Indennità di volo: esenzione contributiva fino al 2017

TRASPORTI E MARITTIMI
N. 10 - ottobre 2014
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SBLOCCA ITALIA Prosegue l’accredito figurativo (50%) dell’indennità esentata
Indennità di volo:
esenzione contributiva fino al 2017
di ANTONINO CANNIOTO
Esperto in materia previdenziale
e GIUSEPPE MACCARONE
Consulenti del lavoro in Roma
A
nche nel prossimo triennio (2015-2017) le
indennità di volo non
saranno soggette a contribuzione previdenziale. La misura di favore, introdotta all’inizio di quest’anno e che
si doveva concludere al termine del 2014, allarga il proprio orizzonte e fa sì che le
imprese interessate possano
contare sull’esenzione contributiva per altri tre anni.
I lavoratori, tuttavia, continueranno a non subire alcuna penalizzazione pensionistica, visto che, in loro favore, proseguirà l’accredito figurativo pari al 50% dell’indennità esentata. A stabilirlo
è l’art. 28 D.L. 12 settembre
2014 n. 133, cd. “sblocca
Italia”, il cui iter di conversione è appena iniziato.
Aspetti contrattuali
Il Codice della navigazione
stabilisce che al personale di
volo, e a quello che viene
temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione
pattuita, debba essere corrisposta un’indennità di volo
nella misura stabilita dai
Ccnl e, in mancanza, dagli
usi. Oggi la quasi totalità dei
Ccnl che regolano i rapporti
con il personale interessato
definiscono tale emolumento, il cui ammontare – provenendo da diverse piattaforme
contrattuali – è diversificato.
In quasi tutte le regolamentazioni è, tuttavia, presente
un’articolazione che prevede un’indennità minima garantita, differenziata per livello, rapportata a un quantitativo di ore di volo. È, altresì, prevista una ulteriore
indennità integrativa determinata sempre in relazione
alle ore di volo effettuate.
Regime fiscale e contributivo
Fino a tutto il 2013, ai fini
dell’assoggettamento contributivo e fiscale di tale
emolumento, si sono applicate le disposizioni armonizzate contenute nel c. 6,
dell’art. 51, Tuir. Conseguentemente,
sia
per
l’aspetto fiscale che per
quello previdenziale, valevano le stesse regole: esenzione al 50%. Sul finire del
2013, il D.L. n. 145/2013 –
convertito, con modificazioni, in legge 21.2.2014, n. 9
– ha introdotto una diposizione transitoria, stabilendo
l’esenzione totale dell’indennità di volo, ai soli fini
contributivi.
Per la prima volta, dopo
l’entrata in vigore del D.lgs.
314/97, quindi, è stata prevista un regolamentazione
differenziata, che ha creando un vulnus su due profili
(fiscale e previdenziale).
Ora l’art. 28 del recente decreto “sblocca Italia” fa sì
che anche per gli anni 2015
- 2016 e 2017, l’indennità di
volo continuerà a ricevere
un trattamento diversificato:
dal punto di vista fiscale
continuerà ad applicarsi
l’esenzione del 50%, mentre
sul fronte previdenziale non
sarà dovuto alcun contributo. Ciò, ovviamente, a condizione che la disposizione
non venga soppressa o modificata in sede di conversione del D.L. n. 133/2014.
Altre considerazioni
Non si può non rilevare che,
in relazione alle comuni caratteristiche, il Tuir cita insieme le indennità di volo e
quella di navigazione. Tuttavia, sia il D.L. 145/2013
che la proroga in rassegna,
volano basso e non estendono l’esenzione anche all’indennità di navigazione. Si
deve, peraltro, considerare
che quest’ultima rientra nella categoria delle “voci re-
UNIEMENS: NUOVO SPECIFICO ELEMENTO
Per la gestione dell’esenzione contributiva sul flusso UniE­
mens, nella circolare n. 48/2014, l’Inps ha istituito uno
specifico elemento, denominato <IndVolo50PerCento>,
che trova collocazione all’interno di <DenunciaIndividua­
le><DatiRetributivi><DatiParticolari>.
