articolo ItaliaOggi Sette del 27.10.2014

Lunedì 27 Ottobre 2014
A F FA R I L E G A L I
VII
La Corte di cassazione ammette l’accordo del cliente con un semplice consulente
Divieto quota lite circoscritto
L’argine si applica solo alle attività di tipo difensivo
I
DI ANTONIO CICCIA
E ALESSIO UBALDI
l divieto del patto di quota lite si applica solo ai
difensori e non anche ai
consulenti del lavoro che
prestino attività amministrativo-contabile volta all’accertamento del diritto del cliente a
godere di agevolazioni fiscali e
al recupero di eventuali somme indebitamente versate
all’erario.
Lo ha stabilito la seconda
sezione civile della Corte di
cassazione con la sentenza n.
20839 depositata il 2 ottobre
2014.
La vicenda controversa trae
origine da un contratto stipulato tra un consulente del lavoro
e una società del Mezzogiorno.
In base all’accordo, il professionista si è impegnato a verificare la presenza di eventuali
indebiti versati dalla società
all’erario in rapporto all’introduzione, per via normativa, di
alcune agevolazioni fiscali; la
provvigione per l’attività in
questione è stata indicata nel
25% delle somme che il con-
sulente avrebbe recuperato in
favore del cliente.
Ebbene, il professionista,
nell’adempiere il suo incarico,
è riuscito a spuntare in favore
della società una somma pari
a quasi un miliardo del vecchio
conio. E tuttavia, quando è stato
il momento di dividere il «tesoretto», il cliente ha eccepito un
secco diniego. Di più, questi si è
rivolto al tribunale per ottenere
l’annullamento del contratto di
consulenza a cagione del patto
di quota lite in esso previsto. Il
giudice di primo grado, e tanto
ha ritenuto anche la Corte d’appello, ha accolto, non prima di
averla riqualificata, la domanda della società dichiarando la
nullità parziale dell’accordo,
e riconoscendo al consulente
una somma di gran lunga inferiore all’originario 25% del
«recuperato». Secondo i giudici
di merito, infatti, il contratto
intervenuto tra i litiganti si
poneva in contrasto col «divieto di patto di quota lite», di cui
all’art. 2233, terzo comma, del
codice civile.
Il professionista si è dunque
rivolto in ultima istanza alla
Corte di cassazione, ivi censurando l’apprezzamento svolto
dai giudici della Corte territoriale nella parte in cui ebbero
a ritenere applicabile al caso di
specie il divieto di strutturare
il compenso in percentuale ai
risultati ottenuti.
La Corte, nell’accogliere il
ricorso, ha fatto chiarezza sul
perimetro della norma, relegandone l’applicazione ai soli
difensori (avvocati, procuratori o patrocinatori legali) e, comunque, ai soli soggetti che assumano le vesti di difensore.
Spiegano i giudici come l’art.
2233, terzo comma, codice civile, già prima dell’intervento di
riforma a opera dell’art. 2, comma 2-bis, del dl n. 223/2006,
convertito in legge n. 248/2006,
disponeva che «gli avvocati, i
procuratori e i patrocinanti non
possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro
clienti alcun patto relativo ai
beni che formano oggetto delle
controversie affidate al loro patrocinio sotto pena di nullità e
dei danni». Secondo la Corte, la
norma in questione riguardava e riguarda tuttora «l’attività
difensiva prestata nell’ambito
di una controversia, e cioè, non
ogni attività professionale,
ma esclusivamente l’esercizio
dell’attività di patrocinio affidata a un difensore in una
controversia o in vista di una
controversia».
La nullità (parziale) del contratto è stata concepita solo per
il «negozio bilaterale stipulato
dal professionista investito del
patrocinio legale con il cliente
relativamente ai beni oggetto
della controversia a lui affidata»; e integra un’«eccezione al
principio generale della libertà
negoziale», fondata sull’esigenza di assoggettare a disciplina
il contenuto patrimoniale di
un peculiare rapporto di opera
intellettuale, al dichiarato intento di tutelare l’interesse del
cliente e la dignità e la moralità della professione forense, la
quale risulterebbe lesa tutte le
volte in cui nella convenzione
concernente il compenso possano ravvisarsi forme di partecipazione del professionista
agli interessi economici finali
ed esterni alla prestazione,
giudiziale o stragiudiziale, ri-
chiestagli. Da ultimo, la Corte
non manca di fornire una precisazione importante: è vero,
come ha osservato la difesa
della società, che la norma in
passato è stata ritenuta applicabile anche a ragionieri
e commercialisti; tuttavia, in
quelle ipotesi detti professionisti avevano pur sempre svolto
attività di patrocinio dinnanzi
alle commissioni tributarie.
Sulla base di quanto premesso, gli ermellini hanno
ritenuto legittima la clausola
contrattuale inserita dal consulente del lavoro proprio alla
luce dell’attività prestata, di
tipo amministrativo-contabile
e non già difensiva. Per l’effetto hanno annullato la sentenza della Corte d’appello e
riconosciuto il pieno diritto
del professionista a ricevere
il compenso nella sua interezza.
