rescissione anticipata contratto di locazione - martini

MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI
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Oggetto: rescissione anticipata contratto di locazione
obbligo di comunicazione ad Agenzia Entrate
Prendiamo lo spunto dagli avvisi di accertamento, sempre più numerosi, che
vengono notificati da parte dell’Agenzia delle Entrate ai locatori di immobili che a seguito
della interruzione anticipata del contratto di locazione, non hanno provveduto ad effettuare
l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo si ricorda che laddove il contratto di locazione dell’immobile, rispetto alla sua
durata contrattuale, viene ad interrompersi per qualsivoglia motivo, è necessario rispettare
codificati adempimenti. In particolare, entro 30 giorni:
• occorre versare l’imposta di registro di €. 67,00 (salvo l’ipotesi che la locazione sia
gestita con cedolare secca);
• occorre comunicare mediante il modello telematico RLI la rescissione del contratto (in
ogni caso).
Analogo adempimento deve essere rispettato in caso di rinnovo del contratto, anche
tacito, ovvero di subentro di soggetto terzo nel contratto medesimo.
Mancata comunicazione interruzione del contratto – le gravi conseguenze
In particolare, per quanto concerne la mancata comunicazione della rescissione anticipata
del contratto, l’Agenzia delle Entrate (in conformità al disposto normativo di cui all’art. 26 del
TUIR) considera percepito il canone di locazione sino alla scadenza della locazione
medesima così come risultante dal contratto, provvedendo conseguentemente a rettificare i
risultati della dichiarazione dei redditi del locatore e applicando, inoltre, sanzioni e interessi
sulla imposta non versata.
In questi casi l’unica difesa che può essere tentata con successo è quella di dimostrare:
• con atto avente data certa che il contratto di locazione si è a suo tempo interrotto (ad
esempio, raccomandata dell’inquilino che all’epoca ha comunicato il recesso);
• che ad una certa data il locatore ha trasferito la propria residenza nell’immobile a suo
tempo occupato dall’inquilino (la dimostrazione va fornita mediante certificato storico
di residenza); circostanza questa inconciliabile con la prosecuzione del contratto di
locazione.
Nell’impossibilità di fornire tali elementi non resta che comunicare il prima possibile
all’Agenzia la rescissione del contratto ad evitare avvisi di accertamento anche sulle
annualità successive.
Accordo di riduzione del canone di locazione
Con l’occasione si informa che l’art. 19 del recentissimo D.L. n. 133/2014 ha disposto che
non è dovuta l’imposta di bollo e l’imposta di registro sull’atto con il quale locatore e
conduttore pattuiscono una riduzione del canone di locazione, sempreché il contratto sia in
corso e i firmatari non modifichino il contratto in nessuna altra parte.
Per quanto in linea di diritto non vi sia l’obbligo di comunicare tale riduzione del canone
all’Agenzia delle Entrate, è facilmente intuibile l’utilità (rectius, l’assoluta necessità) di
procedere alla comunicazione mediante il Modello telematico RLI. In questo caso:
• potrà essere indicato da parte del locatore nel proprio modello Unico il canone
contrattualmente rivisto a seguito dell’accordo di riduzione del medesimo;
• l’imposta di registro dovuta sull’importo annuale del canone verrà calcolata
(dall’annualità successiva) sul canone ridotto.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Valdagno-Dueville, 29 ottobre 2014.-
dr. Maurizio Martini
dr. Enzo Drapelli