abitazione principale, debitamente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento
dell’imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura
del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del
bando.
Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché
degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10) in cui il richiedente abbia la residenza.
Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l’alloggio e la tipologia
contrattuale, nonché i mq. dell’alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI);
e) Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla Legge Regionale 96/96 e s.m.i..
f) Non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in
qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del
presente Bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 4. In particolare per i requisiti di cui al
secondo comma della lettera b) dovranno essere specificati, pena la decadenza, nella domanda presentata; sarà cura
dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del
requisito richiesto.
I requisiti di cui ai punti precedenti devono permanere fino al 31 dicembre 2014 pena la decadenza dal beneficio, fatto salvo quanto
previsto all'art. 5 (Validità e Entità del contributo) ed all'art. 6 (Modalità di erogazione del contributo).
Art. 1 BIS
(Requisiti da possedere entro la scadenza di presentazione delle domande per l’ammissione al concorso)
A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, entro e non oltre il termine perentorio della scadenza di presentazione delle
domande, fissato per il giorno il 4 giugno 2014, il richiedente deve possedere gli ulteriori seguenti requisiti:
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a)
Attestazione ISE/ISEE, in corso di validità al momento di presentazione della domanda rilasciata da un Centro Autorizzato di
Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta, riportante un valore ISE (Indicatore
della Situazione Economica) ed un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare,
calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 e del D.Lgs. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A:
valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l’anno 2014, corrispondenti a € 13.035,88.
Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E., non inferiore al 14%.
Fascia B:
valore ISE compreso tra €. 13.035,89 e €. 28.237,55.
Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a € 16.000,00 (limite per l’accesso all’E.R.P. determinato con D.G.R. n. 630/2013);
b) Possesso di un valore ISE del nucleo familiare non inferiore al canone di locazione pagato, salve le deroghe di cui all’art. 3;
c) Regolarizzazione dell’imposta di registrazione successiva alla prima annualità, se dovuta e non ancora pagata alla data di
apertura del bando: ai fini dell’ammissione al concorso, in base al precedente art. 1 lettera d), tale regolarizzazione fiscale
dovrà avvenire prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando.
Art. 2
(Nucleo familiare)
Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal D.Lgs. 109/98, modificato dal D.Lgs. 130/2000, dal
DPCM 242/2001 e dal DPCM 159/2013 (normativa I.S.E./I.S.E.E.). Si considerano altresì parte del nucleo familiare tutti coloro, anche
se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico del richiedente. alla data di pubblicazione del
bando. Per il coniuge non ancora legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici, reddituali
e patrimoniali.
Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può
essere indifferentemente inoltrata una sola domanda di contributo, oppure ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma
domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.
Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello
derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell’alloggio.
In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di
spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque
l’importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.
Nell’ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (A e B), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all’importo
massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto
in oggetto.
Art. 3
(Limite di reddito e canone di locazione di riferimento)
Ai fini dell’ammissione al concorso sarà considerata la situazione economica del nucleo familiare, quale risultante da attestazione
ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, riportante un valore I.S.E. non superiore a € 28.237,55
ed un valore I.S.E.E. non superiore a € 16.000,00.
Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori ISE e ISEE non potrà superare i
limiti sopra specificati.
I redditi fiscali indicati nella certificazione ISE/ISEE dovranno essere riferiti a quelli percepiti nell’anno 2013 mentre il valore relativo
al canone di locazione annuale in essa indicato dovrà essere quello relativo all’anno 2014.
Per gli studenti universitari che partecipano in modo autonomo al bando, la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del
soggetto a cui lo studente risulti essere fiscalmente a carico ovvero del nucleo familiare d’origine quale dichiarato ai fini del calcolo
delle tasse universitarie.
A norma di quanto disposto dagli atti di cui in premessa, si avverte che l’ammissione al concorso dei soggetti che dichiarano
“ISE=zero”, oppure “ISE incongrua” cioè inferiore rispetto al canone annuo di locazione pagato, sarà possibile soltanto in presenza
di una delle seguenti condizioni purché segnalata dal richiedente nel modulo di domanda:
 assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Cavriglia, la cui relativa certificazione del responsabile dei servizi
sociali, sarà acquisita d'Ufficio;
oppure:
 autocertificazione attestante il sostentamento economico da parte di un soggetto terzo (compilata su apposito modello
predisposto e distribuito dal Comune).
