MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners ragionieri commercialisti economisti d’impresa valdagno (vi) – via l. festari,15 tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485 dueville (vi) - via g. rossi, 26 tel. 0444/591846 - fax 0444/594266 [email protected] www.martini-drapelli.it Ai Signori Clienti Loro Sedi Oggetto: rescissione anticipata contratto di locazione obbligo di comunicazione ad Agenzia Entrate Prendiamo lo spunto dagli avvisi di accertamento, sempre più numerosi, che vengono notificati da parte dell’Agenzia delle Entrate ai locatori di immobili che a seguito della interruzione anticipata del contratto di locazione, non hanno provveduto ad effettuare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Al riguardo si ricorda che laddove il contratto di locazione dell’immobile, rispetto alla sua durata contrattuale, viene ad interrompersi per qualsivoglia motivo, è necessario rispettare codificati adempimenti. In particolare, entro 30 giorni: • occorre versare l’imposta di registro di €. 67,00 (salvo l’ipotesi che la locazione sia gestita con cedolare secca); • occorre comunicare mediante il modello telematico RLI la rescissione del contratto (in ogni caso). Analogo adempimento deve essere rispettato in caso di rinnovo del contratto, anche tacito, ovvero di subentro di soggetto terzo nel contratto medesimo. Mancata comunicazione interruzione del contratto – le gravi conseguenze In particolare, per quanto concerne la mancata comunicazione della rescissione anticipata del contratto, l’Agenzia delle Entrate (in conformità al disposto normativo di cui all’art. 26 del TUIR) considera percepito il canone di locazione sino alla scadenza della locazione medesima così come risultante dal contratto, provvedendo conseguentemente a rettificare i risultati della dichiarazione dei redditi del locatore e applicando, inoltre, sanzioni e interessi sulla imposta non versata. In questi casi l’unica difesa che può essere tentata con successo è quella di dimostrare: • con atto avente data certa che il contratto di locazione si è a suo tempo interrotto (ad esempio, raccomandata dell’inquilino che all’epoca ha comunicato il recesso); • che ad una certa data il locatore ha trasferito la propria residenza nell’immobile a suo tempo occupato dall’inquilino (la dimostrazione va fornita mediante certificato storico di residenza); circostanza questa inconciliabile con la prosecuzione del contratto di locazione. Nell’impossibilità di fornire tali elementi non resta che comunicare il prima possibile all’Agenzia la rescissione del contratto ad evitare avvisi di accertamento anche sulle annualità successive. Accordo di riduzione del canone di locazione Con l’occasione si informa che l’art. 19 del recentissimo D.L. n. 133/2014 ha disposto che non è dovuta l’imposta di bollo e l’imposta di registro sull’atto con il quale locatore e conduttore pattuiscono una riduzione del canone di locazione, sempreché il contratto sia in corso e i firmatari non modifichino il contratto in nessuna altra parte. Per quanto in linea di diritto non vi sia l’obbligo di comunicare tale riduzione del canone all’Agenzia delle Entrate, è facilmente intuibile l’utilità (rectius, l’assoluta necessità) di procedere alla comunicazione mediante il Modello telematico RLI. In questo caso: • potrà essere indicato da parte del locatore nel proprio modello Unico il canone contrattualmente rivisto a seguito dell’accordo di riduzione del medesimo; • l’imposta di registro dovuta sull’importo annuale del canone verrà calcolata (dall’annualità successiva) sul canone ridotto. Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. Valdagno-Dueville, 29 ottobre 2014.- dr. Maurizio Martini dr. Enzo Drapelli
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