Lunedì 27 Ottobre 2014 A F FA R I L E G A L I VII La Corte di cassazione ammette l’accordo del cliente con un semplice consulente Divieto quota lite circoscritto L’argine si applica solo alle attività di tipo difensivo I DI ANTONIO CICCIA E ALESSIO UBALDI l divieto del patto di quota lite si applica solo ai difensori e non anche ai consulenti del lavoro che prestino attività amministrativo-contabile volta all’accertamento del diritto del cliente a godere di agevolazioni fiscali e al recupero di eventuali somme indebitamente versate all’erario. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 20839 depositata il 2 ottobre 2014. La vicenda controversa trae origine da un contratto stipulato tra un consulente del lavoro e una società del Mezzogiorno. In base all’accordo, il professionista si è impegnato a verificare la presenza di eventuali indebiti versati dalla società all’erario in rapporto all’introduzione, per via normativa, di alcune agevolazioni fiscali; la provvigione per l’attività in questione è stata indicata nel 25% delle somme che il con- sulente avrebbe recuperato in favore del cliente. Ebbene, il professionista, nell’adempiere il suo incarico, è riuscito a spuntare in favore della società una somma pari a quasi un miliardo del vecchio conio. E tuttavia, quando è stato il momento di dividere il «tesoretto», il cliente ha eccepito un secco diniego. Di più, questi si è rivolto al tribunale per ottenere l’annullamento del contratto di consulenza a cagione del patto di quota lite in esso previsto. Il giudice di primo grado, e tanto ha ritenuto anche la Corte d’appello, ha accolto, non prima di averla riqualificata, la domanda della società dichiarando la nullità parziale dell’accordo, e riconoscendo al consulente una somma di gran lunga inferiore all’originario 25% del «recuperato». Secondo i giudici di merito, infatti, il contratto intervenuto tra i litiganti si poneva in contrasto col «divieto di patto di quota lite», di cui all’art. 2233, terzo comma, del codice civile. Il professionista si è dunque rivolto in ultima istanza alla Corte di cassazione, ivi censurando l’apprezzamento svolto dai giudici della Corte territoriale nella parte in cui ebbero a ritenere applicabile al caso di specie il divieto di strutturare il compenso in percentuale ai risultati ottenuti. La Corte, nell’accogliere il ricorso, ha fatto chiarezza sul perimetro della norma, relegandone l’applicazione ai soli difensori (avvocati, procuratori o patrocinatori legali) e, comunque, ai soli soggetti che assumano le vesti di difensore. Spiegano i giudici come l’art. 2233, terzo comma, codice civile, già prima dell’intervento di riforma a opera dell’art. 2, comma 2-bis, del dl n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, disponeva che «gli avvocati, i procuratori e i patrocinanti non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio sotto pena di nullità e dei danni». Secondo la Corte, la norma in questione riguardava e riguarda tuttora «l’attività difensiva prestata nell’ambito di una controversia, e cioè, non ogni attività professionale, ma esclusivamente l’esercizio dell’attività di patrocinio affidata a un difensore in una controversia o in vista di una controversia». La nullità (parziale) del contratto è stata concepita solo per il «negozio bilaterale stipulato dal professionista investito del patrocinio legale con il cliente relativamente ai beni oggetto della controversia a lui affidata»; e integra un’«eccezione al principio generale della libertà negoziale», fondata sull’esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al dichiarato intento di tutelare l’interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, la quale risulterebbe lesa tutte le volte in cui nella convenzione concernente il compenso possano ravvisarsi forme di partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, ri- chiestagli. Da ultimo, la Corte non manca di fornire una precisazione importante: è vero, come ha osservato la difesa della società, che la norma in passato è stata ritenuta applicabile anche a ragionieri e commercialisti; tuttavia, in quelle ipotesi detti professionisti avevano pur sempre svolto attività di patrocinio dinnanzi alle commissioni tributarie. Sulla base di quanto premesso, gli ermellini hanno ritenuto legittima la clausola contrattuale inserita dal consulente del lavoro proprio alla luce dell’attività prestata, di tipo amministrativo-contabile e non già difensiva. Per l’effetto hanno annullato la sentenza della Corte d’appello e riconosciuto il pieno diritto del professionista a ricevere il compenso nella sua interezza. ©Riproduzione riservata Le Lasentenze sentenza sul sito... sul sito www.italiaoggi.it/docio7 LETTURE DI DIRITTO Autore - Leonardo Carbone Titolo - Le nuove parcelle degli avvocati Casa editrice - Wolters Kluwer, Milano, 2014, pagg. 387 Prezzo - Euro 55 Argomento - Con il dm 10 marzo 2014, n. 55 è stato colmato il vuoto normativo che si era venuto a creare a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012 («Nuova disciplina dell’ordinamento forense») in tema di determinazione dei compensi degli avvocati. In particolare, viene ora sottolineato il carattere residuale dei parametri per la determinazione dei compensi e viene ribadito il principio di proporzionalità degli stessi all’importanza dell’opera. La nuova struttura parametrica, pur conservando lo stesso meccanismo di calcolo, ha eliminato le lacune e le inadeguatezze evidenziate dall’Avvocatura con importanti modifiche. Il dm 55/2014 ha ripristinato il rimborso delle spese forfettarie e la quantificazione del compenso dell’avvocato domiciliatario; ha ampliato la tipologia di liquidazione del compenso, prevedendo espressamente tabelle già sviluppate per fasi per ben 27 giudizi. Le nuove regole per il calcolo del compenso sono ben spiegate dal testo di Leonardo Carbone che, puntualmente, guida l’avvocato alla conoscenza delle problematiche sia dei parametri sia del passaggio dalla tariffa al sistema parametrico. A supportare ulteriormente il professionista forense è la presenza di un cd-rom con software che consente non solo all’avvocato, ma anche al cliente e al giudice di conoscere con immediatezza il «costo» della presta- zione, oltre a un esaustivo formulario e facsimili di preventivi e contratti. Autore - Francesco Caringella, Marco Giustiniani e Olga Toriello. Titolo - La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione Casa editrice - Dike Giuridica, Roma, 2014, pagg. 367 Prezzo - Euro 32 Argomento - Il testo, inserito nella collana «Le nuove leggi del diritto» edita dalla casa editrice Dike, rappresenta il primo (e riuscito) tentativo editoriale di sistematizzare l’eterogeneo complesso di interventi legislativi lanciati dal governo nella scorsa estate (con il decreto legge 90/14 e la legge di conversione 114/14) e che sono stati ribattezzati come la «Riforma della pubblica amministrazione». Curato da un consigliere di stato (Francesco Caringella) e da due avvocati amministrativisti (Marco Giustiniani e Olga Toriello), il volume si divide in nove capitoli ognuno dedicato a un settore del diritto amministrativo e della vita pubblica inciso, se non addirittura investito e rivoluzionato, dal decreto 90. Si passa, infatti, dalla riforma della struttura dell’apparato pubblico tout court, all’implementazione dei processi telematici, dai sostanziosi interventi negli appalti e nei relativi giudizi di fronte ai Tar, sino alla soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e al suo assorbimento da parte dell’Autorità anticorruzione affidata a Raffaele Cantone. Gli eterogenei contenuti della riforma caratterizzano, dunque, la struttura stessa del testo che of- fre un puntuale approfondimento dottrinario, necessario a ricostruire la fisionomia generale della riforma ed essenziale per consentire al lettore di ritrovare il fil rouge che lega i molteplici interventi, così riuscendone a percepire la reale portata applicativa. Peculiare interesse assume, poi, il capitolo dedicato alla nuova Autorità anticorruzione. Ne è infatti accuratamente ricostruita la genesi e l’evoluzione normativa; nonché è analizzato l’impatto (sia giuridico che sociale) dell’assorbimento da parte di quest’ultima delle funzioni prima esercitate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, anche nell’ottica degli scandali giudiziari dell’Expo di Milano e del Mose di Venezia. Parimenti, è approfondito in modo dettagliato il nuovo potere di commissariamento a fini anticorruzione delle imprese a rischio che sta registrando una notevole eco nel settore delle commesse pubbliche, essendosi posto come modello di salvataggio in corso d’opera dell’interesse pubblico leso da fenomeni corruttivi che hanno turbato la liceità di una gara. In definitiva, il volume rappresenta uno strumento utile sia all’operatore del diritto, sia al lettore comune, per entrare nel meccanismo riformistico e nell’attivismo, quasi rivoluzionario, proprio di questi primi mesi di vita del governo Renzi. Del resto, come segnalato dagli autori nella quarta di copertina, l’intento è di portare con mano il lettore lungo un percorso che agevoli innanzitutto la corretta applicazione delle norme nella consapevolezza che «al giorno d’oggi si può essere rivoluzionari solo applicando le leggi». Autori - Paolo Stern, Sara Di Ninno, Liliana Tessaroli, Marco Enzo Pitotti, Giovanni De Summa Titolo - I nuovi contratti di lavoro Casa editrice - Maggioli editore, Rimini, 2014, pagg. 220 Prezzo - Euro 22 Argomento - Aggiornata con le novità del decreto del Fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia») e del decreto Lavoro (decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile») l’opera edita da Maggioli rappresenta uno strumento operativo di facile consultazione che illustra tutte le novità in tema di contratti di lavoro in particolare, al contratto a termine e a quello di apprendistato oltre che esaminare la disciplina ante e post riforma Fornero, riforma emanata al termine di un travagliato iter parlamentare, politico e sindacale. Grazie alla presenza di tabelle, schemi e riquadri di esempio il testo, che tiene conto anche della legge 16 maggio 2014, n. 78 «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», di conversione del dl 20 marzo 2014 n. 34 (Jobs act) e la circolare ministeriale n. 18 del 30 luglio 2014, viene incontro ai professionisti della materia in maniera operativa riportando anche bozze di contratto per un’immediata comprensione degli argomenti. a cura di Francesco Romano
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