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri
accessori; comprensivo degli aggiornamenti fino alla data corrente concordati con il proprietari9o dell'alloggio e dimostrabili dalle
ricevute del pagamento dell'affitto per l'anno 2014.
In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, sarà quello derivante
dalla divisione del canone per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.
Il Comune si riserva ogni facoltà di compiere gli accertamenti ed i controlli consentiti dalle vigenti norme relativamente all’entità
dei redditi dichiarati riferiti all’intero nucleo familiare.
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Art. 4
(Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria)
La Commissione Comunale ERP procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità;
provvede altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.
La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalle normative ed atti di cui in premessa e sarà
pertanto articolata su due fasce di reddito, nel modo che segue:
Fascia A:
comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore ISE uguale o inferiore a due pensioni
minime INPS per l’anno 2014, corrispondenti a € 13.035,88, rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri
accessori, risulti non inferiore al 14%
Fascia B:
comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti:
 Valore ISE compreso tra € 13.035,89 e € 28.237,55, rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti
non inferiore al 24%
 Valore ISEE non superiore a € 16.000,00
Nell’ambito di ciascuna delle fasce “A” e “B” sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità sociale:
Nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età:
Presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/1992):
Nucleo familiare mono-genitoriale con presenza di uno o più figli minori a carico
punti 1
punti 1
punti 1
specificando altresì che:
 I punteggi delle categoria 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.
 Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).
 Il punteggio della categoria 3) non è assegnato, qualora nel nucleo siano presenti uno o più soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.
I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale, distinti nelle summenzionate fasce “A” e “B” in base
alla diversa percentuale incidenza canone/valore ISE ed ai punteggi di priorità sociale eventualmente ottenuti.
Per la formazione dell’ordine definitivo di graduatoria saranno adottate le seguenti regole di priorità:
 le domande dotate di punteggio sono collocate per prime ed in ordine decrescente, in ciascuna fascia di appartenenza; di
seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l’attribuzione di punteggi, secondo le percentuali
decrescenti di incidenza canone/reddito;
 le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale decrescente di incidenza canone/reddito;
 nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, si procederà ad effettuare un sorteggio, mediante procedura
informatica.
Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al momento
dell’erogazione del contributo.
La graduatoria sarà adottata e pubblicata, in forma PROVVISORIA, all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, entro i quali potranno
essere presentate opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando all’istanza di ricorso documenti attinenti e purché relativi
a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data di pubblicazione del bando.
Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà adottata pubblicata in forma DEFINITIVA per
successivi 15 giorni.
In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale ERP (di cui all’art. 8 LRT 96/1996); alla
valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria in forma DEFINITIVA nei modi sopra citati.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Cavriglia NON INOLTRERÀ comunicazioni personali all’indirizzo
dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi
provvedimenti saranno pubblicati all’Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) e potranno essere
consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l’Ufficio Segreteria.
Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data ampia informazione a mezzo stampa e attraverso il sito internet
comunale.
Art. 5
(Validità e Entità del contributo)
La graduatoria che sarà formata ai sensi del presente bando, ed il relativo contributo che sarà erogato ai beneficiari ivi utilmente
collocati, hanno validità pari all’anno solare cui il bando si riferisce, pertanto fino al 31/12/2014.
L’entità del contributo teorico spettante è determinata in rapporto all’incidenza del canone attuale, al netto degli oneri accessori,
sul valore ISE.
Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo
sarà erogato e liquidato nei limiti delle risorse annue disponibili (sia quelle assegnate al Comune dalla Regione Toscana sia risorse
proprie comunali) e non potrà comunque eccedere i seguenti importi:
Fascia A - € 3.100,00 annui
(in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore I.S.E.);
Fascia B) - € 2.325,00 annui
(in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore I.S.E.).
Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi, con contestuale
corrispondenza della residenza anagrafica. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità
pagate e documentate secondo le disposizioni di cui al successivo art. 6.
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Qualora la dotazione finanziaria risultasse insufficiente a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune di Cavriglia si riserva di
applicare eventuali riduzioni sul contributo teorico spettante al fine di una maggiore redistribuzione delle risorse,
eventualmente comprendendo anche gli utenti collocati in Fascia “B”; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta
automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto.
Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi
forma, a titolo di sostegno alloggiativo.
Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), in
caso di assegnazione di un alloggio pubblico (E.R.P.), il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non
oltre la data di consegna dell’alloggio assegnato. Sarà causa di decadenza del contributo il rifiuto a prendere possesso dell’alloggio
ERP assegnato.
Qualora il contributo non venga riscosso entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene liquidato, il beneficio si intende decaduto e il
Comune di Cavriglia provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.
Art. 6
(Modalità di erogazione del contributo)
Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, assegnate
dalla Regione Toscana ed integrate con risorse comunali, secondo l’ordine stabilito nella graduatoria.
Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti.
Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono
pertanto tenuti a presentare all’amministrazione comunale, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comune, la seguente documentazione:
a) Tutte le ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo dell'anno 2014, debitamente compilate, sottoscritte e
bollate a norma di Legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo
inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento,
ubicazione dell’immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei
versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi. L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere
dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (corredata da fotocopia del suo documento d'identità)
attestante il regolare pagamento dell'affitto. In caso di presentazione parziale delle ricevute di pagamento, si procederà alla
non emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile.
b) (In caso di morosità) dichiarazione del proprietario, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità,
che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l’eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della
morosità (L. 269/2004), sia l’avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all’anno 2014. L’erogazione potrà
avvenire anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti
l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall’art. 11, comma 3, della Legge
431/98 modificato con Legge 269/2004).
c) (se dovuto) l’eventuale rinnovo del contratto e/o l’attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima
annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l’opzione della cedolare secca).
d) (in caso di dichiarazione “I.S.E.=zero” oppure inferiore rispetto al canone di locazione) dichiarazione attestante
l'eventuale sostentamento economico per consentire il regolare pagamento del canone. Tale documento, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dagli uffici comunali), dovrà
essere prodotto in originale e corredato da copia del documento di identità; la mancata presentazione di questa
dichiarazione entro il termine, farà venir meno il possesso del requisito previsto alla lettera b) dell’art. 1 bis, con
conseguente decadenza dalla graduatoria. Come specificato all’art. 3, non occorre allegare la summenzionata
dichiarazione nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune ed abbia segnalato tale
condizione nel modulo di domanda.
e) In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà calcolato con riferimento all'effettivo periodo di residenza del beneficiario
nell’alloggio e sulla base delle ricevute di pagamento del canone che saranno prodotte e sarà assegnato, pro-quota ereditaria
agli eredi legittimi con lui CONVIVENTI alla data di presentazione della domanda; in assenza di questa possibilità il contributo
sarà corrisposto agli altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione da presentare al Comune entro i
termini di cui al 2° comma. In tal caso, tutti i soggetti che ne hanno titolo dovranno presentare apposita certificazione che
attesti il loro stato di diritto ed essere inoltre in possesso delle ricevute del pagamento del canone fino alla data del decesso
dell’intestatario della domanda.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio situato nel comune di
Cavriglia, il contributo è erogabile solamente previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda e tenuto
conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore ISE di riferimento; l’entità del contributo non può in ogni
caso superare il valore già calcolato al momento della collocazione nella graduatoria pubblicata.
Nel caso di trasferimento in alloggio situato in altro Comune, sarà possibile erogare solamente la quota di contributo spettante in
relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda, ovvero quello situato nel comune di Cavriglia.
Nel caso in cui, alla presentazione delle ricevute venga accertato un canone di locazione diverso da quello dichiarato nella
domanda presentata, verrà proceduto al ricalcalo del contributo nel modo seguente:
 per i canoni corrisposti in misura superiore a quanto dichiarato non verrà dato luogo a revisione della graduatoria e del relativo
contributo spettante;
 per i canoni corrisposti in misura inferiore a quanto dichiarato sarà proceduto alla rideterminazione della posizione in graduatoria
ed al ricalcalo del contributo spettante.