©Riproduzione riservata
Le
Lasentenze
sentenza sul
sito...
sul sito www.italiaoggi.it/docio7
LETTURE DI DIRITTO
Autore - Leonardo
Carbone
Titolo - Le nuove parcelle degli avvocati
Casa editrice - Wolters Kluwer, Milano,
2014, pagg. 387
Prezzo - Euro 55
Argomento - Con il
dm 10 marzo 2014,
n. 55 è stato colmato il vuoto normativo che si era venuto a creare a
seguito dell’entrata in vigore della
legge n. 247/2012 («Nuova disciplina
dell’ordinamento forense») in tema di
determinazione dei compensi degli
avvocati. In particolare, viene ora
sottolineato il carattere residuale
dei parametri per la determinazione dei compensi e viene ribadito il
principio di proporzionalità degli
stessi all’importanza dell’opera. La
nuova struttura parametrica, pur
conservando lo stesso meccanismo
di calcolo, ha eliminato le lacune e
le inadeguatezze evidenziate dall’Avvocatura con importanti modifiche. Il
dm 55/2014 ha ripristinato il rimborso delle spese forfettarie e la quantificazione del compenso dell’avvocato
domiciliatario; ha ampliato la tipologia di liquidazione del compenso,
prevedendo espressamente tabelle
già sviluppate per fasi per ben 27
giudizi. Le nuove regole per il calcolo del compenso sono ben spiegate
dal testo di Leonardo Carbone che,
puntualmente, guida l’avvocato alla
conoscenza delle problematiche sia
dei parametri sia del passaggio dalla tariffa al sistema parametrico. A
supportare ulteriormente il professionista forense è la presenza di un
cd-rom con software che consente
non solo all’avvocato, ma anche al
cliente e al giudice di conoscere con
immediatezza il «costo» della presta-
zione, oltre a un esaustivo formulario
e facsimili di preventivi e contratti.
Autore - Francesco Caringella, Marco Giustiniani e Olga Toriello.
Titolo - La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione
Casa editrice - Dike Giuridica,
Roma, 2014, pagg. 367
Prezzo - Euro 32
Argomento - Il testo, inserito nella
collana «Le nuove leggi del diritto»
edita dalla casa editrice Dike, rappresenta il primo (e riuscito) tentativo
editoriale di sistematizzare l’eterogeneo complesso di interventi legislativi lanciati dal governo nella scorsa
estate (con il decreto legge 90/14 e
la legge di conversione 114/14) e che
sono stati ribattezzati come la «Riforma
della pubblica amministrazione». Curato
da un consigliere
di stato (Francesco
Caringella) e da due
avvocati amministrativisti (Marco Giustiniani e Olga Toriello),
il volume si divide in
nove capitoli ognuno dedicato a un
settore del diritto amministrativo e
della vita pubblica inciso, se non addirittura investito e rivoluzionato, dal
decreto 90. Si passa, infatti, dalla riforma della struttura dell’apparato
pubblico tout court, all’implementazione dei processi telematici, dai
sostanziosi interventi negli appalti
e nei relativi giudizi di fronte ai Tar,
sino alla soppressione dell’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici e al
suo assorbimento da parte dell’Autorità anticorruzione affidata a Raffaele Cantone. Gli eterogenei contenuti
della riforma caratterizzano, dunque,
la struttura stessa del testo che of-
fre un puntuale approfondimento
dottrinario, necessario a ricostruire
la fisionomia generale della riforma
ed essenziale per consentire al lettore di ritrovare il fil rouge che lega i
molteplici interventi, così riuscendone a percepire la reale portata applicativa. Peculiare interesse assume,
poi, il capitolo dedicato alla nuova
Autorità anticorruzione. Ne è infatti
accuratamente ricostruita la genesi
e l’evoluzione normativa; nonché è
analizzato l’impatto (sia giuridico che
sociale) dell’assorbimento da parte
di quest’ultima delle funzioni prima
esercitate dall’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici, anche nell’ottica degli scandali giudiziari dell’Expo di Milano e del Mose di Venezia.
Parimenti, è approfondito in modo
dettagliato il nuovo potere di commissariamento a fini anticorruzione delle
imprese a rischio che sta registrando una notevole eco nel settore delle
commesse pubbliche, essendosi posto
come modello di salvataggio in corso
d’opera dell’interesse pubblico leso da
fenomeni corruttivi che hanno turbato la liceità di una gara. In definitiva,
il volume rappresenta uno strumento
utile sia all’operatore del diritto, sia al
lettore comune, per entrare nel meccanismo riformistico e nell’attivismo,
quasi rivoluzionario, proprio di questi
primi mesi di vita del governo Renzi.
Del resto, come segnalato dagli autori
nella quarta di copertina, l’intento è
di portare con mano il lettore lungo
un percorso che agevoli innanzitutto
la corretta applicazione delle norme
nella consapevolezza che «al giorno
d’oggi si può essere rivoluzionari solo
applicando le leggi».
Autori - Paolo Stern, Sara Di Ninno,
Liliana Tessaroli, Marco Enzo Pitotti, Giovanni De Summa
Titolo - I nuovi contratti di lavoro
Casa editrice - Maggioli editore,
Rimini, 2014, pagg. 220
Prezzo - Euro 22
Argomento - Aggiornata con le novità del decreto del Fare (decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia») e del decreto Lavoro (decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge
9 agosto 2013, n.
99, recante «Primi
interventi urgenti
per la promozione
dell’occupazione, in
particolare giovanile») l’opera edita da
Maggioli rappresenta uno strumento
operativo di facile
consultazione che
illustra tutte le novità in tema di
contratti di lavoro in particolare, al
contratto a termine e a quello di apprendistato oltre che esaminare la
disciplina ante e post riforma Fornero, riforma emanata al termine
di un travagliato iter parlamentare,
politico e sindacale. Grazie alla presenza di tabelle, schemi e riquadri
di esempio il testo, che tiene conto
anche della legge 16 maggio 2014,
n. 78 «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», di
conversione del dl 20 marzo 2014 n.
34 (Jobs act) e la circolare ministeriale n. 18 del 30 luglio 2014, viene
incontro ai professionisti della materia in maniera operativa riportando anche bozze di contratto per
un’immediata comprensione degli
argomenti.
a cura di Francesco Romano