Esenzione ticket per lavoratori disoccupati, in mobilità o cassaintegrati Cassaintegrati, disoccupati, lavoratori in mobilità possono usufruire dell'esenzione dal pagamento dei TICKET SANITARI (spese farmaceutiche e specialistica ambulatoriale) ad alcune condizioni: disoccupati iscritti agli elenchi dei centri per l’impiego e i familiari a loro carico (codice esenzione da utilizzare per l’autocertificazione: E12) lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in contratto di solidarietà, o in mobilità (liste 223 e 236) e i familiari a loro carico (codice esenzione da utilizzare per l’autocertificazione: E13). il relativo reddito familiare ) deve essere pari o inferiore a 27.000 euro/anno (Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato - anche se non a carico - i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale). NB. Per "disoccupato" si intende "il cittadino che abbia cessato un'attività di lavoro dipendente o autonomo per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato), che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa e che sia iscritto ad un Centro per l’Impiego. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto un’attività lavorativa" la retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non deve superare i massimali mensili INPS 2014 o i relativi adeguamenti automatici per gli anni successivi: Circolare INPS n. 12 del 29/01/2014 per retribuzioni inferiori o per retribuzioni superiori a uguali a € 2.098,04 € 2.098,04 € 969,77 € 1.165,58 NB La delibera regionale dice che hanno diritto all’esenzione i lavoratori che percepiscono “una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili”. I valori da prendere in considerazione sono quindi solo la retribuzione e l’indennità di cassa o mobilità. Non sono da conteggiare, perciò, elementi esterni alla retribuzione come, ad esempio assegni familiari (QAF) o indennità di invalidità. Le esenzioni solo valide solo per il periodo in cui il lavoratore si trovi nella condizione indicata. Pertanto, se in un mese si supera il tetto del massimale INPS, per quel mese non si può far valere l’esenzione che tornerà ad essere attiva appena si ripristinano le condizioni stabilite dalla Delibera Regionale I moduli per le autocertificazioni sono scaricabili dal sito web: www.cgil.bergamo.it CGIL Bergamo Via Garibaldi 3 tel. 035.3594111 Mail: [email protected]
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