Il contributo decorre dal 1° gennaio 2014 o dalla data di stipula del contratto di locazione se sottoscritto successivamente a tale
data.
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Art. 7
(Termini e modalità per la presentazione delle domande – Documentazione)
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dal
Comune o scaricabili dal sito internet del Comune di Cavriglia alla sezione “Bandi e Concorsi”.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il gi orno 4 giugno 2014, nel caso che l'ultimo giorno utile per la
presentazione delle domande ricada in giorno festivo, la scadenza è rinviata, per legge, al primo giorno feriale utile successivo.
Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione dovranno essere presentate
all’Ufficio Protocollo del Comune, o spedite mediante raccomandata postale. entro il termine prescritto. Per le istanze spedite a
mezzo plico postale NON fa fede il timbro postale.
I richiedenti possono ricorrere all’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei
requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando. Relativamente ad alcune condizioni oggettive e soggettive dovranno
essere unicamente utilizzati i modelli predisposti dal Comune e che saranno consegnati unitamente al modulo della domanda.
Dovrà invece essere obbligatoriamente allegata alla domanda, pena la non ammissibilità della stessa, la seguente documentazione:
 copia del contratto di locazione.
 Copia del mod. F23 relativo alla registrazione annuale del contratto di locazione, o altro documento da cui risulti tale
registrazione.
 Per i lavoratori dipendenti copia della certificazione ISE/ISEE, relativa ai redditi fiscali percepiti nell'anno 2013 e nella quale il
canone di locazione annuale in essa indicato sia quello relativo all’anno 2014.
 Per i lavoratori autonomi dovrà essere presentato il BILANCIO ATTIVITÀ relativo all'anno 2013; successivamente verrà richiesto
d'ufficio prima dell'eventuale liquidazione del contributo, il Mod. UNICO relativo ai redditi conseguiti nell'anno 2013.
 Per i cittadini stranieri extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità.
 Per i soggetti che dichiarano “reddito ISE=zero”, espressa certificazione a firma del responsabile del competente Ufficio
Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure idonea
autocertificazione (compilata su apposito modello predisposto e distribuito dal Comune ) circa la fonte accertabile del proprio
sostentamento.
La domanda può essere presentata da qualunque soggetto maggiorenne facente parte del nucleo familiare, così come inteso al
precedente art. 2), anche se non direttamente intestatario del contratto di locazione. Il contratto dovrà comunque essere
necessariamente intestato ad un componente di tale nucleo familiare.
Art. 8
(Controlli e sanzioni)
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso
di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o
ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.
In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l’Ufficio provvederà ad estrarre, dalla
graduatoria, un campione di nominativi non inferiore al 8%, da trasmettere alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti
economici e patrimoniali dichiarati.
Art. 9
(Norme finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, viene fatto esplicito riferimento alla Legge 431/1998 ed agli atti e
normative di cui in premessa nonché alle normative, regolamenti e circolari attuative relativi all’argomento in materia.
Il Comune di Cavriglia, ai sensi del T.U. sulla privacy D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è autorizzato al trattamento dei dati relativi ai
richiedenti il contributo, per tutti gli adempimenti necessari all’istruttoria delle istanze che saranno presentate.
Cavriglia, lì 5 maggio 2014
Il responsabile dell'Area Amministrativa
dott.ssa Donatella Renzi
Per gli utenti che già usufruiscono del Servizio di Assistenza Sociale del Comune, è possibile rivolgersi a tale ufficio per la compilazione della
domanda, purché in possesso di tutti i dati e di tutta la documentazione necessaria.
Per ogni ulteriore ed eventuale informazione e per il ritiro della modulistica, gli interessati potranno rivolgersi presso i seguenti uffici:
 Ufficio di Assistenza Sociale - sig.ra Stagi Rossana – tel. 055/9669737


Ufficio di Assistenza Sociale - sig.ra Dell'Arciprete Daria – tel. 055/9669734
Ufficio Tecnico - geom. Antonio Fabrizi - tel. 055/9669729
Bando contributi canoni di locazione – anno 2014
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