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Associazione Artigiani
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Certificato n°
IT07/0030
Sistri: escluse le aziende con meno di 10 dipendenti
Dopo una lunga battaglia durata anni, finalmente una certezza per le imprese più piccole: il Ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato il decreto di semplificazione, che già il suo predecessore
Andrea Orlando aveva messo a punto.
Così facendo ha saputo mantenere con coerenza l’impegno assunto con le rappresentanze delle Pmi,
cancellando l’assurda equiparazione dei rifiuti di un piccolo artigiano o commerciante con quelli di
un’impresa di maggiori dimensioni.
Le imprese produttrici di rifiuti fino a 10 dipendenti comprese quelle agricole sono quindi escluse dal
SISTRI.
Il paradosso che noi avevamo preso ad esempio come assurdità estrema era il piccolo barbiere di paese,
che lavora da solo, e che sarebbe stato costretto ad adempiere agli obblighi ed ai costi del SISTRI per il
banale smaltimento di due lamette usate.
Questo però non basta a far mutare il nostro giudizio profondamente negativo sulle attuali disposizioni
del Sistri, tra cui l’interoperabilità, che hanno dimostrato troppe criticità ed inefficienze.
Occorre proseguire nella semplificazione dell’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che
prevede una chiavetta USB, la connessione a internet e oltre 1000 pagine di istruzioni che complicano
inutilmente l’attività delle imprese, in particolare quelle di trasporto e di gestione dei rifiuti.
Per questo auspichiamo che nei prossimi confronti con il Ministero, si affrontino una volta per tutte le
questioni Sistri ancora aperte, a cominciare dall’esclusione anche per i piccoli trasportatori e i piccoli
gestori.
Ricapitolando quindi, tra le categorie tenute ad aderire al SISTRI figurano:
- Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti
da attività di demolizione e costruzione e scavo, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da
attività commerciali, da attività di servizi e da attività sanitarie.
- Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio.
- Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricola ed agroindustriali
con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di
cui all’articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati
di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp del D. lgs 152 del 2006.
Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non risultano obbligati ad
aderire al SISTRI o che non vi aderiscono volontariamente restano gli obblighi relativi alla TENUTA
DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO e DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE.
I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno
2014.
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Associazione Artigiani
e P.M.I. del Biellese
Per le micro imprese restano gli obblighi di tracciabilità tramite modulistica cartacea (MUD – Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale).
Ad oggi quindi sia i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, sia i soggetti non obbligati dovranno
presentare il MUD alla rispettiva Camera di Commercio ove ha sede l’azienda o l’unità locale cui è
riferita la dichiarazione.
Data la complessità della materia e le pesanti sanzioni previste, invitiamo le imprese a prendere contatto
con il nostro ufficio Ambiente, che ha predisposto da tempo un servizio d’informazioni e di assistenza
per le imprese interessate.
Biella, 15 Maggio 2014
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa