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CASI DI CASA
N. 16/2014
13 giugno 2014
www.agefis.it
Riduzione del canone di locazione
Domanda
Ho locato un immobile ad un commerciante, che mi ha chiesto la riduzione
del canone a causa dell’attuale congiuntura economica, posso evitare di
stipulare un nuovo contratto con un accordo a latere del contratto d’affitto?
L’eventuale accordo è soggetto a registrazione?
Risposta
Nel caso proposto si ritiene sia sufficiente provvedere alla stipula tra le parti di un
accordo che riguarderà semplicemente l'ammontare del canone d'affitto dell'immobile
oggetto del contratto di locazione, senza che ciò abbia ulteriori conseguenze, quali
potrebbero essere, ad esempio, modifiche ai termini di durata del contratto.
Non si ritiene, infatti, che nel caso di specie si possa parlare di novazione del
rapporto contrattuale (fattispecie nella quale sarebbe invece necessaria la stipula di
un contratto ulteriore), in quanto la modifica del canone di locazione rientra tra
le modificazioni accessorie dell’obbligazione contrattuale principale. Tale
orientamento parrebbe essere confermato anche dalla Corte di Cassazione, che, con la
sentenza del 9 aprile 2003, n. 5576 si era espressa nel senso che “[…] le sole
variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di
locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione […] la
novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento
dell’oggetto o del titolo della prestazione, ex art. 1230 c.c.”.
Si può, quindi, escludere la riconducibilità dell’accordo di riduzione del canone tra gli
eventi che devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell’Amministrazione
finanziaria secondo le modalità di cui all’articolo 17 del TUR.
L’accordo stipulato tra le parti dovrà ovviamente essere redatto in forma scritta
ed è preferibile che sia sottoposto a registrazione. È inoltre preferibile che il
nuovo accordo riporti gli estremi di registrazione del contratto assoggettato a
variazione. La registrazione dell’accordo si rende necessaria soprattutto a tutela del
locatore che, in caso contrario, si troverebbe a dover versare le imposte sulla base del
canone originariamente fissato e più elevato di quello successivamente pattuito.
Così come chiarito dalla Risoluzione n.60/E del 28 giugno 2010, tuttavia, la
registrazione non è obbligatoria, eccezion fatta per l’ipotesi in cui il predetto accordo
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di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata. Solo per le cessioni, le proroghe e le risoluzioni, è
infatti richiesto il versamento dell’imposta di registro entro 30 giorni dal verificarsi
dell’evento, ai sensi dell’articolo 17 del TUR.
In riferimento all'ammontare dell’imposta relativa alla registrazione dell’accordo
intervenuto tra le parti, si ricorda che, così come stabilito al punto II) della nota posta
in calce all’articolo 5 della Tariffa allegata al TUR, l’ammontare dell’imposta per le
locazioni e gli affitti di beni immobili non può essere inferiore alla misura fissa di euro
67,00. Di conseguenza, nel caso in cui si volesse procedere alla registrazione,
l’imposta da versare sarà pari a euro 67,00 . Non dovrà essere inoltre dimenticato che
la scrittura privata con cui si riduce il canone di locazione è altresì soggetta a imposta
di bollo nella misura di euro 16,00.
L’articolo 6, comma 3, del D. Lgs 115/2008, per altro oggetto di modifiche da
parte del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articolo 28, comma d), prevede
che a partire dal 1° gennaio 2009 e salvo specifiche eccezioni, gli strumenti
di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione
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dell'efficienza energetica, non
comunitari, regionali o locali.
sono
cumulabili
con
ulteriori
contributi
In un primo momento tale disposizione non risultava in alcun modo coordinata con il
testo dell’articolo 10 del Dm 19 febbraio 2007 che, con specifico riguardo alla
detrazione IRPEF per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi 344349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Finanziaria 2007), stabiliva le ipotesi di
cumulabilità tra questa agevolazione e le altre forme di incentivazione, statali o locali,
degli interventi volti all’efficienza energetica.
Successivamente il Ministero per lo Sviluppo Economico, istituzionalmente competente
in materia di interventi per il risparmio energetico, in merito alla portata applicativa
dell'articolo 6, comma 3, del D. Lgs 115/2008 ha provveduto a chiarire che la
detrazione d'imposta del 65% è riconducibile tra gli strumenti di
incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato e, di conseguenza, non è
cumulabile con eventuali altre forme di incentivo riconosciute, per i medesimi
interventi, dalle Amministrazioni regionali o dagli Enti locali. Il medesimo
dicastero ha inoltre avuto cura di precisare che l'espressione “ulteriori contributi
comunitari, regionali o locali”, contenuta nel richiamato articolo 6, comma 3, D. Lgs
115/2008, deve essere riferita alle erogazioni di somme di qualsiasi natura al
beneficiario in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli
interessi da parte della Comunità europea, delle Amministrazioni regionali e degli Enti
locali.
Pertanto, il contribuente che a partire dal 1° gennaio 2009, abbia sostenuto
spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto
dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre
2006 n. 296 (Finanziaria 2007) deve scegliere se beneficiare della detrazione
oppure beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali [si
veda in proposito la Risoluzione del 26 gennaio 2010 n. 3 - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa: Istanza di interpello – Regione Piemonte - Cumulabilità
delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del
55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n.296
del 2006)].