n°37 del 16 luglio 2014

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16 luglio 2014
Contratti di solidarietà
In questo numero:
Le recenti novità legislative
Il DL 34/2014 convertito dalla legge 78/2014 (decreto Poletti)
oltre alle modifiche introdotte ai contratti a termine e
all’apprendistato, ha modificato con l’articolo 5, in meglio,
anche i contratti di solidarietà difensivi per incentivarne
l’utilizzo.
I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e
le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la
diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere
l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la
riduzione del personale (art.1 legge 863/84).
Possono utilizzare i contratti di solidarietà difensivi, di cui alla
L.863/84, le aziende che rientrano nel campo di applicazione
della Cigs, comprese le aziende appaltatrici di servizi di
mensa e pulizie, che hanno occupato mediamente più di 15
dipendenti nei 6 mesi precedenti la domanda. Nel conteggio
rientrano gli apprendisti.
Sono interessati ai contratti di solidarietà tutti i dipendenti con
almeno 90 giorni di anzianità aziendale (requisito per diritto
alla CIGS) ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, dei
lavoratori a domicilio, degli assunti a termini per attività
stagionale.
La durata massima dei CdS è di 24 mesi, prorogabili per altri
24.
Segue a pag.2
Contratti di solidarietà:
le novità legislative
pag.1-2
La malattia: l’inizio
della malattia e il
trattamento economico
pag.2-3-4
Notizie in breve
pag.4
Contratti di solidarietà difensivi di tipo A (L.863/84):
integrazione salariale pari al 70% della retribuzione persa
Dal 2014 La misura dell'integrazione salariale
(a carico dell’INPS) è pari al 70% della
retribuzione persa a seguito della riduzione
di orario.
Dopo l’accordo sindacale, il datore di
lavoro deve fare richiesta dell’integrazione
salariale, al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali Direzione generale per gli
ammortizzatori sociali ed incentivi
all'occupazione. Alla domanda dovranno
essere allegati l’originale del contratto di
solidarietà e l’elenco nominativo dei
lavoratori interessati.
A seguito dell’emanazione Il decreto
ministeriale di concessione del trattamento,
il datore di lavoro deve presentare
domanda di autorizzazione all’INPS.
Il contratto di solidarietà è cumulabile con
l’indennità di malattia, maternità e
infortunio.
Il decreto legge 34/2014 introduce
importanti sgravi contributivi per le aziende
che utilizzano questo ammortizzatore
sociale: prevista una riduzione contributiva
del 35% per i CdS che prevedono tagli
dell’orario superiori al 20% (possibilità
utilizzata da subito da Electrolux). Il decreto
dispone anche un innalzamento del limite di
spesa relativo alle risorse da destinare ai
CdS, portandolo da 5,16 milioni l’anno a 15
milioni di euro a decorrere dal 2014.
La malattia
2-l’inizio della malattia
Comunicazione al datore di lavoro: il
lavoratore deve comunicare, anche
telefonicamente, al datore di lavoro,
l’assenza per malattia e l’indirizzo di
reperibilità per gli eventuali successivi
controlli medici. L’obbligo della
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comunicazione, previsto da numerosi CCNL,
ha lo scopo di giustificare l’assenza dal
lavoro, da non confondere con l’obbligo
della trasmissione telematica della
certificazione medica da parte del medico
curante.
La certificazione medica di malattia: Con la
trasmissione telematica della certificazione
medica all’INPS, il lavoratore è esonerato
dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio
datore di lavoro che potrà visualizzarlo on
line dal sito INPS. L’attestato contiene solo la
prognosi, con data di inizio e fine malattia.
L’altra parte del certificato medico, quella
contenente la diagnosi, viene trattenuta da
INPS per eventuali controlli sulla congruità
tra diagnosi e prognosi.
Il lavoratore deve porre la massima
attenzione affinché i dati anagrafici e quelli
relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti
dal medico di base, risultino corretti, infine,
deve chiedere la ricevuta della trasmissione
con il numero di protocollo.
Nel caso di degenza ospedaliera, i
certificati di ricovero e dimissioni, cartacei,
possono essere consegnati alla Struttura
territoriale Inps anche oltre i 2 giorni dalla
data del rilascio ma comunque nel termine
di prescrizione della prestazione.
Le attestazioni di ricovero e della giornata di
pronto soccorso prive di diagnosi non sono
ritenute certificative. Queste dovranno
contenere oltre le generalità
dell’interessato, la data del rilascio, la firma
leggibile del medico e l’indicazione della
diagnosi comportante incapacità
lavorativa.
Decorrenza: la malattia decorre dalla data
in cui viene trasmessa la certificazione
medica quando questa coincide con la
data di inizio della malattia oppure dalla
data di inizio della malattia dichiarata dal
lavoratore se la visita medica avviene
massimo entro il giorno successivo.
Segue a pag.3
INCA INFormazione – N.37
L’obbligo di reperibilità
Il lavoratore ammalato deve rimanere a
casa (domicilio di reperibilità) a disposizione
per eventuali controlli effettuati dai medici
inviati dall’INPS o, quasi sempre, dal datore
di lavoro, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e
dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i
giorni festivi.
L'assenza al controllo può essere giustificata
unicamente da cause di forza maggiore,
tra queste:


Necessità di eseguire visite generiche
urgenti o accertamenti specialistici che non
possono essere effettuati in orari diversi da
quelli previsti per le fasce orarie;
Situazioni in cui è necessaria la presenza del
lavoratore fuori di casa per evitare di
arrecare gravi danni a sé o ad un familiare.
Assenza non giustificata-sanzioni



il lavoratore assente ingiustificato alla visita di
controllo incorre nella perdita totale
dell'indennità per un massimo di 10 giorni.
In caso di seconda assenza non giustificata
la riduzione dell'indennità è del 50% per il
restante periodo di malattia.
per il 100% dell'indennità dalla data della 3°
assenza a visita di controllo non giustificata.
Gli impiegati, quadri, dirigenti dell’industria,
artigianato e agricoltura non hanno dritto
all’indennità economica a carico INPS. La
stessa viene pagata totalmente dal datore
di lavoro.
Il diritto all’indennità di malattia sorge con
l’inizio del rapporto di lavoro anche se
insorta durante il periodo di prova.
L’indennità economica di malattia
compete per periodi non superiori a 180
giorni di calendario per anno solare.
Per i lavoratori con contratto a tempo
determinato il diritto all'indennità di malattia
cessa con la fine del rapporto di lavoro.
Successivamente non compete alcuna
indennità di malattia.
Malattia a cavaliere di due anni: per
l’indennizzo di una malattia insorta nel corso
di un anno solare e protrattasi, senza
interruzione nell’anno successivo, occorre
tenere conto dei seguenti criteri:


Ferie e malattia: l'interruzione del periodo
feriale si verifica solo quando la malattia
sopravvenuta, incida sulla sfera biologica
del lavoratore in modo sostanziale
pregiudicando il recupero delle energie
psicofisiche, principale scopo delle ferie.
3-trattamento economico
L’indennità economica è erogata dal
datore di lavoro per conto INPS, ai lavoratori
per i quali vene versata la contribuzione di
malattia:



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agli operai del settore privato e agli
impiegati del settore Terziario e Servizi (ex
commercio);
ai disoccupati e sospesi dal lavoro
(appartenenti alle categorie sopra
indicate) purché il rapporto di lavoro sia
cessato o sospeso da non più di 60 giorni
prima dell'inizio della malattia
agli apprendisti di tutti i settori, sia per le
qualifiche operaie che impiegatizie
Quando nell’anno di insorgenza della
malattia non è stato raggiunto il massimo
indennizzabile(180gg), la malattia in corso al
31 dicembre è indennizzabile per ulteriori 180
gg nell’anno seguente.
Quando nell’anno di insorgenza della
malattia viene raggiunto il massimo
indennizzabile di 180gg prima del 31
dicembre, il ripristino dal 1° gennaio
successivo di altri 180gg non è automatico
ma condizionato alla permanenza del
rapporto assicurativo che non deve essere
interrotto(è interrotto in carenza di oneri
retributivi anche parziali a carico azienda) o
cessato da più di 60gg. (L’eventuale ripristino
dell’indennità economica dal 1° gennaio avverrà
comunque in misura ridotta ,2/3 della normale).
L'indennità è pari, per la maggior parte dei
lavoratori, al