Le imprese devono valorizzare il nuovo elemento <Impor­
toIndVolo50PerCento> con l’ammontare dell’indennità di
volo erogata al lavoratore e non soggetta a contribuzione.
Di seguito la struttura della sezione <IndVolo50PerCento>
ImportoIndVolo50PerCento
IndVolo50PerCento ­
­
IndVolo50PerCentoArr
tributive” tipiche del settore
marittimo. La sua erogazione avviene a fronte dell’esclusiva permanenza a
bordo dei lavoratori, nonché
per il disagio affrontato nell’espletamento del servizio
cui i marittimi sono adibiti.
Inoltre, come ha avuto modo di specificare il Ministero del lavoro nella risposta a
interpello n 45/2011, analoga finalità risulta sottesa alla corresponsione dell’indennità di comando. Già
dallo scorso anno, quindi,
continua a emergere un trattamento diversificato delle
due indennità (di volo e di
navigazione) che, come detto, presentano caratteri comuni. Con riferimento all’assoggettamento fiscale
dell’indennità di volo, ricordiamo che l’Agenzia delle
entrate si è anche espressa
in relazione al riconoscimento dell’imposta sostitutiva del 10%, prevista per le
somme incentivanti. Nella
circolare 20/2011, infatti, ha
precisato che se l’indennità
di volo è corrisposta a fronte di ore notturne con finalità di incremento produttivo,
l’indennità si può tassare al
10% ma in tal caso concorre
+
tutto l’importo, essendo impossibile riconoscere, contemporaneamente,
anche
l’abbattimento del 50% dell’imponibile.
Effetti contributivi
e pensionistici
Nella circolare n. 48/2014,
con cui l’Inps ha fornito le
istruzioni per l’applicazione
dell’esenzione relativa al
corrente anno, si precisa che
l’operatività della misura
agevolata non fa venir meno
il rispetto del minimale che,
quindi, le aziende dovranno
continuare a rispettare nell’assolvere agli obblighi
contributivi. Garantita, in
ogni caso, al lavoratore la
copertura ai fini pensionistici, anche a fronte della mancata contribuzione.
Come già accennato, prima
dell’introduzione dell’esenzione totale, l’indennità di
volo subiva un trattamento
particolare essendo assoggettata a prelievo contributivo soltanto nella misura del
50%. Di conseguenza il dipendente interessato riceveva un accredito calcolato su
un importo dimezzato (lo
stesso su cui si versavano i
contributi). L’introduzione
dell’esenzione al 100%
avrebbe finito per penalizzare i lavoratori che sarebbero
rimasti privi di copertura su
un emolumento che, in molti casi, assume una valenza
economica molto rilevante.
Per questo motivo – il D.L.
145/2013 prima e il D.L. n.
133/2014 ora – prevedono
che si proceda a un accredito figurativo calcolato in base al 50% dell’indennità di
volo corrisposta al dipendente, in modo tale che per
il lavoratore, ieri come oggi,
si realizzi comunque un incremento del fondo individuale in misura pari ai contributi (figurativi) calcolati
sulla metà dell’indennità.
Osservazioni conclusive
Detto che la nuova norma
presenta qualche profilo di
dubbia compatibilità con alcune disposizioni comunitarie, sembra possibile considerare che il regime di esenzione contributiva delle indennità di volo recherà vantaggio alle imprese interessate (in particolare alle
compagnie aeree). Riguardo
agli effetti che ne derivano
sui lavoratori, mentre – come già affermato – alcuna
penalizzazione si realizzerà
sul fronte pensionistico,
qualche diversa considerazione può svolgersi sul
fronte delle prestazioni e, in
particolare, su quelle per la
cui entità vanno prese in
considerazione le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi anni
(es. ASpI), su cui la norma
impatta negativamente. n
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L’ESEMPIO
COSÌ L’UNIEMENS
La quota dell’indennità di volo (50%),
esente da contribuzione ma utile ai fini
pensionistici va così indicata nel Flusso
Uniemens
<DatiParticolari>
<IndVolo50PerCento>
<ImportoIndVolo50PerCento>1269</Im­
portoIndVolo50PerCento>
</IndVolo50PerCento>
</DatiParticolari>
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