Segreteria Provinciale di Reggio Calabria Via San Pietro N 15 e-mail [email protected] Tel.340/8137156 -fax.0965/58800 Prot. 42 Del 16/ 07/2014 Via e-mail Al Direttore Casa Circondariale di Reggio Calabria D.ssa Maria Carmela LONGO [email protected] EPC AL Segretario Generale SAPPE Dr. Donato CAPECE 00100 ROMA Fax 06/339733669 [email protected] AL Segretario Nazionale Dr.Damiano BELLUCCI c/o SAPPE CALABRIA COSENZA [email protected] Oggetto: C.C. Reggio Calabria prelievo ematico al personale di Polizia Penitenziaria titolare di patente ministeriale –modalità- Illustrissimo Sig Direttore, è dato di fatto che in data odierna circa dieci appartenenti al Corpo in possesso di patente di guida ministeriale, sono stati invitati a presentarsi alle ore 07.30, digiuni , presso l’ufficio educatori per essere sottoposti ad un prelievo ematico. Orbene, oltre al luogo prescelto “l’ufficio educatori” il quale sicuramente non è un locale idoneo e/o sterile, dove sottoporre il personale agli esami ematici, nella convocazione verbale, chi di competenza non ha tenuto conto della legge sulla privacy, poiché il personale a parere di chi scrive, doveva e poteva essere convocato anche 24 ore prima con una lettera formale, con la quale si metteva a conoscenza il dipendente del tipo di esami che sarebbe andato ad effettuare, se avrebbe o meno dato il consenso e chi, una volta effettuato l’esame diventava titolare dei propri dati sensibili ex art 28e 29 D.Lgs N° 196 del 30/6/2003, in modo che successivamente il personale si sarebbe potuto rivolgere per avere notizie in merito ai risultati ed chiederne eventualmente copia. A seguito ti tale disposizione, considerato che il personale interessato al prelievo ematico era solo quello in possesso di patente ministeriale, si è cercato di verificare tra le norme esistenti una che potesse giustificare oltre il modus operandi le motivazioni di tale convocazione; da una lettura del C.D.S. nella fattispecie: ex art Art. 119. “ Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” ex Art. 116. “Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore” ex Art. 126. “Durata e conferma della validità della patente di guida” purtroppo, nulla è emerso in merito ad un prelievo ematico de viso del richiedente o del possessore della patente in fase di rinnovo o rilascio o in corso di validità. Non appagato di quanto prefissato dagli articoli del C.D.S. sopra menzionati, si è cercato di dare una logica a tale procedura, deducendo che tale iniziativa è stata posta in essere nel rispetto del Provvedimento 99/CU 30.10.2007 (Gazzetta Ufficiale n.266 del 15.11.2007) “Lavoratori addetti a mansioni rischiose per terzi” il quale all’art 1 indica che per tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626., ma al comma successivo, esclude per gli aspetti disciplinati dal predetto provvedimento le forze di Polizia si civili che militari, proprio in relazione alla peculiarità dei loro servizi demandando il tutto alle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio. Alla luce di tali disposizioni, con la presente, oltre all’incresciosa circostanza che il suddetto personale ha atteso per oltre un’ ora di essere sottoposto al prelievo senza nessun esito, poiché, il personale medico e paramedico predisposto a tale operazione irrispettoso sia nei confronti del personale interessato che della Direzione stessa, non si è presentato in istituto, si chiede di conoscere quale norma o disposizione la S.V. ha applicato nell’invitare verbalmente il personale a sottoporsi a visita medica visto che, gli ordinamenti, che interessano il personale di Polizia Penitenziaria nulla puntualizzano in merito, nella fattispecie: • Legge N° 395 del 15/12/1990 • D.Lgs N° 443 del 30 /10/ 1992 ex art 74 norme relative alla guida di autoveicoli il quale richiama l’ex art 138 del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e ex art 32 della Legge N°152 del 22/05/1975. • D.P.R. N° 82 del 15/02/99 ex art 73 il quale, non prevede nessun controllo in itinere di validità ma, solo in caso il rinnovo, il quale quest’ultimo sarà concesso previo accertamento dei requisiti psico-fisici e tecnici. • Circolare DAP GDAP 0233787-2014 “ Decreto del 27/06/2014 relativo alla modifica del P.C.D. del 04/09/2008 avente per oggetto patenti di servizio. Inoltre si chiede che il lasso di tempo antecedente all’orario ordinario di servizio trascorso in attesa del “irreale” prelievo venga considerato come lavoro straordinario da retribuire. Certo della Sua consueta attenzione nel valutare quanto richiesto, rinnovo con l’occasione la espressione della più viva considerazione. Voglia la segreteria nazionale che legge per conoscenza intercedere presso i Superiori Uffici Dipartimentali chiedendo analoghe delucidazioni. Reggio Calabria lì 16/07/2014
© Copyright 2024 ExpyDoc