50% della retribuzione media globale
giornaliera per i primi venti giorni di malattia;

al 66,66% per i giorni successivi della stessa
malattia o ricaduta.
Giorni indennizzabili: sono indennizzabili
dall’INPS le giornate ricadenti nel periodo di
malattia ad esclusione dei primi 3 gg di
carenza , e per la generalità degli operai,
ad esclusione delle domeniche e delle
festività nazionali cadenti in domenica.
INCA INFormazione – N.37
L'indennità è anticipata dal datore di
lavoro, il quale procede al relativo
conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
La maggioranza dei contratti prevede
l’integrazione a carico del datore di lavoro
fino al 100% della retribuzione delle quote
suddette e dei tre gg di carenza.
L'indennità viene pagata invece
direttamente dall'Inps:



ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non
fruiscono del trattamento di integrazione
salariale) per i quali l'indennità di malattia è
ridotta e erogata per i 2/3 della misura
normale
agli operai agricoli;
ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per lavori stagionali
Indennità e ricovero: durante i giorni di
ricovero ospedaliero o in luogo di cura, se
non si hanno familiari a carico, l’indennità
economica è ridotta e viene pagata per i
2/5 della misura normale. Con familiari a
carico, l’indennità economica viene
erogata nella misura normale.
Notizie in breve
Min.Lavoro: interpello 19/2014 –
permessi ex L. n. 104/1992
Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un
quesito in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 33, comma 3, Legge
n. 104/1992, concernente il diritto del
lavoratore dipendente di fruire di tre giorni
di permesso mensile retribuito per
l’assistenza al familiare con handicap in
situazione di gravità.
In particolare, gli istanti chiedono se
l’estensione del diritto in argomento al
parente o affine entro il terzo grado possa
prescindere dalla eventuale presenza nella
famiglia dell’assistito di parenti o affini di
primo e secondo grado che siano nelle
condizioni di assisterlo.
La risposta del Ministero:
I legittimati a fruire dei permessi per
l’assistenza a persona in situazione di gravità
sono prioritariamente il coniuge e i genitori
(primo grado).
Nei casi in cui i il coniuge o i genitori della
persona da assistere si trovino in una delle
condizioni individuate dal legislatore
(abbiano compiuto i 65 anni di età, siano
affetti da patologie invalidanti, siano
deceduti o mancanti) la fruizione dei
permessi è possibile da parte di un parente
o affine entro il terzo grado e non rileva che
vi siano altri parenti o affini di grado inferiore
(in secondo grado) che potrebbero
assistere la persona disabile.
Versamenti volontari ad
integrazione lavoro agricolo
I lavoratori agricoli dipendenti, se iscritti per
meno di 270 giornate annue
successivamente al 1.1.1984, possono
ottenere l’autorizzazione ai versamenti
volontari per integrare le giornate di
contribuzione agricola effettiva e figurativa
fino al raggiungimento delle 270 giornate
minime previste per la copertura di un anno
di contribuzione.
La domanda deve essere presentata entro i
12 mesi successivi alla data di
pubblicazione degli elenchi.
INPS, con circolare n°82 del 27 Giugno, al
punto 3, tratta dei contributi integrativi di
tutto il settore agricolo per l’anno 2014.
Per gli operai agricoli a tempo determinato
(OTD), fissando l’aliquota contributiva, utile
al calcolo dei VV ad integrazione nella
misura del 28,01%.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20132 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
[email protected]
È vietata la riproduzione e la diffusione.
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