37 16 luglio 2014 Contratti di solidarietà In questo numero: Le recenti novità legislative Il DL 34/2014 convertito dalla legge 78/2014 (decreto Poletti) oltre alle modifiche introdotte ai contratti a termine e all’apprendistato, ha modificato con l’articolo 5, in meglio, anche i contratti di solidarietà difensivi per incentivarne l’utilizzo. I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (art.1 legge 863/84). Possono utilizzare i contratti di solidarietà difensivi, di cui alla L.863/84, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cigs, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la domanda. Nel conteggio rientrano gli apprendisti. Sono interessati ai contratti di solidarietà tutti i dipendenti con almeno 90 giorni di anzianità aziendale (requisito per diritto alla CIGS) ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, dei lavoratori a domicilio, degli assunti a termini per attività stagionale. La durata massima dei CdS è di 24 mesi, prorogabili per altri 24. Segue a pag.2 Contratti di solidarietà: le novità legislative pag.1-2 La malattia: l’inizio della malattia e il trattamento economico pag.2-3-4 Notizie in breve pag.4 Contratti di solidarietà difensivi di tipo A (L.863/84): integrazione salariale pari al 70% della retribuzione persa Dal 2014 La misura dell'integrazione salariale (a carico dell’INPS) è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Dopo l’accordo sindacale, il datore di lavoro deve fare richiesta dell’integrazione salariale, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione. Alla domanda dovranno essere allegati l’originale del contratto di solidarietà e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati. A seguito dell’emanazione Il decreto ministeriale di concessione del trattamento, il datore di lavoro deve presentare domanda di autorizzazione all’INPS. Il contratto di solidarietà è cumulabile con l’indennità di malattia, maternità e infortunio. Il decreto legge 34/2014 introduce importanti sgravi contributivi per le aziende che utilizzano questo ammortizzatore sociale: prevista una riduzione contributiva del 35% per i CdS che prevedono tagli dell’orario superiori al 20% (possibilità utilizzata da subito da Electrolux). Il decreto dispone anche un innalzamento del limite di spesa relativo alle risorse da destinare ai CdS, portandolo da 5,16 milioni l’anno a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014. La malattia 2-l’inizio della malattia Comunicazione al datore di lavoro: il lavoratore deve comunicare, anche telefonicamente, al datore di lavoro, l’assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità per gli eventuali successivi controlli medici. L’obbligo della 2 comunicazione, previsto da numerosi CCNL, ha lo scopo di giustificare l’assenza dal lavoro, da non confondere con l’obbligo della trasmissione telematica della certificazione medica da parte del medico curante. La certificazione medica di malattia: Con la trasmissione telematica della certificazione medica all’INPS, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro che potrà visualizzarlo on line dal sito INPS. L’attestato contiene solo la prognosi, con data di inizio e fine malattia. L’altra parte del certificato medico, quella contenente la diagnosi, viene trattenuta da INPS per eventuali controlli sulla congruità tra diagnosi e prognosi. Il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico di base, risultino corretti, infine, deve chiedere la ricevuta della trasmissione con il numero di protocollo. Nel caso di degenza ospedaliera, i certificati di ricovero e dimissioni, cartacei, possono essere consegnati alla Struttura territoriale Inps anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio ma comunque nel termine di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative. Queste dovranno contenere oltre le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa. Decorrenza: la malattia decorre dalla data in cui viene trasmessa la certificazione medica quando questa coincide con la data di inizio della malattia oppure dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore se la visita medica avviene massimo entro il giorno successivo. Segue a pag.3 INCA INFormazione – N.37 L’obbligo di reperibilità Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa (domicilio di reperibilità) a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici inviati dall’INPS o, quasi sempre, dal datore di lavoro, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi. L'assenza al controllo può essere giustificata unicamente da cause di forza maggiore, tra queste: Necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie; Situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare. Assenza non giustificata-sanzioni il lavoratore assente ingiustificato alla visita di controllo incorre nella perdita totale dell'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza non giustificata la riduzione dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia. per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata. Gli impiegati, quadri, dirigenti dell’industria, artigianato e agricoltura non hanno dritto all’indennità economica a carico INPS. La stessa viene pagata totalmente dal datore di lavoro. Il diritto all’indennità di malattia sorge con l’inizio del rapporto di lavoro anche se insorta durante il periodo di prova. L’indennità economica di malattia compete per periodi non superiori a 180 giorni di calendario per anno solare. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro. Successivamente non compete alcuna indennità di malattia. Malattia a cavaliere di due anni: per l’indennizzo di una malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione nell’anno successivo, occorre tenere conto dei seguenti criteri: Ferie e malattia: l'interruzione del periodo feriale si verifica solo quando la malattia sopravvenuta, incida sulla sfera biologica del lavoratore in modo sostanziale pregiudicando il recupero delle energie psicofisiche, principale scopo delle ferie. 3-trattamento economico L’indennità economica è erogata dal datore di lavoro per conto INPS, ai lavoratori per i quali vene versata la contribuzione di malattia: 3 agli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio); ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia agli apprendisti di tutti i settori, sia per le qualifiche operaie che impiegatizie Quando nell’anno di insorgenza della malattia non è stato raggiunto il massimo indennizzabile(180gg), la malattia in corso al 31 dicembre è indennizzabile per ulteriori 180 gg nell’anno seguente. Quando nell’anno di insorgenza della malattia viene raggiunto il massimo indennizzabile di 180gg prima del 31 dicembre, il ripristino dal 1° gennaio successivo di altri 180gg non è automatico ma condizionato alla permanenza del rapporto assicurativo che non deve essere interrotto(è interrotto in carenza di oneri retributivi anche parziali a carico azienda) o cessato da più di 60gg. (L’eventuale ripristino dell’indennità economica dal 1° gennaio avverrà comunque in misura ridotta ,2/3 della normale). L'indennità è pari, per la maggior parte dei lavoratori, al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta. Giorni indennizzabili: sono indennizzabili dall’INPS le giornate ricadenti nel periodo di malattia ad esclusione dei primi 3 gg di carenza , e per la generalità degli operai, ad esclusione delle domeniche e delle festività nazionali cadenti in domenica. INCA INFormazione – N.37 L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps. La maggioranza dei contratti prevede l’integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione delle quote suddette e dei tre gg di carenza. L'indennità viene pagata invece direttamente dall'Inps: ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l'indennità di malattia è ridotta e erogata per i 2/3 della misura normale agli operai agricoli; ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali Indennità e ricovero: durante i giorni di ricovero ospedaliero o in luogo di cura, se non si hanno familiari a carico, l’indennità economica è ridotta e viene pagata per i 2/5 della misura normale. Con familiari a carico, l’indennità economica viene erogata nella misura normale. Notizie in breve Min.Lavoro: interpello 19/2014 – permessi ex L. n. 104/1992 Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità. In particolare, gli istanti chiedono se l’estensione del diritto in argomento al parente o affine entro il terzo grado possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo. La risposta del Ministero: I legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravità sono prioritariamente il coniuge e i genitori (primo grado). Nei casi in cui i il coniuge o i genitori della persona da assistere si trovino in una delle condizioni individuate dal legislatore (abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti) la fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado e non rileva che vi siano altri parenti o affini di grado inferiore (in secondo grado) che potrebbero assistere la persona disabile. Versamenti volontari ad integrazione lavoro agricolo I lavoratori agricoli dipendenti, se iscritti per meno di 270 giornate annue successivamente al 1.1.1984, possono ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari per integrare le giornate di contribuzione agricola effettiva e figurativa fino al raggiungimento delle 270 giornate minime previste per la copertura di un anno di contribuzione. La domanda deve essere presentata entro i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione degli elenchi. INPS, con circolare n°82 del 27 Giugno, al punto 3, tratta dei contributi integrativi di tutto il settore agricolo per l’anno 2014. Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), fissando l’aliquota contributiva, utile al calcolo dei VV ad integrazione nella misura del 28,01%. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.37
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